Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 del 27 settembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, la 50a legislatura del Consiglio nazionale terminerà lunedì 2 dicembre 2019 con la seduta costitutiva della nuova Camera (art. 57 della legge federale sui diritti politici, LDP). Le elezioni per il rinnovo ordinario (51a legislatura) avranno luogo il 20 ottobre 2019 (art. 19 LDP). La nuova legislatura durerà fino al lunedì dell'apertura della sessione invernale del 2023. Vi invitiamo a prendere le misure necessarie per l'esecuzione delle elezioni nel vostro Cantone in conformità con le istruzioni del Consiglio federale riportate nella presente circolare.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

27 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-3063

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Indice 1

Basi legali

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2

Ripartizione dei seggi

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3

Rappresentanza di donne e uomini

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4

Disposizioni procedurali generali 4.1 Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone 4.2 Uffici elettorali dei Comuni ­ Notifica di deroghe 4.3 Motivi di incompatibilità 4.4 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale 4.4.1 Termini 4.4.2 Concertazione delle scadenze con la Posta 4.4.3 Responsabilità in caso di esternalizzazione 4.4.4 Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale 4.5 Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici svizzeri/e all'estero e agli impiegatidella Confederazione in servizio all'estero 4.5.1 Invio al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale 4.5.2 Consegna al servizio di corriere del DFAE 4.6 Modalità di voto 4.7 Il canale di voto elettronico 4.8 Motivi di invalidità e di nullità 4.9 Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili 4.10 Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la Cancelleria federale nonché l'Ufficio federale di statistica

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Cantoni con sistema maggioritario 5.1 Cantoni interessati 5.2 Cantoni che prevedono la possibilità dell'elezione tacita 5.3 Procedura facoltativa di presentazione delle candidature e di pubblicazione 5.4 Presentazione delle candidature all'organo di contatto comune 5.5 Maggioranza relativa 5.6 Procedura in caso di parità di voti 5.7 Schede bianche e schede nulle 5.8 Ricapitolazione dei risultati elettorali del Cantone

5359 5359 5359

5

5348

5355 5355 5355 5356 5356

5356 5356 5356 5357 5357 5357 5358 5358

5359 5360 5360 5360 5360 5360

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6

7

Cantoni con sistema proporzionale 6.1 Istruzione degli uffici elettorali dei Comuni 6.2 Notifica del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica 6.3 Moduli per lo spoglio: domanda di modifica 6.4 Invito a presentare proposte di candidatura 6.4.1 Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento 6.4.2 Denominazione della proposta 6.4.3 Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta dei/delle candidati/e 6.4.4 Candidatura soltanto su una proposta e in un unico Cantone 6.4.5 Numero minimo di firmatari 6.4.6 Agevolazioni amministrative riguardanti il numero minimo di firmatari 6.4.7 Indicazioni minime per la proposta di candidatura 6.4.8 Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità 6.4.9 Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata 6.5 Decisione negativa 6.6 Controlli e scadenze particolari 6.6.1 Controlli delle candidature 6.6.2 Offerta di prestazioni più estese 6.7 Comunicazioni alla Cancelleria federale 6.7.1 Comunicazione senza indugio alla Cancelleria federale 6.7.2 Trasmissione immediata delle liste appurate alla Cancelleria federale 6.8 Struttura delle schede 6.8.1 Un numero per ogni lista 6.8.2 Un numero per ogni candidato/a 6.8.3 Congiunzioni di liste 6.9 Schede di rilevamento: composizione delle candidature e delle liste 6.10 Preparazione dei moduli

5361 5361

Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale 7.1 Introduzione 7.2 Schede nulle 7.3 Nuova regola sullo stralcio in caso di un numero di nomi superiore al numero di seggi da assegnare

5369 5369 5369

5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5363 5363 5364 5365 5365 5366 5367 5367 5367 5367 5367 5368 5368 5368 5368 5368 5369 5369

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5349

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7.4

8

9

Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali 7.4.1 Processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone 7.4.2 Calcolo del quoziente 7.4.3 Elenco delle persone elette e di quelle non elette

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Informazione, pubblicazione e procedura di ricorso 8.1 Determinazione e notifica immediata dei risultati 8.2 Invio immediato all'organo di contatto comune dei risultati elettorali e di una copia del processo verbale alla Cancelleria federale 8.3 Informazione alle persone elette 8.4 Pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio ufficiale cantonale entro il 29 ottobre 2019 8.5 Procedura di ricorso 8.5.1 Basi legali, termini 8.5.2 Indicazione dei rimedi giuridici 8.5.3 Copia dei ricorsi alla Cancelleria federale 8.5.4 Notifica immediata della decisione del Governo cantonale 8.5.5 Indicazione dei rimedi giuridici dopo la decisione del Governo cantonale 8.5.6 Principi di trattamento

5371 5371

Processi verbali firmati 9.1 Contenuto e trasmissione immediata 9.2 Ordinazione dei moduli

5374 5374 5374

5371 5371 5371 5372 5372 5372 5372 5373 5373 5373

10 Invio dei risultati a scopi statistici all'UST dopo la scadenza del termine di ricorso

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11 Conservazione delle schede e dei moduli

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Allegati: 1 «Elenco dei Comuni politici senza ufficio elettorale proprio».

Foglio di annuncio da inviare all'organo di contatto Cancelleria federale/Ufficio federale di statistica 2 «Elenco dei Comuni politici con più uffici elettorali». Foglio di annuncio da inviare all'organo di contatto Cancelleria federale/ Ufficio federale di statistica 3 Presentazione delle proposte di candidatura presso il Cantone 4 Presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste presso il Cantone

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Elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019 Istruzioni del Consiglio federale Ai sensi dell'articolo 17 dell'ordinanza del 24 maggio 19781 sui diritti politici (ODP), prima di ogni rinnovo integrale il Consiglio federale emana mediante circolare istruzioni completive sull'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Basi legali ­

Le basi legali per l'esecuzione delle elezioni del Consiglio nazionale sono la legge federale del 17 dicembre 19762 sui diritti politici (LDP) e l'ODP. Il 1° novembre 2015 sono entrate in vigore le modifiche della LPD concernenti le elezioni del Consiglio nazionale3. Esse saranno applicate per la prima volta nelle elezioni del Consiglio nazionale 2019.

­

Alla partecipazione degli/delle Svizzeri/e all'estero sono altresì applicabili le disposizioni della legge federale del 26 settembre 20144 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (legge sugli Svizzeri all'estero, LSEst) e della relativa ordinanza del 7 ottobre 20155 (ordinanza sugli Svizzeri all'estero, OSEst) nonché la circolare della Cancelleria federale del 7 ottobre 2015 concernente l'esercizio dei diritti politici degli Svizzeri all'estero 6. Anche queste basi legali saranno applicate per la prima volta nelle elezioni del Consiglio nazionale 2019.

­

Ai Cantoni che, per le elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 20 ottobre 2019, intendono impiegare il canale di voto elettronico si applicano l'articolo 8a LDP e gli articoli 27a­27q ODP. Si applicano inoltre l'ordinanza della CaF del 13 dicembre 20137 concernente il voto elettronico (OVE) e il relativo allegato8.

­

Per quanto concerne la ripartizione dei seggi tra i Cantoni, è applicabile l'ordinanza del 30 agosto 20179 sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale.

RS 161.11 RS 161.1 LF del 26 settembre 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), RU 2015 543; FF 2014 6253 RS 195.1 RS 195.11 FF 2015 6157 RS 161.116 www.bk.admin.ch > Diritti politici > Voto elettronico > Esigenze del diritto federale RS 161.12

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­

Per i partiti è determinante l'ordinanza dell'Assemblea federale del 13 dicembre 200210 sul registro dei partiti (OPart).

­

Nei ricorsi si applica oltre alla LDP anche la legge del 17 giugno 2005 11 sul Tribunale federale (LTF).

