Conteggio elettronico dei voti (e-counting) Rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 5 settembre 2017 Parere del Consiglio federale del 1° dicembre 2017

Onorevoli presidente e consiglieri, conformemente all'articolo 158 della legge sul Parlamento, vi presentiamo il nostro parere in merito al rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 5 settembre 2017 concernente il conteggio elettronico dei voti (e-counting).

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

1° dicembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Parere 1

Situazione iniziale

Nella procedura di conteggio elettronico dei voti (e-counting) le schede sono registrate e analizzate mediante un lettore ottico (se le schede sono già predisposte in tal senso) oppure interpretate e analizzate mediante un apposito programma informatico dopo essere state digitalizzate con l'ausilio di uno scanner. In occasione di un controllo a campione effettuato nella città di Berna in relazione alla votazione popolare del 18 maggio 2014 è stato rilevato un errore d'interpretazione di una scheda di voto.

Il 30 gennaio 2015 le Commissioni della gestione delle Camere federali (CdG-N/S) hanno incaricato il Controllo parlamentare dell'amministrazione (CPA) di procedere a una valutazione del sistema di conteggio elettronico dei voti (e-counting). Si trattava di valutare1 da un lato l'adeguatezza e il rispetto da parte della Confederazione della ripartizione delle competenze legali per l'approvazione del conteggio elettronico e dall'altro l'adeguatezza dei requisiti posti alla procedura di conteggio elettronico e il loro rispetto nella procedura di approvazione. È stata inoltre valutata l'accuratezza del conteggio elettronico.

Il 5 settembre 2017 la CdG-N ha adottato il rapporto Conteggio elettronico dei voti (e-counting)2 in cui invitava il Consiglio federale a esprimersi in merito alle osservazioni e alle raccomandazioni della CdG-N come anche alla valutazione del CPA entro l'8 dicembre 2017.

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Parere del Consiglio federale

Il Consiglio federale ha preso atto del rapporto della CdG-N del 5 settembre 2017 e della valutazione del CPA del 9 febbraio 2017. In merito alle singole raccomandazioni il Consiglio federale si esprime come segue: Raccomandazione 1

Approvazione temporanea dei piani d'esercizio

La CdG-N invita il Consiglio federale a controllare i piani d'esercizio di tutti i mezzi tecnici attualmente impiegati per il conteggio elettronico e a verificare che tutti i Cantoni e Comuni interessati dispongano di un piano d'esercizio.

I piani d'esercizio saranno sottoposti periodicamente a una verifica da parte della Cancelleria federale. La CdG-N propone al Consiglio federale di modificare la circolare affinché in futuro la verifica dei piani d'esercizio sostituisca l'approvazione secondo l'articolo 84 capoverso 2 LDP e la competenza di queste verifiche sia attribuita alla Cancelleria federale.

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Conformemente alla decisione del 7 ott. 2015 della Sottocommissione DFGP/CaF competente per la valutazione FF 2018 123

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Il Consiglio federale condivide l'opinione della CdG-N secondo cui le autorità che ricorrono al conteggio elettronico (e-counting) dei voti dovrebbero disporre di piani d'esercizio, ovvero di una documentazione in cui siano debitamente illustrati i procedimenti manuali, le tecnologie impiegate, i processi tecnici, i provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati e le misure per il controllo della plausibilità. La vigente circolare del Consiglio federale del 18 maggio 20163 ai Governi cantonali concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici non esige espressamente tali piani d'esercizio, si concentra piuttosto sui requisiti tecnici (cfr. n. 3.4 della circolare).

Il Consiglio federale è disposto a esigere in futuro tali piani d'esercizio e a richiederne una verifica periodica da parte di un'istanza sovraordinata.

Per quanto concerne invece la competenza di questa verifica, il Consiglio federale non può dare seguito alla raccomandazione della CdG-N. Contrariamente a quanto previsto per il voto elettronico (e-voting), al Consiglio federale non è stato attribuito un ruolo decisivo nell'ambito del conteggio elettronico dei voti (e-counting).

