18.043 Messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni del 25 aprile 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione:


il disegno di legge federale sull'armonizzazione delle pene;



il disegno di legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2007

M

06.3554

Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)

2009

P

09.3366

Sfruttamento del margine di manovra offerto dal quadro normativo. Verifica della prassi dei tribunali (N 3.6.09, Jositsch)

2010

M

08.3131

Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10; N 8.12.10)

2014

M

10.3634

Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (S 23.9.10, Commissione della gestione CS; N 2.3.11; S 19.3.14)

2017

M

17.3265

Armonizzazione delle norme penali (N 31.5.17, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.9.17)

2017-2754

2345

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 aprile 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2346

Compendio Il progetto è composto di due disegni di legge. Il primo disegno propone di modificare diverse pene per armonizzarle, senza però ridefinirle completamente: con il Codice penale il legislatore predispone strumenti differenziati per sanzionare i reati lasciando il necessario margine di manovra all'apprezzamento del giudice. Si procede inoltre ad adeguamenti necessari per ragioni politiche o di tecnica legislativa. Nel secondo disegno le disposizioni del diritto penale accessorio sono adeguate alla nuova disciplina delle sanzioni della Parte generale del Codice penale.

Situazione iniziale Il Codice penale (CP) è in vigore dal 1° gennaio 1942. Nei primi 36 anni dopo l'entrata in vigore del Codice, la Parte speciale è stata riveduta soltanto tre volte, mentre nei successivi 40 anni è stata modificata 71 volte per diversi motivi. In occasione della prima revisione, furono ripresi nel Codice penale diversi decreti del Consiglio federale e un certo numero di disposizioni cantonali emanati nel corso della Seconda guerra mondiale. Le successive revisioni sono state originate dai mutamenti dei valori e della morale in seno alla società (p. es. per quanto concerne il diritto penale in materia sessuale, l'interruzione della gravidanza), dallo sviluppo della tecnica (p. es. in materia di reati contro la sfera segreta o privata, di diritto penale informatico e di diritto penale dei media), dalla necessità di colmare lacune (p. es. nei reati contro la vita e l'integrità della persona, nel diritto penale patrimoniale e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo), da convenzioni internazionali (p. es. in materia di corruzione, riciclaggio di denaro, discriminazione razziale, diritto penale delle imprese), dalla revisione totale della Parte generale o da adeguamenti terminologici.

Il diritto penale risulta credibile soltanto se applicato in modo coerente ed equo. Se le pene comminate non corrispondono al valore che la società accorda al bene giuridico protetto e se non vi è una relazione equilibrata tra le pene comminate e le pene effettivamente inflitte, la credibilità del diritto penale ne risulta globalmente compromessa, come anche il suo potere di prevenzione.

Negli ultimi anni sono stati presentati numerosi interventi parlamentari che chiedono singole correzioni delle pene e
vengono attuati con il presente progetto. Esso suggerisce le correzioni necessarie nell'ambito di una visione globale, contribuendo così al consolidamento del diritto penale e alla prevenzione della criminalità, e introduce pene adeguate prescindendo da un inasprimento generale delle pene.

Nel secondo disegno, riguardante l'adeguamento del diritto penale accessorio, le pene non sono di regola modificate. Si vogliono invece aggiornare le comminatorie penali basate su una vecchia disciplina delle sanzioni e migliorare di conseguenza la trasparenza.

2347

Contenuto dei disegni Disegno 1: armonizzazione delle pene Il disegno non si prefigge una revisione completa della Parte speciale del CP e delle pene previste. Il diritto penale vigente predispone strumenti differenziati per sanzionare i reati e accorda al giudice il margine d'apprezzamento necessario. È compito del giudice fare uso di questo margine e infliggere una pena adeguata alla colpa.

Sono introdotte le seguenti, sostanziali novità: ­

la pena minima per i reati commessi per mestiere contro il patrimonio è uniformata e consiste in una pena detentiva di sei mesi;

­

la pena minima è aumentata da sei mesi a un anno di pena detentiva per le lesioni gravi e da un anno a oltre due anni di pena detentiva per la violenza carnale. La fattispecie della violenza carnale è inoltre ampliata in due modi: da un lato è formulata in maniera neutra sotto il profilo del genere e dall'altro comprende gli atti analoghi alla congiunzione carnale;

­

per gli atti sessuali con minori di 12 anni è introdotta una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno. Per i casi poco gravi sono invece previste pene meno severe (pena detentiva sino a un anno), così da tener conto della gravità delle fattispecie commesse;

­

si rinuncia a comminare la pena pecuniaria quale sanzione per i reati contro l'integrità sessuale, con l'esclusione della pornografia e degli atti di esibizionismo;

­

in caso di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari, per i gruppi di teppisti e vandali che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose la pena minima passa da una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a una di 120.

Con il disegno 1 il Consiglio federale propone una revisione parziale della Parte speciale del Codice penale e del Codice penale militare; è pure riveduto il diritto penale accessorio nella misura in cui i relativi atti normativi puniscono crimini.

Disegno 2: adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni La revisione della Parte generale del Codice penale compiuta nel 2002 interessa anche le disposizioni penali contenute in altre leggi federali. Da allora gran parte di queste disposizioni sono state adeguate al nuovo sistema delle sanzioni da revisioni delle relative leggi. Il disegno 2 tiene conto inoltre della modifica della disciplina delle sanzioni entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

2348

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Indice Compendio 1

2

Punti essenziali del disegno di legge sull'armonizzazione delle pene (disegno 1) 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 La Parte speciale del Codice penale 1.1.2 Diritto penale come ultima ratio 1.1.3 Modifiche della disciplina delle sanzioni del 19 giugno 2015 1.1.4 Prevenzione e repressione: progetti di legge conclusi e in corso 1.2 La normativa proposta 1.2.1 Osservazioni generali 1.2.2 Punti principali della revisione 1.2.3 Revisione del Codice penale militare 1.2.4 Armonizzazione delle pene nelle leggi federali che prevedono crimini 1.2.5 Modifiche linguistiche e modifica dell'ingresso 1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta 1.3.1 Risultati della procedura di consultazione 1.3.2 Rinunce a prevedere una normativa 1.4 Diritto comparato, in particolare sul piano europeo 1.5 Interventi parlamentari Commento ai singoli articoli del disegno 1 2.1 Codice penale svizzero: Disposizioni generali 2.2 Codice penale svizzero: disposizioni speciali 2.2.1 Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona 2.2.2 Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio 2.2.3 Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata 2.2.4 Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale 2.2.5 Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia 2.2.6 Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo 2.2.7 Titolo ottavo: Dei crimini e dei delitti contro la salute pubblica 2.2.8 Titolo nono: Dei crimini e dei delitti contro le pubbliche comunicazioni 2.2.9 Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

2347 2353 2353 2353 2354 2355 2356 2359 2359 2360 2362 2362 2363 2364 2364 2365 2373 2373 2374 2374 2375 2375 2378 2385 2386 2395 2395 2396 2397 2398

2349

FF 2018

2.3

2.4

2350

2.2.10 Titolo undecimo: Della falsità in atti 2.2.11 Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica 2.2.12 Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l'umanità 2.2.13 Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra 2.2.14 Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale 2.2.15 Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità 2.2.16 Titolo diciassettesimo: Dei crimini e dei delitti contro l'amministrazione della giustizia 2.2.17 Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali 2.2.18 Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Codice penale militare del 13 giugno 1927 2.3.1 Coincidenza tra Codice penale militare e Codice penale 2.3.2 Spiegazioni relative a norme militari specifiche Leggi federali contenenti disposizioni di diritto penale accessorio con fattispecie criminali 2.4.1 Legge del 16 dicembre 2005 sugli stranieri 2.4.2 Codice di procedura penale 2.4.3 Legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo 2.4.4 Procedura penale militare del 23 marzo 1979 2.4.5 Legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico 2.4.6 Legge del 20 giugno 1997 sulle armi 2.4.7 Legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese 2.4.8 Legge federale del 21 marzo 2003 sull'energia nucleare 2.4.9 Legge del 4 ottobre 1963 sugli impianti di trasporto in condotta 2.4.10 Legge federale del 23 settembre 1953 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera 2.4.11 Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea 2.4.12 Legge del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali 2.4.13 Legge del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti 2.4.14 Legge del 15 dicembre 2000 sui prodotti chimici 2.4.15 Legge del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione 2.4.16 Legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco 2.4.17 Legge del 13 dicembre 1996 sul controllo dei beni a duplice impiego 2.4.18 Legge del 22 marzo 2002 sugli embarghi

2399 2399 2400 2400 2401 2403 2405 2412 2415 2416 2416 2417 2420 2420 2420 2421 2426 2426 2427 2427 2428 2430 2431 2436 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442

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3

4

Punti essenziali del disegno di legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (disegno 2) 3.1 Situazione iniziale 3.1.1 Revisione della Parte generale del Codice penale 3.1.2 Modifica della disciplina delle sanzioni 3.1.3 Disegno sull'armonizzazione delle pene 3.2 Modifiche proposte 3.2.1 In generale 3.2.2 Le pene comminate per le contravvenzioni 3.2.3 La distinzione tra commissione intenzionale e colposa 3.2.4 L'obbligo di cumulare una pena pecuniaria con la pena detentiva 3.2.5 La conseguenza giuridica nei «casi poco gravi» 3.2.6 Le pene accessorie 3.3 Adeguamenti non eseguiti 3.3.1 Normativa espressa in materia di commissione colposa 3.3.2 La prescrizione 3.3.3 La responsabilità penale dell'impresa 3.3.4 Legge federale e ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure 3.4 Valutazione della soluzione proposta 3.5 Rinuncia alla consultazione Commento ai singoli articoli del disegno 2 4.1 Legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali 4.2 Legge federale del 16 dicembre 1983 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero 4.3 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile 4.4 Codice penale 4.5 Legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale 4.6 Legge del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali 4.7 Legge federale del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli autoveicoli 4.8 Legge del 21 giugno 1996 sull'imposizione degli oli minerali 4.9 Legge federale del 28 settembre 1923 sul registro del naviglio 4.10 Legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio 4.11 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità 4.12 Legge del 20 giugno 1986 sulla caccia 4.13 Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca 4.14 Legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

2444 2444 2444 2445 2445 2445 2445 2447 2448 2448 2449 2449 2451 2451 2451 2452 2453 2453 2453 2454 2454 2455 2455 2456 2457 2457 2458 2458 2459 2459 2460 2461 2462 2462 2351

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4.15 Legge del 20 giugno 1933 sul controllo dei metalli preziosi 4.16 Legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi 4.17 Legge federale del 25 giugno 1982 sulle misure economiche esterne

2463 2464

5

Ripercussioni 5.1 Ripercussioni per la Confederazione 5.1.1 Ripercussioni finanziarie 5.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 5.1.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

2466 2466 2466 2466

6

Rapporto con il programma di legislatura

2467

7

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese

2467 2467 2467 2469 2469

2465

2466

Bibliografia

2470

Elenco delle fonti citate

2473

Disegno 1: Legge federale sull'armonizzazione delle pene (Disegno)

2475

Disegno 2: Legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (Disegno)

2525

2352

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Messaggio 1

Punti essenziali del disegno di legge sull'armonizzazione delle pene (disegno 1)

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

La Parte speciale del Codice penale

Il Codice penale svizzero1 (CP) è entrato in vigore il 1° gennaio 1942. Nei primi 36 anni dopo l'entrata in vigore, la Parte speciale del Codice penale è stata riveduta soltanto tre volte, mentre nei successivi 40 anni è stata oggetto di 71 revisioni.

Queste modifiche avevano motivi diversi. In occasione della prima revisione, furono ripresi nel Codice penale diversi decreti del Consiglio federale e un certo numero di disposizioni cantonali emanati nel corso della Seconda guerra mondiale. All'origine delle successive revisioni vi sono i mutamenti dei valori e della morale in seno alla società (p. es. per quanto concerne il diritto penale in materia sessuale, l'interruzione di gravidanza), lo sviluppo della tecnica (p. es. in materia di reati contro la sfera segreta o privata, di diritto penale informatico e di diritto penale dei media), la necessità di colmare lacune (p. es. nei reati contro la vita e l'integrità della persona, nel diritto penale patrimoniale e nella lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo), l'adozione di convenzioni internazionali (p. es. in materia di corruzione, riciclaggio di denaro, discriminazione razziale, diritto penale delle imprese) o gli adeguamenti terminologici risultanti dalla revisione 2002 della Parte generale del Codice penale (revisione 2002 della PG-CP)2.

Le disposizioni della Parte speciale del CP non sono state fino ad oggi sottoposte a una revisione totale che tenesse conto della protezione dei beni giuridici e della loro ponderazione.

Negli ultimi anni l'importanza attribuita dall'opinione pubblica al diritto penale in generale e alle pene e alle sanzioni in particolare è fortemente aumentata. In questo contesto sono stati presentati numerosi interventi parlamentari3 che chiedono singole correzioni delle pene, soprattutto di quelle previste per i reati contro la vita e l'integrità della persona, come pure per i reati contro l'integrità sessuale.

1 2 3

RS 311.0 RU 2006 3459 Cfr. p. es. Iv. Pa. Aeschbacher dell'11 maggio 2006 (06.431 «Aumentare la pena per gli omicidi colposi»); Iv. Pa. del Gruppo dell'Unione democratica di centro del 12 dicembre 2006 (06.482 «Violenza carnale. Inasprimento della pena»); Mo. Joder del 19 marzo 2008 (08.3131 «Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale»); Mo. Fiala del 2 ottobre 2008 (08.3609 «Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia»); Mo. Rickli del 30 aprile 2009 (09.3417 «Punire più severamente la violenza sessuale»); Mo. Rickli del 30 aprile 2009 (09.3418 «Punire più severamente la violenza sessuale nei confronti dei bambini al di sotto dei 12 anni»); Iv. Pa. Heer del 5 dicembre 2013 (13.470 «Aumentare l'entità delle pene per reati violenti»); Iv. Pa. Jositsch del 14 marzo 2016 (16.408 «Pene minime per atti sessuali con minori di 16 anni»); Mo.

Flückiger-Bäni del 17 giugno 2016 (16.3546 «Pene più severe in caso di omicidio intenzionale e lesioni»); Iv. Pa. Rickli del 28 novembre 2016 (16.483 «Punire più severamente la violenza sessuale»).

2353

FF 2018

Infine, con la revisione del 13 dicembre 2002 della Parte generale del Codice penale (revisione 2002 della PG-CP; entrata in vigore il 1° gennaio 2007) sono sorte un certo numero di incongruenze, situazioni a lungo termine insostenibili ­ per esempio per quanto riguarda reati con diversi gradi d'illiceità che vengono puniti allo stesso modo ­ e altri problemi a cui va posto rimedio.

1.1.2

Diritto penale come ultima ratio

Il diritto penale permette la convivenza libera e pacifica dei cittadini e tutela l'insieme dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. In sintesi, il compito del diritto penale consiste nel proteggere i beni giuridici, fermo restando che per «bene giuridico» si intende l'insieme delle circostanze e delle finalità necessarie al libero sviluppo dell'individuo, alla realizzazione dei suoi diritti fondamentali e al funzionamento di un ordinamento statale fondato su questa idea4. Tenuto conto del principio della proporzionalità, il legislatore dovrebbe, per quanto possibile, impiegare il diritto penale soltanto in ultima ratio (ultimo mezzo). La lesione di un bene giuridico dovrebbe essere sanzionata da una pena soltanto se il diritto civile o il diritto amministrativo non garantiscono la protezione di tale bene. Da ciò risulta il carattere frammentario del diritto penale, che non deve perseguire ciascun comportamento moralmente reprensibile, ma punire unicamente i comportamenti che il legislatore considera particolarmente dannosi per la società.

Conformemente a questo pensiero di base, nel recente passato, il nostro Collegio ha avviato e sostenuto numerosi progetti di prevenzione: grazie all'estensione dei diritti e degli obblighi di avviso intende migliorare la protezione dei minori, in merito alla violenza domestica considera favorevolmente le iniziative dei Cantoni di istituzionalizzare la cooperazione tra le diverse autorità nell'ambito di un sistema di gestione della minaccia, mentre nel settore della lotta al terrorismo ha avviato due progetti.

Da un lato, il 24 novembre 2017, è stato approvato un piano d'azione nazionale (PNA) contro la radicalizzazione e l'estremismo violento; il piano d'azione è parte della Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo, che riveste un'importanza determinante a fini di prevenzione. Dall'altro, l'8 dicembre 2017, abbiamo posto in consultazione un progetto che integra il PNA nei punti in cui le misure di prevenzione previste non sono sufficienti, segnatamente all'inizio della radicalizzazione e dopo l'esecuzione della pena; le nuove misure possono essere attuate quando una persona costituisce un certo pericolo, ma non vi sono indizi sufficienti ad avviare una procedura penale5.

Tra l'opinione pubblica e nel mondo politico vi è una tendenza
crescente a chiedere maggiori mezzi penali (nuove fattispecie, comminatorie più elevate, termini di prescrizione più lunghi ecc.) per risolvere i problemi sociali. Il diritto penale usato come strumento repressivo non è tuttavia una panacea e attuarlo conformemente ai principi dello Stato di diritto è oneroso. La speranza che il diritto penale costituisca il rimedio è spesso delusa. La conclusione che il rimedio sia insufficiente e che la dose debba essere aumentata è però spesso sbagliata. Poiché il diritto penale può 4 5

Roxin Claus, 2006, § 2 N 7.

Per informazioni dettagliate su questi progetti di prevenzione cfr. n. 1.1.4.

2354

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garantire soltanto una protezione sussidiaria dei beni giuridici6, occorre sempre chiedersi se sia possibile correggere in modo più efficace i comportamenti socialmente indesiderati con altri mezzi, meno invasivi (diritto civile o amministrativo).

Un impiego più generalizzato del diritto penale si scontra con l'esigenza di proteggere i beni giuridici in modo proporzionato ed efficace. Un impiego eccessivo del diritto penale come mezzo per risolvere i problemi sociali, sopravvalutandone le reali possibilità, può tra l'altro produrre norme penali che prevedono pene troppo severe rispetto a reati analoghi e sotto il profilo dell'illecito commesso dall'autore.

La pena comminata dovrebbe piuttosto corrispondere al valore del bene giuridico tutelato (e all'illecito del comportamento sanzionato). Se tale non è il caso, lo squilibrio va corretto o per lo meno ridotto al minimo sostenibile.

1.1.3

Modifiche della disciplina delle sanzioni del 19 giugno 2015

Nel 2010 sono state eseguite consultazioni sia sulla modifica del Codice penale e del Codice penale militare del 13 giugno 19277 (modifica del diritto sanzionatorio) sia sulla legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio. Numerosi partecipanti alla consultazione sull'armonizzazione delle pene hanno chiesto di meglio coordinare le due revisioni8.

Il Parlamento ha approvato le modifiche sulla disciplina delle sanzioni il 19 giugno 2015 (revisione 2015 della PG-CP) ponendole in vigore al 1° gennaio 20189. I punti centrali della nuova disciplina delle sanzioni che si ripercuotono sul presente progetto sono i seguenti: ­

la durata della pena detentiva torna a essere compresa tra 3 giorni e 20 anni;

­

la pena pecuniaria ammonta al massimo a 180 aliquote giornaliere, fatte salve le eccezioni previste dalla legge;

­

d'ora in poi, l'aliquota giornaliera minima è di 30 franchi; eccezionalmente può essere ridotta a 10 franchi.

Queste modifiche non hanno effetto soltanto sulle pene comminate dal diritto accessorio ­ quelle previste dal CP e dal CPM erano già state adeguate ­ ma fanno anche sì che dal 1° gennaio 2018 siano pronunciate con maggiore frequenza pene detentive:

6

7 8

9

La nozione materiale di crimine (cosiddetto «materieller Verbrechensbegriff») come punto d'avvio della necessità di un intervento di politica criminale; cfr. Roxin Claus, § 2 N 1, 12 segg.

RS 321.0 I documenti relativi alla consultazione e ai suoi risultati sono reperibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2010 > DFGP.

RU 2016 1249

2355

FF 2018

­

riduzione del limite massimo della pena pecuniaria da 360 a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1), il che significa che per periodi tra i sei e i 12 mesi sono comminate soltanto pene detentive;

­

estensione della possibilità di pronunciare pene di breve durata (art. 41 cpv. 1), il che significa che per periodi tra i tre giorni e i sei mesi il giudice può scegliere di pronunciare una pena detentiva se appare necessario per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti, o quando è improbabile che la pena pecuniaria possa essere eseguita.

1.1.4

Prevenzione e repressione: progetti di legge conclusi e in corso

La modifica della disciplina delle sanzioni è una delle diverse revisioni del CP decise negli ultimi anni ­ alcuni progetti sono attualmente ancora al vaglio del Parlamento ­ e incentrate non soltanto sulla repressione ma anche sulla prevenzione.

L'elenco (non esaustivo) a seguire ne fornisce un riepilogo:

10

­

il 1° luglio 2012 è entrato in vigore l'articolo 124 che riconosce la fattispecie penale della mutilazione di organi genitali femminili;

­

secondo l'articolo 101 capoverso 1 lettera e, in vigore dal 1° gennaio 2013, non vi è prescrizione per gli atti sessuali con fanciulli (art. 187 n. 1), la coazione sessuale (art. 189), la violenza carnale (art. 190), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), gli atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate (art. 192 cpv. 1) e lo sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193 cpv. 1), se commessi su fanciulli minori di 12 anni;

­

dal 1° luglio 2013 il matrimonio forzato e l'unione domestica registrata forzata (art. 181a) sono esplicitamente qualificati come reato e sanzionati in modo più severo;

­

nel quadro dell'attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 200710 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Convenzione di Lanzarote) sono stati inaspriti gli articoli 195 (promovimento della prostituzione) e 197 (pornografia) ed è stato introdotto l'articolo 196 (atti sessuali con minorenni contro rimunerazione); le modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 2014;

­

il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67 segg.) a tutela dei minori e di altre persone vulnerabili da autori con precedenti penali specifici. Attualmente il Parlamento discute le disposizioni per l'attuazione dell'iniziativa popolare «Affinché i

RS 0.311.40

2356

FF 2018

pedofili non lavorino più con fanciulli» (art. 123c della Costituzione federale11 [Cost.])12, che prevedono un inasprimento della vigente interdizione di esercitare un'attività al fine di proteggere i minori e le altre persone vulnerabili13;

11 12 13 14 15 16 17

­

per migliorare la protezione dei minori, il Consiglio federale ha proposto l'estensione dei diritti e degli obblighi di avviso e il 15 aprile 2015 ha adottato il messaggio per la relativa modifica del Codice civile14. L'estensione dell'obbligo di avviso al personale specializzato è finalizzata a garantire che, in caso di sospetta esposizione del minore a pericoli, l'autorità di protezione dei minori possa adottare tempestivamente le misure necessarie a proteggere i minori in pericolo. Lo scopo di questo obbligo di avvisare l'autorità di protezione dei minori è di garantire che i minori esposti a pericolo o addirittura maltrattati siano immediatamente ed efficacemente protetti. Gli specialisti tenuti al segreto professionale ai sensi del CP avranno il diritto di avvisare l'autorità di protezione dei minori o di collaborare con tale autorità nell'accertamento dei fatti, senza dover dapprima essere liberati dal segreto da parte dell'autorità loro preposta, dall'autorità di vigilanza o dagli interessati. Una volta esentati dal segreto professionale, sono tenuti a collaborare all'accertamento dei fatti. Il Parlamento ha approvato il progetto il 15 dicembre 201715;

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dal 1° luglio 2016, la corruzione di privati è un reato perseguibile d'ufficio ed è punita anche nei casi in cui non comporta una distorsione della concorrenza o in cui l'indebito vantaggio è concesso non a un pubblico ufficiale, ma a un terzo in considerazione dell'espletamento dell'attività del pubblico ufficiale (art. 322quinquies segg.);

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il 1° ottobre 2016, con l'attuazione dell'iniziativa sull'espulsione16, sono entrate in vigore le disposizioni relative all'espulsione obbligatoria e facoltativa. In base ad esse, l'autore di uno degli atti contenuti in un elenco di reati è obbligatoriamente espulso dal Paese per 5­15 anni, mentre per i crimini e i delitti non inseriti nell'elenco è prevista un'espulsione facoltativa di 3­15 anni (art. 66a segg.);

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nel 2017 sono stati avviati tre progetti di vasta portata per attuare la strategia di lotta al terrorismo: ­ il 22 giugno 2017 abbiamo avviato la procedura di consultazione per l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa del 16 maggio 2005 per la prevenzione del terrorismo con relativo Protocollo addizionale nonché potenziamento del dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata17. La consultaRS 101 RU 2014 2771 FF 2016 5509 FF 2015 2751 FF 2017 6757 RU 2011 1199 I documenti relativi alla consultazione sono reperibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2017 > DFGP.

