18.073 Messaggio concernente l'approvazione del decreto 2012/2 del 4 maggio 2012 sull'emendamento del Protocollo del 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico del 5 settembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del decreto 2012/2 del 4 maggio 2012 sull'emendamento del Protocollo del 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

5 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-1288

4771

Compendio Il Protocollo del 1999 alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico è stato adeguato nel 2012 allo stato attuale della scienza e della tecnica. Con il Protocollo emendato la Svizzera s'impegna a ridurre ulteriormente le sue emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, composti organici volatili, ammoniaca e polveri fini.

Situazione iniziale Il 6 maggio 1983, in qualità di membro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU), la Svizzera ha ratificato la Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza. Per conseguire il proprio obiettivo, tale Convenzione necessita, come accordo quadro, la concretizzazione mediante protocolli. Otto protocolli aggiuntivi di questo tipo sono già entrati in vigore e sono stati tutti ratificati dalla Svizzera.

Il Protocollo relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico è stato concluso a Göteborg (Svezia) il 30 novembre 1999. È stato ratificato da 27 Parti tra cui, il 14 settembre 2005, anche la Svizzera, per la quale è entrato in vigore il 13 dicembre 2005.

L'obiettivo di tale Protocollo è di controllare e ridurre le emissioni di anidride solforosa, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi sensibili a causa dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione o del livello di ozono troposferico e in seguito al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Contenuto del progetto Dal 1990 l'inquinamento atmosferico in Svizzera e in Europa è diminuito notevolmente. Tuttavia, per raggiungere gli obiettivi sanitari ed ecologici è indispensabile ridurre ulteriormente le emissioni di inquinanti. I requisiti del Protocollo di Göteborg sono pertanto stati adeguati allo stato attuale della scienza e della tecnica.

I relativi emendamenti di detto Protocollo sono stati adottati dalle Parti il 4 maggio 2012. Il Protocollo emendato impegna le Parti contraenti a ridurre ulteriormente le emissioni dei quattro inquinanti atmosferici di cui sopra, e ora anche delle polveri fini.

Gli obiettivi e i requisiti derivanti da tale documento sono
conformi alle basi legali svizzere e ai piani e programmi politici a livello nazionale. L'approvazione dell'emendamento del Protocollo non ha quindi ulteriori ripercussioni per l'economia e non implica ulteriori obblighi a livello finanziario o di personale né per la Confederazione né per i Cantoni.

La Svizzera è molto interessata all'adozione di una convenzione efficace volta a contenere l'inquinamento atmosferico in Europa, in quanto è direttamente esposta alle emissioni prodotte da altri Paesi. Per questo motivo è favorevole alla revisione

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del Protocollo di Göteborg, la cui attuazione nei prossimi anni costituirà un'ulteriore tappa verso il raggiungimento degli obiettivi volti a proteggere la salute umana e l'ambiente.

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Messaggio 1

Punti essenziali degli emendamenti del Protocollo

1.1

Situazione iniziale

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (CEE-ONU) favorisce anzitutto la crescita economica sostenibile negli Stati membri. Un suo altro importante compito riguarda la politica ambientale e l'ulteriore sviluppo del diritto sulla protezione dell'ambiente in Europa.

La Convenzione sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza è stata firmata il 13 novembre 1979 a Ginevra, in occasione della Conferenza dei ministri dell'ambiente degli Stati membri della CEE-ONU. Da allora è stata ratificata da 50 Paesi inclusa la Svizzera, la cui ratifica risale al 6 maggio 19831. Per la Svizzera la Convenzione è entrata in vigore il 4 agosto 1983. Successivamente sono stati elaborati e posti in vigore otto protocolli aggiuntivi.

Il Protocollo relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico è stato concluso a Göteborg (Svezia) il 30 novembre 1999. È stato ratificato da 27 Parti tra cui, il 14 settembre 2005, anche la Svizzera2, per la quale è entrato in vigore il 13 dicembre 2005.