­

In qualità di Stato partecipante all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), la Svizzera è politicamente vincolata dagli obblighi in materia di elezioni e osservazioni elettorali previsti dal documento di Copenhagen del 199012 e dalla Carta sulla sicurezza europea adottata a Istanbul nel 199913. Questi documenti obbligano tutti gli Stati partecipanti a informare l'OSCE sulle elezioni previste e a invitarla a osservare le elezioni. L'ufficio dell'OSCE per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo (ODIHR) ha già effettuato missioni di osservazione per le elezioni del 2007 e del 2011. Nel 2015 ha mandato in Svizzera un gruppo composto da tre specialisti di elezioni e voto elettronico per valutare le elezioni federali sotto il profilo del voto elettronico. Presumibilmente sarà effettuata una missione di valutazione elettorale anche per le elezioni di rinnovo integrale del Consiglio nazionale 2019. Il Consiglio federale invita i Cantoni a concedere libero accesso agli osservatori elettorali internazionali.

2

Ripartizione dei seggi

L'articolo 149 della Costituzione federale14 (Cost.) dispone che il Consiglio nazionale si compone di 200 deputati del Popolo svizzero, che i seggi sono ripartiti fra i Cantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza e che ciascun Cantone ha il diritto almeno a un seggio. Conformemente agli articoli 16 e 17 LDP e all'ordinanza sulla ripartizione dei seggi per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale, il numero dei rappresentanti per ogni Cantone è il seguente:

10 11 12 13 14

RS 161.15 RS 173.110 www.osce.org > Resources > Document of the Copenhagen Meeting of the Conference on the Human Dimension of the CSCE (it) www.osce.org > Resources > Istanbul Document 1999 (it) RS 101

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Tabella 1

Ripartizione dei seggi per Cantone 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

3

Zurigo Berna Lucerna Uri Svitto Obvaldo Nidvaldo Glarona Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna

35 24 9 1 4 1 1 1 3 7 6 5 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Sciaffusa Appenzello Esterno Appenzello Interno San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

2 1 1 12 5 16 6 8 19 8 4 12 2

Rappresentanza di donne e uomini

Anche quasi 40 anni dopo l'accettazione del cosiddetto articolo sull'uguaglianza nella Costituzione federale (oggi art. 8 cpv. 3 Cost.) 15, la Confederazione e i Cantoni si adoperano per eliminare qualsiasi forma di discriminazione di diritto e di fatto di cui le donne possano essere vittime in ambito famigliare, sociale, economico e politico. Il Consiglio federale si permette pertanto di attirare l'attenzione dei Cantoni sull'attuale sottorappresentanza delle donne nel Consiglio nazionale. La quota femminile nel Consiglio nazionale nel 2015 è nuovamente aumentata dopo che nel 2011, per la prima volta dall'introduzione del diritto elettorale e del diritto di voto della donna nel 1971, non solo è rimasta invariata, ma è diminuita di mezzo punto percentuale. Nel 2011 la quota femminile nel Consiglio nazionale ammontava soltanto al 29 per cento (eletti: 58 donne e 142 uomini), mentre nel 2015 è passata al 32 per cento (eletti: 64 donne e 136 uomini). Benché sia quindi leggermente aumentata durante la legislatura in corso (stato al 15 giugno 2018: 33 %)16, rimane ben lungi da una rappresentanza equilibrata. È quindi necessario sfruttare queste elezioni per cercare di recuperare lo scarto e bilanciare la preponderante presenza maschile.

Nelle sue missioni di valutazione elettorale, nel 2007 e nel 2011, anche l'ODIHR ha rilevato la debole rappresentanza delle donne e il numero comparativamente esiguo di candidature femminili. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a richiamare eventualmente l'attenzione del corpo elettorale sullo squilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini e a rinviare i gruppi candidati alle misure figuranti nel «Prontua-

15 16

Accettazione nella votazione popolare del 14 giugno 1981 dell'art. 4 cpv. 2 della Costituzione federale del 1874 www.parlamento.ch > Il Parlamento > Fatti e cifre > Membri delle Camere > Donne nel Parlamento

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rio per gruppi candidati»17 della Cancelleria federale (CaF) per promuovere la rappresentanza femminile.

Grafico 1 Quota delle donne elette nelle elezioni del Consiglio nazionale 2015 per Cantone

4

Disposizioni procedurali generali

4.1

Designazione dell'ufficio elettorale del Cantone

I Governi cantonali designano il servizio (ufficio elettorale del Cantone) incaricato di dirigere e sorvegliare le operazioni elettorali, di ricevere e stabilire definitivamente le proposte di candidatura e di compilare i risultati dell'elezione (art. 7a ODP).

4.2

Uffici elettorali dei Comuni ­ Notifica di deroghe

I risultati delle elezioni del Consiglio nazionale sono determinati giusta l'articolo 8 ODP negli uffici elettorali dei Comuni, tenuto conto che di regola ogni Comune politico istituisce un ufficio elettorale.

Taluni Cantoni prevedono deroghe circa due aspetti: ­

17

i Comuni che figurano nell'elenco ufficiale dei Comuni non istituiscono un proprio ufficio elettorale (a causa dell'esiguo numero di abitanti) per la compilazione dei moduli ufficiali 1­4 di cui all'allegato 2 ODP. Lo spoglio delle

www.bk.admin.ch > Diritti politici > Elezioni del Consiglio nazionale > Elezione del Consiglio nazionale 2019 > Prontuario per gruppi candidati

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schede di questi Comuni avrà luogo congiuntamente con lo spoglio delle schede deposte in un Comune vicino più grande; ­

un Comune istituisce diversi uffici elettorali oppure circondari elettorali (a causa dell'elevato numero di abitanti o della sua estensione). I moduli ufficiali 1­4 sono allora compilati in ogni ufficio o circondario ufficiale.

Per i lavori di spoglio dell'Ufficio federale di statistica (UST) è importante essere al corrente delle suddette eccezioni. Il Consiglio federale invita pertanto i Cantoni a trasmettere all'organo di contatto comune CaF/UST le corrispondenti informazioni entro il 17 giugno 2019 (cfr. allegati 1 e 2 della presente circolare).

4.3

Motivi di incompatibilità

Già al momento della presentazione della candidatura i/le candidati/e devono essere informati/e sui motivi di incompatibilità secondo l'articolo 144 Cost., gli articoli 14 e 15 della legge del 13 dicembre 200218 sul Parlamento (LParl) e i Principi interpretativi dell'Ufficio del Consiglio nazionale e dell'Ufficio del Consiglio degli Stati per l'applicazione dell'articolo 14 lettere e ed f della legge sul Parlamento19. Il Consiglio federale invita i Cantoni ad attirare l'attenzione dei/delle candidati/e sulle prescrizioni contenute nel «Prontuario per gruppi candidati» della CaF.

4.4

Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici in Svizzera e alla Cancelleria federale

4.4.1

Termini

Almeno tre settimane, ma al più presto quattro settimane prima del giorno dell'elezione, ossia tra il 22 e il 29 settembre 2019, i Cantoni in cui vige il sistema maggioritario trasmettono a ogni elettore/trice una scheda e quelli in cui vige il sistema proporzionale un gioco completo delle schede, con la guida elettorale della Confederazione (art. 33 cpv. 2 e art. 48 LDP). Questo termine è stato adeguato a quello per le votazioni popolari ed è applicato per la prima volta nelle elezioni del Consiglio nazionale 2019. Il Consiglio federale raccomanda ai Cantoni di consentire un invio puntuale del materiale di voto anticipando il più possibile il termine di presentazione delle candidature e prendendo adeguate misure organizzative.

4.4.2

Concertazione delle scadenze con la Posta

I Cantoni devono coordinare con la Posta i termini di consegna e di distribuzione, soprattutto per i Comuni molto popolosi.

18 19

RS 171.10 FF 2018 1615

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4.4.3

Responsabilità in caso di esternalizzazione

Qualora vengano delegati o esternalizzati taluni compiti quali segnatamente la stampa, l'imballaggio o l'invio della documentazione elettorale oppure taluni processi nel settore della votazione elettronica, i Cantoni devono garantire che essi stessi e i Comuni se ne assumono la responsabilità. Devono procedere a controlli efficaci per assicurare l'esecuzione corretta delle elezioni e il rispetto delle prescrizioni della presente circolare.

4.4.4

Tre giochi di schede da consegnare alla Cancelleria federale

Occorre consegnare alla CaF tre giochi completi di tutte le schede elettorali.

