Traduzione

Convenzione di sicurezza sociale tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro Conclusa il 7 ottobre 2010 Approvata dall'Assemblea federale il ...1 Entrata in vigore il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Montenegro, animati dal desiderio di regolare i rapporti tra i due Stati nel settore della sicurezza sociale, hanno convenuto di stipulare la seguente Convenzione:

Titolo I Disposizioni generali Art. 1

Definizioni

(1) Ai fini della presente Convenzione:

1

1.

«norme giuridiche» designa le leggi, le ordinanze e le disposizioni di esecuzione degli Stati contraenti in materia di sicurezza sociale menzionate nell'articolo 2;

2.

«territorio» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera, ­ per quanto riguarda il Montenegro, il territorio del Montenegro;

3.

«cittadini» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, le persone di cittadinanza svizzera, ­ per quanto riguarda il Montenegro, le persone di cittadinanza montenegrina;

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4.

«familiari e superstiti» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, nella misura in cui i loro diritti derivano da cittadini degli Stati contraenti, da rifugiati o da apolidi, ­ per quanto riguarda il Montenegro, i familiari e i superstiti, a prescindere dalla loro cittadinanza, nella misura in cui i loro diritti derivano da persone assicurate secondo le norme giuridiche del Montenegro;

5.

«periodi di assicurazione» designa i periodi di contribuzione, i periodi in cui è stata svolta un'attività lucrativa oppure i periodi di residenza, nonché i periodi ad essi parificati, definiti o riconosciuti come tali o come periodi determinanti per le rendite dalle norme giuridiche in virtù delle quali sono stati compiuti;

6.

«domicilio» designa per principio il luogo in cui una persona dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente;

7.

«risiedere» significa dimorare abitualmente;

8.

«residenza» designa il luogo in cui una persona dimora abitualmente;

9.

«luogo di dimora» designa il luogo in cui una persona dimora temporaneamente;

10. «autorità competente» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ­ per quanto riguarda il Montenegro, il Ministero competente in materia di assicurazioni sociali; 11. «istituzione» designa l'ente o l'autorità cui spetta l'applicazione delle norme giuridiche menzionate nell'articolo 2; 12. «istituzione competente» designa l'istituzione presso la quale la persona assicurata è assicurata al momento della richiesta di prestazioni o l'istituzione nei cui confronti una persona ha o avrebbe un diritto a prestazioni; 13. «rifugiati» designa i rifugiati ai sensi della Convenzione del 28 luglio 19512 e del Protocollo del 31 gennaio 19673 sullo statuto dei rifugiati; 14. «apolidi» designa le persone apolidi ai sensi della Convenzione del 28 settembre 19544 sullo statuto degli apolidi; 15. «prestazioni» designa le prestazioni pecuniarie o in natura; 16. «prestazioni familiari» designa: ­ per quanto riguarda la Svizzera, le prestazioni previste dalla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, ­ per quanto riguarda il Montenegro, le prestazioni previste dalla legge sugli assegni per i figli.

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RS 0.142.30 RS 0.142.301 RS 0.142.40

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(2) I termini non definiti nel paragrafo 1 hanno il senso attribuito loro dalle norme giuridiche applicabili degli Stati contraenti.

Art. 2

Campo d'applicazione materiale

(1) Salvo disposizioni contrarie, la presente Convenzione si applica: ­

in Svizzera: 1. alla legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, 2. alla legislazione federale sull'assicurazione per l'invalidità, 3. alla legislazione federale sull'assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali come pure contro le malattie professionali, 4. alla legislazione federale sugli assegni familiari nell'agricoltura, 5. riguardo all'articolo 3, al titolo III capitolo 1 e ai titoli IV e V, alla legislazione federale sull'assicurazione malattie;

­

in Montenegro: 1. alle norme giuridiche concernenti l'assicurazione malattie, 2. alle norme giuridiche concernenti l'assicurazione per le rendite e l'invalidità, 3. alle norme giuridiche concernenti gli infortuni professionali e le malattie professionali, 4. alle norme giuridiche concernenti gli assegni per i figli e la maternità.

(2) La presente Convenzione si applica parimenti a tutte le leggi e ordinanze che codificano, modificano o completano le norme giuridiche enumerate nel paragrafo 1.

(3) In deroga ai paragrafi 1 e 2 essa si applica alle leggi e ordinanze che: 1.

estendono i rami assicurativi esistenti a nuove categorie di beneficiari, soltanto se lo Stato contraente che ha modificato le sue norme giuridiche notifica una comunicazione in questo senso all'autorità competente dell'altro Stato contraente entro un termine di sei mesi dalla pubblicazione ufficiale di detti atti;

2.

istituiscono un nuovo ramo delle assicurazioni sociali, soltanto se ciò è stato convenuto tra gli Stati contraenti.