L'obiettivo del Protocollo in vigore è di controllare e ridurre le emissioni di anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto (NOx), ammoniaca (NH3) e composti organici volatili (COV) che possono avere effetti negativi sulla salute umana e sugli ecosistemi sensibili a causa dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione o del livello di ozono troposferico e in seguito al trasporto atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

Quali obiettivi qualitativi sono stati definiti i «livelli/carici critici» di inquinanti atmosferici. In vista del raggiungimento di tali obiettivi, per le singole Parti contraenti sono stati fissati limiti nazionali di emissione che vanno rispettati a partire dal 2010. Come strumenti per l'esecuzione di dette prescrizioni sono stati fissati valori limite di emissione volti a ridurre alla fonte le emissioni di inquinanti atmosferici delle categorie rilevanti di fonti fisse e mobili.

La legislazione svizzera nell'ambito della protezione contro l'inquinamento atmosferico è conforme agli obblighi derivanti dal Protocollo vigente. La Svizzera rispetta anche i limiti nazionali di emissione in vigore dal 2010.

Conformemente all'articolo 10 capoverso 2 del Protocollo, gli obblighi ivi enunciati sono stati esaminati in termini di efficacia e
di adeguatezza nel periodo compreso tra il 2005 e il 2007. Dall'esame è emerso che per garantire la protezione a lungo termine della salute umana e dell'ambiente sono necessari sforzi maggiori. Nel 2007 le Parti contrattuali hanno perciò avviato negoziati su una revisione del Protocollo.

1 2

Convenzione del 13 novembre 1979 sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza (RS 0.814.32).

Protocollo del 30 novembre 1999 alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, relativo alla riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (RS 0.814.327).

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1.2

Svolgimento e risultato dei negoziati

I negoziati si basavano su accertamenti approfonditi concernenti lo stato della scienza in termini di effetti dell'inquinamento atmosferico, lo stato della tecnica in termini di misure volte a limitare le emissioni e scenari efficienti sotto il profilo dei costi intesi a ridurre le emissioni nei singoli Paesi. Il 4 maggio 2012 hanno portato all'adozione mediante consenso di due decisioni da parte delle Parti presenti alla trentesima sessione dell'Organo esecutivo del Protocollo (decisioni 2012/1 e 2012/2). Attraverso tali decisioni sono stati emendati il testo del Protocollo e i suoi allegati e sono stati aggiunti due allegati nuovi (X e XI).

La decisione 2012/1, con la quale sono state aggiornate le definizioni di livelli e carichi critici di cui all'allegato I del Protocollo, è stata adottata per consenso, e trasmessa a tutte le Parti il 7 marzo 2013 conformemente all'articolo 13 capoverso 4 del Protocollo. Tale modifica3 è entrata in vigore per la Svizzera il 5 giugno 2013.

Con la decisione 2012/2 è stato emendato il testo del Protocollo e di tutti i suoi allegati (tranne l'allegato I). Secondo l'articolo 13 capoverso 3 del Protocollo questa decisione deve essere adottata dalle Parti.

1.3

Sintesi del contenuto degli emendamenti del Protocollo

Il Protocollo emendato contiene gli impegni nazionali per la riduzione delle emissioni in vigore a partire dal 2020 per i quattro inquinanti atmosferici di cui sopra e ora anche delle polveri fini (PM2,5). Inoltre, con il Protocollo viene promossa la riduzione delle emissioni di fuliggine (un componente delle polveri fini e forzante climatico a vita breve) e vengono pure aggiornati i valori limite di emissione di cui agli allegati del Protocollo, stabilite nuove norme per il contenuto di composti organici volatili dei prodotti e precisati gli obblighi di rendicontazione delle Parti contraenti per quanto concerne le emissioni di inquinanti atmosferici e i progressi nei settori della tecnologia e della ricerca.

