18.040 Messaggio concernente l'approvazione di un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni del 18 aprile 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di un decreto federale che approva un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Svizzera e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

18 aprile 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio La Convenzione del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio non contempla alcuna disposizione specifica relativa allo scambio di informazioni.

Dopo che nel marzo 2009 la Svizzera aveva ritirato la propria riserva in merito all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE, nel 2011 l'Ecuador ha chiesto un adeguamento della Convenzione in base alla nuova politica adottata dalla Svizzera in materia. Successivamente i due Paesi hanno intrattenuto negoziati per corrispondenza allo scopo di adeguare mediante un protocollo di modifica la Convenzione allo standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda.

Il Protocollo di modifica è stato firmato a Quito il 26 luglio 2017.

I Cantoni e gli ambienti interessati dell'economia hanno accolto favorevolmente la conclusione del Protocollo.

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Messaggio 1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Il 28 novembre 19941 la Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador hanno firmato la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (di seguito «CDI-EC»). La CDI-EC è entrata in vigore il 22 dicembre 1995 ed è applicabile dal 1° gennaio 1996.

La vigente CDI-EC non contempla alcuna disposizione relativa alla scambio di informazioni. Dopo che nel marzo 2009 la Svizzera aveva ritirato la propria riserva in merito all'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), nel 2011 l'Ecuador ha chiesto un adeguamento della CDI-EC in base alla nuova politica adottata dalla Svizzera in materia. Successivamente i due Paesi hanno intrattenuto negoziati per corrispondenza allo scopo di adeguare mediante protocollo di modifica la CDI-EC allo standard internazionale sullo scambio di informazioni su domanda. Il 26 luglio 2017 è stato firmato a Quito un Protocollo che modifica la CDI-EC (di seguito «Protocollo di modifica»).

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Valutazione

La Svizzera rientra da anni tra i più importanti investitori in Ecuador, Paese che vanta una considerevole stabilità politica ed economica in quest'area geografica dell'America latina. Nel 2015 gli investimenti svizzeri in Ecuador sono ammontati a 349 milioni di franchi mentre 5600 persone erano impiegate da imprese elvetiche.

L'Ecuador si situa quindi per importanza economica rispettivamente in nona e in ottava posizione tra i Paesi latinoamericani. In questo contesto ricoprono un ruolo importante le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI), che promuovono gli investimenti diretti delle società estere e l'attività internazionale di piccole e medie imprese.

Soppesando gli scopi economici e gli obiettivi della politica convenzionale perseguiti dall'Ecuador e dalla Svizzera per quanto attiene all'eliminazione della doppia imposizione, nel complesso la CDI-EC offre soluzioni vantaggiose. Da parte della Svizzera non era pertanto realistico ambire a miglioramenti contrattuali, ma bisognava unicamente provvedere a un adeguamento dell'assistenza amministrativa conforme allo standard internazionale; un obiettivo che trova realizzazione pratica nel Protocollo di modifica. La nuova disposizione relativa allo scambio di informazioni su domanda è conforme allo standard internazionale e alla politica convenzionale della Svizzera in materia.

Nel quadro delle valutazioni tra pari del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) entrambi i Paesi potranno avvalersi di un'ulteriore CDI conforme allo standard, ciò che permetterebbe loro di 1

RS 0.672.932.71

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trovarsi in una situazione più favorevole. Per questa ragione è auspicabile che la modifica entri in vigore il più presto possibile.

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Commento ai singoli articoli

Sia sul piano formale che su quello materiale, le nuove disposizioni della CDI-EC sulla regolamentazione dell'assistenza amministrativa tra i due Stati si orientano al Modello OCSE e alla politica svizzera in materia di convenzioni in questo ambito.

Art. I del Protocollo di modifica sul nuovo articolo 25bis CDI (Scambio di informazioni) Il Protocollo di modifica introduce una disposizione sullo scambio di informazioni conforme allo standard internazionale. Le seguenti considerazioni illustrano unicamente singoli aspetti dell'articolo 25bis CDI-EC e le relative disposizioni previste dal Protocollo (n. 4 del Protocollo della CDI-EC, art. II del Protocollo di modifica).

Su richiesta dell'Ecuador, il campo di applicazione dello scambio di informazioni è circoscritto alle imposte considerate dalla CDI-EC.

In occasione dei negoziati, entrambe le delegazioni hanno dichiarato che non daranno seguito a domande di assistenza amministrativa basate su dati ottenuti illegalmente.

Le disposizioni dell'articolo 25bis sono precisate nel Protocollo della CDI-EC (par. 4).