Art. 3

Campo d'applicazione personale

La presente Convenzione si applica: 1.

ai cittadini degli Stati contraenti nonché ai loro familiari e ai loro superstiti;

2.

ai rifugiati e agli apolidi nonché ai loro familiari e ai loro superstiti, a condizione che risiedano sul territorio di uno degli Stati contraenti; sono fatte salve eventuali norme giuridiche più favorevoli di uno degli Stati;

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3.

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riguardo agli articoli 5 paragrafo 2, 7 paragrafi 1­3, 8 paragrafi 3, 4 e 6 secondo periodo, 9, 10 paragrafo 2, 11, 12, 17 paragrafo 1, 18 e al titolo III capitolo 3, a tutte le persone, a prescindere dalla loro cittadinanza.

Art. 4

Parità di trattamento

(1) Salvo se diversamente disposto dalla presente Convenzione, i cittadini di uno degli Stati contraenti, i loro familiari e i loro superstiti sono sottoposti agli obblighi e ammessi al beneficio delle norme giuridiche dell'altro Stato contraente alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, dei loro familiari e dei loro superstiti.

(2) Il paragrafo 1 non si applica alle norme giuridiche svizzere concernenti: 1.

l'assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

2.

l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità di cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio della Confederazione o di un'organizzazione designata nell'articolo 1a capoverso 1 lettera c numeri 2 e 3 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti5.

Art. 5

Pagamento delle prestazioni all'estero

(1) Le persone di cui all'articolo 3 numeri 1 e 2 che hanno diritto a prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche enumerate nell'articolo 2 ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono sul territorio di uno Stato contraente; sono fatti salvi i paragrafi 3­6.

(2) Le persone di cui all'articolo 3 numero 3 che hanno diritto a prestazioni pecuniarie in virtù delle norme giuridiche del Montenegro ricevono tali prestazioni per intero e senza alcuna limitazione fintanto che risiedono in Svizzera.

(3) Le rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità per gli assicurati il cui grado d'invalidità sia inferiore al 50 per cento nonché le rendite straordinarie e gli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono concessi solo se il beneficiario è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera.

(4) Le prestazioni pecuniarie accordate in virtù delle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti enumerate nell'articolo 2 sono erogate ai cittadini dell'altro Stato residenti in uno Stato terzo nonché ai loro familiari e ai loro superstiti alle stesse condizioni e nella stessa misura di quelle concesse ai propri cittadini, rispettivamente ai loro familiari e ai loro superstiti, che risiedono in questo Stato terzo.

(5) Gli assegni per l'economia domestica ai sensi delle norme giuridiche svizzere relative agli assegni familiari sono concessi ai cittadini del Montenegro fintanto che l'avente diritto risiede in Svizzera con la sua famiglia.

(6) I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla seguente prestazione prevista dalle norme giuridiche del Montenegro: rendita minima legata al reddito e alla sostanza.

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RS 831.10

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Titolo II Norme giuridiche applicabili Art. 6

Principio generale

L'obbligo assicurativo delle persone esercitanti un'attività lucrativa è determinato conformemente alle norme giuridiche dello Stato contraente sul cui territorio esse esercitano detta attività; sono fatti salvi gli articoli 7­9.

Art. 7

Disposizioni speciali

(1) I lavoratori dipendenti di un'impresa con sede sul territorio di uno Stato contraente inviati temporaneamente per l'esecuzione di lavori sul territorio dell'altro Stato rimangono assoggettati, per i primi 24 mesi del distacco, alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l'impresa ha sede. Qualora la durata dei lavori si prolunghi oltre questo termine, l'assoggettamento alle norme giuridiche del primo Stato contraente può continuare per un ulteriore lasso di tempo da convenire di comune accordo tra i due Stati.

(2) I lavoratori dipendenti di un'impresa di trasporto stradale, ferroviario o aereo con sede sul territorio di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio di entrambi gli Stati sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l'impresa ha sede come se fossero occupati solo sul territorio di questo Stato. Tuttavia, se tali persone sono domiciliate sul territorio dell'altro Stato contraente o vi sono occupate stabilmente presso una filiale o una rappresentanza permanente di detta impresa, sono sottoposte alle norme giuridiche di questo Stato.

(3) I lavoratori di un servizio pubblico di uno Stato contraente inviati sul territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche dello Stato accreditante.

(4) I cittadini di uno Stato contraente che fanno parte dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti e che risiedono sul territorio di uno degli Stati contraenti sono sottoposti alle norme giuridiche di questo Stato.

Art. 8

Rappresentanze diplomatiche e consolari

(1) I cittadini di uno degli Stati contraenti inviati da esso come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle norme giuridiche del primo Stato.