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FF 2018

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18 19 20

zione si è conclusa il 13 ottobre 2017. Il disegno di legge rende passibili di pena il reclutamento, l'addestramento e i viaggi finalizzati a un reato di terrorismo. La base giuridica finora in vigore, costituita dalla legge federale del 12 dicembre 201418 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, passa così dall'avere durata determinata a essere integrata nel diritto permanente. Inoltre, la disposizione penale contro la criminalità organizzata (art. 260ter) viene applicata anche alle organizzazioni terroristiche e si adottano misure per una migliore cooperazione internazionale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria e della lotta al finanziamento del terrorismo; il 24 novembre 2017 è stato approvato un Piano d'azione nazionale contro la radicalizzazione e l'estremismo violento19. Il relativo mandato era stato conferito dalla Piattaforma politica della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS), in cui sono rappresentati la Confederazione e i Cantoni. Il Piano d'azione rientra nella Strategia della Svizzera per la lotta al terrorismo, nel cui ambito la prevenzione riveste un ruolo determinante. Il Piano d'azione offre un importante contributo in tal senso: promuove un intervento interdisciplinare a tutti i livelli statali contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, crea così i presupposti per riconoscere e combattere tali fenomeni in tutte le loro forme e riunisce a tal fine gli sforzi già intrapresi in tale ambito; l'8 dicembre 2017 abbiamo indetto la procedura di consultazione sulla legge federale sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo20.

L'avamprogetto concerne principalmente misure preventive a cui la polizia può ricorrere, al di fuori di un procedimento penale, per contrastare le cosiddette persone potenzialmente pericolose. Integra il Piano d'azione nazionale, laddove le misure di prevenzione adottate nel quadro di quest'ultimo non risultino sufficienti, in particolare nella fase iniziale della radicalizzazione e dopo l'esecuzione della pena. L'avamprogetto posto in consultazione prevede numerose misure di polizia amministrativa, quali l'obbligo di presentarsi regolarmente presso un posto di polizia o un'altra autorità, il divieto di lasciare il Paese e il conseguente sequestro del passaporto o della carta d'identità, il
divieto di avere contatti e il cosiddetto divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate e il divieto di lasciare un immobile. Inoltre, viene limitato l'accesso a sostanze chimiche che possono essere utilizzate facilmente per scopi terroristici e sono suscettibili di arrecare grossi danni;

l'obiettivo dei tre progetti è di contrastare il terrorismo in maniera ancora più decisa grazie a una vasta gamma di strumenti, tutelando al contempo i principi liberali della nostra società. Poiché al momento il processo legislativo

RS 122 www.ejpd.admin.ch > Attualità > News > 2017 > Comunicato stampa del 4 dicembre 2017 I documenti relativi alla consultazione sono reperibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni in corso > 2017 > DFGP.

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relativo ai due progetti di legge non è ancora concluso, si rinuncia a formulare ulteriori considerazioni in proposito; ­

il nostro Collegio intende proteggere meglio le vittime di violenza domestica e stalking. L'11 ottobre 2017, abbiamo adottato il messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza21. Il progetto prevede modifiche del Codice civile (CC)22, del Codice di procedura civile23, del CP e del CPM. Nel diritto civile autorizza un sistema elettronico di sorveglianza dei divieti di avere contatti e di accedere ad aree determinate, ordinati in virtù dell'articolo 28b CC quale protezione contro violenze, minacce o insidie (stalking), e mira ad aumentare l'efficacia di tale articolo eliminando determinati ostacoli procedurali. Per quanto riguarda il CP, è previsto un nuovo disciplinamento della sospensione e dell'abbandono del procedimento penale per lesioni semplici, vie di fatto reiterate, minacce o coazione nei rapporti di coppia (art. 55a). L'obiettivo è sgravare la vittima e conferire alle autorità un potere discrezionale più ampio, ad esempio non facendo più dipendere la prosecuzione del procedimento esclusivamente dalla volontà espressa dalla vittima, ma affidandone la responsabilità alle autorità che devono considerare e valutare anche altre circostanze;

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la grande maggioranza dei Cantoni dispone attualmente di un sistema per la gestione della minaccia o ha perlomeno avviato pertinenti lavori preparatori per impedire la violenza domestica e altri atti di violenza. Nel nostro rapporto sulla gestione della minaccia, in particolare in caso di violenza domestica, redatto in adempimento del postulato Feri 13.344124, accogliamo positivamente gli sforzi per istituzionalizzare la collaborazione; raccomandiamo inoltre ai Cantoni di rafforzare ulteriormente la loro collaborazione. La gestione della minaccia consente di individuare precocemente sviluppi preoccupanti delle persone e di contrastare il pericolo di un reato violento. Oltre alla violenza domestica, tale gestione può coprire anche altre situazioni di rischio come ad esempio lo stalking, le minacce contro le scuole, l'amministrazione o altre istituzioni.

1.2

La normativa proposta

1.2.1

Osservazioni generali

Oltre alla protezione dei beni giuridici, nella redazione del disegno è stata prestata particolare attenzione ai seguenti punti:


21 22 23 24

è opportuno evitare, per quanto possibile, di iscrivere nella legge pene minime che limitano l'apprezzamento del giudice e possono portare a risultati FF 2017 6267 RS 210 RS 272 Consultabile in tedesco e francese all'indirizzo: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca> Numero dell'affare 13.3441 > Rapporto in adempimento dell'intervento parlamentare.

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iniqui. Ciò malgrado, in casi particolari, non è possibile rinunciarvi perché permettono al legislatore di sottolineare il carattere punibile di un reato;


la pena minima deve essere in un rapporto ragionevole con la rispettiva pena massima;



le comminatorie penali dei reati commessi intenzionalmente o per negligenza devono essere distinte in base ai diversi gradi di illiceità (p. es. art. 229). I comportamenti intenzionali e colposi possono essere parificati soltanto per le infrazioni di poco conto (contravvenzioni con multa sino a 10 000 fr.);



la revisione della PG nel 2002 non ha eliminato tutte le multe per crimini e delitti previste nel CP. Di regola, si tratta di casi in cui il reato è di poco o minimo conto. Poiché si tratta di disposizioni formulate in modo potestativo, il reato rimane un crimine o un delitto, anche se è irrogata soltanto una multa25. Inoltre occorre prestare attenzione al fatto che, secondo l'articolo 48 vCP (nella versione precedente al 1° gennaio 2007) le multe per crimini e delitti ammontavano al massimo a 40 000 franchi, l'importo massimo secondo il diritto vigente ammonta invece a soli 10 000 franchi (art. 106 cpv. 1). I crimini e i delitti puniti con la multa devono ora essere puniti con la pena pecuniaria; ciò permette di precisare nel contempo che si tratta di delitti (art. 10 cpv. 3).

Vi sono inoltre disposizioni penali che contengono precisazioni superflue o il cui campo d'applicazione si sovrappone a quello di altre norme penali: in questi casi un determinato comportamento rimane punibile anche dopo l'abrogazione della norma obsoleta o superflua che lo aveva finora sanzionato, essendo punito in tutto o in parte da altre disposizioni.

Infine, i diversi capoversi o numeri di un articolo che contengono comminatorie penali identiche in seguito alla modifica della Parte generale del Codice penale o a causa delle modifiche delle pene qui proposte sono riuniti in un solo capoverso o numero con interventi di ordine redazionale.

1.2.2

Punti principali della revisione

Il disegno non intende rifondare completamente la disciplina delle sanzioni. Il diritto penale vigente dispone di strumenti differenziati per sanzionare i reati. Se necessario e ragionevole, il disegno propone singole modifiche per rendere le pene adeguate ai diversi casi.

L'opinione pubblica e le cerchie della politica criticano soprattutto le pene previste per i reati contro la vita e l'integrità della persona, per i reati sessuali, come pure le pene comminate per i reati commessi in banda e nei casi di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari. Nel presente contesto questi ambiti sono pertanto esaminati con particolare attenzione:

25

DTF 125 IV 74 (riguardo alla situazione giuridica precedente all'entrata in vigore della revisione della PG nel 2002).

2360

FF 2018

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lesioni gravi (art. 122): la pena minima è aumentata da una pena detentiva di sei mesi a una pena detentiva di un anno;

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atti sessuali con fanciulli (art. 187): per gli atti sessuali con minori di 12 anni è introdotta una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno, mentre nei casi meno gravi si applica una pena detentiva massima di un anno;

­

coazione sessuale (art. 189) e violenza carnale (art. 190): la fattispecie della violenza carnale è ampliata in due modi: da un lato è formulata in maniera neutra dal profilo del genere e dall'altro comprende gli atti analoghi alla congiunzione carnale. Gli atti analoghi alla congiunzione carnale non rientrano più, invece, nella coazione sessuale. Ciò comporta una riduzione della pena massima da una pena detentiva di dieci anni a una di cinque anni per la coazione sessuale, e un aumento della pena minima da una pena detentiva di un anno a una di oltre due anni per la fattispecie della violenza carnale;

­

atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191): le modifiche apportate per la coazione sessuale e la violenza carnale vengono introdotte anche per questa fattispecie;

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reato collettivo (art. 200): si propone di rendere obbligatorio l'aggravamento della pena per i reati sessuali collettivi;

­

violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari (art. 285): per i gruppi di teppisti e vandali che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose la pena minima è innalzata e passa da una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere a una di 120.

Inoltre, è uniformata la pena minima per i reati contro il patrimonio commessi per mestiere (art. 139 n. 2, 144bis n. 2, 146 cpv. 2, 147 cpv. 2, 148 cpv. 2, 156 n. 2, 157 n. 2 e 160 n. 2), per cui è prevista una pena detentiva minima di sei mesi. Ciò determina in alcuni casi un inasprimento, in altri una riduzione della pena minima. È esclusa la contraffazione di merci per mestiere poiché è sussidiaria rispetto ad altre fattispecie (p. es. la truffa) e la punibilità viene anticipata fino ai preparativi di danno patrimoniale. Il campo d'applicazione della contraffazione di merci è di conseguenza limitato agli atti preparatori della truffa e ad atti analoghi alla truffa.

Vi sono poi notevoli differenze tra le pene previste per i crimini o i delitti contro le pubbliche comunicazioni, sia nel CP che nel diritto accessorio. Queste differenze non sono giustificate e vanno armonizzate.

In alcuni casi, il disegno propone di abrogare alcune fattispecie (p. es. art. 275bis, 275ter e 330). In alcuni casi l'abrogazione di una disposizione penale fa sì che l'atto in questione rimanga (completamente) impunito perché è venuta meno la necessità di punirlo. Tuttavia, l'abrogazione di una disposizione penale non esenta sempre da ogni pena un atto finora considerato punibile: lo stesso può eventualmente essere punito in virtù di altre disposizioni penali.

I reati contro l'amministrazione della giustizia (p. es. il favoreggiamento) sono previsti nel CP, nel CPM, nella legge federale del 22 marzo 197426 sul diritto penale 26

RS 313.0

2361

FF 2018

amministrativo (DPA) e perfino nella legge del 17 giugno 201627 sull'approvvigionamento del Paese (LAP). Da un confronto trasversale dei motivi d'impunità (parziale o completa discolpa a seguito dei privilegi legati al favoreggiamento di se stessi e di terzi) emergono notevoli imprecisioni e quindi un bisogno d'armonizzazione. Anche il Codice di procedura penale28 (CPP), entrato in vigore dopo la consultazione sul presente progetto, ha un impatto sui reati contro l'amministrazione della giustizia del CP, poiché i diritti di non rispondere e di rifiutare di testimoniare interagiscono con le disposizioni penali materiali.

1.2.3

Revisione del Codice penale militare

La Parte speciale del Codice penale militare corrisponde sostanzialmente alla Parte speciale del Codice penale; tra le due normative vi sono differenze soltanto laddove ciò sia necessario per tenere conto delle esigenze specifiche del CPM. Come già nell'ambito di precedenti revisioni parziali, la presente revisione del diritto penale militare mira a conservare per quanto possibile la concordanza tra i due Codici. Per le norme specifiche del diritto militare, ignote nel diritto penale comune, vale quanto rilevato nel numero 1.2.1.

1.2.4

Armonizzazione delle pene nelle leggi federali che prevedono crimini

Il disegno 1 non riesamina soltanto le pene previste nella Parte speciale del Codice penale e del Codice penale militare, ma anche le pene detentive di più di tre anni previste nel diritto penale accessorio (crimini ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP). Come le disposizioni del Codice penale, anche le disposizioni del diritto penale accessorio, proteggono di regola beni giuridici importanti. Si procede quindi come per la Parte speciale del Codice penale (cfr. n. 1.2.1).

Il disegno adegua inoltre le disposizioni penali di queste leggi alla revisione della PG del 2002, nella misura in cui non sia già stato fatto. Le modifiche sono per lo più di natura formale e riflettono il tenore della legge, come già prevede la chiave di conversione prevista nell'articolo 333 capoversi 2­6 CP. Il disegno considera anche le modifiche introdotte con la revisione della PG del 2015 (cfr. n. 1.1.3).

A differenza della Parte speciale del Codice penale, numerose leggi federali di diritto penale accessorio prevedono delitti che, in caso di commissione per negligenza, sono puniti soltanto con la multa. Se si tratta di disposizioni potestative, il reato rimane un delitto anche se nel caso concreto è pronunciata una multa29. Invece, se la disposizione è prescrittiva, in caso di commissione per negligenza il delitto diviene una contravvenzione. Per questi reati il disegno commina la pena pecuniaria, inasprendo la comminatoria e commutando numerose contravvenzioni in delitti. Al riguardo, occorre ricordare che per diversi progetti legislativi il Parlamento ha 27 28 29

RS 531 RS 312.0 DTF 125 IV 74

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FF 2018

rinunciato, totalmente o parzialmente, alla punibilità della fattispecie commessa per negligenza (p. es. art. 127­129 della legge federale del 29 settembre 201730 sui giochi in denaro; art. 36b della legge federale del 23 marzo 200131 sul credito a consumo, art. 148­150 della legge federale del 19 giugno 201532 sull'infrastruttura finanziaria; art. 19 e 20 della legge federale del 3 ottobre 195133 sugli stupefacenti).

Le contravvenzioni sono iscritte nel casellario giudiziale soltanto a partire da una certa gravità (più di 5000 franchi; art. 366 cpv. 2 lett. b in combinato disposto con l'art. 3 cpv. 1 lett. c n. 1 dell'ordinanza VOSTRA del 29 settembre 200634). Sono invece iscritti tutti i delitti per i quali è stata pronunciata una pena o una misura (art. 366 cpv. 2 lett. a). La riqualificazione delle contravvenzioni in delitti costituisce quindi un inasprimento anche sotto il profilo delle conseguenze nel diritto del casellario giudiziale. Da ciò risulterà anche un aumento del numero delle sentenze nella statistica delle sentenze penali perché le condanne che vi figurano si basano sulle cifre del casellario giudiziale.

1.2.5

Modifiche linguistiche e modifica dell'ingresso

Versione tedesca del testo normativo Nella versione tedesca sono effettuate alcune modifiche terminologiche, per esempio la sostituzione sistematica del termine «Richter» (giudice) con il termine «Gericht» (tribunale); l'aggettivo «richterlich» non è tuttavia sostituito dall'aggettivo «gerichtlich», poiché tale sostituzione non è stata fatta nemmeno nella Costituzione federale, la cui versione tedesca è interamente formulata in modo neutro sotto il profilo del genere. Un'altra modifica concerne l'impiego uniforme della formula «so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu ... oder Geldstrafe» (p. es. al posto della formula «so wird auf Freiheitsstrafe bis zu ... oder Geldstrafe erkannt»).

Versione francese del testo normativo Per i testi normativi francesi, la commissione parlamentare di redazione ha rinunciato a prescrivere di impiegare formulazioni neutre sotto il profilo del genere o forme maschili e femminili per sostituire il cosiddetto maschile generico (forma maschile di un termine impiegata per designare i due generi), poiché ciò porrebbe difficoltà insormontabili35. Essa ha invitato il legislatore a evitare le forme maschili e a utilizzare nella misura del possibile una lingua neutra sotto il profilo del genere.

Nel testo francese del presente disegno proponiamo pertanto di sostituire «celui qui» (colui che) con il termine neutro «quiconque» («chiunque»). Inoltre, nel testo normativo francese il tempo futuro è sostituito dal tempo presente. Questa modifica è giustificata perché il presente meglio permette di definire le fattispecie penali. In questo modo il testo francese è fatto corrispondere a quello tedesco che pure usa 30 31 32 33 34 35

FF 2017 5333 RS 221.214.1 RS 958.1 RS 812.121 RS 331 FF 1993 I 85, in particolare 89.

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FF 2018

il tempo presente. Queste modifiche linguistiche sono già state applicate nella revisione della Parte generale del 200236.

Versione italiana del testo normativo Nel testo italiano non si procede ad adeguamenti di carattere redazionale, salvo una generale uniformazione delle comminatorie (in primo luogo nel CP e nel CPM).

Adeguamento degli ingressi Oltre a queste modifiche linguistiche di ordine generale, approfittiamo dell'occasione per modificare l'ingresso delle leggi che ancora fanno riferimento alla vecchia Costituzione del 1874 inserendovi i pertinenti rimandi alla nuova Costituzione federale del 1999.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Risultati della procedura di consultazione

La procedura di consultazione sull'avamprogetto è stata avviata dal Consiglio federale l'8 settembre 2010 ed è durata fino al 10 dicembre 2010. 26 Cantoni, 5 partiti, 4 associazioni mantello, due autorità giudiziarie della Confederazione, nonché 16 organizzazioni, istituzioni e singole persone hanno presentato pareri sull'avamprogetto. Si sono inoltre espressi 18 altri partecipanti37.

A seguire sono brevemente riassunti i risultati della consultazione che non riguardano singoli articoli. Altre osservazioni sono contenute nei commenti ai singoli articoli (n. 2).

Il progetto ha ricevuto un'accoglienza controversa. In via di principio, una grande maggioranza dei partecipanti ha approvato il progetto, pur formulando anche importanti critiche su singole disposizioni. Alcuni partecipanti ritengono fuorviante il titolo del progetto, poiché molte delle proposte contenutevi travalicano l'armonizzazione delle pene (p. es. i casi in cui sono soppresse o materialmente modificate disposizioni penali).

La limitazione dell'apprezzamento del giudice con la trasformazione delle disposizioni potestative in disposizioni prescrittive è stata rifiutata da numerosi partecipanti.

Questi ultimi vorrebbero lasciare un ampio potere d'apprezzamento ai giudici, affinché rimanga possibile valutare correttamente nel singolo caso un dato reato.

Riguardo all'introduzione, alla soppressione o all'aumento delle pene minime i pareri sono discordi. La soppressione della pena minima di 30 aliquote giornaliere è stata approvata da una grande maggioranza. Invece, l'introduzione o l'aumento delle pene 36 37

FF 1999 1669, in particolare 1678.

I documenti relativi alla consultazione e ai suoi risultati sono reperibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2010 DFGP; i pareri e la sintesi dei risultati della procedura di consultazione sono anche disponibili all'indirizzo: www.bj.admin.ch > Sicurezza > Progetti di legislazione in corso > Armonizzazione delle norme penali.

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FF 2018

minime è stata approvata da un gruppo di partecipanti e rifiutata da un altro gruppo di peso comparabile.

1.3.2

Rinunce a prevedere una normativa

Nel rielaborare il progetto abbiamo tenuto conto sia dei risultati della procedura di consultazione, sia della mutata situazione giuridica (modifiche di legge e giurisprudenza). A seguire sono elencate le principali rinunce a prevedere una normativa.

Art. 116

Infanticidio

Nella procedura di consultazione la proposta di abrogare l'articolo 116 è stata accolta da diverse parti. L'abrogazione dell'articolo non avrebbe determinato l'esenzione da una pena; piuttosto, l'atto non avrebbe più costituito una figura di reato privilegiata e sarebbe stato invece giudicato sulla base degli altri tipi di omicidio. Tuttavia, molte voci critiche si sono dette contrarie allo stralcio, adducendo tra i motivi che, sebbene la situazione specifica di una futura madre nubile sia oggi fondamentalmente diversa rispetto all'epoca dell'emanazione del CP, ciò non significa che una futura madre non possa sentirsi esposta a determinate costrizioni. Rinunciamo pertanto alla nostra proposta iniziale di stralciare l'articolo 116.

Art. 117

Omicidio colposo

La cornice edittale relativa a questa fattispecie ha dato adito a discussioni negli ultimi anni, in particolare in relazione con i cosiddetti «conducenti spericolati».

Nell'opinione pubblica e nelle cerchie della politica si è diffusa una crescente disapprovazione delle sentenze troppo lievi pronunciate nei confronti delle persone all'origine di incidenti mortali38.

Un tragico incidente della circolazione ha portato a una decisione del Tribunale federale che ha avuto un'ampia risonanza: nella DTF 130 IV 58 l'alta Corte ha confermato la condanna per omicidio per dolo eventuale, e non per omicidio colposo, di due automobilisti che nell'ambito di una corsa su una strada pubblica avevano provocato un incidente costato la vita a due persone. La dottrina aveva criticato questa decisione, a cui rimproverava di cancellare la delimitazione tra colpa cosciente e dolo eventuale39.

38

39

I seguenti interventi chiedono o hanno chiesto un aumento della pena massima prevista dall'articolo 117 CP: iniziativa cantonale Soletta dell'8 gennaio 2010 (10.303 «Misure contro i pirati della strada»), Iv. Pa. Aeschbacher dell'11 maggio 2006 e del 10 giugno 2009 (06.431 «Aumentare la pena per gli omicidi colposi» e 09.449 «Punire più severamente i pirati della strada!»), Mo. Heim dell'8 dicembre 2008 (08.3784 «Lotta alla pirateria stradale»). Su ulteriori interventi politici in relazione con il miglioramento della sicurezza del traffico stradale e in particolare sul tema dei «pirati della strada» cfr.

FF 2010 7455, in particolare 7471 e 7501.

Tra gli altri: Riklin Franz, 2006, pagg. 257­269; Schweizer Mark, 2007, pagg. 32­39; Vest Hans/Weber Jonas, 2009, pagg. 443­457.

