Legge federale sul diritto d'autore e sui diritti di protezione affini

Disegno

(Legge sul diritto d'autore, LDA) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 22 novembre 20171, decreta: I La legge del 9 ottobre 19922 sul diritto d'autore è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge, eccettuati gli articoli 52 e 58, «autorità di sorveglianza» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «IPI».

1

2

In tutta la legge «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «AFD».

3e4

Concerne soltanto il testo francese

Art. 2 cpv. 3bis Sono pure considerate opere le riproduzioni fotografiche e le riproduzioni di oggetti tridimensionali ottenute in maniera simile alle fotografie che non presentano un carattere originale.

3bis

Art. 5 cpv. 1, frase introduttiva 1

Non sono protetti dal diritto d'autore:

Art. 13, rubrica, cpv. 1 nonché 2 lett. c Concerne soltanto il testo francese

1 2

FF 2018 505 RS 231.1

2017-1802

599

Legge sul diritto d'autore

Art. 13a

FF 2018

Messa a disposizione di opere audiovisive

Chi mette lecitamente a disposizione un'opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso all'autore di detta opera.

1

2

Non è dovuto alcun compenso se: a.

l'autore o i suoi eredi gestiscono i diritti esclusivi personalmente;

b.

le opere audiovisive sono: 1. profili di imprese, filmati industriali, filmati pubblicitari e promozionali, videogiochi, opere degli organismi di diffusione create nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o altre opere giornalistiche create nel corso del rapporto di lavoro o su commissione, 2. opere d'archivio degli organismi di diffusione (art. 22a), 3. opere orfane (art. 22b).

Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli autori; sostituisce il compenso per l'utilizzazione autorizzata contrattualmente dell'opera audiovisiva. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

3

L'autore di un'opera audiovisiva che non è stata prodotta da una persona con domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l'opera audiovisiva preveda, per la messa a disposizione di quest'ultima, un diritto al compenso soggetto alla gestione collettiva per l'autore.

4

Art. 19 cpv. 1 lett. c nonché 3 lett. a Concerne soltanto il testo francese Art. 22b

Utilizzazione di opere orfane

Un'opera è considerata orfana se, dopo una ricerca condotta sostenendo un onere ragionevole, i titolari dei diritti sull'opera risultano sconosciuti o introvabili.

1

I diritti di cui all'articolo 10 sull'opera orfana possono essere esercitati soltanto tramite società di gestione autorizzate se l'opera è utilizzata sulla base di un esemplare che: 2

a.

si trova in fondi di biblioteche, istituti d'insegnamento, musei, collezioni e archivi pubblici o accessibili al pubblico oppure in fondi di archivi di organismi di diffusione; e

b.

è stato allestito, riprodotto o messo a disposizione in Svizzera o consegnato a un'istituzione di cui alla lettera a.

Le opere orfane si considerano pubblicate. Se un esemplare di un'opera orfana include altre opere o parti di opere, il capoverso 1 si applica altresì all'esercizio dei diritti su tali opere o parti di opere sempre che queste non determinino in modo rilevante il carattere specifico dell'esemplare.

3

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Legge sul diritto d'autore

FF 2018

Ai titolari dei diritti spetta un compenso per l'utilizzazione dell'opera. L'importo del compenso non può essere superiore a quello previsto per l'utilizzazione dell'opera nel regolamento di ripartizione della società di gestione interessata.

4

Se un numero elevato di opere è utilizzato sulla base di esemplari d'opera che si trovano nei fondi di cui al capoverso 2 lettera a, si applica l'articolo 43a.

5

Se i diritti non sono rivendicati entro dieci anni, la totalità del prodotto della gestione è utilizzato, in deroga all'articolo 48 capoverso 2, per fini di previdenza sociale e promozione di attività culturali.

6

Art. 24 cpv. 1bis Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici o accessibili al pubblico possono allestire gli esemplari d'opera necessari alla salvaguardia e alla conservazione delle loro collezioni sempre che con tali riproduzioni non perseguano uno scopo economico o commerciale.

1bis

Art. 24d

Utilizzazione di opere per fini di ricerca scientifica

È ammesso riprodurre un'opera per fini di ricerca scientifica se la riproduzione è determinata dall'applicazione di un procedimento tecnico e se l'accesso all'opera da riprodurre è lecito.

1

Una volta conclusa la ricerca scientifica, le riproduzioni allestite in virtù del presente articolo possono essere conservate per fini di archiviazione e salvaguardia.

2

3

Il presente articolo non si applica alla riproduzione di programmi per computer.

Art. 24e

Inventari di fondi

Le biblioteche, gli istituti d'insegnamento, i musei, le collezioni e gli archivi pubblici o accessibili al pubblico possono riprodurre brevi estratti delle opere o degli esemplari d'opera presenti nei loro fondi all'interno degli elenchi utili ai fini della repertoriazione e della diffusione dei loro fondi sempre che ciò non pregiudichi la normale utilizzazione delle opere.