Art. II del Protocollo di modifica sul nuovo numero 4 del Protocollo della Convenzione sull'articolo 25bis CDI (Scambio di informazioni) Questa disposizione disciplina nel dettaglio le condizioni che una domanda di informazioni deve soddisfare (lett. b). In particolare è indispensabile identificare il contribuente interessato e, se noti, indicarne il nome e l'indirizzo della persona (ad es. di una banca) che lo Stato richiedente ritiene in possesso delle informazioni richieste. Il Protocollo di modifica della CDI-EC stabilisce altresì che tali premesse non devono essere interpretate in modo formalistico (lett. c).

Conformemente allo standard internazionale lo scambio di informazioni è limitato a domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE sono autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si suppone che non abbiano adempiuto ai loro obblighi fiscali nello Stato richiedente. Il Protocollo di modifica alla CDI-EC permette di dare seguito a queste domande. L'identificazione può avvenire tramite il nome e l'indirizzo della persona interessata ma anche attraverso altri mezzi, come ad esempio la descrizione di un modello di comportamento. Tale interpretazione segue la
regola d'interpretazione (lett. c in combinato disposto con lett. b) che obbliga gli Stati contraenti a garantire uno scambio di informazioni il più ampio possibile, senza peraltro autorizzare le «fishing expedition». Le premesse procedurali per dare seguito a domande

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raggruppate sono stabilite nella legge del 28 settembre 20122 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF).

L'articolo 25bis CDI-EC non prevede lo scambio di informazioni spontaneo o automatico. In Svizzera le basi legali che disciplinano queste forme di scambio di informazioni sono la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE del 25 gennaio 19883 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), l'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI) nonché la legge federale del 18 dicembre 20155 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e la LAAF.

L'Ecuador non ha sottoscritto né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Qualora la Svizzera e l'Ecuador intendessero estendere la loro cooperazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, dovrebbero convenire ulteriori strumenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea federale.

Art. III del Protocollo di modifica (Entrata in vigore) Le disposizioni della CDI-EC sullo scambio di informazioni sono valide per le domande di assistenza amministrativa relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data.

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Ripercussioni finanziarie

L'introduzione nella CDI-EC di una disposizione sullo scambio di informazioni non provoca alcuna riduzione diretta delle entrate fiscali. Al contrario, una simile clausola potrebbe generare gettito fiscale supplementare, poiché consentirebbe alla Svizzera di presentare all'Ecuador domande di assistenza amministrativa. Tuttavia non è possibile formulare stime al riguardo.

La nuova norma potrebbe d'altro canto generare un maggiore carico amministrativo per le autorità federali, che secondo le previsioni potrà però essere gestito dal personale esistente.

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Costituzionalità

Il Protocollo di modifica si fonda sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)6, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione.

Ai sensi dell'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale ha facoltà di 2 3 4 5 6

RS 651.1 RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 101

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approvare il Protocollo di modifica. Dopo l'approvazione dell'Assemblea federale, il Protocollo di modifica diventerà parte integrante della CDI-EC.

Sottostanno a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost. i trattati internazionali di durata indeterminata e indenunciabili, quelli che prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale oppure quelli che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Secondo l'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 20027 sul Parlamento (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che devono essere emanate sotto forma di legge federale ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost.

La CDI-EC è conclusa per un periodo indeterminato, ma è denunciabile per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. La stessa procedura si applica alle disposizioni del Protocollo di modifica. Esso non prevede l'adesione a un'organizzazione internazionale e non è emanato sotto forma di legge federale.

L'adeguamento dell'assistenza amministrativa su domanda secondo lo standard internazionale costituisce un'importante norma di diritto ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl e dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. Il decreto federale che approva il Protocollo di modifica sarà pertanto sottoposto a referendum facoltativo in virtù dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

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Procedura di consultazione

Ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 20058 sulla procedura di consultazione (LCo) è indetta una procedura di consultazione per trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Tuttavia, secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione se non vi è da attendersi nessuna nuova informazione poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note, in particolare poiché è già stata svolta una consultazione sull'oggetto su cui verte il progetto. La rinuncia alla procedura di consultazione deve essere motivata indicando le ragioni oggettive che la giustificano (art. 3a cpv. 2 LCo).

Il presente Protocollo di modifica della CDI-EC è stato oggetto di un'indagine conoscitiva conformemente al diritto previgente, avviata il 3 dicembre 2015 con la trasmissione di un rapporto all'attenzione dei Cantoni e degli ambienti economici interessati dalla conclusione di CDI. Il progetto è stato accolto favorevolmente e non ha incontrato opposizioni. Poiché le posizioni degli ambienti interessati sono note e documentate, in virtù dell'articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può rinunciare a una procedura di consultazione.

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RS 171.10 RS 172.061

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