2365

FF 2018

Nell'avamprogetto avevamo proposto di aumentare da tre a cinque anni la pena detentiva massima per l'omicidio colposo. Ciò avrebbe dovuto permettere di relativizzare l'importanza pratica della distinzione tra omicidio colposo e omicidio per dolo eventuale e di tenere inoltre conto della richiesta popolare di pene più severe per i conducenti spericolati che causano infortuni mortali. Ai giudici sarebbe così stata data l'opportunità di infliggere pene detentive superiori a tre anni evitando le difficoltà connesse con la prova del dolo eventuale.

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione ha approvato questa proposta. È stato tuttavia oggetto anche di critiche fondamentali e dogmatiche il fatto che in futuro vi sia un passaggio fluido dalla comminatoria penale per l'omicidio colposo a quella dell'omicidio intenzionale. È stato tra l'altro fatto notare che ciò è estraneo all'assetto del diritto penale svizzero, basato sul principio della colpevolezza, poiché un reato colposo sotto il profilo della colpa è nettamente meno grave di un reato intenzionale. A tale riguardo è stato rilevato che, aumentando la pena massima prevista, l'omicidio colposo viene parificato all'istigazione e aiuto al suicidio (art. 115), all'interruzione punibile della gravidanza con consenso (art. 118 cpv. 1), all'abbandono di una persona incapace di provvedere a se stessa (art. 127), all'esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129) o all'aggressione (art. 134). Si nega così la fondamentale distinzione che il nostro diritto penale opera tra negligenza e intenzionalità anche se i citati delitti intenzionali non riguardano beni giuridici perfettamente equivalenti alla vita o non si tratta di esposizioni a pericolo della medesima intensità.

Ha inoltre attirato le critiche il fatto che le pene della norma centrale del CP siano aumentate per tenere conto di una determinata categoria di autori, i conducenti spericolati, e che le pene sarebbero più severe anche per tutti gli altri casi di omicidio colposo.

Il 20 ottobre 2010 ­ e quindi durante la consultazione sul presente progetto40 ­ il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente Via sicura, il programma d'intervento della Confederazione volto ad aumentare la sicurezza stradale41.

Nell'ambito del relativo dibattito, tenuto conto degli interventi
parlamentari presentati e dell'iniziativa popolare «Protezione contro i conducenti spericolati»42, riuscita il 5 luglio 2011, il Parlamento ha introdotto due nuove fattispecie sui reati commessi dai conducenti spericolati. Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 201343. L'articolo 90 capoverso 3 della legge del 19 dicembre 195844 sulla circolazione stradale (LCStr) prevede ora che sia punito con una pena detentiva da uno a quattro anni chiunque, violando intenzionalmente norme elementari della circolazione, corre il forte rischio di causare un incidente della circolazione con feriti gravi o morti, segnatamente attraverso la grave inosservanza di un limite di velocità, l'effettuazione di sorpassi temerari o la partecipazione a gare non autorizzate con veicoli a motore. Il capoverso 4 indica quale superamento di velocità rende in ogni caso applicabile il capoverso 3 dell'articolo 90 LCStr.

40 41 42

43 44

La consultazione è durata dall'8 settembre al 10 dicembre 2010.

FF 2010 7455 www.bk.admin.ch > Temi > Diritti politici > Iniziative popolari > Iniziative popolari ritirate; www.raserinitiative.ch. L'iniziativa è stata ritirata il 2 novembre 2012, FF 2012 8105.

RU 2012 6291 RS 741.01

2366

FF 2018

Queste nuove disposizioni hanno modificato la situazione in modo tale che il nostro Consiglio rinuncia a proporre di aumentare la pena massima prevista nell'articolo 117. La necessità di prevedere una pena più elevata per i conducenti spericolati che uccidono o feriscono in modo grave circolando a velocità eccessiva è ora considerata dal diritto vigente. Al riguardo va esaminata la questione del concorso tra i nuovi capoversi 3 e 4 dell'articolo 90 LCStr e i reati contro la vita e l'integrità della persona. Si danno i seguenti casi: ­

se l'autore commette un reato secondo l'articolo 90 capoverso 3 o 4 LCStr causando un incidente con almeno un morto o ferito grave, di regola dovrebbero poter essere ammessi l'omicidio intenzionale (o per dolo eventuale) secondo l'articolo 111 o le lesioni gravi secondo l'articolo 12245. Per quanto concerne il concorso, ciò significa che i reati di lesione grave assorbono i reati di esposizione a pericolo, ovvero che l'autore è punito soltanto in base all'articolo 111 o 122, sempre che oltre alla vittima concreta non siano state esposte a pericolo altre persone. La pena massima è quindi una pena detentiva di 20 anni (art. 111) o di dieci anni (art. 122);

­

se sono esposte a pericolo altre persone, tra l'articolo 111 o 122 da una parte e l'articolo 90 capoversi 3 e 4 LCStr dall'altra vi è concorso reale. La pena massima possibile rimane quindi una pena detentiva di 20 anni (art. 40, 49 cpv. 1 e 111 CP, art. 90 cpv. 3 o 4 LCStr) o è aumentata a una pena detentiva di 15 anni (art. 49 cpv. 1 e 122 CP, art. 90 cpv. 3 o 4 LCStr);

­

se invece il giudice ritiene che l'autore ha ucciso o causato le lesioni gravi in modo colposo, vi è concorso reale. L'illiceità del reato intenzionale di esposizione a pericolo (art. 90 cpv. 3 o 4 LCStr) non è completamente assorbita dal reato di lesione colposa (art. 117 o 125). Sotto il profilo soggettivo, il reato di esposizione a pericolo si estende oltre il reato di lesione: l'autore non vuole uccidere o ferire in modo grave una persona ma confida nel fatto che tale risultato penalmente tipico non si realizzerà (in questo caso si applica l'art. 117 o 125). Guidando in modo spericolato, accetta un alto rischio di provocare un incidente con feriti gravi o vittime mortali e di esporre così a pericolo la vita o l'integrità delle persone. Inoltre, l'articolo 90 capoverso 3 o 4 LCStr è un crimine, mentre gli articoli 117 e 125 sono delitti46; quindi, l'autore che viola le regole della circolazione secondo l'articolo 90 capoverso 3 o 4 LCStr uccidendo così per negligenza una persona o ferendola gravemente, è punito con una pena detentiva sino a sei anni in applicazione dell'articolo 49 capoverso 1. Ciò corrisponde a quanto richiesto negli interventi citati. Essendo questa pena massima più elevata di quella prevista nell'articolo 90 capoverso 3 LCStr, è tenuto conto anche di una delle richieste dell'iniziativa popolare ritirata «Protezione contro i conducenti spe-

45 46

Cfr. anche Weissenberger Philippe, 2015, art. 90 LCStr n. 183 seg.

Schwarzenegger Christian, 2013, art. 117 n. 7 seg.; DTF 136 IV 76 secondo cui vi è concorso reale tra l'omicidio colposo e l'esposizione a pericolo della vita, poiché la fattispecie di omicidio colposo non assorbe quella di esposizione a pericolo della vita altrui.

2367

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ricolati»47. Quindi, non è più necessario aumentare la pena massima prevista nell'articolo 117.

Art. 125 cpv. 2

Lesioni colpose

Come per l'articolo 117 (omicidio colposo), l'avamprogetto proponeva di aumentare la pena detentiva massima per le lesioni colpose gravi da tre a cinque anni, argomentando che sebbene il risultato sia meno grave di quello dell'omicidio per negligenza, spesso l'entità delle lesioni colpose gravi è frutto del caso. Inoltre, per i congiunti la cura di una vittima gravemente ferita può essere altrettanto gravosa che la perdita di un membro della famiglia.

Sebbene questa proposta sia stata accettata positivamente da una maggioranza dei partecipanti alla consultazione, le sono stati opposti anche argomenti convincenti. È stato ad esempio addotto che, pur aumentando le pene nell'articolo 117, la pena massima prevista nell'articolo 125 capoverso 2 deve rimanere di tre anni per sottolineare la diversa gravità dei reati di omicidio e lesioni, e che sottolineare che la gravità del risultato è spesso frutto del caso dovrebbe portare a punire anche la negligenza priva di conseguenze, ma le regole del Codice penale non lo prevedono affatto. Fondarsi sul fatto che la cura di un ferito grave per i congiunti può essere gravosa quanto la morte di un membro della famiglia è invece sbagliato: nel Codice penale la gravità di un reato dipende dalla colpa dell'autore che non è necessariamente in relazione con gli oneri che l'atto genera per i congiunti.

Queste convincenti considerazioni e la decisione di conservare l'attuale comminatoria nell'articolo 117 inducono il nostro Consiglio a mantenere, per le lesioni colpose gravi, una pena detentiva massima di tre anni.

Art. 129

Esposizione a pericolo della vita altrui

Nella consultazione la proposta di introdurre nell'articolo 129 una pena detentiva minima di sei mesi è stata in parte accolta con favore, ma in parte anche rigettata.

Uno dei motivi addotti è che una pena minima risulta problematica soprattutto perché questa disposizione è in contrasto con il principio di determinatezza dell'articolo 1. Inoltre in casi lievi sarebbe sufficiente infliggere una pena pecuniaria, che però in futuro (con la modifica della disciplina delle sanzioni) sarà esclusa. Il nostro Consiglio rinuncia pertanto a introdurre una pena minima.

Art. 140

Rapina

L'avamprogetto prevedeva di aumentare a un anno, per motivi di politica criminale, la pena minima per la fattispecie di base (n. 1) e di sopprimere l'aggravante per il caso in cui l'autore si è munito di un'arma da fuoco (n. 2) poiché, sotto il profilo dell'illecito, tale caso sarebbe stato previsto dalla fattispecie di base. Durante la consultazione è stato correttamente rilevato che il limite tra uno scippo e una rapina è molto sottile. Una pena detentiva minima di un anno non tiene conto di questa sotti47

«Se il conducente spericolato cagiona la morte o il ferimento grave di una persona, la pena deve essere inasprita [rispetto a una pena detentiva da uno a quattro anni]».

2368

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gliezza. Inoltre, è pure opportuno distinguere le pene previste per la fattispecie di base e per il fatto di compiere la rapina munito di un'arma da fuoco prevedendo una pena minima più severa per quest'ultima eventualità. Altrimenti, si crea la finzione che ogni rapina sia compiuta con un'arma da fuoco. Per questi motivi, il nostro Consiglio rinuncia a modificare i numeri 1 e 2.

Era inoltre stato proposto di formulare la pena minima del numero 3 in modo da evitare che possano essere pronunciate pene detentive con sospensione condizionale totale o parziale della pena (cfr. in proposito i commenti all'art. 122). La vigente pena minima era stata introdotta per garantire che la pena detentiva fosse eseguita senza la condizionale48, cosa che accade secondo il diritto vigente, tranne nel caso specifico in cui la pena detentiva corrisponde esattamente alla pena minima. Al riguardo occorre sottolineare che prima del 2007 potevano essere pronunciate soltanto pene con o senza la condizionale, mentre dal 1° gennaio 2007 è possibile sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva di una durata da uno a tre anni al massimo (art. 43 cpv. 1 CP), concedendo ai giudici la flessibilità necessaria per pronunciare una pena equa. Durante la consultazione questa proposta è stata rifiutata ed è stato chiesto di conservare la vigente pena minima. È pertanto opportuno non modificare queste pene.

Infine, durante la consultazione è stata contestata la proposta di ridurre da cinque a tre anni la pena minima detentiva di cui al numero 4. È stato osservato che comminare la medesima pena detentiva minima di tre anni per tutti i reati commessi con crudeltà non è plausibile perché l'illiceità (parziale) di questa qualifica risulta dalla fattispecie di base. Anche la riduzione della pena minima per motivi di politica criminale è stata rigettata. Per i motivi esposti, rinunciamo a modificare la cornice edittale e di conseguenza all'armonizzazione inizialmente perseguita tra gli articoli 140 numero 4, 184, 189 capoverso 3 e 190 capoverso 3 CP.

Art. 213

Incesto

La proposta del nostro Consiglio di abrogare l'articolo 213 ha suscitato forti reazioni durante la consultazione. Mentre una minoranza dei partecipanti alla consultazione si è espressa a favore dell'abrogazione proposta, una maggioranza vi si è infatti opposta, facendo valere motivi morali ed eugenici, nonché la protezione dei minori contro gli abusi sessuali. È stato inoltre fatto presente che l'abrogazione darebbe un segnale sbagliato. Alla luce di tale risultato e in seguito a un'ulteriore valutazione, rinunciamo a dar seguito alla proposta.

Art. 263

Atti commessi in istato di irresponsabilità colposa

Questa disposizione non protegge un bene giuridico specifico. L'autore è punito per l'esposizione a pericolo che crea in modo colpevole mettendosi in uno stato di irresponsabilità e che si concretizza nella commissione di un reato sotto l'influenza di una sostanza. Secondo la dottrina e la giurisprudenza unanimi, l'articolo 263 è incompatibile con il principio della colpa che regge il nostro Codice penale. In primo luogo, l'articolo 263 punisce atti commessi in stato di irresponsabilità, quindi 48

FF 1980 I 1032, in particolare 1049.

2369

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per definizione atti non colpevoli. In secondo luogo, la pena prevista è la stessa per i reati intenzionali e per i reati per negligenza. Infine, il capoverso 2 applica una pena più severa nei casi in cui la sola pena prevista dalla disposizione che punisce il crimine commesso in stato di irresponsabilità è una pena detentiva. Già nella DTF 104 IV 249 il Tribunale federale aveva qualificato l'articolo 263 come un corpo estraneo al Codice penale. In considerazione dell'incompatibilità di questo articolo con uno dei principi fondamentali del nostro diritto penale, l'avamprogetto ne proponeva l'abrogazione.

Per il tramite delle disposizioni generali del loro Codice penale o di uno specifico reato, gli ordinamenti giuridici dei Paesi vicini49 prevedono deroghe analoghe al principio della colpa e rendono responsabili dei loro atti gli autori di reati, in via di principio, parzialmente o totalmente incapaci a causa dell'eliminazione dell'intento criminoso conseguente all'assunzione di alcol o stupefacenti.

L'articolo 263 era assente dal progetto originale di Codice penale che il Consiglio federale presentò al Parlamento nel 1918. Nel corso dei dibattiti del Consiglio nazionale fu espresso il timore che lasciare impunito l'autore in stato di grave ebrietà avrebbe vanificato il principio della colpa. Siffatta impunità avrebbe infatti suscitato l'incomprensione del pubblico. L'attuale articolo 263 è il risultato di queste considerazioni50. I risultati della consultazione indicano che queste preoccupazioni sono ancora attuali. Simili considerazioni di prevenzione generale possono giustificare una violazione del principio della colpa, tanto più che tutto sommato è limitata a una situazione ben precisa (volontaria ingestione di alcol o stupefacenti che induce una scemata responsabilità). È quindi giustificato mantenere la normativa vigente.

Art. 286

Impedimento di atti dell'autorità

L'avamprogetto prevedeva di aumentare la pena massima comminata dall'articolo 286, in considerazione della gravità degli atti puniti da questo articolo che possono impedire gli organi dello Stato di adempiere in modo indisturbato i loro compiti.

Anche l'iniziativa cantonale del Cantone Ticino 14.301 «Riesaminare l'adeguatezza delle pene inflitte ai colpevoli in applicazione degli articoli 285 e 286 del Codice penale svizzero», a cui è stato dato seguito, chiede una verifica delle pene previste dall'articolo 286.

La durata media delle pene detentive irrogate dai giudici in applicazione dell'articolo 286 prima del 1° gennaio 200751 è nettamente inferiore a 30 giorni; la cornice edittale prevista non è pertanto sfruttata52. Durante la consultazione è inoltre stata formulata l'obiezione secondo cui un aumento delle pene è inopportuno in con49

50 51

52

Germania: § 323a del Codice penale tedesco; Austria: § 287 del Codice penale austriaco; Italia: art. 91­95 del Codice penale italiano; Francia: art. 122-1 del codice penale francese. Per quanto concerne i reati commessi in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, la giurisprudenza francese non riconosce alcuna diminuzione della responsabilità se l'intossicazione è colpevole (cfr. Bouloc Bernard, 2009, n. 427 e 427-1).

Cfr. Bommer Felix, 2013, n. 2 ad art. 263 CP.

Fino al 1° gennaio 2007 per questo reato poteva essere irrogata al massimo una pena detentiva di un mese. Con la nuova PG CP viene ora comminata una pena pecuniaria fino a 30 aliquote giornaliere.

In proposito cfr. Jositsch Daniel, 2016, n. marg. 5.

2370

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siderazione del carattere bagatellare di questo articolo e del fatto che gli atti più gravi sono contemplati anche dall'articolo 285. L'articolo 286 era già contestato nel momento della sua adozione e la disobbedienza civile non è punita dal diritto penale criminale in diversi Paesi europei. La norma crea inoltre un conflitto con in principi in materia di autofavoreggiamento53.

Per questi motivi, rinunciamo ad aumentare le pene previste nell'articolo 286. Il consolidamento dell'autorità dello Stato perseguito dall'iniziativa del Cantone Ticino (14.301 «Riesaminare l'adeguatezza delle pene inflitte ai colpevoli in applicazione degli articoli 285 e 286 del Codice penale svizzero») e da altri interventi parlamentari può essere ottenuto anche se il legislatore interviene sull'articolo 285 (violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari)54.

Art. 292

Disobbedienza a decisioni dell'autorità

L'avamprogetto prevedeva di punire la disobbedienza a decisioni dell'autorità come un delitto comminando una pena detentiva fino a un anno.

Durante la consultazione è stato obiettato che una norma penale in bianco è dubbia: visto il possibile contenuto delle decisioni e le molteplici autorità decisionali è problematico prevedere di comminare una pena detentiva sino a un anno. In questo modo la norma si avvicina all'arresto personale per debiti55.

Il nostro Collegio condivide questo modo di vedere. Occorre inoltre prestare attenzione al fatto che la semplice disobbedienza a decisioni dell'autorità con l'aumento della pena comminata diverrebbe un delitto e perfino un motivo di espulsione (seppure non obbligatoria) secondo l'articolo 66abis. Ciò appare sproporzionato. Per questi motivi si rinuncia ad aumentare le pene previste.

Art. 296

Oltraggio ad uno Stato estero

Art. 297

Oltraggi a istituzioni internazionali

Art. 298

Offese agli emblemi di uno Stato estero

Le pene massime previste de lege lata negli articoli 296­298 appaiono troppo severe, perché l'atto tipico è una semplice manifestazione di disprezzo. L'avamprogetto prevedeva pertanto una riduzione della pena massima comminata a una pena detentiva di un anno (o a una pena pecuniaria). Tuttavia, anche se viene attaccato direttamente l'«onore» di uno Stato estero o di un'organizzazione internazionale, le fattispecie del titolo sedicesimo proteggono gli interessi stranieri soltanto in modo

53

54 55

Critico nei confronti della posizione del TF Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 52 N 12 e per una trattazione approfondita dell'intera materia Schneider Klaus, 2009, 127 segg.

Cfr. commenti ibid.

Cfr. in proposito anche la sentenza del Tribunale federale 1B_158/2014 del 25 giugno 2014, consid. 2.3.

2371

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indiretto. In primo luogo, sono protetti gli interessi di politica estera della Svizzera56.

Questo punto è stato giustamente rilevato anche durante la consultazione. È pertanto opportuno lasciare immutate queste pene.

Art. 320

Violazione del segreto d'ufficio

Art. 321

Violazione del segreto professionale

Art. 321ter

Violazione del segreto professionale e del segreto delle telecomunicazioni

I riscontri della consultazione sulla modifica di queste disposizioni sono stati marcatamente critici. L'aumento a cinque anni delle pene detentive previste trasforma in crimini questi reati (art. 10 cpv. 2). Di conseguenza diviene punibile anche il tentativo di istigazione (art. 24 cpv. 2). Diverrebbe di conseguenza un atto punibile il semplice fatto di chiedere una data informazione al titolare di un segreto che rifiuta facendo riferimento al segreto. Ciò supera la misura necessaria e adeguata della protezione penale del segreto. Se un funzionario chiede, accetta o si fa promettere un profitto per commettere il reato, l'atto è punito secondo l'articolo 322quater (concorso reale), di modo che non occorre né aumentare le pene per queste fattispecie di base né aggiungere nuove fattispecie qualificate. Rinunciamo pertanto ad aumentare le pene previste per i reati in materia di segreto.

Art. 325bis

Art. 326bis

Infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori di locali d'abitazione e commerciali Nel caso dell'articolo 325bis 325bis

L'articolo protegge la libertà del conduttore di fare ricorso alle vie legali di cui dispone in virtù delle regole sulla protezione dei conduttori, senza esserne impedito o essere oggetto di misure di ritorsione. La sua portata pratica appariva scarsa e l'avamprogetto proponeva quindi di abrogarla.

Nel sistema giuridico svizzero, il diritto penale costituisce l'ultimo stadio di protezione. Quindi, se dati interessi sono sufficientemente protetti per esempio dal diritto civile, la protezione penale è superflua e si rinuncia a estendere il catalogo dei reati.

Ciononostante, la norma penale ha un effetto preventivo che, cumulato a quello del diritto civile, migliora senza dubbio alcuno l'efficacia della protezione degli interessi minacciati, senza che sia tuttavia possibile misurarne l'efficacia in modo esatto. Il fatto che le condanne pronunciate in applicazione di una disposizione penale siano rare può essere a tale riguardo un indizio dell'efficacia preventiva della disposizione medesima. È innegabile che l'abrogazione di una disposizione penale significa per la popolazione che un atto un tempo vietato è ora tollerato. Poiché la grande maggioranza della popolazione residente in Svizzera è formata da conduttori, il messag56

Cfr. Trechsel Stefan/Vest Hans, 2018, Vorbemerkungen zum 16. Titel des Zweiten Buches, n. 1.

2372

FF 2018

gio negativo dell'abrogazione dell'articolo 325bis CP avrebbe grandissima portata.

Inoltre, le fluttuazioni verificatisi negli ultimi anni sul mercato della locazione, in particolare nelle regioni maggiormente popolate del Paese, racchiudono un potenziale di abuso da parte dei locatori e giustificano il mantenimento di una tutela forte dei conduttori, parti deboli in questo rapporto contrattuale. Mantenere gli articoli 325bis e 326bis appare pertanto giustificato.

1.4

Diritto comparato, in particolare sul piano europeo

Per alcuni articoli di cui è proposta la modifica abbiamo proceduto a esami di diritto comparato sul piano europeo. A tale riguardo, si rimanda al numero 2.

1.5

Interventi parlamentari

Il nostro Consiglio propone di togliere dal ruolo i seguenti interventi ancora pendenti: La mozione Joder 08.3131 («Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale»), trasformata in un mandato d'esame, ha incaricato il Consiglio federale di esaminare l'inasprimento delle pene per le lesioni penali intenzionali. Questo esame è stato effettuato nell'ambito del presente progetto e ne è risultata la proposta di aumentare la pena minima per le lesioni gravi (art. 122).

Il postulato Jositsch 09.3366 («Sfruttamento del margine di manovra offerto dal quadro normativo. Verifica della prassi dei tribunali») ha incaricato il Consiglio federale di redigere una perizia che valuti in che misura i tribunali penali sfruttino il margine di manovra offerto dal quadro normativo istituito dal legislatore. Nel parere del 20 maggio 2009 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato prospettando che nell'ambito della consultazione della legge federale sull'armonizzazione delle pene nel Codice penale, nel Codice penale militare e nel diritto penale accessorio sarebbe stata esaminata la pratica dei giudici penali. Infatti, nel rapporto esplicativo sul citato avamprogetto la pratica giudiziaria riguardante l'entità delle pene pronunciate è stata illustrata a partire dai dati dell'Ufficio federale di statistica.

