8.2

Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 2017 del 10 gennaio 2018

1

Compendio

Con il presente 44° rapporto concernente le misure tariffali, il Consiglio federale informa l'Assemblea federale sulle misure che ha adottato nel 2017 in virtù della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane. Nell'anno in esame non è stata adottata alcuna misura in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati nonché della legge del 9 ottobre 1981 sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate.

1.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane

Per poter mettere a disposizione le quantità di patate da semina necessarie per la coltivazione, visti i valori troppo bassi della produzione interna, il contingente doganale parziale numero 14.1 dell'ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è stato temporaneamente aumentato da 4000 a 6500 tonnellate.

Per garantire l'approvvigionamento del mercato, già nel 2016 il contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola è stato temporaneamente aumentato di 15 000 tonnellate, passando da 6500 a 21 500 tonnellate, mediante una modifica dell'ordinanza sulle importazioni agricole con effetto dal 1° gennaio 2017.

Nonostante ciò, prima del nuovo raccolto interno si è presentata una lacuna di approvvigionamento di patate da tavola che ha richiesto un ulteriore aumento temporaneo del contingente doganale parziale di 8000 tonnellate, portando il volume totale a 29 500 tonnellate.

Già nel 2016 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha adeguato i valori indicativi d'importazione per gli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia dell'ordinanza sulle importazioni agricole alle caratteristiche attuali degli alimenti per animali per quanto riguarda i valori nutritivo e biologico. Nel 2017 i valori indicativi d'importazione di nove prodotti sono stati riverificati e il DEFR li ha nuovamente adeguati. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2017 contemporaneamente alle modifiche approvate nel 2016.

2017-2012

753

FF 2018

Il regolamento concernente la procedura di assegnazione del contingente doganale parziale numero 07.3 per diversi latticini, il cosiddetto «contingente per lo yogurt», è stato adeguato al fine di garantire una ripartizione in funzione delle necessità e nei termini previsti. Inoltre, il contingente doganale parziale numero 07.3 è stato aumentato da 200 a 210 tonnellate. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2018.

Al fine di semplificare le procedure amministrative, l'obbligo di disporre di un permesso generale d'importazione (PGI) per i semi di pomodoro e di radicchio rosso è stato abolito a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per garantire un approvvigionamento interno sufficiente, a partire da dicembre 2017 il contingente doganale parziale numero 09.1 per le uova di consumo è stato temporaneamente aumentato di 1000 tonnellate, passando da 16 428 a 17 428 tonnellate. Per lo stesso motivo, con effetto dal 1° gennaio 2018 il contingente doganale parziale numero 09.1 è stato aumentato in modo permanente di 1000 tonnellate a scapito del contingente doganale parziale numero 09.2 per le uova di trasformazione, portando il volume dei contingenti doganali parziali rispettivamente a 17 428 tonnellate (numero 09.1) e a 16 307 tonnellate (numero 09.2).

A causa dei valori alti del raccolto interno di cereali panificabili del 2017, i quantitativi liberati del contingente doganale numero 27 per i cereali panificabili previsti per il 2018 sono stati parzialmente ridistribuiti dal primo al secondo semestre.

1.2

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

I dati relativi all'assegnazione dei contingenti doganali e al loro impiego sono pubblicati soltanto in Internet: www.import.ufag.admin.ch.

1.3

Adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

Gli adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia sono pubblicati in Internet: www.import.ufag.admin.ch.

2

Rapporto

Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 19861 sulla tariffa delle dogane (LTD), l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati e l'articolo 4 capoverso 2 1 2

754

RS 632.10 RS 632.111.72

FF 2018

della legge del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali, il Consiglio federale presenta annualmente all'Assemblea federale un rapporto concernente le misure tariffali adottate durante l'anno.

Nel 2017 si è trattato di misure disposte in virtù della LTD. Non sono state adottate misure in base alla legge federale sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati nonché alla legge sulle preferenze tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere, all'occorrenza, se tali misure debbano restare in vigore oppure essere completate o modificate. Gli atti normativi posti in vigore in virtù delle misure esposte di seguito sono stati pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU). Non saranno pertanto pubblicati nuovamente nel quadro del presente rapporto.

