Termine di referendum: 4 ottobre 2018

Legge federale sugli istituti finanziari (Legge sugli istituti finanziari, LIsFi) del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 98 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 4 novembre 20152, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto, scopo e campo d'applicazione Art. 1

Oggetto e scopo

La presente legge disciplina i requisiti per l'esercizio dell'attività degli istituti finanziari.

1

Essa ha lo scopo di proteggere gli investitori e i clienti degli istituti finanziari e di garantire la funzionalità del mercato finanziario.

2

Art. 2

Campo d'applicazione

Per istituti finanziari ai sensi della presente legge si intendono, a prescindere dalla loro forma giuridica: 1

1 2

a.

i gestori patrimoniali (art. 17 cpv. 1);

b.

i trustee (art. 17 cpv. 2);

c.

i gestori di patrimoni collettivi (art. 24);

d.

le direzioni dei fondi (art. 32);

e.

le società di intermediazione mobiliare (art. 41).

RS 101 FF 2015 7293

2015-2662

3009

L sugli istituti finanziari

2

FF 2018

Non sottostanno alla presente legge: a.

le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali di persone con cui hanno legami economici o familiari;

b.

le persone che gestiscono esclusivamente valori patrimoniali nell'ambito di piani di partecipazione dei lavoratori;

c.

gli avvocati, i notai e i loro ausiliari, vincolati dal segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3 o l'articolo 13 della legge del 23 giugno 20004 sugli avvocati, come pure la persona giuridica nella quale questi sono organizzati;

d.

le persone che gestiscono patrimoni nell'ambito di un mandato disciplinato dalla legge;

e.

la Banca nazionale svizzera e la Banca dei regolamenti internazionali;

f.

gli istituti di previdenza e altri istituti dediti alla previdenza professionale (istituti di previdenza), le fondazioni padronali (fondi padronali di previdenza), i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza e le associazioni di datori di lavoro e di salariati che amministrano il patrimonio dell'istituto di previdenza della loro associazione;

g.

gli istituti delle assicurazioni sociali e le casse di compensazione;

h.

le imprese di assicurazione ai sensi della legge del 17 dicembre 20045 sulla sorveglianza degli assicuratori;

i.

gli istituti d'assicurazione di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

j.

le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 19347 sulle banche (LBCR).

Art. 3

Carattere professionale

È svolta a titolo professionale ai sensi della presente legge l'attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole.

Art. 4

Società madri e società del gruppo importanti

Sottostanno alle misure in materia di insolvenza ai sensi dell'articolo 67 capoverso 1, sempre che non siano soggette alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) nel quadro della vigilanza sul singolo istituto: 1

a.

3 4 5 6 7

le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario aventi sede in Svizzera; RS 311.0 RS 935.61 RS 961.01 RS 831.40 RS 952.0

3010

L sugli istituti finanziari

b.

2

FF 2018

le società del gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione (società del gruppo importanti).

Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell'importanza.

La FINMA designa le società del gruppo importanti e ne stila un elenco. Quest'ultimo è accessibile al pubblico.

3

Sezione 2: Disposizioni comuni Art. 5

Obbligo di autorizzazione

Gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 necessitano di un'autorizzazione della FINMA.

1

Non possono essere iscritti nel registro di commercio prima di aver ottenuto l'autorizzazione.

2

Sono esentati dall'obbligo di autorizzazione gli istituti finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c che in Svizzera sono già sottoposti a una vigilanza statale equivalente.

3

Art. 6

Concomitanza delle autorizzazioni

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di banca ai sensi della LBCR 8 permette di esercitare anche l'attività di società di intermediazione mobiliare, di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

1

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi, di gestore patrimoniale e di trustee.

2

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di direzione del fondo permette di esercitare anche l'attività di gestore di patrimoni collettivi e di gestore patrimoniale.

3

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestore di patrimoni collettivi permette di esercitare anche l'attività di gestore patrimoniale.

4

Art. 7

Condizioni di autorizzazione

Ottiene l'autorizzazione chiunque adempie le condizioni della presente sezione e le condizioni particolari applicabili ai singoli istituti finanziari.

1

Unitamente alla richiesta di autorizzazione, i gestori patrimoniali e i trustee devono fornire la prova di essere sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 43a della legge del 22 giugno 20079 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA).

2

8 9

RS 952.0 RS 956.1

3011

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Se necessario per l'attuazione di standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può stabilire condizioni di autorizzazione supplementari.

3

Art. 8

Mutamento dei fatti

L'istituto finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione.

1

Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'istituto finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione della FINMA.

2

Art. 9

Organizzazione

L'istituto finanziario stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi legali.

1

Esso identifica, misura, gestisce e sorveglia i propri rischi, compresi i rischi giuridici e di reputazione, e provvede a istituire efficaci controlli interni.

2

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di organizzazione per gli istituti finanziari tenendo conto segnatamente della diversità delle attività e delle dimensioni, nonché dei rischi degli istituti finanziari.

3

Art. 10

Luogo della direzione

L'istituto finanziario deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l'istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

1

Le persone incaricate della gestione dell'istituto finanziario devono avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.

2

Art. 11

Garanzia

L'istituto finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'istituto finanziario devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

2

Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un istituto finanziario devono parimenti godere di buona reputazione e garantire che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

3

Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un istituto finanziario s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività.

4

Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un istituto finanziario, deve previamente comuni5

3012

L sugli istituti finanziari

FF 2018

carlo alla FINMA. Tale obbligo di comunicazione sussiste anche se una partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta in modo tale da raggiungere, superare o scendere al di sotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

L'istituto finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia.

6

7

I capoversi 5 e 6 non si applicano ai gestori patrimoniali e ai trustee.

Chi detiene una partecipazione qualificata in un gestore patrimoniale o trustee può esercitarne la gestione.

8

Art. 12

Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario

Chi opera prevalentemente nel settore finanziario può esercitare le seguenti attività soltanto se dispone di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di società di intermediazione mobiliare secondo la presente legge o un'autorizzazione di operare come banca secondo la LBCR10: a.

assumere a titolo professionale valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;

b.

creare a titolo professionale derivati sotto forma di valori mobiliari e offrirli pubblicamente sul mercato primario.

Art. 13

Protezione dalle denominazioni confuse o ingannevoli

La denominazione dell'istituto finanziario non deve dare adito a confusione o essere ingannevole.

1

Le denominazioni «gestore patrimoniale», «trustee», «gestore di patrimoni collettivi», «direzione del fondo» e «società di intermediazione mobiliare», isolate o in una parola composta, possono essere utilizzate nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali soltanto da persone in possesso della relativa autorizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 52 capoverso 3 e 58 capoverso 3.

2

Art. 14

Delega di compiti

L'istituto finanziario può delegare compiti soltanto a terzi che dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell'esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale.

1

La FINMA può far dipendere la delega di decisioni di investimento a una persona all'estero dalla conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, segnatamente se il diritto estero richiede la conclusione di un simile accordo.

2

10

RS 952.0

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L sugli istituti finanziari

Art. 15

FF 2018

Attività all'estero

L'istituto finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di: a.

istituire, acquistare o cedere una filiale, una succursale o una rappresentanza all'estero;

b.

acquistare o cedere una partecipazione qualificata in una società estera.

Art. 16

Organo di mediazione

Al più tardi all'inizio della loro attività gli istituti finanziari devono affiliarsi a un organo di mediazione.

1

Si applicano per analogia le disposizioni concernenti gli organi di mediazione del titolo quinto della legge del 15 giugno 201811 sui servizi finanziari (LSerFi).

2

Capitolo 2: Istituti finanziari Sezione 1: Gestori patrimoniali e trustee Art. 17

Definizioni

Per gestore patrimoniale s'intende chiunque, a nome e per conto di un cliente, può disporre, su mandato e a titolo professionale, dei valori patrimoniali del cliente conformemente all'articolo 3 lettera c numeri 1­4 LSerFi12.

1

Per trustee s'intende chiunque, in base all'atto che istituisce un trust ai sensi della Convenzione del 1° luglio 198513 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, gestisce a titolo professionale un patrimonio distinto nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato oppure ne dispone.

2

Art. 18

Forma giuridica

I gestori patrimoniali e i trustee con sede o domicilio in Svizzera rivestono una delle seguenti forme giuridiche: 1

a.

impresa individuale;

b.

società commerciale;

c.

società cooperativa.

I gestori patrimoniali e i trustee sono tenuti a farsi iscrivere nel registro di commercio.

2

11 12 13

RS ...; FF 2018 ...

RS ...; FF 2018 ...

RS 0.221.371

3014

L sugli istituti finanziari

Art. 19 1

FF 2018

Compiti

Il gestore patrimoniale gestisce portafogli individuali.

Il trustee gestisce il patrimonio distinto, provvede a salvaguardarne il valore e lo utilizza conformemente alla sua destinazione.

2

I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre fornire in particolare i seguenti servizi: 3

a.

consulenza in investimenti;

b.

analisi di portafoglio;

c.

offerta di strumenti finanziari.

Art. 20

Persone qualificate incaricate della gestione

La gestione dei gestori patrimoniali e dei trustee deve essere esercitata da almeno due persone qualificate.

1

È sufficiente una persona qualificata se è fornita la prova che la continuità d'esercizio è garantita.

2

È considerato qualificato per la gestione chi dispone di una formazione adeguata per l'attività di gestore patrimoniale o trustee e di un'esperienza professionale sufficiente nell'ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi o nell'ambito di un trust nel momento in cui assume la gestione. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Art. 21

Gestione dei rischi e controllo interno

I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme).

1

I compiti della gestione dei rischi e del controllo interno possono essere svolti da una persona qualificata incaricata della gestione oppure delegati a collaboratori dotati di qualifiche equivalenti o a un organo esterno qualificato.

2

Chi svolge compiti della gestione dei rischi o del controllo interno non può essere coinvolto nelle attività da lui sorvegliate.

3

Art. 22

Capitale minimo e garanzie

Il capitale minimo dei gestori patrimoniali e dei trustee deve ammontare a 100 000 franchi ed essere versato in contanti. Va mantenuto durevolmente.

1

I gestori patrimoniali e i trustee devono inoltre disporre di adeguate garanzie oppure concludere un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

2

Il Consiglio federale stabilisce gli importi minimi delle garanzie e la somma assicurata dell'assicurazione di responsabilità civile professionale.

3

3015

L sugli istituti finanziari

Art. 23 1

FF 2018

Fondi propri

I gestori patrimoniali e i trustee devono disporre di fondi propri adeguati.

I fondi propri devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell'ultimo conto annuale, fino a un massimo di 10 milioni di franchi.

2

Sezione 2: Gestori di patrimoni collettivi Art. 24

Definizione

Per gestore di patrimoni collettivi s'intende chiunque gestisce a titolo professionale valori patrimoniali, a nome e per conto di: 1

2

a.

investimenti collettivi di capitale;

b.

istituti di previdenza.

Sono tuttavia considerati gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1: a.

i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera a i cui investitori sono qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter della legge del 23 giugno 200614 sugli investimenti collettivi e che soddisfano una delle condizioni seguenti: 1. i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti, compresi i valori patrimoniali acquisiti mediante strumenti finanziari con effetto leva, non superano complessivamente i 100 milioni di franchi, 2. i valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale gestiti non superano complessivamente i 500 milioni di franchi e non contengono strumenti finanziari con effetto leva; gli investimenti collettivi di capitale non prevedono un diritto di riscatto per i primi cinque anni a contare dall'investimento iniziale;

b.

i gestori di patrimoni collettivi secondo il capoverso 1 lettera b che gestiscono valori patrimoniali di istituti di previdenza che non superano complessivamente i 100 milioni di franchi e, nell'ambito della previdenza obbligatoria, il 20 per cento dei valori patrimoniali di un singolo istituto di previdenza.