Il nuovo articolo 165 numero 1bis D-CP (cattiva gestione) attua la mozione 10.3634 «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati dei clienti di UBS agli Stati Uniti» presentata dalla Commissione della gestione del Consiglio degli Stati. L'intervento chiede di modificare il Codice penale introducendo una responsabilità giuridica del debitore nei confronti del creditore, nel caso in cui un debitore di importanza sistemica riceve un importante sostegno finanziario statale reso necessario dalla sua cattiva gestione.

Inoltre è stata tolta dal ruolo la mozione Hochreutener 06.3554 «Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza» che chiedeva di adottare le misure prese sulla base della mozione 06.3170 Schweiger per i reati di

2373

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cui all'articolo 197 CP (pornografia) anche per i reati di rappresentazione di atti di cruda violenza di cui all'articolo 135 CP57.

Infine, può essere tolta dal ruolo la mozione 17.3265 «Armonizzazione delle norme penali» della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale che chiedeva al Consiglio federale di sottoporre al Parlamento il presente messaggio entro metà del 2018.

2

Commento ai singoli articoli del disegno 1

2.1

Codice penale svizzero: Disposizioni generali

Art. 66a cpv. 1 lett. b, c, f, h, i, j e k

Espulsione obbligatoria

Le modifiche materiali effettuate nel CP e nel diritto penale accessorio devono essere riprese nell'elenco dei reati relativo all'espulsione obbligatoria, entrata in vigore il 1° ottobre 2016. Alla lettera b è stata inserita una forma qualificata di rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135), ossia qualora si tratti di oggetti o rappresentazioni che vertono su atti reali di cruda violenza contro minorenni. Alle lettere i e k vengono riprese tre disposizioni: violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 cpv. 1), rimozione od omissione di apparecchi protettivi (art. 230 n. 1) e perturbamento della circolazione pubblica (art. 237 n. 1, primo comma). Queste due lettere elencano crimini che mettono in pericolo la vita e l'integrità fisica delle persone, per cui l'integrazione prevista garantisce la coerenza dell'elenco.

Alle lettere c (art. 139 n. 3), f (art. 14 cpv. 1­3 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo), h (art. 187 n. 1 e 1bis) e j (art. 231) sono invece modificati i rimandi tra parentesi, mentre alla lettera k viene eliminato il rimando tra parentesi all'articolo 238 capoverso 1.

Alla lettera h si rinuncia volutamente a inserire anche l'articolo 187 numero 1ter (caso poco grave di atti sessuali con fanciulli). L'articolo 121 capoverso 3 lettera a Cost. impone infatti l'espulsione obbligatoria soltanto in caso di violenza carnale o altri gravi reati sessuali, cosa che chiaramente non è data all'articolo 187 numero 1ter. Per di più nell'elenco di reati non sono stati ripresi nemmeno altri reati sessuali con una comminatoria più elevata (p. es. art. 188, 192 e 193). Una condanna per un caso poco grave di atti sessuali con fanciulli può portare comunque a un'espulsione facoltativa secondo l'articolo 66abis.

Art. 101 cpv. 1 lett. e

Imprescrittibilità

Anche in questa disposizione occorre adeguare l'elenco dei reati. Poiché in futuro l'articolo 187 numero 1 non sarà più applicabile alle vittime sotto i 12 anni (questo gruppo sarà d'ora in poi oggetto dei numeri 1bis e 1ter), gli atti oggetto di questo numero non sono più imprescrittibili. Pertanto il rinvio all'articolo 187 numero 1 può essere eliminato dall'elenco e sostituito con quello all'articolo 187 numeri 1bis e 1ter.

57

V. i commenti al n. 2.2.1, art. 135.

2374

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Art. 106 cpv. 5

Multa

Nell'ambito della revisione del 2015 della PG sono stati abrogati i capoversi 3­5 dell'articolo 36. Di conseguenza nella presente disposizione va adeguato il rimando.

2.2

Codice penale svizzero: disposizioni speciali

2.2.1

Titolo primo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona

Art. 122

Lesioni gravi

I dati dell'Ufficio federale di statistica per gli anni 1984­2014 mostrano che le condanne per lesioni gravi sono nettamente aumentate nel pertinente arco temporale, soprattutto a partire dalla metà degli anni Novanta. Nel 1984 sono state pronunciate 32 sentenze contro adulti in base all'articolo 122, nel 1996 53, nel 2005 95 e infine nel 2014 23558.

I reati violenti che hanno per conseguenza lesioni gravi non si verificano soltanto nel contesto di relazioni personali a volte già tese da molto tempo, ma sono spesso commessi in luoghi pubblici a danno di sconosciuti. Le notizie riportate dai media possono dare al pubblico l'impressione che questi reati siano aumentati in misura maggiore di quanto non lo siano effettivamente. Ciononostante, le notizie relative alle aggressioni a danno di semplici passanti che vengono brutalmente picchiati senza ragione compromettono il senso di sicurezza della popolazione. Motivi di politica criminale rendono pertanto opportuno aumentare la pena minima prevista nell'articolo 122.

Occorre inoltre considerare che, grazie ai progressi della medicina, lesioni che fino a pochi anni fa erano considerate gravi ai sensi dell'articolo 122 sono ora considerate lesioni semplici e quindi punite con pene meno severe. Ciò significa che, al giorno d'oggi, il grado di illiceità che permette di classificare una lesione come grave è più elevato che in passato. Questa considerazione costituisce un ulteriore motivo per inasprire la pena minima.

Nella procedura di consultazione era stato proposto di aumentare la pena minima dall'attuale pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere a una pena detentiva superiore a due anni. Mediante la formulazione «pena detentiva da due a dieci anni» dell'avamprogetto si voleva impedire che i giudici continuassero a pronunciare pene detentive con la condizionale totale o parziale (in fase di avamprogetto si era tenuto 58

Ufficio federale di statistica, Statistica delle condanne penali (SUS), stato del casellario giudiziale al 30 aprile 2017. La SUS si basa sulle condanne iscritte nel casellario giudiziale. L'iscrizione avviene soltanto al momento del passaggio in giudicato della sentenza.

Se la sentenza di primo grado è confermata nella procedura di ricorso, la condanna è registrata nel casellario giudiziale con la data della decisione di primo grado. Una procedura di ricorso può richiedere molto tempo e pertanto, soprattutto in caso di reati gravi, possono trascorrere anni prima che tutte le condanne pronunciate in un anno siano iscritte nel casellario giudiziale e risultino nella SUS. Di conseguenza, per le condanne per reati gravi, lo sviluppo temporale degli ultimi anni di rilevamento non è affidabile e per questo vengono indicate soltanto le condanne fino al 2014.

2375

FF 2018

conto del fatto che, nell'avamprogetto di modifica del Codice penale e del Codice penale militare [Modifica del diritto sanzionatorio]59 posto in consultazione poco prima, il Consiglio federale aveva proposto che soltanto le pene detentive di al massimo due anni potessero essere scontate con la condizionale parziale). Nella consultazione la proposta di inasprire la pena minima è stata accolta favorevolmente, anche se diversi partecipanti hanno criticato la proposta entità dell'aumento. Alcuni, infatti, ritengono che anche nel caso di lesioni gravi si debba mantenere la possibilità di eseguire la pena con la condizionale totale o parziale, poiché le circostanze in cui può essere compiuto questo reato possono essere molto diverse. Ai giudici deve essere concessa sufficiente flessibilità, affinché possano pronunciare una pena equa.

Inoltre è stato fatto rilevare che nel caso dell'omicidio passionale la pena minima è pari a una pena detentiva di un anno soltanto. Una pena minima superiore a due anni per una lesione grave risulta quindi sproporzionata. Diversi partecipanti alla consultazione hanno proposto di aumentare la pena minima a un anno soltanto.

Le critiche espresse ci hanno convinto e quindi proponiamo di portare la pena minima per le lesioni gravi a una pena detentiva di un anno. Anche nell'articolo 140 numero 3 si rinuncia a proporre una pena detentiva minima superiore a due anni (cfr.

Rinunce a interventi normativi, n. 1.3.2).

Art. 123 n. 1, secondo comma, e n. 2

Lesioni semplici

Nella prassi può essere difficile distinguere tra vie di fatto e lesioni semplici e ancora di più se si tratta di lesioni semplici poco gravi. Quest'ultima variante va perciò abrogata. Se il giudice ritiene che si tratti effettivamente soltanto di una lesione semplice al confine con le vie di fatto, ne può tenere conto nel commisurare la pena.

Nella consultazione la maggioranza dei partecipanti ha accolto questa proposta positivamente o per lo meno l'ha ritenuta ragionevole.

Poiché ai numeri 1 e 2 la comminatoria penale è la stessa, non è necessario ripeterla al numero 2 (cfr. anche la formulazione degli art. 125 cpv. 2 e 126 cpv. 2). La frase introduttiva del numero 2 è stata modificata di conseguenza.

Art. 124 cpv. 1

Mutilazione di organi genitali femminili

Considerato l'inasprimento della pena minima per le lesioni gravi (art. 122), sarebbe possibile inasprire la pena anche per la mutilazione di organi genitali femminili (art. 124). Attualmente la pena minima per questo reato è ­ come nell'articolo 122 prima della modifica del diritto sanzionatorio ­ una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere. Il nostro Collegio non ritiene però opportuno aumentare la comminatoria minima a una pena detentiva di un anno. Con l'introduzione dell'articolo 124, infatti, anche reati che in precedenza erano considerati lesioni semplici

59

www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale.html > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione e indagini conoscitive concluse > 2010 > DFGP.

2376

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(qualificate) sono stati assoggettati allo stesso quadro sanzionatorio delle lesioni gravi e pertanto non è opportuno inasprire ulteriormente la pena prevista60.

L'articolo 124 va però in ogni caso adeguato al nuovo diritto sanzionatorio: il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Modifica del diritto sanzionatorio) il 4 aprile 201261. L'articolo 124 è entrato in vigore il 1° luglio 201262. Nel disegno di modifica del diritto sanzionatorio non si è pertanto fatto riferimento a questo articolo e tale lacuna va ora colmata. Come per altre disposizioni che fino all'entrata in vigore del nuovo diritto sanzionatorio prevedevano come comminatoria minima «una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere», anche nel caso della mutilazione di organi genitali femminili va ora comminata una pena detentiva di almeno sei mesi.

Art. 135

Rappresentazioni di atti di cruda violenza

Le modifiche proposte nell'articolo 135 vanno considerate in relazione all'articolo 197 (Pornografia). Le due disposizioni sono simmetriche per quanto concerne i mezzi utilizzati per compiere il reato, ossia i media o i supporti degli atti illeciti fanno eccezione degli «scritti», che non sono previsti dall'articolo 135 , sia per quanto riguarda gli atti commessi63. L'articolo 197 è stato completamente rivisto nell'ambito dell'approvazione e della trasposizione della Convenzione di Lanzarote.

Le modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio 201464.

Nel contesto di tale revisione sono stati attuati non solo i requisiti della Convenzione di Lanzarote, ma contemporaneamente anche le richieste avanzate in vari interventi parlamentari, soprattutto nelle mozioni Schweiger65 e Fiala66. Con la mozione Fiala il Consiglio federale era stato incaricato di verificare se inasprire le sanzioni previste dal Codice penale in materia di pedopornografia. La mozione Schweiger, invece, incaricava il Consiglio federale di punire il consumo intenzionale di rappresentazioni di pornografia dura. Tale mozione mirava a punire il consumo di pornografia dura senza eccezioni, quindi anche nei casi in cui il consumatore non possieda le rappresentazioni in questione. Entrambe le mozioni sono state attuate, sebbene la mozione Fiala solo in misura limitata: l'inasprimento della pena riguarda soltanto le 60

61 62 63 64 65 66

Cfr. parere del Consiglio federale del 25 agosto 2010 relativo al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 aprile 2010 concernente l'iniziativa parlamentare Bernasconi del 17 marzo 2005 (05.404 «Divieto di compiere mutilazioni sessuali»), FF 2010 4967, in particolare 4970. Per quanto riguarda le mutilazioni di organi genitali femminili cfr. inoltre «Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione. Rapporto del Consiglio federale del 28 ottobre 2015 in adempimento della mozione Bernasconi (05.3235)», consultabile in tedesco e francese all'indirizzo: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista ­ Banca dati degli affari parlamentari > Ricerca > Numero dell'affare 05.3235 > Documenti.

FF 2012 4181 RU 2012 2575 Cfr. FF 1985 II 901, in particolare 937; Hagenstein Nadine, 2013, art. 135 n. 10 seg.

RU 2014 1159, FF 2012 6761 Mo. Schweiger del 24 marzo 2006 (06.3170 «Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli»).

Mo. Fiala del 2 ottobre 2008 (08.3609 «Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia»).

2377

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rappresentazioni pedopornografiche reali, non però quelle contenute ad esempio in quadri o fumetti67.

Le modifiche apportate all'articolo 197 sono ora riprese anche per le rappresentazioni di atti di cruda violenza, da un lato come conseguenza dei menzionati parallelismi tra le due disposizioni e dall'altro in adempimento della mozione Hochreutener68, accolta dal Parlamento, che in parte conferiva questo incarico al Consiglio federale chiedendo che, per garantire la simmetria, le misure attuate in base alla mozione Schweiger fossero estese anche alle rappresentazioni di atti di cruda violenza.

Riassumendo, vanno effettuate le seguenti modifiche69: ­

d'ora in poi nell'articolo 135 si distinguerà se gli atti di cruda violenza sono diretti contro adulti o contro minorenni e se sono interessati minorenni reali o no. Se le rappresentazioni vertono su atti reali di cruda violenza contro minorenni, la comminatoria è più severa;

­

è punibile il consumo intenzionale di atti di cruda violenza;

­

tutti gli atti connessi con il consumo di atti di cruda violenza sono trattati allo stesso modo e puniti nella loro totalità; tuttavia la comminatoria è meno severa rispetto alla produzione e alla diffusione secondo il capoverso 1;

­

l'espressione «a scopo di lucro» è stata sostituita con la formulazione «per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto». Se l'autore ha agito per arricchire illecitamente se stesso o un terzo, la pena detentiva è cumulata con la pena pecuniaria70. Nella versione italiana del capoverso 3 il termine «colpevole» è poi stato sostituito con «autore» al fine di garantire l'uniformità con l'articolo 197 capoverso 7 CP.

Nella procedura di consultazione queste proposte sono state accolte dalla maggioranza dei partecipanti che si sono espressi in merito.

2.2.2

Titolo secondo: Dei reati contro il patrimonio

Art. 139 n. 2 e 3

Furto

L'avamprogetto prevedeva per tutti i reati contro il patrimonio commessi per mestiere una pena detentiva minima di sei mesi. Nella consultazione la maggioranza ha accolto positivamente tale proposta. Alcuni chiedevano come pena minima una pena detentiva di un anno oppure una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere.

In parte la proposta è stata rigettata sulla base di riflessioni di carattere generale, soprattutto per il fatto che una pena minima uniforme risultava troppo schematica.

67 68 69 70

FF 2012 6761, in particolare 6805 seg.

Mo. Hochreutener del 5 ottobre 2006 (06.3554 «Estensione della mozione Schweiger alla rappresentazioni di atti di cruda violenza»).

Per ulteriori spiegazioni cfr. FF 2012 6761, in particolare 6805 seg.

In merito all'intenzione di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto cfr. inoltre le motivazioni esposte al n. 2.2.4, art. 197 cpv. 7.

2378

FF 2018

Nonostante tali critiche isolate, manteniamo la nostra proposta per i motivi esposti qui di seguito.

Esaminando il numero 2 di questa disposizione non è chiaro perché al furto per mestiere sia stato attribuito uno statuto particolare tra i casi qualificati. Al momento dell'introduzione del CP non vi erano differenze e per tutti i casi qualificati la pena minima era una pena detentiva di tre mesi. Nel messaggio del 10 dicembre 1979 a sostegno di una modificazione del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (atti di violenza criminale)71, per il furto qualificato era stato proposto un inasprimento della pena minima a una pena detentiva di sei mesi, perché la comminatoria minima appariva troppo lieve rispetto alla rapina semplice. Di conseguenza il Parlamento aumentò la pena minima per il furto qualificato, fatta eccezione per il furto commesso per mestiere, in ossequio alla giurisprudenza del Tribunale federale, che aveva preferito un'interpretazione in senso lato del concetto di «commissione per mestiere»72.

Durante la revisione del diritto penale patrimoniale, il Tribunale federale modificò la propria giurisprudenza, interpretando la nozione di «commissione per mestiere» in modo più restrittivo. Secondo la nuova interpretazione, l'autore agisce per mestiere se esercita l'attività illecita come una professione, ossia prevede di ottenere, grazie ai reati commessi, entrate relativamente regolari, che costituiscono un contributo considerevole al finanziamento del suo stile di vita73. Di conseguenza si può parlare di commissione per mestiere soltanto nel caso in cui l'autore evidenzi una particolare pericolosità sociale74. La nuova giurisprudenza non ebbe però alcuna ripercussione sui lavori legislativi allora in corso. Al contrario, per analogia con la comminatoria penale del furto per mestiere, furono in parte ridotte le comminatorie previste in altre disposizioni, come ad esempio quella stabilita per la truffa per mestiere, punita con una pena detentiva minima di un anno75. Fino al 1995 questa pena minima era la norma nel caso dei reati patrimoniali di pari gravità commessi per mestiere, con l'unica eccezione del furto e dei reati di contraffazione di merci.

Oggi, invece, il diritto in vigore punisce i reati commessi per mestiere con pene minime molto diverse, che spaziano dalla pena
pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere (art. 139 n. 2, 146 cpv. 2, 147 cpv. 2, 148 cpv. 2, 160 n. 2) alla pena detentiva di un anno (art. 156 n. 2, 157 n. 2) fino alla pena detentiva facoltativa di un anno (art. 144bis n. 2), oppure non è prevista alcuna pena minima (art. 155 n. 2). Il Tribunale federale tiene conto di questa circostanza riconoscendo il carattere qualificato anche in base all'entità della pena minima comminata76. Questa situazione non è soddisfacente: nell'ottica di un'applicazione uniforme del diritto è preferibile definire in modo univoco quando un reato è commesso per mestiere ovvero fissare gli stessi requisiti per i singoli reati patrimoniali, affinché si possa parlare di reati commessi per mestiere. Per questo motivo va fissata una comminatoria minima uni71 72 73 74 75 76

FF 1980 I 1032, in particolare 1047.

Niggli Marcel Alexander/Riedo Christoph, 2013, art. 139 n. 88.

DTF 116 IV 319 consid. 4 pag. 330, 117 IV 159 consid. 2a pag. 160, 119 IV 129 consid. 3a pag. 132, 123 IV 113 consid. 2c pag. 116.

Trechsel Stefan/Crameri Dean, 2018, art. 146 n. 33.

FF 1991 II 797, in particolare 835 DTF 116 IV 319 consid. 4c pag. 333, 116 IV 335, consid. 2 pag. 337, 117 IV 159 consid.

2a pag. 161, 119 IV 129 consid. 3a pag. 133, 123 IV 113 consid. 2c pag. 117.

2379

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forme, pari a una pena detentiva di sei mesi, nel caso in cui un reato sia commesso per mestiere (fatta eccezione per la contraffazione di merci: cfr. «Rinunce a interventi normativi», n. 1.3.2). In tal modo, da un lato, si tiene conto della nuova giurisprudenza del Tribunale federale in materia di reati commessi per mestiere e, dall'altro, i reati patrimoniali commessi per mestiere sono puniti con la stessa comminatoria minima prevista per la rapina semplice (art. 140 n. 1). A causa dell'inasprimento delle pene minime non è da escludere che anche i requisiti per considerare un reato commesso per mestiere saranno innalzati ulteriormente.

Nel presente caso la comminatoria penale, che prevedeva una pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere, è stata aumentata a una pena detentiva di sei mesi. In tal modo si crea un'analogia con la comminatoria del numero 3 e il furto per mestiere va quindi inserito in tale numero, come proposto in sede di consultazione. Per il furto qualificato si applica così di nuovo ­ come ai tempi dell'introduzione del CP ­ una comminatoria minima uniforme. Il numero 2 può pertanto essere abrogato.

La versione italiana e quella tedesca dell'articolo 139 numero 3 terzo comma (art. 139 n. 3 lett. c D-CP) contengono una precisazione che nel francese manca: «per commettere il furto», «zum Zweck des Diebstahls». Questa svista viene ora corretta.

Art. 140 n. 2

Rapina

La versione italiana e quella tedesca dell'articolo 140 numero 2 contengono una precisazione che nel francese manca: «per commettere la rapina», «zum Zweck des Raubes». Questa svista viene ora corretta.

Art. 144 cpv. 3

Danneggiamento

Prima della revisione del 1995 il danneggiamento era considerato qualificato soltanto se l'autore aveva cagionato un danno considerevole e aveva agito con animo abietto. Il giudice era allora tenuto a infliggere la pena più severa (pena detentiva minima di un anno). La revisione del 1995 ha soppresso l'elemento costitutivo dell'animo abietto e ha reso facoltativo inasprire la pena. Una pena severa andava pronunciata soltanto in casi particolarmente gravi77.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale va giudicato considerevole un danno di almeno 10 000 franchi. Finora il Tribunale federale non ha però definito se in tale contesto vada considerata la situazione finanziaria della persona danneggiata78.

Fatta eccezione per il danneggiamento di dati (art. 144bis n. 1 secondo periodo), nelle altre disposizioni di questo Titolo non si fa riferimento al fatto che sia stato cagionato un danno patrimoniale considerevole. Poiché, inoltre, la pena minima è solo facoltativa e nella prassi vengono pronunciate soltanto pene detentive di breve durata, nel presente caso risulta opportuno rinunciare a una pena minima. In tal modo il passaggio dalla fattispecie di base (reato perseguibile a querela di parte) alla fattispecie qualificata (reato perseguibile d'ufficio) non appare così drastico. Norme 77 78

FF 1991 II 797, in particolare 832.

DTF 136 IV 117 consid. 4.3.1 pag. 119.

2380

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simili sono previste, ad esempio, all'articolo 123 numero 2 (lesioni semplici) o all'articolo 125 capoverso 2 D-CP (lesioni colpose).

Art. 144bis n. 1, secondo comma, e n. 2, secondo comma

Danneggiamento di dati

Per quanto riguarda l'entità della pena se il colpevole ha cagionato un danno considerevole (n. 1 secondo comma), si rinvia alle spiegazioni relative al danneggiamento (art. 144 cpv. 3 D-CP).

Al numero 2, nel caso in cui il colpevole ha agito per mestiere, da un lato la pena minima viene ridotta a una pena detentiva di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP), mentre dall'altro lato la pena massima viene aumentata da una pena detentiva di cinque a una di dieci anni. In tal modo il quadro sanzionatorio viene uniformato a quello previsto per gli altri reati patrimoniali commessi per mestiere.

Art. 146 cpv. 2

Truffa

La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi commette la truffa per mestiere è stata aumentata da una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a una pena detentiva di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP). Prima della revisione del diritto penale patrimoniale, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, la comminatoria minima era una pena detentiva di un anno.

Art. 147 cpv. 2

Abuso di un impianto per l'elaborazione di dati

La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi agisce per mestiere è stata aumentata da una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a una pena detentiva di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP). Già oggi le condanne inflitte consistono tendenzialmente in pene detentive pari o superiori a sei mesi, sebbene vi siano soltanto poche condanne.

Art. 148 cpv. 2

Abuso di carte-chèques o di credito

La pena minima prevista nel capoverso 2 per chi agisce per mestiere è stata aumentata da una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a una pena detentiva di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP).

