18.046 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra del 1° giugno 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice concernente il conferimento della garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° giugno 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-0736

3161

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra. Le modifiche costituzionali concernono ambiti molto diversi. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile conferire la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale, ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale necessita dell'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza degli aventi diritto di voto lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. Tale garanzia va conferita se le disposizioni della costituzione cantonale sono conformi al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono nel Cantone di Zurigo: ­

l'efficienza della rete stradale cantonale;

nel Cantone di Obvaldo: ­

la naturalizzazione;

nel Cantone di Basilea Campagna: ­

i decreti finanziari e il piano dei compiti e delle finanze;

nel Canton Ticino: ­

la giusta dotazione di servizi pubblici;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

la riforma delle istituzioni;

nel Cantone di Ginevra: ­

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i diritti popolari.

FF 2018

Messaggio 1

Le singole revisioni

1.1

Costituzione del Cantone di Zurigo

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017

Nella votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Zurigo hanno approvato, con 248 894 voti favorevoli contro 157 304 voti contrari, il nuovo capoverso 2bis dell'articolo 104 della Costituzione cantonale del 27 febbraio 20051 (Cost./ZH) su una rete stradale cantonale efficiente. Con lettera del 25 ottobre 2017 il presidente e il cancelliere, in nome del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo, hanno chiesto la garanzia federale.

1.1.2 Vecchio testo

Rete stradale nazionale efficiente Nuovo testo Art. 104 cpv. 2bis 2bis Il Cantone provvede all'efficienza della rete di strade cantonali per il traffico privato motorizzato. Una riduzione dell'efficienza su singoli tratti deve essere quanto meno compensata nella rete stradale circostante.

Ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)2, la Confederazione e i Cantoni provvedono affinché sia garantita un'infrastruttura stradale sufficiente in tutte le regioni del Paese. Il nuovo capoverso 2 bis dell'articolo 104 Cost./ZH impone al Cantone di provvedere all'efficienza della rete di strade cantonali sul proprio territorio. La modifica è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.2

Costituzione del Cantone di Obvaldo

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 26 novembre 2017

Nella votazione popolare cantonale del 26 novembre 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Obvaldo hanno approvato, con 6574 voti favorevoli e 1877 voti contrari, svariate modifiche alla Costituzione cantonale del 19 maggio 19683 (Cost./OW) in materia di naturalizzazione. Con lettera del 12 dicembre 2017 il supplente del cancelliere dello Stato, in nome della Cancelleria di Stato del Cantone di Obvaldo, ha chiesto la garanzia federale.

1 2 3

RS 131.211 RS 101 RS 131.216.1

3163

FF 2018

1.2.2

Naturalizzazione

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 70 Il Gran Consiglio è inoltre competente per: 11. conferire la cittadinanza cantonale agli stranieri;

Art. 70 n. 11 Abrogato

Art. 76 2 Il Consiglio di Stato è segnatamente competente per: 11. conferire la cittadinanza cantonale a cittadini Svizzeri e disporre gli svincoli dalla cittadinanza cantonale;

Art. 76 cpv. 2 n. 11 Abrogato

Art. 98 cpv. 1a e 1b 1a L'Assemblea patriziale può stabilire nel regolamento comunale che la competenza di conferire la cittadinanza comunale agli stranieri sia delegata al Consiglio patriziale o a una commissione di naturalizzazione.

1b Se l'Assemblea patriziale delega questa competenza a una commissione di naturalizzazione, nel regolamento comunale può attribuire a quest'ultima anche la competenza di conferire la cittadinanza comunale a cittadini svizzeri.

Secondo l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (LCit)4, la procedura di naturalizzazione nel Cantone e nel Comune è retta dal diritto cantonale. Secondo il capoverso 2 di tale disposizione i Cantoni possono prevedere che una domanda di naturalizzazione possa essere sottoposta per decisione agli aventi diritto di voto nell'ambito di un'assemblea comunale. L'articolo 98 capoverso 1a Cost./OW permette ai Comuni di delegare al Consiglio patriziale o a una commissione di naturalizzazione la competenza di conferire la cittadinanza comunale agli stranieri. Senza questa delega la competenza resterebbe all'Assemblea patriziale (art. 98 cpv. 1 n. 2 Cost./OW). L'articolo 98 capoverso 1a Cost./OW è quindi da considerare conforme al diritto federale. Il diritto federale non stabilisce peraltro a quale autorità cantonale o comunale debba essere attribuita la competenza di conferire la cittadinanza comunale a cittadini svizzeri. Quanto disposto dall'articolo 98 capoverso 1b Cost./OW rientra pertanto nella sovranità cantonale conformemente all'articolo 3 Cost. La modifica è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

4

RS 141.0

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FF 2018

1.3

Costituzione del Cantone di Basilea Campagna

1.3.1

Votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017

Nella votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Basilea Campagna hanno approvato, con 43 430 voti favorevoli e 32 052 voti contrari, svariate modifiche della Costituzione cantonale del 17 maggio 19845 (Cost./BL; decreti finanziari e piano dei compiti e delle finanze). Con lettera del 27 ottobre 2017 il redattore della raccolta delle leggi, in nome della Cancelleria di Stato del Cantone di Basilea Campagna, ha chiesto la garanzia federale.

