Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica e della salute dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» del 22 agosto 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale (LFPr), decreta:

Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» secondo il corrispondente regolamento del 18 gennaio 20172 qui allegato.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2018.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

22 agosto 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo di questo regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 25 settembre 2018. Per la versione precedente del regolamento cfr. il decreto del Consiglio federale del 5 dicembre 2012, FF 2012 8353.

2018-1683

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Obbligatorietà generale del Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica e della salute dell'Associazione «OML Attività fisica e salute». DCF

FF 2018

Allegato (art. 1)

Regolamento concernente il Fondo per la formazione professionale dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Il presente regolamento istituisce, con la denominazione di «Fondo per la formazione professionale per le professioni nel campo dell'attività fisica e della salute», un fondo per la formazione professionale (Fondo) dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» ai sensi dell'articolo 60 della legge del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il Fondo ha lo scopo di promuovere la formazione professionale di base nel settore dell'attività fisica e della salute.

1

Per raggiungere lo scopo del Fondo, le aziende assoggettate versano contributi secondo la sezione 4 2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono servizi nel campo della promozione del movimento e della salute a favore di singole persone o gruppi. Tra questi servizi rientrano:

3

a.

la consulenza ai clienti per l'attività fisica, l'alimentazione e il rilassamento per la promozione della salute e per modifiche permanenti dello stile di vita con effetti positivi sulla salute;

b.

lo sviluppo e l'allestimento di programmi di allenamento per attività con o senza l'ausilio di attrezzi, sotto forma di training muscolare, allenamento di resistenza, allenamento della flessibilità e allenamento psicomotorio;

RS 412.10

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FF 2018

c.

l'istruzione e la direzione di unità di allenamento in relazione a quanto descritto nelle lettere a e b;

d.

la formazione alla percezione del corpo, al miglioramento della postura e a misure di rilassamento attive.

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il Fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui esercitano persone che svolgono attività tipiche del settore secondo i seguenti titoli di formazione professionale di base e superiore: 1

a.

titolo riconosciuto di formazione professionale di base come operatore/ operatrice per la promozione dell'attività fisica e della salute AFC;

b.

titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come istruttore/ istruttrice di fitness con attestato professionale federale;

c.

titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come specialista per la promozione dell'attività fisica e della salute con attestato professionale federale;

d.

titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come esperto/ esperta per la promozione dell'attività fisica e della salute con diploma;

e.

titolo riconosciuto di formazione professionale superiore come direttore/ direttrice di studio di ginnastica con attestato professionale federale.

Le persone attive nelle aziende di cui all'articolo 4, sono in possesso delle seguenti competenze chiave: 2

a.

riconoscere e promuovere uno stile di vita sano e un coaching individuale per il movimento e la salute, con pianificazione e attuazione;

b.

raccogliere dati, stabilire obiettivi e mettere in pratica un piano d'azione;

c.

realizzare, valutare e adattare piani d'azione incentrati sul movimento;

d.

comunicare con i clienti e rispettare le procedure aziendali;

e.

vendere e offrire consulenza su prodotti e servizi;

f.

svolgere attività di amministrazione aziendale nel rispetto delle basi legali;

g.

mantenere standard di igiene, funzionalità, rispetto ambientale e sicurezza dell'ambiente di lavoro;

h.

possedere vaste competenze nel campo dell'attività fisica e motoria;

i.

possedere competenze nel campo dell'attività motoria con o senza l'ausilio di attrezzi;

j.

sviluppare ed eseguire programmi di allenamento e attività motoria.

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3

FF 2018

Sono esonerati dall'obbligo di pagare contributi: a.

le persone che forniscono prestazioni di assistenza ai malati secondo la legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie, la legge federale del 20 marzo 19815 sull'assicurazione contro gli infortuni, la legge federale del 19 giugno 19596 sull'assicurazione per l'invalidità o l'ordinanza del 25 novembre 20157 sulla compatibilità elettromagnetica;

b.

gli ospedali, le cliniche specialistiche, le cliniche psichiatriche, gli istituti che dispensano cure ambulatoriali, le cliniche di riabilitazione, i centri termali e le case di cura, le strutture diurne e notturne e le altre strutture di accoglienza collettive e istituzioni simili, nella misura in cui tali strutture non siano classificabili come centri fitness e per la salute secondo l'articolo 4 e non vendano tali prestazioni.

Art. 6

Validità per le singole aziende o parti di aziende

Il Fondo è valido per le aziende o le parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione sia territoriale, sia aziendale e sia personale del Fondo.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Il Fondo contribuisce a finanziare le seguenti prestazioni nell'ambito della formazione professionale di base e superiore: 1

4 5 6 7

a.

lo sviluppo e il mantenimento di un sistema completo per la formazione professionale di base e superiore; questo sistema comprende in particolare l'analisi, lo sviluppo, i progetti pilota, i provvedimenti per l'introduzione e l'attuazione, l'informazione, la trasmissione del sapere e il controlling;

b.

la gestione e il mantenimento di un centro per la formazione professionale di base e superiore;

c.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti d'esame per le offerte relative alla formazione professionale superiore;

d.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base;

e.

l'organizzazione e l'esecuzione di corsi interaziendali per la formazione professionale di base; RS 832.10 RS 832.20 RS 831.20 RS 734.5

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f.

la gestione delle note relative all'esperienza aziendale nella formazione professionale di base;

g.

l'organizzazione e l'esecuzione del lavoro pratico individuale e della procedura di qualificazione nella formazione professionale di base;

h.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di profili di qualificazione e istruzioni relative alla formazione professionale superiore;

i.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di procedure di qualificazione nella formazione professionale di base e superiore. Il coordinamento e il controllo delle procedure, compresa la garanzia della qualità;

j.

il reclutamento e la promozione delle nuove leve nella formazione professionale di base e superiore;

k.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento delle procedure di valutazione;

l.

lo sviluppo, il mantenimento e l'aggiornamento di materiale didattico per la formazione professionale di base;

m. la formazione continua specifica per settore e funzione di periti di esame e istruttori nei corsi interaziendali nella formazione professionale di base; n.

la copertura delle spese di organizzazione, gestione e controllo dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» relative alla formazione professionale di base e superiore.