Art. 156 n. 2

Estorsione

L'estorsione non è indirizzata soltanto contro il patrimonio, ma anche contro la libertà personale. Al numero 2 la pena minima per chi fa mestiere dell'estorsione o la commette ripetutamente a danno della medesima persona è ridotta da una pena detentiva di un anno a una di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP). Dalla documentazione relativa alla revisione del diritto penale patrimoniale non si evince perché questa pena minima, costituita da una pena detentiva di un anno, sia rimasta inalterata, mentre per la truffa (art. 146 cpv. 2) e la ricettazione

2381

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(art. 160 cpv. 2) è stata ridotta a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere79. Dal punto di vista attuale questa discrepanza delle pene minime risulta inspiegabile.

Art. 157 n. 2

Usura

La pena minima comminata nel numero 2 a chi agisce per mestiere è ridotta da una pena detentiva di un anno a una di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP). Dalla documentazione relativa alla revisione del diritto penale patrimoniale non si evince perché questa pena minima, costituita da una pena detentiva di un anno, sia rimasta inalterata, mentre per la truffa (art. 146 cpv. 2) e la ricettazione (art. 160 cpv. 2) è stata ridotta a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere80. Dal punto di vista attuale questa discrepanza delle pene minime risulta inspiegabile.

Art. 158 n. 1, terzo comma

Amministrazione infedele

Nella variante prevista al numero 1 terzo comma l'autore del reato che agisce per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto è punito con una pena detentiva minima di un anno. Nell'ambito della revisione del 1995, la commissione di esperti aveva proposto come pena massima una pena detentiva di dieci anni, il che avrebbe giustificato una pena minima di un anno. La pena massima è però stata ridotta a cinque anni per armonizzarla con le sanzioni previste per la truffa e l'abuso di un impianto per l'elaborazione di dati81.

Prima della revisione del 1995 questo reato era considerato qualificato se sussisteva un fine di lucro. In tal caso doveva essere sanzionato un comportamento particolarmente riprovevole. Il Tribunale federale ha gradualmente avvicinato la nozione del fine di lucro e quella dell'indebito profitto fino a renderle perlopiù uguali (DTF 107 IV 124 segg.). Questa giurisprudenza è stata ripresa nel CP nel quadro della revisione del 1995. Per tale motivo la pena minima viene ora soppressa e la formulazione potestativa della disposizione è sostituita con una formulazione imperativa (v. n. 1.2.1). Ciò vale già per la vigente disposizione parallela del CPM (art. 144 cpv. 2 CPM). Così, nei vari casi in cui sussiste l'intenzione di procacciarsi un indebito profitto (n. 1 terzo comma e n. 2), è comminata la medesima pena.

Art. 160 n. 2

Ricettazione

La pena minima comminata nel numero 2 nei confronti di chi fa mestiere della ricettazione è aumentata da una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere a una pena detentiva di sei mesi (cfr. commento relativo all'art. 139 n. 2 D-CP). Prima della revisione del diritto penale patrimoniale, entrata in vigore il 1° gennaio 1995, la comminatoria minima era una pena detentiva di un anno.

79 80 81

Stratenwerth Günter/Jenny Guido/Bommer Felix, 2010, § 13 n. 97.

Stratenwerth Günter/Jenny Guido/Bommer Felix, 2010, § 13 n. 97.

FF 1991 II 797, in particolare 861.

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Art. 165 n. 1bis

Cattiva gestione

Nell'ambito del presente progetto si intende attuare la mozione della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati («Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti»; 10.3634), che chiedeva una modifica del CP al fine di prevedere una responsabilità penale del debitore nei confronti dei creditori, qualora il debitore abbia rilevanza sistemica e debba essere sostenuto finanziariamente in modo determinante mediante un intervento statale a causa di una cattiva gestione da parte del debitore stesso.

L'articolo 165 numero 1 contiene una condizione di punibilità oggettiva, secondo cui a carico del debitore deve essere stato dichiarato il fallimento o rilasciato un attestato di carenza di beni. Se però lo Stato interviene a favore di un'impresa che si trova in difficoltà finanziarie, si evita il fallimento e i relativi reati (art. 163 segg.)

non trovano applicazione. Questa situazione, percepita come ingiusta, è paragonabile alla conclusione di un concordato giudiziale. Anche in questo caso non viene dichiarato il fallimento. Tuttavia, affinché i reati fallimentari possano ugualmente trovare applicazione, negli articoli 163 numero 1, 164 numero 1, 165 numero 1, 166 e 167 anche il concordato giudiziale accettato ed omologato costituisce una condizione di punibilità oggettiva (art. 171 cpv. 1).

Nel presente caso è determinante il fatto che l'eccessivo indebitamento o l'insolvenza imminenti del debitore sono stati evitati mediante una misura di sostegno ufficiale (come nel caso dell'UBS nel 2008). Tra l'atto illecito e le circostanze che hanno portato alla misura di sostegno ufficiale non deve esservi un nesso causale.

Allo stesso modo è irrilevante se il fallimento si sarebbe potuto evitare anche senza l'intervento ufficiale, il che sarebbe praticamente impossibile da dimostrare.

Destinatarie di misure di sostegno ufficiali sono in prima linea imprese di rilevanza sistemica. In Svizzera si tratta finora di singole banche. I requisiti sono descritti in dettaglio nella legge federale dell'8 novembre 193482 sulle banche e le casse di risparmio (art. 7 segg.) e le banche di rilevanza sistemica sono designate dalla Banca nazionale svizzera. Attualmente si tratta delle due grandi banche UBS e Credit Suisse, la Banca cantonale
zurighese, il gruppo Raiffeisen e PostFinance SA. Non si può però escludere che anche altre imprese nella stessa situazione ricevano misure di sostegno ufficiali. Pertanto, in termini di uguaglianza giuridica, non sarebbe corretta una limitazione della fattispecie alle imprese di rilevanza sistemica.

Art. 168

Corruzione nell'esecuzione forzata

La revisione del 2002 della PG-CP ha parificato le pene previste per tutte e tre le varianti di questo reato, ragion per cui la disposizione viene riformulata senza apportarvi modifiche materiali.

Art. 171 cpv. 2

Concordato giudiziale

Questa disposizione concerne una forma particolare di riparazione, nel cui ambito il debitore o il terzo deve compiere particolari sforzi economici per permettere la 82

RS 952.0

2383

FF 2018

conclusione di un concordato giudiziale. Il capoverso 2 permette al giudice più di quanto può fare in virtù dell'articolo 48 lettera d (attenuazione della pena), ma meno di quanto gli permette l'articolo 53 (riparazione), dato che l'esonero dalla pena è soltanto facoltativo ed è soggetto a condizioni diverse. Il messaggio del 24 aprile 199183 concernente la modifica del Codice penale e del Codice penale militare (reati contro il patrimonio e falsità in documenti) rimandava alla futura revisione della PG-CP e in particolare alla futura adozione di una disposizione sulla riparazione.

Secondo l'attuale situazione giuridica, l'autore può ottenere un esonero obbligatorio dalla pena grazie a una riparazione secondo l'articolo 53, sempreché siano adempiuti i requisiti richiesti. In via sussidiaria sono applicabili gli articoli 171 capoverso 2 e 171bis, che prevedono un esonero facoltativo dalla pena. In tal modo agli autori di reati in materia di fallimento ed esecuzione per debiti è riservato un trattamento più favorevole rispetto agli autori degli altri reati patrimoniali, il che non appare corretto dal punto di vista dell'uguaglianza giuridica.

La proposta abrogazione può comportare un inasprimento della situazione giuridica, dal momento che la riparazione evidenzia condizioni di applicabilità supplementari rispetto al capoverso 2. In particolare devono essere adempiute le condizioni per la sospensione condizionale della pena e l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale deve essere di scarsa importanza (art. 53).

Per quanto riguarda il primo criterio, ossia la sospensione condizionale della pena, si presume che praticamente non sussistano casi in cui gli articoli 53 e 171 capoverso 2 non siano applicati contemporaneamente. Se, ad esempio, il reato in materia di fallimento ed esecuzione per debiti commesso è così grave da escludere la sospensione condizionale della pena, non si pone nemmeno l'alternativa di un esonero facoltativo dalla pena. Per quanto riguarda il secondo criterio, ossia l'interesse pubblico all'attuazione del procedimento penale, va valutato se l'inflizione di una pena con la condizionale sia ancora necessaria per motivi di prevenzione generale o speciale. Nel caso in cui si tratti di reati contro interessi individuali e il danneggiato accetti
la prestazione di riparazione, nella maggior parte dei casi l'interesse pubblico all'attuazione del procedimento penale viene meno. Nel caso di un reato contro interessi pubblici bisogna valutare se la riparazione sia sufficiente oppure se l'entità del danno causato o la necessità di fare opera di prevenzione esigano misure penali supplementari84. Le disposizioni relative ai reati in materia di esecuzione per debiti e fallimento tutelano in primo luogo il diritto dei creditori di accedere al patrimonio del debitore soggetto alla procedura di esecuzione forzata e in secondo luogo la procedura di esecuzione forzata in quanto strumento per amministrare la giustizia.

Pertanto si parte dal presupposto che in caso di riparazione l'interesse pubblico al perseguimento penale di norma decada e che si debba ricorrere a una pena con la condizionale solo in via eccezionale per motivi di espiazione della colpa e di prevenzione.

83 84

FF 1991 II 797, in particolare 879.

DTF 135 IV 12 consid. 3.4.3 pag. 22.

2384

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Art. 171bis

Revoca del fallimento

Valgono le medesime considerazioni fatte riguardo all'articolo 171 capoverso 2 D-CP. Questa disposizione vale soltanto per i reati in materia di fallimento, non per quelli relativi al pignoramento. Pertanto la soppressione successiva dell'attestato di carenza di beni per estinzione del debito non incide sulla punibilità, fatta salva la riparazione (art. 53). Dal punto di vista materiale è giustificato trattare allo stesso modo la revoca di un fallimento e la soppressione di un attestato di carenza di beni.

2.2.3

Titolo terzo: Dei delitti contro l'onore e la sfera personale riservata

Art. 179ter, secondo comma

Registrazione clandestina di conversazioni

Nel tedesco viene stralciata l'espressione «oder einem Dritten vom Inhalt der Aufnahme Kenntnis gibt» contenuta nel secondo comma. La versione francese e quella italiana della disposizione non contengono infatti questa espressione e la dottrina considera corretto il loro tenore piuttosto che quello tedesco85. Al testo francese è apportata una modifica redazionale.

Art. 179quinquies cpv. 2

Registrazioni non punibili

Nel diritto vigente il riferimento nel capoverso 2 è fonte di confusione perché le disposizioni citate riguardano l'impiego di registrazioni punibili. Un'interpretazione puramente grammaticale di questa disposizione non permetterebbe alcun impiego delle registrazioni fatte legalmente secondo il capoverso 1. Il capoverso 2 va pertanto riformulato. Una registrazione effettuata secondo il capoverso 1 a scopo probatorio (p. es. dinanzi al giudice, per l'individuazione dell'autore di un falso allarme o per eliminare un malinteso) deve rimanere esente da pena. Di conseguenza, conservare il supporto sonoro è indispensabile e non deve rientrare nella presente fattispecie di reato. Tuttavia rimane punibile chi fa un uso delle registrazioni contrario allo scopo, anche se sono state effettuate nel limite dell'ammissibile. Non appena la necessità o l'interesse probatorio viene meno, le registrazioni vanno cancellate analogamente al principio della proporzionalità sancito dall'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 199286 sulla protezione dei dati.

Art. 179septies

Abuso di impianti di telecomunicazione

La disposizione tutela i diritti inerenti alla personalità della vittima da determinati pregiudizi causati mediante impianti di telecomunicazione. L'abuso di un impianto di telecomunicazione può a volte essere di particolare gravità, per cui l'attuale comminatoria penale risulta insufficiente. Gli odierni mezzi di telecomunicazione offrono notevoli possibilità di abuso soprattutto per atti persecutori (cosiddetto stalking).

85 86

Stratenwerth Günter/Jenny Guido/Bommer Felix, 2010, § 12 n. 50 con riferimenti.

RS 235.1

2385

FF 2018

Inoltre vengono stralciati gli elementi soggettivi della malizia e della celia, in modo da ampliare la fattispecie penale fino a comprendere da un lato molestie oscene e dall'altro innamorati non ricambiati, nella misura in cui, oggettivamente, le telefonate fastidiose o inquietanti raggiungano una determinata soglia minima di intensità quantitativa e/o gravità qualitativa87. Nel diritto in vigore non è chiaro se nel caso di molestie oscene siano adempiuti i moventi menzionati88, lo stesso dicasi per gli innamorati non ricambiati. Pertanto, di norma, verosimilmente questi autori rimangono impuniti.

Per quanto riguarda le telefonate pubblicitarie non desiderate, dal 1° aprile 2012 valgono le nuove norme della legge federale del 19 dicembre 198689 contro la concorrenza sleale (LCSl), secondo cui agisce in modo sleale chiunque non rispetta l'annotazione contenuta nell'elenco telefonico, con cui il cliente indica che non desidera ricevere messaggi pubblicitari da parte di terzi e che i dati che lo concernono non possono essere comunicati ai fini della pubblicità diretta (art. 3 cpv. 1 lett. u LCSl). Il reato è perseguito soltanto a querela di parte e, in caso di reato intenzionale, la comminatoria è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (art. 23 cpv. 1 LCSl).

Art. 179octies cpv. 2

Sorveglianza ufficiale, impunibilità

Dal 1° gennaio 2011 le condizioni della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni nonché la relativa procedura sono contenute in parte nella legge federale del 18 marzo 201690 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT) e in parte nel CPP. Gli articoli 35 seg. LSCPT disciplinano la sorveglianza al di fuori di un procedimento penale, mentre gli articoli 269 segg. CPP sono dedicati alla sorveglianza nell'ambito di un procedimento penale.

2.2.4

Titolo quinto: Dei reati contro l'integrità sessuale

Con la revisione del diritto penale in materia sessuale, entrata in vigore il 1° ottobre 1992, è stato istituito un sistema progressivo per il perseguimento dei reati sessuali.

Le fattispecie previste negli articoli 187193 proteggono due beni giuridici diversi: gli articoli 187 (atti sessuali con fanciulli) e 188 (atti sessuali con persone dipendenti) tutelano il normale sviluppo sessuale dei minorenni, mentre gli articoli 189 (coazione sessuale), 190 (violenza carnale), 191 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) tutelano l'autodeterminazione sessuale.

87 88 89 90

DTF 126 IV 216 consid. 2.

Stratenwerth Günter/Jenny Guido/Bommer Felix, 2010, § 12 n. 71 con riferimenti.

RS 241 RS 780.1

2386

FF 2018

Art. 187 n. 1­1ter e 4

Atti sessuali con fanciulli

Numeri 1 e 4: per motivi di politica criminale e di prevenzione generale, non deve più essere possibile infliggere pene pecuniarie per i reati previsti agli articoli 187­189 (atti sessuali con fanciulli; atti sessuali con persone dipendenti; coazione sessuale), 191­193 (atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere; atti sessuali con persone ricoverate, detenute o imputate; sfruttamento dello stato di bisogno), 195 (promovimento della prostituzione) e 196 (atti sessuali con minorenni contro rimunerazione). In futuro, queste disposizioni commineranno esclusivamente pene detentive. La grande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione ha accolto positivamente questa proposta.

Con la revisione 2015 della PG-CP, la pena detentiva di breve durata così come la relativa esecuzione con la condizionale è possibile a condizioni meno severe; la durata minima della pena detentiva è stata fissata in tre giorni (art. 40 cpv. 1, 41 e 42 cpv. 1 CP). Vale a dire che per i reati sessuali sopra menzionati potranno essere pronunciate pene detentive a partire da tre giorni con o senza la condizionale. Nel messaggio concernente la revisione della PG-CP del 2015 la reintroduzione della pena detentiva di breve durata è stata giustificata adducendo, tra l'altro, il fatto che non si può escludere che il sanzionamento di reati con una pena pecuniaria dia alle vittime l'impressione che, anche per compensare la violazione di beni giuridici strettamente personali, sia sufficiente un semplice pagamento in denaro. Le vittime potrebbero così non sentirsi prese sul serio e ciò sarebbe in contraddizione con gli sforzi fatti sul piano legislativo per tenere maggiormente in considerazione le esigenze delle vittime nel diritto penale91.

Al numero 1 terzo comma della versione tedesca è stata apportata una modifica linguistica per uniformare il testo a quello dell'articolo 156 numero 1 terzo periodo del CPM. Questa modifica non ha alcuna ripercussione sul contenuto materiale della disposizione.

Numeri 1bis e 1ter: il 14 marzo 2016 il consigliere agli Stati Jositsch ha presentato un'iniziativa parlamentare92 che chiedeva che negli articoli 187, 189, 190 e 191 fosse introdotta una pena minima la cui entità dipendesse dall'età della vittima. Ad esempio, all'articolo 187 si sarebbe dovuta
prevedere una pena detentiva non inferiore a un anno se la vittima non ha ancora compiuto i 12 anni di età. Le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere hanno dato seguito all'iniziativa93.

Il nostro Collegio condivide l'opinione che i minori al di sotto dei 12 anni siano particolarmente bisognosi di protezione. Di norma non sono in grado di riconoscere l'illiceità degli atti sessuali compiuti94. Un autore che abusa di un bambino così piccolo agisce in modo particolarmente abietto. Ciò va sottolineato introducendo 91 92 93 94

FF 2012 4181, in particolare 4195.

Iv. Pa. Jositsch del 14 marzo 2016 (16.408 «Pene minime per atti sessuali con minori di 16 anni»).

www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Numero dell'affare 16.408; stato 22 novembre 2017 V. anche messaggio del 22 giugno 2011 concernente la legge federale che attua l'articolo 123b della Costituzione federale sull'imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi; FF 2011 5393, in particolare 5411. Secondo l'art. 101 cpv. 1 lett. e CP sono imprescrittibili gli atti sessuali con fanciulli e altri reati sessuali se commessi a danno di minori al di sotto dei 12 anni.

2387

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come pena minima una pena detentiva di un anno nel caso in cui la vittima non abbia ancora compiuto i 12 anni (n. 1bis). La pena massima rimane una pena detentiva di cinque anni.

Contemporaneamente va introdotta una pena minima per la fattispecie privilegiata dei «casi poco gravi», costituita da una pena detentiva fino a un anno (n. 1ter). Come si evince dalla sistematica, essa vale indipendentemente dall'età della vittima, ossia anche quando il minore ha tra i 12 e i 16 anni. È opportuno prevedere una comminatoria meno severa per i casi poco gravi per i motivi esposti qui di seguito.

I possibili atti sessuali coperti dall'articolo 187 vanno dalla congiunzione carnale e la penetrazione orale e anale fino ad atti di gran lunga meno gravi come, ad esempio, lo spesso citato bacio con la lingua o il palpeggiamento del fondoschiena nudo di un bambino. Nel giudicare simili atti vanno tenute presenti tutte le circostanze oggettive dell'abuso sessuale. Nel caso di atti sessuali con fanciulli secondo l'articolo 187 non è però sempre necessario che vi sia un contatto tra il corpo dell'autore e quello della vittima. Questa disposizione comprende tre varianti della fattispecie: un atto sessuale commesso su un minore, l'istigazione di un minore a compiere un atto sessuale oppure il coinvolgimento di un minore in un atto sessuale. Nel caso dell'«istigazione a compiere un atto sessuale» e del «coinvolgimento in un atto sessuale» non vi è contatto tra il corpo dell'autore e quello della vittima. Nel caso del «coinvolgimento in un atto sessuale», in cui il minore viene coinvolto nell'atto sessuale come spettatore, il suo normale sviluppo è di gran lunga meno minacciato rispetto al caso in cui egli sia pregiudicato direttamente dal punto di vista fisico.

Occorre inoltre considerare che una vittima meno giovane può dare il suo consenso all'atto sessuale ­ del tutto liberamente, anche se in modo giuridicamente non efficace ­ o perfino darvi inizio. A seconda delle ulteriori circostanze del fatto, in una tale costellazione una pena minima pari a una pena detentiva di un anno può essere sproporzionata.

Per evitare che, a causa dell'esistenza di una pena minima, si debbano pronunciare sanzioni eccessive nei casi meno gravi, nella prassi taluni concetti giuridici indeterminati vengono a volte interpretati in modo più
restrittivo. Nel presente contesto questo potrebbe significare che, se non si prevede una forma privilegiata, le autorità penali limitino la definizione degli atti sessuali punibili. Di conseguenza vi sarebbero meno condanne nella fascia inferiore degli attuali atti sessuali punibili. Prevendendo un «caso meno grave» si intende impedire che ciò avvenga95.

Infine, la statistica delle condanne penali mostra che gran parte delle condanne basate sull'articolo 187 consiste in pene inferiori ai 12 mesi (l'età delle vittime non si evince però dalla statistica). Nel 2016 sono state pronunciate 104 (2015: 145) condanne contro adulti esclusivamente in base all'articolo 187. Di queste, 86 (2015: 117), pari all'83 per cento (2015: 81 %), prevedevano pene inferiori a 12 mesi. In 70 (2015: 94) delle 104 (2015: 145) condanne sono state pronunciate pene inferiori a 6 mesi, il che equivale al 67 per cento (2015: 65 %) dei casi96. Queste pene lievi sono riconducibili alle circostanze poco gravi oppure all'applicazione di attenuanti (tentativo, scemata imputabilità, complicità).

95 96

V. anche Daniel Jositsch/Martina Conte, 2017, n. IV. C. 2., pagg. 377/378.

Ufficio federale di statistica, Statistica delle condanne penali (SUS), stato al 30 aprile 2017.

2388

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Art. 188

Atti sessuali con persone dipendenti

Numero 1 (abrogazione della pena pecuniaria): si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Va eliminata la possibilità prevista nel numero 2 di prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione, se la vittima ha successivamente contratto un matrimonio o un'unione domestica registrata con l'autore del reato. Il messaggio del 26 giugno 198597 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia) faceva notare che più la vittima è vicina alla maggiore età,

e dunque all'età in cui è normale contrarre un matrimonio, più appare giustificato l'esonero dalla pena. Al giorno d'oggi tale motivazione in relazione a questa norma penale non risulta più convincente, come non lo è lo sforzo del legislatore di allora di tenere conto della mutata relazione tra l'autore del reato e la vittima e di non gravare immediatamente il matrimonio o l'unione domestica registrata appena contratti con un procedimento penale. Sebbene il giudice abbia la facoltà, e non l'obbligo, di prescindere dalla pena, non va dimenticato che gli atti sessuali puniti dagli articoli 188, 192 (atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate) e 193 (sfruttamento dello stato di bisogno) sfruttano lo stato di dipendenza in cui si trova la vittima. Invece, nel caso degli atti sessuali con fanciulli (art. 187), in cui è pure previsto l'esonero facoltativo dalla pena, è possibile che l'autore del reato e la vittima abbiano effettivamente voluto la relazione sessuale. In questi casi può essere giustificato prescindere dalla pena. Peraltro, è possibile prescindere dalla pena anche in virtù dell'articolo 52 (punizione priva di senso) o dell'articolo 53 (riparazione).

Art. 189 cpv. 1

Coazione sessuale

Abrogazione della pena pecuniaria: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Negli articoli 189 e 190 vengono proposte ulteriori modifiche, che non erano contenute nell'avamprogetto posto in consultazione.

