Decreto federale Disegno concernente un credito quadro per il contributo della Confederazione ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 20182, decreta:

Art. 1

Credito quadro per i progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera

Per i contributi ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera è approvato un credito quadro di 40 milioni di franchi.

Art. 2

Condizioni per il credito quadro

Il credito quadro è subordinato alle seguenti condizioni: a.

il progetto «Sion 2026» ottiene l'assegnazione per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026;

b.

l'organizzazione responsabile partecipa con almeno 51 milioni di franchi ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera; se tale partecipazione si rivela inferiore, il contributo della Confederazione diminuisce in modo proporzionale.

Art. 3

Destinazione dei contributi

I contributi di cui all'articolo 1 possono essere utilizzati per sostenere progetti in relazione con i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera e che generano impulsi nei seguenti settori: 1

1 2

RS 101 FF 2018 3389

2018-1181

3469

Credito quadro per il contributo della Confederazione ai progetti dell'eredità dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera. DF

a.

sport, movimento e salute;

b.

turismo, agricoltura e sviluppo regionale;

c.

energia, ambiente e territorio.

FF 2018

Il Consiglio federale stabilisce un contributo massimo per ogni settore indicato nel capoverso 1. Se l'importo massimo in uno dei settori non è stato sfruttato completamente, il Consiglio federale può autorizzare trasferimenti.

2

Art. 4

Procedura

La decisione in merito alla concessione dei sussidi spetta ai competenti uffici federali.

1

La procedura di concessione dei sussidi è retta dal diritto applicabile nel singolo caso.

2

Art. 5

Disposizioni finali

Il presente decreto entra in vigore solo con il decreto federale del ... 3 concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera, al decreto federale del ...4 concernente un credito d'impegno per il contributo della Confederazione ai costi per la sicurezza a carico dei Cantoni per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera e al decreto federale del ... 5 concernente il contributo della Confederazione a impianti sportivi di importanza nazionale per i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 in Svizzera.

1

2

3 4 5

Esso non sottostà a referendum.

FF 2018 3461 FF 2018 3465 FF 2018 3467

3470