(2) I cittadini di uno degli Stati contraenti assunti sul territorio dell'altro Stato al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare del primo Stato sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato. Essi possono optare per l'applicazione delle norme giuridiche del primo Stato entro il termine di tre mesi a contare dall'inizio della loro occupazione o dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

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(3) Il paragrafo 2 si applica per analogia: 1.

ai cittadini di Stati terzi occupati al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti sul territorio dell'altro Stato;

2.

ai cittadini di uno degli Stati contraenti e ai cittadini di Stati terzi occupati sul territorio dell'altro Stato al servizio personale di uno dei cittadini del primo Stato menzionati nei paragrafi 1 e 2.

(4) Se una rappresentanza diplomatica o consolare di uno degli Stati contraenti occupa sul territorio dell'altro Stato persone assicurate secondo le norme giuridiche di quest'ultimo Stato, deve conformarsi agli obblighi imposti generalmente ai datori di lavoro dalle norme giuridiche del secondo Stato contraente. Lo stesso vale per i cittadini di cui ai paragrafi 1 e 2 che occupano tali persone al loro servizio personale.

(5) I paragrafi 1­4 non si applicano ai membri onorari di rappresentanze consolari né ai loro impiegati.

(6) I cittadini di uno degli Stati contraenti occupati sul territorio dell'altro Stato al servizio di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato terzo che non sono assicurati né in detto Stato terzo né nel loro Stato di origine sono assicurati secondo le norme giuridiche del secondo Stato contraente. Riguardo all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, questa disposizione si applica per analogia ai coniugi e ai figli che dimorano in Svizzera con le persone summenzionate, a condizione che non siano già assicurati secondo le norme giuridiche svizzere.

Art. 9

Deroghe

Le autorità competenti dei due Stati contraenti possono prevedere di comune accordo deroghe alle disposizioni degli articoli 6, 7 e 8 paragrafi 1­3.

Art. 10

Familiari

(1) Se, durante l'esercizio di un'attività lucrativa sul territorio di uno degli Stati contraenti, una persona rimane assoggettata alle norme giuridiche dell'altro Stato in applicazione degli articoli 7, 8 paragrafi 1­3 o dell'articolo 9, questo vale anche per il coniuge e per i figli che dimorano con questa persona sul territorio del primo Stato, a condizione che essi non vi esercitino un'attività lucrativa.

(2) Se, in virtù del paragrafo 1, al coniuge e ai figli si applicano le norme giuridiche svizzere, questi sono affiliati presso l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

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Titolo III Disposizioni particolari Capitolo 1: Malattia e maternità Art. 11

Totalizzazione dei periodi di assicurazione da parte della Svizzera

(1) Se una persona che trasferisce la sua residenza o la sua attività lucrativa dal Montenegro in Svizzera si assicura presso un assicuratore svizzero per le indennità giornaliere entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione malattie montenegrina, i periodi di assicurazione compiuti nell'assicurazione del Montenegro sono presi in considerazione per il riconoscimento del diritto a prestazioni.

(2) Riguardo alle indennità giornaliere in caso di maternità, i periodi di assicurazione secondo il paragrafo 1 sono presi in considerazione solo se l'assicurata era affiliata da tre mesi presso un assicuratore svizzero.

Art. 12

Totalizzazione dei periodi di assicurazione da parte del Montenegro

(1) Se una persona che trasferisce il suo domicilio dalla Svizzera nel territorio del Montenegro è affiliata all'assicurazione malattie di quest'ultimo Stato, ha diritto alle prestazioni di tale assicurazione, a condizione che adempia i requisiti previsti dalle norme giuridiche del Montenegro. Se necessario, per il riconoscimento del diritto alle prestazioni sono presi in considerazione i periodi compiuti nell'assicurazione malattie svizzera.

(2) I beneficiari di una rendita svizzera che trasferiscono la loro residenza dalla Svizzera nel territorio del Montenegro hanno diritto a prestazioni in caso di malattia, a condizione che versino i contributi previsti dalle norme giuridiche del Montenegro.

(3) I paragrafi 1 e 2 si applicano per analogia ai familiari ai sensi delle norme giuridiche del Montenegro.

Capitolo 2: Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti A. Applicazione delle norme giuridiche svizzere Art. 13

Provvedimenti d'integrazione

(1) I cittadini del Montenegro che, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, erano sottoposti all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che dimorano in Svizzera.

(2) I cittadini del Montenegro senza attività lucrativa che, all'insorgenza dell'invalidità, non adempiono le condizioni d'età relative all'obbligo contributivo nell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma vi sono assicurati, hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione fintanto che sono domiciliati in Svizzera se, immediatamente prima dell'insorgenza dell'invalidità, hanno risieduto in questo Stato ininterrottamente durante almeno un anno. I minorenni possono inoltre 967

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esigere tali provvedimenti qualora siano domiciliati in Svizzera e vi siano nati invalidi oppure vi abbiano risieduto ininterrottamente dalla nascita.