2.1

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole (RS 916.01) Modifiche del 13 febbraio e del 27 marzo 2017 (RU 2017 639 2245)

Aumenti temporanei del contingente doganale per le patate e i prodotti a base di patate A causa della scarsità del raccolto del 2016, dovuta a condizioni meteorologiche avverse, i valori della produzione interna di patate da semina si sono rivelati troppo bassi per poter mettere a disposizione le quantità necessarie per l'anno di coltivazione 2017. Per questa ragione, su richiesta dell'organizzazione di categoria competente, l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) ha aumentato temporaneamente il contingente doganale parziale numero 14.1 per le patate da semina nell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr) di 2500 tonnellate, portandolo da 4000 a 6500 tonnellate.

La scarsità del raccolto del 2016 ha avuto come conseguenza anche un approvvigionamento insufficiente di patate da tavola. Per questa ragione, già alla fine del 2016 il contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola previsto per il 2017 è stato aumentato di 15 000 tonnellate, passando da 6500 a 21 500 tonnellate.

Questo aumento è già stato menzionato nel Rapporto concernente le misure tariffali prese nel 20164. Tuttavia, i quantitativi supplementari importati non sono stati sufficienti a coprire il fabbisogno di patate da tavola per il 2017. Per questa ragione, su richiesta dell'organizzazione di categoria competente, l'UFAG ha deciso di nuovo di aumentare temporaneamente il contingente doganale parziale numero 14.3 per le patate da tavola per l'importazione dal 15 aprile al 30 giugno 2017 di 8000 tonnellate, che ha raggiunto così un totale di 29 500 tonnellate.

3 4

RS 632.91 FF 2017 1145

755

FF 2018

La validità delle modifiche del 13 febbraio e del 27 marzo 2017 era limitata al 2017.

Visto che le misure non sono più in vigore, l'approvazione dell'Assemblea federale non è più necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 9 giugno 2017 (RU 2017 3499) Adeguamento dei valori indicativi d'importazione per gli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia Già nel 2016, conformemente all'articolo 20 capoverso 3 della legge del 29 aprile 19985 sull'agricoltura (LAgr), il DEFR ha adeguato i valori indicativi d'importazione per gli alimenti per animali nell'ambito del sistema del prezzo soglia alle caratteristiche attuali degli alimenti per animali per quanto riguarda i valori nutritivo e biologico. Questa modifica d'ordinanza è entrata in vigore il 1° luglio 2017.

Su richiesta di alcune organizzazioni di categoria, singoli valori indicativi d'importazione sono stati riesaminati. È così emersa la necessità di adeguare nove voci di tariffa (cfr. la tabella seguente). Anche queste modifiche nell'allegato 1 numero 14 OIAgr approvate dal DEFR sono entrate in vigore il 1° luglio 2017.

Voce di tariffa

Designazione della merce

Valore indicativo d'importazione 2017 (Mod. 16 sett. 2016) (CHF/100 kg)

Valore indicativo d'importazione 2017 (Mod. 8 giu. 2017) (CHF/100 kg)

Modifica (CHF/100 kg)

1102.9046 1103.1112

Farinetta di segale Semole e semolini di grano duro Semole e semolini di grano tenero Semole e semolini di mais Semole e semolini di segale, di frumento segalato o di triticale Semole e semolini di avena Semole e semolini di altri cereali Cereali altrimenti lavorati di avena Crusca di mais / farinetta di mais

49.00 45.00

41.00 48.00

­8.00 +3.00

45.00

46.00

+1.00

43.00 43.00

44.00 46.00

+1.00 +3.00

37.00 45.00

50.00 46.00

+13.00 +1.00

37.00

50.00

+13.00

34.00

45.00

+11.00

1103.1192 1103.1320 1103.1912 1103.1922 1103.1993 1104.2230 2302.1010

La modifica del 9 giugno 2017 non ha definito nuovi prezzi soglia, ma ha semplicemente stabilito i valori indicativi d'importazione. La modifica comporta soltanto ripercussioni minime sull'ammontare dell'imposizione doganale di singoli alimenti per animali. Visto che il DEFR è competente in materia (art. 20 cpv. 3 LAgr), l'approvazione dell'Assemblea federale non è necessaria.

