Codice civile svizzero

Disegno

(Diritto successorio) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 agosto 20181, decreta: I 1. Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 120 cpv. 2 e 3 2

I coniugi divorziati cessano di essere eredi legittimi l'uno dell'altro.

Salvo clausola contraria, i coniugi non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: 3

1.

dopo il divorzio;

2.

dopo il decesso di un coniuge durante una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

Art. 216 cpv. 2­4 Tali convenzioni sono considerate nel calcolo delle porzioni legittime nella misura in cui favoriscono il coniuge superstite.

2

Non devono pregiudicare i diritti alla legittima dei figli non comuni e dei loro discendenti.

3

I figli comuni e i loro discendenti possono chiedere la riduzione della parte supplementare dell'aumento attribuita al coniuge superstite se questi passa a nuove nozze o costituisce un'unione domestica registrata.

4

1 2

FF 2018 4901 RS 210

2018-1537

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Art. 217 cpv. 2 Lo stesso vale in caso di scioglimento del regime dei beni per morte quando è pendente una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

2

Art. 241 cpv. 4 Salvo patto contrario nella convenzione matrimoniale, le clausole che modificano la ripartizione legale non si applicano in caso di morte quando è pendente una procedura di divorzio che implica la perdita della porzione legittima del coniuge superstite.

4

Art. 470 cpv. 1 Chi muore lasciando discendenti, il coniuge o il partner registrato può disporre per causa di morte della parte dei suoi beni eccedente la loro porzione legittima.

1

Art. 471 II. Porzione legittima

La porzione legittima è della metà della quota ereditaria.

Art. 472

III. Perdita della porzione legittima

Il coniuge superstite perde la porzione legittima se, al momento del decesso, è pendente una procedura di divorzio e questa è stata introdotta: 1

1.

mediante richiesta comune; o

2.

con un'azione unilaterale e se i coniugi avevano accettato il divorzio o vissuto separati per almeno due anni.

La presente disposizione si applica per analogia allo scioglimento di un'unione domestica registrata.

2

Art. 473 IV. Usufrutto

A prescindere dall'uso che fa della quota disponibile, il disponente può, mediante disposizione a causa di morte, lasciare al coniuge o al partner registrato superstite, in concorso con i discendenti comuni, l'usufrutto di tutta la porzione che competerebbe a questi ultimi.

1

Questo usufrutto tien luogo della quota ereditaria legale del coniuge o del partner registrato in concorso con questi discendenti. Oltre a tale usufrutto, la porzione disponibile è di metà della successione.

2

Passando ad altre nozze o costituendo un'unione domestica registrata, il coniuge superstite perde l'usufrutto di quella parte della successione che, al momento dell'aperta successione, non avrebbe potuto essere gravata di usufrutto secondo le disposizioni ordinarie sulla 3

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legittima dei discendenti. La presente disposizione si applica per analogia se il partner registrato superstite costituisce una nuova unione domestica registrata o si sposa.

Art. 474 cpv. 2 Se ne devono dedurre i debiti del testatore, le spese funerarie, di apposizione dei sigilli e d'inventario, quelle per il mantenimento durante un mese delle persone conviventi col defunto e il debito di assistenza nei confronti del partner di fatto.

2

Art. 476 3. Polizze di assicurazione e previdenza individuale vincolata

Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, anche quelle sottoscritte nell'ambito della previdenza individuale vincolata, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte, e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono computate nella successione per il valore di riscatto al momento della morte del disponente stesso.

1

Sono computate nella successione anche le pretese dei beneficiari derivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.

2

Art. 494 cpv. 3 Le disposizioni a causa di morte e le liberalità tra vivi, eccettuati i regali d'uso, possono tuttavia essere contestate nella misura in cui: 3

1.

sono incompatibili con le obbligazioni derivanti dal contratto successorio, segnatamente se riducono i benefici che ne derivano; e

2.

non sono state fatte salve in tale contratto.

Art. 522 B. Azione di riduzione I. Condizioni 1. In genere

Gli eredi che ottengono un importo inferiore alla loro legittima possono proporre azione di riduzione finché è reintegrata la legittima contro: 1

1.

gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge;

2.

le liberalità a causa di morte; e

3.

le liberalità tra vivi.

Se una disposizione a causa di morte contiene prescrizioni circa le quote dei singoli eredi legittimi, queste si devono considerare come semplici prescrizioni relative alla divisione, eccettoché una diversa intenzione non risulti dalla disposizione stessa.