4.5

Consegna del materiale di voto agli/alle elettori/trici svizzeri/e all'estero e agli impiegatidella Confederazione in servizio all'estero

4.5.1

Invio al più presto una settimana prima della spedizione ufficiale

Le schede elettorali possono essere inviate agli/alle elettori/trici svizzeri all'estero al più presto una settimana prima della data di spedizione ufficiale in Svizzera (art. 2b ODP e art. 12 cpv. 3 OSEst). Lo stesso vale per i Cantoni che, in occasione delle elezioni di rinnovo integrale del 20 ottobre 2019 impiegheranno il canale di voto elettronico.

Gli/Le Svizzeri/e all'estero che desiderano recarsi personalmente alle urne devono comunicarlo al Comune di voto per scritto o presentandosi di persona. La comunicazione deve pervenire al Comune di voto almeno sei settimane prima dello scrutinio.

Il Comune di voto non invia il materiale di voto affinché gli/le Svizzeri/e all'estero possano ritirarlo (art. 13 OSEst).

4.5.2

Consegna al servizio di corriere del DFAE

Gli impiegati della Confederazione in servizio all'estero possono utilizzare il servizio di corriere del DFAE per ricevere e inviare il materiale di voto. A tal scopo, i Comuni interessati consegnano le schede elettorali al servizio di corriere del DFAE.

La Direzione delle risorse del DFAE rimane a disposizione per eventuali domande: kurier@eda.admin.ch (tel. 058 462 32 57).

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4.6

Modalità di voto

I Governi emanano le necessarie prescrizioni sulle modalità di voto (cfr. art. 83 e 91 cpv. 2 LDP).

4.7

Il canale di voto elettronico

L'ODP e l'OVE definiscono il quadro giuridico dell'impiego del canale di voto elettronico.

Secondo l'articolo 27a capoverso 4 ODP l'impiego del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale è soggetto ad autorizzazione da parte del Consiglio federale, per la quale occorre presentare un'apposita domanda secondo l'articolo 27c ODP. La CaF dal canto suo concede il nulla osta per l'impiego del voto elettronico per le elezioni del 20 ottobre 2019 in base all'articolo 27e ODP e alle disposizioni dell'OVE. L'autorizzazione di principio del Consiglio federale e il nulla osta della Cancelleria federale sono rilasciati se sono soddisfatte le esigenze stabilite dal diritto federale segnatamente in materia di sicurezza. Il canale di voto elettronico sottostà quindi a controlli severi. I sistemi impiegati e i processi cantonali devono essere accettati dalla CaF. Se il voto elettronico è concesso a oltre il 30 per cento dell'elettorato cantonale, un organo di certificazione effettua un esame indipendente. Nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione di principio e del nulla osta i Cantoni forniscono alla CaF tutti i documenti necessari. Inoltre, tutti i Cantoni sono tenuti a effettuare una votazione di prova («test end-to-end») utilizzando i dati delle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 2015 e coinvolgendo un gruppo di accompagnamento. Il test (compreso il rapporto finale della CaF) deve aver luogo prima del 30 aprile 2019. Per tutta la durata dell'accompagnamento e fino alla stesura del rapporto finale la CaF deve avere accesso a tutti i documenti rilevanti per il voto elettronico. I dettagli della procedura di autorizzazione sono disciplinati nel catalogo dei requisiti per l'impiego del voto elettronico nelle elezioni del Consiglio nazionale 2019 del 5 aprile 201820.

4.8

Motivi di invalidità e di nullità

Le disposizioni sui motivi di invalidità e di nullità secondo la procedura cantonale (busta o bolli di controllo ecc.; cfr. art. 12 cpv. 2 LDP) sono applicabili anche nelle elezioni del Consiglio nazionale (art. 38 e 49 LDP).

Tutte le schede elettorali devono essere allestite dall'amministrazione cantonale, come previsto nell'articolo 33 capoverso 1 LDP. Le schede non ufficiali sono nulle.

Sono inoltre nulle le schede che sono compilate o modificate non a mano e contengono espressioni ingiuriose o contrassegni manifesti.

20

www.bk.admin.ch > Diritti politici > Voto elettronico > Esigenze del diritto federale

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Il Cantone che svolge test per l'impiego del canale di voto elettronico disciplina nella sua legislazione le condizioni di validità e i motivi di invalidità del voto (art. 38 e 49 LDP).

4.9

Provvedimenti contro le manipolazioni e le pratiche punibili

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per controllare la legittimazione al voto, per garantirne la segretezza e per impedire abusi. Il Consiglio federale invita i Cantoni a prendere le misure di sicurezza opportune per il voto per corrispondenza, per la consegna presso un servizio o nella casella postale del Comune, per la consegna alle urne e per la consegna tramite il canale di voto elettronico.

I Cantoni e i Comuni devono provvedere affinché nessun/a elettore/trice deponga più di un'unica scheda nell'urna.

Devono garantire che almeno due persone sorveglino le urne in modo da evitare irregolarità.

I Comuni devono esporre le schede di tutte le liste dei candidati in maniera ben visibile.

Occorre altresì provvedere affinché gli articoli 5­8 LDP siano rispettati e assicurarsi che le cassette delle lettere designate dai Comuni per la consegna del voto anticipato siano sufficientemente capienti e vengano svuotate a cadenza regolare. Le cassette devono venir svuotate sotto il controllo di una seconda persona designata nominalmente.

Ai Cantoni che impiegano il canale di voto elettronico si applicano i provvedimenti speciali riportati al numero 4.7.

Per evitare il prodursi di pratiche punibili, il Consiglio federale richiama l'attenzione sugli articoli 279 segg. del Codice penale21.

4.10

Trasmissione ufficiale delle informazioni tra i Cantoni e la Cancelleria federale nonché l'Ufficio federale di statistica

Per adempiere ai loro mandati legali, la CaF e l'UST necessitano di informazioni, dati e documenti sulle elezioni federali. L'UST pubblica i risultati provvisori il giorno stesso dell'elezione e deve disporre dei dati definitivi per le analisi statistiche a lungo termine. La CaF deve invece redigere nell'arco di pochi giorni il rapporto sulle elezioni e approntare in tal modo la base per l'accertamento di tutti i risultati dell'elezione da parte del neoeletto Consiglio nazionale all'inizio della legislatura.

Per facilitare la trasmissione ufficiale delle informazioni, l'obbligo di notifica alla Confederazione viene centralizzato, per quanto possibile e opportuno. A tal fine, per 21

RS 311.0; cfr. libro secondo, titolo quattordicesimo del CP: Dei delitti contro la volontà popolare

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le elezioni federali 2019 la CaF e l'UST hanno istituito un organo di contatto comune, che sarà utilizzato per la trasmissione dei dati relativi sia al Consiglio nazionale che al Consiglio degli Stati. Nelle Disposizioni tecniche dell'UST e della CaF sono elencate le modalità dettagliate sulla trasmissione dei dati.

5

Cantoni con sistema maggioritario

5.1

Cantoni interessati

Nei Cantoni che eleggono un/a solo/a deputato/a in Consiglio nazionale (Uri, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Appenzello Esterno e Appenzello Interno), l'elezione ha luogo secondo il sistema maggioritario.

5.2

Cantoni che prevedono la possibilità dell'elezione tacita

Se un Cantone con sistema maggioritario intende procedere a un'elezione tacita necessita a tal fine di pertinenti prescrizioni procedurali da stabilire in un atto normativo cantonale formale (art. 47 cpv. 2 LDP).

Se il diritto cantonale prevede la possibilità dell'elezione tacita, le candidature devono giungere all'autorità cantonale competente entro il 2 settembre 2019 alle ore 12 (art. 47 cpv. 2 LDP).

Se entro il 2 settembre 2019 alle ore 12 è giunta un'unica candidatura valida, si procede all'elezione tacita. Se sono giunte per tempo più candidature valide, i nomi di tutti/e i/le candidati/e proposti/e sono prestampati sulla scheda (art. 50 cpv. 1 LDP). L'elettore/trice esprime il proprio voto apponendo una crocetta sul campo di fianco al/la candidato/a (art. 50 cpv. 2 LDP).

