Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti ­ per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)» del 15 giugno 2018

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti ­ per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)», depositata il 21 ottobre 20162; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 ottobre 20173, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 21 ottobre 2016 «Fermare la dispersione degli insediamenti ­ per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 75 cpv. 4­7 Nell'ambito delle loro competenze, Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a creare condizioni quadro favorevoli a forme abitative e lavorative sostenibili, in strutture di dimensioni ridotte, caratterizzate da un'alta qualità di vita e da vie di comunicazione brevi (quartieri sostenibili).

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Va perseguito uno sviluppo degli insediamenti verso l'interno che si concili con un'alta qualità di vita e particolari disposizioni di protezione.

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1 2 3

RS 101 FF 2016 7619 FF 2017 5787

2017-2255

2957

Iniziativa popolare «Fermare la dispersione degli insediamenti ­ per uno sviluppo insediativo sostenibile (Iniziativa contro la dispersione degli insediamenti)». DF

FF 2018

La delimitazione di nuove zone edificabili è ammessa soltanto se è tolta dalla zona edificabile un'altra superficie non impermeabilizzata di dimensioni almeno equivalenti e con un potenziale valore di reddito agricolo comparabile.

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Fuori della zona edificabile sono autorizzati esclusivamente edifici e impianti a ubicazione vincolata destinati all'agricoltura dipendente dal suolo o edifici a ubicazione vincolata d'interesse pubblico. La legge può prevedere eccezioni. Gli edifici esistenti sono protetti nella loro situazione di fatto e possono subire ampliamenti e cambiamenti di destinazione di lieve entità.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 15 giugno 2018

Consiglio nazionale, 15 giugno 2018

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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