Un gestore patrimoniale secondo il capoverso 2 può chiedere l'autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi se lo esige lo Stato in cui l'investimento collettivo di capitale è costituito od offerto o in cui l'istituto di previdenza è gestito. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

3

Art. 25

Forma giuridica

I gestori di patrimoni collettivi con sede in Svizzera rivestono la forma giuridica di una società commerciale.

14

RS 951.31

3016

L sugli istituti finanziari

Art. 26

FF 2018

Compiti

Il gestore di patrimoni collettivi garantisce la gestione del portafoglio e la gestione dei rischi per i valori patrimoniali che gli sono affidati.

1

Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare in particolare l'attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri. Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'attività del fondo, il gestore di patrimoni collettivi può esercitare tale attività soltanto se è stato concluso un simile accordo.

2

Il gestore di patrimoni collettivi può inoltre esercitare attività amministrative nell'ambito di questi compiti.

3

Art. 27

Delega di compiti

Il gestore di patrimoni collettivi può delegare compiti a terzi sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

Chi delega la gestione del patrimonio di un istituto di previdenza o di un investimento collettivo di capitale a un gestore di patrimoni collettivi rimane responsabile dell'osservanza delle relative prescrizioni di investimento applicabili.

2

Art. 28

Capitale minimo e garanzie

Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre del capitale minimo richiesto.

Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

1

La FINMA può autorizzare i gestori di patrimoni collettivi che rivestono la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie. Può inoltre subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla conclusione di un'assicurazione di responsabilità civile professionale.

3

Art. 29 1

Fondi propri

Il gestore di patrimoni collettivi deve disporre di fondi propri adeguati.

Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi.

2

Art. 30

Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

Sempre che standard internazionali riconosciuti lo prevedano, la FINMA può assoggettare alla vigilanza sui gruppi o sui conglomerati un gruppo finanziario o un conglomerato finanziario dominato da un gestore di patrimoni collettivi.

3017

L sugli istituti finanziari

Art. 31

FF 2018

Cambiamento del gestore di patrimoni collettivi

Il gestore di patrimoni collettivi comunica previamente l'assunzione dei suoi diritti e dei suoi obblighi da parte di un altro gestore di patrimoni collettivi all'autorità competente per la vigilanza dell'investimento collettivo di capitale o dell'istituto di previdenza.

Sezione 3: Direzioni dei fondi Art. 32

Definizione

Per direzione del fondo s'intende chiunque gestisce autonomamente fondi di investimento in nome proprio e per conto degli investitori.

Art. 33

Forma giuridica e organizzazione

La direzione del fondo è una società anonima con sede e amministrazione principale in Svizzera.

1

2

Il capitale azionario è suddiviso in azioni nominative.

Le persone responsabili della direzione del fondo e della banca depositaria sono reciprocamente indipendenti.

3

Lo scopo principale della direzione del fondo è l'esercizio dell'attività del fondo di investimento; essa consiste nell'offerta di quote del fondo di investimento, nella sua direzione e nella sua amministrazione.

4

Art. 34

Compiti

Oltre a esercitare le attività secondo la presente legge, la direzione del fondo può fornire in particolare le seguenti prestazioni di servizi: a.

custodia e gestione tecnica di investimenti collettivi di capitale;

b.

amministrazione di una società di investimento a capitale variabile (SICAV).

Art. 35

Delega di compiti

La direzione del fondo non può delegare la direzione del fondo di investimento a terzi. Può tuttavia delegare a terzi le decisioni di investimento e altri compiti parziali, sempre che tale delega sia nell'interesse di una gestione adeguata.

1

Le decisioni di investimento concernenti investimenti collettivi di capitale le cui quote sono offerte in modo agevolato nell'Unione europea in virtù di un accordo non possono essere delegate né alla banca depositaria né ad altre imprese i cui interessi possano collidere con quelli del gestore di patrimoni collettivi, della direzione del fondo o degli investitori.

2

3018

L sugli istituti finanziari

Art. 36

FF 2018

Capitale minimo

La direzione del fondo deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

1

2

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo.

Art. 37

Fondi propri

Tra i fondi propri della direzione del fondo e il patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti deve sussistere un adeguato rapporto.

Il Consiglio federale disciplina tale rapporto.

1

In casi particolari la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

2

La direzione del fondo non può investire i fondi propri prescritti in quote di fondi che ha emesso essa stessa, né prestarli ai suoi azionisti o a persone fisiche e giuridiche con cui questi ultimi hanno legami economici o familiari. La detenzione di liquidità presso la banca depositaria non è considerata un prestito.

3

Art. 38 1

Diritti

La direzione del fondo ha diritto: a.

alle rimunerazioni previste dal contratto del fondo;

b.

alla liberazione dagli impegni assunti nell'esecuzione regolare dei suoi compiti;

c.

al rimborso degli oneri sostenuti per adempiere tali impegni.

Queste pretese sono soddisfatte con mezzi provenienti dal fondo di investimento.

La responsabilità personale degli investitori è esclusa.

2

Art. 39

Cambiamento della direzione del fondo

I diritti e gli obblighi della direzione del fondo possono essere trasferiti a un'altra direzione del fondo.

1

Per essere valido, il contratto di trasferimento deve avere la forma scritta o un'altra forma che ne consenta la prova per testo e ottenere l'accordo della banca depositaria e l'approvazione della FINMA.

2

Prima dell'approvazione da parte della FINMA, la precedente direzione del fondo rende noto negli organi di pubblicazione il previsto trasferimento.

3

Nelle pubblicazioni occorre indicare agli investitori la possibilità di fare valere le loro obiezioni alla FINMA entro 30 giorni dalla pubblicazione. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa.

4

15

RS 172.021

3019

L sugli istituti finanziari

FF 2018

La FINMA approva il cambiamento della direzione del fondo se le prescrizioni legali sono rispettate e se la continuazione del fondo di investimento è nell'interesse degli investitori.

5

6

Essa pubblica la sua decisione negli organi di pubblicazione.

Art. 40

Scorporo del patrimonio del fondo

In caso di fallimento della direzione del fondo i beni e i diritti appartenenti al fondo di investimento sono scorporati in favore degli investitori. Sono fatte salve le pretese della direzione del fondo di cui all'articolo 38.

1

I debiti della direzione del fondo che non risultano dal contratto del fondo non possono essere compensati con crediti appartenenti al fondo di investimento.

2

Sezione 4: Società di intermediazione mobiliare Art. 41

Definizione

Per società di intermediazione mobiliare s'intende chiunque, a titolo professionale: a.

negozia in nome proprio valori mobiliari per conto di clienti;

b.

negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari, è attivo principalmente sul mercato finanziario e: 1. potrebbe in tal modo compromettere la funzionalità di tale mercato, o 2. opera quale membro di una sede di negoziazione; o

c.

negozia per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissa i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta (market maker).

Art. 42

Forma giuridica

Le società di intermediazione mobiliare con sede in Svizzera rivestono la forma giuridica di una società commerciale.

Art. 43

Società di intermediazione mobiliare sotto dominio straniero

Le disposizioni della LBCR16 relative alle banche sotto dominio straniero si applicano per analogia.

Art. 44 1

Compiti

La società di intermediazione mobiliare può in particolare: a.

16

nell'ambito delle attività secondo l'articolo 41, tenere personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari per conto di clienti; RS 952.0

3020

L sugli istituti finanziari

FF 2018

b.

conservare personalmente, o in nome proprio presso terzi, valori mobiliari dei clienti;

c.

assumere definitivamente o riprendere su commissione, a titolo professionale, valori mobiliari emessi da terzi e offrirli pubblicamente sul mercato primario;

d.

creare, a titolo professionale, derivati che offre pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi.

Nell'ambito della sua attività secondo il capoverso 1 lettera a, può accettare depositi del pubblico a titolo professionale.

2

Il Consiglio federale può emanare disposizioni sull'impiego dei depositi del pubblico.

3

Art. 45

Capitale minimo e garanzie

La società di intermediazione mobiliare deve disporre del capitale minimo richiesto. Quest'ultimo deve essere integralmente liberato.

1

La FINMA può autorizzare la società di intermediazione mobiliare che riveste la forma di società di persone a fornire adeguate garanzie al posto del capitale minimo.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce l'importo del capitale minimo e delle garanzie.

Art. 46

Fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi

La società di intermediazione mobiliare deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri e liquidità adeguati.

1

2

Deve ripartire in maniera adeguata i propri rischi.

Il Consiglio federale disciplina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi.

Stabilisce l'importo dei fondi propri e delle liquidità in funzione dell'attività e dei rischi.

3

In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge, oppure disporre requisiti più severi.

4

5

La FINMA è autorizzata a emanare disposizioni di esecuzione.

Art. 47

Capitale supplementare

Le disposizioni della LBCR17 relative al capitale supplementare si applicano per analogia.

Art. 48

Presentazione dei conti

Le disposizioni della LBCR18 relative alla presentazione dei conti si applicano per analogia.

17 18

RS 952.0 RS 952.0

3021

L sugli istituti finanziari

Art. 49

FF 2018

Vigilanza sui gruppi e sui conglomerati

Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare se: 1

a.

almeno una è attiva come società di intermediazione mobiliare;

b.

sono attive principalmente nel settore finanziario; e

c.

formano un'unità economica o, a causa di altre circostanze, si può presumere che una o più imprese soggette alla vigilanza individuale siano giuridicamente obbligate o di fatto costrette a prestare assistenza ad altre società del gruppo.

È considerato conglomerato finanziario dominato da una società di intermediazione mobiliare un gruppo finanziario ai sensi del capoverso 1 che è attivo principalmente nel settore dell'intermediazione mobiliare e a cui appartiene almeno un'impresa di assicurazione di notevole importanza economica.

2

Le disposizioni della LBCR19 relative ai gruppi finanziari e ai conglomerati finanziari si applicano per analogia.

3

Art. 50

Obbligo di registrazione

La società di intermediazione mobiliare registra i mandati e le operazioni da essa effettuate, nonché tutte le indicazioni necessarie alla loro verificabilità e alla sorveglianza delle sue attività.

Art. 51

Obbligo di comunicazione

La società di intermediazione mobiliare provvede alle comunicazioni necessarie per la trasparenza della negoziazione di valori mobiliari.

1

La FINMA disciplina le informazioni che devono essere comunicate, la loro forma e i destinatari.

2

Se lo scopo della presente legge lo esige, il Consiglio federale può sottoporre all'obbligo di comunicazione secondo il capoverso 1 anche le persone e le società che acquistano e alienano a titolo professionale valori mobiliari senza il concorso di una società di intermediazione mobiliare. Le società sono tenute a incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200520 sui revisori (LSR) di controllare l'osservanza di questo obbligo e a comunicare alla FINMA le informazioni richieste.

3

19 20

RS 952.0 RS 221.302

3022

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Sezione 5: Succursali Art. 52

Obbligo di autorizzazione

Gli istituti finanziari con sede all'estero (istituti finanziari esteri) necessitano di un'autorizzazione della FINMA per istituire una succursale in Svizzera nella quale prevedono di occupare persone che, in nome dell'istituto finanziario estero interessato, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera: 1

2

a.

gestiscono valori patrimoniali o svolgono l'attività di trustee;

b.

esercitano la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o istituti di previdenza;

c.

negoziano valori mobiliari;

d.

concludono affari; o

e.

tengono conti della clientela.

Le direzioni dei fondi estere non possono istituire succursali in Svizzera.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una succursale senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.

