Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» del 16 marzo 2018
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)», depositata il 26 novembre 20152; visto il messaggio del Consiglio federale del 26 ottobre 20163, decreta:
Art. 1 L'iniziativa popolare del 26 novembre 2015 «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.
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L'iniziativa ha il tenore seguente:
La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 104b4
Derrate alimentari
La Confederazione rafforza l'offerta di derrate alimentari di buona qualità e sicure, prodotte nel rispetto dell'ambiente e delle risorse, degli animali e di condizioni di lavoro eque. Stabilisce le esigenze in materia di produzione e trasformazione.
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RS 101 FF 2015 7715 FF 2016 7479 L'iniziativa chiedeva l'introduzione della disposizione nella Costituzione federale quale articolo 104a. Siccome nel frattempo l'articolo 104a (sicurezza alimentare) è entrato in vigore, alla presente disposizione (derrate alimentari) proposta nell'iniziativa popolare per alimenti equi viene assegnato il numero 104b; di questo adeguamento si è tenuto conto in tutto il presente decreto. La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dopo la votazione popolare dalla Cancelleria federale; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e, se necessario, la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.
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Iniziativa popolare «Per derrate alimentari sane, prodotte nel rispetto dell'ambiente e in modo equo (Iniziativa per alimenti equi)». DF
FF 2018
Assicura che i prodotti agricoli importati utilizzati come derrate alimentari soddisfino in linea di massima almeno le esigenze previste nel capoverso 1; persegue questo obiettivo per le derrate alimentari altamente trasformate, le derrate alimentari composte e gli alimenti per animali. Privilegia i prodotti importati provenienti dal commercio equo e dalle aziende contadine che coltivano il suolo.
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Provvede affinché siano ridotte le ripercussioni negative del trasporto e del deposito di derrate alimentari e alimenti per animali sull'ambiente e sul clima.
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Le competenze e i compiti della Confederazione sono in particolare i seguenti: a.
emana prescrizioni sull'autorizzazione di derrate alimentari e alimenti per animali, nonché sulla dichiarazione del loro modo di produzione e di trasformazione;
b.
può disciplinare l'attribuzione di contingenti doganali e graduare dazi all'importazione;
c.
può concludere convenzioni vincolanti sugli obiettivi con il settore alimentare, in particolare con importatori e commercio al dettaglio;
d.
promuove la trasformazione e la commercializzazione di derrate alimentari provenienti dalla produzione regionale e stagionale;
e.
prende provvedimenti per limitare lo spreco di derrate alimentari.
Il Consiglio federale fissa obiettivi a medio e lungo termine e riferisce periodicamente sul loro raggiungimento. Se tali obiettivi non sono raggiunti prende provvedimenti supplementari o rafforza i provvedimenti già adottati5.
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Art. 197 n. 126 12. Disposizione transitoria dell'articolo 104b (Derrate alimentari) Se entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 104b da parte del Popolo e dei Cantoni non è entrata in vigore una legge d'esecuzione, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione mediante ordinanza.
Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.
Consiglio nazionale, 16 marzo 2018
Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018
Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol
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Testo rettificato dall'Assemblea federale il 7 marzo 2018.
Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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