(3) I cittadini del Montenegro residenti in Svizzera che lasciano quest'ultimo Stato per un periodo non superiore ai tre mesi non interrompono la loro durata di residenza in questo Stato ai sensi del paragrafo 2.

(4) I figli nati invalidi in Montenegro e la cui madre abbia dimorato in Montenegro durante la gravidanza per al massimo due mesi complessivi, rimanendo domiciliata in Svizzera, sono equiparati ai bambini nati invalidi in Svizzera. In caso d'infermità congenita del bambino, l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite in Montenegro per i primi tre mesi dopo la nascita fino all'importo che avrebbe dovuto concedere in Svizzera. Il primo e il secondo periodo si applicano per analogia ai bambini nati invalidi al di fuori del territorio degli Stati contraenti; l'assicurazione svizzera per l'invalidità assume i costi delle prestazioni fornite all'estero solo se devono essere concesse d'urgenza a causa delle condizioni di salute del bambino.

Art. 14

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se una persona non soddisfa le condizioni previste dalle norme giuridiche svizzere per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere, per il riconoscimento del diritto a queste prestazioni l'istituzione competente tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche montenegrine e dei periodi a essi equiparati, purché non si sovrappongano ai periodi compiuti secondo le norme giuridiche svizzere.

(2) Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 1, una persona di cui all'articolo 3 numero 1 non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l'istituzione svizzera tiene conto anche dei periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale la Svizzera ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione svizzera per l'invalidità.

(3) Se i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono inferiori all'anno, i paragrafi 1 e 2 non sono applicabili.

(4) Per la determinazione delle prestazioni si tiene conto esclusivamente dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere. La determinazione si basa sulle norme giuridiche svizzere.

Art. 15

Indennità unica in caso di rendita esigua

(1) Fatti salvi i paragrafi 2­4, i cittadini del Montenegro e i loro superstiti hanno diritto alle rendite ordinarie e agli assegni per grandi invalidi dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri e dei loro superstiti.

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(2) Se l'importo della rendita ordinaria parziale cui hanno diritto i cittadini del Montenegro o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera non supera il dieci per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, è concessa loro, anziché la rendita parziale, un'indennità unica pari al valore attuale della rendita. I cittadini del Montenegro o i loro superstiti che beneficiano di una tale rendita parziale e che lasciano la Svizzera definitivamente ricevono un'indennità unica pari al valore attuale della rendita al momento della partenza.

(3) Se l'importo della rendita ordinaria parziale supera il dieci per cento, ma non il venti per cento della rendita ordinaria completa corrispondente, i cittadini del Montenegro o i loro superstiti che non risiedono in Svizzera o lasciano definitivamente questo Paese possono scegliere tra il versamento della rendita e quello di un'indennità unica. Essi devono operare questa scelta durante la procedura di determinazione della rendita, se risiedono al di fuori della Svizzera all'insorgenza dell'evento assicurato, oppure quando lasciano il Paese, qualora beneficino di una rendita in Svizzera.

(4) Dopo il versamento dell'indennità unica da parte dell'assicurazione svizzera, nei confronti di quest'ultima non si possono più far valere diritti fondati sui contributi versati fino ad allora.

(5) I paragrafi 2­4 si applicano per analogia alle rendite ordinarie dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, a condizione che l'avente diritto abbia compiuto i 55 anni e nel suo caso non sia più previsto un riesame delle condizioni relative all'invalidità.

Art. 16

Rendite straordinarie

(1) I cittadini del Montenegro hanno diritto, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, alle rendite straordinarie per superstiti, alle rendite straordinarie d'invalidità o alle rendite straordinarie di vecchiaia che sostituiscono una rendita straordinaria per superstiti o d'invalidità se, immediatamente prima della data a partire dalla quale è richiesta la rendita, hanno risieduto ininterrottamente in Svizzera per almeno cinque anni interi.

(2) La durata di residenza in Svizzera ai sensi del paragrafo 1 è considerata ininterrotta se la persona lascia la Svizzera per un periodo non superiore a tre mesi per anno civile. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato. Per contro, i periodi durante i quali i cittadini del Montenegro residenti in Svizzera erano esentati dall'affiliazione all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità non sono considerati ai fini del computo della durata di residenza in Svizzera.

(3) I rimborsi dei contributi versati all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti effettuati prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione nonché le indennità uniche versate ai sensi dell'articolo 15 paragrafi 2­5 non ostacolano la concessione di rendite straordinarie secondo il paragrafo 1; in questi casi, tuttavia, i contributi rimborsati o le indennità uniche versate sono compensati con le rendite straordinarie.