3

Art. 53

Condizioni di autorizzazione

La FINMA accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una succursale se: a.

l'istituto finanziario estero: 1. dispone di un'organizzazione appropriata, di sufficienti risorse finanziarie e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera, 2. è sottoposto a una vigilanza adeguata e che include la succursale, e 3. fornisce la prova che la ditta della succursale può essere iscritta nel registro di commercio;

b.

le competenti autorità estere di vigilanza: 1. non sollevano obiezioni quanto all'istituzione di una succursale, 2. si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l'insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli interessi degli investitori o dei clienti, e 3. prestano assistenza amministrativa alla FINMA;

c.

la succursale: 1. adempie le condizioni stabilite agli articoli 9­11 e dispone di un regolamento che definisce esattamente il suo campo d'attività e che prevede un'organizzazione amministrativa o aziendale corrispondente a questa attività, e 3023

L sugli istituti finanziari

2.

Art. 54

FF 2018

adempie le condizioni di autorizzazione supplementari di cui agli articoli 54­57.

Reciprocità

La FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un istituto finanziario estero alla garanzia della reciprocità da parte degli Stati nei quali hanno domicilio o sede detto istituto o gli stranieri che detengono partecipazioni qualificate.

Art. 55

Gruppi finanziari e conglomerati finanziari

Se l'istituto finanziario estero fa parte di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla condizione che tale istituto sia sottoposto a un'adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.

Art. 56

Garanzie

Se la protezione degli investitori o dei clienti lo esige, la FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione per l'istituzione di una succursale di un gestore patrimoniale estero, di un trustee estero o di un gestore estero di patrimoni collettivi alla fornitura di una garanzia.

Art. 57

Eccezioni

Il Consiglio federale può prevedere che le succursali di istituti finanziari esteri siano esentate dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

Sezione 6: Rappresentanze Art. 58

Obbligo di autorizzazione

Gli istituti finanziari esteri necessitano di un'autorizzazione della FINMA per occupare in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera o dalla Svizzera sono attive per loro diversamente da quanto prevede l'articolo 52 capoverso 1, in particolare se queste persone trasmettono loro mandati di clienti o li rappresentano a scopo di pubblicità o per altri scopi.

1

2

Le direzioni dei fondi estere non possono istituire rappresentanze in Svizzera.

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali che prevedono che gli istituti finanziari degli Stati contraenti possano aprire una rappresentanza senza l'autorizzazione della FINMA se entrambi gli Stati contraenti riconoscono come equivalenti le rispettive normative riguardanti l'attività degli istituti finanziari e le misure nel settore della vigilanza.

3

3024

L sugli istituti finanziari

Art. 59

FF 2018

Condizioni di autorizzazione

La FINMA accorda all'istituto finanziario estero l'autorizzazione per l'istituzione di una rappresentanza se: 1

a.

l'istituto finanziario estero è sottoposto a una vigilanza adeguata;

b.

le competenti autorità estere di vigilanza non sollevano obiezioni quanto all'istituzione della rappresentanza;

c.

le persone incaricate della direzione della rappresentanza offrono la garanzia di un'attività irreprensibile.

La FINMA può subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla garanzia della reciprocità da parte dello Stato nel quale ha sede l'istituto finanziario estero.

2

Art. 60

Eccezioni

Il Consiglio federale può prevedere che le rappresentanze di istituti finanziari esteri siano esentate dall'osservanza di determinate disposizioni della presente legge.

Capitolo 3: Vigilanza Art. 61

Competenze

I gestori patrimoniali e i trustee sottostanno alla vigilanza della FINMA in cooperazione con un organismo di vigilanza ai sensi della LFINMA21. È fatta salva la vigilanza consolidata da parte della FINMA in virtù degli articoli 30 e 49 della presente legge o delle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA.

1

La vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee è esercitata dagli organismi di vigilanza autorizzati dalla FINMA.

2

I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi e le società di intermediazione mobiliare sottostanno alla vigilanza della FINMA.

3

Se non è istituito un organismo di vigilanza ai sensi del capoverso 1, la vigilanza è esercitata dalla FINMA.

4

Art. 62

Verifica dei gestori patrimoniali e trustee

I gestori patrimoniali e i trustee devono incaricare una società di audit secondo l'articolo 43k capoverso 1 LFINMA22 di effettuare una verifica annuale se quest'ultima non è effettuata direttamente dall'organismo di vigilanza interessato.

1

L'organismo di vigilanza può estendere a un massimo di quattro anni la periodicità della verifica tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.

2

21 22

RS 956.1 RS 956.1

3025

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, i gestori patrimoniali e i trustee presentano all'organismo di vigilanza un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

3

Art. 63

Verifica dei gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari

I gestori di patrimoni collettivi, le direzioni dei fondi, le società di intermediazione mobiliare, i gruppi finanziari e i conglomerati finanziari devono: 1

a.

incaricare una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 LSR23 di effettuare una verifica annuale secondo l'articolo 24 LFINMA24;

b.

far verificare il loro conto annuale e, se del caso, il loro conto di gruppo da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale secondo i principi della revisione ordinaria del Codice delle obbligazioni25.

La FINMA può prevedere che la verifica di cui al capoverso 1 lettera a abbia periodicità pluriennale, tenendo conto dell'attività degli assoggettati alla vigilanza e dei rischi a essa connessi.

2

Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, gli istituti finanziari secondo il capoverso 1 presentano alla FINMA un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni di legge. Il rapporto può essere presentato in forma standardizzata.

3

La direzione del fondo incarica la medesima società di audit per se stessa e per i fondi di investimento che dirige.

4

5

La FINMA può effettuare essa stessa verifiche dirette.

Art. 64

Obbligo d'informazione e di notifica in caso di delega di funzioni importanti

Se un istituto finanziario delega funzioni importanti ad altre persone, queste sono sottoposte all'obbligo d'informazione e di notifica di cui all'articolo 29 LFINMA26.

1

2

La FINMA può effettuare in ogni momento verifiche presso queste persone.

Art. 65

Sospensione del diritto di voto

Al fine di far rispettare l'articolo 11 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata.

23 24 25 26

RS 221.302 RS 956.1 RS 220 RS 956.1

3026

L sugli istituti finanziari

Art. 66

FF 2018

Liquidazione

Se la FINMA revoca l'autorizzazione a un istituto finanziario, ciò determina lo scioglimento delle persone giuridiche e delle società in nome collettivo e in accomandita e la radiazione dal registro di commercio delle imprese individuali.

1

2

La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività.

3

Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza.

Art. 67

Misure in materia di insolvenza

Le disposizioni della LBCR27 relative alle misure in caso di rischio d'insolvenza e al fallimento di banche si applicano per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.

1

Le disposizioni della LBCR relative alla garanzia dei depositi e agli averi non rivendicati si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare.

2

Capitolo 4: Responsabilità e disposizioni penali Sezione 1: Responsabilità Art. 68 La responsabilità degli istituti finanziari e dei loro organi è retta dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni28.

1

L'istituto finanziario che delega a un terzo l'adempimento di un compito è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo. Il Consiglio federale può stabilire le esigenze relative alla vigilanza.

2

La direzione del fondo risponde degli atti dei terzi cui ha delegato compiti secondo l'articolo 35 capoverso 1 come fossero suoi propri atti.

3

Sezione 2: Disposizioni penali Art. 69

Violazione del segreto professionale

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

27 28

a.

rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di un istituto finanziario;

b.

tenta di indurre a siffatta violazione del segreto professionale;

RS 952.0 RS 220

3027

L sugli istituti finanziari

c.

FF 2018

divulga un segreto che gli è stato rivelato ai sensi della lettera a oppure lo sfrutta per sé o per altri.

È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettera a o c.

2

3

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell'esercizio della professione.

4

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull'obbligo di testimoniare in giudizio e sull'obbligo di fornire informazioni a un'autorità.

5

Il perseguimento e il giudizio delle azioni punibili in conformità delle presenti disposizioni competono ai Cantoni.

6

Art. 70

Violazione delle disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli e degli obblighi di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

viola le disposizioni sulle denominazioni confuse o ingannevoli (art. 13);

b.

non effettua le comunicazioni di cui agli articoli 11 e 15 oppure le effettua con indicazioni inesatte o in ritardo.

Art. 71

Violazione degli obblighi di registrazione e di comunicazione

È punito con la multa sino a 500 000 franchi chiunque, intenzionalmente: a.

viola l'obbligo di registrazione di cui all'articolo 50;

b.

viola l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 51.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 72

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 73

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

Art. 74

Disposizioni transitorie

Gli istituti finanziari che all'entrata in vigore della presente legge dispongono di un'autorizzazione secondo una legge sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 LFINMA29, per la relativa attività non necessitano di una nuova autoriz1

29

RS 956.1

3028

L sugli istituti finanziari

FF 2018

zazione. Devono adempiere i requisiti previsti dalla presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Gli istituti finanziari che non sottostavano all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore ma che sottostanno a tale obbligo in virtù della presente legge devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa data devono adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l'articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997 30 sul riciclaggio di denaro (LRD) e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

2

I gestori patrimoniali e i trustee che avviano la loro attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge devono annunciarsi senza indugio alla FINMA e soddisfare le condizioni per l'autorizzazione, ad eccezione dell'articolo 7 capoverso 2, sin dall'avvio dell'attività. Entro un anno dopo che la FINMA ha autorizzato un organismo di vigilanza secondo l'articolo 43a LFINMA, essi devono affiliarsi a tale organismo e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono esercitare la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione, a condizione che siano affiliati a un organismo di autodisciplina secondo l'articolo 24 LRD e che lo stesso vigili sul rispetto, da parte loro, degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro.

3

4

In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 75

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge entra in vigore soltanto unitamente alla LSerFi 31.

4

Il Consiglio federale può anticipare l'entrata in vigore delle disposizioni seguenti:

30 31 32 33 34 35 36

a.

la modifica della legge federale del 23 marzo 200132 sul credito al consumo (all. n. 2);

b.

l'articolo 9a capoverso 4bis LSR33 (all. n. 3);

c.

gli articoli 1a, 1b, 47 capoverso 1 lettera a e 52a LBCR34 (all. n. 14);

d.

l'articolo 2 capoverso 2 lettera a LRD35 (all. n. 15);

e.

gli articoli 4, 5 e 15 capoverso 2 lettera a LFINMA36 (all. n. 16).

RS 955.0 RS ...; FF 2018 3076 RS 221.214.1 RS 221.302 RS 952.0 RS 955.0 RS 956.1

3029

L sugli istituti finanziari

FF 2018

L'articolo 15 capoverso 2 lettera a LFINMA ha effetto fino all'entrata in vigore dell'articolo 15 capoverso 2 lettera abis LFINMA (all. n. 16).

5

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 26 giugno 201837 Termine di referendum: 4 ottobre 2018

37

FF 2018 3009

3030

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Allegato (art. 73)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi I La legge del 24 marzo 199538 sulle borse è abrogata.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni39 Art. 689d cpv. 3 Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti soggetti alla legge dell'8 novembre 193440 sulle banche, come pure gli istituti finanziari soggetti alla legge del 15 giugno 201841 sugli istituti finanziari.

3

2. Legge federale del 23 marzo 200142 sul credito al consumo Sostituzione di un'espressione Negli articoli 23 capoversi 1 e 5, 30, 36a capoverso 2 e 39 capoversi 2 e 3, «creditore» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «creditore professionale».

Art. 1 cpv. 1 e 3 Il contratto di credito al consumo è un contratto in virtù del quale a un consumatore è concesso o promesso un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di mutuo o di altra analoga facilitazione finanziaria.

1

Il credito al consumo è stipulato tra il consumatore e un creditore ai sensi dell'articolo 2.

