Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Proroga e modifica del 7 giugno 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014, del 30 gennaio 2015 e del 28 marzo 20171 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, è prorogata fino al 30 giugno 2019.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 8 1. Durata del lavoro (art. 25) In virtù dell'articolo 25.2 CCL per il 2018 le parti contraenti fissano la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) a 2088 ore.

2. Adeguamenti salariali (art. 41) Tutte le imprese assoggettate ... utilizzano lo 0,6 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati ... con giorno di riferimento al 31 dicembre 2017, per concedere aumenti salariali generali a favore dei lavoratori e lo 0,4 % dell'intera massa salariale AVS dei lavoratori assoggettati ..., con giorno di riferimento al 31 dicembre 2017, per concedere aumenti salariali individuali a favore dei lavoratori.

Gli adeguamenti dei livelli dei salari minimi non sono considerati aumenti salariali.

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FF 2014 679 2127, 2015 1499, 2017 2817

2018-1714

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Contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione. DCF

FF 2018

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

III I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2018, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 8 del contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2018 e ha effetto sino al 30 giugno 2019.

7 giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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