Traduzione

Protocollo di emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati Concluso a Strasburgo il 22 novembre 2017 Approvato dall'Assemblea federale il ...1 Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati (STE n. 167), aperto alla firma il 18 dicembre 19972 a Strasburgo (di seguito «Protocollo addizionale») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in esso enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati; considerato che è opportuno aggiornare e migliorare il Protocollo addizionale tenendo conto dell'evoluzione della cooperazione internazionale in materia di trasferimento dei condannati avvenuta dalla sua entrata in vigore, hanno convenuto di modificare il Protocollo addizionale come segue:

Art. 1 L'articolo 2 rubrica e paragrafo 1 è modificato come segue: «Art. 2

Persone che hanno lasciato lo Stato di condanna prima dell'esecuzione integrale della pena

Quando un cittadino di una Parte è stato oggetto di una condanna definitiva, lo Stato di condanna può chiedere allo Stato di cui questa persona ha la cittadinanza di incaricarsi dell'esecuzione della condanna nei casi in cui: 1

1 2

FF 2018 3187 RS 0.343.1

2018-0398

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Emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati. Prot.

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a)

il cittadino è fuggito o è rientrato in altro modo nel suo Stato di cittadinanza essendo a conoscenza di un procedimento penale in corso a suo carico nello Stato di condanna; o

b)

il cittadino è fuggito o è rientrato in altro modo nel suo Stato di cittadinanza essendo a conoscenza che è stata emessa una sentenza nei suoi confronti.»

Art. 2 L'articolo 3 paragrafi 1, 3 lett. a e 4 è modificato come segue: «Art. 3

Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera

Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione può, fatte salve le disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa, comporta una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

1

2

[invariato]

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato di esecuzione: 3

a)

una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento o una dichiarazione nella quale si indica che il condannato rifiuta di esprimere un parere a tale riguardo; e

b)

[invariato]

Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sarà perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposta ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi: 4

a)

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quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entità della pena. La decisione sarà presa quanto prima, ma al più tardi entro un termine di 90 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di consenso. Se non è in grado di rispettare il termine previsto nel presente paragrafo, lo Stato di condanna ne informa lo Stato d'esecuzione indicando i motivi del ritardo e il tempo che stima necessario per prendere la decisione;

Emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati. Prot.

b)

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quando, avendo avuto la possibilità di farlo, il condannato non ha lasciato, nei 30 giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato di esecuzione, o se vi è ritornato dopo averlo lasciato.»

Disposizioni finali Art. 3

Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Parti aderenti al Protocollo addizionale. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretariato Generale del Consiglio d'Europa.

1

Dopo l'apertura alla firma del presente Protocollo e prima della sua entrata in vigore, una Parte alla Convenzione non può ratificare, accettare, approvare il Protocollo addizionale o aderirvi senza aver simultaneamente ratificato, accettato o approvato il presente Protocollo.

2

Art. 4

Entrata in vigore

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data in cui tutte le Parti aderenti al Protocollo addizionale hanno espresso il loro consenso a essere vincolate al presente Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

Art. 5

Applicazione provvisoria

In attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo alle condizioni di cui all'articolo 4, una Parte aderente al Protocollo addizionale può, all'atto della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, dichiarare che le disposizioni del presente Protocollo le saranno applicabili a titolo provvisorio. In questo caso, le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate unicamente alle Parti che hanno rilasciato una dichiarazione analoga in tal senso. Questa dichiarazione avrà effetto il primo giorno del secondo mese successivo alla data della sua ricezione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 6

Durata dell'applicazione provvisoria

Il presente Protocollo cessa di essere applicato a titolo provvisorio al momento della sua entrata in vigore.

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Emendamento del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati. Prot.

Art. 7

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Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonché a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione: a)

tutte le firme;

b)

il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione;

c)

la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 4;

d)

ogni dichiarazione fatta in virtù dell'articolo 5;

e)

ogni altro atto, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2017, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà una copia autentica a ciascun Stato membro del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e a ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.

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