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B. Applicazione delle norme giuridiche del Montenegro Art. 17

Totalizzazione dei periodi di assicurazione

(1) Se una persona non adempie le condizioni previste dalle norme giuridiche del Montenegro per il diritto a prestazioni dell'assicurazione per le rendite e l'invalidità in base ai soli periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche del Montenegro, per il riconoscimento del diritto a tali prestazioni e per il loro calcolo i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono totalizzati con quelli del Montenegro, purché non si sovrappongano.

(2) Se, nonostante l'applicazione del paragrafo 1, una persona non adempie le condizioni per il diritto alle prestazioni, l'istituzione del Montenegro tiene conto anche dei periodi di assicurazione compiuti in uno Stato terzo con il quale il Montenegro ha concluso una convenzione di sicurezza sociale che preveda la totalizzazione dei periodi di assicurazione.

Art. 18

Calcolo delle prestazioni

(1) Se il diritto alle prestazioni sorge solo in seguito all'applicazione dell'articolo 17, l'istituzione competente del Montenegro le calcola nel modo seguente: ­

dapprima calcola l'importo teorico della prestazione che spetterebbe all'interessato se tutti i periodi di assicurazione fossero stati compiuti secondo le norme giuridiche applicabili nel proprio Stato;

­

poi, sulla base dell'importo teorico, stabilisce l'importo spettante all'interessato in funzione del rapporto tra i periodi di assicurazione effettivamente compiuti secondo le norme giuridiche applicabili e la durata complessiva dei periodi di assicurazione;

­

se la durata complessiva dei periodi di assicurazione totalizzati in virtù dell'articolo 17 supera la durata massima stabilita secondo le norme giuridiche del Montenegro per il calcolo dell'importo massimo, l'istituzione del Montenegro calcola la prestazione parziale spettante all'assicurato in funzione del rapporto tra la durata dei periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche del Montenegro e la menzionata durata massima dei periodi di assicurazione.

(2) Per il calcolo dell'ammontare della prestazione l'istituzione competente del Montenegro tiene conto del salario, della base assicurativa e dei contributi versati o dell'entità della base contributiva. Queste basi di calcolo si riferiscono esclusivamente ai periodi di assicurazione compiuti determinati dall'istituzione montenegrina competente sulla scorta delle norme giuridiche da essa applicate.

Art. 19

Applicazione degli articoli 17 e 18

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 15 paragrafi 2­5, i periodi di assicurazione compiuti secondo le norme giuridiche svizzere sono presi in considerazione dall'istituzione montenegrina per l'applicazione degli articoli 17 e 18.

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Capitolo 3: Assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali Art. 20

Prestazioni in natura

(1) Le persone assicurate secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e che sono vittime di un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale sul territorio dell'altro Stato contraente possono richiedere all'istituzione del luogo di dimora tutte le prestazioni in natura necessarie.

(2) Le persone che hanno diritto a prestazioni in natura in seguito a un infortunio sul lavoro o a una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti e trasferiscono il proprio luogo di dimora nel territorio dell'altro Stato durante il trattamento medico beneficiano parimenti di tali prestazioni. Per il trasferimento del luogo di dimora è necessaria l'approvazione dell'istituzione debitrice delle prestazioni; essa è concessa se non vi sono obiezioni da parte del medico e la persona si reca dai propri familiari.

(3) Le prestazioni in natura che possono essere pretese dalle persone di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere concesse secondo le norme giuridiche vigenti per l'istituzione del luogo di dimora.

(4) Le protesi e altre prestazioni in natura di notevole importanza sono concesse solo previa approvazione da parte dell'istituzione debitrice delle prestazioni, salvo in casi particolarmente urgenti.

(5) L'istituzione debitrice delle prestazioni rimborsa all'istituzione che ha concesso prestazioni in virtù dei paragrafi 1­4 le spese cagionate, eccettuate le spese amministrative.

Art. 21

Infortuni sul lavoro e malattie professionali occorsi anteriormente

Se le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti prevedono che, per stabilire il grado d'incapacità lavorativa nel caso di un infortunio sul lavoro o di una malattia professionale ai sensi di queste norme giuridiche, si debbano prendere in considerazione gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali occorsi anteriormente, questo vale anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali occorsi anteriormente sotto le norme giuridiche dell'altro Stato, come se fossero insorti sotto quelle del primo Stato contraente.

Art. 22

Infortuni non professionali

Gli articoli 20 e 21 si applicano anche agli infortuni non professionali ai sensi delle norme giuridiche svizzere.

