Decisione di modifica della decisione del 22 febbraio 2016 concernente la modifica della struttura dello spazio aereo svizzero nel 2016 del 1° marzo 2018

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

La decisione del 22 febbraio 2016 concernente la modifica della struttura dello spazio aereo svizzero nel 2016 è modificata. Le tre zone regolamentate temporanee o attivabili temporaneamente (LS-R GS1, LS-R GS2 e LS-R GS3) a est di Sion, indicate nel n. 1.4 del dispositivo di decisione, vengono soppresse il 29 marzo 2018.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 capoversi 1 e 2 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA, RS 748.0) in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA, RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. In virtù dell'articolo 10 lettera a dell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA, RS 748.121.11), l'UFAC può designare delle zone regolamentate e delle zone pericolose per garantire la sicurezza aerea. Una zona regolamentata è uno spazio aereo di dimensioni definite, al di sopra del territorio o delle acque territoriali di uno Stato, entro i cui limiti il volo degli aeromobili sottostà a determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione:

2018-0842

1. Con decisione del 22 febbraio 2016, a est di Sion sono state istituite fino a nuovo avviso tre zone regolamentate temporanee o attivabili temporaneamente (LS-R GS1, LS-R GS2 e LS-R GS3). In caso di attivazione, lo spazio aereo contenuto in queste zone è riclassificato come spazio aereo di classe E.

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Tale misura è stata adottata perché le procedure di avvicinamento IFR all'aeroporto di Sion attraversavano parzialmente lo spazio aereo di classe G e la relativa zona cuscinetto, svolgendosi pertanto in parte in uno spazio aereo non controllato.

Con l'istituzione e l'attivazione di queste zone regolamentate, le procedure di avvicinamento IFR civili si mantengono nello spazio aereo di classe E, ossia in uno spazio aereo controllato dai servizi di sicurezza aerea.

2. La decisione del 22 febbraio 2016 è entrata in vigore il 31 marzo 2016 per un periodo di tempo indeterminato, ovvero fino a revoca o a nuova modifica della stessa.

3. In data 13 dicembre 2017 l'aeroporto di Sion ha presentato all'UFAC una domanda scritta per la soppressione delle tre zone regolamentate LS-R GS1, LS-R GS2 e LS-R GS3.

4. La domanda si fonda sull'articolo 29, entrato in vigore il 12 ottobre 2017, dell'ordinanza del 20 maggio 2015 del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11). In virtù di questa disposizione, l'obbligo di recare a bordo un transponder si applica agli aeromobili motorizzati e non motorizzati, ossia agli alianti e ai palloni, se nello spazio aereo di classe G si vola a un'altitudine superiore a 1000 piedi sul livello del suolo secondo i valori di visibilità di cui all'articolo 23 capoverso 3 ONCA.

In base a questa nuova norma giuridica, le tre zone regolamentate temporanee o attivabili temporaneamente LS-R GS1, LS-R GS2 e LS-R GS3 a est di Sion possono essere soppresse.

5. La soppressione delle tre zone regolamentate temporanee o attivabili temporaneamente LS-R GS1, LS-R GS2 e LS-R GS3 ha effetto dal 29 marzo 2018 (pubblicazione della cartina 2018).

6. La presente decisione è notificata all'aeroporto di Sion, a Skyguide e alle Forze aeree per lettera raccomandata, nonché comunicata mediante posta ordinaria a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere.

Destinatari:

La decisione del 22 febbraio 2018 interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

Deposito pubblico:

La presente decisione è notificata agli utenti dello spazio

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aereo mediante pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Può ugualmente essere chiesta per telefono all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture, al numero 058 465 06 57.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo. In virtù dell'articolo 22a capoverso 1 lettera a della legge federale sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) i termini non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso.

Il ricorso deve essere presentato in duplice copia e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

1° marzo 2018

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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