Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS del 24 ottobre 2018

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Contenuto e scopo

La politica d'armamento è un elemento della politica di sicurezza svizzera. Serve a garantire che l'esercito e altre istituzioni statali incaricate della sicurezza della Confederazione siano dotate, tempestivamente, secondo principi economici e in modo trasparente, dell'equipaggiamento, dell'armamento e delle prestazioni necessari. Nel presente documento con il termine «armamento» si intendono pertanto tutte le misure e i mezzi volti a soddisfare il fabbisogno di armi, munizioni o materiale bellico, ma anche di altri beni, prestazioni, costruzioni e conoscenze specialistiche con particolare riferimento alla difesa o alla sicurezza nazionali. Designa sia il fabbisogno dell'esercito che determinati fabbisogni delle istituzioni della Confederazione attive nei settori della polizia, della sorveglianza delle frontiere e della protezione civile, quali ad esempio l'Ufficio federale di polizia, il Corpo delle guardie di confine, l'Ufficio federale della protezione della popolazione e il Servizio delle attività informative della Confederazione. Il termine «armamento» comprende in particolare gli equipaggiamenti destinati direttamente alla difesa nazionale nonché la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. In futuro il termine «armamento», inteso in senso lato, comprenderà anche il materiale civile per le istituzioni sopracitate.

La politica d'armamento è incentrata in particolare sul fabbisogno dell'esercito di conoscenze specialistiche critiche, tecnologie chiave per la sicurezza, nonché sistemi, beni, costruzioni e servizi tecnologicamente complessi; sono di particolare importanza anche la salvaguardia delle competenze fondamentali e delle capacità industriali volte a garantire l'esercizio affidabile, la capacità d'impiego e la capacità di resistenza dei sistemi dell'esercito.

Di seguito il Consiglio federale espone i principi secondo i quali intende soddisfare il fabbisogno in materia d'armamento dell'esercito e di altre istituzioni di sicurezza statali. Inoltre illustra i tratti essenziali della collaborazione del Dipartimento federale della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) con il settore privato e descrive le modalità per consentire l'accesso alle conoscenze critiche e garantirne la disponibilità anche durante periodi caratterizzati da tensioni in materia di politica di sicurezza
o addirittura da conflitti armati. Il documento descrive anche su quali principi si basa la cooperazione con altri Stati e organizzazioni internazionali. Infine sono illustrati i principi per gli affari offset.

La concretizzazione di singoli aspetti avverrà nei documenti in materia di politica d'armamento subordinati.

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Condizioni quadro

Attualmente solo le grandi potenze militari dispongono di un'ampia autonomia nazionale nel settore degli armamenti. Tutti gli altri Stati, anche se in misura diversa, dipendono dalle importazioni di beni d'armamento. Per la Svizzera, così come per la maggior parte degli Stati di dimensioni analoghe, tale dipendenza è alquanto marcata. A causa degli effetti di scala più elevati nei mercati civili, anche nel settore delle tecnologie per la difesa gli sviluppi tecnologici (ad es. la digitalizzazione) sono 6106

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sempre più accelerati dalle innovazioni civili. I sistemi sono sempre più interconnessi tra di loro o con il produttore. Ciò comporta maggiori rischi per la sicurezza come, ad esempio, il controllo o la sorveglianza non autorizzati dei sistemi da parte di terzi.

Gli sviluppi in materia di tecnologie dell'armamento sono destinati ad accelerare ulteriormente e le imprese industriali del settore dell'armamento e della sicurezza sono tenute a riorganizzarsi costantemente. A causa del passaggio del ruolo di motore delle tecnologie dall'esercito alle imprese e alle istituzioni civili, la collaborazione con l'economia privata diventa ancora più importante.

Il mercato internazionale dell'armamento non è un mercato aperto poiché è spesso disciplinato da norme nazionali. Parte delle componenti necessarie sono disponibili soltanto con l'approvazione di governi stranieri. La dipendenza tecnologica dell'esercito dall'estero per quanto riguarda componenti chiave la cui disponibilità è subordinata ad autorizzazioni e controlli statali è destinata ad accentuarsi ulteriormente.