3

38 39 40 41 42

RU 1997 68 2044, 2005 5269, 2006 2197, 2008 5207, 2009 1267, 2012 6679, 2013 1103, 2014 4073, 2015 1535 5339 RS 220 RS 952.0 RS ...

RS 221.214.1

3031

L sugli istituti finanziari

Art. 2

FF 2018

Creditore

Per creditore si intende ogni persona fisica o giuridica che: a.

concede professionalmente crediti al consumo (creditore professionale); o

b.

concede non professionalmente crediti al consumo per il tramite di un intermediario di crediti partecipativi.

Art. 4 cpv. 2 Per intermediario di crediti partecipativi si intende ogni persona fisica o giuridica che, professionalmente, organizza per singoli consumatori la concessione di un credito al consumo cui possono partecipare in modo coordinato più creditori non professionali.

2

Art. 7 cpv. 1 lett. e 1

La presente legge non si applica: e.

ai contratti di credito per importi inferiori a 500 franchi o superiori a 80 000 franchi; i crediti concessi in modo coordinato a un consumatore per il tramite di un intermediario di crediti partecipativi sono sommati;

Art. 16 cpv. 1bis e 2bis I contratti di credito al consumo conclusi con creditori ai sensi dell'articolo 2 lettera b possono essere revocati: 1bis

a.

nei confronti di ogni singolo creditore; o

b.

mediante un'unica dichiarazione all'intermediario di crediti partecipativi, con effetto per tutti i creditori.

Nei casi di cui al capoverso 1bis lettera b il termine di revoca decorre dal momento in cui il consumatore riceve una copia dell'ultimo contratto concluso con un creditore.

2bis

Art. 24 cpv. 1 Ai dati raccolti dalla Centrale d'informazione hanno accesso unicamente i creditori professionali e gli intermediari di crediti partecipativi, in quanto necessitino di tali dati per l'adempimento dei compiti che la presente legge attribuisce loro.

1

Art. 25 cpv. 1 e 2 Il creditore professionale o l'intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d'informazione: 1

a.

i crediti al consumo da lui concessi o di cui ha fatto la mediazione;

b.

i versamenti di rate scaduti che ammontano almeno al 10 per cento dell'importo netto del credito o del prezzo in contanti (art. 18 cpv. 1).

3032

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Se il versamento delle rate non avviene tramite l'intermediario di crediti partecipativi, quest'ultimo si assicura che i creditori non professionali gli notifichino i versamenti scaduti.

2

Art. 26 cpv. 1, frase introduttiva In caso di contratto di leasing, il creditore professionale o l'intermediario di crediti partecipativi deve notificare alla Centrale d'informazione: 1

Art. 27a

Obbligo di esame della capacità creditizia

Prima della conclusione del contratto, il creditore professionale o l'intermediario di crediti partecipativi esamina la capacità creditizia del consumatore.

Art. 28 cpv. 1 e 5 1

Abrogato

In caso di contratti di credito al consumo oggetto di una mediazione coordinata, per l'esame della capacità creditizia si tiene conto di tutti i crediti oggetto dell'intermediazione.

5

Art. 29 cpv. 1 Il fornitore del leasing che agisce professionalmente esamina la capacità creditizia dell'assuntore del leasing prima della conclusione del contratto.

1

Art. 31 cpv. 1, primo periodo, e 3, primo periodo Il creditore professionale o l'intermediario di crediti partecipativi può fare affidamento sulle indicazioni fornite dal consumatore in merito alla situazione finanziaria (art. 28 cpv. 3 e 4) o alla situazione economica (art. 29 cpv. 2 e 30 cpv. 1). ...

1

In caso di dubbi sull'esattezza delle indicazioni fornite dal consumatore, il creditore professionale o l'intermediario di crediti partecipativi le verifica sulla base di pertinenti documenti ufficiali o privati. ...

3

Art. 32

Sanzioni contro i creditori

Il creditore professionale che viola in modo grave le disposizioni dell'articolo 27a, 28, 29, 30 o 31 perde l'importo del credito concesso, compresi gli interessi e le spese. Il consumatore può esigere la restituzione delle prestazioni già fornite, secondo le norme sull'indebito arricchimento.

1

Il creditore professionale che viola l'articolo 25, 26 o 27 capoverso 1 o, in modo lieve, l'articolo 27a, 28, 29, 30 o 31 perde unicamente gli interessi e le spese.

2

3033

L sugli istituti finanziari

Art. 32a

FF 2018

Sanzioni contro gli intermediari di crediti partecipativi

L'intermediario di crediti partecipativi che viola l'articolo 25, 26, 27 capoverso 1, 27a, 28, 29, 30 o 31 è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

1

2

Il creditore perde unicamente gli interessi e le spese.

Art. 34 cpv. 4 4

Le spese per le assicurazioni e garanzie sono considerate nella misura in cui: a.

sono imposte obbligatoriamente dal creditore professionale o dall'intermediario di crediti partecipativi per la concessione del credito; e

b.

assicurano al creditore professionale o all'intermediario di crediti partecipativi il rimborso, in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore, di una somma pari o inferiore all'importo totale del credito, compresi gli interessi e le altre spese.

Art. 39 cpv. 1 I Cantoni subordinano la concessione a titolo professionale e la mediazione di crediti al consumo all'obbligo di autorizzazione.

1

3. Legge del 16 dicembre 200543 sui revisori Art. 7 cpv. 3 3

L'abilitazione è di durata indeterminata.

Art. 9a cpv. 4, 4bis e 5 4

Abrogato

Il Consiglio federale può prevedere condizioni agevolate per l'abilitazione di società di audit e di auditor responsabili a eseguire la verifica delle persone di cui all'articolo 1b della legge dell'8 novembre 193444 sulle banche.

4bis

5

Abrogato

Art. 16 cpv. 1bis e 1ter 1bis

Abrogato

Quando sospetta vi siano infrazioni agli obblighi legali, l'autorità di sorveglianza procede a un controllo a prescindere dalla frequenza prevista al capoverso 1.

1ter

43 44

RS 221.302 RS 952.0

3034

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 24 cpv. 4 lett. c Le autorità penali notificano all'autorità di sorveglianza tutti i procedimenti in relazione a un servizio di revisione fornito da un'impresa di revisione sotto sorveglianza statale; esse le trasmettono le sentenze e i decreti d'abbandono. Sono notificati in particolare i procedimenti relativi alle seguenti disposizioni: 4

c.

articolo 69 della legge del 15 giugno 201845 sugli istituti finanziari;

Art. 25a

Organismi di autodisciplina

Gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 199746 sul riciclaggio di denaro notificano all'autorità di sorveglianza tutti i fatti e le trasmettono tutte le informazioni e i documenti in relazione a una società di audit o a un auditor responsabile di cui l'autorità ha bisogno per adempiere i suoi compiti.

4. Codice di procedura civile47 Art. 5 cpv. 1 lett. h Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti: 1

h.

controversie secondo la legge del 23 giugno 200648 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 201549 sull'infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 201850 sugli istituti finanziari;

5. Legge federale dell'11 aprile 188951 sulla esecuzione e sul fallimento Art. 173b 3bis. Competenza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari

45 46 47 48 49 50 51 52

Se la domanda di fallimento concerne un debitore che, secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 della legge del 22 giugno 200752 sulla vigilanza dei mercati finanziari, è soggetto alla competenza in materia di fallimento dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), il giudice del fallimento trasmette gli atti alla FINMA. La stessa procede conformemente alle norme delle leggi speciali.

RS ...

RS 955.0 RS 272 RS 951.31 RS 958.1 RS ...

RS 281.1 RS 956.1

3035

L sugli istituti finanziari

FF 2018

6. Legge federale del 22 marzo 197453 sul diritto penale amministrativo Art. 10 cpv. 2 Il giudice può escludere la commutazione in quanto il condannato gli abbia fornito la prova che si trova, senza sua colpa, nell'impossibilità di pagare la multa. Tuttavia, l'esclusione della commutazione non è ammissibile se il condannato ha commesso intenzionalmente l'infrazione e se, nei cinque anni precedenti l'azione punibile, è stato condannato per un'infrazione contro la stessa legge amministrativa, esclusa la semplice inosservanza di prescrizioni d'ordine.

2

7. Legge federale del 27 giugno 197354 sulle tasse di bollo Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 2bis e lett. b n. 3bis 1

La Confederazione riscuote tasse di bollo su: a.

l'emissione dei seguenti titoli svizzeri: 2bis. buoni di partecipazione e buoni di partecipazione di banche cooperative,

b.

la negoziazione dei seguenti titoli svizzeri e esteri: 3bis. buoni di partecipazione e buoni di partecipazione di banche cooperative,

Art. 5 cpv. 1 lett. a sesto trattino 1

Soggiacciono alla tassa: a.

la costituzione e l'aumento del valore nominale a titolo oneroso o gratuito di diritti di partecipazione in forma di: ­ buoni di partecipazione di banche cooperative;

Art. 6 cpv. 1 lett. g 1

Non soggiacciono alla tassa: g.

53 54

i diritti di partecipazione costituiti o aumentati mediante l'impiego del capitale di partecipazione o del capitale di partecipazione di una banca cooperativa, se la società o la società cooperativa prova di aver pagato la tassa su tale capitale;

RS 313.0 RS 641.10

3036

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 7 cpv. 1 lett. a 1

Il credito fiscale sorge: a.

quanto alle azioni, buoni di partecipazione, quote sociali di società a garanzia limitata e buoni di partecipazione di banche cooperative: con l'iscrizione nel registro di commercio della costituzione o dell'aumento dei diritti di partecipazione;

Art. 13 cpv. 2 lett. a n. 2 2

Sono documenti imponibili: a.

i titoli seguenti emessi da persona domiciliata in Svizzera: 2. le azioni, le quote sociali di società a garanzia limitata, le quote sociali e i buoni di partecipazione di società cooperative, i buoni di partecipazione, i buoni di godimento,

Art. 14 cpv. 1 lett. a e b 1

Non soggiacciono alla tassa: a.

l'emissione di azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione, buoni di godimento, quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol55, obbligazioni e titoli del mercato monetario svizzeri, comprese l'assunzione definitiva di titoli da parte di una banca o di una società di partecipazione e l'assegnazione di titoli in occasione di un'emissione successiva;

b.

il conferimento di documenti che servono a liberare azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e quote di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol svizzeri o esteri;

8. Legge del 12 giugno 200956 sull'IVA Art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. f 2

Sono esclusi dall'imposta: 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: f. l'offerta di quote a investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 200657 sugli investimenti collettivi (LICol) e la gestione di investimenti collettivi di capitale ai sensi della LICol da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle direzioni

55 56 57

RS 951.31 RS 641.20 RS 951.31

3037

L sugli istituti finanziari

FF 2018

dei fondi, delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali gli investimenti collettivi di capitale possono delegare compiti conformemente alla LICol o alla legge del 15 giugno 201858 sugli istituti finanziari; l'offerta di quote e la gestione delle società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono disciplinate dalla lettera e; Art. 78 cpv. 6 e 7 Gli accertamenti concernenti terzi, fatti in occasione di un controllo secondo i capoversi 1­4 presso i seguenti istituti possono essere utilizzati esclusivamente per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto: 6

a.

la Banca nazionale svizzera;

b.

una centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie;

c.

una banca o una cassa di risparmio ai sensi della legge dell'8 novembre 193459 sulle banche;

d.

un istituto finanziario ai sensi della legge del 15 giugno 201860 sugli istituti finanziari;

e.

un'infrastruttura del mercato finanziario ai sensi della legge del 19 giugno 201561 sull'infrastruttura finanziaria.