2

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Art. 523 2. Eredi legittimari

Gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge e le liberalità a causa di morte di cui beneficiano gli eredi legittimari sono ridotti in proporzione agli importi che superano la loro legittima.

Art. 529

4. Polizze di assicurazione e previdenza individuale vincolata

Le polizze di assicurazione sulla vita del disponente, anche quelle sottoscritte nell'ambito della previdenza individuale vincolata, costituite a favore di un terzo con atto tra i vivi o con disposizione a causa di morte e quelle che vivendo il disponente furono trasferite a titolo gratuito ad un terzo, sono soggette all'azione di riduzione per il loro valore di riscatto.

1

Sono pure soggette a riduzione le pretese dei beneficiari derivanti dalla previdenza individuale vincolata del defunto presso una fondazione bancaria.

2

Art. 532 III. Ordine della riduzione

Soggiacciono alla riduzione, nel seguente ordine, finché è reintegrata la legittima: 1

2

1.

gli acquisti a causa di morte risultanti dalla legge;

2.

le liberalità a causa di morte;

3.

le liberalità tra vivi.

Le liberalità tra vivi sono ridotte nell'ordine seguente: 1.

le liberalità concesse mediante convenzione matrimoniale o convenzione patrimoniale di cui è tenuto conto per il calcolo delle porzioni legittime;

2.

le liberalità liberamente revocabili e le prestazioni della previdenza individuale vincolata, nella stessa proporzione;

3.

le altre liberalità, procedendo dalla più recente alla più remota.

Art. 606, titolo marginale D. Diritti dei conviventi del defunto I. Eredi

Art. 606a II. Partner di fatto 1. Credito di assistenza

La persona che, al momento del decesso, faceva di fatto vita di coppia con il defunto da almeno cinque anni può, da tale momento, chiedere assistenza agli eredi se senza di ciò cadrebbe nel bisogno.

1

L'assistenza è versata sotto forma di rendita. L'importo complessivo non può superare né la somma delle rendite che il partner di fatto 2

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riceverebbe fino al compimento dei cento anni né un quarto del patrimonio netto del defunto al momento del decesso.

Gli eredi devono prestare una garanzia adeguata per il credito di assistenza.

3

Il credito di assistenza prevale sul diritto all'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente.

4

Passa, con tutti i diritti ad esso connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo provvede all'assistenza del partner di fatto.

5

Art. 606b 2. Annuncio e prescrizione del credito di assistenza

Il credito di assistenza si estingue se non è stato annunciato per scritto all'autorità competente entro un termine di tre mesi dal decesso.

1

2

Si prescrive in un anno dal giorno del decesso.

Art. 606c 3. Decisione

Il giudice stabilisce l'importo della rendita, l'importo massimo dell'assistenza e la garanzia da prestare.

Art. 606d

4. Modificazione delle circostanze

Se la situazione del partner di fatto muta notevolmente e durevolmente, la rendita può essere ridotta o soppressa.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 18 giugno 20043 sull'unione domestica registrata Art. 25 cpv. 2 Abrogato Art. 31 cpv. 2 Salvo clausola contraria, i partner non possono avanzare pretese per disposizioni a causa di morte: 2

1.

dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata;

2.

dopo il decesso di un partner durante un procedimento di scioglimento dell'unione domestica registrata che implica la perdita della porzione legittima del superstite.

2. Legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 82

Equiparazione di altre forme di previdenza

I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi alle forme riconosciute di previdenza che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale. Tali forme sono: 1

a.

la previdenza individuale vincolata presso un istituto assicurativo;

b.

la previdenza individuale vincolata presso una fondazione bancaria.

Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina in quale misura sono ammesse le deduzioni di cui al capoverso 1.

2

Disciplina i dettagli delle forme riconosciute di previdenza, in particolare stabilisce la cerchia e l'ordine dei beneficiari. Determina in quale misura l'intestatario della previdenza può modificare l'ordine dei beneficiari e precisare i loro diritti; le disposizioni dell'intestatario richiedono la forma scritta.

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3 4

RS 211.231 RS 831.40

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I beneficiari di una forma riconosciuta di previdenza dispongono di una pretesa propria sulla prestazione attribuita loro da tale forma di previdenza. L'istituto assicurativo o la fondazione bancaria versa la prestazione ai beneficiari.

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