Art. 23

Prestazioni in caso di malattie professionali

Se una malattia professionale è riconosciuta come indennizzabile secondo le norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti, le prestazioni sono concesse solo secondo le norme giuridiche dello Stato sul cui territorio l'attività suscettibile di cagionare tale malattia professionale è stata esercitata da ultimo.

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Art. 24

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Aggravamento di malattie professionali

Se le persone che beneficiano o hanno beneficiato di un'indennità per una malattia professionale conformemente alle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, in caso di aggravamento di questa malattia professionale fanno valere, per una malattia professionale della stessa natura, diritti a prestazioni in virtù delle norme giuridiche dell'altro Stato, si applicano le regole seguenti: 1.

se la persona non ha esercitato, sul territorio del secondo Stato, un'attività suscettibile di cagionare la malattia professionale o di aggravarla, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere le prestazioni secondo le proprie norme giuridiche, tenendo conto dell'aggravamento;

2.

se la persona ha esercitato una tale attività sul territorio del secondo Stato, l'istituzione competente del primo Stato è tenuta ad assumere le prestazioni secondo le proprie norme giuridiche senza tenere conto dell'aggravamento.

L'istituzione competente del secondo Stato concede a questa persona un supplemento, il cui importo è determinato in base alle norme giuridiche di questo Stato e ammonta alla differenza tra l'importo della prestazione dovuta dopo l'aggravamento e l'importo che sarebbe stato dovuto se la malattia, prima dell'aggravamento, fosse insorta sul suo territorio.

Capitolo 4: Prestazioni familiari Art. 25

Assegni per i figli

I cittadini dei due Stati contraenti hanno diritto agli assegni per i figli previsti dalle norme giuridiche menzionate nell'articolo 2, a prescindere dal luogo di residenza dei loro figli.

Titolo IV Disposizioni di applicazione Art. 26

Collaborazione tra le autorità competenti

Le autorità competenti: 1.

concordano le disposizioni di applicazione della presente Convenzione;

2.

designano organismi di collegamento allo scopo di facilitare le relazioni tra le istituzioni dei due Stati contraenti;

3.

s'informano reciprocamente su tutti i provvedimenti adottati per l'applicazione della presente Convenzione;

4.

s'informano reciprocamente su tutte le modifiche delle rispettive norme giuridiche che riguardano la presente Convenzione;

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5.

Art. 27

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s'informano reciprocamente su tutte le modifiche apportate all'organizzazione delle autorità competenti in materia di assicurazioni sociali, delle istituzioni e di altri enti, nella misura in cui riguardano la presente Convenzione.

Assistenza giuridica e amministrativa

(1) Per l'applicazione della presente Convenzione, le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano assistenza reciproca come se si trattasse dell'applicazione delle proprie norme giuridiche. Tale assistenza è gratuita, fatta eccezione per le spese in contanti.

(2) Il paragrafo 1 primo periodo vale anche per gli esami medici.

I rapporti medici e i documenti in possesso dell'istituzione dello Stato contraente sul cui territorio dimora o risiede la persona interessata sono messi gratuitamente a disposizione dell'istituzione competente dell'altro Stato.

Gli esami e i rapporti medici che sono effettuati in applicazione delle norme giuridiche di un solo Stato contraente e riguardano persone che dimorano o risiedono sul territorio dell'altro Stato sono ordinati dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza su richiesta e a carico dell'istituzione competente.

Gli esami e i rapporti medici effettuati in applicazione delle norme giuridiche di entrambi gli Stati contraenti sono a carico dell'istituzione del luogo di dimora o di residenza. I dettagli sono disciplinati nell'accordo amministrativo.

Art. 28

Prevenzione della riscossione indebita di prestazioni

(1) Per evitare gli abusi e le truffe assicurative al momento della richiesta di prestazioni e durante la riscossione delle medesime nell'ambito dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché dell'assicurazione contro gli infortuni, l'istituzione svizzera può eseguire ulteriori controlli in conformità con la legislazione nazionale degli Stati contraenti nei casi in cui sussista il fondato sospetto che la persona interessata percepisca, abbia percepito o cerchi di percepire delle prestazioni indebitamente.

(2) Nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l'istituzione svizzera può incaricare un organo riconosciuto nel Montenegro di eseguire ulteriori controlli in nome e per conto suo in conformità con le norme giuridiche di questo Stato.

Art. 29

Esonero da tasse ed autenticazioni

(1) L'esonero da tasse e imposte o la loro riduzione previsti dalle norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per i documenti, la documentazione e gli atti da produrre in applicazione delle norme giuridiche di questo Stato sono estesi ai documenti, alla documentazione e agli atti da produrre in applicazione della presente Convenzione o delle norme giuridiche dell'altro Stato.

(2) Le autorità e le istituzioni dei due Stati contraenti rinunciano all'autenticazione diplomatica o consolare dei documenti, della documentazione e degli atti da produrre in applicazione della presente Convenzione.