Il segreto professionale previsto dalla legge sulle banche, dalla legge sugli istituti finanziari e dalla legge sull'infrastruttura finanziaria deve essere tutelato.

7

9. Legge del 17 dicembre 200462 sulla fiscalità del risparmio Art. 3 cpv. 3 Le banche ai sensi della legge dell'8 novembre 193463 sulle banche e le società di intermediazione mobiliare ai sensi della legge del 15 giugno 201864 sugli istituti finanziari sono considerate annunciate se hanno iniziato l'attività prima del 1° luglio 2005.

3

58 59 60 61 62 63 64

RS ...

RS 952.0 RS ...

RS 958.1 RS 641.91 RS 952.0 RS ...

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FF 2018

10. Legge federale del 13 ottobre 196565 sull'imposta preventiva Art. 4 cpv. 1 lett. b L'imposta preventiva sui redditi di capitali mobili ha per oggetto gli interessi, le rendite, le parti di utile e tutti gli altri redditi: 1

b.

da azioni, quote sociali di società a garanzia limitata o di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione e buoni di godimento, emessi da una persona domiciliata in Svizzera;

Art. 4a cpv. 1, primo periodo La società di capitali o la società cooperativa che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali di società a garanzia limitata e di società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative, buoni di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione del suo capitale o nell'intento di ridurlo, deve l'imposta preventiva sulla differenza tra il prezzo d'acquisto e il valore nominale liberato di questi diritti di partecipazione. ...

1

11. Legge del 20 giugno 193366 sul controllo dei metalli preziosi Art. 42bis 1 I saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano Autorizzazione complementare per il commercio direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi di metalli preziosi bancari necessitano dell'autorizzazione dell'Autorità federale di bancari

vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e sottostanno alla vigilanza della stessa conformemente all'articolo 61 capoversi 1, 2 e 4 della legge del 15 giugno 201867 sugli istituti finanziari (LIsFi).

La società che commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti dell'autorizzazione di cui al capoverso 1.

2

Sono applicabili per analogia le disposizioni sulle condizioni di autorizzazione per i gestori patrimoniali ai sensi dell'articolo 17 capoverso 1 LIsFi.

3

65 66 67

RS 642.21 RS 941.31 RS ...

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FF 2018

Disposizione finale della modifica del 15 giugno 2018 I saggiatori del commercio che non sottostavano all'obbligo di autorizzazione secondo il diritto anteriore ma che sottostanno a tale obbligo in virtù della modifica del 15 giugno 2018 devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dalla sua entrata in vigore. Entro due anni dalla stessa data devono adempiere i requisiti previsti dalla presente legge e presentare una domanda di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l'autorizzazione.

12. Legge del 3 ottobre 200368 sulla Banca nazionale Art. 15 cpv. 1 Le banche, le infrastrutture del mercato finanziario, gli istituti finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201869 sugli istituti finanziari e i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 23 giugno 200670 sugli investimenti collettivi sono tenuti a fornire alla Banca nazionale dati statistici sulla loro attività.

1

Art. 22 cpv. 1 e 2 La Banca nazionale invita le società di audit e i competenti organismi di vigilanza a verificare l'osservanza dell'obbligo di informazione e, nel caso delle banche, anche l'osservanza dell'obbligo di mantenere riserve minime, e a riferire alla Banca nazionale. Se constatano irregolarità, segnatamente dichiarazioni inesatte o infrazioni all'obbligo di mantenere riserve minime, le società di audit e gli organismi di vigilanza ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.

1

La Banca nazionale può controllare, o fare controllare da società di audit e organismi di vigilanza, l'osservanza dell'obbligo di informazione e dell'obbligo di mantenere riserve minime. Se viene constatata un'infrazione alle prescrizioni, la persona tenuta all'obbligo di informazione o di mantenere riserve minime sopporta le spese del controllo.

2

68 69 70

RS 951.11 RS ...

RS 951.31

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L sugli istituti finanziari

FF 2018

13. Legge del 23 giugno 200671 sugli investimenti collettivi Art. 2 cpv. 1 lett. a­e, 2 lett. h nonché 2bis 1

Sottostanno alla presente legge, a prescindere dalla loro forma giuridica: a.

gli investimenti collettivi di capitale e le persone che li custodiscono;

b.

gli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti in Svizzera;

c.­e. Abrogate 2

Non sono sottoposti alla presente legge segnatamente: h.

2bis

Abrogata

Abrogato

Art. 13 cpv. 1, 2 lett. a, e, f, g, nonché 3 e 5 Chiunque costituisce, esercita o custodisce un investimento collettivo di capitale necessita di un'autorizzazione della FINMA.

1

2

Devono chiedere l'autorizzazione: a.

Abrogata

e.

la banca depositaria;

f.

Abrogata

g.

Abrogata

Il Consiglio federale può esentare dall'obbligo dell'autorizzazione i rappresentanti già sottoposti a un'altra vigilanza statale equivalente.

3

Le persone di cui al capoverso 2 lettere b­d possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte della FINMA.

5

Art. 14 cpv. 1 lett. a e abis, nonché 1ter e 2 1

L'autorizzazione è rilasciata se: a.

le persone secondo l'articolo 13 capoverso 2 e le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione offrono la garanzia di un'attività ineccepibile;

abis. le persone responsabili dell'amministrazione e della gestione godono di buona reputazione e dispongono delle qualifiche professionali necessarie alla funzione; Il Consiglio federale può prevedere condizioni di autorizzazione supplementari se ciò è conforme a standard internazionali riconosciuti.

1ter

2

Abrogato

71

RS 951.31

3041

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 15 cpv. 1 lett. e 1

I seguenti documenti necessitano dell'approvazione della FINMA: e.

i documenti corrispondenti degli investimenti collettivi di capitale esteri che sono offerti a investitori non qualificati.

Titolo primo, capitolo 3, sezioni 2 e 3 (art. 18­19) Abrogate Titolo secondo, capitolo 1, sezione 3 (art. 28­35) Abrogata Art. 36 cpv. 3 La SICAV può delegare le decisioni di investimento soltanto a persone che dispongono dell'autorizzazione necessaria all'esercizio di tale attività. Gli articoli 14 e 35 della legge del 15 giugno 201872 sugli istituti finanziari (LIsFi) si applicano per analogia.

3

Art. 51 cpv. 5 L'amministrazione della SICAV può essere delegata soltanto a una direzione del fondo ai sensi dell'articolo 32 LIsFi73 che dispone di un'autorizzazione.

5

Art. 74 cpv. 1 e 2 Le disposizioni sul cambiamento di direzione del fondo (art. 39 LIsFi74) si applicano per analogia al cambiamento di banca depositaria.

1

Nel caso della SICAV, il cambiamento di banca depositaria necessita di un contratto in forma scritta o in un'altra forma che ne consenta la prova per testo e della previa approvazione della FINMA.

2

Art. 94 cpv. 2 Ogni segmento patrimoniale secondo il capoverso 1 risponde soltanto dei propri impegni.

2

Art. 98 cpv. 2 e 3 Gli accomandatari devono essere società anonime con sede in Svizzera. Se non dispone di un'autorizzazione quale gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, una società anonima può operare come accomandataria soltanto in un'unica società in accomandita per investimenti collettivi di capitale.

2

72 73 74

RS ...

RS ...

FF 2018 ...

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L sugli istituti finanziari

FF 2018

Gli accomandanti devono essere investitori qualificati ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 o 3ter.

3

Art. 120 cpv. 1, 2, frase introduttiva e lett. d ed e, 4 e 5 Gli investimenti collettivi di capitale esteri necessitano dell'approvazione della FINMA prima di essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati. Il rappresentante sottopone alla FINMA i documenti soggetti all'obbligo di approvazione.

1

2

L'approvazione è concessa se: d.

sono stati designati un rappresentante e un ufficio di pagamento per le quote offerte in Svizzera;

e.

tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per l'offerta esiste un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni.

Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti in Svizzera a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 della legge del 15 giugno 201875 sui servizi finanziari (LSerFi) non necessitano di alcuna approvazione, ma devono in ogni momento adempiere i requisiti di cui al capoverso 2 lettere c e d del presente articolo.

4

I piani di partecipazione del personale sotto forma di investimenti collettivi di capitale esteri che vengono offerti esclusivamente ai collaboratori non necessitano di alcuna approvazione.

5

Art. 123 cpv. 1 Gli investimenti collettivi di capitale esteri possono essere offerti in Svizzera a investitori non qualificati e a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 LSerFi76 soltanto se la direzione del fondo o la società ha incaricato previamente un rappresentante di assumere gli obblighi di cui all'articolo 124 della presente legge. È fatto salvo l'articolo 122 della presente legge.

1

Art. 125, rubrica, cpv. 1 e 3 Luogo di esecuzione e foro Il luogo di esecuzione delle quote offerte in Svizzera di un investimento collettivo di capitale estero è alla sede del rappresentante.

1

3

Il foro è:

75 76

a.

quello della sede del rappresentante; o

b.

quello della sede o del domicilio dell'investitore.

RS ...; FF 2018 3067 RS ...; FF 2018 3067

3043

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 126 cpv. 1 lett. a ed e, 3 e 4 Le seguenti persone incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 della legge del 16 dicembre 200577 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200778 sulla vigilanza dei mercati finanziari: 1

a.

la direzione del fondo per i fondi di investimento che amministra;

e.

Abrogata

La SICAV e la direzione del fondo da essa incaricata conformemente all'articolo 51 capoverso 5 devono essere sottoposte a verifica dalla medesima società di audit. La FINMA può consentire eccezioni.

3

4

Abrogato

Art. 137 cpv. 1 Ove vi sia il timore fondato che il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 capoverso 2 lettere b­d sia eccessivamente indebitato o abbia seri problemi di liquidità e se non vi è alcuna prospettiva di risanamento o il risanamento è fallito, la FINMA revoca all'istituto finanziario l'autorizzazione, dichiara il fallimento e lo rende pubblico.

1

Art. 138b cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF79 non sono considerati.

1

La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L'avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e, se del caso, ai proprietari.

2

Art. 138d

Ricorso

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell'autorizzazione contemplato dall'articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF 80.

1

Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.

2

77 78 79 80

RS 221.302 RS 956.1 RS 281.1 RS 281.1

3044

L sugli istituti finanziari

FF 2018

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo.

3

Art. 140 Abrogato Art. 145 cpv. 1, parte introduttiva, seconda frase, e lett. f, nonché 3, terzo periodo ... Possono essere rese responsabili tutte le persone che si occupano della costituzione, della gestione, dell'amministrazione patrimoniale, della verifica o della liquidazione appartenenti: 1

f.

3

al gestore di patrimoni collettivi;

... È fatto salvo l'articolo 68 capoverso 3 LIsFi81.

Art. 148 cpv. 1 lett. k ed l, nonché 1 bis Abrogati Art. 150 Abrogato Titolo settimo, capitoli 2 e 3 (art. 154­158e) Abrogati

14. Legge dell'8 novembre 193482 sulle banche Art. 1a

Banche

È considerato banca chiunque opera soprattutto nel settore finanziario e:

81 82

a.

accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi o si presta pubblicamente a tale scopo;

b.

accetta a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi, o si presta pubblicamente a tale scopo, e investe tali depositi o corrisponde interessi sugli stessi; o

c.

si rifinanzia in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al suo capitale, al fine di finanziare, per conto proprio e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituisce un'unità economica.

RS ...

RS 952.0

3045

L sugli istituti finanziari

Art. 1b

FF 2018

Promovimento dell'innovazione

Le disposizioni della presente legge si applicano per analogia alle persone che operano soprattutto nel settore finanziario e: 1

a.

accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo inferiore o pari a 100 milioni di franchi o si prestano pubblicamente a tale scopo; e

b.

non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi.