La Svizzera non dispone di un'ampia base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza (STIB). Salvo poche eccezioni, nel nostro Paese i fornitori e gli integratori di sistema sono filiali svizzere di imprese straniere. Spesso si tratta di ex imprese svizzere acquisite da gruppi industriali stranieri. Le competenze tecnologiche e le capacità industriali della Svizzera nell'ambito delle tecnologie della difesa risiedono in particolare nel know-how e nelle capacità di piccole e medie imprese private che, in parte, producono sottosistemi e singole componenti per sistemi globali militari e civili. Esse vengono coinvolte in progetti d'armamento nazionali e internazionali secondo il principio della concorrenza o secondo prassi specifiche al singolo Paese e sono in grado di affermarsi sul mercato unicamente mantenendo il ruolo di leader tecnologico a condizioni economiche e grazie a prodotti convincenti.

Sono inoltre soggette alle limitazioni della legge federale del 13 dicembre 19961 sul materiale bellico e della legge federale del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego.

A queste condizioni, per permettere l'approvvigionamento di componenti chiave e servizi anche in situazioni straordinarie, aumentando in
questo modo la sicurezza d'approvvigionamento della Svizzera, oltre a rafforzare le proprie competenze e capacità nazionali occorre perseguire una strategia di cooperazioni internazionali più intense nell'ambito dell'armamento. Una collaborazione consolidata e all'insegna della fiducia incrementa le probabilità di ottenere il necessario accesso al mercato. I potenziali di collaborazione devono essere identificati il più presto possibile nel quadro del processo d'armamento. In primo piano vi è la necessità di rilevare sistematicamente e di seguire le tendenze nel campo della scienza, della tecnologia e dei mercati. La ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale d'armamento sono invece possibili solo in misura limitata.

La presente politica d'armamento si basa in particolare sul rapporto del Consiglio federale sulla politica di sicurezza della Svizzera del 24 agosto 20163 e sulla legislazione in materia di acquisti pubblici. Il punto di partenza è rappresentato dal fabbisogno dell'Esercito svizzero. Il rafforzamento della STIB nonché la concorrenza e la 1 2 3

RS 514.51 RS 946.202 FF 2016 6979

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parità di trattamento degli offerenti sono ulteriori principi centrali della politica d'armamento.

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Principi generali per gli acquisti

Secondo la legislazione vigente in materia di acquisti pubblici, per quanto riguarda l'acquisto e la realizzazione di sistemi, beni, costruzioni e servizi, la Confederazione si fonda di massima sul principio della libera concorrenza e dell'economicità.

In un settore altamente specializzato che dipende fortemente dalla domanda statale, la concorrenza tra gli offerenti è un fattore importante per l'innovazione e il migliore rapporto prezzo­prestazione. Il DDPS è quindi interessato a un mercato funzionante con più offerenti. Per poter approfittare della concorrenza tra gli offerenti, le commesse possono essere aggiudicate nell'ambito di una procedura mediante invito o possono essere oggetto di un bando di concorso. Per quanto possibile, occorre creare situazioni concorrenziali. Ciò non è possibile quando esistono situazioni di monopolio o se viene inoltrata un'unica offerta valida. In tali situazioni la trasparenza sulla struttura dei prezzi è garantita per mezzo di un diritto d'esame delle basi di calcolo previsto dalla legge. La scelta della procedura d'acquisto si basa sull'oggetto dell'acquisto e sulle disposizioni legali in materia di acquisti pubblici.

Le condizioni quadro per gli acquisti di beni d'armamento sono diverse da quelle per gli acquisti di beni e servizi puramente civili. Per salvaguardare gli interessi in materia di sicurezza degli Stati, gli acquisti di armi, munizioni e altro materiale bellico nonché di servizi e di prestazioni edili necessari per la difesa e la sicurezza sono esclusi dai vincoli internazionali dell'OMC (Accordo del 15 aprile 19944 sugli appalti pubblici). Gli acquisti di materiale civile da parte di committenti militari sono esclusi dai vincoli dell'OMC se non sono menzionati nell'elenco positivo dell'Accordo sugli appalti pubblici o se sono esplicitamente menzionati tra le eccezioni5. Per quanto riguarda la Svizzera, tali aspetti sono disciplinati nella legge federale del 16 dicembre 19946 sugli acquisti pubblici e nell'ordinanza dell'11 dicembre 19957 sugli acquisti pubblici.