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Art. 30

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Rispetto dei termini

Le domande, le dichiarazioni e i rimedi giuridici che, secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti, devono essere inoltrati a un'autorità o un'istituzione di questo Stato entro un determinato termine sono considerati ricevibili a livello di termini, se sono presentati entro lo stesso termine a un'autorità o a un'istituzione corrispondente dell'altro Stato. L'organo di quest'ultimo Stato che ha ricevuto l'atto vi appone la data di ricezione e lo trasmette all'organo competente del primo Stato.

Art. 31

Restituzione di versamenti non dovuti

(1) Se un'istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso prestazioni pecuniarie non dovute, l'importo indebitamente versato può essere trattenuto a favore di detta istituzione su prestazioni corrispondenti secondo le norme giuridiche dell'altro Stato.

(2) Se un'istituzione di uno degli Stati contraenti ha concesso un anticipo tenendo conto del diritto a una prestazione secondo le norme giuridiche dell'altro Stato, l'importo pagato deve essere trattenuto a favore di detta istituzione sul pagamento di arretrati.

(3) Se un'istituzione assistenziale di uno degli Stati contraenti ha concesso una prestazione nell'ambito dell'aiuto sociale per un periodo durante il quale, secondo le norme giuridiche dell'altro Stato, una persona aveva diritto a prestazioni in contanti, l'istituzione competente di questo Stato trattiene, su richiesta e per conto dell'istituzione assistenziale, pagamenti di arretrati relativi allo stesso lasso di tempo fino a concorrenza dell'importo delle prestazioni dell'aiuto sociale pagate, come se si trattasse di una prestazione dell'aiuto sociale pagata dall'istituzione assistenziale del secondo Stato contraente.

Art. 32

Risarcimento di danni

(1) Se una persona avente diritto a prestazioni secondo le norme giuridiche di uno degli Stati contraenti per un danno avvenuto sul territorio dell'altro Stato può esigere da una terza persona il risarcimento di questo danno conformemente alle norme giuridiche del secondo Stato, l'istituzione debitrice delle prestazioni del primo Stato è surrogata nel diritto al risarcimento nei confronti della terza persona conformemente alle norme giuridiche che le sono applicabili; l'altro Stato contraente riconosce questa surrogazione.

(2) Qualora, in applicazione del paragrafo 1, le istituzioni dei due Stati contraenti abbiano il diritto di esigere il risarcimento di un danno a causa di prestazioni assegnate per lo stesso evento, esse sono creditrici solidali. Esse sono tenute a ripartire tra loro gli importi recuperati proporzionalmente alle prestazioni fornite.

Art. 33

Protezione di dati personali

Se in base alla presente Convenzione vengono trasmessi dati personali, per il loro trattamento e la loro protezione si applicano, nel rispetto del diritto nazionale ed

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internazionale in materia di protezione dei dati in vigore nello Stato contraente, le seguenti disposizioni: 1.

i dati trasmessi dall'istituzione di uno degli Stati contraenti agli organi competenti dell'altro Stato possono essere utilizzati unicamente per l'applicazione della presente Convenzione e delle norme giuridiche alle quali essa si riferisce. Gli organi in questione potranno trattare ed utilizzare le informazioni ricevute solo a questo scopo. L'utilizzo ad altri scopi, nel quadro del diritto del secondo Stato contraente, è lecita se permette di perseguire gli scopi della sicurezza sociale e delle relative procedure giudiziarie.

2.

L'organo mittente deve accertarsi che i dati siano esatti e che lo scopo perseguito con la loro trasmissione rispetti il principio della proporzionalità. A questo proposito vanno osservati i divieti di trasmissione in vigore nel diritto interno di ciascuno Stato contraente. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non dovevano essere trasmessi, l'organo ricevente deve esserne immediatamente informato. Esso è tenuto a provvedere alla loro rettifica o alla loro distruzione.

3.

I dati personali trasmessi devono essere conservati solo fino a quando lo scopo della loro trasmissione lo richiede; inoltre non deve sussistere alcun motivo che lasci presupporre che la loro soppressione potrebbe pregiudicare interessi degni di protezione di un assicurato nell'ambito della sicurezza sociale.

4.

L'organo mittente e quello ricevente sono tenuti a proteggere efficacemente i dati personali trasmessi dall'accesso non autorizzato, da modifiche abusive e dalla comunicazione non autorizzata.

Art. 34

Modalità di pagamento

(1) Le istituzioni che devono fornire prestazioni in applicazione della presente Convenzione adempiono il loro obbligo versando gli importi nella valuta del loro Paese.

(2) Se un'istituzione di uno degli Stati contraenti deve effettuare pagamenti a un'istituzione dell'altro Stato, questi devono essere fatti nella valuta del secondo Stato.