1.3.2

Decreti finanziari e piano dei compiti e delle finanze

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 31 Votazioni facoltative 1 Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto: b. le decisioni del Gran Consiglio concernenti nuove spese uniche di oltre 500 000 franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 50 000 franchi; c. ...

§ 31 cpv. 1 lett. b, c, segno d'interpunzione, ed 1 Sono sottoposti al voto del Popolo a richiesta di 1500 aventi diritto di voto: b. le decisioni del Gran Consiglio concernenti nuove spese uniche di oltre un milione di franchi o nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi; c. ...; d. quale eccezione al § 63 capoverso 3, l'aliquota dell'imposta cantonale sul reddito stabilita per decreto per l'anno fiscale successivo, se il suo valore è diverso dal 100 per cento dell'imposta cantonale normale sul reddito delle persone fisiche.

§ 36 Delega di attribuzioni 2 Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a decidere definitivamente in materia di spese. Sono eccettuate le spese per investimenti che superano un milione di franchi.

§ 36 cpv. 2 2 Il Gran Consiglio o, in casi eccezionali, il Consiglio di Stato può essere abilitato dalla legge a decidere definitivamente in materia di nuove spese.

§ 65 Pianificazione 1 Il Gran Consiglio approva i piani fondamentali concernenti le attività dello Stato, in particolare il programma di governo e il piano finanziario. ...

3 Il Gran Consiglio prende atto del programma annuale del Consiglio di Stato.

§ 65 cpv. 1, primo periodo, e 3 1 Il Gran Consiglio approva i piani fondamentali concernenti le attività dello Stato, in particolare il piano pluriennale dei compiti e delle finanze. ...

3 Il Gran Consiglio prende atto del programma del Governo.

5

RS 131.222.2

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FF 2018

§ 66 Decisioni finanziarie Il Gran Consiglio: a. decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo; b. allestisce il bilancio annuo di previsione nei limiti del piano finanziario; c. approva i conti dello Stato.

§ 66 Decisioni finanziarie Il Gran Consiglio: a. delibera il bilancio di previsione corrispondente al primo anno del piano dei compiti e delle finanze; b. decide le nuove spese uniche di oltre un milione di franchi e nuove spese annue ricorrenti di oltre 200 000 franchi; c. approva il conto annuale.

§ 67 Altre competenze 1 Il Gran Consiglio: a. approva i rapporti annuali del Consiglio di Stato, dei tribunali cantonali e delle aziende amministrative autonome;

§ 67 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e lett. a 1 Il Gran Consiglio: a. approva il rapporto annuale di attività del Consiglio di Stato e i rapporti annuali dei tribunali cantonali;

0

§ 73 Pianificazione 2 All'inizio di ogni legislatura, esso [il Consiglio di Stato] stabilisce un programma di governo e un piano finanziario e alla fine della legislatura riferisce sulla loro attuazione.

3 Il Consiglio di Stato stabilisce gli obiettivi e i principali compiti annui del governo e dell'amministrazione nel programma annuale, che presenta per conoscenza al Gran Consiglio contestualmente al bilancio di previsione.

§ 73 cpv. 2 e 3 2 All'inizio di ogni legislatura stabilisce il programma di governo e alla fine della legislatura riferisce sulla sua attuazione.

3 Stabilisce ogni anno il progetto del piano dei compiti e delle finanze.

§ 75 Decisioni finanziarie 1 Il Consiglio di Stato è autorizzato a decidere nuove spese uniche fino a un importo di 50 000 franchi, nonché ad assumere prestiti nei limiti fissati dal piano finanziario e dal bilancio di previsione.

2 Esso gestisce il patrimonio finanziario.

3 Le norme sulle competenze in materia di spese si applicano alle partecipazioni finanziarie a imprese di diritto privato, per quanto queste partecipazioni non costituiscano meri collocamenti di capitale.

§ 75 Decisioni finanziarie Il Consiglio di Stato a. decide nuove spese uniche fino a un importo di un milione di franchi e nuove spese annue fino a 200 000 franchi; b. decide in merito alle spese vincolate; c. assume prestiti nei limiti fissati dal piano dei compiti e delle finanze; d. gestisce il patrimonio finanziario; e. allestisce il conto annuale.

