Circolare del Consiglio federale ai Governi cantonali concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici del 30 novembre 2018

Onorevoli presidente e consiglieri di Stato, conformemente agli articoli 84 e 91 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici (LDP) e all'articolo 9 della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia (LMetr), con la presente circolare il Consiglio federale definisce i requisiti relativi ai mezzi tecnici per l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali e al loro impiego e disciplina la procedura di domanda per gli ausili tecnici che sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

Analogamente a quanto avviene in caso di accertamento dei risultati prettamente manuale, i Cantoni provvedono anche in caso di impiego di mezzi tecnici affinché le operazioni necessarie si svolgano correttamente e i risultati delle votazioni siano determinati con accuratezza.

L'impiego di mezzi tecnici già autorizzati dal Consiglio federale al momento dell'emanazione della presente circolare non necessita di una nuova domanda.

L'estensione a nuovi Cantoni e Comuni di sistemi di scrutinio elettronico autorizzati deve essere notificata alla Cancelleria federale.

La presente circolare sostituisce la Circolare del Consiglio federale del 18 maggio 20163 ai Governi cantonali concernente l'accertamento dei risultati delle votazioni popolari federali mediante mezzi tecnici e, come illustrato al numero 3.4, attua le raccomandazioni della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 5 settembre 20174.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

30 novembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2 3 4

RS 161.1 RS 941.20 FF 2016 3613 FF 2018 123, 2018 2681

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Contenuto della circolare

Per quanto concerne l'impiego di mezzi tecnici per determinare i risultati o i risultati parziali delle votazioni popolari federali la presente circolare: a.

mantiene valida l'autorizzazione generale rilasciata ai Cantoni per l'impiego di apparecchi di conteggio (analoghi a quelli utilizzati per le banconote) e di bilance di precisione per determinare il risultato delle votazioni popolari federali5 (n. 2);

b.

definisce le condizioni e i requisiti minimi per l'impiego di procedure per la registrazione elettronica e il conteggio delle schede (scrutinio elettronico; n. 3);

c.

definisce la procedura di domanda per l'impiego di ausili tecnici che necessitano ancora dell'autorizzazione del Consiglio federale (n. 4);

d.

incentiva lo scambio di informazioni fra i Cantoni in materia di impiego di ausili tecnici (n. 5).

Il voto elettronico e l'impiego di mezzi tecnici per la trasmissione o il raggruppamento di risultati parziali informatizzati non sono oggetto della presente circolare.

2

Impiego di apparecchi di conteggio e bilance di precisione

I Cantoni sono tuttora autorizzati a impiegare procedure sulla base delle quali l'accertamento dei risultati viene effettuato mediante la cernita preliminare delle schede e il conteggio meccanico o fisico per il tramite di appositi apparecchi (analoghi a contabanconote) o di bilance di precisione. Tale autorizzazione è vincolata alle seguenti condizioni:

5

a.

la correttezza dell'accertamento dei risultati deve essere garantita da procedure e controlli adeguati in funzione degli ausili utilizzati. Va prestata particolare attenzione alle operazioni manuali preliminari che precedono l'impiego di ausili tecnici, affinché non vi siano errori nella cernita delle schede prima del conteggio mediante gli appositi apparecchi o le bilance di precisione standardizzate;

b.

gli strumenti di misurazione, in particolare le bilance di precisione, utilizzati per il conteggio meccanico dei voti devono essere idonei per l'uso previsto ed essere ammessi dall'Ufficio federale di metrologia (METAS);

c.

in caso di impiego di bilance di precisione, subito prima del conteggio delle schede occorre determinare un valore di riferimento (peso). Questo valore di riferimento deve essere verificato periodicamente e alla fine del conteggio.

Da queste verifiche non deve risultare alcuna differenza rispetto al valore iniziale. In caso di impiego di apparecchi di conteggio il corretto funzionamento deve essere garantito da provvedimenti adeguati (p. es. mediante il conteggio manuale di un determinato numero di schede).

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Queste norme non si applicano all'impiego di ulteriori mezzi tecnici finalizzati esclusivamente al controllo di conteggi effettuati interamente a mano.

3 3.1

Procedure di registrazione e conteggio elettronico delle schede (scrutinio elettronico) Procedure di scrutinio elettronico autorizzate

Sono dichiarate autorizzate due procedure di registrazione e conteggio elettronico delle schede: a.

le schede a lettura ottica vengono registrate e analizzate da un lettore ottico;

b.

le schede a lettura ottica vengono registrate mediante scanner e successivamente interpretate e analizzate mediante un apposito programma informatico.

Per l'impiego delle stesse procedure in altri Cantoni e Comuni non è necessario presentare una nuova domanda al Consiglio federale.

3.2

Notifiche dei Cantoni relative all'impiego di procedure di scrutinio elettronico autorizzate

Prima del primo impiego, i Cantoni notificano alla Cancelleria federale l'impiego di procedure autorizzate ai sensi del numero 3.1 o la loro estensione ad altri Comuni sul loro territorio.

I Cantoni assicurano esplicitamente alla Cancelleria federale che tutti i criteri relativi alle schede a lettura ottica (n. 3.3) sono adempiuti e che l'affidabilità è garantita (n. 3.4). La Cancelleria federale può esigere i relativi documenti giustificativi.

Alla notifica del primo impiego di una procedura autorizzata devono essere allegate le pertinenti basi legali cantonali e, all'occorrenza, comunali.