Tale margine di manovra per quanto riguarda l'applicazione della legge deve essere sfruttato e le deroghe al principio della libera concorrenza e dell'economicità devono essere motivate caso per caso. In questo contesto è attribuita un'importanza particolare all'acquisto di beni e
servizi rilevanti per la sicurezza così come al mantenimento in Svizzera di tecnologie chiave per la sicurezza e di competenze fondamentali e capacità industriali. La capacità di integrare i beni e i servizi da acquistare in sistemi già disponibili e la distinzione tra acquisto iniziale e acquisto successivo sono ulteriori aspetti che permettono limitazioni alla libera concorrenza.

I costi d'acquisto e d'esercizio sempre più elevati dei moderni sistemi d'arma impongono una scelta tra pochi sistemi multifunzionali e complessi, e quindi di regola 4 5 6 7

RS 0.632.231.422 Allegato 1 dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici; RS 172.056.11.

RS 172.056.1 RS 172.056.11

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costosi, o un maggior numero di sistemi più semplici e tendenzialmente più economici con una gamma degli impieghi più limitata. Occorre trovare un equilibrio tra le esigenze della politica di difesa, un livello di ambizione tecnologica differenziato e la finanziabilità a lungo termine.

Il fabbisogno dell'esercito e di altre istituzioni statali incaricate della sicurezza deve essere identificato e pianificato tempestivamente con la massima precisione possibile. Occorre quindi valutare costantemente in modo completo l'oggetto dell'acquisto durante l'intero ciclo di vita.

Per ridurre i costi occorre applicare per quanto possibile gli standard internazionali e acquistare materiale di tipo corrente e interoperabile. L'acquisto di materiale interoperabile migliora e semplifica la collaborazione tra l'Esercito svizzero e altre forze armate, ad esempio nel caso di esercitazioni congiunte con le Forze aeree di altri Paesi o nel caso di impieghi nel quadro del promovimento della pace. Il potenziale d'acquisto può essere ulteriormente ottimizzato mediante l'instaurazione di partenariati duraturi e affidabili nonché il raggruppamento dei quantitativi.

Infine, deve essere garantito che i beni da acquistare siano conformi con il diritto internazionale pubblico e devono essere considerati gli sviluppi della politica svizzera in materia di non proliferazione, disarmo e controllo degli armamenti.

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Collaborazione con l'economia privata

Il DDPS collabora intensamente e in vari modi con fornitori di prestazioni privati svizzeri ed esteri. Questi ultimi svolgono un ruolo determinante nel settore dell'armamento, tanto nel campo dei servizi quanto in quello della ricerca, dello sviluppo, dell'acquisto, dell'esercizio e della manutenzione di beni. Tale collaborazione ha lo scopo di garantire l'approvvigionamento dell'esercito con beni e servizi nonché un'elevata economicità durante l'intero ciclo di vita.

Durante le fasi di pianificazione, acquisto, impiego e messa fuori servizio il DDPS intrattiene relazioni d'affari durature con l'industria. Già nella fase di pianificazione, per la collaborazione con fornitori esterni di prestazioni industriali viene definito un modello commerciale con una chiara attribuzione dei compiti, delle competenze, dei processi e delle responsabilità. Nel caso di programmi e progetti d'acquisto la gestione spetta alla Confederazione, la quale è responsabile della direzione di progetto, della capacità di valutazione dei rischi (costi, tempi, qualità), dell'attuazione conforme alla legge e dei risultati delle trattative (contratti) con l'industria.

Oltre alle disposizioni contrattuali l'industria non ha ulteriori obblighi nei confronti della Confederazione per quanto riguarda la fornitura di prestazioni rilevanti per la sicurezza. Per questo motivo i rapporti con i partner industriali chiave in Svizzera devono basarsi in particolare sulla sicurezza dell'approvvigionamento. In caso di bisogno la Confederazione si assicura i diritti d'uso della proprietà intellettuale e delle infrastrutture. Di principio occorre quindi vigilare affinché la libera concorrenza non venga ostacolata o aggirata. Occorre valutare e perseguire partenariati strategici, in particolare nel quadro dell'acquisto di sistemi con un ciclo di vita molto lungo.

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La RUAG, di proprietà della Confederazione, è il partner industriale più importante dell'Esercito svizzero. Lo scopo della RUAG è garantire l'equipaggiamento dell'esercito. Fin dalla sua fondazione la RUAG si trova in una situazione delicata: da un lato, è un'impresa attiva sul mercato internazionale, in diretta concorrenza con l'industria nazionale ed estera; dall'altro, in qualità di centro di competenza per il materiale garantisce l'esercizio dei sistemi designati dall'esercito e si trova quindi in una posizione particolare nei confronti del DDPS.