Inoltre, sono state introdotte disposizioni transitorie flessibili per le nuove Parti al Protocollo emendato ­ principalmente Paesi dell'Europa dell'Est, dell'Asia centrale e del Caucaso ­ in particolare per quanto concerne le scadenze per l'applicazione dei valori limite di emissione e le migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni.

1.4

Valutazione

La Svizzera è molto interessata all'adozione di una convenzione efficace volta a contenere l'inquinamento atmosferico in Europa, in quanto è direttamente esposta alle emissioni prodotte da altri Paesi. Per questo motivo è fondamentalmente favore3

RU 2014 3609

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vole alla revisione del Protocollo di Göteborg. La Svizzera ha quindi anche preso parte attivamente all'elaborazione del Protocollo emendato, la cui attuazione condurrà a un sensibile miglioramento della qualità dell'aria nei prossimi anni sia nel nostro Paese sia in Europa. Si tratta di un'ulteriore tappa verso il raggiungimento degli obiettivi volti a proteggere la salute umana e l'ambiente.

1.5

Versioni linguistiche degli emendamenti del Protocollo

La decisione 2012/2 sugli emendamenti del Protocollo è stata redatta in lingua inglese, francese4 e russa.

2

Commento ai singoli articoli del Protocollo emendato

Preambolo, art. 1 e 2: questi emendamenti comprendono definizioni di termini e adeguamenti concernenti l'integrazione nel Protocollo delle polveri fini, compresa la fuliggine, nonché il riconoscimento delle sinergie e delle interazioni tra l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici.

Art. 3: tali emendamenti comprendono definizioni di termini e modifiche di tipo redazionale, l'obbligo di applicare i limiti di emissione di particolato, i valori limite relativi al contenuto di COV dei prodotti, nonché disposizioni transitorie flessibili per gli impianti esistenti. Includono inoltre indicazioni in merito alle previsioni concernenti le emissioni, come pure l'obbligo di partecipare attivamente a programmi nel quadro della Convenzione sugli effetti legati all'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente.

Art. 3bis: questo nuovo articolo contiene disposizioni transitorie flessibili per l'applicazione dei valori limite di emissione di cui agli allegati VI e VIII, di cui possono beneficiare le nuove Parti al Protocollo. Tali disposizioni non sono rilevanti per la Svizzera, in quanto essa è già Parte dal 2005.

Art. 4: questi emendamenti comprendono esclusivamente modifiche di tipo redazionale.

Art. 5, 6 e 7: questi emendamenti riguardano l'integrazione delle linee guida per il reporting dei miglioramenti per l'ambiente e per la salute umana, l'obbligo di tenere inventari delle emissioni e di formulare previsioni delle emissioni per la fuliggine, il calcolo dei bilanci di azoto, dell'efficienza nell'uso dell'azoto e dell'eccesso di azoto nonché definizioni di termini e modifiche di tipo redazionale.

Art. 8: questi emendamenti concernono l'obbligo di analizzare le interazioni tra l'inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici. Comprendono inoltre modifiche di tipo redazionale.

4

Decisione 2012/2: https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2013/CN.155.2013-Frn.pdf

4776

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Art. 10: questo emendamento prevede l'obbligo che l'organo esecutivo, a due anni di distanza dall'entrata in vigore del Protocollo emendato, controlli le misure volte a ridurre le emissioni di fuliggine e ammoniaca.

Art. 13: questo emendamento include la procedura in caso di eventuale adeguamento futuro agli impegni per la riduzione delle emissioni di cui all'allegato II.

Art 13bis e 15: questi emendamenti riguardano la procedura in caso di emendamenti futuri del Protocollo, in particolare l'opzione dell'entrata in vigore automatica di emendamenti degli allegati IV­XI per le Parti al Protocollo che hanno accettato tale procedura. Considerando le competenze secondo il diritto costituzionale, il Consiglio federale incarica il Parlamento di avvalersi, nello strumento di accettazione relativo al Protocollo emendato, della possibilità di cui all'articolo 15 di rilasciare una dichiarazione sul fatto che la Svizzera continuerà ad approvare le future modifiche tramite la procedura di accettazione ordinaria.