In primo luogo si tratta di un adeguamento del tenore degli articoli alla giurisprudenza del Tribunale federale e all'interpretazione prevalente della dottrina: nella fattispecie va menzionato come comportamento estorto, oltre al «subire», anche il «compiere» atti sessuali, come già in passato. Dalla revisione del diritto penale in materia sessuale, entrata in vigore il 1° ottobre 1992, negli articoli 189 e 190 viene indicato come comportamento estorto soltanto il «subire» un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale oppure la congiunzione carnale. Nel vecchio diritto penale sessuale il tenore dell'articolo 188 vCP («Atti di libidine violenti»), poi sostituito dall'articolo 189, era «subire o commettere altro atto di libidine».

Nella DTF 127 IV 198, il Tribunale federale afferma che non vi sono motivi oggettivi per limitare la fattispecie dell'articolo 189 alla coazione a subire un atto sessuale, come risulta dall'attuale tenore della disposizione, e tale limitazione non era nemmeno voluta dal legislatore. Dal materiale di riferimento emerge in modo inequivocabile che si è trattato di un errore palese del legislatore. In tali circostanze, 97

FF 1985 II 901, in particolare 962.

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l'interpretazione correttiva della giurisprudenza, in base alla quale la disposizione comprende, a prescindere dal suo tenore, anche la coazione a compiere atti sessuali, è compatibile con il principio della legalità ai sensi dell'articolo 1 CP. Un'applicazione rigida della disposizione secondo il suo tenore restrittivo porterebbe a risultati illogici e chiaramente inaccettabili. Il Tribunale federale ha esortato il legislatore a correggere il suo errore al momento opportuno98 e ha confermato questa decisione tra l'altro nella DTF 131 IV 107 e nella DTF 132 IV 120. La presente revisione offre l'opportunità di porre rimedio a questa svista. È necessario modificare il tenore della disposizione non solo per la coazione sessuale, ma anche per la violenza carnale.

La seconda proposta trae spunto dalle richieste di due interventi parlamentari99 e da un'iniziativa cantonale del Cantone di Ginevra100. L'interpellanza Hiltpold chiede al Consiglio federale se ritiene opportuno modificare gli articoli 189 e 190 del CP in modo da creare un'unica norma penale che punisca qualsiasi tipo di coazione sessuale. Con la mozione Hiltpold il Consiglio federale è incaricato di modificare la definizione di «violenza carnale», estendendola affinché comprenda qualsiasi atto di penetrazione sessuale forzata, indipendentemente dal sesso della vittima o dell'autore. La richiesta è stata motivata col fatto che bisogna conferire anche agli uomini, agli omosessuali e alle persone bisessuali come pure ai transessuali lo status di vittima di stupro, riconoscendo giuridicamente il trauma vissuto, definendo l'atto subito come «violenza carnale» e imponendo una pena minima (contrariamente a quanto previsto per la coazione sessuale di cui all'art. 189 CP).

Nella sua risposta e nel suo parere relativi ai due interventi, il Consiglio federale ha spiegato perché la legislazione in vigore non implica alcuna lacuna nella repressione dei reati, né presenta incongruenze dal punto di vista delle pene comminate101. Essa protegge le vittime di violenza sessuale di sesso sia femminile che maschile. Tuttavia il Consiglio federale ha riconosciuto che nella prassi giuridica internazionale la «violenza carnale» è definita senza connotazioni di genere102. Per tale motivo e considerando la mutata sensibilità sociale rispetto al concetto di «violenza carnale», va verificato se sia necessaria una revisione del diritto sessuale in materia penale.

98 99

DTF 127 IV 198 consid. 3.

Ip. Hiltpold del 19 giugno 2013 (13.3485 «Definizione dello stupro nel Codice penale svizzero»); Mo. Hiltpold del 20 giugno 2014 (14.3651 «Codice penale. Porre fine alla discriminazione nella definizione di violenza carnale»).

100 Iniziativa cantonale del Cantone di Ginevra del 21 maggio 2014 (14.311 «Risoluzione a favore di una modifica degli articoli 189 e 190 del Codice penale e una ridefinizione della nozione di violenza carnale»).

101 V. anche DTF 132 IV 120 consid. 2, secondo cui la pena per la coazione a subire un atto analogo alla congiunzione carnale non può essere di molto inferiore alla pena che il giudice avrebbe pronunciato per una violenza carnale in condizioni altrimenti simili.

102 Si rimanda soprattutto alla giurisprudenza dei Tribunali ad hoc dell'ONU per la ex Jugoslavia e il Ruanda (cfr. FF 2008 3293, in particolare 3353), nonché all'art. 36 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), http://conventions.coe.int > Lista completa > n. 210. Inoltre, al n. 6.2.6. della sua raccomandazione 1777 (2007) concernente gli abusi sessuali connessi a cosiddette «droghe da stupro», l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda agli Stati membri di modificare le loro leggi in modo che le fattispecie della violenza carnale e di altri abusi sessuali siano formulate senza connotazioni di genere.

2390

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Sia l'interpellanza Hiltpold che la mozione Hiltpold sono state tolte dal ruolo perché pendenti da più di due anni103. Il fatto che le Commissioni degli affari giuridici di entrambe le Camere abbiano chiaramente dato seguito all'iniziativa cantonale del Cantone di Ginevra dimostra tuttavia che la richiesta riscuote le simpatie del Parlamento104.

Da molto tempo nella letteratura si fa rilevare che, dal punto di vista della vittima, diverse forme di violenza sessuale violano il diritto della vittima all'autodeterminazione sessuale in misura uguale o superiore alla congiunzione carnale forzata, anche se quest'ultima è connessa al rischio di una gravidanza indesiderata. Una penetrazione anale o orale o atti sadistici traumatizzano la vittima molto più profondamente che una penetrazione vaginale105.

Considerati tutti questi elementi, proponiamo di modificare gli articoli 189 e 190 e di estendere il concetto di «violenza carnale», in modo tale che non si intenda più esclusivamente la congiunzione carnale forzata con una persona di sesso femminile.

Tuttavia, è difficile valutare e spiegare quali atti sessuali siano da parificare per la loro illiceità alla congiunzione carnale forzata imposta a una persona di sesso femminile e quindi da assoggettare alla stessa pena minima.

Nel valutare quali atti vadano considerati «atti sessuali» è determinante mantenere un punto di vista oggettivo. Il Tribunale federale ha affermato, rimandando alla dottrina, che per atti sessuali (ai sensi dell'art. 187 n. 1 primo comma) si intendono comportamenti che per un terzo estraneo sono chiaramente di matrice sessuale a giudicare dalla loro apparenza esteriore. Questo punto di vista oggettivo non riguarda la percezione soggettiva, i motivi o il significato che il comportamento ha per l'autore o la vittima. Atti di matrice chiaramente sessuale adempiono sempre la fattispecie oggettiva. I motivi dell'autore sono irrilevanti. (...) Il concetto di atto sessuale può essere esteso soltanto a comportamenti di rilevanza particolare in rapporto al bene giuridico protetto. In caso di dubbio il giudice dovrà, invece, determinare la rilevanza adottando anche un punto di vista relativo, ossia considerando le circostanze del singolo caso, come, ad esempio, l'età della vittima o la differenza di età tra vittima e autore106.

Gli stessi
principi sono determinanti per valutare se il comportamento estorto sia di pari o simile gravità (se non addirittura di gravità maggiore) rispetto alla congiunzione carnale forzata imposta a una persona di sesso femminile. Il bene giuridico protetto e l'elevata pena minima non vanno mai dimenticati.

Partendo da questi presupposti, i nuovi articoli 189 e 190 si basano sulle considerazioni esposte qui di seguito:

103

www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista ­ Banca dati degli affari parlamentari > Ricerca > Numero dell'affare 13.3485 o 14.3651; stato al 1° febbraio 2016.

104 www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista ­ Banca dati degli affari parlamentari > Ricerca > Numero dell'affare 14.311; stato al 1° febbraio 2016.

105 Maier Philipp, 1994, pagg. 258, 287 seg. con ulteriori riferimenti.

106 DTF 125 IV 58 consid. 3b. V. anche sentenza del Tribunale federale 6S_239/2000 del 30 agosto 2000, secondo cui, nel valutare se si tratta di un atto sessuale, vanno considerate le circostanze del singolo caso e i rapporti personali tra le persone coinvolte.

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­

Eliminando l'espressione «di sesso femminile» in relazione alla congiunzione carnale (art. 190 cpv. 1), questa severa comminatoria penale vale anche per chi costringe un uomo a un atto del genere107.

­

L'espressione «atti analoghi alla congiunzione carnale» è stata inserita nell'attuale testo di legge soltanto durante le discussioni parlamentari e mira a esplicitare che vi sono determinate forme di coazione sessuale che possono vittimizzare la persona colpita al pari della congiunzione carnale forzata e che nel commisurare la pena il giudice deve considerare l'intensità dell'atto sessuale. Secondo la prassi e la dottrina si tratta di atti in cui l'organo sessuale (primario) di una delle persone coinvolte entra in stretto contatto con il corpo dell'altra persona108. Come esempio classico di «atto analogo alla congiunzione carnale» (ora coperto dall'articolo 190), viene indicato l'atto che implica una «penetrazione nel corpo»109. Questa formulazione aiuta a evitare difficoltà per quanto concerne il principio della determinatezza (art. 1) e include in particolare l'inserimento dell'organo sessuale maschile nell'ano o nella bocca, nonché la penetrazione nella vagina o nell'ano con altre parti del corpo (dita, pugno) o oggetti. È compito della giurisprudenza determinare nel singolo caso quali ulteriori atti sessuali collegati a una penetrazione nel corpo rientrino in questa fattispecie o meno.

­

Oltre agli atti appena menzionati, sono ipotizzabili altri atti analoghi alla congiunzione carnale che non sono collegati con una penetrazione nel corpo e quindi non ricadono nell'esempio classico, ma sono di gravità pari o simile alla congiunzione carnale forzata. Si tratta della stimolazione della vagina o del pene con la lingua o le labbra. Anche in questo caso la giurisprudenza dovrà determinare nel caso concreto quali atti rientrano nell'articolo 190110.

Dato che d'ora in poi i comportamenti gravi estorti non rientrano più nell'articolo 189, nella disposizione in esame va adeguata anche la comminatoria penale. Al capoverso 1 riteniamo adeguata una pena detentiva fino a cinque anni per sanzionare i comportamenti restanti ­ si pensi, ad esempio, al palpeggiamento dell'organo sessuale maschile o femminile nudo o al già menzionato bacio con la lingua.

Art. 190 cpv. 1

Violenza carnale

Estensione della fattispecie, ossia del concetto di violenza carnale: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 189.

107

La definizione di «congiunzione carnale» non viene modificata, vale a dire che con tale termine si continua ad intendere l'unione dell'organo sessuale maschile e femminile.

108 Maier Philipp, 2013, art. 189 n. 49 e 50.

109 Cfr. Mo. Hiltpold del 20 giugno 2014 (14.3651 «Codice penale. Porre fine alla discriminazione nella definizione di violenza carnale») nonché l'iniziativa cantonale del Cantone di Ginevra del 21 maggio 2014 (14.311 «Risoluzione a favore di una modifica degli articoli 189 e 190 del Codice penale e una ridefinizione della nozione di violenza carnale»).

110 Maier Philipp, 2013, art. 189 n. 50: Maier Philipp, 2013, art. 189 n. 50: il cosiddetto sesso intercrurale, ossia lo strofinamento dell'organo sessuale maschile contro le cosce del partner direttamente al di sotto dell'organo sessuale, è oggi considerato un atto analogo alla congiunzione carnale; lo strofinamento di due organi sessuali maschili non è contemplato dalla giurisprudenza meno recente (DTF 87 IV 122).

2392

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Come ulteriore modifica che non era prevista nel progetto posto in consultazione, all'articolo 190 capoverso 1 proponiamo di aumentare l'attuale pena minima da una pena detentiva di un anno a una di oltre due anni per esplicitare meglio l'elevato grado di illiceità di una violenza carnale. Le vittime di violenza sessuale soffrono spesso pesantemente e per lungo tempo ­ a volte per tutta la vita ­ per le ripercussioni fisiche e psichiche dell'atto.

Il nostro Collegio è consapevole del fatto che, aumentando la pena minima, si limita notevolmente il libero apprezzamento dei giudici. In particolare non sarà più possibile l'esecuzione della pena con la condizionale (art. 42 cpv. 1). Si richiama però espressamente l'attenzione sulla possibilità di pronunciare una pena con la condizionale parziale: il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena detentiva da un anno a tre anni, se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore. La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena. La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi (art. 43). In tal modo il giudice riacquista una parte del libero apprezzamento che gli viene tolto aumentando la pena minima.

Art. 191

Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere

Abrogazione della pena pecuniaria: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Le modifiche relative alla coazione sessuale e alla violenza carnale (estensione del concetto di «violenza carnale»; modifica delle pene) devono essere riprese anche per gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere: come nel caso della violenza carnale, ogni abuso che consiste nella congiunzione carnale o in un atto analogo va punito con una pena minima pari a una pena detentiva di oltre due anni. Se una persona incapace di discernimento o inetta a resistere è vittima di un altro atto sessuale, la pena d'ora in poi sarà ­ come nel caso dell'articolo 189 ­ una pena detentiva fino a cinque anni.

Art. 192

Atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate

Capoverso 1 (abrogazione della pena pecuniaria): si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Capoverso 2: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 188 numero 2 D-CP.

Art. 193

Sfruttamento dello stato di bisogno

Capoverso 1 (abrogazione della pena pecuniaria): si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Capoverso 2: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 188 numero 2 D-CP.

Art. 194 cpv. 2

Esibizionismo

Questa disposizione va adeguata al CPP dal punto di vista linguistico. Pertanto nel testo tedesco al capoverso 2 il termine «eingestellt», che erroneamente rimanda 2393

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all'articolo 319 CPP, va sostituito con «sistiert» ai sensi dell'articolo 314 CPP. Nel testo italiano, invece, l'espressione «è ripreso» va sostituita con «riattivato» per uniformità con l'articolo 315 CPP111.

Art. 195

Promovimento della prostituzione

Abrogazione della pena pecuniaria: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Art. 196

Atti sessuali con minorenni contro rimunerazione

Abrogazione della pena pecuniaria: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP.

Art. 197 cpv. 7

Pornografia

L'articolo 197 è stato completamente rivisto nell'ambito dell'approvazione e della trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote). La nuova disposizione è in vigore dal 1° luglio 2014112. È quindi superfluo rivedere nuovamente l'articolo 197 nel suo complesso nel presente contesto. Tuttavia va chiarito quanto segue: in relazione all'espressione «a scopo di lucro», utilizzata nel capoverso 7 in seguito all'attuazione della Convenzione di Lanzarote e fino alla revisione del CP, risultava controverso se l'intenzione di arricchire un terzo fosse sufficiente a far sussistere lo scopo di lucro. Considerando tali riserve, l'espressione «a scopo di lucro» utilizzata nella versione attualmente in vigore risulta troppo vaga e viene pertanto sostituita dalla formulazione «per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto». Questa modifica chiarisce che anche l'intenzione dell'autore di arricchire un terzo è sufficiente per una condanna secondo il capoverso 7113.

Art. 200

Reato collettivo

La versione tedesca dell'articolo 200 deve innanzitutto essere adeguata sotto il profilo redazionale, sostituendo il termine «Richter» (giudice) con il termine «Gericht» (tribunale), in quanto quest'ultimo è privo di connotazioni di genere. Inoltre, in tutte le lingue, la formulazione potestativa della disposizione va trasformata in una formulazione imperativa per far sì che, in caso di reato collettivo, il giudice sia tenuto ad aumentare la pena per tenere conto della maggiore gravità dell'illecito commesso.

111

Dato che nella Procedura penale militare (PPM; RS 322.1) non è prevista né la sospensione né la riattivazione, l'art. 159 cpv. 2 CPM (esibizionismo; RS 321.0) non richiede modifiche.

112 RU 2014 1159; FF 2012 6761, in particolare 6802 seg.

113 Cfr. anche le spiegazioni al n. 2.2.1, art. 135.

2394

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2.2.5

Titolo sesto: Dei crimini o dei delitti contro la famiglia

Art. 219 cpv. 2

Violazione del dovere d'assistenza o educazione

Il capoverso 2 va modificato in modo tale che il giudice sia tenuto a pronunciare una pena più mite nei casi in cui l'autore del reato ha agito per negligenza. Poiché tra la comminatoria prevista per il reato commesso intenzionalmente secondo il capoverso 1 e quella prevista per il reato commesso per negligenza secondo il capoverso 2 vi è una differenza eccessiva, nel secondo caso va comminata una pena pecuniaria e non più una multa (v. anche le spiegazioni del n. 1.2.1).

2.2.6 Art. 222 cpv. 1

Titolo settimo: Dei crimini o dei delitti di comune pericolo Incendio colposo

Prima della revisione del diritto sanzionatorio entrata in vigore il 1° gennaio 2007, la condotta enunciata al capoverso 1 era punita con la carcerazione o la multa, mentre la condotta descritta al capoverso 2 era sanzionata con la carcerazione. Il capoverso 2 costituiva così un caso aggravato, parallelamente all'articolo 221 capoverso 2.

Con la revisione della PG-CP tali pene differenziate sono state sostituite con la stessa comminatoria, pari a una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, poiché in entrambi i casi si tratta di delitti (cfr. art. 10 cpv. 3). Sebbene il testo di legge ormai non distingua più tra i due livelli di gravità, la dottrina propone di continuare a effettuare tale distinzione nel commisurare la pena114. Per correggere questa situazione, che non fa più emergere la volontà originaria del legislatore di reprimere più severamente il caso aggravato, è giustificato stabilire un tetto massimo di un anno per la pena detentiva nel caso semplice di cui al capoverso 1. La pena massima pari a una pena detentiva di tre anni per la messa in pericolo, per negligenza, della vita o dell'integrità delle persone non va aumentata, tenuto ocnto della fattispecie di base di cui all'articolo 221 e delle altre disposizioni del Titolo settimo che proteggono gli stessi beni giuridici. Fanno eccezione gli articoli 225 capoverso 2 e 226bis capoverso 2. Il disegno propone di ridurre il tetto massimo dell'articolo 225 capoverso 2 a tre anni di pena detentiva, mentre per quanto riguarda l'articolo 226bis capoverso 2 la comminatoria risulta appropriata per ragioni di prevenzione speciale.

Art. 225

Uso senza fine delittuoso e uso colposo di materie esplosive o gas velenosi

Non è equo prevedere la stessa pena per il reato commesso intenzionalmente, ma senza fine delittuoso, e per il reato commesso per negligenza, essendo quest'ultimo meno grave sotto il profilo della colpa115 (v. n. 1.2.1). È pertanto opportuno disciplinare queste ipotesi in due capoversi distinti. Il reato commesso intenzionalmente, ma 114 115

Roelli Bruno/Fleischanderl Petra, 2013, n. 13 ad art. 222 CP.

Cfr. Roelli Bruno/Fleischanderl Petra, 2013, n. 8 ad art. 225 CP.

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senza fine delittuoso, è oggetto del capoverso 1 e quello commesso per negligenza è inserito nel nuovo capoverso 2. La pena prevista nel primo caso rimane invariata.

Nel secondo caso, per coerenza con gli articoli 222 e 223 numero 2, viene comminata la stessa pena prevista in dette disposizioni, vale a dire una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Il vigente capoverso 2 viene abrogato perché la condotta e la pena che vi sono previste sono coperte dal capoverso 1 e dal nuovo capoverso 2 (v. n. 1.2.1). Ricorrendo al proprio potere di apprezzamento, il giudice potrà ridurre la pena se si tratta di un caso poco grave.

Nella versione francese ed italiana, il titolo marginale dell'articolo 225 è stato modificato al fine di renderlo più chiaro.

Art. 228 n. 1, primo comma

Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione

In tutte e tre le lingue al numero 1 sono apportate modifiche redazionali.

Art. 229 cpv. 1

Violazione delle regole dell'arte edilizia

La pena massima prevista dal capoverso 1 viene aumentata. Infatti, considerando il pericolo provocato e le sue possibili conseguenze, questa pena è troppo lieve rispetto alle pene previste negli altri articoli del Titolo settimo che puniscono un reato intenzionale (p. es. art. 223 e 227). Inoltre appare iniquo prevedere la stessa pena per il reato commesso intenzionalmente e per quello commesso per negligenza di cui al capoverso 2, che, sotto il profilo della colpa, è meno grave (v. n. 1.2.1).

Art. 230 n. 1

Rimozione od omissione di apparecchi protettivi

La pena massima prevista dal capoverso 1 viene aumentata. Infatti, considerando il pericolo provocato e le sue possibili conseguenze, questa pena è troppo lieve rispetto alle pene previste negli altri articoli del Titolo settimo che puniscono un reato intenzionale (p. es. art. 223 e 227). Inoltre appare iniquo prevedere la stessa pena per il reato commesso intenzionalmente e per quello commesso per negligenza di cui al capoverso 2, che, sotto il profilo della colpa, è meno grave (v. n. 1.2.1).

2.2.7 Art. 235 n. 2

Titolo ottavo: Dei crimini e dei delitti contro la salute pubblica Fabbricazione di foraggi nocivi

La differenza tra le pene previste al numero 1 per il reato commesso intenzionalmente e quelle previste al numero 2 per il reato colposo è eccessiva. Inoltre, il reato commesso per negligenza sembra essere punito in modo insufficiente rispetto agli altri reati del Titolo ottavo, in particolare rispetto all'articolo 232. Questa discrepanza va eliminata (v. n. 1.2.1). Poiché l'entità della pena prevista al numero 1 è

2396

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adeguata, va inasprita la pena fissata al numero 2. A questo proposito sono considerate anche le modifiche apportate alla PG-CP (v. n. 1.1.3).

Art. 236 cpv. 2

Commercio di foraggi adulterati

Si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 235.

2.2.8 Art. 237 n. 1

Titolo nono: Dei crimini e dei delitti contro le pubbliche comunicazioni Perturbamento della circolazione pubblica

Non vi è alcun motivo di prevedere pene diverse per il perturbamento della circolazione pubblica (art. 237) e per il perturbamento del servizio ferroviario (art. 238).

Infatti, mentre al momento dell'adozione di queste disposizioni il perturbamento del servizio ferroviario poteva causare danni maggiori di quelli provocati dai reati di cui al vigente articolo 237, oggi la situazione è diversa, soprattutto se si considerano le conseguenze di una catastrofe aerea116. Pertanto è opportuno riunire gli attuali articoli 237 e 238 in un nuovo articolo 237 (v. n. 1.1.3), che rechi il titolo marginale dell'attuale articolo 237 (perturbamento della circolazione pubblica). La nuova disposizione conserva la struttura dell'attuale articolo 237 con una fattispecie di base e una fattispecie qualificata.

Le pene comminate nel numero 1 si rifanno a quelle degli attuali articoli 237 e 238, a quelle del Titolo settimo e a quelle dell'articolo 129. A differenza dell'articolo 239, qui si tratta di punire una condotta che mette concretamente in pericolo la vita o l'integrità di una persona o la proprietà altrui117. È quindi opportuno classificare il nuovo reato come crimine. La pena detentiva massima prevista per la fattispecie del numero 1 primo comma è fissata a cinque anni.

