Designazione di norme tecniche per dispositivi di protezione individuale conformemente alla legge federale sulla sicurezza dei prodotti (LSPro) 1. Situazione iniziale 1.1

Conformemente all'articolo 6 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro), la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) è autorizzata a definire le norme tecniche idonee ad attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'articolo 5 dell'Regolamento del 25 ottobre 20172 sulla sicurezza delle dispositivi di protezione individuale. Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale. Con l'applicazione delle norme designate si presume che siano soddisfatti i requisiti essenziali.

1.2

Nella comunicazione 2018/C113/033 la Commissione europea ha designato norme tecniche armonizzate, in applicazione della direttiva 89/686/CEE4.

2. Designazione di norme europee 2.1

La SECO designa le norme tecniche elencate nella comunicazione 2018/ C113/03.

2.2

La designazione di norme tecniche non contempla prefazioni, allegati nazionali né elementi simili.

3. Sostituzione della designazione precedente La presente designazione sostituisce la designazione del 7 novembre 20165.

4. Consultazione e ottenimento Le norme designate possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch.

1° maggio 2018

SECO ­ Direzione del lavoro Sicurezza dei prodotti: Sibylle Bart

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4

5

RS 930.11 RS 930.115 Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale del 27.3.2018, pag. 1.

Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio, nella versione della GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51.

FF 2017 5914

2034

2018-1297