Iniziativa popolare federale «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)», presentata il 7 settembre 2018; dopo che il 16 agosto il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; dopo che una traduzione in romancio del testo dell'iniziativa è disponibile; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)», presentata il 7 settembre 2018, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Binder-Keller Marianne, Müntzbergstrasse 21, 5400 Baden 2. Bischof Pirmin, St. Niklausstrasse 1, 4500 Soletta 3. Bischofberger-Breu Ivo, Ackerweg 4, 9413 Oberegg 4. Candinas Martin, Berninaweg 13, 7000 Coira 5. Ettlin Erich, Chatzenrain 22, 6064 Kerns 6. Glanzmann-Hunkeler Ida, Feldmatt 41, 6246 Altishofen 7. Graber Konrad, Amlehnhalde 18, 6010 Kriens 8. Humbel Näf Ruth, Bollstrasse 34, 5413 Birmenstorf 9. Juillard Charles, Rue Joseph-Trouillat 18, 2900 Porrentruy 10. Lohr Christian, Alleeweg 10, 8280 Kreuzlingen 11. Lombardi Filippo, via Miravalle 16, 6900 Massagno 12. Müller-Altermatt Stefan, Dorfstrasse 6, 4715 Herbetswil 13. Pfister Gerhard, Alte Landstrasse A1, 6315 Oberägeri 14. Roduit Benjamin, Chemin de la Pierre Avoi 11, 1913 Saillon 15. Schneider Tino, Süsswinkelgasse 5, 7000 Coira 16. Schneider-Schneiter Elisabeth, Mühlegasse 32, 4105 Biel-Benken 17. Seydoux-Christe Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Iniziativa per un freno ai costi, casella postale 4164, 2500 Biel 4 e pubblicata nel Foglio federale del 16 ottobre 2018.

2 ottobre 2018

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per premi più bassi ­ Freno ai costi nel settore sanitario (Iniziativa per un freno ai costi)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 3 e 4 La Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni, disciplina l'assunzione dei costi da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in modo che, mediante incentivi efficaci, i costi evolvano conformemente all'economia nazionale e ai salari medi. A tal fine introduce un freno ai costi.

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La legge disciplina i particolari.

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 117 cpv. 3 e 4 (Assicurazione contro le malattie e gli infortuni) Se due anni dopo l'accettazione dell'articolo 117 capoversi 3 e 4 da parte del Popolo e dei Cantoni l'aumento dei costi medi per assicurato e per anno nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è superiore di oltre un quinto all'evoluzione dei salari nominali ed entro tale data gli assicuratori-malattie e i fornitori di prestazioni (partner tariffali) non hanno definito misure vincolanti per contenere l'aumento dei costi, la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, prende provvedimenti per ridurre i costi, con effetto a partire dall'anno successivo.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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