5

756

RS 910.1

FF 2018

Modifiche del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6107) Modifica delle disposizioni concernenti la procedura di assegnazione e aumento delle quantità del contingente doganale parziale per diversi latticini Finora, le domande di quote del contingente, le quali sono attribuite in funzione dell'ordine di entrata presso l'UFAG, potevano essere presentate a partire dal primo giorno feriale di dicembre prima dell'inizio del periodo di contingentamento. Al fine di garantire una ripartizione funzionale alle necessità e ai termini previsti, il Consiglio federale ha modificato la procedura di assegnazione a partire dal 1° gennaio 2018. La modifica consente ora di presentare le domande già dal primo giorno feriale di ottobre. Nel caso di contingenti doganali, interi o parziali, scaglionati in più parti e di aumenti temporanei del contingente, le domande ora possono essere presentate a partire dal primo giorno feriale del terzo mese prima dell'inizio della liberazione. Le modifiche inizieranno ad espletare i propri effetti a partire dal periodo di contingentamento 2019. Le domande di attribuzione delle quote del contingente previste per il 2018 sono state presentate, per l'ultima volta, a partire dal 1° dicembre 2017.

La modifica consente ora anche regolamentazioni specifiche per singoli prodotti riguardanti l'attribuzione delle quote del contingente doganale in funzione dell'ordine di entrata delle domande presso l'UFAG. Tali disposizioni sono disciplinate nel capitolo 4 dell'OIArg e nelle ordinanze specifiche per prodotto riguardanti il disciplinamento del mercato.

Anche i criteri di ripartizione del contingente doganale parziale numero 07.3 per diversi latticini (il cosiddetto «contingente per lo yogurt») sono stati modificati.

Oltre alla condizione attuale, la quale prevede che i prodotti importati nel quadro del contingente doganale parziale numero 07.3 possono essere utilizzati solo per l'alimentazione umana, da ora sono valide anche le seguenti regole: ­

le quote del contingente sono assegnate solo a persone munite di un numero d'identificazione delle imprese (IDI).

­

200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti che possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale numero 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi.

­

10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti che negli ultimi tre periodi di contingentamento non hanno ricevuto quote e non hanno presentato domanda per le 200 tonnellate menzionate nella regola precedente. Tali richiedenti ricevono una quota massima di 1000 chilogrammi lordi all'anno, ma non possono trasferire la loro quota ad altri importatori concludendo accordi sull'utilizzo ai sensi dell'articolo 14 OIAgr.

In seguito a queste modifiche, il contingente doganale parziale numero 07.3 per diversi latticini è stato aumentato in modo permanente di 10 tonnellate, passando da 200 a 210 tonnellate.

757

FF 2018

Abolizione dell'obbligo del PGI per l'importazione di semi di pomodoro e radicchio rosso Finora, per l'importazione di semi di pomodoro e di radicchio rosso della voce di tariffa 1209.9100 era necessario disporre di un permesso generale d'importazione (PGI). L'obbligo del PGI era stato introdotto per impedire l'importazione di varietà geneticamente modificate. Visto che varietà di questo tipo non sono più in commercio, l'obbligo del PGI per i semi di pomodoro e di radicchio rosso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2018.

Aumento permanente del contingente doganale parziale per le uova di consumo e riduzione permanente del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione Negli ultimi anni le importazioni di uova in guscio nel quadro del contingente parziale doganale numero 09.2 per le uova di trasformazione destinate all'industria alimentare sono diminuite costantemente. In particolare poiché i produttori di paste alimentari hanno delocalizzato la produzione all'estero, nel 2016 il contingente doganale parziale numero 09.2 per le uova di trasformazione è stato utilizzato solo al 67 per cento; circa 5700 tonnellate non sono state richieste. Al contempo, è aumentato il fabbisogno di uova di consumo a causa della popolazione in continua crescita.

Nonostante la produzione interna di uova sia in aumento, non è possibile coprire completamente il fabbisogno aggiuntivo di uova di consumo con uova svizzere.

Per garantire un approvvigionamento interno sufficiente di uova di consumo, per il 1° gennaio 2018 il contingente doganale parziale numero 09.1 per le uova di consumo è stato aumentato in modo permanente di 1000 tonnellate, passando da 16 428 a 17 428 tonnellate. Al contempo, il contingente doganale parziale numero 09.2 per le uova di trasformazione è stato ridotto di 1000 tonnellate, passando da 17 307 a 16 307 tonnellate. La quantità totale del contingente doganale numero 09 per le uova di volatili in guscio non registra quindi cambiamenti e resta pari a 33 735 tonnellate.