Dopo lo scorporo della RUAG Holding SA, le divisioni che lavoreranno quasi esclusivamente per l'Esercito svizzero saranno separate dal resto della RUAG e raggruppate in una società autonoma del gruppo. Di regola quest'ultima fornirà prestazioni unicamente a favore dei sistemi dell'Esercito svizzero e diventerà il centro di competenza per il materiale nel quadro dell'acquisto di sistemi complessi e rilevanti per la sicurezza. In questo modo fornirà prestazioni stabili, trasparenti e ottimizzate a livello di costi a favore dell'esercito. Le rimanenti divisioni saranno raggruppate in una seconda società del gruppo che fornirà le proprie prestazioni a favore di clienti civili e militari in Svizzera e all'estero in un contesto concorrenziale8.

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Base industriale e tecnologica rilevante in materia di sicurezza (STIB) della Svizzera

In molti Stati una base tecnologica e industriale efficiente è una componente della politica d'armamento e quindi anche della politica di sicurezza e di difesa. A maggior ragione la Svizzera è tenuta a considerare tale aspetto poiché, in qualità di Stato neutrale non aderente ad alcuna alleanza difensiva, non ha diritto all'assistenza militare da parte di altri Stati. Gli istituti di ricerca e le imprese che nel nostro Paese dispongono di competenze e capacità nell'ambito della sicurezza e delle tecnologie di difesa costituiscono la STIB.

La maggior parte dei beni d'armamento e dei servizi per l'Esercito svizzero è fornita a rappresentanze svizzere di grandi imprese internazionali. Di conseguenza, né l'accesso alle tecnologie impiegate in questi sistemi né le competenze fondamentali e le capacità industriali necessarie per l'integrazione, l'esercizio e la manutenzione di tali sistemi sono garantiti alla Svizzera a lungo termine o in tutte le situazioni.

La completa indipendenza dall'estero non è un obiettivo realistico per il nostro Paese. Occorre quindi concentrarsi sulla padronanza di determinate tecnologie fondamentali per la sicurezza nazionale. Queste cosiddette tecnologie chiave per la sicurezza sono rilevate e valutate periodicamente e devono essere mantenute in Svizzera e rafforzate mediante una gestione mirata da parte della Confederazione, al fine di minimizzare la dipendenza. Attualmente esse comprendono le moderne tecnologie dell'informazione, della comunicazione e dei sensori. Per sostenere la capacità d'impiego dell'esercito occorre che in Svizzera vi siano competenze fondamentali e capacità industriali. La STIB deve poter fornire prestazioni fondamentali 8

Decisioni del Consiglio federale del 21 marzo 2018 e del 27 giugno 2018 sullo scorporo della RUAG Holding SA.

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a favore dell'esercizio affidabile e della capacità di resistenza dei sistemi d'impiego dell'esercito.

Le condizioni quadro che contraddistinguono il mercato globale dell'armamento e le risorse modeste del nostro Paese limitano tuttavia fortemente la gestione da parte della Confederazione. La promozione della STIB indigena e in particolare delle tecnologie chiave per la sicurezza deve di principio avvenire mediante misure compatibili con il mercato, in particolare il rafforzamento della competitività degli istituti di ricerca e delle imprese svizzere. Attualmente la Confederazione dispone dei seguenti strumenti di gestione: ­

acquisti in Svizzera: per quanto riguarda gli acquisti di armamenti, la legislazione in materia di acquisti pubblici prevede procedure di aggiudicazione che permettono l'acquisto in Svizzera quale strumento per la promozione della STIB nazionale.

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Affari offset: nonostante l'acquisto all'estero, gli affari offset permettono alle imprese svizzere di accedere al know-how rilevante e ai mercati. Inoltre le tecnologie chiave per la sicurezza possono essere privilegiate nel quadro degli accordi offset.

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Cooperazione internazionale: mediante contratti di cooperazione con partner scelti si rende possibile la partecipazione di imprese svizzere a progetti di ricerca e acquisti internazionali nonché l'accesso a tecnologie e mercati all'estero.

