Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri Proroga e modifica del 18 ottobre 2018 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2004, del 26 ottobre 2006, del 23 novembre 2007, del 16 febbraio 2009, del 1° marzo 2010, del 31 ottobre 2011, del 30 luglio 2014 e del 2 dicembre 20151 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale del 27 aprile 2004 e del 2 dicembre 2015 menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2 Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutte le aziende che eseguono lavori odontotecnici.

2

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri, allegate ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 4.1 cpv. 3 e 4

(Versamento del salario)

Abrogato

1

FF 2004 2131, 2006 8151, 2007 7673, 2009 787, 2010 1547, 2011 7301, 2014 5281, 2015 7211

2018-3206

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Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

Art. 6.1 cpv. 4

FF 2018

(Durata del lavoro normale)

4

La durata normale della settimana lavorativa è di 42 ore: Il tempo di lavoro va ripartito possibilmente su 5 giorni.

Art. 6.5

Assenze rimunerate

Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto, sempre che l'evento non cada in un giorno non lavorativo, ai seguenti congedi pagati: ­

decesso del/della coniuge, del concubino / della concubina, del/della partner registrato/a, di un figlio, di un genitore:

3 giorni

­

decesso di un parente stretto che viveva sotto lo stesso tetto

2 giorni

­

decesso di un altro parente stretto

1 giorno

­

nascita di un figlio

3 giorni

­

proprio matrimonio

2 giorni

­

trasloco

1 giorno

­

reclutamento o ispezione militare

conf.

all'ordine di marcia

Ai dipendenti vengono corrispondentemente garantite queste assenze rimunerate in base al proprio grado di occupazione.

Art. 7.2 cpv. 3 e 7

(Contributo alle spese di esecuzione)

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno. Il contributo delle lavoratrici e dei lavoratori può essere dedotto dal datore di lavoro direttamente dal salario mensile.

3

La CP può infliggere un'ammenda convenzionale e può richiedere il pagamento delle spese procedurali e di controllo ai datori di lavoro e ai lavoratori / alle lavoratrici che violano gli obblighi previsti dal Contratto Collettivo di Lavoro; l'importo dell'ammenda dovrà essere versato entro un mese dalla ricezione della decisione. In prima linea, l'ammenda convenzionale dovrà essere calcolata in modo tale da dissuadere il datore di lavoro o il lavoratore / la lavoratrice dal violare nuovamente le disposizioni del CCL. Il presupposto cogente per l'inflizione di un'ammenda convenzionale e il pagamento delle spese procedurali e di controllo è un previo ammonimento senza successo con fissazione di termine per l'eliminazione delle violazioni constatate nell'ambito di un controllo dalla CP.

7

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Contratto collettivo di lavoro dei laboratori di protesi dentaria svizzeri. DCF

FF 2018

Appendice II Art. 2 cpv. 2.1 2.1

(Contributi e procedura d'incasso)

Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sottoposti al CCL impiegati per oltre 21 ore a settimana s'impegnano a versare 12 franchi al mese come contributo alle spese di esecuzione del contratto. Per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno il contributo è di 6 franchi al mese. I datori di lavoro sottoposti al CCL versano 12 franchi al mese per ogni lavoratore/lavoratrice impiegato/a per oltre 21 ore a settimana oppure 6 franchi al mese per le lavoratrici e i lavoratori impiegati per 21 ore settimanali o meno.

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019 e ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

18 ottobre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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