5.3

Procedura facoltativa di presentazione delle candidature e di pubblicazione

I Cantoni con sistema maggioritario il cui diritto non prevede la possibilità dell'elezione tacita possono ora pubblicare in forma elettronica e nel Foglio ufficiale cantonale tutte le candidature presentate all'autorità elettorale cantonale entro il 48° giorno precedente l'elezione (art. 47 cpv. 1bis LDP). La pubblicazione indica almeno: ­

il cognome e il nome ufficiali;

­

il cognome e il nome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;

­

il sesso;

­

l'indirizzo, incluso il numero postale di avviamento;

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­

i luoghi d'origine, incluso il Cantone di appartenenza;

­

l'appartenenza partitica o a un gruppo politico;

­

la professione.

5.4

Presentazione delle candidature all'organo di contatto comune

Sia i Cantoni che contemplano la possibilità dell'elezione tacita sia i Cantoni che prevedono una procedura facoltativa di presentazione delle candidature e di pubblicazione (art. 47 cpv. 1bis LDP) sono invitati a presentare immediatamente le candidature all'organo di contatto comune in forma elettronica secondo le Disposizioni tecniche.

5.5

Maggioranza relativa

Fa stato la maggioranza relativa: è eletta la persona che ottiene il maggior numero di voti (art. 47 cpv. 1 LDP).

5.6

Procedura in caso di parità di voti

In caso di parità di voti decide la sorte (art. 47 cpv. 1, terzo periodo, LDP). In caso di sorteggio occorre osservare la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 II 13).

5.7

Schede bianche e schede nulle

Prima dello spoglio vengono scartate le schede bianche e quelle nulle. Oltre ai motivi presentati al numero 4.8, in caso di elezioni con il sistema maggioritario sono nulle anche le schede che contengono nomi di diverse persone (art. 49 cpv. 1 lett. a LDP).

Nei Cantoni che prevedono la possibilità dell'elezione tacita sono nulli i voti andati a candidati/e il cui nome non figura prestampato sulla scheda e le schede sulle quali sono stati contrassegnati con una crocetta più candidati/e (art. 50 cpv. 3 LDP).

5.8

Ricapitolazione dei risultati elettorali del Cantone

I risultati delle persone elette e di quelle non elette che abbiano raccolto almeno 100 voti sono iscritti dall'ufficio elettorale del Cantone nel processo verbale (cfr.

n. 9.1), secondo l'ordine dei suffragi ottenuti e con le indicazioni delle generalità (cognome, nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), eventualmente con l'aggiunta dell'appartenenza partitica.

5360

FF 2018

Le persone che hanno raccolto meno di 100 voti e non sono state elette non devono essere iscritte nominalmente; i loro suffragi sono sommati e il totale è indicato sotto la rubrica «altri».

6

Cantoni con sistema proporzionale

Nei Cantoni in cui vige il sistema proporzionale, al Governo cantonale spettano principalmente i compiti riportati qui di seguito.

6.1

Istruzione degli uffici elettorali dei Comuni

I Governi cantonali disciplinano la composizione degli uffici elettorali dei Comuni, impartiscono loro le necessarie istruzioni e provvedono affinché, se necessario, siano loro trasmessi i moduli per lo spoglio, giusta l'allegato 2 ODP 22.

6.2

Notifica del termine di presentazione delle candidature e del termine per la modifica

Entro il 1° marzo 2019 i Governi cantonali notificano alla Cancelleria federale la data del lunedì che, secondo la loro legislazione, è stato stabilito come termine per la presentazione delle candidature e comunicano se il termine per la modifica è di 14 o di 7 giorni (art. 8a ODP; art. 21 cpv. 1 e art. 29 cpv. 4 LDP). Il termine per la presentazione delle candidature deve cadere un lunedì di agosto (art. 21 cpv. 1 LDP).

Non è più possibile fissare un lunedì di settembre come ultimo termine per la presentazione delle candidature.

6.3

Moduli per lo spoglio: domanda di modifica

Se un Cantone intende utilizzare moduli diversi dai modelli di cui all'allegato 2 ODP, il Governo cantonale presenta entro il 1° gennaio 2019 una domanda motivata al Consiglio federale (art. 8 cpv. 3 ODP). Non occorre presentare alcuna domanda per le modifiche che il Consiglio federale ha autorizzato per precedenti elezioni del Consiglio nazionale.

6.4

Invito a presentare proposte di candidatura

I Governi cantonali invitano per tempo gli/le elettori/trici a presentare le proposte di candidatura, attirando la loro attenzione segnatamente sulle seguenti prescrizioni.

22

I Cantoni possono ordinare questi moduli presso la CaF a prezzo di costo (art. 8 cpv. 1 e 2 ODP). I moduli sono distribuiti direttamente dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL).

5361

FF 2018

6.4.1

Presentazione ai Governi cantonali nel giorno di riferimento

Le proposte di candidatura devono giungere ai Governi cantonali, durante l'orario di ufficio, al più tardi entro il giorno di riferimento, ossia il lunedì tra il 1° e il 31 agosto 2019 stabilito dal diritto cantonale. La data del timbro postale del giorno di invio non è quindi sufficiente per rispettare il termine di deposito delle proposte (art. 21 cpv. 1 e 2 LDP).

6.4.2

Denominazione della proposta

Ogni proposta deve recare una denominazione che la distingua dalle altre (art. 23 LDP). I gruppi che presentano proposte con elementi identici nella denominazione principale al fine di congiungerle devono designare una delle proposte quale lista privilegiata tranne nel caso di liste distinte esclusivamente sotto il profilo regionale (art. 23, secondo periodo, LDP, art. 8c cpv. 3 ODP).

La denominazione della proposta non può più essere modificata dopo la presentazione al Cantone, salvo nel caso in cui si presti a confusione. In questo caso il Cantone assegna al rappresentante dei firmatari un termine entro il quale rettificare la denominazione (art. 29 cpv. 1 LDP).

6.4.3

Numero delle proposte di candidatura e approvazione scritta dei/delle candidati/e

Le proposte di candidatura non devono contenere un numero di nomi superiore a quello dei/delle deputati/e da eleggere nel circondario e nessuno vi può essere iscritto più di due volte (art. 22 cpv. 1 LDP). Per essere valida, ogni candidatura dev'essere corredata dell'approvazione scritta del/la candidato/a (art. 22 cpv. 3 LDP). Questa può semplicemente consistere nella firma apposta sulla proposta di candidatura (art. 8b cpv. 2 ODP).

6.4.4

Candidatura soltanto su una proposta e in un unico Cantone

Nessun/a candidato/a può figurare su più di una proposta del medesimo circondario o su più proposte di più di un Cantone con sistema proporzionale (art. 27 cpv. 1 e 2 LDP); se una persona figura su più di una proposta di candidatura di un Cantone, il Cantone deve stralciarla immediatamente da tutte le proposte di candidatura. Affinché possa stralciare le persone che si sono candidate in più Cantoni, la CaF deve poter contar sul fatto che ogni Cantone le inoltri subito le proposte di candidatura pervenutegli.

Con la revisione della LDP entrata in vigore il 1° novembre 2015 una candidatura plurima scoperta successivamente può essere dichiarata nulla anche dopo il termine 5362

FF 2018

per l'appuramento (art. 29 cpv. 4 e 32a LDP). Il Cantone dichiara la candidatura nulla se lo/la stesso/a candidato/a figura su più liste del Cantone, mentre la CaF la dichiara nulla se lo/la stesso/a candidato/a figura su liste di più Cantoni. I Cantoni interessati e la CaF si comunicano mutualmente senza indugio quali candidature sono state dichiarate nulle. Per quanto possibile le candidature dichiarate nulle sono stralciate dalle liste prima che queste ultime siano pubblicate. Se non è più possibile, la dichiarazione di nullità è pubblicata immediatamente in forma elettronica e nel Foglio ufficiale di tutti i Cantoni interessati, nonché nel Foglio federale, con l'indicazione dei motivi dell'annullamento.