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Ricerca applicata: grazie alla ricerca applicata è possibile ampliare le competenze tecnico-scientifiche necessarie a sostenere l'intero processo d'armamento. A tal fine il DDPS attribuisce mandati di ricerca e sfrutta le reti instaurate con le università, le scuole universitarie, gli istituti, l'industria e l'amministrazione in Svizzera e all'estero.

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Promozione dell'innovazione: la collaborazione rafforzata del DDPS con i servizi della Confederazione che si occupano della promozione e della politica dell'innovazione (Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione [SEFRI], Innosuisse, Consiglio svizzero della scienza [CSS], Segreteria di Stato dell'economia [SECO] ecc.) è intesa a creare incentivi per rafforzare la STIB.

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Scambio di informazioni con l'industria: il DDPS intrattiene uno scambio regolare con l'industria. In questo modo la STIB può orientarsi alle esigenze dell'esercito.

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Politica dei controlli delle esportazioni: una STIB performante necessita di condizioni quadro competitive che permettano alle imprese di offrire anche a livello internazionale prodotti e servizi concorrenziali. Mediante la propria legislazione e la prassi in materia di autorizzazioni nell'ambito delle esportazioni di materiale bellico, beni a duplice impiego e beni militari particolari, la Confederazione contribuisce a creare le pertinenti condizioni quadro, nel rispetto delle prescrizioni del diritto internazionale pubblico e in conformità con le sue priorità in materia di politica estera e politica di neutralità.

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Cooperazioni internazionali

Il crescente consolidamento dell'industria degli armamenti, le limitate capacità in materia di tecnologie di sicurezza nonché le risorse limitate impongono l'intensificazione della collaborazione con altri Stati e la ricerca di cooperazioni nel quadro di organizzazioni internazionali. Le possibilità di cooperazione sono molteplici e comprendono, ad esempio, lo scambio di informazioni, la ricerca e lo sviluppo, l'acquisto di materiale, la logistica, l'appoggio nel quadro di test e valutazioni oppure la negoziazione di accordi contrattuali con fornitori di servizi industriali esterni.

La base per la collaborazione sono le esigenze dell'esercito e dell'organo incaricato dell'acquisto. Nella dottrina militare l'esercito identifica le proprie lacune di capacità nonché le esigenze in materia di tecnologia e nella fase di pianificazione definisce unitamente all'organo incaricato degli acquisti le proprie esigenze in materia di acquisti. Prendere in considerazione parallelamente le possibilità di cooperazione permette di chiarire facilmente e in modo tempestivo il potenziale di collaborazioni internazionali.

Una collaborazione di successo presuppone rapporti stabili, i quali devono essere curati in particolare con gli Stati limitrofi, altri Stati e organizzazioni nello spazio europeo nonché con leader tecnologici globali. Poiché il potenziale e il successo delle cooperazioni dipende anche dal costante mutamento delle condizioni quadro per l'acquisto d'armamenti presso Stati e organizzazioni partner, occorre seguire gli sviluppi nel contesto internazionale.

La Svizzera si avvale delle cooperazioni internazionali legate a progetti sulle piattaforme dell'Agenzia europea per la difesa (AED) e della NATO, sempre che siano a sua disposizione in qualità di Stato non membro. Le comunità di utenti incoraggiano la realizzazione congiunta di programmi per il mantenimento o l'incremento del valore di sistemi militari. In tale contesto, la capacità dell'Esercito svizzero di un impiego ampiamente autonomo deve essere garantita. Di norma le cooperazioni in materia d'armamenti sono verificate dal punto di vista della politica di sicurezza e d'armamento.

Nel quadro della collaborazione internazionale occorre tenere conto delle disposizioni del diritto internazionale pubblico e del diritto in materia di neutralità,
degli interessi di politica estera e di politica di sicurezza nonché di considerazioni in materia di politica della neutralità. Al riguardo, l'organo incaricato degli acquisti intrattiene una collaborazione istituzionalizzata con i competenti organi del DDPS nonché della politica estera e della politica economica esterna della Svizzera.

Se dubita della compatibilità di un determinato progetto con la politica estera, il DDPS verifica la propria valutazione con i competenti servizi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Nel caso di importanti implicazioni in materia di politica estera, l'organo incaricato degli acquisti consulta le segreterie di Stato interessate.

