Termine di referendum: 4 ottobre 2018

Legge federale sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl) (Diverse modifiche del diritto parlamentare) Modifica del 15 giugno 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 18 agosto 20171; visto il parere del Consiglio federale dell'11 ottobre 20172, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 11 cpv. 1 lett. a, b e d, nonché 1bis All'entrata in funzione e all'inizio di ogni anno, ciascun parlamentare informa per scritto l'Ufficio su: 1

a.

le sue attività professionali; se è salariato, il parlamentare indica la propria funzione e il datore di lavoro;

b.

altre attività in organi di direzione e di sorveglianza, nonché in organi di consulenza e simili, di enti, istituti e fondazioni svizzeri ed esteri, di diritto pubblico e privato;

d.

le sue attività permanenti di direzione o consulenza per gruppi di interesse svizzeri ed esteri;

Nel caso di attività di cui al capoverso 1 lettere b­e, il parlamentare indica se il mandato è assolto a titolo onorifico o dietro compenso. Le indennità per il rimborso delle spese non sono prese in considerazione.

1bis

1 2 3

FF 2017 5807 FF 2017 5873 RS 171.10

2017-2311

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Art. 17 cpv. 3bis e 4 Di comune intesa, i presidenti delle commissioni competenti possono rinviare all'autorità di perseguimento penale, perché le completi, le richieste di soppressione dell'immunità non sufficientemente motivate.

3bis

Le richieste manifestamente infondate possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti. Questi ne informano previamente le commissioni. Se la maggioranza di una commissione chiede che si deliberi sulla richiesta, la stessa è trattata secondo la procedura ordinaria di cui all'articolo 17a.

4

Art. 37 cpv. 2 lett. d, 4 secondo periodo e 5 2

La Conferenza di coordinamento ha i compiti seguenti:

4

... Concerne soltanto il testo francese

5

Abrogato

d.

Concerne soltanto il testo francese

Art. 47a

Classificazione dei verbali e degli altri documenti

I verbali e gli altri documenti delle commissioni devono essere classificati; fanno eccezione i documenti già accessibili al pubblico prima della consegna alla commissione.

1

Le commissioni possono declassificare e rendere accessibili al pubblico i propri documenti, ad eccezione dei verbali delle sedute. Le modalità di accesso ai documenti sono stabilite in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

2

Art. 57 cpv. 1bis Apporta inoltre le rettifiche redazionali agli atti legislativi che non sono posti in votazione finale.

1bis

Art. 76 cpv. 3, 3bis e 3ter Mediante mozione d'ordine si può chiedere di rivenire su una decisione fintanto che una Camera non abbia concluso le deliberazioni su un oggetto.

3

Una mozione d'ordine non può chiedere di rivenire sulla decisione di entrata in materia.

3bis

Una mozione d'ordine che chiede di ripetere la votazione con cui la Camera conclude la deliberazione su un oggetto può essere presentata soltanto immediatamente dopo tale votazione.

3ter

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Art. 77 cpv. 3 Se la clausola d'urgenza è respinta, la Commissione di redazione mette a punto il testo delle disposizioni concernenti il referendum e l'entrata in vigore dopo aver consultato i presidenti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

3

Art. 78 cpv. 5 5

I voti sono sempre conteggiati: a.

nelle votazioni sul complesso;

b.

nelle votazioni sulle proposte di conciliazione;

c.

nelle votazioni su disposizioni che richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera (art. 159 cpv. 3 Cost.);

d.

nelle votazioni finali.

Art. 81 cpv. 1 e 1bis 1

Si procede alla votazione finale su: a.

le leggi federali;

b.

le ordinanze dell'Assemblea federale;

c.

i decreti federali sottostanti al referendum obbligatorio o facoltativo.

Si procede alla votazione finale non appena le Camere abbiano preso decisioni concordanti sull'atto legislativo e approvato il testo messo a punto dalla Commissione di redazione. Le due Camere procedono alla votazione finale lo stesso giorno.

1bis

Art. 97 cpv. 2 e 3 Se il Consiglio federale decide di elaborare un disegno di decreto federale concernente un controprogetto oppure un disegno di atto legislativo strettamente connesso all'iniziativa popolare, il termine è prorogato a diciotto mesi.

2

Se il Consiglio federale non sottopone all'Assemblea federale il messaggio con il disegno di decreto federale entro il termine, una commissione competente può elaborare il necessario progetto di atto legislativo.

3

Art. 98 cpv. 3 Se la proposta di conciliazione concernente la raccomandazione di voto è respinta, in deroga all'articolo 93 capoverso 2 è stralciata solo la disposizione relativa.

3

Art. 99 cpv. 1 e 2 L'iniziativa deve essere posta in votazione popolare in tutte le sue parti valide, nel loro tenore originale.

1

È fatta salva la competenza della Commissione di redazione di rettificare errori di traduzione manifesti e di provvedere agli adeguamenti formali necessari al fine di 2

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inserire nella Costituzione la modifica proposta. La Commissione dà al comitato d'iniziativa la possibilità di esprimersi.

Art. 141 cpv. 2 lett. abis, ater, aquater, f, gbis, gter, h e j Nel messaggio il Consiglio federale motiva il disegno di atto legislativo e, per quanto necessario, commenta le singole disposizioni. Inoltre, per quanto siano possibili indicazioni sostanziate, illustra in particolare: 2

abis. come ha utilizzato il margine di manovra di cui dispone la Svizzera nel recepire il diritto internazionale; ater. l'osservanza del principio di sussidiarietà nell'assegnazione e nell'adempimento dei compiti statali nonché le ripercussioni del disegno per i Comuni, le città, gli agglomerati urbani e le regioni di montagna; aquater. l'analisi della necessità di limitare nel tempo la validità dell'atto; f.

le ripercussioni del disegno di atto legislativo e della sua esecuzione a livello finanziario e di effettivo del personale per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, nonché le modalità di copertura dei costi e il rapporto costibenefici;

gbis. la salvaguardia della responsabilità individuale e del margine di manovra dei privati interessati da una determinata normativa; gter. le ripercussioni sul fabbisogno in termini di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese che ne derivano; h.

il rapporto tra il disegno di atto legislativo e il programma di legislatura nonché il piano finanziario;

j.

le ripercussioni del disegno di atto legislativo per gli Svizzeri all'estero.

II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20044 sulle pubblicazioni ufficiali Art. 10 cpv. 2 Le rettifiche degli atti normativi dell'Assemblea federale sono rette dagli articoli 57 capoverso 1bis e 58 della legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento.

2

4 5

RS 170.512 RS 171.10

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2. Legge del 18 marzo 20056 sulla consultazione Art. 6a

Requisiti dei testi esplicativi relativi ai progetti

Ai testi esplicativi dei progetti si applicano per analogia i requisiti previsti per i messaggi del Consiglio federale di cui all'articolo 141 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 26 giugno 20188 Termine di referendum: 4 ottobre 2018

6 7 8

RS 172.061 RS 171.10 FF 2018 2959

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