Il Consiglio federale può adeguare l'importo di cui al capoverso 1 tenendo conto della competitività e del potenziale di innovazione della piazza finanziaria svizzera.

2

3

4

Le persone di cui al capoverso 1 devono in particolare: a.

delimitare esattamente la sfera degli affari e prevedere una organizzazione proporzionata all'importanza degli stessi;

b.

disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell'impresa (conformità alle norme);

c.

disporre di risorse finanziarie adeguate;

d.

assicurare che le persone incaricate dell'amministrazione e direzione godono di una buona reputazione e offrono la garanzia di un'attività ineccepibile.

Sono fatte salve le seguenti disposizioni: a.

la presentazione dei conti delle persone di cui al capoverso 1 è retta esclusivamente dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni83;

b.

le persone di cui al capoverso 1 fanno verificare il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, di cui tuttavia non è applicabile l'articolo 727a capoversi 2­5;

c.

le persone di cui al capoverso 1 incaricano una società di audit abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori conformemente all'articolo 9a capoverso 1 o 4bis della legge del 16 dicembre 200584 sui revisori di effettuare una verifica conformemente all'articolo 24 della legge del 22 giugno 200785 sulla vigilanza dei mercati finanziari;

d.

ai depositi presso le persone di cui al capoverso 1 non si applicano le disposizioni sui depositi privilegiati (art. 37a) e sul pagamento immediato (art. 37b); i depositanti vanno informati di tale fatto prima di effettuare il deposito.

In casi particolari la FINMA può dichiarare applicabili i capoversi 1­4 anche alle persone che accettano a titolo professionale depositi del pubblico per un importo superiore a 100 milioni di franchi, o si prestano pubblicamente per tale scopo, e non investono tali depositi né corrispondono interessi sugli stessi, sempre che la protezione dei clienti sia garantita mediante misure particolari.

5

83 84 85

RS 220 RS 221.302 RS 956.1

3046

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Se il valore soglia di 100 milioni di franchi è superato, ciò va notificato alla FINMA entro 10 giorni; entro 90 giorni va presentata una domanda di autorizzazione secondo l'articolo 1a. È fatto salvo il capoverso 5.

6

Art. 11 cpv. 2bis e 3 Le banche cooperative possono prevedere nei loro statuti la raccolta di capitale di partecipazione.

2bis

Il capitale supplementare ai sensi dei capoversi 1­2bis può essere costituito soltanto per rafforzare la base di capitale proprio e per prevenire o superare una crisi della banca.

3

Art. 14

Capitale di partecipazione di banche cooperative

Il capitale di partecipazione della banca cooperativa (art. 11 cpv. 2bis) è suddiviso in quote (buoni di partecipazione). I buoni di partecipazione sono designati come tali. Sono emessi contro un conferimento, hanno un valore nominale e non attribuiscono la qualità di socio.

1

Ai titolari di buoni di partecipazione sono comunicate nello stesso modo in cui sono comunicate ai soci la convocazione all'assemblea generale con l'indicazione degli oggetti all'ordine del giorno e le proposte, le sue deliberazioni nonché la relazione sulla gestione e la relazione dei revisori.

2

Le modificazioni statutarie e le altre deliberazioni dell'assemblea generale possono peggiorare la situazione dei titolari di buoni di partecipazione soltanto se peggiorano in misura corrispondente la situazione dei titolari delle quote sociali.

3

Nella ripartizione dell'utile risultante dal bilancio e dell'avanzo della liquidazione i titolari di buoni di partecipazione sono assimilati almeno ai soci.

4

I titolari di buoni di partecipazione possono contestare le deliberazioni dell'assemblea generale al pari di un socio.

5

Ogni titolare di buoni di partecipazione può proporre all'assemblea generale che sia eseguita una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei suoi diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, la designazione giudiziale di un controllore speciale può essere chiesta, entro il termine di tre mesi, da titolari di buoni di partecipazione che detengano insieme almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697a­697g del Codice delle obbligazioni86.

6

Art. 14a

Riserva, dividendi e acquisto di buoni di partecipazione propri di banche cooperative

La banca cooperativa assegna il 5 per cento dell'utile dell'esercizio alla riserva generale sino a che questa abbia raggiunto il 20 per cento del capitale proprio. Assegna alla riserva generale, a prescindere dall'ammontare di quest'ultima: 1

86

RS 220

3047

L sugli istituti finanziari

FF 2018

a.

il ricavo proveniente dall'emissione di buoni di partecipazione ed eccedente il loro valore nominale, dopo copertura delle spese d'emissione, nella misura in cui non sia utilizzato per ammortamenti o a scopi di previdenza;

b.

il saldo dei versamenti effettuati su buoni di partecipazione annullati, diminuito della perdita che fosse stata subita con i buoni di partecipazione emessi in loro sostituzione;

c.

il 10 per cento degli importi distribuiti a titolo di partecipazione all'utile dopo il versamento di un dividendo del 5 per cento sul capitale di partecipazione.

La banca cooperativa adopera la riserva generale, in quanto non superi la metà del capitale proprio, per sopperire a perdite o per prendere misure che le permettano di continuare l'attività in tempo di cattivo andamento degli affari, di evitare la soppressione di posti di lavoro o di attenuarne le conseguenze.

2

La banca cooperativa preleva eventuali dividendi sui buoni di partecipazione soltanto sull'utile risultante dal bilancio e sulle riserve costituite a tal fine.

3

4

La banca cooperativa può acquistare buoni di partecipazione propri soltanto se: a.

possiede un utile di bilancio liberamente disponibile equivalente all'ammontare dei mezzi necessari per l'acquisto e il valore nominale complessivo dei buoni di partecipazione da acquistare non eccede il 10 per cento del capitale di partecipazione;

b.

i diritti connessi all'acquisto di buoni di partecipazione sono sospesi.

La percentuale di cui al capoverso 4 lettera a può essere aumentata a un massimo del 20 per cento se nel termine di due anni i buoni di partecipazione propri acquistati eccedenti il valore soglia del 10 per cento sono alienati oppure annullati mediante una riduzione del capitale.

5

Art. 14b

Obbligo di annunciare ed elenco per le banche cooperative

Per l'acquisto di buoni di partecipazione non quotati, nei confronti della banca cooperativa si applicano per analogia l'obbligo di annunciare, l'onere della prova e l'obbligo di identificazione come per l'acquisto di azioni al portatore non quotate nei confronti della società anonima (art. 697i­697k e 697m del Codice delle obbligazioni87).

1

La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto annunciati alla banca cooperativa.

2

Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci della cooperativa, a tale elenco si applicano anche le disposizioni del diritto della società anonima sull'elenco dei titolari di azioni al portatore e degli aventi economicamente diritto annunciati alla società (art. 697l del Codice delle obbligazioni).

3

87

RS 220

3048

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 47 cpv. 1 lett. a È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

a.

rivela un segreto che gli è confidato o di cui ha notizia nella sua qualità di membro di un organo, impiegato, mandatario o liquidatore di una banca o di una persona di cui all'articolo 1b, o di membro di un organo o impiegato di una società di audit;

Art. 52a Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 il Consiglio federale esamina le disposizioni interessate paragonandole con gli obiettivi in materia di vigilanza dei mercati finanziari secondo la legge del 22 giugno 200788 sulla vigilanza dei mercati finanziari. Ne riferisce all'Assemblea federale e presenta gli interventi legislativi necessari.

15. Legge del 10 ottobre 199789 sul riciclaggio di denaro Art. 2 cpv. 2 lett. a, abis, b, bbis, d, nonché 3 lett. e 2

Sono intermediari finanziari: a.

le banche secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 193490 sulle banche (LBCR) e le persone secondo l'articolo 1b LBCR;

abis. i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere a e b della legge del 15 giugno 201891 sugli istituti finanziari (LIsFi) nonché i saggiatori del commercio secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 193392 sul controllo dei metalli preziosi;

88 89 90 91 92 93

b.

le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera d LIsFi;

bbis.

le società di investimento a capitale variabile, le società in accomandita per investimenti collettivi di capitale e le società di investimento a capitale fisso ai sensi della legge del 23 giugno 200693 sugli investimenti collettivi nonché i gestori di patrimoni collettivi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera c LIsFi;

d.

le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e LIsFi;

RS 956.1 RS 955.0 RS 952.0 RS ...

RS 941.31 RS 951.31

3049

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Sono intermediari finanziari anche le persone che, a titolo professionale, accettano o custodiscono valori patrimoniali di terzi o forniscono aiuto per investirli o trasferirli, in particolare le persone che: 3

e.

Abrogata

Art. 3 cpv. 5 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e gli organismi di autodisciplina stabiliscono gli importi rilevanti di cui ai capoversi 2 e 3 e, all'occorrenza, li adeguano.

5

Art. 6 cpv. 2 lett. d L'intermediario finanziario deve chiarire le circostanze e lo scopo di una transazione o di una relazione d'affari se: 2

d.

i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione coincidono con i dati trasmessi all'intermediario finanziario dalla FINMA conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera a, da un organismo di vigilanza conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera b, da un organismo di autodisciplina conformemente all'articolo 22a capoverso 2 lettera c o dalla Commissione federale delle case da gioco conformemente all'articolo 22a capoverso 3, oppure sono molto simili a tali dati.

Art. 9 cpv. 1 lett. c 1

L'intermediario finanziario che: c.

alla luce degli accertamenti svolti secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettera d sa o ha motivo di presumere che i dati di una persona o di un'organizzazione trasmessi dalla FINMA, dalla Commissione federale delle case da gioco, da un organismo di vigilanza o da un organismo di autodisciplina coincidono con i dati di una controparte, di un avente economicamente diritto o di una persona autorizzata a firmare di una relazione d'affari o di una transazione,

Art. 12, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. c La vigilanza relativa all'osservanza degli obblighi secondo il capitolo 2 da parte degli intermediari finanziari compete: c.

Art. 14

agli organismi di autodisciplina riconosciuti (art. 24), per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3.

Affiliazione a un organismo di autodisciplina

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina.

1

3050

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 hanno diritto all'affiliazione a un organismo di autodisciplina se: 2

a.

dispongono di prescrizioni interne e di un'organizzazione che garantiscono l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;

b.

godono di una buona reputazione e offrono la garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente legge;

c.

anche le persone incaricate della loro amministrazione e gestione adempiono le condizioni di cui alla lettera b; e

d.

le persone che vi detengono una partecipazione qualificata godono di una buona reputazione e garantiscono che l'influenza da loro esercitata non pregiudichi un'attività prudente e solida.

Gli organismi di autodisciplina possono subordinare l'affiliazione all'esercizio dell'attività in determinati settori.

3

Titolo prima dell'art. 16

Sezione 2: Obbligo di comunicazione delle autorità di vigilanza e dell'organismo di vigilanza Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva, e 3 La FINMA, la Commissione federale delle case da gioco e l'organismo di vigilanza secondo l'articolo 43a della legge del 22 giugno 200794 sulla vigilanza dei mercati finanziari, se hanno il sospetto fondato che: 1

L'organismo di vigilanza trasmette nel contempo alla FINMA una copia della comunicazione.

3

Art. 17 Se non esistono norme di autoregolamentazione riconosciute, gli obblighi di diligenza secondo il capitolo 2 e il loro adempimento sono disciplinati:

94

a.

dalla FINMA, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­dter;

b.

dalla Commissione federale delle case da gioco, per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera e.

RS 956.1

3051

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 18 cpv. 1 lett. b, e ed f, nonché 3 La FINMA ha i seguenti compiti nell'ambito della vigilanza sugli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3: 1

b.

vigila sugli organismi di autodisciplina;

e.

