Decreto federale

Disegno

che approva il Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20172, decreta:

Art. 1 Il Trattato di Marrakech del 27 giugno 20133 volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale allegata.

2

1 2 3

RS 101 FF 2018 505 RS ...; FF 2018 625

2017-1804

623

Approvazione del Trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa e lo traspone nel diritto svizzero (modifica della legge sul diritto d'autore)

FF 2018

Allegato (art. 2)

Modifica di altri atti normativi La legge del 9 ottobre 19924 sul diritto d'autore è modificata come segue: Art. 24c

Utilizzazione da parte di disabili

Un'opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione sensoriale dell'opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.

1

Le riproduzioni secondo il capoverso 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.

2

L'importazione e l'esportazione di riproduzioni secondo il capoverso 1 e di riproduzioni allestite in virtù di una restrizione sancita nella legge di un altro Paese è ammessa se queste: 3

a.

sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e

b.

sono state ottenute da un'organizzazione senza scopo di lucro, una delle cui attività principali consiste nella fornitura ai disabili di servizi in materia d'insegnamento, di formazione pedagogica, di lettura adattiva o di accesso all'informazione.

L'autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un'opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell'allestimento di singoli esemplari.

4

Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.

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624

RS 231.1