Su richiesta dell'assemblea dei membri, l'Associazione «OML Attività fisica e salute» può decidere ulteriori contributi finanziari per provvedimenti ai sensi del capoverso 1.

2

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base per il calcolo dei contributi per il Fondo è costituita dalle singole aziende di cui all'articolo 4 e dal numero totale di persone che vi esercitano attività tipiche del settore secondo l'articolo 5.

1

Il contributo è calcolato in base a un'autodichiarazione dell'azienda. Se l'azienda rifiuta di produrre tale dichiarazione, il contributo viene calcolato secondo una stima (art. 13 cpv. 2 lett. b).

2

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Art. 9 1

2

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Contributi

Le aliquote contributive per le aziende di cui agli articoli 4 e 5 ammontano a: ­

Categoria A: impresa individuale senza impiegati: 100 franchi;

­

Categoria B: imprese con massa salariale fino a 200 000 franchi: 200 franchi;

­

Categoria C: imprese con massa salariale fino a 300 000 franchi: 400 franchi;

­

Categoria D: imprese con massa salariale superiore a 450 000 franchi: 600 franchi;

­

Categoria E: imprese con massa salariale fino a 700 000 franchi: 800 franchi;

­

Categoria F: imprese con massa salariale fino a 1 500 000 franchi: 1 000 franchi;

­

Categoria G: imprese con massa salariale fino a 2 500 000 franchi: 2 000 franchi;

­

Categoria H: imprese con massa salariale fino a 3 500 000 franchi: 4 000 franchi;

­

Categoria I: imprese con massa salariale fino a 4 500 000 franchi: 6 000 franchi;

­

Categoria K: imprese con massa salariale superiore a 4 500 000 franchi: 8 000 franchi.

Le ditte individuali sono parimenti soggette all'obbligo di contribuzione.

Per le persone in formazione non sono riscossi contributi; i loro stipendi non sono tenuti in considerazione nella massa salariale.

3

Per le persone che forniscono prestazioni conformemente all'articolo 5 capoverso 3 non deve essere dichiarata nessuna massa salariale.

4

5

I contributi devono essere versati annualmente.

Le aliquote contributive sono indicizzate secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo al 1° gennaio 2017.

6

Il comitato direttivo dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» verifica annualmente i contributi e all'occorrenza li adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

7

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata interamente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla Commissione del Fondo.

1

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FF 2018

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoverso 6 LFPr8 in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20039 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve. Le riserve, su una media di sei anni, possono essere costituite fino al massimo al 50 per cento dei contributi complessivi ricevuti.

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Comitato direttivo

Il comitato direttivo dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» è l'organo di vigilanza del Fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Esso adempie in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del Fondo;

b.

designa un organo amministrativo;

c.

emana un regolamento esecutivo;

d.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e la quota destinata alla costituzione di riserve;

e.

decide sui ricorsi contro decisioni della Commissione del Fondo;

f.

approva il preventivo.

Art. 13

Commissione del Fondo

La Commissione del Fondo è l'organo direttivo del Fondo e ne assicura la gestione operativa.

1

2

3

8 9

Delibera in materia di: a.

assoggettamento di un'azienda al Fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

ripartizione dei contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale, d'intesa con la direzione di detto fondo.

Sorveglia l'organo amministrativo.

RS 412.10 RS 412.101

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Art. 14

FF 2018

Organo amministrativo

L'organo amministrativo dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

È responsabile della riscossione dei contributi, del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, dell'amministrazione e della contabilità.

2

Art. 15

Consuntivo, revisione e contabilità

L'organo amministrativo gestisce il Fondo in un conto separato con contabilità autonoma, un conto economico, un bilancio e un proprio centro di costi.

1

I conti del Fondo sono verificati annualmente da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni10 nell'ambito della revisione annuale dei conti dell'«OML Attività fisica e salute».

2

3

Il periodo contabile corrisponde all'anno civile.

Art. 16

Vigilanza

Il Fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ai sensi dell'articolo 60 capoverso 7 LFPr11.

1

I conti del Fondo e il rapporto di revisione sono trasmessi alla SEFRI per conoscenza.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 17

Approvazione

Il presente regolamento è stato approvato il 18 gennaio 2017 dall'Assemblea dei delegati dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» conformemente all'articolo 14.3 degli statuti del 7 maggio 2010.

Art. 18

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

10 11

RS 220 RS 412.10

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Art. 19

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Scioglimento

Qualora lo scopo del Fondo non possa più essere raggiunto o venga meno la base legale, il comitato direttivo dell'Associazione «OML Attività fisica e salute» scioglie il Fondo.

1

Se il Fondo è dichiarato di obbligatorietà generale, per il suo scioglimento è necessario il consenso della SEFRI.

2

3

Un eventuale capitale residuo del Fondo viene destinato a uno scopo affine.

Uzwil, 23 giugno 2017

Walter Bisig Presidente

Dr. André Schreyer Direttore

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