6.4.5

Numero minimo di firmatari

Ogni proposta dev'essere firmata personalmente da un numero minimo di elettori/ trici con domicilio politico nel circondario elettorale (art. 24 cpv. 1 LDP). Un/a elettore/trice non può firmare più di una proposta. Qualora lo facesse comunque, il nome va stralciato da tutte le proposte (art. 8b cpv. 3 ODP). Nessun/a elettore/trice può ritirare la propria firma dopo il deposito della proposta (art. 24 cpv. 2 LDP). Per i Cantoni con il sistema proporzionale, il numero minimo di firmatari è riportato nella seguente tabella.

Tabella 2 Numero minimo di firmatari per proposta 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurigo Berna Lucerna Svitto Zugo Friburgo Soletta Basilea Città Basilea Campagna Sciaffusa

6.4.6

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

San Gallo Grigioni Argovia Turgovia Ticino Vaud Vallese Neuchâtel Ginevra Giura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

Agevolazioni amministrative riguardanti il numero minimo di firmatari

I partiti politici sono esonerati dall'obbligo di fornire un numero minimo di firme di cui al numero 6.4.5 se adempiono i due requisiti seguenti: 1.

23

si sono fatti regolarmente registrare entro il 31 dicembre 2018 presso la CaF23;

Art. 76a LDP, cfr. l'elenco sotto www.bk.admin.ch > Diritti politici > Registro federale dei partiti > Registro dei partiti

5363

FF 2018

2.

nella legislatura uscente, rappresentano lo stesso Cantone nel Consiglio nazionale oppure hanno ottenuto almeno il tre per cento dei suffragi nel Cantone medesimo nelle elezioni per il rinnovo integrale del Consiglio nazionale del 18 ottobre 2015 (art. 24 cpv. 3 lett. c LDP).

I partiti che soddisfano queste due condizioni devono presentare soltanto le firme valide di tutti/e i/le candidati/e come pure delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del partito cantonale (art. 24 cpv. 4 LDP).

I partiti già iscritti nel registro dei partiti beneficiano delle agevolazioni soltanto se, entro il 1° maggio 2019, notificano alla Cancelleria federale tutte le modifiche, intervenute dopo la loro iscrizione, dei loro statuti, del loro nome, della loro sede e dei nomi e degli indirizzi delle persone preposte alla presidenza e alla gestione del loro partito a livello federale (art. 24 cpv. 3 e 4 e art. 76a LDP; art. 4 OPart).

Sarà tuttavia importante segnalare ai partiti cantonali che potranno rinunciare a raccogliere il numero minimo di firme richiesto dalla legge e a far attestare il diritto di voto dei firmatari soltanto se si saranno sincerati che il loro partito a livello federale si è fatto effettivamente iscrivere per tempo e validamente nel registro dei partiti della CaF.

La terza condizione posta in passato secondo la quale un partito poteva presentare nel Cantone un'unica proposta di candidatura per approfittare delle agevolazioni è stata stralciata con la revisione della LDP24.

6.4.7

Indicazioni minime per la proposta di candidatura

La proposta di candidatura deve designare i firmatari con le seguenti indicazioni: ­

il nome e il cognome;

­

l'anno di nascita (se possibile la data di nascita esatta);

­

l'indirizzo del domicilio politico.

I/Le candidati/e devono dare le seguenti indicazioni:

24

­

il nome e il cognome ufficiali;

­

il nome e il cognome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta;

­

il sesso;

­

la data di nascita precisa;

­

i luoghi di origine, incluso il Cantone di appartenenza;

­

la professione;

­

l'indirizzo del domicilio politico, incluso il numero postale di avviamento.

Art. 24 cpv. 3 LDP; versione secondo il numero 1 della LF del 26 settembre 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° novembre 2015

5364

FF 2018

Gli/Le Svizzeri/e all'estero che desiderano candidarsi indicano il loro indirizzo all'estero aggiungendovi il loro Comune di voto in Svizzera (domicilio politico).

Le basi legali pertinenti sono gli articoli 22 capoverso 2 e 24 capoverso 1 LDP. Le indicazioni minime che deve contenere ogni proposta figurano nell'allegato 3 alla presente circolare (cfr. art. 8b cpv. 1 ODP).

Alcuni dei dati che i/le candidati/e devono fornire sono stati aggiunti o completati con la revisione della LDP per permettere di individuare meglio le possibili candidature plurime. Il Consiglio federale invita i Cantoni ad adeguare di conseguenza i moduli di proposta di candidatura che mette a disposizione dei gruppi candidati.

Firmando la proposta di candidatura, i/le candidati/e aventi/e domicilio politico nel circondario elettorale dichiarano di accettare la proposta (art. 8b ODP). In questo caso i Cantoni devono assicurarsi di aver ricevuto tutti i dati indicati nell'articolo 22 capoverso 2 LDP.

6.4.8

Rappresentante della proposta di candidatura per i rapporti con l'autorità

I firmatari delle proposte devono designare un rappresentante e un suo sostituto per i rapporti con l'autorità. Il rappresentante e il sostituto devono avere diritto di voto nel circondario e possono rappresentare soltanto una proposta. Se vi rinunciano, è considerato rappresentante il primo firmatario, e suo sostituto il secondo firmatario della proposta (art. 25 cpv. 1 LDP).

Il rappresentante e, se questi è impedito, il suo sostituto hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari della proposta, le dichiarazioni necessarie per eliminare le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP).

Giusta il diritto federale, il secondo lunedì successivo al termine di presentazione delle candidature tutte le proposte devono essere stabilite; il diritto cantonale può tuttavia prevedere che questo termine sia abbreviato a una settimana (art. 29 cpv. 4 LDP).

6.4.9

Presentazione di congiunzioni di liste e designazione della lista privilegiata

In caso di liste congiunte si applica quanto segue: ­

a due o più proposte di candidatura può essere allegata la dichiarazione concorde dei firmatari o dei loro rappresentanti secondo cui le proposte sono congiunte (congiunzione di liste);

­

tali congiunzioni di liste possono essere presentate entro lo scadere del termine di modifica previsto nel Cantone (14 oppure 7 giorni dopo il termine di presentazione delle candidature);

­

le liste che desiderano sotto-congiungersi devono essere parte della stessa congiunzione di liste; 5365

FF 2018

­

le sotto-congiunzioni di liste sono ammesse soltanto tra liste con denominazione uguale, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati (art. 31 cpv. 1bis LDP);

­

l'adeguamento della denominazione della lista successivo alla data della presentazione della proposta non deve rendere possibili eventuali congiunzioni; l'articolo 29 capoverso 1 LDP ammette soltanto le modifiche disposte dal Cantone;

­

le dichiarazioni di congiunzione e di sotto-congiunzione non possono essere revocate (art. 31 cpv. 3 LDP);

­

le liste e le congiunzioni di liste devono contenere almeno le indicazioni secondo il modello di modulo dell'allegato 3b ODP (allegato 4 alla presente circolare; art. 8e cpv. 1 ODP);

­

nel modulo per la presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste devono figurare tutte le congiunzioni e le sotto-congiunzioni di liste con la firma dei loro rappresentanti. In caso di più liste con la stessa denominazione principale non è sufficiente che soltanto il rappresentante di una lista firmi per tutte;

­

le sotto-congiunzioni di sotto-congiunzioni non sono ammesse (art. 31 cpv. 1, secondo periodo, LDP);

­

se gruppi o partiti diversi intendono utilizzare la medesima denominazione principale, devono designare una lista privilegiata alla quale sono attribuiti i suffragi di complemento provenienti da schede la cui denominazione è lacunosa (art. 37 cpv. 2bis, secondo periodo, ODP), nella misura in cui non possono essere attribuiti in ragione di criteri regionali (art. 37 cpv. 2 LDP; cfr.

n. 6.4.2). Occorre inoltre esigere, in particolare per quanto concerne le liste di partiti differenti che utilizzano una denominazione principale comune, che venga presa una decisione sulla ripartizione dei suffragi di complemento provenienti da schede elettorali la cui denominazione è lacunosa;

­

non è lecito neutralizzare alcun suffragio di complemento (a prescindere da chi ne risulterebbe penalizzato);

­

nella ripartizione dei mandati, ogni gruppo di liste congiunte è trattato dapprima come lista unica (art. 42 cpv. 1 LDP).