Allegato II: questo allegato presenta i nuovi impegni per la riduzione delle emissioni di SO2, NOx, COV, NH3 e PM2,5 fino al 2020 e oltre. Detti impegni vengono espressi sotto forma di percentuale di riduzione rispetto ai livelli di emissione del 2005. La tabella seguente illustra gli impegni per la riduzione delle emissioni della Svizzera, le riduzioni che il nostro Paese ha già raggiunto entro il 2016 nonché, a titolo di confronto, gli impegni per la riduzione delle emissioni dell'UE.

Riduzioni delle emissioni rispetto al 2005, in percentuale SO2

NOx

COV

NH3

PM2,5

Riduzioni di emissioni raggiunte dalla Svizzera entro il 2016

59 %

29 %

24 %

4%

29 %

Impegni per la riduzione delle emissioni della Svizzera per il 2020

21 %

41 %

30 %

8%

26 %

Impegni per la riduzione delle emissioni dell'UE per il 2020

59 %

42 %

28 %

6%

22 %

Tenendo conto delle prospettive di sviluppo economico, dell'evoluzione dei trasporti, del consumo energetico e della politica agricola, si può partire dal presupposto che, grazie all'attuazione graduale delle misure già decise, gli impegni per la riduzione delle emissioni entro il 2020 dovrebbero essere alla portata dei singoli Paesi.

Un controllo del rispetto di questi valori avverrà nel 2022 quando i dati nazionali delle emissioni per il 2020 saranno trasmessi alla CEE-ONU. Gli obblighi di riduzione delle emissioni di cui al Protocollo emendato rappresentano una fase transitoria in vista del raggiungimento degli obiettivi posti dalla legislazione svizzera in materia di protezione dell'ambiente, segnatamente dalla legge del 7 ottobre 19835 5

RS 814.01

4777

FF 2018

sulla protezione dell'ambiente e dall'ordinanza del 16 dicembre 19856 contro l'inquinamento atmosferico (OIAt), nonché dalla strategia dell'11 settembre 2009 concernente i provvedimenti di igiene dell'aria adottati dalla Confederazione 7 (cfr. i commenti al n. 4.2).

Allegato III: questi emendamenti concernono la determinazione delle aree geografiche in Canada e nella Federazione Russa in cui devono essere applicate misure volte a ridurre le emissioni. Non sono rilevanti per la Svizzera.

Allegato IV: questi emendamenti riguardano l'inasprimento dei valori limite per le emissioni di SO2 prodotte da impianti fissi e le relative prescrizioni per le misurazioni. Tali requisiti sono conformi all'OIAt.

Allegato V: questi emendamenti riguardano l'inasprimento dei valori limite per le emissioni di NOx prodotte da impianti fissi e le relative prescrizioni per le misurazioni. Tali requisiti sono conformi all'OIAt.

Allegato VI: questi emendamenti riguardano l'inasprimento dei valori limite per le emissioni di composti organici volatili (COV) prodotte da impianti fissi e le relative prescrizioni per le misurazioni. I requisiti per i serbatoi di stoccaggio di benzina e le stazioni di servizio sono conformi all'OIAt. Dato che con la tassa d'incentivazione sui COV8 la Svizzera applica una strategia alternativa volta a ridurre le emissioni ammessa dall'articolo 3 numeri 2 e 3 del Protocollo nel caso in cui vengano utilizzati solventi organici in impianti industriali e artigianali, non è invece previsto di riprendere i corrispondenti valori limite di emissione dei COV.

Allegato VII: questi emendamenti prevedono l'adeguamento delle scadenze per l'applicazione dei valori limite di emissione come pure disposizioni transitorie flessibili per la proroga di tali scadenze, delle quali possono beneficiare le nuove Parti al Protocollo.

