Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» del 10 settembre 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 20021 sulla formazione professionale, decreta:

Art. 1 È conferita l'obbligatorietà generale al fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» ai sensi del regolamento del 23 giugno 2017 che figura in allegato 2.

Art. 2 1

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2019.

2

L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

Essa può essere revocata dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione.

3

10 settembre 2018

Au nom In nome del Consiglio federale svizzero: Le presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 2

RS 412.10 Il testo del regolamento è pubblicato anche nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 9 novembre 2018. Per la versione previgente del regolamento si veda il decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale Tetto e facciate dell'11 agosto 2009, FF 2009 5405.

2018-1886

5413

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

FF 2018

Allegato (art. 1)

Regolamento del fondo per la formazione professionale Involucro edilizio della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera»

Sezione 1: Denominazione e scopo Art. 1

Denominazione

Con il presente regolamento si istituisce sotto la denominazione di «fondo per la formazione professionale Involucro edilizio» un fondo per la formazione professionale («fondo») della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» ai sensi dell'articolo 60 della legge federale del 13 dicembre 20023 sulla formazione professionale (LFPr).

Art. 2

Scopo

Il fondo mira a promuovere la formazione professionale di base del ramo dell'involucro edilizio.

1

Le aziende assoggettate al fondo versano contributi destinati al raggiungimento dello scopo, disciplinati nella sezione 4.

2

Sezione 2: Campo d'applicazione Art. 3

Campo d'applicazione territoriale

Il fondo è valido in tutta la Svizzera.

Art. 4

Campo d'applicazione aziendale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che forniscono prestazioni nei settori non esposti a sollecitazioni statiche quali tetti a falde, tetti piani, impermeabilizzazioni sottoterra e rivestimenti per facciate. Di questi fanno parte segnatamente i seguenti elementi dell'edilizia del soprassuolo: 1

3

RS 412.10

5414

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

FF 2018

a.

inserimento della barriera al freno vapore / isolamento termico / strato di barriera all'aria;

b.

copertura, impermeabilizzazione, rivestimento con diversi materiali;

c.

strati di protezione e di finitura;

d.

montaggio sull'involucro edilizio di elementi per l'uso dell'energia solare (tecnologia fotovoltaica / impianti termici senza installazioni 220V).

Sono escluse le finestre e le porte, le facciate compatte (a cappotto) con intonaco e strutture a rilievo, i sistemi di costruzione in legno e in metallo nonché le facciate in legno.

2

Art. 5

Campo d'applicazione personale

Il fondo è valido per tutte le aziende o parti di aziende, indipendentemente dalla loro forma giuridica, in cui sono attive persone che svolgono attività tipiche relative a uno dei seguenti titoli: a.

denominazioni professionali secondo il regolamento del 18 dicembre 2001 e precedenti: 1. copritetto qualificato/a e con formazione empirica, 2. costruttore / costruttrice di tetti piatti qualificato/a e con formazione empirica, 3. costruttore / costruttrice di facciate qualificato/a e con formazione empirica, 4. montatore / montatrice di facciate qualificato/a e con formazione empirica, 5. asfaltista qualificato/a e con formazione empirica;

b.

denominazioni professionali secondo il regolamento dell'8 novembre 2007: 1. addetta alle policostruzioni CFP / addetto alle policostruzioni CFP, 2. policostruttrice AFC / policostruttore AFC con indirizzo professionale impermeabilizzazione, copertura di tetti o costruzione di facciate;

c.

denominazioni professionali a partire dal 1° gennaio 2017: 1. addetta alle impermeabilizzazioni CFP / addetto alle impermeabilizzazioni CFP, 2. addetta alla copertura di tetti CFP / addetto alla copertura di tetti CFP, 3. addetta alla costruzione di facciate CFP / addetto alla costruzione di facciate CFP, 4. impermeabilizzatrice AFC / impermeabilizzatore AFC, 5. copritetto AFC / copritetto AFC, 6. costruttrice di facciate AFC / costruttore di facciate AFC.