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Offset

L'Accordo sugli appalti pubblici consente affari offset solo per acquisti di materiale bellico. Gli affari offset permettono l'ingresso dell'industria d'armamento nazionale nei mercati internazionali degli armamenti spesso regolamentati. La Svizzera si avvale di tale deroga.

Se il materiale bellico viene acquistato all'estero, nel caso di affari importanti al fornitore straniero viene richiesta una compensazione in Svizzera pari di norma al 100 per cento del prezzo d'acquisto. Al riguardo si distinguono tra due tipi di affari offset: nel caso di affari diretti le prestazioni fornite da imprese svizzere confluiscono nel bene d'armamento da acquistare, mentre nel caso di affari indiretti le imprese svizzere ottengono commesse che non sono legate direttamente al bene d'armamento da acquistare.

Gli affari offset hanno lo scopo di rafforzare la competitività dell'industria svizzera, in particolare delle imprese STIB. Consentono di accedere alle tecnologie di punta, di acquisire know-how, di incrementare il volume delle esportazioni e di rafforzare la posizione della Svizzera sui mercati internazionali. Inoltre si mira a ridurre o a colmare le lacune di capacità dell'industria svizzera rilevanti per la sicurezza. È altresì possibile emanare direttive per una distribuzione nelle regioni linguistiche.

Affari offset di successo esigono un'informazione tempestiva dell'industria nonché una stretta collaborazione con le organizzazioni di settore e i gruppi d'interesse.

Occorre inoltre che l'industria coinvolta sia concorrenziale e che vi sia un valore aggiunto sostanziale in Svizzera. Con gli affari offset non è consentito perseguire una politica di mantenimento strutturale.

Per quanto riguarda gli affari offset non si tiene conto soltanto degli offerenti del settore degli armamenti, ma anche degli offerenti di beni d'investimento e servizi industriali civili. Le imprese STIB svizzere hanno tuttavia la priorità. Il valore computabile di un affare offset può essere differenziato in funzione del tipo di sistema da acquistare e del tipo di prestazione di compensazione. Una condizione è tuttavia che si tratti sempre di affari aggiuntivi. Per ragioni di efficienza, occorre definire valori soglia sia per gli acquisti sia per le commesse.

Gli affari offset generano costi di transazione (spese per gli assoggettati
agli obblighi offset e per il controlling in Svizzera). A fronte di tali costi vi è un ritorno in Svizzera di risorse spese all'estero con un corrispondente beneficio economico. In caso di regolamentazione eccessiva (ad es. quote elevate per determinati settori industriali o una suddivisione regionale obbligatoria) potrebbe essere favorito il mantenimento di strutture senza considerare la loro competitività. Ciò sarebbe tuttavia in contrasto con il principio fondamentale svizzero degli affari offset. La mancanza di trasparenza nella gestione degli affari offset può comportare un incremento dei costi o casi di corruzione. Per promuovere la trasparenza vanno pertanto impiegati strumenti di gestione e controlling quali, per esempio, registri pubblicamente consultabili.

Nell'ambito dell'elaborazione delle basi legali relative al registro degli affari offset, il DDPS esamina soluzioni che consentano di garantire la massima trasparenza possibile.

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Comunicazione

La presente politica d'armamento è accompagnata da una comunicazione aperta, tempestiva e regolare. A tal proposito occorre creare una stretta collaborazione tra gli organi politici, le organizzazioni settoriali, i gruppi d'interesse, l'industria e l'amministrazione.

Occorre tenere conto che per quanto riguarda l'acquisto d'armamenti coesistono due esigenze contrapposte: la salvaguardia degli interessi del DDPS rilevanti in materia di sicurezza e la richiesta legittima di trasparenza degli ambienti politici e dell'opinione pubblica. Nella comunicazione va posta particolare attenzione sullo stato attuale della pianificazione, la gestione e la sorveglianza di progetti d'acquisto e di cooperazione nonché la possibilità di affari offset diretti e indiretti.

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Attuazione

L'attuazione della politica d'armamento è di competenza del DDPS, il quale provvede all'integrazione della politica d'armamento nelle proprie prescrizioni interne, all'emanazione delle necessarie prescrizioni esecutive nonché al coordinamento interno ed esterno.

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Disposizioni finali

I presenti principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS entrano in vigore il 1° gennaio 2019. Essi sostituiscono i principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del 30 giugno 20109.

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