Abrogata

f.

Abrogata

Al fine di garantire il rispetto del segreto professionale, gli organismi di autodisciplina devono far effettuare da avvocati e notai i controlli su avvocati e notai che la presente legge prevede (controlli LRD).

3

Art. 19a e 20 Abrogati Art. 22a cpv. 2 lett. a e b 2

La FINMA trasmette a sua volta i dati ricevuti dal DFF: a.

agli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e b­dter a essa sottoposti;

b.

agli organismi di vigilanza, all'attenzione degli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettera abis sottoposti alla loro vigilanza continua;

Art. 24 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva, e d 1

Sono riconosciute quali organismi di autodisciplina le organizzazioni che: c.

offrono la garanzia di un'attività ineccepibile e assicurano che le persone e le società di audit alle quali hanno affidato il controllo:

d.

assicurano che le società di audit alle quali hanno affidato il controllo nonché gli auditor responsabili soddisfino i requisiti di cui all'articolo 24a.

Art. 24a

Abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili

L'organismo di autodisciplina rilascia alle società di audit e agli auditor responsabili l'abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

1

2

La società di audit è abilitata se:

95

a.

è abilitata dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005 95 sui revisori;

b.

è sufficientemente organizzata per effettuare le verifiche; e

RS 221.302

3052

L sugli istituti finanziari

c.

FF 2018

non esercita nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200796 sulla vigilanza dei mercati finanziari.

L'auditor responsabile è abilitato a esercitare la funzione di responsabile delle verifiche ai sensi del capoverso 1 se: 3

a.

è abilitato dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 della legge sui revisori;

b.

dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

Alla revoca dell'abilitazione nonché all'ammonizione da parte dell'organismo di autodisciplina si applica per analogia l'articolo 17 della legge sui revisori.

4

Gli organismi di autodisciplina possono prevedere ulteriori criteri per l'abilitazione delle società di audit e degli auditor responsabili.

5

Art. 26a

Società svizzere di un gruppo

Per gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che sono società svizzere di gruppi comprendenti un intermediario finanziario di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a­dter, la FINMA può prevedere che il rispetto degli obblighi di cui al capitolo 2 sia attestato nel rapporto di audit del gruppo.

1

2

La FINMA pubblica un elenco delle società di cui al capoverso 1.

Art. 28 cpv. 2­4 In caso di revoca del riconoscimento a un organismo di autodisciplina, gli intermediari finanziari che gli sono affiliati devono presentare entro due mesi una richiesta di affiliazione a un altro organismo di autodisciplina.

2

3e4

Abrogati

Art. 34 cpv. 2 Possono trasmettere dati provenienti da tali collezioni unicamente alla FINMA, alla Commissione federale delle case da gioco, all'organismo di vigilanza, agli organismi di autodisciplina, all'Ufficio di comunicazione e alle autorità di perseguimento penale.

2

Art. 42

Disposizione transitoria della modifica del 15 giugno 2018

Gli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 che all'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018 dispongono di un'autorizzazione della FINMA secondo il previgente articolo 14, devono affiliarsi a un organismo di autodisciplina riconosciuto. Devono presentare una richiesta di affiliazione entro un anno da tale

96

RS 956.1

3053

L sugli istituti finanziari

FF 2018

entrata in vigore. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente la richiesta.

16. Legge del 22 giugno 200797 sulla vigilanza dei mercati finanziari Titolo prima dell'art. 1

Titolo primo: Disposizioni generali Art. 1 cpv. 1 lett. e La Confederazione istituisce un'autorità di vigilanza sui mercati finanziari ai sensi delle seguenti leggi (leggi sui mercati finanziari): 1

e.

legge del 15 giugno 201898 sugli istituti finanziari;

Art. 4

Obiettivi della vigilanza

Conformemente alle leggi sui mercati finanziari, la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari. Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera, nonché la capacità di quest'ultima di affrontare le sfide future.

Titoli prima dell'art. 5

Titolo secondo: Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 5 Ex art. 4 Art. 7 cpv. 2, parte introduttiva e lett. c Essa disciplina soltanto se necessario in considerazione degli obiettivi di vigilanza e, nella misura del possibile, limitandosi a definire principi basilari. In tale contesto essa considera il diritto federale superiore e segnatamente: 2

c.

97 98

la diversità delle dimensioni, della complessità, delle strutture, delle attività commerciali e dei rischi degli assoggettati alla vigilanza; e

RS 956.1 RS ...

3054

L sugli istituti finanziari

Art. 13a

FF 2018

Trattamento dei dati

La FINMA tratta in forma cartacea o in uno o più sistemi d'informazione i dati del suo personale necessari per l'adempimento dei compiti previsti dalla presente legge, in particolare per: 1

a.

la costituzione, l'esecuzione e la cessazione dei rapporti di lavoro;

b.

la gestione del personale e dei salari;

c.

lo sviluppo del personale;

d.

la valutazione delle prestazioni;

e.

i provvedimenti d'integrazione in caso di malattia e infortunio.

Può trattare, in quanto necessari all'adempimento dei compiti di cui al capoverso 1, i seguenti dati del suo personale, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità: 2

3

a.

dati relativi alla persona;

b.

dati sullo stato di salute con riferimento alla capacità al lavoro;

c.

dati sulle prestazioni, sulle potenzialità e sullo sviluppo personale e professionale;

d.

dati necessari nel quadro della collaborazione all'applicazione del diritto delle assicurazioni sociali;

e.

atti procedurali e decisioni di autorità attinenti al lavoro.

Emana disposizioni di esecuzione concernenti: a.

l'architettura, l'organizzazione e la gestione del sistema o dei sistemi d'informazione;

b.

il trattamento dei dati, in particolare la raccolta, la conservazione, l'archiviazione e la distruzione degli stessi;

c.

le autorizzazioni al trattamento dei dati;

d.

le categorie di dati di cui al capoverso 2;

e.

la protezione e la sicurezza dei dati.

Art. 15 cpv. 2 lett. a, abis, ater, d ed e 2

La tassa di vigilanza è calcolata in funzione dei seguenti criteri: a.

99 100 101

per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 193499 sulle banche, secondo la legge del 24 marzo 1995100 sulle borse e secondo la legge del 25 giugno 1930101 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli

RS 952.0 RS 954.1 RS 211.423.4

3055

L sugli istituti finanziari

FF 2018

assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo; abis. per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1a della legge dell'8 novembre 1934 sulle banche, secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettera e della legge del 15 giugno 2018102 sugli istituti finanziari e secondo la legge del 25 giugno 1930 sulle obbligazioni fondiarie sono determinanti la somma di bilancio e il volume dei valori trattati; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d della legge sugli istituti finanziari sono determinanti l'entità del patrimonio gestito, il reddito lordo e le dimensioni aziendali; per gli assoggettati alla vigilanza secondo l'articolo 1b della legge sulle banche sono determinanti la somma di bilancio e il reddito lordo; ater. Ex lett. abis d.

per gli organismi di autodisciplina ai sensi della legge del 10 ottobre 1997103 sul riciclaggio di denaro sono determinanti il reddito lordo e il numero di membri;

e.

per un organismo di vigilanza secondo il titolo terzo è determinante la quota degli assoggettati alla sua vigilanza rispetto al numero complessivo degli assoggettati alla vigilanza di tutti gli organismi di vigilanza; la tassa di vigilanza copre anche le spese della FINMA causate dagli assoggettati alla vigilanza che non sono coperte dagli emolumenti.

Art. 31 cpv. 2 Se i diritti dei clienti risultano minacciati, la FINMA può obbligare la persona sottoposta a vigilanza a prestare garanzie.

2

Art. 32, rubrica e cpv. 2 Decisione di accertamento ed esecuzione sostitutiva Se una decisione esecutoria della FINMA rimane disattesa nonostante diffida, la FINMA può, a spese della parte inadempiente, eseguire essa stessa l'operazione ordinata o farla eseguire da terzi.

2

Art. 33a

Divieto di esercizio dell'attività

La FINMA può vietare temporaneamente o, in caso di recidiva, durevolmente alle seguenti persone l'esercizio dell'attività di negoziazione di strumenti finanziari o di consulente alla clientela se esse violano gravemente le disposizioni delle leggi sui mercati finanziari, le disposizioni di esecuzione o le prescrizioni interne: 1

a.

102 103

i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza responsabili della negoziazione di strumenti finanziari;

RS ...

RS 955.0

3056

L sugli istituti finanziari

b.

FF 2018

i collaboratori di un assoggettato alla vigilanza che esercitano l'attività di consulente alla clientela.

Se il divieto comprende un'attività nell'ambito della vigilanza esercitata da un organismo di vigilanza, quest'ultimo è informato della decisione.

2

Art. 37, rubrica e cpv. 1 Revoca dell'autorizzazione, del riconoscimento o dell'abilitazione La FINMA revoca l'autorizzazione, il riconoscimento o l'abilitazione se la persona sottoposta a vigilanza non adempie più le condizioni di esercizio dell'attività o viola gravemente le disposizioni legali in materia di vigilanza.

1

Art. 41a

Notificazione delle sentenze

I tribunali civili cantonali e il Tribunale federale notificano gratuitamente alla FINMA copia integrale delle sentenze pronunciate nelle controversie tra gli assoggettati alla vigilanza e i creditori, gli investitori o gli assicurati.

1

La FINMA inoltra all'organismo di vigilanza le sentenze che riguardano gli assoggettati alla vigilanza di quest'ultimo.

2

Titoli dopo l'art. 43

Titolo terzo: Vigilanza su gestori patrimoniali, trustee e saggiatori del commercio Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 43a

Organismo di vigilanza

La vigilanza continua su gestori patrimoniali e trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 2018104 sugli istituti finanziari e sui saggiatori del commercio secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 1933105 sul controllo dei metalli preziosi è esercitata da uno o più organismi di vigilanza con sede in Svizzera.

1

Prima di iniziare la sua attività, l'organismo di vigilanza necessita di un'autorizzazione della FINMA; è assoggettato alla vigilanza di quest'ultima.

2

Se è riconosciuto quale organismo di autodisciplina secondo l'articolo 24 della legge del 10 ottobre 1997106 sul riciclaggio di denaro, l'organismo di vigilanza può esercitare la vigilanza anche sugli intermediari finanziari di cui all'articolo 2 capoverso 3 della legge sul riciclaggio di denaro, relativamente al rispetto degli obblighi definiti da tale legge.

3

Se svolge anche l'attività di organismo di autodisciplina secondo il capoverso 3, l'organismo di vigilanza provvede affinché ciò sia riconoscibile in ogni momento ai terzi.

4

104 105 106

RS ...

RS 941.31 RS 955.0

3057

L sugli istituti finanziari

Art. 43b

FF 2018

Vigilanza continua

L'organismo di vigilanza verifica in modo continuato se i gestori patrimoniali e i trustee secondo l'articolo 17 della legge del 15 giugno 2018107 sugli istituti finanziari nonché i saggiatori del commercio secondo l'articolo 42bis della legge del 20 giugno 1933108 sul controllo dei metalli preziosi rispettano le leggi sui mercati finanziari loro applicabili.

1

Se constata violazioni delle disposizioni legali in materia di vigilanza o altre irregolarità, l'organismo di vigilanza impartisce all'assoggettato alla vigilanza un congruo termine per il ripristino della situazione conforme. In caso di inosservanza del termine, ne informa immediatamente la FINMA.

2

Il Consiglio federale stabilisce i principi e i contenuti della vigilanza continua. A tal fine tiene conto delle dimensioni e dei rischi d'impresa degli assoggettati alla vigilanza. Può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione negli ambiti tecnici.

