Termine di referendum: 17 gennaio 2019

Decreto federale concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa del 28 settembre 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 30 agosto 20172, decreta:

Art. 1 La Convenzione europea del 24 novembre 19773 sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa è approvata.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarla.

Art. 2 All'atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni: a.

Dichiarazione in merito all'articolo 1 paragrafo 2: La Convenzione si applica alle procedure per infrazioni la cui repressione, al momento della richiesta di assistenza, non è di competenza di un'autorità giudiziaria. Non si applica in materia fiscale né in materia di vigilanza sui mercati finanziari.

b.

Dichiarazione in merito all'articolo 1 paragrafo 3: La Convenzione non si applica in materia di vigilanza sui mercati finanziari né in materia di attività informative.

1 2 3

RS 101 FF 2017 5061 RS 0.172.030.5; FF 2017 5095

2016-1932

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Approvazione e attuazione della Convenzione n. 94 del Consiglio d'Europa sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa. DF

c.

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Dichiarazione in merito all'articolo 2 paragrafo 1: L'autorità centrale è l'Ufficio federale di giustizia, 3003 Berna.

d.

Dichiarazione in merito all'articolo 7 paragrafo 2: Nel caso in cui il destinatario in Svizzera rifiuti la notificazione del documento perché non conosce la lingua in cui è redatto, l'autorità svizzera richiesta procede a una nuova notificazione del documento soltanto se l'autorità richiedente l'ha tradotto in una lingua ufficiale del luogo della notificazione o ne allega una traduzione.

e.

Dichiarazione in merito all'articolo 10 paragrafo 2: La Svizzera autorizza la notificazione diretta e senza costrizione sul proprio territorio da parte di funzionari consolari o di diplomatici. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

f.

Dichiarazione in merito all'articolo 11 paragrafo 2: La Svizzera autorizza la notificazione diretta a mezzo posta. Se il destinatario è cittadino svizzero, cittadino di uno Stato terzo o apolide, il documento deve essere accompagnato da uno scritto da cui risulta che il destinatario può ottenere dall'autorità ivi designata informazioni sui suoi diritti e obblighi in relazione con la notificazione del documento. Lo scritto deve essere redatto in una lingua che il destinatario conosce o in una lingua ufficiale del luogo della notificazione. La Svizzera ne trasmette un modello al depositario della Convenzione.

Art. 3 La modifica delle leggi federali di cui all'allegato è adottata.

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Art. 4 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all'allegato.

2

Consiglio degli Stati, 28 settembre 2018

Consiglio nazionale, 28 settembre 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 9 ottobre 20184 Termine di referendum: 17 gennaio 2019

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Allegato (art. 3)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa Art. 11b cpv. 1, secondo periodo ... Le parti domiciliate all'estero devono designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

1

2. Legge del 28 agosto 19926 sulla protezione dei marchi Art. 42 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

1

L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

2

3. Legge del 5 ottobre 20017 sul design Art. 18 Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione.

1

L'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

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5 6 7

RS 172.021 RS 232.11 RS 232.12

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Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva Il design è considerato depositato dal momento in cui è presentata una domanda di registrazione all'IPI. La domanda contiene: 1

4. Legge del 25 giugno 19548 sui brevetti Art. 13 cpv. 1, primo periodo, e 1bis Chi è parte in una procedura amministrativa secondo la presente legge e non ha né domicilio né sede in Svizzera deve designare un recapito in Svizzera, tranne nel caso in cui il diritto internazionale o le autorità estere competenti autorizzino l'autorità a notificare documenti direttamente nello Stato in questione. ...

1

L'IPI è autorizzato a dichiarare alle autorità estere competenti che, in materia di proprietà intellettuale, in Svizzera è ammessa la notificazione diretta, sempre che alla Svizzera sia concessa la reciprocità.

1bis

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RS 232.14

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