1

2

Per breve estratto si intendono in particolare le parti di opere seguenti: a.

per le opere letterarie, scientifiche e altre opere linguistiche: 1. la copertina sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione, 2. il titolo, 3. il frontespizio, 4. l'indice e la bibliografia, 5. le pagine di copertina, 6. i riassunti di opere scientifiche;

b.

per le opere musicali e altre opere acustiche nonché per le opere cinematografiche e altre opere audiovisive:

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Legge sul diritto d'autore

1.

2.

3.

c.

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la copertina sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione, un estratto reso accessibile al pubblico dai titolari dei diritti, un estratto di breve durata a bassa risoluzione o in formato ridotto;

per le opere delle arti figurative, in particolare della pittura, della scultura e della grafica, nonché per le opere fotografiche e altre opere visive: la veduta generale dell'opera sotto forma di immagine in formato ridotto a bassa risoluzione.

Art. 29 cpv. 2 lett. abis e 4 2

La protezione si estingue: abis 50 anni dopo la produzione delle riproduzioni fotografiche e delle riproduzioni di oggetti tridimensionali ottenute in maniera simile alle fotografie che non presentano un carattere originale;

Alle riproduzioni fotografiche e alle riproduzioni di oggetti tridimensionali ottenute in maniera simile alle fotografie che non presentano un carattere originale non si applicano gli articoli 30 e 31.

4

Art. 35a

Messa a disposizione di prestazioni in opere audiovisive

Chi mette lecitamente a disposizione un'opera audiovisiva in modo tale che chiunque possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta deve versare un compenso agli artisti interpreti che hanno partecipato a una prestazione in essa contenuta.

1

2

Non è dovuto alcun compenso se: a.

gli artisti interpreti o i loro eredi gestiscono i diritti esclusivi personalmente;

b.

le opere audiovisive sono: 1. profili di imprese, filmati industriali, filmati pubblicitari e promozionali, videogiochi, opere degli organismi di diffusione create nel corso del rapporto di lavoro o su commissione o altre opere giornalistiche create nel corso del rapporto di lavoro o su commissione, 2. opere d'archivio degli organismi di diffusione (art. 22a), 3. opere orfane (art. 22b).

Il diritto al compenso è intrasmissibile e irrinunciabile ed è riservato esclusivamente agli artisti interpreti; sostituisce il compenso per l'utilizzazione autorizzata contrattualmente della prestazione. Può essere esercitato soltanto da società di gestione autorizzate.

3

L'artista interprete di una prestazione contenuta in un'opera audiovisiva che non è stata prodotta da una persona con domicilio o sede in Svizzera ha diritto al compenso soltanto nel caso in cui anche il Paese nel quale è stata prodotta l'opera audiovisiva preveda, per la messa a disposizione di quest'ultima, un diritto al compenso soggetto alla gestione collettiva per l'artista interprete.

4

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Legge sul diritto d'autore

FF 2018

Art. 39 cpv. 1 La protezione inizia con l'esecuzione dell'opera o dell'espressione del folclore da parte dell'artista interprete, con la pubblicazione dei supporti audio o audiovisivi o, in caso di non pubblicazione, con il loro allestimento; si estingue dopo 70 anni. La protezione dell'emissione inizia con la sua diffusione; si estingue dopo 50 anni.

1

Titolo prima dell'art. 39d

Titolo terzo b: Obbligo dei fornitori di servizi di hosting in Internet che salvano le informazioni inserite dagli utenti Art. 39d Il fornitore di un servizio di hosting in Internet che salva le informazioni inserite dagli utenti deve impedire che tale servizio permetta di rendere nuovamente accessibile a terzi in maniera illecita un'opera o un altro oggetto protetto se: 1

a.

l'opera o l'altro oggetto protetto sono già stati resi accessibili a terzi in maniera illecita per mezzo dello stesso servizio;

b.

il fornitore è stato informato della violazione del diritto;

c.

il servizio, segnatamente a causa di un funzionamento tecnico o di un modello commerciale che favorisce la violazione del diritto, presenta un rischio particolare di simili violazioni.

Il fornitore deve adottare le misure ragionevolmente esigibili dal punto di vista tecnico ed economico in considerazione del rischio costituito da tali violazioni dei diritti.

2

Art 40 cpv. 1 lett. b 1

Sottostanno alla sorveglianza della Confederazione: b.

l'esercizio dei diritti al compenso previsti negli articoli 13, 13a, 20, 24c, 35 e 35a.

