Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Disegno

(LStrI) (Norme procedurali e sistemi d'informazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20181, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20052 sugli stranieri è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 12 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 22

Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se: 1

a.

sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore;

b.

i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.

Il datore di lavoro deve rimborsare ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e 2

1 2

FF 2018 1381 RS 142.20

2017-0455

1461

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l'alloggio. Gli importi versati a tale riguardo non sono considerati componente del salario.

In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di cui al capoverso 2.

3

Art. 30 cpv. 1 lett. d ed ebis 1

È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18­29) al fine di: d.

Abrogata

ebis.

disciplinare il soggiorno degli stranieri che esercitano la prostituzione e la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato durante l'esercizio di tale attività;

Art. 31 cpv. 3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP3 o dell'articolo 49a o 49abis CPM4, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'articolo 61 LAsi5 si applica per analogia.

3

Art. 56 cpv. 6 La SEM può designare organi che accompagnino l'attuazione di provvedimenti miranti ad assicurare la garanzia e lo sviluppo della qualità e controllino il rispetto dei criteri in materia di garanzia e sviluppo della qualità.

6

Art. 59, rubrica e cpv. 3­6 Rilascio di documenti di viaggio 3

Concerne soltanto il testo tedesco

4­6

Abrogati

Art. 59a

Microchip

I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 20036 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA). L'articolo 2a della legge del 22 giugno 20017 sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia.

1

3 4 5 6 7

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 142.51 RS 143.1

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Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.

2

Art. 59b

Dati biometrici

La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a LDI8 si applica per analogia.

1

Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

2

I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

3

Art. 60 cpv. 2 2

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione: a.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

b.

le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere e ed ebis;

c.

le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoverso 2.

Art. 64d cpv. 3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto: 3

a.

lo straniero viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;

b.

il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;

c.

lo straniero entra nel territorio svizzero nonostante un divieto d'entrata.

Art. 65 cpv. 2 e 2bis L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo di cui all'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen9 una decisione 2

8 9

RS 143.1 Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

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motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

2bis

Art. 69 cpv. 1 lett. c 1

L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se: c.

lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione d'allontanamento o di espulsione secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP10 o dell'articolo 49a o 49abis CPM11.

Art. 80a cpv. 1 lett. a 1

La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta: a.

nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi12 e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;

Art. 81 cpv. 2 La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se ciò è impossibile per motivi di capienza, gli stranieri incarcerati devono essere alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

2

Art. 86 cpv. 1 e 1bis I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente.

Sono applicabili gli articoli 80a­84 LAsi13 concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

1

Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche: 1bis

10 11 12 13

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 142.31

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a.

ai rifugiati ammessi provvisoriamente;

b.

ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP14 o dell'articolo 49a o 49abis CPM15;

c.

agli apolidi ai sensi dell'articolo 31 capoversi 1 e 2; e

d.

agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM.

Art. 87 cpv. 1 lett. d 1

La Confederazione versa ai Cantoni: d.

per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP16 o dell'articolo 49a o 49abis CPM17, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

Art. 99

Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

1

La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso o limitarne la portata.

2

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati Sezione 1: In generale Art. 102 cpv. 1 e 2 Nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, l'autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.

1

Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l'accesso a questi ultimi.

2

14 15 16 17

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

1465

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Art. 102a cpv. 2­4 Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.

2

Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l'autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.

3

I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

4

Titolo prima dell'art. 103

Sezione 2: Dati dei passeggeri, controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo Art. 104 cpv. 1­1ter Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

1

La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli, su richiesta: 1bis

1ter

a.

di fedpol: per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;

b.

del SIC: per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

Art. 104a cpv. 1, 1bis, 3, 3bis e 4 1

La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per: a.

migliorare i controlli al confine;

b.

lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;

c.

lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

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Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

1bis

Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle perone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

3

Se una persona è sospettata di preparare o commettere un reato ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

3bis

I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

4

104b

Comunicazione automatica di dati del sistema API

I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

1

Il SIC può trattare i dati per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 104a capoverso 1 lettera c.

2

Art. 104c Ex art. 104b Titolo prima dell'art. 105

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero Titolo prima dell'art. 109a

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti Art. 109a cpv. 2 lett. d 2

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: d.

il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

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Art. 109c lett. e La SEM può permettere l'accesso in linea ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità: e.

autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

Titolo prima dell'art. 109f

Sezione 2: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno Art. 109f

Principi

La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP18 o dell'articolo 49a o 49abis CPM19 e al ritorno volontario, compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).

1

2

Il sistema d'informazione serve a: a.

trattare dati personali relativi agli stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell'aiuto e della consulenza per il ritorno, ivi compresi dati degni di particolare protezione;

b.

gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CP, i compiti del settore del ritorno, ivi compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;

c.

allestire statistiche.

Art. 109g 1

2

Contenuto

Il sistema d'informazione contiene dati relativi agli stranieri: a.

il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP20 o dell'articolo 49a o 49abis CPM21 deve essere eseguita;

b.

che lasciano la Svizzera volontariamente;

c.

che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.

Il sistema d'informazione contiene le seguenti categorie di dati:

18 19 20 21

RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

1468

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a.

il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;

b.

i dati biometrici;

c.

il raccoglitore Ritorno del fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d LSISA22;

d.

il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;

e.

i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;

f.

i dati relativi alle misure tese a ottenere i documenti di viaggio;

g.

i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;

h.

i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;

i.

il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;

j.

i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;

k.

le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;

l.

i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;

m. i dati delle persone incaricate dell'assistenza medica o sociale o della scorta di polizia; n.

i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.