(3) Qualora uno degli Stati contraenti emani disposizioni relative alla limitazione del traffico delle valute, entrambi gli Stati contraenti prendono, immediatamente e di comune accordo, misure atte ad assicurare il versamento degli importi dovuti da entrambe le parti, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 35

Assicurazione facoltativa

I cittadini di uno degli Stati contraenti che risiedono sul territorio dell'altro Stato hanno la possibilità illimitata di affiliarsi all'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti conformemente alle norme giuridiche del loro Stato d'origine, in particolare anche in rapporto al versamento dei contributi a quest'assicurazione e alla riscossione delle rendite acquisite.

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Art. 36

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Utilizzazione delle lingue ufficiali

(1) Le autorità, i tribunali e le istituzioni di uno degli Stati contraenti non possono rifiutare di trattare le domande e di prendere in considerazione altri atti per il fatto che essi sono redatti in una lingua ufficiale dell'altro Stato.

(2) Per l'applicazione della presente Convenzione le autorità, i tribunali e le istituzioni degli Stati contraenti possono corrispondere tra loro e con le persone interessate o con i loro rappresentanti direttamente in una delle loro lingue ufficiali.

Art. 37

Appianamento delle controversie

(1) Tutte le controversie derivanti dall'applicazione della presente Convenzione o dall'interpretazione delle sue disposizioni sono appianate di comune accordo tra le autorità competenti dei due Stati contraenti.

(2) Qualora in tal modo non si riesca a trovare una soluzione entro un termine di sei mesi, la vertenza è sottoposta a un tribunale arbitrale la cui composizione e procedura sono determinate, di comune intesa, dai Governi dei due Stati contraenti. Il tribunale arbitrale decide ai sensi e conformemente allo spirito della presente Convenzione. Le sue decisioni sono vincolanti.

Titolo V Disposizioni transitorie e finali Art. 38

Disposizioni transitorie

(1) La presente Convenzione si applica anche agli eventi assicurati insorti prima della sua entrata in vigore.

(2) Le decisioni prese prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione non ne ostacolano l'applicazione.

(3) I diritti delle persone la cui rendita è stata rifiutata prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione sono riesaminati, su richiesta, secondo la Convenzione.

Tale revisione può avvenire anche d'ufficio. Essa non può in alcun caso comportare la riduzione dei diritti anteriori dei beneficiari.

(4) La presente Convenzione non conferisce alcun diritto a prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

(5) Per la determinazione del diritto a una prestazione sorto conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono presi in considerazione anche i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore.

(6) Per tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione, i termini di prescrizione secondo le norme giuridiche degli Stati contraenti decorrono al più presto dall'entrata in vigore della Convenzione.

(7) La presente Convenzione non si applica ai diritti estinti con un'indennità unica o con il rimborso dei contributi.

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Art. 39

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Abrogazione della Convenzione precedente

Nell'ambito delle relazioni tra la Svizzera e il Montenegro, la Convenzione dell'8 giugno 19626 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare federativa di Jugoslavia sulle assicurazioni sociali, riveduta con l'Accordo aggiuntivo del 9 luglio 1982, è abrogata dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione.

Art. 40

Durata, modifica e denuncia della Convenzione

(1) La presente Convenzione è conclusa per una durata indeterminata.

(2) Su richiesta scritta di uno degli Stati contraenti, la presente Convenzione può essere modificata e completata di comune intesa tra i due Stati. All'entrata in vigore di modifiche e aggiunte si applica la procedura di cui all'articolo 41.

(3) Ogni Stato contraente può denunciare la Convenzione per scritto per la fine di un anno civile utilizzando la via diplomatica e osservando un termine di sei mesi.

(4) In caso di denuncia della Convenzione, le sue disposizioni continuano ad essere applicabili ai diritti alle prestazioni acquisiti fino alla data della sua abrogazione. I diritti in corso di acquisizione in virtù delle sue disposizioni saranno disciplinati mediante accordi.

Art. 41

Entrata in vigore

(1) La presente Convenzione deve essere ratificata.

(2) I Governi degli Stati contraenti si notificano reciprocamente per scritto la conclusione delle procedure prescritte dalla Costituzione e dalla legislazione per l'entrata in vigore della presente Convenzione; quest'ultima entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica.

In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Podgorica, il 7 ottobre 2010, in due originali, uno in lingua tedesca e uno in lingua montenegrina, le due versioni facenti parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per il Montenegro:

Erwin Hofer Ambasciatore della Confederazione Svizzera in Montenegro

Dr. Suad Numanovi Ministro del lavoro e della politica sociale

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RU 1964 157, 1983 1606, 1998 2157 2237, 2002 3686, 2008 1751, 2010 1203

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