Allegato VIII: questi emendamenti prevedono l'adeguamento dei valori limite per i carburanti e le nuove fonti mobili. I valori limite per i veicoli stradali sono conformi all'ordinanza del 19 giugno 19959 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). I valori limite per le macchine mobili non stradali sono conformi all'OIAt. I valori limite per le locomotive e le automotrici sono compatibili con le disposizioni esecutive dell'ordinanza del 23 novembre 198310 sulle
ferrovie. I valori limite per i battelli della navigazione interna e le imbarcazioni da diporto sono conformi all'ordinanza del 14 ottobre 201511 sui requisiti per i motori di battelli nelle acque svizzere. Le specifiche di qualità per la benzina e i carburanti diesel sono conformi all'OIAt.

Allegato IX: questi emendamenti comprendono esclusivamente modifiche di tipo redazionale. Le misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti da fonti agricole non sono state modificate.

6 7 8 9 10 11

RS 814.318.142.1 FF 2009 5723 Ordinanza del 12 novembre 1997 relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV; RS 814.018).

RS 741.41 RS 742.141.1 RS 747.201.3

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Allegato X: questo nuovo allegato presenta i valori limite per le emissioni di particolato prodotto da impianti fissi e le relative prescrizioni per le misurazioni. Tali requisiti sono conformi all'OIAt.

Allegato XI: questo nuovo allegato presenta i valori limite per il contenuto di COV nei prodotti. Dato che con la tassa d'incentivazione sui COV la Svizzera applica una strategia alternativa volta a ridurre le emissioni, un disciplinamento parallelo dei valori limite non sarebbe opportuno dal punto di vista economico. Sulla base della riserva di cui all'articolo 3 numero 7 del Protocollo emendato, l'applicazione di tali valori limite non è pertanto prevista.

3

Effetti

3.1

Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni

L'applicazione del Protocollo emendato non comporta ulteriori obblighi finanziari o a livello di personale né per la Confederazione né per i Cantoni. Gli obblighi attuali concernenti la rendicontazione annuale sulle emissioni e le immissioni (concentrazioni atmosferiche e depositi negli ecosistemi) di inquinanti atmosferici rimangono invariati. Il relativo onere di circa 400 000 franchi all'anno continuerà a essere finanziato con il budget ordinario del DATEC (UFAM).

3.2

Ripercussioni per l'economia

Come già indicato in maniera dettagliata, i requisiti e, in particolare, i limiti delle emissioni contenuti nel Protocollo emendato sono conformi alle basi legali svizzere corrispondenti nonché a strategie e programmi politici a livello nazionale. Gli emendamenti del Protocollo non hanno quindi ulteriori ripercussioni per l'economia.

3.3

Ripercussioni per la società e per l'ambiente

In base ai calcoli su modelli12 effettuati, i livelli dei carichi di inquinanti risultanti dalla riduzione delle emissioni comporteranno un miglioramento della salute umana e della protezione degli ecosistemi sensibili. La tabella seguente indica l'evoluzione prevista in Svizzera entro il 2020 rispetto all'anno di riferimento (2005).

12

UNECE Guidance Document on health and environmental improvements, using new knowledge, methods and data; ECE/EB.AIR/124 (in inglese).

4779

FF 2018

2005

2020

Miglioramento 2005­2020

Mortalità dovuta alle polveri fini (riduzione della speranza di vita media, in mesi)

7

5

30 %

Malattia dovuta alle polveri fini e all'ozono (numero di casi all'anno, per milione di abitanti)

604

446

26 %

Acidificazione (parte di superficie degli ecosistemi sensibilia che presentano un inquinamento eccessivo dovuto ai depositi acidi)

12 %

5%

57 %

Eutrofizzazione (parte di superficie degli ecosistemi sensibilib che presentano un inquinamento eccessivo dovuto ai depositi di azoto)