§ 129 Finanze e pianificazione finanziaria 1 ... Sul lungo periodo, devono essere equilibrate.

§ 129 cpv. 1, secondo periodo, 1bis e 1ter 1 ... Abrogato 1bis A medio termine il conto economico deve essere equilibrato.

1ter Se il capitale proprio è inferiore all'importo indicato nella legge, il disavanzo deve essere eliminato a medio termine.

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FF 2018

In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Nei limiti della loro sovranità, conformemente all'articolo 3 Cost., i Cantoni godono inoltre di autonomia organizzativa. Le modifiche alla Cost./BL riguardano in particolare una nuova impostazione delle competenze finanziare del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato, prevedono il referendum facoltativo per le decisioni annue del Gran Consiglio sulle modifiche dell'aliquota fiscale e introducono il freno all'indebitamento al posto del freno al disavanzo. Le modifiche riguardano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e l'autonomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.4

Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017

Nella votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017 gli aventi diritto di voto del Canton Ticino hanno approvato, con 63 991 voti favorevoli e 25 959 voti contrari, il nuovo articolo 15 capoverso 3 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 19976 (Cost./TI), concernente la giusta dotazione di servizi pubblici. Con lettera del 25 ottobre 2017 il presidente e il cancelliere, in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, chiedono la garanzia federale.

1.4.2 Vecchio testo

Giusta dotazione di servizi pubblici Nuovo testo Art. 15 cpv. 3 3 Nell'assolvimento dei compiti pubblici, Cantone e Comuni forniscono solidalmente il loro contributo affinché alla popolazione sia garantita la giusta dotazione di servizi pubblici, in particolare in materia di strutture scolastiche e di prestazioni sociosanitarie.

Conformemente all'articolo 62 capoverso 1 Cost., il settore scolastico compete ai Cantoni. Ai sensi del capoverso 2 dello stesso articolo, i Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base che nelle scuole pubbliche è gratuita. Secondo l'articolo 3 Cost., inoltre, i Cantoni sono sovrani e spetta a loro disciplinare l'offerta di servizi pubblici cantonali. L'articolo 15 capoverso 3 Cost./TI obbliga il Canton Ticino e i relativi Comuni a fornire solidalmente un'offerta adeguata di servizi pubblici in particolare nei settori scolastico, sociale e sanitario. La modifica della Cost./TI è conforme al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

6

RS 131.229

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FF 2018

1.5

Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017

Nella votazione popolare del 24 settembre 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato, con 30 136 voti favorevoli contro 21 853 voti contrari, diverse modifiche alla Costituzione cantonale del 24 settembre 20007 (Cost./NE), in vista della riforma delle istituzioni. Con lettera del 21 febbraio 2018 il vicecancelliere, in nome della Cancelleria di Stato della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, chiede il conferimento della garanzia federale.

1.5.2

Riforma delle istituzioni

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 1 4 Il Cantone è suddiviso in Comuni, a loro volta riuniti in Distretti.

Art. 1 cpv. 4 4 Il Cantone è suddiviso in Comuni.

Art. 42 3 La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio: g. altri atti del Gran Consiglio, se 35 dei suoi membri lo richiedono.

Art. 42 cpv. 3 lett. g 3 La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio: g. altri atti del Gran Consiglio, se 30 dei suoi membri lo richiedono.

Art. 52 1 Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 115 membri.

2 ... La legge determina i circondari elettorali. Essa assicura un'equa rappresentanza delle diverse parti del territorio cantonale.

Art. 52 cpv. 1 e 2, secondo e terzo periodo 1 Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 100 membri.

2 ... Il Cantone è il circondario elettorale. La legge assicura un'equa rappresentanza delle diverse regioni del Cantone.

Art. 62 2 Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 35 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.

Art. 62 cpv. 2 2 Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 30 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.

Art. 81 2 ... La proposta di raccomandazione dev'essere firmata da almeno 20 membri del Gran Consiglio.

Art. 81 cpv. 2, secondo periodo 2 ... La proposta di raccomandazione dev'essere firmata da almeno 17 membri del Gran Consiglio.

Titolo quinto: Distretti e Comuni Capitolo 1: Distretti

7

RS 131.233

3168

Titolo prima dell'art. 87 Titolo quinto: Comuni

FF 2018

Art. 87 Funzioni [titolo marginale] 1 I Distretti sono suddivisioni territoriali del Cantone.

2 La legge ne determina la funzione.

Art. 87 e 88 Abrogati

Art. 88

Numero e territorio [titolo marginale] La legge stabilisce il numero dei Distretti e li enumera. Ne definisce il territorio designando i Comuni che li compongono.

