Traduzione1

Protocollo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 a Londra e il 7 settembre 2009 a Londra Concluso il 30 novembre 2017 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Londra l'8 dicembre 19773, nella versione conforme ai protocolli firmati il 5 marzo 1981 a Londra, il 17 dicembre 1993 a Berna, il 26 giugno 2007 a Londra e il 7 settembre 2009 a Londra (di seguito «Convenzione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I I seguenti paragrafi sono aggiunti al preambolo della Convenzione: «desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei

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Dal testo originale francese.

FF 2018 4633 RS 0.672.936.712

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Conv. con il Regno Unito della Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Prot.

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trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dal presente accordo a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze),» Il preambolo modificato ha quindi il tenore seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di eliminare la doppia imposizione con riferimento alle imposte oggetto del presente accordo senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali («treaty-shopping») finalizzate ad ottenere i benefici previsti dal presente accordo a beneficio indiretto di residenti in Giurisdizioni terze), hanno convenuto quanto segue:» Art. II La lettera l del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogata.

Art. III Il paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal seguente paragrafo: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di detto Stato ­ e tassa di conseguenza ­ utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in detto altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare questa rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» Art. IV Il paragrafo 6 dell'articolo 10 (Dividendi) della Convenzione è abrogato.

Art. V Il paragrafo 7 dell'articolo 11 (Interessi) della Convenzione è abrogato.

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Art. VI Il paragrafo 5 dell'articolo 12 (Canoni) della Convenzione è abrogato.

Art. VII Il paragrafo 4 dell'articolo 21 (Altri redditi) della Convenzione è abrogato.

Art. VIII L'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione è integrato con il paragrafo 7 seguente: «7. Le disposizioni del paragrafo 2 non sono applicabili ai redditi di un residente della Svizzera se il Regno Unito applica le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10.» Art. IX Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportino o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, una persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» Art. X Nella Convenzione è introdotto un nuovo articolo 27a: «Art. 27a

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a elementi di reddito o guadagni da capitali se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. XI 1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica.

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2. Il Protocollo di modifica entrerà in vigore alla data dell'ultima di queste notificazioni; le disposizioni del presente Protocollo si applicheranno: a)

nel Regno Unito: (i) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne l'imposta sul reddito e l'imposta sui guadagni da capitali, per gli anni di tassazione che iniziano il 6 aprile dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data, (iii) per quanto concerne l'imposta sulle società, agli anni fiscali che iniziano il 1° aprile dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data; e

b)

in Svizzera: (i) per quanto concerne le imposte trattenute alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data, (ii) per quanto concerne le altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello nel corso del quale il presente Protocollo di modifica è entrato in vigore, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, le modifiche previste all'articolo IX del presente Protocollo di modifica saranno applicabili dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi rispettivi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Londra, il 30 novembre 2017, in due esemplari in lingua francese e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord:

Alexandre Fasel Ambasciatore svizzero nel Regno Unito

Rt Hon Mel Stride, MP Financial Secretary to the Treasury

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