5415

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

Art. 6

FF 2018

Validità per la singola azienda o parte di azienda

Il fondo è valido per le aziende o parti di aziende che rientrano nel campo d'applicazione territoriale, aziendale e personale del fondo.

Sezione 3: Prestazioni Art. 7 Due terzi dei contributi sono destinati a indennizzare le aziende di tirocinio per i costi della partecipazione delle persone in formazione (AFC e CFP) ai corsi interaziendali che portano al conferimento dei titoli delle formazioni professionali di base di cui all'articolo 5 lettera c.

1

Un terzo dei contributi è destinato alla promozione della formazione professionale di base, segnatamente al finanziamento dei seguenti provvedimenti: 2

a.

sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base (valutazioni, sviluppo, progetti, comunicazione, garanzia della qualità);

b.

elaborazione, sviluppo e aggiornamento delle ordinanze sulla formazione professionale di base;

c.

elaborazione, sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico a supporto della formazione professionale di base;

d.

sviluppo, mantenimento e aggiornamento delle procedure di valutazione e di qualificazione della formazione professionale di base;

e.

promozione delle giovani leve, marketing dei posti di tirocinio e del campo professionale;

f.

partecipazione a campionati professionali svizzeri e internazionali;

g.

copertura delle spese organizzative, amministrative e di controllo sostenute dalla «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» in relazione ai compiti nella formazione professionale di base, nella formazione professionale superiore e nella formazione professionale continua.

Su proposta della Commissione del fondo, il Comitato può concedere altri contributi finanziari destinati a provvedimenti ai sensi del capoverso 2.

3

Sezione 4: Finanziamento Art. 8

Base di calcolo

La base di calcolo dei contributi è rappresentata dall'azienda o parte di azienda di cui agli articoli 4 e 5.

1

2

Il contributo è calcolato sulla base dell'autodichiarazione dell'azienda.

5416

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

FF 2018

Qualora un'azienda si rifiuti di presentare la dichiarazione, la Commissione del fondo (art. 14) stima il contributo secondo il proprio apprezzamento.

3

Art. 9 1

Contributi

I contributi hanno la seguente composizione: a.

contributo per azienda o parte di azienda di cui all'articolo 4:

CHF 300

b.

contributi pro capite di cui all'articolo 5:

CHF 120

2

Per le persone in formazione non vengono riscossi contributi.

3

Le aziende individuali sono soggette all'obbligo di contribuzione.

Per persone occupate a tempo parziale devono essere versati contributi, sempre che siano assoggettate all'obbligo assicurativo secondo la legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

4

5

I contributi devono essere versati ogni anno.

I contributi di cui al capoverso 1 sono considerati indicizzati in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo del 1° gennaio 2017. Sono sottoposti a verifica ogni due anni dalla Commissione del fondo e, se del caso, adeguati all'indice nazionale dei prezzi al consumo.

6

Art. 10

Esenzione dall'obbligo di contribuzione

Un'azienda che vuole essere esentata totalmente o parzialmente dall'obbligo di contribuzione deve inoltrare una richiesta motivata alla segreteria della «società cooperativa Involucro edilizio Svizzera».

1

L'esenzione dall'obbligo di contribuzione è disciplinata dall'articolo 60 capoversi 4 e 6 LFPr in combinato disposto con l'articolo 68a capoverso 2 dell'ordinanza del 19 novembre 20035 sulla formazione professionale.

2

Art. 11

Limitazione delle entrate

Le entrate provenienti dai contributi non possono superare i costi totali delle prestazioni di cui all'articolo 7, calcolati su una media di sei anni, tenuto conto della costituzione di adeguate riserve.