Capitolo 2: Comuni

Titolo prima dell'art. 89 Abrogato Disposizione transitoria della modifica del 27 marzo 2017 Le modifiche del 27 marzo 2017 si applicano per la prima volta all'elezione generale del Gran Consiglio del 2021.

In virtù dell'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Secondo l'articolo 3 Cost. i Cantoni sono inoltre sovrani per quanto riguarda la loro autonomia organizzativa. Le modifiche della Cost./NE riguardano soprattutto l'introduzione di un unico circondario elettorale, ossia il Cantone, per l'elezione del Gran Consiglio, la riduzione del numero dei suoi membri a 100 e l'abolizione dei distretti. Le modifiche riguardano l'esercizio del diritto di voto in materia cantonale e l'autonomia organizzativa cantonale. Le modifiche sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

1.6

Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 24 settembre 2017

Nella votazione popolare del 24 settembre 2017 gli aventi diritto di voto del Cantone di Ginevra hanno accettato, con 68 066 voti favorevoli contro 41 564 voti contrari, diverse modifiche alla Costituzione della Repubblica e Cantone di Ginevra del 14 ottobre 20128 (Cost./GE) al fine di rafforzare i diritti popolari. Con lettera del 1° novembre 2017 il presidente e la cancelliera, in nome della Repubblica e Cantone di Ginevra, chiedono il conferimento della garanzia federale.

8

RS 131.234

3169

FF 2018

1.6.2

Diritti popolari

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 56 Iniziativa costituzionale 1 Il quattro per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.

Art. 56 cpv. 1 1 Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta di revisione totale o parziale della Costituzione.

Art. 57 Iniziativa legislativa 1 Il tre per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta legislativa riguardante qualsiasi materia di competenza dei suoi membri.

Art. 57 cpv. 1 1 Il due per cento dei titolari dei diritti politici può presentare al Gran Consiglio una proposta legislativa riguardante qualsiasi materia di competenza dei suoi membri.

Art. 67 Referendum facoltativo 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal tre per cento dei titolari dei diritti politici.

Art. 67 cpv. 1 1 Le leggi e gli altri atti del Gran Consiglio che prevedono spese sono sottoposti al corpo elettorale se il referendum è chiesto dal due per cento dei titolari dei diritti politici.

Art. 71 Principi 1 Può chiedere al Consiglio comunale di deliberare su un oggetto determinato: a. il 20 per cento dei titolari dei diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari dei diritti politici; b. il 10 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 1000 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari dei diritti politici; c. il 5 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 3000 e al massimo 4000 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari dei diritti politici.

Art. 71 cpv. 1 lett. a­c 1 Può chiedere al Consiglio comunale di deliberare su un oggetto determinato: a. il 16 per cento dei titolari dei diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari dei diritti politici; b. l'8 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 800 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari dei diritti politici; c. il 4 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 2400 e al massimo 3200 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari dei diritti politici.

Art. 77 Delibere dei Consigli comunali 1 Le delibere dei Consigli comunali sono sottoposte al voto del corpo elettorale comunale quando il referendum è chiesto dal: a. 20 per cento dei titolari di diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari di diritti politici; b. 10 per cento dei titolari di diritti politici, ma almeno 1000 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari di diritti politici; c. 5 per cento dei titolari di diritti politici, ma almeno 3000 e al massimo 4000 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari di diritti politici.

Art. 77 cpv. 1 lett. a­c 1 Le delibere dei Consigli comunali sono sottoposte al voto del corpo elettorale comunale quando il referendum è chiesto dal: a. 16 per cento dei titolari dei diritti politici nei Comuni con meno di 5000 titolari dei diritti politici; b. 8 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 800 di loro, nei Comuni in cui si contano da 5000 a 30 000 titolari dei diritti politici; c. 4 per cento dei titolari dei diritti politici, ma almeno 2400 e al massimo 3200 di loro, nei Comuni con più di 30 000 titolari dei diritti politici.

3170

FF 2018

Secondo l'articolo 51 capoverso 1 secondo periodo Cost. le costituzioni cantonali devono poter essere rivedute qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. La nuova versione dell'articolo 56 capoverso 1 Cost./GE soddisfa questa condizione.

Secondo l'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Le nuove versioni delle restanti modifiche della Cost./GE concernono l'esercizio dei diritti politici in tali materie. Le modifiche alla Cost./GE sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche alle costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 della Costituzione federale. Alle disposizioni modificate deve essere pertanto conferita la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

In virtù degli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia federale alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

Né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, dunque la garanzia è conferita con un decreto federale semplice (cfr. l'art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

3171

FF 2018

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