3.3

Requisiti delle schede a lettura ottica

Le schede a lettura ottica devono essere conformi, dal profilo del contenuto e della forma, a quelle messe a disposizione dalla Confederazione. Segnatamente: a.

le domande che figurano sulla scheda devono essere riprese integralmente, comprese le evidenziazioni;

b.

gli oggetti della Confederazione devono figurare per primi e nell'ordine dato. Devono essere separati dagli oggetti cantonali e comunali mediante l'inserimento di un apposito titolo e apponendo lo stemma della Confederazione;

c.

le domande che figurano sulla scheda non possono essere suddivise fra fronte e retro della scheda. Se sul fronte di una scheda non vi è spazio a suffi-

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cienza per elencare tutti gli oggetti della Confederazione, occorre utilizzare un'ulteriore scheda oppure utilizzare un altro formato.

Prima di una votazione popolare federale i Cantoni sottopongono alla verifica della Cancelleria federale un esemplare delle schede che prevedono di utilizzare per ogni procedura impiegata sul loro territorio. La Cancelleria federale appone il proprio visto agli esemplari e apporta eventuali correzioni. I Cantoni provvedono affinché vengano impiegate soltanto le schede vistate dalla Cancelleria federale.

Anche in caso di schede a lettura ottica, per ogni oggetto in votazione deve essere garantito che gli aventi diritto di voto, su richiesta, ricevano le schede nella lingua ufficiale di loro scelta.

3.4

Provvedimenti volti a garantire l'affidabilità

Per garantire l'affidabilità delle procedure di scrutinio elettronico impiegate sul loro territorio, i Cantoni provvedono affinché: a.

a intervalli regolari siano rilevati i potenziali punti deboli (p. es. sicurezza dei dati) e le potenziali minacce (p. es. accesso ai dati non autorizzato).

Occorre garantire che i rischi maggiori vengano ridotti tempestivamente;

b.

tutte le persone che hanno accesso a componenti e dati determinanti per l'affidabilità siano identificabili. Questo requisito si applica in particolare in relazione all'utilizzazione di reti interne protette.

c.

i mezzi tecnici impiegati (in particolare scanner e lettori ottici) siano correttamente calibrati;

d.

le schede pervenute siano sottoposte a un controllo preliminare per verificare che i mezzi tecnici impiegati possano registrarle e interpretarle correttamente;

e.

i risultati delle votazioni determinati con l'impiego dei mezzi tecnici siano resi plausibili. A tal fine, un campione casuale e rappresentativo di schede di voto è scrutinato manualmente. La procedura per la selezione del campione va definita tenendo conto di aspetti specifici (circondari elettorali, affluenza, ecc.). Il campione deve essere sufficientemente ampio da consentire di fornire una prova statisticamente significativa del corretto funzionamento dei mezzi tecnici impiegati.

f.

l'impiego dei mezzi tecnici sia definito in apposite istruzioni, in cui si descrivono la tecnologia utilizzata, i processi manuali e tecnici, come pure le misure per garantire la sicurezza dei dati e per rendere plausibili i risultati determinati impiegando mezzi tecnici.

La Cancelleria federale sostiene i Cantoni nell'attuazione delle misure volte a garantire l'affidabilità delle procedure di scrutinio. In collaborazione con i Cantoni, assicura in particolare l'elaborazione di istruzioni sull'impiego dei mezzi tecnici conformemente alla lettera f.

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4 4.1

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Autorizzazione del Consiglio federale secondo l'art. 84 cpv. 2 LDP Domanda al Consiglio federale

Nei casi seguenti l'impiego di mezzi tecnici per determinare i risultati o i risultati parziali di votazioni popolari federali continua a sottostare all'autorizzazione preliminare del Consiglio federale: a.

impiego di nuovi ausili tecnici o procedure diversi da quelli previsti nei numeri 2 e 3.1;

b.

impiego di procedure di scrutinio elettronico (cfr. n. 3) per le elezioni del Consiglio nazionale.

Il Governo cantonale richiede l'autorizzazione del Consiglio federale presentando una domanda alla Cancelleria federale.

La domanda deve essere presentata prima che la nuova procedura venga impiegata per la prima volta. I Cantoni devono prevedere un periodo di tre mesi per la trattazione della domanda da parte della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

L'estensione a nuovi Cantoni o Comuni di una procedura già autorizzata dal Consiglio federale non necessita di ulteriori autorizzazioni.

4.2

Contenuto della domanda

L'impiego del mezzo tecnico deve essere definito e delimitato chiaramente dal punto di vista materiale e territoriale.

La domanda è accompagnata da istruzioni in cui si descrivono la tecnologia utilizzata, i processi manuali e tecnici, come pure le misure per garantire la sicurezza dei dati e per rendere plausibili i risultati determinati impiegando mezzi tecnici.

Il Cantone richiedente illustra in che modo è garantita l'affidabilità della procedura e in particolare dei risultati ottenuti. Documenta le pertinenti fasi e componenti. La Cancelleria federale presta consulenza ai Cantoni per l'elaborazione delle istruzioni.

Se la procedura prevista richiede l'impiego di schede diverse da quelle messe a disposizione dalla Confederazione, alla domanda devono essere allegate copie esemplificative. Queste ultime devono simulare uno scrutinio nell'ambito del quale sono sottoposti a votazione oggetti sia federali che cantonali e comunali.

Alla domanda devono essere allegate le basi legali cantonali e comunali per l'impiego di mezzi tecnici.

5

Scambio di esperienze fra le autorità

Ai fini di una discussione e della diffusione delle migliori prassi nell'ambito dell'impiego di mezzi tecnici, si raccomanda lo scambio di esperienze fra i Cantoni.

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