Se l'autore del reato mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone è attualmente prevista una pena detentiva fino a dieci anni o una pena pecuniaria (n. 1 secondo comma). La pena detentiva fino a 20 anni comminata dal vigente articolo 238 capoverso 1 appare troppo severa ed è infatti oggetto di critiche da parte della dottrina a causa della sproporzione che presenta rispetto alla pena comminata per il reato commesso per negligenza (art. 238 cpv. 2)118. Non vi è nemmeno alcuna necessità di prevedere una pena massima pari a una pena detentiva di oltre dieci anni, poiché le condotte più gravi possono essere assoggettate ad altre disposizioni che prevedono pene detentive di tale entità (p. es. art. 111). Si rinuncia anche a una pena minima. Il vigente articolo 237 numero 1 secondo comma prevede una pena minima facoltativa che consiste in una pena detentiva di un anno, mentre l'attuale articolo 238 capoverso 1 non contiene alcuna pena minima. Le pene mini116 117

Corboz Bernard, 2010, n. 20 ad art. 238 CP.

Cfr. Dupuis Michel et al., 2017, n. 3 ad osservaz. prelim. degli art. 237­239 CP, n. 1 e 2 ad art. 237 CP, n. 1 ad art. 238 CP; Fiolka Gerhard, 2013, n. 6 ad art. 237 e n. 3 ad art. 238 CP.

118 Fiolka Gerhard, 2013, n. 34 segg. ad art. 238 CP.

2397

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me facoltative sono contraddittorie perché, da un lato, si introduce una pena minima e, dall'altro, si lascia aperta la possibilità di scostarsi sistematicamente da questo limite inferiore. Eliminando la pena minima, i giudici conservano il potere discrezionale necessario per poter sanzionare adeguatamente le condotte da giudicare.

Come nell'attuale articolo 238, tra i beni giuridici protetti dal numero 1 primo comma vi è anche la «proprietà altrui». Si tratta, ad esempio, delle proprietà dei passeggeri o di quelle della compagnia aerea stessa.

Numero 2: il requisito del «grave pericolo» previsto dal vigente articolo 238 capoverso 2, che non compare invece nell'attuale articolo 237 numero 2, non viene ripreso nemmeno nel nuovo numero 2. Tale requisito intendeva evitare che, per incidenti di minima gravità, fossero avviati procedimenti penali contro il personale ferroviario, ad esempio contro i conducenti dei tram119. Tuttavia, questa condizione non è giustificata rispetto alle disposizioni del Titolo settimo che puniscono condotte che causano un pericolo collettivo. Inoltre permetterebbe a terzi che non fanno parte del personale delle ferrovie o considerato il tenore del nuovo articolo 237 del personale aeroportuale o dell'organico incaricato della manutenzione delle strade, di sfuggire alla sanzione. Va poi ricordato che il requisito della colpa, che concerne tutti i reati commessi per negligenza, limita l'applicazione del numero 2. Infine l'articolo 52 permette di prescindere dalla punizione dell'autore del reato se le circostanze concrete non la giustificano.

Art. 238

Perturbamento del servizio ferroviario

L'articolo 238 va abrogato. Si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 237 CP.

Art. 239, titolo marginale, e n. 2

Perturbamento di pubblici servizi

Appare iniquo prevedere la medesima pena per il reato commesso intenzionalmente e per il reato commesso per negligenza previsto nel numero 2, che, sotto il profilo della colpa, è meno grave (v. n. 1.2.1). Poiché l'articolo 239 numero 2, diversamente dall'attuale articolo 237 numero 2 (che prevede una pena detentiva sino a tre anni), non riguarda la messa in pericolo della vita o dell'integrità delle persone, la pena detentiva massima prevista è ridotta a un anno. Il titolo marginale della versione tedesca è modificato per motivi linguistici.

2.2.9

Titolo decimo: Della falsificazione delle monete, dei valori ufficiali di bollo, delle marche ufficiali, dei pesi e delle misure

Art. 243 cpv. 2

Imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione

Va posto rimedio all'eccessiva differenza tra la pena prevista nel capoverso 1 per chi commette intenzionalmente il reato e quella prevista nel capoverso 2 per il reato 119

Corboz Bernard, 2010, n. 19 ad art. 238 CP.

2398

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colposo (v. n. 1.2.1). Poiché l'entità della pena prevista nel capoverso 1 per la condotta illecita è adeguata, va inasprita la pena prevista nel capoverso 2 considerando le modifiche apportate alla PG-CP (v. n. 1.1.3).

Art. 245

Falsificazione di valori di bollo ufficiali

La pena massima prevista all'articolo 245 viene inasprita portandola a una pena detentiva di cinque anni. Infatti non è equo punire le condotte illustrate in questo articolo con una pena più mite di quella prevista all'articolo 251 per la falsificazione di documenti120. Inoltre, i comportamenti menzionati nell'articolo 245 non sono meno gravi di quelli a cui si riferisce l'articolo 248, dato che consistono tutti in un inganno destinato a procurare un guadagno all'autore del reato, nel primo caso a danno dello Stato e nel secondo a danno di un'altra persona.

Per motivi di chiarezza, la terminologia impiegata nella versione tedesca della disposizione per fare riferimento al principio dell'universalità del diritto è adeguata a quella usata nei testi francese e italiano.

Art. 246

Falsificazione di marche ufficiali

Per gli stessi motivi addotti a sostengo della revisione dell'articolo 245, la pena massima prevista nell'articolo 246 è troppo lieve e viene inasprita portandola a una pena detentiva di cinque anni.

2.2.10

Titolo undecimo: Della falsità in atti

Art. 251 n. 2

Falsità in documenti

Il numero 2 va abrogato, poiché sia la condotta prevista sia la pena comminata sono contemplati nel numero 1 (v. n. 1.2.1). Facendo uso del suo potere di apprezzamento, il giudice potrà ridurre la pena nel caso in cui il reato sia poco grave.

2.2.11 Art. 259 cpv. 1 e 2

Titolo dodicesimo: Dei crimini o dei delitti contro la tranquillità pubblica Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza

Questa disposizione si prefigge di proteggere la pace pubblica. Dalla revisione della PG-CP nel 2007, sia per la pubblica istigazione a commettere un crimine (cpv. 1) sia per la pubblica istigazione a commettere un delitto implicante atti di violenza (cpv. 2) è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

Distinguere le due fattispecie è quindi superfluo ed è opportuno riunirle in una sola disposizione con una modifica di natura puramente redazionale.

120

Cfr. Lentjes Meili Christiane/Keller Stefan, 2013, n. 33 e 34 ad art. 245 CP.

2399

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2.2.12

Titolo dodicesimobis: Genocidio e crimini contro l'umanità

Art. 264a cpv. 1 lett. g

Crimini contro l'umanità/Lesione dell'autodeterminazione sessuale

Le disposizioni concernenti il genocidio e i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e le relative disposizioni comuni (Titolo dodicesimobis, Titolo dodicesimoter, Titolo dodicesimoquater) sono in vigore dal 1° gennaio 2011 e dunque soltanto da poco121. Pertanto è superfluo verificare tutte le comminatorie penali. Tuttavia, a causa delle modifiche apportate agli articoli 189 e 190, è necessario adeguare gli articoli 264a capoverso 1 lettera g e 264e capoverso 1 lettera b. Si rimanda qui alle spiegazioni relative all'articolo 189.

L'articolo 264a capoverso 1 lettera g si riferisce non solo alla coazione sessuale e alla violenza carnale, ma anche agli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191)122. Nel quadro dei crimini contro l'umanità, questi reati sono riuniti in un'unica fattispecie: i reati secondo il vigente articolo 190 capoverso 1 rientrano nella prima variante di fattispecie «chiunque stupra una persona di sesso femminile»; i reati secondo l'attuale articolo 189 capoverso 1 nonché 191 ricadono invece sotto la variante di fattispecie «chiunque (...) costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro (...)».

Estendendo il concetto di violenza carnale nell'articolo 190 ed eliminando l'espressione «(persona) di sesso femminile», tutti i comportamenti estorti previsti dall'articolo 264a capoverso 1 lettera g ricadono ora sotto la prima variante di fattispecie «chiunque stupra una persona». La variante di fattispecie attualmente in vigore «chiunque (...) costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro (...)» deve pertanto essere riformulata, dato che d'ora in poi si riferirà esclusivamente agli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191). Poiché in questo caso l'autore del reato non deve impiegare alcun mezzo di coercizione né farvi riferimento e la vittima non viene quindi costretta123, in italiano il verbo «costringere» è stato eliminato, mentre il tedesco usa il verbo «missbrauchen» e il francese l'espressione «en profite pour».

2.2.13

Titolo dodicesimoter: Crimini di guerra

Art. 264e cpv. 1 lett. b

Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana

Si rimanda alle spiegazioni relative agli articoli 189 e 264a capoverso 1 lettera g.

121 122 123

RU 2010 4963, FF 2008 3293.

FF 2008 3293, in particolare 3354.

Maier Philipp, 2013, art. 191 n. 1.

2400

FF 2018

2.2.14

Titolo tredicesimo: Dei crimini o dei delitti contro lo Stato e la difesa nazionale

Art. 266bis cpv. 2

Imprese e mene dell'estero contro la sicurezza della Svizzera

Questa disposizione protegge la sicurezza esterna della Svizzera. Per gli stessi motivi dell'articolo 237, al capoverso 2 la facoltà riconosciuta al giudice di pronunciare la pena in questione è sostituita con l'obbligo di farlo.

Art. 274 n. 1, quarto comma

Spionaggio militare

Per gli stessi motivi degli articoli 237 e 266bis, la facoltà riconosciuta al giudice di pronunciare la pena in questione è sostituita con l'obbligo di farlo.

Art. 275bis

Propaganda sovversiva

Questa disposizione regola la punibilità della propaganda sovversiva. L'autore del reato deve fare propaganda dell'estero per sovvertire con la violenza l'ordine costituzionale della Confederazione o dei suoi Cantoni. La propaganda sovversiva va pertanto considerata come un atto preparatorio dell'alto tradimento (art. 265) e degli attentati contro l'indipendenza della Confederazione (art. 266).

Questa disposizione è stata introdotta nel 1951, in seguito a un postulato accolto dal Consiglio degli Stati il 1° ottobre 1946 in occasione dell'adozione del rapporto del Consiglio federale concernente le manovre antidemocratiche durante la guerra. In tale postulato il Consiglio federale veniva invitato a verificare, redigendo un corrispondente rapporto, se non fosse indicato ampliare il diritto penale ordinario per garantire una più efficace protezione dello Stato e in particolare trasferire nella legislazione ordinaria determinate disposizioni del decreto del Consiglio federale del 27 febbraio 1945124. L'introduzione dell'articolo 275bis è stata quindi giustificata con argomentazioni imperniate sugli eventi che segnarono l'Europa, e in particolare la Svizzera, durante la Seconda guerra mondiale. Da allora, però, la situazione politica e giuridica in Europa e nel mondo è notevolmente cambiata e questo strumento ormai obsoleto non è più necessario per proteggere lo Stato. L'articolo 275bis può pertanto essere abrogato.

Art. 275ter

Associazioni illecite

Questa disposizione punisce gli atti preparatori delle fattispecie penali che vi sono menzionate. Poiché queste ultime sono formulate in modo molto ampio, in ultima analisi si giunge a punire gli atti preparatori (come per esempio l'esortazione alla fondazione di un'associazione) di altri atti preparatori. Si tratta, ad esempio, del caso in cui l'associazione di cui è prevista la fondazione si prefigge di turbare l'ordinamento costituzionale della Confederazione o dei Cantoni (art. 275). Questa disposizione estende la punibilità a un punto tale da essere difficilmente compatibile con il principio della legalità e soprattutto con il principio della determinatezza della

124

FF 1949 I 613, in particolare 615­616.

2401

FF 2018

base legale125. Inoltre questa disposizione è stata introdotta nel 1951 contemporaneamente all'articolo 275bis 126 ed è stata quindi giustificata con argomentazioni imperniate sugli eventi che segnarono l'Europa, e in particolare la Svizzera, durante la Seconda guerra mondiale. Da allora, però, la situazione politica e giuridica in Europa e nel mondo è notevolmente cambiata e questo strumento obsoleto non è più necessario per proteggere lo Stato.

Contrariamente ai timori espressi in sede di consultazione, l'abrogazione dell'articolo 275ter non comporterà né una limitazione delle misure di sorveglianza permesse dal CPP né un ampliamento delle competenze dei servizi segreti, in quanto non autorizza né la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (art. 269 cpv. 2 lett. a CPP) né le inchieste mascherate (art. 286 cpv. 2 lett. a CPP). Al contrario, tali misure potranno continuare a essere disposte anche in futuro per la maggior parte dei reati menzionati all'articolo 275ter primo comma.

Inoltre il campo di applicazione della legge federale del 21 marzo 1997127 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI) e della legge federale del 25 settembre 2015128 sulle attività informative (LAIn) non è interessato dal presente disegno.

Pertanto l'articolo 275ter può essere abrogato.

Art. 277

Falsificazione d'ordini o di istruzioni

Questa norma penale disciplina un reato particolare e corrisponde all'articolo 103 CPM. Essa intende proteggere la libera mobilitazione delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare. Come gli articoli 317 (falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari) e 318 (falso certificato medico), l'articolo 277 disciplina casi speciali di falsità in documenti (art. 251) e di soppressione di documenti (art. 254). È pertanto opportuno adeguare la comminatoria penale a quella di dette disposizioni, riducendo a cinque anni la pena detentiva massima in caso di negligenza.

Attualmente, chi agisce per negligenza è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria. Gli articoli 251 e 254 non puniscono la negligenza, mentre gli articoli 317 e 318 prevedono in questo caso una multa. Considerando le circostanze particolari di questa fattispecie penale, nel disegno si propone di introdurre nell'articolo 317 numero 2 una pena pecuniaria e di abrogare l'articolo 318 numero 2. Visti gli interessi tutelati dall'articolo 277 è opportuno punire chi commette il reato per negligenza. Una pena detentiva risulta però eccessiva, mentre appare adeguata una pena pecuniaria come nell'articolo 317.

125

Cfr. Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 48 n. 20; Landshut Nathan, 2013, n. 1 ad art. 275ter CP.

126 FF 1949 I 613, in particolare 615­616.

127 RS 120 128 RS 121

2402

FF 2018

2.2.15

Titolo quindicesimo: Dei reati contro la pubblica autorità

Art. 285 n. 2, secondo comma

Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

La protezione di autorità e funzionari è oggetto di diversi interventi parlamentari, segnatamente: ­

il postulato 13.4011 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (Proteggere meglio sul piano penale gli impiegati dello Stato contro gli atti di violenza) incarica il Consiglio federale di verificare se è necessario adottare misure per garantire una migliore protezione degli impiegati statali contro la violenza. Il Consiglio federale ha proposto di respingere l'intervento, ma il Consiglio nazionale lo ha accolto. Il Consiglio federale ha adottato il relativo rapporto il 1° dicembre 2017129;

­

la mozione 14.3995 Freysinger (Punire più severamente le aggressioni contro i funzionari e le autorità) chiede di aumentare le comminatorie dell'articolo 285, prevedendo una pena detentiva fino a cinque anni. Questo intervento è stato respinto dal Parlamento;

­

la mozione 16.3547 Flückiger-Bäni (Pene più severe in caso di violenza contro la polizia, le autorità e i funzionari) chiede un netto inasprimento dell'articolo 285, prevedendo obbligatoriamente pene detentive senza la condizionale. Questo intervento non è ancora stato trattato dal Parlamento; il Consiglio federale ne ha proposto la reiezione;

­

vanno inoltre menzionate quattro iniziative cantonali, che chiedono di sanzionare in modo più severo la violenza contro funzionari e autorità: l'iniziativa cantonale 11.312 del Cantone di Vaud: Petizione della Federazione svizzera dei funzionari di polizia (sospesa); l'iniziativa cantonale 12.306 del Cantone di Ginevra: Inasprimento delle sanzioni per i reati commessi contro le autorità e i funzionari (sospesa); l'iniziativa cantonale 14.301 del Cantone Ticino: Riesaminare l'adeguatezza delle pene inflitte ai colpevoli in applicazione degli articoli 285 e 286 del Codice penale svizzero (vi è stato dato seguito) e l'iniziativa cantonale 16.317 del Cantone di Berna: Modifica dell'articolo 285 del Codice penale svizzero. Pena detentiva in caso di violenza contro funzionari.

Non è sempre chiaro se questi interventi mirino a rafforzare l'autorità statale o a proteggere l'integrità fisica dei funzionari (o entrambe le cose). Dal punto di vista penale, però, questi due scopi vanno distinti, poiché si tratta di beni giuridici diversi.

L'articolo 285 protegge l'autorità statale come tale, vale a dire il funzionamento degli organi statali. Anche se gli organi statali possono funzionare regolarmente soltanto se è garantita l'incolumità fisica delle persone che esercitano il potere pubblico, nell'articolo 285 quest'ultima non è in primo piano. In caso di attacco contro 129

Rapporto consultabile sul sito: www.parlamento.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Numero dell'affare 13.4011 > Rapporto in risposta all'intervento parlamentare.

2403

FF 2018

l'integrità fisica di un funzionario, però, oltre a questa disposizione sono applicabili le fattispecie a tutela della vita e dell'integrità della persona. In applicazione dell'articolo 49 (concorso di reati) ciò comporta un aumento della pena130. Se, ad esempio, in caso di aggressione contro un poliziotto viene commessa una lesione semplice (art. 123), la pena massima prevista per questo reato, pari a una pena detentiva di tre anni, può essere aumentata della metà, ossia arrivare a quattro anni e mezzo. In base al diritto vigente, chi subisce un'aggressione mentre esercita il potere pubblico è quindi protetto meglio dal punto di vista penale rispetto ad altre persone. In tale modo si tiene conto del fatto che, nell'esercitare la loro funzione, i funzionari sono spesso esposti a rischi particolari.

Considerato il vasto campo d'applicazione dell'articolo 285 ­ e quindi il grado di illiceità estremamente diverso nel caso concreto ­ il giudice deve avere a disposizione un ampio spettro di sanzioni. Non sarebbe appropriato punire ogni passeggero ferroviario o automobilista renitente con una pena minima o una pena detentiva.

Già oggi, nella grande maggioranza dei casi le pene previste dal vigente articolo 285 non sono sfruttate. Aumentandole non si otterrebbero quindi condanne più severe131.

Inoltre, il quadro sanzionatorio in essere permette già di aumentare facilmente la pena in caso di recidiva.

Secondo il diritto sanzionatorio rivisto, dal 1° gennaio 2018 saranno pronunciate di nuovo con maggiore frequenza pene detentive (cfr. n. 1.1.3). Di conseguenza, anche nel caso dell'articolo 285, nella pratica la pena pecuniaria perderà importanza.

Per questi motivi rinunciamo a una pena minima obbligatoria e all'aumento della comminatoria per la fattispecie di base dell'articolo 285 (cfr. per il resto il n. 1.2.1).

Per tenere conto delle circostanze aggravanti nella violenza commessa da un assembramento di persone (rivolta132), la pena minima prevista al numero 2 secondo comma viene aumentata a 120 aliquote giornaliere, anche nell'ottica dei vari interventi parlamentari133. Tuttavia si fa notare che per la sommossa (art. 260) ­ che è del tutto paragonabile alla rivolta ­ non è prevista una pena minima né de lege lata né de lege ferenda. La pena minima all'articolo 285 numero 2 secondo comma è dovuta,
anche dal punto di vista dogmatico, soltanto al fatto che si tratta di un attacco qualificato, ossia una rivolta, contro il bene giuridico specifico in questione (protezione dell'autorità statale134).

130 131 132 133 134

L'art. 285 comprende soltanto le vie di fatto, cfr. Trechsel Stefan/Vest Hans, 2018, art. 285 n. 16. In merito anche Jositsch Daniel, 2016, n. marg. 5.

Cfr. Jositsch Daniel, 2016, n. marg. 5.

Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 52 n. 29 seg.

V. per il resto i principi generali al n. 1.2.1.

Trechsel Stefan/Vest Hans, 2018, prima dell'art. 285 n. 1 con ulteriori indicazioni.

2404

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2.2.16 Art. 303

Titolo diciassettesimo: Dei crimini e dei delitti contro l'amministrazione della giustizia Denuncia mendace

La fattispecie della denuncia mendace protegge in primo luogo l'amministrazione della giustizia da spese ingiustificate. Inoltre, l'articolo 303 mira a tutelare anche l'onore, la libertà, il patrimonio e la sfera privata della persona accusata a torto135.

La calunnia136 rientra pertanto nell'articolo 303, mentre il sequestro di persona137 e i reati patrimoniali138 sono in concorso ideale con la denuncia mendace139. Di conseguenza, la privazione della libertà140 pronunciata contro una persona accusata a torto, ad esempio, costituisce un sequestro di persona in reità mediata: gli organi di perseguimento penale141 ne sono gli esecutori materiali che agiscono legalmente quando (in seguito a inganno) commettono un errore su fatti che giustificano una privazione della libertà in base al CP142. Il dominio sul fatto (in virtù di una conoscenza superiore) è però della persona che induce in errore gli organi di perseguimento penale, che risulta dunque penalmente responsabile anche per il sequestro di persona143. Prevedere una fattispecie qualificata per i casi in cui la persona accusata a torto viene privata della libertà ­ come era stato proposto in sede di consultazione ­, non appare necessario nemmeno se si diminuisce la pena comminata dall'articolo 303.

Nel diritto vigente le pene previste per la fattispecie di base spaziano dalla pena detentiva alla pena pecuniaria. La dottrina critica il fatto che, in questo modo, la pena massima corrisponde, ad esempio, a quella dell'omicidio intenzionale144.

Sebbene le conseguenze di una denuncia mendace possano essere gravi, anche il nostro Consiglio ritiene che l'attuale pena massima sia troppo elevata. Per il falso sospetto secondo l'articolo 164 del Codice penale tedesco, che corrisponde in larga misura alla denuncia mendace secondo l'articolo 303, è prevista soltanto una pena massima pari a una pena detentiva di cinque anni. Considerato quanto precede, al numero 1 risulta adeguato comminare una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria.

135

136 137 138 139 140 141 142

143 144

DTF 136 IV 170 consid. 2.1 pag. 175 (anche se con un'accentuazione diversa relativa agli art. 306 e 307 CP, DTF 122 IV 197 consid. 1 pag. 199). Cfr. anche Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 303 n. 1 e Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 55 n. 5. Per questa questione, che non risulta chiarita in modo definitivo (nemmeno nel CP tedesco), ma che è importante per poter applicare la fattispecie, cfr. Schönke Adolf/Schröder Horst/Bosch Nikolaus/Lenckner Theodor, 2014, § 164 n. 1a seg.

Art. 174 CP Art. 183 seg. CP Soprattutto la sottrazione di una cosa mobile secondo l'art. 141 CP.

Cfr. DTF 115 IV 1 consid. 2b pag. 3 e Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 303 n. 13.

Pena detentiva o carcerazione preventiva, ma anche arresto provvisorio o accompagnamento coattivo.

Giudice, pubblico ministero ecc.

Art. 13 in combinato disposto con l'art. 14 CP e base applicabile nel CPP, p. es. art. 221 o 217 CPP. Per quanto concerne lo Stato come entità che opera nella legalità cfr.

Stratenwerth Günter, 2011, § 13 n. 28 e Roxin Claus, 2003, § 25 n. 68. Per quanto riguarda il caso simile della truffa processuale cfr. DTF 122 IV 197.

Art. 183 CP, eventualmente in combinato disposto con l'art. 184 CP.

Cfr. solo Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 303 n. 11.

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Anche al numero 2 è opportuno ridurre la pena, fissando come sanzione soltanto una pena detentiva di massimo un anno o una pena pecuniaria se la denuncia mendace concerne una contravvenzione. In tal modo si garantisce una gradazione ragionevole all'interno della fattispecie.