75 %

66 %

11 %

6%

5%

24 %

Minori ricavi dal frumento a causa dell'ozono a b

ad es. boschi, laghi alpini ad es. boschi, prati secchi, paludi

Questi risultati positivi potranno ovviamente essere raggiunti soltanto se tutte le Parti attueranno le riduzioni previste. Dalla tabella risulta un netto miglioramento della situazione per quanto riguarda la salute e l'acidificazione degli ecosistemi. Le previste riduzioni delle emissioni di ossidi di azoto e di composti organici volatili permettono inoltre di migliorare considerevolmente la situazione sul fronte dei carichi eccessivi di ozono. Per quanto riguarda l'eutrofizzazione, i risultati sono meno spettacolari, poiché a livello internazionale gli sforzi volti a ridurre le emissioni di ammoniaca, derivanti in particolare dall'agricoltura, sono ancora insufficienti.

4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il Programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201613 sul programma di legislatura 2015­2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201614 sul programma di legislatura. Tuttavia, l'attuazione del Protocollo emendato si impone dal profilo della protezione dell'ambiente, tanto più che non richiede né l'emanazione di leggi federali né adattamenti a livello di ordinanze.

13 14

FF 2016 909 FF 2016 4605

4780

FF 2018

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Nella strategia dell'11 settembre 2009 concernente i provvedimenti di igiene dell'aria adottati dalla Confederazione, il Consiglio federale ha stabilito obiettivi di riduzione delle emissioni per i principali inquinanti atmosferici. La tabella seguente li mette a confronto con gli impegni per la riduzione delle emissioni di cui al Protocollo emendato.

SO2

Obiettivi di riduzione delle emissioni secondo la strategia della Confederazione (rispetto al 2005) Impegni per la riduzione delle emissioni della Svizzera per il 2020 (rispetto al 2005) secondo il Protocollo di Göteborg emendato

COV

NH3

PM2,5

­(a) ca. 50 % 20­30 %

ca. 40 %

­(b)

8%

26 %

21 %

NOx

41 %

30 %

(a)

Per quanto concerne gli SO2, la strategia esige unicamente misure preventive per evitare un nuovo aumento. L'obbligo di ridurre le emissioni secondo il Protocollo emendato è tuttavia già ampiamente rispettato con la riduzione raggiunta entro il 2016.

(b) La strategia comprende un obiettivo di riduzione delle emissioni pari al 45 % circa della frazione più pesante delle polveri fini (PM10). Poiché la frazione più leggera (PM2,5) è strettamente correlata con quest'ultima, l'obiettivo della strategia in merito alle polveri fini è nettamente più rigoroso rispetto a quello concernente la riduzione delle emissioni secondo il Protocollo emendato.

Dalla tabella di cui sopra risulta che gli obblighi di riduzione delle emissioni di cui al Protocollo emendato da raggiungere entro il 2020 rappresentano una fase transitoria in vista del raggiungimento degli obiettivi posti dalla strategia della Confederazione. Per raggiungere questi obiettivi ecologici e sanitari, in Svizzera e in Europa saranno necessarie in futuro ulteriori riduzioni delle emissioni inquinanti. Lacune in tal senso esistono in particolare per quanto concerne l'ammoniaca e le polveri fini.

Tali lacune devono essere colmate innanzitutto mediante ulteriori interventi di riduzione nell'ambito dell'agricoltura e l'attuazione delle nuove prescrizioni 15 per i riscaldamenti a legna.

Nel messaggio del 18 maggio 201616 concernente un decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2018­2021, il Consiglio federale ha sancito la necessità di prendere ulteriori misure per aumentare l'efficienza delle risorse e ridurre le emissioni di ammoniaca. I programmi in atto e quelli nuovi nell'ambito dei contributi per l'efficienza delle risorse contribuiranno a fare progressi in questo campo e a raggiungere l'obiettivo di riduzione delle emissioni di ammoniaca stabilito dalla Politica agricola 2014­2017 Tale obiettivo è conforme all'obbligo di riduzione delle emissioni di cui al Protocollo emendato.

15 16

Secondo la modifica dell'11 aprile 2018 dell'OIAt.