Nella maggior parte dei casi, l'impiego (a livello operativo) di procedure di scrutinio elettronico è di competenza delle autorità comunali. La vigilanza sui Comuni spetta ai Cantoni. Conformemente all'articolo 46 della Costituzione federale (Cost.)4 i Cantoni attuano il diritto federale. Per quanto concerne le votazioni federali la legge federale del 17 dicembre 19765 sui diritti politici (LDP) prevede inoltre che i Cantoni organizzino la votazione sul loro territorio ed emanino le necessarie disposizioni. Come per il conteggio manuale eseguito in parte anche con ausili digitali, anche per l'utilizzazione di procedure di conteggio elettronico sono i Cantoni a provvedere affinché l'accertamento dei risultati sia preciso e comprensibile.

Il Consiglio federale ritiene quindi che spetti ai Cantoni garantire che sul loro territorio siano impiegate solo procedure per il conteggio elettronico dei voti che dispongono di un piano d'esercizio sufficientemente esaustivo. La Confederazione, e per essa la Cancelleria federale, è tenuta a fissare quali requisiti tali piani d'esercizio devono soddisfare e a richiederne la
verifica periodica ai Cantoni.

Il Consiglio federale verificherà inoltre se e in che modo la procedura di approvazione secondo l'articolo 84 capoverso 2 LDP debba essere sostituita come chiesto nella raccomandazione.

Raccomandazione 2

Rilevamento di campioni statisticamente significativi

La CdG-N invita il Consiglio federale a garantire che i Cantoni che impiegano mezzi tecnici per determinare i risultati di una votazione o di un'elezione rilevino campioni statisticamente significativi in maniera casuale e indipendente.

L'obbligo di rilevamento dovrebbe essere obbligatorio per ogni oggetto. La procedura dovrà essere presentata nel piano d'esercizio.

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FF 2016 3613 RS 101 RS 161.1; art. 10 cpv. 2

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Anche il Consiglio federale ritiene che la procedura concretamente impiegata per il rilevamento di campioni debba figurare in ciascun piano d'esercizio. Per garantire l'affidabilità dei risultati ottenuti mediante il conteggio elettronico la circolare vigente esige già che essi siano confrontati con un campione di schede in modo da controllarne la plausibilità (cfr. n. 3.4 lett. c della circolare). Fino ad ora sono però stati i Cantoni a definire l'entità del campione. A questo proposito deve essere però noto quali esiti permettono di attestare il corretto funzionamento del mezzo impiegato.

Il Consiglio federale è disposto a riesaminare con i Cantoni il tema del controllo della plausibilità mediante campioni. A questo proposito si tratterà di chiarire se sono necessarie prescrizioni federali concrete concernenti l'attendibilità statistica o se la raccomandazione può essere attuata nel quadro delle basi attuali.

Raccomandazione 3

Verifica delle schede di voto

La Cancelleria federale garantisce che nel piano d'esercizio sia prevista una verifica delle schede di voto compilate prima che queste vengano conteggiate elettronicamente.

La verifica accurata delle schede di voto a lettura ottica è già prassi comune. I controlli preliminari sono effettuati nell'interesse di un conteggio preciso ed efficiente.

La verifica dell'accuratezza effettuata dal CPA non ha portato alla luce errori sistematici di interpretazione in relazione al conteggio elettronico delle schede.6 Il Consiglio federale è disposto a verificare con i Cantoni dove sia eventualmente necessario fissare condizioni supplementari per i Comuni e ad adeguare la circolare di conseguenza.

Il Consiglio federale ha incaricato la Cancelleria federale di attuare le raccomandazioni conformemente alle conclusioni di cui sopra. Entro la fine del 3° trimestre 2018 la Cancelleria federale sottoporrà per decisione al Consiglio federale i necessari adeguamenti alla circolare del Consiglio federale del 18 maggio 20167 ai Governi cantonali concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici. Nell'attuazione delle raccomandazioni vanno coinvolti i Cantoni. Nel quadro di questi lavori deve anche essere verificato se sia necessario un adeguamento legislativo per quanto concerne l'attuale obbligo di approvazione per utilizzazione di mezzi tecnici per le elezioni e le votazioni secondo l'articolo 84 capoverso 2 LDP.

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Rapporto CPA, pag.21 segg.

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