6.5

Decisione negativa

Se una proposta di candidatura presentata non soddisfa le esigenze legali, occorre redigere una decisione negativa e inviarla al rappresentante della proposta. La decisione negativa deve indicare la motivazione per cui la proposta è stata respinta e il rimedio giuridico (art. 5 e 35 della legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa, PA; cfr. n. 8.5).

25

RS 172.021

5366

FF 2018

6.6

Controlli e scadenze particolari

6.6.1

Controlli delle candidature

Per evitare candidature plurime (conformemente al n. 6.4.4), oltre ai controlli comparativi su supporto informatico, occorre verificare e comparare a mano tutte le candidature in ciascun Cantone.

6.6.2

Offerta di prestazioni più estese

Ove necessario, i Cantoni che offrono prestazioni più estese (ad esempio il rilascio d'ufficio delle attestazioni di diritto di voto) devono anticipare di una settimana la data limite per la presentazione delle proposte di candidatura. Le attestazioni del diritto di voto devono essere state raccolte entro il termine per la presentazione delle proposte di candidatura notificato in modo vincolante alle autorità federali.

6.7

Comunicazioni alla Cancelleria federale

6.7.1

Comunicazione senza indugio alla Cancelleria federale

La CaF deve stralciare dalla seconda e dalle successive liste il/la candidato/a proposto/a in più liste di diversi Cantoni (art. 27 LDP). Siccome il termine per la presentazione delle proposte scade, a seconda dei Cantoni, al più presto il 5 agosto 2019 e al più tardi il 26 agosto 2019, è indispensabile che le proposte pervengano immediatamente alla Cancelleria federale. Ciascun/a candidato/a deve essere designato/a con i dati personali (nome e cognome ufficiali, nome e cognome con i quali la persona è politicamente o comunemente conosciuta, data di nascita, sesso, professione, luoghi d'origine incluso il Cantone di appartenenza e indirizzo del domicilio politico con indicazione del numero postale di avviamento; Comune di voto per gli/le Svizzeri/e all'estero) e il numero di candidato, composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima. Le candidature devono essere comunicate all'organo di contatto in forma elettronica, conformemente alle Disposizioni tecniche, subito dopo il termine per la presentazione delle proposte (art. 21 cpv. 3 LDP). Se hanno ricevuto proposte già in precedenza, i Cantoni possono inviarle alla CaF anche prima del termine di presentazione.

Qualsiasi rettifica successiva, congiunzione di liste e lista privilegiata dev'essere immediatamente comunicata all'organo di contatto comune. Le Disposizioni tecniche illustrano le modalità.

5367

FF 2018

6.7.2

Trasmissione immediata delle liste appurate alla Cancelleria federale

Il Cantone trasmette alla Cancelleria federale una copia di ciascuna lista, entro 24 ore dalla scadenza del termine per l'appuramento, specificando che la lista è appurata (art. 8d cpv. 4 ODP).

6.8

Struttura delle schede

Nell'allestire le schede per l'elezione occorre attenersi ai principi riportati qui di seguito.

6.8.1

Un numero per ogni lista

Ogni lista dev'essere provvista di un numero (art. 30 cpv. 2 LDP).

6.8.2

Un numero per ogni candidato/a

Ciascun/a candidato/a deve ricevere un numero composto del numero della lista e del posto occupato nella medesima. Nei Cantoni con dieci e più seggi o liste, il numero di candidato deve essere costituito da quattro cifre (ad es. la 3a candidata della lista 2 ottiene il numero 02.03); inoltre è raccomandato di assegnare due volte il medesimo numero ai/alle candidati/e il cui cumulo è stato prestabilito dai loro partiti.

6.8.3

Congiunzioni di liste

Le congiunzioni e le eventuali sotto-congiunzioni di liste, validamente convenute con altri gruppi dai firmatari o dai rappresentanti, devono essere indicate sulle schede delle rispettive liste (art. 31 cpv. 2 LDP).

Questa indicazione deve figurare in forma ben comprensibile e leggibile. Per far sì che gli/le elettori/trici notino le congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste, sarebbe opportuno inserirle sulla scheda in alto anziché in basso. Inoltre, sarebbe più semplice per gli/le elettori/trici se, oltre al numero, fosse indicato anche il nome della lista con il quale è stata depositata la congiunzione di liste. Infine, occorre prestare attenzione alla dimensione e allo stile dei caratteri.

Nel quadro delle elezioni del Consiglio nazionale 2007 la missione di osservazione elettorale dell'OSCE/ODIHR aveva già rilevato la divergenza esistente tra le pratiche cantonali quanto all'indicazione delle congiunzioni e sotto-congiunzioni di liste sulle schede prestampate. Ha raccomandato quindi di fornire un'informazione chiara

5368

FF 2018

e mirata agli/alle elettori/trici per renderli consapevoli di queste congiunzioni e quindi delle ripercussioni da esse derivanti26.

6.9

Schede di rilevamento: composizione delle candidature e delle liste

Gli/Le elettori/trici devono ricevere un elenco dei dati di tutti/e i/le candidati/e e della denominazione delle liste e delle congiunzioni e sotto-congiunzioni, qualora un Cantone sostituisca le schede elettorali con schede di rilevamento (art. 33 cpv. 1bis e art. 5 cpv. 1, secondo periodo, LDP).

6.10

Preparazione dei moduli

Se si forniscono agli uffici elettorali dei Comuni i moduli 2 e 4 prestampati recanti la denominazione delle liste e i nomi dei/delle candidati/e, occorre allestire questi moduli in modo che non possano essere fatte iscrizioni in posti sbagliati. Lo spazio destinato all'iscrizione dei voti non emessi, ad esempio, deve essere lasciato libero soltanto sul modulo 2 dell'ultima lista; sugli altri moduli 2, lo spazio corrispondente deve invece essere barrato. I/Le candidati/e cumulati/e dal loro partito devono essere iscritti/e una sola volta sul modulo 2 e riportati nello stesso ordine in cui figurano nelle schede prestampate. I/Le candidati/e ricevono, sui moduli 2 e 3b, un numero identico a quello figurante sulle schede (cfr. n. 6.8.2).

7

Determinazione dei risultati nell'elezione con sistema proporzionale

7.1

Introduzione

I responsabili cantonali per le elezioni ricevono le spiegazioni sull'accertamento dei risultati elettorali nel sistema proporzionale corredate dalle Disposizioni tecniche.

7.2

Schede nulle

Oltre che per i motivi esposti al numero 4.8, le schede nel sistema proporzionale sono nulle se non contengono alcun nome di un/a candidato/a del circondario la cui candidatura sia valida (art. 38 cpv. 1 lett. a LDP). Se una scheda contiene quindi la denominazione di una lista o il numero di una lista, deve essere riportato almeno il nome di un/a candidato/a.

26

www.osce.org > Institutions and structures > OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights > Elections > By location > Switzerland > Elections in Switzerland > Federal Elections, 21 October 2007

5369

FF 2018

7.3

Nuova regola sullo stralcio in caso di un numero di nomi superiore al numero di seggi da assegnare

Per la prima volta, se la scheda contiene più nomi, questi vengono stralciati come segue (art. 38 cpv. 3 LDP): «Se la scheda contiene più nomi di quanti sono i seggi da assegnare, sono stralciati gli ultimi nomi prestampati e non cumulati a mano, e in seguito gli ultimi nomi aggiunti a mano.» Invitiamo i Cantoni a informarne gli uffici elettorali comunali. Su richiesta, la CaF mette a disposizione un apposito promemoria.

7.4

Ricapitolazione dei risultati elettorali cantonali

7.4.1

Processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone

L'ufficio elettorale del Cantone allestisce un processo verbale in duplice copia che, per forma e contenuto, deve corrispondere al modulo 5 (incl. 5a e 5b) dell'allegato 2 ODP.

7.4.2

Calcolo del quoziente

Il calcolo del quoziente è disciplinato nell'articolo 40 capoversi 1 e 2 LDP: «Il numero dei suffragi di partito validi di tutte le liste è diviso per il numero dei mandati da assegnare, aumentato di uno. Il numero intero immediatamente superiore al quoziente ottenuto è quello determinante per la ripartizione. Ad ogni lista sono assegnati tanti mandati quante volte il quoziente è contenuto nel totale dei suoi suffragi».