I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a­c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se sono modificati nel sistema d'informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.

3

La SEM informa le persone, i cui dati sono rilevati nel sistema, sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

4

Art. 109h

Trattamento dei dati

Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti: a.

22

i collaboratori della SEM: 1. per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l'aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2), 2. per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c­h ed j­n); RS 142.51

1469

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b.

le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione del ritorno per segnalare i casi per i quali si richiede l'assistenza della SEM secondo l'articolo 71 (dati di cui all'art. 109g cpv. 2);

c.

le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a­h e k­n);

d.

le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c­g, j ed l­n);

e.

le autorità cantonali di polizia per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i­n);

f.

le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i­n);

g.

i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.

Art. 109i

Terzi incaricati

La SEM e le autorità cantonali incaricate dell'esecuzione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell'aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi23) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare ad altri compiti nel quadro dell'organizzazione del viaggio di ritorno secondo l'articolo 71 lettera b della presente legge.

1

La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione necessari all'adempimento del loro incarico: 2

a.

per i compiti legati alla consulenza e all'aiuto per il ritorno;

b.

per i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto;

c.

per accertare l'idoneità al trasporto e definire l'assistenza medica.

La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

3

Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

4

Art. 109j

Sorveglianza ed esecuzione

La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

1

2

Il Consiglio federale disciplina:

23

RS 142.31

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a.

l'organizzazione e l'esercizio del sistema;

b.

l'elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all'articolo 109h;

c.

le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;

d.

la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

Titolo prima dell'art. 110

Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione Art. 110, rubrica Abrogata Art. 111 Abrogato Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14b: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa Schengen Titolo prima dell'art. 111i

Capitolo 14c: Eurodac Art. 115 cpv. 4 Se per uno straniero entrato in Svizzera o uscito dalla Svizzera illegalmente o che vi soggiorna illegalmente è prevista o pendente una procedura di allontanamento o di espulsione ai sensi della presente legge, l'autorità competente può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

4

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1 La 2 Il

presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 199824 sull'asilo Art. 61 cpv. 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP25 o dell'articolo 49a o 49abis CPM26, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI27).

1

Art. 63 cpv. 1bis La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. La revoca non è pronunciata se il rifugiato rende verosimile che: 1bis

a.

si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza;

b.

non aveva intenzione di ridomandare la protezione dello Stato d'origine o di provenienza; o

c.

lo Stato d'origine o di provenienza non gli ha concesso una protezione effettiva.

Art. 99a cpv. 3 lett. f e 4 3

MIDES contiene i dati personali seguenti: f.

4

l'annotazione «caso medico» in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c ed e sono ripresi nel SIMIC.

24 25 26 27

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20

1472

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Titolo prima dell'art. 102f

Sezione 3: Videosorveglianza Art. 102f Per proteggere i beni e le persone, in particolare i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all'assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura di asilo ed effettuare registrazioni audiovisive.

1

Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi dopodiché sono automaticamente distrutte a meno che non siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

2

Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

3

In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni.

4

Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza; definisce in particolare gli edifici e le parti di essi che possono essere videosorvegliati, la conservazione delle registrazioni, la loro protezione dagli abusi e la loro trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

5

2. Legge federale del 20 giugno 200328 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: 2

b.

rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo: 3

b.

rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

Art. 4 cpv. 1 lett. abis ed e­g 1

Il sistema d'informazione contiene: abis. immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici); e.

28

registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo; RS 142.51

1473

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f.

l'annotazione «caso medico» in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni;

g.

l'indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.

Art. 7 cpv. 1 La SEM tratta i dati personali nel sistema d'informazione, in collaborazione con i servizi federali di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m­o nonché capoverso 2 lettere e ed m­o, come pure con i Cantoni.

1

Art. 7a

Dati biometrici

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono registrare direttamente i dati biometrici nel sistema d'informazione: 1

a.

la SEM;

b.

i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;

c.

le autorità che rilasciano carte di soggiorno;

d.

le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;

e.

le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

2

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono consultare o trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione: 3

a.

la SEM;

b.

i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;

c.

le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;

d.

le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;

e.

il Corpo delle guardie di confine;

f.

le autorità cantonali e comunali di polizia;

g.

l'Ufficio SIRENE di fedpol;

h.

il Servizio delle attività informative della Confederazione.

Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

4

1474

Stranieri e loro integrazione. LF

Art. 8a

FF 2018

Comunicazione di dati al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109f LStr29: a.

il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;

b.

i dati biometrici;

c.

il raccoglitore Ritorno del fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;

d.

il luogo, la data e il tipo di carcerazione.

Art. 9 cpv. 1 lett. m­o e 2 lett. m­o La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

m. il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; n.

le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

o.

le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

La SEM può permettere alle seguenti autorità di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

m. il servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;

29

n.

le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

o.

le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

RS 142.20

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Stranieri e loro integrazione. LF

FF 2018

3. Legge dell'8 ottobre 199930 sui lavoratori distaccati Art. 2 cpv. 3 e 5, secondo periodo Il datore di lavoro deve rimborsare ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Il rimborso delle spese non è considerato componente del salario.

3

... Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di cui al capoverso 3.

5

4. Legge federale del 20 dicembre 194631 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA32: 1

e.

30 31 32 33

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 8. alle autorità di migrazione competenti di cui all'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200533 sugli stranieri e la loro integrazione.

RS 823.20 RS 831.10 RS 830.1 RS 142.20

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