Titolo prima dell'art. 43a

Capitolo 2a: Licenze collettive estese Art. 43a Per l'utilizzazione di un numero più consistente di opere pubblicate e prestazioni protette, una società di gestione autorizzata può esercitare i diritti esclusivi non soggetti all'obbligo di autorizzazione secondo l'articolo 41 anche per i titolari dei diritti da essa non rappresentati se: 1

a.

l'utilizzazione su licenza non pregiudica la normale utilizzazione di opere e prestazioni protette; e

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Legge sul diritto d'autore

b.

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nel campo di applicazione della licenza, essa rappresenta un numero determinante di titolari dei diritti.

Le opere che si trovano in fondi di biblioteche, archivi o altre istituzioni della memoria pubblici o accessibili al pubblico si considerano pubblicate ai sensi del capoverso 1.

2

Le società di gestione rendono note le licenze collettive estese in maniera appropriata prima della loro entrata in vigore, segnatamente con la pubblicazione in uno spazio facilmente accessibile e reperibile.

3

I titolari dei diritti e i titolari di una licenza esclusiva possono chiedere alla società di gestione che concede una licenza collettiva estesa di escludere i loro diritti da una determinata licenza collettiva; l'applicabilità di tale licenza alle relative opere o prestazioni protette termina con la ricezione della richiesta di esclusione.

4

Le disposizioni in materia di tariffe (art. 46 e 47) e di sorveglianza delle tariffe (art. 5560) non si applicano alle licenze collettive estese; il prodotto della gestione, invece, deve essere ripartito secondo i principi di cui all'articolo 49. La gestione in virtù del presente articolo sottostà all'obbligo d'informare e di rendere conto (art. 50) e alla sorveglianza sulle società di gestione (art. 5254).

5

Art. 48 cpv. 1 Le società di gestione devono fissare un regolamento di ripartizione e sottoporlo per approvazione all'IPI.

1

Art. 51 cpv. 1 e 1bis Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d'opere devono fornire alle società di gestione le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati.

1

Le società di gestione autorizzate possono scambiarsi le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo, sempre che ciò sia indispensabile all'esercizio delle loro attività.

1bis

Art. 52

Autorità di sorveglianza

L'IPI esercita la sorveglianza sulle società di gestione.

Art. 62 cpv. 1bis Vi è rischio di lesione dei diritti d'autore o dei diritti di protezione affini in particolare nel caso degli atti di cui agli articoli 39a capoversi 1 e 3 e 39c capoversi 1 e 3 nonché nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 39d.

1bis

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Legge sul diritto d'autore

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Art. 74 cpv. 2 La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla legge del 17 giugno 20053 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le seguenti eccezioni: 2

a.

i ricorsi contro le decisioni della Commissione arbitrale non hanno effetto sospensivo; è esclusa una concessione dell'effetto sospensivo nei singoli casi;

b.

l'articolo 53 PA non è applicabile;

c.

il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo. Tale termine non può essere prorogato;

d.

di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l'articolo 57 capoverso 2 PA.

Titolo prima dell'art. 75

Capitolo 4: Intervento dell'Amministrazione federale delle dogane Art. 75 cpv. 1 L'Amministrazione federale delle dogane (AFD) è autorizzata ad avvisare i titolari di diritti d'autore o di diritti di protezione affini nonché le società di gestione autorizzate, qualora vi sia il sospetto dell'imminente importazione, esportazione o transito di merci la cui messa in circolazione viola la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o di diritti di protezione affini.

1

Titolo prima dell'art. 77i

Titolo quinto a: Trattamento di dati personali ai fini di sporgere querela o denuncia Art. 77i Se necessario ai fini di sporgere querela o denuncia, i titolari dei diritti lesi nei loro diritti d'autore o nei loro diritti di protezione affini sono autorizzati a trattare i dati personali a cui possono accedere in maniera lecita. Sono autorizzati altresì a utilizzare tali dati per far valere pretese di diritto civile in via adesiva o al termine del procedimento penale.

1

Devono rendere noti lo scopo del trattamento dei dati, il tipo di dati trattati e la portata del trattamento dei dati.

2

Non sono autorizzati a mettere in relazione i dati personali di cui al capoverso 1 con dati raccolti per altri fini.

3

3 4

RS 173.32 RS 172.021

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Legge sul diritto d'autore

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Art. 81 cpv. 3 Gli articoli 13a e 35a non sono applicabili ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... .

3

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Legge sul diritto d'autore

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi seguenti sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa Art. 14 cpv. 1 lett. g e 2 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: 1

g.

la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b e dg affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.

2

2. Legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato Art. 109 cpv. 2bis Il capoverso 2 si applica per analogia alle azioni riguardanti i diritti al compenso per l'utilizzazione lecita di un bene immateriale.

2bis

5 6

RS 172.021 RS 291

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