Se il risultato della divisione è un numero intero, il quoziente è dato dal numero intero immediatamente superiore.

7.4.3

Elenco delle persone elette e di quelle non elette

L'ufficio elettorale del Cantone indica nel processo verbale dell'elezione le persone elette e quelle non elette di ciascuna lista, nell'ordine dei suffragi ottenuti e specificandone i dati personali (cognome e nome, anno di nascita, professione, luogo d'origine e domicilio), come anche il numero di candidato, composto del numero della lista e di quello del posto occupato nella medesima.

5370

FF 2018

8

Informazione, pubblicazione e procedura di ricorso

8.1

Determinazione e notifica immediata dei risultati

Il Consiglio federale invita i Cantoni a provvedere, con tutti i mezzi adeguati, affinché la determinazione dei risultati delle elezioni abbia luogo il più presto possibile e in modo corretto. Chiede agli organi ufficiali responsabili in ciascun Cantone (autorità comunali, circondariali e distrettuali), di notificare immediatamente i risultati dell'elezione alla Cancelleria di Stato o all'ufficio centrale indicato.

8.2

Invio immediato all'organo di contatto comune dei risultati elettorali e di una copia del processo verbale alla Cancelleria federale

La Cancelleria di Stato o l'ufficio centrale trasmette i risultati (moduli 2, 4 [a livello comunale] e 5 [incl. 5a e 5b] e il risultato dell'elezione del Consiglio degli Stati) all'organo di contatto CaF/UST, in formato elettronico, subito dopo la determinazione dei risultati, senza attendere la scadenza del termine di ricorso. Le Disposizioni tecniche forniscono informazioni sul contenuto preciso e sul formato. I Cantoni con sistema maggioritario trasmettono i dati dei moduli 2, 4 [a livello comunale] e 5 che si applicano nel loro caso (dati riguardanti le schede, gli/le aventi/e diritto di voto, i/le candidati/e e i risultati che hanno ottenuto; cfr. n. 5.8).

Una copia del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (moduli 4 [a livello cantonale] e 5 [incl. 5a e 5b] o, per i Cantoni con sistema maggioritario, i dati dei moduli 4 [a livello cantonale] e 5 che si applicano nel loro caso) deve essere trasmessa tempestivamente alla CaF mediante invio postale (Cancelleria federale, Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna), ossia prima della scadenza del termine di ricorso e senza essere firmata (art. 13 cpv. 3 ODP). L'invio postale garantisce un secondo canale di trasmissione oltre a quello elettronico.

8.3

Informazione alle persone elette

Il Consiglio federale invita i Cantoni a informare immediatamente per scritto gli/le eletti/e circa la loro elezione (art. 52 cpv. 1 LDP).

8.4

Pubblicazione dei risultati elettorali nel Foglio ufficiale cantonale entro il 29 ottobre 2019

Siccome il termine ultimo per presentare ricorso inizia a decorre il giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale, il Consiglio federale invita i Cantoni a far sì che i risultati secondo il modulo 5 (incl. 5a e 5b) siano pubblicati nel Foglio ufficiale cantonale al più tardi martedì 29 ottobre 2019, con indicazione dei rimedi giuridici (cfr. n. 8.5.2; art. 52 cpv. 2 LDP), e che tre copie della pubblicazione siano subito inviate alla CaF. Qualora in un Cantone la versione elettronica del 5371

FF 2018

Foglio ufficiale sia giuridicamente vincolante, l'invio alla CaF può avvenire per via elettronica anziché per posta.

Se si constatano errori nel Foglio ufficiale pubblicato, occorre pubblicare il più presto possibile una rettifica nel Foglio ufficiale cantonale in forma di errata corrige e fissare un nuovo termine di ricorso. Se nel Cantone è giuridicamente vincolante la versione stampata del Foglio ufficiale, l'errata corrige deve essere pubblicato nella versione stampata. Alla CaF vanno inviate senza indugio anche tre copie dell'eventuale errata corrige.

Se necessario, occorre prevedere un numero speciale del Foglio ufficiale.

8.5

Procedura di ricorso

8.5.1

Basi legali, termini

Secondo l'articolo 77 capoverso 2 LDP un ricorso dev'essere presentato, mediante invio raccomandato, al Governo cantonale entro tre giorni dalla scoperta del motivo di impugnazione, ma al più tardi il terzo giorno dopo la pubblicazione dei risultati nel Foglio ufficiale cantonale. Giusta l'articolo 79 capoversi 1 e 3 LDP, il Governo cantonale decide entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso e notifica la decisione al ricorrente e alla CaF al più tardi il giorno successivo alla decisione.

Secondo gli articoli 82 lettera c, 88 capoverso 1 lettera b e 100 capoverso 4 LTF la decisione del Governo può essere impugnata presso il Tribunale federale entro tre giorni dalla sua notifica.

8.5.2

Indicazione dei rimedi giuridici

Siccome l'elezione del Consiglio nazionale è un'elezione federale, contrariamente alle elezioni del Consiglio degli Stati, si applicano le disposizioni della LDP. Per l'indicazione dei rimedi giuridici, raccomandiamo la formula seguente: «Contro questa elezione può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato entro tre giorni (art. 77 segg. LDP). Il ricorso va inviato mediante invio raccomandato al Governo cantonale».

8.5.3

Copia dei ricorsi alla Cancelleria federale

Il Consiglio federale invita i Cantoni a trasmettere senza indugio alla CaF (e-mail: wahlen2019@bk.admin.ch; Sezione dei diritti politici, Palazzo federale Ovest, 3003 Berna) una copia di tutti i ricorsi ricevuti, affinché l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale27 possa prepararsi prima della seduta costitutiva del Consiglio nazionale.

27

Cfr. art. 3 seg. del Regolamento del Consiglio nazionale (RCN) del 3 ottobre 2003 (RS 171.13)

5372

FF 2018

8.5.4

Notifica immediata della decisione del Governo cantonale

La decisione del Governo cantonale deve essere notificata immediatamente, ma al più tardi il giorno successivo alla decisione, al ricorrente e alla CaF (art. 79 cpv. 3 LDP) e trasmessa per invio raccomandato/espresso. Il termine per impugnare la decisione dinanzi al Tribunale federale decorre dalla notifica della medesima. Soltanto in questo modo si può scongiurare il rischio che la deputazione di un Cantone non possa partecipare sin dall'inizio del periodo di legislatura ai dibattiti del nuovo Consiglio nazionale. Una copia della decisione su ricorso compresa l'indicazione della data e del modo di spedizione dev'essere immediatamente inviata alla CaF (art. 79 cpv. 3 LDP). La CaF informa senza indugio l'ufficio provvisorio del Consiglio nazionale in merito a eventuali ricorsi, affinché la seduta costitutiva possa venir preparata correttamente e si possa evitare che prestino giuramento come membri della Camera persone la cui elezione è ancora oggetto di un ricorso.

8.5.5

Indicazione dei rimedi giuridici dopo la decisione del Governo cantonale

Per l'indicazione dei rimedi giuridici occorre utilizzare la formula seguente: «Contro questa decisione può essere interposto ricorso al Tribunale federale entro tre giorni (art. 82 lett. c, art. 88 cpv. 1 lett. b e art. 100 cpv. 4 LTF). Il ricorso va consegnato al Tribunale federale (indirizzo: Tribunale federale svizzero, Avenue du TribunalFédéral 29, 1000 Losanna 14) oppure, all'attenzione di quest'ultimo, alla Posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 48 cpv. 1 LTF) al più tardi l'ultimo giorno del termine».

8.5.6

Principi di trattamento

Se è escluso che le irregolarità contestate abbiano avuto un influsso determinante sull'esito dell'elezione, esse non costituiscono un motivo per non entrare nel merito; il Consiglio federale invita i Cantoni tuttavia a respingere senza esame approfondito siffatti ricorsi, se accertano che il genere e l'entità delle irregolarità non sono in grado di influire essenzialmente sull'esito dell'elezione (art. 79 cpv. 2bis LDP).

