Decreto federale concernente un credito quadro per l'ambiente globale 2019­2022

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 53 capoverso 2 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell'ambiente; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 settembre 20183, decreta:

Art. 1 È autorizzato un credito quadro di 147,83 milioni di franchi della durata minima di quattro anni per finanziare le attività nell'ambito della politica ambientale internazionale.

1

I crediti di pagamento annui sono iscritti nel bilancio di previsione e nel piano finanziario.

2

Art. 2 I mezzi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per i seguenti progetti e nella misura indicata qui di seguito: 1

a.

contributi al Fondo globale per l'ambiente (GEF), 118,34 milioni di franchi;

b.

contributi al Fondo multilaterale per l'ozono del Protocollo di Montreal, 13,54 milioni di franchi;

c.

contributi ai Fondi per il clima SCCF e LDCF, 13,15 milioni di franchi;

d.

esecuzione del credito quadro, 2,8 milioni di franchi.

Nel periodo 2019­2022 l'Ufficio federale dell'ambiente può effettuare trasferimenti per un importo massimo di 4 milioni di franchi tra i crediti d'impegno destinati al Fondo multilaterale per l'ozono, ai Fondi per il clima e all'esecuzione.

2

1 2 3

RS 101 RS 814.01 FF 2018 4991

2018-1637

5035

Credito quadro per l'ambiente globale 2019­2022. DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

5036

FF 2018