FF 2016 3961

4781

FF 2018

5

Rapporto con il diritto europeo

L'UE e tutti i suoi 28 Paesi membri sono Parti alla Convenzione della CEE-ONU sull'inquinamento atmosferico attraverso le frontiere a lunga distanza. L'UE e la maggior parte degli Stati membri sono anche Parti al Protocollo di Göteborg.

Nel diritto europeo gli obblighi derivanti dal Protocollo emendato vengono applicati tramite diversi strumenti giuridici. La direttiva 2016/2284/UE del 14 dicembre 201617 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici assume gli impegni per la riduzione delle emissioni di cui al Protocollo di Göteborg emendato e stabilisce inoltre obiettivi di riduzione per il periodo fino al 2030. È altresì stata adottata la direttiva 2015/2193/UE del 25 novembre 201518 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi. Entrambe le direttive saranno valide insieme alle vigenti direttive UE per la limitazione delle emissioni alla fonte, ovvero la direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 201019 relativa alle emissioni industriali e la direttiva 2004/42/CE del 21 aprile 200420 relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria.

Il 30 agosto 2017 l'UE ha notificato alle Nazioni Unite l'adozione degli emendamenti del Protocollo di Göteborg. È necessario che gli Stati membri dell'UE adottino singolarmente gli emendamenti.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)21, secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la competenza di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., l'Assemblea federale è competente per l'approvazione dei trattati internazionali nella misura in cui il Consiglio federale non sia autorizzato a concluderli autonomamente in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 della legge del 13 dicembre 200222 sul Parlamento, LParl; art. 7a cpv. 1 della legge del 21 marzo 199723 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione). Nel presente caso non è applicabile alcuna delega al Consiglio federale, motivo per cui l'emendamento del Protocollo di Göteborg deve essere approvato dall'Assemblea federale. Quale espressione dell'approvazione, l'articolo 13 capoverso 3 del Protocollo prevede 17 18 19 20 21 22 23

GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1 GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1 GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17 GU L 143 del 30.04.2004, pag. 87; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/79/UE, GU L 04 del 20.11.2010, pag. 18 RS 101 RS 171.10 RS 172.010

4782

FF 2018

soltanto l'accettazione. Il Consiglio federale può quindi depositare al Segretario Generale delle Nazioni Unite uno strumento di accettazione. Le ripercussioni giuridiche come pure le norme procedurali a livello internazionale per l'accettazione sono tuttavia le stesse che si applicano in caso di ratifica.

6.2

Forma dell'atto

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., i trattati internazionali sono sottoposti a referendum facoltativo se contengono norme di diritto importanti o se per la loro attuazione occorre l'emanazione di leggi federali. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 LParl, con norme di diritto si intendono le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono considerate importanti le disposizioni che, sulla base dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale. L'attuazione del Protocollo emendato non richiede né l'emanazione di leggi federali né adattamenti a livello di ordinanze.

Tuttavia, determinante affinché il progetto debba essere sottoposto a referendum facoltativo è il fatto che, indipendentemente dalla situazione giuridica attuale in Svizzera, il Protocollo emendato comprende norme di diritto importanti conformemente all'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva gli emendamenti del Protocollo deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 Cost.

Il diritto materiale svizzero in materia ambientale soddisfa già i requisiti del Protocollo emendato, in particolare dopo la modifica dell'11 aprile 2018 dell'OIAt. Poiché una procedura di consultazione24 si è svolta nel quadro della modifica dell'OIAt menzionata, nel caso presente si è rinunciato a una consultazione sulla base all'articolo 3a capoverso 1 lettera b della legge del 18 marzo 200525 sulla consultazione (LCo).

24

25

Consultazione sulla modifica dell'OIAt, dal 13 aprile al 26 luglio 2017. Risultati disponibili all'indirizzo: www.dirittofederale.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse 2017 > DATEC > Pacchetto d'ordinanze in materia ambientale, primavera 2018.

RS 172.061

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FF 2018

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