3

Capitolo 2: Autorizzazione Art. 43c

Principio

La FINMA rilascia un'autorizzazione all'organismo di vigilanza se le disposizioni del presente capitolo sono adempiute.

1

Approva gli statuti e il regolamento di organizzazione dell'organismo di vigilanza nonché la nomina delle persone incaricate dell'amministrazione e della gestione.

2

La modifica di fatti soggetti all'obbligo di autorizzazione o di documenti soggetti all'obbligo di approvazione richiede rispettivamente la previa autorizzazione o la previa approvazione della FINMA.

3

Se sono costituiti più organismi di vigilanza, il Consiglio federale può emanare regole per il coordinamento delle loro attività e per l'attribuzione degli assoggettati alla vigilanza a un determinato organismo di vigilanza.

4

Art. 43d 1

Organizzazione

L'organismo di vigilanza deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera.

Stabilisce regole adeguate di conduzione dell'impresa e si organizza in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge.

2

Dispone dei mezzi finanziari e del personale necessari all'adempimento dei suoi compiti.

3

4

Dispone di una direzione quale organo operativo.

107 108

RS ...

RS 941.31

3058

L sugli istituti finanziari

Art. 43e

FF 2018

Garanzia e indipendenza

L'organismo di vigilanza e le persone incaricate della sua gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

Le persone incaricate dell'amministrazione e della gestione dell'organismo di vigilanza devono inoltre godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.

2

La maggioranza delle persone incaricate dell'amministrazione deve essere indipendente dagli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza.

3

I membri della direzione devono essere indipendenti dagli assoggettati alla vigilanza dell'organismo di vigilanza.

4

Le persone incaricate della vigilanza devono essere indipendenti dagli assoggettati alla stessa. I compiti dell'organismo di vigilanza secondo la presente legge e quelli dell'organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 1997109 sul riciclaggio di denaro possono essere diretti dalle stesse persone e svolti dagli stessi collaboratori.

5

Art. 43f

Finanziamento e riserve

L'organismo di vigilanza finanzia la sua attività di vigilanza e le sue prestazioni mediante contributi degli assoggettati alla vigilanza interessati.

1

Per svolgere la sua attività di vigilanza l'organismo di vigilanza costituisce entro un congruo termine riserve pari al suo preventivo annuale.

2

La Confederazione può concedere all'organismo di vigilanza mutui alle condizioni di mercato per garantirne la disponibilità di pagamento fino alla costituzione integrale delle riserve di cui al capoverso 2.

3

Art. 43g

Responsabilità

L'articolo 19 si applica per analogia anche all'organismo di vigilanza.

Capitolo 3: Vigilanza sugli organismi di vigilanza Art. 43h

Principio

L'organismo di vigilanza informa periodicamente la FINMA sulla sua attività di vigilanza.

1

La FINMA verifica se l'organismo di vigilanza adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo e se esercita i suoi compiti di vigilanza.

2

L'organismo di vigilanza fornisce alla FINMA tutte le informazioni e i documenti necessari a quest'ultima per eseguire la vigilanza sugli organismi di vigilanza.

3

109

RS 955.0

3059

L sugli istituti finanziari

Art. 43i

FF 2018

Misure

Se l'organismo di vigilanza non adempie i requisiti di cui al capitolo 2 del presente titolo o non esercita i suoi compiti di vigilanza, la FINMA adotta le misure necessarie.

1

La FINMA può revocare il mandato alle persone che non offrono più la garanzia di un'attività irreprensibile.

2

Se nessun'altra misura risulta efficace, la FINMA può liquidare l'organismo di vigilanza e delegare l'attività di vigilanza a un altro organismo di vigilanza.

3

Se vi sono indizi di irregolarità e l'organismo di vigilanza non provvede a ripristinare la situazione conforme, la FINMA può: 4

a.

procedere a una verifica dell'assoggettato;

b.

incaricare uno specialista secondo l'articolo 24a di eseguire una verifica; o

c.

avvalersi degli strumenti di vigilanza previsti dagli articoli 29­37.

Capitolo 4: Trattamento dei dati Art. 43j L'articolo 23 si applica per analogia.

Capitolo 5: Strumenti di vigilanza dell'organismo di vigilanza Art. 43k

Verifica (audit)

L'organismo di vigilanza può effettuare le verifiche degli assoggettati alla vigilanza direttamente o per il tramite di società di audit: 1

a.

abilitate dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 6 della legge del 16 dicembre 2005 110 sui revisori;

b.

sufficientemente organizzate per effettuare tali verifiche; e

c.

che non esercitano nessun'altra attività sottoposta all'obbligo di autorizzazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari.

Se la verifica è effettuata da una società di audit secondo il capoverso 1, gli auditor responsabili della verifica devono: 2

110

a.

essere abilitati dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 della legge sui revisori;

b.

disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per effettuare le verifiche di cui al capoverso 1.

RS 221.302

3060

L sugli istituti finanziari

3

FF 2018

Gli articoli 24 capoversi 2­5 e 24a­28a si applicano per analogia.

Su ordine dell'organismo di vigilanza, gli assoggettati alla vigilanza versano un anticipo dei costi.

4

Art. 43l

Obbligo d'informazione e di notifica

Gli assoggettati alla vigilanza, le loro società di audit e i loro uffici di revisione, nonché le persone e imprese che detengono una partecipazione qualificata o determinante in assoggettati alla vigilanza devono fornire all'organismo di vigilanza tutte le informazioni e i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti.

1

Gli assoggettati alla vigilanza e le società di audit che effettuano verifiche presso di loro devono inoltre notificare senza indugio all'organismo di vigilanza tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza.

2

Titolo prima dell'art. 44

Titolo quarto: Disposizioni penali Art. 44, rubrica e cpv. 1 Esercizio di un'attività senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina Chiunque, intenzionalmente, esercita senza autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione o affiliazione a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'articolo 24 capoverso 1 della legge del 10 ottobre 1997111 sul riciclaggio di denaro un'attività che è soggetta ad autorizzazione, riconoscimento, abilitazione, registrazione conformemente alle leggi sui mercati finanziari o che presuppone l'affiliazione a un organismo di autodisciplina, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Art. 45 cpv. 1 Chiunque, intenzionalmente, fornisce informazioni false alla FINMA, a una società di audit, a un organismo di vigilanza, a un organismo di autodisciplina o a una persona incaricata è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

1

Art. 47 cpv. 1 lett. a È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

a.

111

omette di fare verificare da una società di audit abilitata il consuntivo annuale prescritto dalle leggi sui mercati finanziari o di fare effettuare una verifica ordinata dalla FINMA o da un organismo di vigilanza;

RS 955.0

3061

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 48, rubrica Inosservanza di decisioni Titolo prima dell'art. 53

Titolo quinto: Procedura e tutela giurisdizionale Titoli prima dell'art. 55

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione Art. 55

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione. A tal fine considera i principi di regolazione stabiliti dall'articolo 7 capoverso 2 e tiene conto della maggioranza degli assoggettati alla vigilanza interessati. Sono fatte salve esigenze più severe, in particolare in caso di rischi per la stabilità del sistema finanziario.

1

Il Consiglio federale può autorizzare la FINMA a emanare disposizioni di esecuzione della presente legge e delle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di portata ridotta, segnatamente negli ambiti prevalentemente tecnici.

2

Titolo prima dell'art. 57

Capitolo 2: Modifica di altri atti normativi Titolo prima dell'art. 58

Capitolo 3: Disposizioni transitorie Art. 58

Disposizioni transitorie della modifica del 15 giugno 2018

Le domande di autorizzazione secondo l'articolo 43c capoverso 1 devono essere sottoposte alla FINMA nei primi sei mesi dopo l'entrata in vigore della modifica del 15 giugno 2018. La FINMA decide entro sei mesi dal ricevimento della domanda.

Titolo prima dell'art. 61

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore 17. Legge del 3 ottobre 2008112 sui titoli contabili Art. 4 cpv. 2 lett. b e c nonché 3 2

Sono considerati enti di custodia:

112

RS 957.1

3062

L sugli istituti finanziari

FF 2018

b.

le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018113 sugli istituti finanziari;

c.

le direzioni dei fondi secondo l'articolo 32 della legge sugli istituti finanziari, sempre che gestiscano conti di quote;

Sono considerati enti di custodia, sempre che gestiscano conti titoli nel quadro della loro attività, anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri.

3

18. Legge del 19 giugno 2015114 sull'infrastruttura finanziaria Sostituzione di un termine In tutta la legge «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «società di intermediazione mobiliare».

Art. 9 cpv. 1 L'infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile.

1

Art. 34 cpv. 2 lett. a Possono essere ammessi quali partecipanti a una borsa o a un sistema multilaterale di negoziazione: 2

a.

le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 della legge del 15 giugno 2018115 sugli istituti finanziari (LIsFi);

Art. 93 cpv. 2 lett. b ed e 2

Per controparti finanziarie s'intendono: b.

le società di intermediazione mobiliare secondo l'articolo 41 LIsFi116;

e.

i gestori di patrimoni collettivi e le direzioni dei fondi secondo l'articolo 2 capoverso 1 lettere c e d LIsFi;

Art. 107 cpv. 2 lett. b 2

Tali obblighi non si applicano: b.

113 114 115 116

agli swap su valute e ai contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento (payment versus payment);

RS ...

RS 958.1 RS ...

RS ...

3063

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 147 cpv. 3 3

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.

19. Legge del 17 dicembre 2004117 sulla sorveglianza degli assicuratori Art. 14 cpv. 1, frase introduttiva, e 1bis Le imprese di assicurazione e le seguenti persone devono offrire la garanzia di un'attività irreprensibile: 1

1bis

Le persone di cui al capoverso 1 devono inoltre godere di buona reputazione.

Art. 54c cpv. 1 e 2 Se tutti gli attivi sono stati realizzati e tutti i processi inerenti alla determinazione dell'attivo e del passivo della massa sono stati liquidati, il liquidatore del fallimento compila lo stato di ripartizione definitivo e il conto finale e li sottopone per approvazione alla FINMA. I processi derivanti dalla cessione dei diritti ai sensi dell'articolo 260 LEF118 non sono considerati.

1

La decisione di approvazione, lo stato di ripartizione e il conto finale sono depositati per 30 giorni per consultazione. L'avviso del deposito è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel sito Internet della FINMA; il deposito è notificato previamente a ciascun creditore con indicazione del suo riparto e ai proprietari.

2

Art. 54e

Ricorso

Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un'assicurazione o di una società importante del gruppo o del conglomerato possono interporre ricorso soltanto contro gli atti di realizzazione e contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale. È escluso il ricorso secondo l'articolo 17 LEF 119.

1

Il termine per interporre ricorso contro l'approvazione dello stato di ripartizione e del conto finale decorre dal giorno successivo al loro deposito.

2

I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Su domanda, il giudice dell'istruzione può accordare l'effetto sospensivo.

3

Art. 67

Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al gruppo assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del gruppo assicurativo nonché alla gestione dei rischi del gruppo assicurativo.

117 118 119

RS 961.01 RS 281.1 RS 281.1

3064

L sugli istituti finanziari

FF 2018

Art. 72 lett. b Due o più imprese formano un conglomerato assicurativo se: b.

almeno una è una banca o una società di intermediazione mobiliare di notevole importanza economica;

Art. 75

Garanzia di un'attività irreprensibile

Gli articoli 14 e 22 si applicano per analogia al conglomerato assicurativo e alle persone incaricate della direzione generale, della sorveglianza, del controllo e della gestione del conglomerato assicurativo nonché alla gestione dei rischi del conglomerato assicurativo.

Art. 80 Abrogato

3065

L sugli istituti finanziari

3066

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