La presentazione di un ricorso presso un dipartimento anziché dinanzi al Consiglio di Stato non può costituire un motivo per non entrare nel merito o per respingere il ricorso. Per una causa concernente un ricorso in materia di elezioni federali si applica l'articolo 8 PA, secondo cui l'autorità che si reputa incompetente trasmette senza indugio la causa a quella competente.

Il fatto che il ricorso presso il Governo cantonale non sia presentato per raccomandata non costituisce un motivo di non entrata nel merito se è giunto in tempo utile. Nel momento in cui con l'invio postale il termine di ricorso è rispettato e non vi sono ritardi imputabili al ricorrente, secondo il Tribunale federale è esageratamente for-

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malistico insistere su un invio raccomandato (sentenza del Tribunale federale del 10 novembre 2015, 1C_581/2015).

Per motivare i ricorsi in materia elettorale interposti dinanzi al Governo cantonale, l'articolo 78 LDP esige soltanto «una breve esposizione dei fatti». Il ricorrente deve quindi semplicemente indicare con sufficiente precisione il luogo e il momento in cui si sono verificati i fatti contestati. L'autorità di ricorso deve tuttavia accertare d'ufficio i fatti e decidere la causa applicando d'ufficio il diritto.

9

Processi verbali firmati

9.1

Contenuto e trasmissione immediata

L'originale firmato del processo verbale dell'ufficio elettorale del Cantone (modulo 5 [incl. 5a e 5b] o in casi speciali e previo accordo, modulo 4) deve essere trasmesso al Consiglio federale subito dopo la scadenza del termine di ricorso o dopo la liquidazione definitiva di tutti i ricorsi concernenti il Cantone, unitamente a eventuali ricorsi e al suo parere (art. 14 cpv. 1 ODP).

I Cantoni con sistema maggioritario trasmettono i dati del modulo 5 che si applicano nel loro caso (dati riguardanti le schede, gli/le aventi/e diritto di voto, i/le candidati/e e i risultati che hanno ottenuto; cfr. n. 5.8).

9.2

Ordinazione dei moduli

L'articolo 8 capoverso 2 ODP stabilisce che i Cantoni possono ordinare i moduli per lo spoglio (n. 1­5), a prezzo di costo, presso la CaF. I moduli sono distribuiti direttamente dall'UFCL28.

Il Consiglio federale invita i Cantoni a procedere all'ordinazione entro il 17 giugno 2019. Rammenta che si tratta di moduli neutri senza designazione di partito e senza nomi di candidati.

10

Invio dei risultati a scopi statistici all'UST dopo la scadenza del termine di ricorso

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di ricorso, i risultati dei moduli 2, 4 e 3b (statistica sul panachage) e i risultati delle elezioni del Consiglio degli Stati a livello dei Comuni devono essere trasmessi elettronicamente all'organo di contatto comune.

Le Disposizioni tecniche forniscono informazioni sul contenuto preciso, sul formato e sulle diverse vie di trasmissione.

Siccome l'UST ottiene dai Cantoni in forma elettronica i risultati per scopi statistici, non è più necessario consegnare il materiale fisico di voto all'UST conformemente all'articolo 14 capoverso 2 ODP. Il Cantone è responsabile della loro adeguata 28

I modelli di taluni moduli sono pubblicati nell'allegato 2 ODP.

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conservazione, anche se le schede rimangono eventualmente presso i Comuni, fintanto che l'UST non ne ordina la distruzione.

11

Conservazione delle schede e dei moduli

I Cantoni o i Comuni devono conservare il materiale elettorale fisico (le schede, imballate separatamente per Comune e i moduli 1­4 per i Cantoni con sistema proporzionale) fintanto che l'UST non ha finito i lavori di appuramento e non ha comunicato loro che possono disporre liberamente del materiale. Questo si applica per analogia anche alle schede consegnate elettronicamente e ai moduli allestiti elettronicamente.

Se al momento della comunicazione da parte dell'UST sono ancora pendenti ricorsi o procedure penali, il materiale elettorale deve essere conservato fintanto che questi non sono conclusi.

I moduli di proposta con i nomi dei firmatari o l'indicazione della direzione del partito cantonale devono essere conservati per tutta la durata della legislatura nel caso in cui un seggio in Consiglio nazionale diventato vacante durante la legislatura non potesse essere assegnato mediante subentro. Se per le liste interessate si sono dovute raccogliere le firme nella procedura di proposta, i tre quinti dei firmatari della lista possono sottoporre una proposta di candidatura. Se una proposta ha beneficiato di agevolazioni amministrative (art. 24 cpv. 3 LDP), la direzione del partito cantonale può sottoporre una proposta (art. 56 cpv. 1 LDP).

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Allegato 1 (n. 4.2)

«Elenco dei Comuni politici senza ufficio elettorale proprio».

Foglio di annuncio da inviare all'organo di contatto Cancelleria federale/Ufficio federale di statistica Nationalratswahlen 2019 Election du Conseil national en 2019 Elezione del Consiglio nazionale 2019 Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques n'ayant pas de bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro

Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde

Nom de la commune politique n'ayant pas de bureau électoral

Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de

Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio

Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

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Name



Nom



Nome



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Allegato 2 (n. 4.2)

«Elenco dei Comuni politici con più uffici elettorali».

Foglio di annuncio da inviare all'organo di contatto Cancelleria federale/Ufficio federale di statistica Nationalratswahlen 2019 Election du Conseil national en 2019 Elezione del Consiglio nazionale 2019 Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)

Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise

Nom de la commune politique ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement)

Désignation (nom) des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement

Comune politico con più uffici o circondari elettorali

Designazione degli uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a

Name



Nom



Nome



Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

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Allegato 3 (n. 6.4.7)

Presentazione delle proposte di candidatura presso il Cantone Kanton/Canton/Cantone Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del A 1.

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/Designazione della proposta: 2.

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età: 3.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone): B Kandidaturen/Candidatures/Candidature Nr.

No

Amtliche(r) Name(n)

Amtliche(r) Vorname(n) Nom(s) Prénom(s) officiel(s) officiel(s)

Name, unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist Nom usuel

No. CognoNome/i Cognome, con il quale me/i ufficiale/i la persona è politicaufficiale/i mente o comunemente conosciuta

Vorname, unter dem Gedie Person politisch schlecht oder im Alltag bekannt ist Prénom usuel Sexe

Nome, con il quale la Sesso persona è politicamente o comunemente conosciuta

Geburtsdatum (Tag/Monat/ Jahr)

Beruf

Strasse Nr. PLZ Wohnort Heimatorte inkl.

Kanton

Date de naissance (jour/mois/ année) Data di nascita (giorno/mese/ anno)

Profession

Rue

No

Professione

Via

No. NPA Domicilio

Unterschrift

Bemer- Kontrolle kungen* (leer lassen)

NPA Lieu de Lieux d'origine, Signature Observa- Contrôle domicile y compris canton tions* (laisser en blanc) Luoghi d'origine, Firma incluso Cantone

Osserva- Controllo zioni* (lasciare in bianco)

...

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Si nécessaire, ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

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C

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta

Nr.

No No.

Name Nom Cognome

Vorname Prénom(s) Nome

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr) Date de naissance (jour/mois/année) Data di nascita (giorno/mese/anno)

Strasse Rue Via

Nr.

No No.

PLZ NPA NPA

Wohnort Lieu de domicile Domicilio

Unterschrift Signature Firma

Bemerkungen* Observations* Osservazioni*

Kontrolle (leer lassen) Contrôle (laisser en blanc) Controllo (lasciare in bianco)

...

* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik «Bemerkungen» zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.

* Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification.

* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica «Osservazioni» deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

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Allegato 4 (n. 6.4.9)

Presentazione delle congiunzioni e delle sotto-congiunzioni di liste presso il Cantone Kanton Canton Cantone

Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr.

No No.

Bezeichnung Dénomination Designazione

Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Name Unterschrift Nom Signature Cognome Firma

Bemerkungen* Observations* Osservazioni*

Ort Lieu Luogo

Datum Date Data

...

* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée.

Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista. La sottocongiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

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