Modifica del 18 ottobre 2017 (RU 2017 6113) Aumento temporaneo del contingente doganale parziale per le uova di consumo Il contingente doganale parziale numero 09.1 per le uova di consumo è stato aumentato temporaneamente di 1000 tonnellate nel 2013, 2015 e 2016. Il consumo pro capite di uova di consumo in Svizzera è relativamente costante, ma a causa della crescita demografica il fabbisogno complessivo aumenta. Nonostante la produzione interna di uova sia in aumento, non è possibile coprire completamente il fabbisogno aggiuntivo di uova di consumo con uova svizzere. Per garantire un approvvigionamento del mercato sufficiente, a dicembre 2017 il contingente doganale parziale numero 09.1 per le uova di consumo nell'OIArg è stato nuovamente aumentato di 1000 tonnellate, passando da 16 428 a 17 428 tonnellate.

758

FF 2018

La modifica del 18 ottobre 2017 era valida fino alla fine del 2017. Visto che la misura non è più in vigore, l'approvazione dell'Assemblea federale non è più necessaria (art. 13 cpv. 2 LTD).

Modifica del 6 novembre 2017 (RU 2017 6417)

Contingente doganale per i cereali panificabili: determinazione dei quantitativi liberati Il raccolto interno di cereali panificabili del 2017 è stato qualitativamente e quantitativamente sopra la media. Fino al raccolto cerealicolo 2018 si presenta quindi una necessità di importazione minore rispetto agli anni che hanno registrato un raccolto medio. Per questa ragione, su richiesta del settore, l'UFAG ha parzialmente ridistribuito i quantitativi liberati del contingente doganale numero 27 per i cereali panificabili per un volume di 70 000 tonnellate previsti per il 2018, riducendo i quantitativi del primo semestre e aumentando quelli del secondo (vale a dire 10 000 tonnellate rispettivamente il 1° gennaio, il 1° marzo, il 1° aprile e il 1° luglio; 15 000 tonnellate rispettivamente il 1° settembre e il 1° novembre). Come di consueto, le quote del contingente doganale sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.

2.2

Pubblicazione dell'assegnazione dei contingenti doganali

Negli articoli 21 e 22 LAgr il legislatore ha definito le basi per i contingenti doganali, la loro ripartizione e la pubblicazione dell'assegnazione. Per quel che riguarda la pubblicazione, l'OIAgr (art. 15 cpv. 1 e 2) prevede che i dati seguenti siano pubblicati nell'ambito del rapporto concernente le misure tariffali: a.

il contingente doganale intero o parziale;

b.

il tipo di ripartizione nonché gli oneri e le condizioni per l'utilizzo;

c.

il nome nonché la sede o il domicilio dell'importatore;

d.

le quote di contingente;

e.

il tipo e la quantità di prodotti agricoli effettivamente importati nel quadro della quota di contingente.

A causa del loro volume, tali dati non sono pubblicati direttamente nel presente rapporto ma sono reperibili sul sito Internet dell'UFAG6.

6

www.import.blw.admin.ch > Pubblicazione dell'attribuzione dei contingenti doganali (testo disponibile solo in francese o tedesco).

759

FF 2018

2.3

Adeguamenti dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali e i prodotti sottoposti a prezzi soglia

Per quel che riguarda l'adeguamento periodico dell'imposizione doganale per lo zucchero, i cereali destinati all'alimentazione umana nonché i prodotti sottoposti a prezzi soglia (alimenti per animali, semi oleosi e cereali destinati all'alimentazione umana), le disposizioni dettagliate contemplate dall'OIAgr lasciano un esiguo spazio di manovra all'UFAG (art. 5 cpv. 1, art. 6 cpv. 1 e art. 9). Oltre alla pubblicazione nella RU, tali modifiche sono pubbliche anche sul sito Internet dell'UFAG7. Con tale rinvio, l'obbligo di fare rapporto sancito dall'articolo 13 LTD può essere ritenuto adempiuto.

7

760

www.import.blw.admin.ch > Aliquote di dazio su cereali panificabili, farina, alimenti per animali e zucchero.