4 5

RS 831.40 RS 412.101

5417

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

FF 2018

Sezione 5: Organizzazione, revisione e vigilanza Art. 12

Regolamento esecutivo

L'Assemblea dei delegati della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» e l'Assemblea generale dell'associazione di categoria «Pavidensa» emanano un Regolamento esecutivo del fondo per la formazione professionale Involucro edilizio.

Art. 13

Comitato centrale

Il Comitato centrale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» è l'organo di vigilanza del fondo ed è responsabile della sua gestione strategica.

1

2

Il Comitato assolve in particolare i seguenti compiti: a.

nomina i membri della Commissione del fondo;

b.

designa una segreteria per l'amministrazione del fondo;

c.

attribuisce i mezzi secondo l'elenco delle prestazioni e determina la parte destinata alla costituzione di riserve;

d.

definisce periodicamente l'elenco delle prestazioni e determina la parte destinata alla costituzione di riserve;

e.

decide in merito ai ricorsi contro le decisioni della Commissione del fondo;

f.

approva il preventivo e il consuntivo del fondo.

Art. 14

Commissione del fondo

La Commissione del fondo è composta da tre a cinque membri, di cui almeno un delegato di «Pavidensa» La Commissione è l'organo direttivo del fondo e si autocostituisce.

1

2

3

La Commissione delibera in materia di: a.

subordinazione di un'azienda al fondo;

b.

determinazione dei contributi di un'azienda in caso di ritardo nel pagamento;

c.

ripartizione di contributi in caso di concorrenza con un altro fondo per la formazione professionale d'intesa con la direzione di detto fondo.

La Commissione approva il preventivo ed esercita la vigilanza sulla segreteria.

Art. 15

Segreteria

La segreteria dà esecuzione al presente regolamento nell'ambito delle sue competenze.

1

La segreteria è responsabile della riscossione dei contributi e del pagamento di contributi per le prestazioni di cui all'articolo 7, provvede all'amministrazione e alla contabilità e stila il preventivo e il consuntivo.

2

5418

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

Art. 16

FF 2018

Consuntivo, revisione e contabilità

La segreteria gestisce il fondo come conto con contabilità autonoma, conto economico, bilancio e con un proprio centro costi.

1

Il consuntivo del fondo è controllato, nell'ambito della revisione annuale dei conti della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera», da un ufficio di revisione indipendente ai sensi degli articoli 727­731a del Codice delle obbligazioni6.

2

3

Il periodo contabile è l'anno civile.

Art. 17

Vigilanza

Il fondo è sottoposto alla vigilanza della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) conformemente all'articolo 60 capoverso 7 LFPr7.

1

Il consuntivo del fondo e il rapporto di revisione sono inoltrati per conoscenza alla SEFRI.

2

Sezione 6: Approvazione, conferimento del carattere obbligatorio generale e scioglimento Art. 18

Approvazione

Il presente regolamento del fondo è stato approvato dal Comitato centrale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» il 22 giugno 2017 e dall'Assemblea dei delegati il 23 giugno 2017 in virtù degli articoli 17 capoverso 2 lettera o e 22 capoverso 2 lettera g degli statuti della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» del 24 giugno 2011.

Art. 19

Conferimento del carattere obbligatorio generale

Il conferimento del carattere obbligatorio generale è disciplinato dal decreto del Consiglio federale.

Art. 20

Scioglimento

Qualora lo scopo del fondo non possa più essere raggiunto o vengano meno le basi legali, il Comitato centrale della «Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera» scioglie il fondo con il consenso della SEFRI.

1

Un eventuale capitale residuo del fondo è destinato a uno scopo affine a condizione che sia utilizzato.

2

6 7

RS 220 RS 412.10

5419

Obbligatorietà generale del fondo per la formazione professionale della Società cooperativa Involucro edilizio Svizzera. DCF

Art. 21

FF 2018

Sostituzione di un regolamento precedente

Il presente regolamento sostituisce il regolamento del 22 settembre 2008 del Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera Tetto e facciate.

23 giugno 2017

5420

Walter Bisig Presidente

Dr. André Schreyer Direttore