Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari

Progetto

(Indennità di pernottamento) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati dell'11 ottobre 20181, decreta: I L'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificata come segue: Art. 3 cpv. 2, 2a e 2b L'indennità di pernottamento è versata al parlamentare che fa valere le spese sostenute per il pernottamento fuori casa e ne presenta i giustificativi.

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Minoranza (Müller Philipp, Abate, Engler, Lombardi, Müller Damian, Stöckli) L'indennità di pernottamento è versata al parlamentare che fa valere le spese sostenute per il pernottamento fuori casa.

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2a

Il parlamentare può far valere il diritto all'indennità: a.

per ogni pernottamento tra due giorni consecutivi per i quali ha diritto a una diaria;

b.

per ogni pernottamento che precede o segue un giorno per il quale ha diritto a una diaria se, percorso con un mezzo di trasporto pubblico, il viaggio di andata inizia prima delle 6.00 e quello di ritorno termina dopo le 22.00.

Per pernottamento fuori casa s'intende ogni pernottamento nella località in cui si tiene la seduta o nei dintorni, se detta località si trova a una distanza di almeno 30 minuti (percorsa con un mezzo di trasporto pubblico) dal domicilio.

2b

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FF 2018 6093 RS 171.211

2018-3242

6103

L sulle indennità parlamentari. O dell'Ass. fed. (Indennità di pernottamento)

II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.

6104

FF 2018