Art. 304 n. 2

Sviamento della giustizia

La disposizione al numero 2, secondo cui in casi di esigua gravità il giudice può prescindere da una pena, va abrogata. L'impunità può essere ottenuta anche applicando l'articolo 52 CP (punizione priva di senso).

Art. 305 cpv. 2

Favoreggiamento

Secondo la giurisprudenza del TF (e la dottrina preponderante), la fattispecie del favoreggiamento tutela l'amministrazione della giustizia145. La comminatoria penale è una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria, a prescindere dal fatto che il reato preliminare sia un crimine, un delitto o una contravvenzione.

L'avamprogetto prevedeva che il favoreggiamento non fosse punito in modo più severo del reato preliminare, di cui il favoreggiamento impedisce il perseguimento o la punizione. Come motivazione era stato addotto il parallelismo con la ricettazione146. Durante la consultazione è stato giustamente obiettato che il parallelismo con la ricettazione non è pertinente in quanto quest'ultima ­ a differenza del favoreggiamento ­ è (parzialmente) accessoria rispetto al reato preliminare e non minaccia alcun bene giuridico diverso da quello leso dal reato preliminare. Strutturare la comminatoria penale in base a quella del reato preliminare mette in questione la concezione svizzera del favoreggiamento. Il reato preliminare (p. es. furto) e il reato successivo del favoreggiamento ledono di norma beni giuridici diversi. L'articolo 305 protegge il procedimento penale, che mira ad accertare la verità materiale147. L'autore del favoreggiamento compie quindi un atto illecito nuovo, indipendente, che non si iscrive nella scia del reato preliminare, come avviene in vece per la ricettazione. Secondo la concezione svizzera, il favoreggiamento nel CP non è perciò accessorio al reato preliminare né in termini di punibilità né in termini di entità della pena. Anche per altri reati contro l'amministrazione della giustizia148 la comminatoria penale non dipende dal reato preliminare (presunto o denunciato). In particolare nel caso della denuncia mendace per una contravvenzione, la pena comminata non è la multa, ma la pena detentiva. Risulta quindi evidente che nel CP i reati contro l'amministrazione della giustizia sono indipendenti dal reato preliminare. Per tali motivi, nel caso del favoreggiamento rinunciamo a fare riferimento,

145

In dettaglio in merito alla discussione sui beni giuridici Schneider Klaus, 2009, 10 segg., 20.

146 Art. 160 n. 1, secondo periodo CP.

147 Schneider Klaus, 2009, 9, 13 segg.; cfr. anche Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 305 n. 1 seg. Ciò significa che è punibile anche il favoreggiamento di persone (presuntamente o realmente) innocenti.

148 P. es. denuncia mendace (art. 303 CP), sviamento della giustizia (art. 304 CP) o liberazione di detenuti (art. 310 CP).

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come invece proposto nell'avamprogetto, alla comminatoria prevista per il reato preliminare149.

L'articolo 305 mira a isolare l'autore del reato preliminare150. Non si può però chiedere, ad esempio, a congiunti prossimi dell'autore del reato preliminare di contribuire a questo isolamento senza porli di fronte a un dilemma personale151. Per questo motivo il favoreggiamento prevede già nella versione attualmente in vigore un motivo facoltativo di esclusione della colpevolezza (trattamento privilegiato del favoreggiamento di terzi)152. Risulta però discutibile e incoerente considerare i genitori punibili se sostengono con denaro, alloggio o simili la fuga della figlia accusata, esonerandoli al contempo dall'obbligo di testimoniare (art. 168 cpv. 1 lett. c CPP)153. Il capoverso 2 va quindi modificato in modo che l'autore sia obbligatoriamente esonerato dalla pena (in quanto innocente) quando ha un rapporto personale così stretto con il favoreggiato che la sua condotta risulta scusabile. È fatta salva la punibilità per reati che ledono altri beni giuridici (furto, danneggiamento, soppressione di documenti ecc.). Questa proposta è stata accolta all'unanimità in sede di consultazione.

Il favoreggiamento sia di se stessi sia di persone prossime gode di un trattamento privilegiato perché non si può esigere che una persona si adoperi per l'amministrazione della giustizia, sacrificando interessi strettamente personali154. Questa riflessione vale anche per i motivi speciali di attenuazione della pena per i reati contro l'amministrazione della giustizia (art. 308). Pertanto, l'articolo 305 capoverso 2 (favoreggiamento di persone prossime) e l'articolo 308 capoverso 2 (falsa dichiarazione a favore di persone prossime) sono armonizzati rendendo tali reati non punibili155.

Nel capoverso 2 (come nell'art. 308 cpv. 2) vanno indicati espressamente i congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1: l'inesigibilità di qualsiasi contributo di queste persone all'amministrazione della giustizia sarà d'ora in avanti presunta per legge (e in modo inconfutabile). La clausola generale «un'altra persona con cui esistono relazioni personali così strette da rendere scusabile la sua condotta» si rifà allo stato di necessità discolpante (art. 18 cpv. 2). Ciò permette di considerare in modo privilegiato anche altri rapporti
personali quando l'impunibilità si impone in virtù di relazioni personali strette e di un'effettiva inesigibilità (p. es. concubini o genitori affilianti e minori accuditi).

149 150 151

152

153

154 155

Per la diversa regolamentazione del favoreggiamento nel diritto amministrativo cfr. le spiegazioni relative all'art. 17 D-DPA.

Schneider Klaus, 2009, 12 (con ulteriori indicazioni).

Cfr. Schneider Klaus, 2009, 140 seg. Un tale dilemma può insorgere anche nel procedimento penale, cfr. in merito la soluzione processuale (inclusa la deroga) di cui all'art. 168 CPP.

In questo caso si tratta di un motivo di esclusione della colpa personale espressamente regolamentato ai sensi dell'art. 27 CP. Cfr. anche la regola generale per l'inesigibilità in stato di necessità discolpante secondo l'art. 18 cpv. 2 CP.

Per quanto riguarda l'obbligo di testimoniare di diritto processuale penale anche per i parenti prossimi, p. es. in casi di cosiddetta tirannia domestica, cfr. le spiegazioni relative all'art. 308 cpv. 2 lett. b D-CP.

In merito in dettaglio Schneider Klaus, 2009, 69 segg., 108 seg., 140 seg.

Cfr. le spiegazioni al n. 2.2.16, art. 308 cpv. 2 lett. b D-CP.

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Quando l'autore favoreggia non solo una persona che gli è vicina, ma contemporaneamente e necessariamente anche un'altra persona che non lo è156, la situazione presenta forti parallelismi con il cosiddetto «co-favoreggiamento necessario» commesso in occasione di un favoreggiamento impunibile di se stessi. I giudici hanno sviluppato soluzioni adeguate per i casi in cui un imputato, favoreggiando se stesso, favoreggia anche altre persone157. Queste regole possono sicuramente essere sfruttate anche per il co-favoreggiamento nell'ambito del favoreggiamento privilegiato di terzi ai sensi dell'articolo 305 capoverso 2. Un disciplinamento particolare per tali casi non è necessario.

Art. 305bis n. 2, primo comma

Riciclaggio di denaro

Il cumulo di pene ha uno scopo di prevenzione speciale. Il ruolo principale è attribuito alla pena detentiva o alla pena pecuniaria, mentre alla pena pecuniaria (senza la condizionale) cumulata è conferita soltanto un'importanza subordinata. Quest'ultima non deve comportare un aumento della pena o permettere una pena aggiuntiva, bensì semplicemente consentire al giudice, nei limiti di una pena commisurata alla colpa, di pronunciare una sanzione adeguata all'autore e al reato, garantendo comunque che la pena detentiva inflitta e la pena pecuniaria cumulata siano nel loro complesso proporzionate alla colpa158.

Dall'entrata in vigore della revisione della PG-CP nel 2002, l'articolo 305bis numero 2 sancisce che la pena detentiva è cumulata con una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere. Ciò è dovuto al fatto che, nella procedura legislativa, si era dapprima partiti dal presupposto di un'aliquota giornaliera massima di 2000 franchi159.

La pena pecuniaria massima risultava così di un milione di franchi, come da comminatoria all'epoca in vigore. L'aliquota giornaliera massima è stata poi aumentata a 3000 franchi (art. 34 cpv. 2) nell'ambito delle discussioni parlamentari, per cui questa conversione non risulta più corretta, ma in quell'occasione ci si dimenticò di correggere il numero di aliquote giornaliere della pena cumulata per il riciclaggio di denaro.

Una pena pecuniaria così elevata non è necessaria per punire adeguatamente un caso grave di riciclaggio di denaro in cui probabilmente è stato conseguito un profitto notevole. Gli utili conseguiti mediante un reato sono soggetti a confisca (art. 70) o danno diritto a risarcimento (art. 71). Occorre tenere presente che la confisca e la pena (pecuniaria) perseguono obiettivi diversi: la commisurazione della pena pecuniaria si basa sul principio della colpa (art. 47). La confisca dell'utile invece è una misura e non può essere realizzata con una pena pecuniaria elevata.

156

Es.: il padre nasconde materiale probatorio che incrimina sua figlia e la di lei complice e mette a disposizione la sua macchina per la fuga delle due.

157 Per il rapporto tra favoreggiamento privilegiato di se stessi e co-favoreggiamento cfr. DTF 102 IV 29 consid. 1.a pag. 31 seg.

158 In merito in dettaglio DTF 134 IV 1 consid. 4.5.2 pag. 8.

159 Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, n. 213.111; FF 1999 II 1704.

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Di conseguenza non si capisce perché, nel caso del riciclaggio di denaro, la pena pecuniaria cumulata debba superare i limiti fissati dall'articolo 34 capoverso 1. In futuro, pertanto, in casi gravi di riciclaggio di denaro il giudice potrà pronunciare, come pena cumulata, una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere. Questa modifica non implica una punizione potenzialmente meno severa; rimane immutato il fatto che la pena detentiva e la pena pecuniaria cumulata devono, nel loro complesso, essere commisurate alla colpa.

Va ancora rilevato che la responsabilità penale per il riciclaggio di denaro può essere estesa anche alle imprese: secondo l'articolo 102 capoverso 2 queste sono punite con una multa fino a cinque milioni di franchi se il riciclaggio di denaro è commesso nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale e non sono stati adottati provvedimenti sufficienti per impedire atti di riciclaggio (cosiddetto obbligo di impedire reati).

Art. 306 cpv. 2 e 3

Dichiarazione falsa di una parte in giudizio

Il giuramento e la promessa solenne di dire la verità non sono previsti né nel Codice di procedura civile160 (CPC) né nel CPP. Il capoverso 2 può pertanto essere abrogato senza essere sostituito.

Contrariamente all'articolo 307 (falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione), nell'articolo 306 manca un trattamento privilegiato punito con una pena più lieve per i casi in cui la falsa dichiarazione si riferisce a fatti irrilevanti per la decisione del giudice. Tuttavia, poiché la distinzione tra fatti di causa irrilevanti e fatti non relativi alla causa pone notevoli difficoltà, una parte della dottrina propugna un analogo trattamento privilegiato anche all'articolo 306161. In considerazione di tali difficoltà e per motivi di certezza del diritto, l'articolo 306 è integrato con un corrispondente capoverso 3.

Art. 307 cpv. 2

Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione

Si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 306 capoverso 2.

Art. 308

Attenuazione di pene o impunibilità

Il capoverso 1 non subisce modifiche materiali; in tedesco sono stati effettuati soltanto alcuni adeguamenti linguistici.

Lo stato di necessità in relazione a una dichiarazione secondo il vigente articolo 308 capoverso 2 va suddiviso in due lettere per motivi redazionali: la lettera a contiene ora soltanto la falsa dichiarazione volta a favoreggiare se stessi, mentre la falsa dichiarazione resa con l'intento di favoreggiare terzi è disciplinata nella nuova lettera b. In linea con la norma strutturalmente connessa prevista per il favoreggiamento162, anche nei casi di cui all'articolo 308 capoverso 2 il giudice deve prescin160 161 162

RS 272 Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 56 n. 17 e 42 (con ulteriori indicazioni).

Cfr. le spiegazioni al n. 2.2.16, art. 305 cpv. 2 D-CP.

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dere dalla pena. Questo trattamento privilegiato del favoreggiamento e della falsa dichiarazione è dovuto all'inesigibilità della cooperazione con la giustizia163. Il privilegio si applica soltanto in caso di violazione del bene giuridico «amministrazione della giustizia»; la punibilità non è quindi esclusa per la violazione di altri beni giuridici. Il trattamento privilegiato vale anche per le dichiarazioni scritte (perizie, deposizioni scritte ecc.).

Il fatto che una persona vicina non sia punibile per una falsa dichiarazione si ripercuote anche sulla punibilità della partecipazione al favoreggiamento di se stessi: nel caso del cosiddetto «favoreggiamento indiretto di se stessi» (istigazione al favoreggiamento dell'istigatore) il TF conferma già da molto tempo l'impunibilità dell'istigatore164. Soprattutto quando l'istigatore istiga, con l'intento di favoreggiare se stesso, un parente prossimo affinché questi renda falsa testimonianza (a favore dell'istigatore), l'impunibilità s'impone come conseguenza giuridica ­ anche soltanto in considerazione del principio generale della parità di trattamento165. Sarebbe inaccettabile e insensato riservare un trattamento più favorevole all'autore di un favoreggiamento di terzi che agisce in modo privilegiato secondo il capoverso 2 lettera b rispetto al compartecipe che agisce con l'intento di favoreggiare se stesso (cfr. cpv. 2 lett. a). La conseguenza giuridica emerge ora chiaramente dalla norma proposta nel capoverso 2.

Considerati i chiari parallelismi con il favoreggiamento impunibile di terzi166 da un lato e le interazioni con il diritto di rifiutare la testimonianza167 dall'altro, va armonizzata la cerchia di persone che si trovano in stato di necessità in relazione a una dichiarazione secondo il capoverso 2 lettera b. In merito risultano decisive le riflessioni riportate di seguito.

Secondo il diritto vigente, una riduzione della pena per stato di necessità in relazione a una dichiarazione è presa in considerazione se la falsa deposizione è rilasciata da un congiunto ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1168. Tuttavia, non si capisce perché l'impunità della falsa dichiarazione dovrebbe dipendere soltanto dalla definizione legale di relazione (criterio puramente formale), mentre dipende da un criterio normativo nel caso del favoreggiamento impunibile
di terzi («relazioni personali così strette da rendere scusabile la condotta»). Anche qui la riflessione di base è costituita dall'inesigibilità della cooperazione con la giustizia.

In determinate costellazioni sembra esserci un'incoerenza valutativa tra CP e CPP: se uno dei reati gravi elencati in modo esaustivo all'articolo 168 capoverso 4 let-

163 164 165

166 167 168

Cfr. Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 57 n. 19 seg. e la regola dello stato di necessità discolpante e impunibile nell'art. 18 cpv. 2 CP.

DTF 115 IV 230 consid. 2c pag. 232. Cfr. in merito Schneider Klaus, 2009, 143 segg.

Cfr. DTF 115 IV 230 consid. 2c pag. 232 e in relazione al tutto Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 308 n. 8; Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 56 n. 54; Roxin Claus, 2003, § 26 n. 46 segg. Con argomentazione di politica criminale a conferma della punibilità dell'istigatore che favoreggia se stesso, cfr. invece DTF 118 IV 175 consid. 2b pag. 182.

Cfr. in merito le spiegazioni al n. 2.2.16, art. 305 cpv. 2 D-CP.

Art. 168 CPP Cfr. Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 308 n. 5.

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tera a CPP viene compiuto in seno alla famiglia169, per i parenti prossimi viene meno la facoltà di non deporre170. Le conseguenze di questa norma processuale appaiono strane alla luce del diritto materiale. Secondo l'articolo 176 CPP, infatti, una persona è punibile171 se si rifiuta di deporre in un caso previsto all'articolo 168 capoverso 4 CPP (penalizzazione dell'ostruzionismo passivo nel diritto processuale, nonostante inesigibilità della cooperazione con la giustizia)172. Tuttavia, secondo l'articolo 305 capoverso 2 CP173, la persona rimane impunita se sostiene un congiunto durante la fuga (impunibilità per inesigibilità della cooperazione con la giustizia nel diritto materiale, anche in caso di ostruzionismo attivo). Ciò appare illogico, poiché in entrambi i casi si tratta delle stesse circostanze esistenziali e dello stesso conflitto di coscienza. Il conflitto personale sarà addirittura maggiore per i parenti prossimi cui viene imposto di testimoniare quando si tratta di un reato grave commesso da un «autore familiare» a danno di una «vittima familiare» ­ soprattutto in casi di tirannia domestica174. Come risultato, l'impunità di diritto materiale viene relativizzata mediante l'obbligo di deporre di diritto processuale.

È pertanto immaginabile che un parente menta per necessità personale quando deve testimoniare in tali casi, rendendosi così essenzialmente punibile (art. 307). La norma relativa allo stato di necessità in relazione a una dichiarazione può fungere qui da correttivo parziale all'obbligo di testimoniare della procedura penale: se un testimone rilascia una falsa dichiarazione, secondo l'articolo 308 capoverso 2 la pena può essere attenuata de lege lata175, se con la sua falsa dichiarazione l'autore intendeva evitare la punizione di un congiunto176. Tuttavia, nella versione in vigore, tale norma funziona da correttivo soltanto per alcuni testimoni secondo l'articolo 168 capoverso 4 CPP. La cerchia di persone che secondo il CPP sono soggette all'obbligo di deporre è infatti più ampia di quella delle persone per le quali il CP riconosce lo stato di necessità in relazione alla dichiarazione: in questo caso ­ come già men169

170 171 172

173 174

175 176

P. es. reati contro la vita e l'integrità delle persone o reati sessuali. Una casistica rara, ma importante, è costituita in questo contesto dall'uccisione di tiranni domestici (cfr. DTF 125 IV 49 e 122 IV 1).

Cfr. FF 2006 989, in particolare 1104. Analisi dettagliata e critica di questa disposizione in Vest Hans/Horber Salome, 2014, art. 168 n. 20 segg.

Multa disciplinare, eventualmente anche art. 292 CP.

Il ricorso al diritto di rifiutare la testimonianza per proteggere se stessi secondo l'art. 169 cpv. 1 CPP (per partecipazione al reato preliminare o successivo) risparmia al parente la deposizione, ma comporta con tutta probabilità indagini a suo carico (rifiuto di deporre come indizio che dà adito a sospetti ovvero come «autoincriminazione attenuata», cfr.

Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 56 n. 53).

Secondo il diritto vigente impunità facoltativa, secondo il disegno obbligatoria, cfr. in merito le spiegazioni al n. 2.2.16, art. 305 cpv. 2 D-CP.

Con l'obbligo di testimoniare la persona interessata non deve prendere una decisione, ma ciò non la libera dal conflitto di coscienza, che può addirittura acuirsi. Il conflitto di coscienza continua a sussistere anche malgrado il diritto di non deporre (DTF 118 IV 175, 182). Ciò vale a maggior ragione quando si tratta non di un diritto di negare la deposizione (libertà di partecipare), bensì di un obbligo di testimoniare passibile di pena (obbligo di partecipare). Un tale conflitto di coscienza non può essere risolto da una norma giuridica ­ e soprattutto non da un obbligo di partecipare ­, pertanto l'autore che si favoreggia e rifiuta di deporre non deve essere punibile (a tale proposito in dettaglio Schneider Klaus, 2009, 94 seg., 104 segg.).

Conseguenza giuridica secondo l'art. 308 cpv. 3 D-CP: impunibilità.

Cfr. anche Trechsel Stefan/Pieth Mark, 2018, art. 308 n. 6.

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zionato ­ è determinante la definizione legale più restrittiva della nozione di congiunti secondo l'articolo 110 capoverso 1.

Pertanto il nostro Collegio propone di ampliare la cerchia di persone che rientrano nello stato di necessità in relazione alla dichiarazione secondo il capoverso 2 lettera b e di uniformare la formulazione con quella dell'articolo 305 capoverso 2: nel caso di congiunti ai sensi dell'articolo 110 capoverso 1 si presume per legge (e in modo inconfutabile) l'inesigibilità della cooperazione con la giustizia. La clausola generale permette di considerare in modo privilegiato anche altri rapporti personali, soprattutto quelli che rientrano nell'articolo 168 capoversi 1 e 2 CPP177.

Art. 310 n. 2, secondo comma

Liberazione di detenuti

Nell'articolo 310 numero 2 secondo comma la comminatoria minima viene aumentata a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere. In tal modo si crea una gradazione adeguata rispetto alla comminatoria del numero 2 primo comma, che non prevede una pena minima.

2.2.17 Art. 313

Titolo diciottesimo: Dei reati contro i doveri d'ufficio e professionali Concussione

Nell'articolo 313 il fine di lucro è sostituito con l'intenzione di procacciare a sé o ad altri un profitto (v. in merito anche le spiegazioni relative all'art. 135 cpv. 3).

Art. 317 n. 2

Falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari

A differenza dell'articolo 251, l'intenzione di procurare un profitto a se stessi o ad altri non è un elemento costitutivo del reato sanzionato dall'articolo 317; questa disposizione protegge il dovere di funzione, la fiducia negli scritti giuridici (come nell'art. 251) e l'affidabilità dello Stato178. Tra la comminatoria per il reato commesso intenzionalmente al numero 1 e quella per il reato commesso per negligenza al numero 2 sussiste tuttavia una notevole differenza, che va eliminata. L'entità della pena prevista al numero 1 corrisponde alla comminatoria dell'articolo 251 numero 1 ed è quindi appropriata; la comminatoria del numero 2 viene invece inasprita, in linea con le modifiche apportate nella PG-CP179.

Art. 318 n. 1, secondo comma, e n. 2

Falso certificato medico

Dopo un approfondito esame dei pareri critici pervenuti nella consultazione, il nostro Consiglio ­ contrariamente a quanto proposto in fase di avamprogetto ­ prevede ora di punire il rilascio intenzionale di un falso certificato medico con una comminatoria a due livelli: la fattispecie di base (n. 1 primo comma) rimane un 177 178 179

Cfr. le spiegazioni al n. 2.2.16, art. 305 cpv. 2 D-CP.

Cfr. anche Trechsel Stefan/Erni Lorenz, 2018, art. 317 n. 1.

V. anche il n. 1.1.3.

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delitto come finora, mentre la pena comminata per il reato qualificato (n. 1 secondo comma) viene innalzata. La punibilità per negligenza (n. 2) va abrogata. L'abrogazione del numero 1, proposta nella consultazione, non è opportuna per due motivi: in primo luogo, l'articolo 318 è formulato in modo più ampio dell'articolo 251, soprattutto perché non riguarda soltanto fatti giuridicamente rilevanti180. In secondo luogo, il medico si trova regolarmente in un conflitto di lealtà181, il che va a favore non della sua impunità, bensì di una lex specialis che gli conceda un trattamento privilegiato nell'ambito della falsità in documenti.

La comminatoria per il reato qualificato secondo il numero 1 secondo comma va inasprita perché domandare, accettare o farsi promettere una ricompensa fonda, rispetto al numero 1 primo comma, un illecito qualificato che non è coperto dai reati in materia di corruzione. Il medico che richiede una ricompensa per un atto illecito non merita alcun privilegio. Pertanto qui (come nell'art. 251 o 317 n. 1) la comminatoria sarà una pena detentiva fino a cinque anni o una pena pecuniaria.

La punibilità per negligenza di cui al numero 2 non è motivata se si accorda un trattamento privilegiato al conflitto di lealtà del medico nella fattispecie di base di questo reato speciale (n. 1 primo comma): la punibilità della negligenza è ancora meno compatibile con tale trattamento se si considera che, nel reato generale della falsità in documenti (art. 251), il reato commesso per negligenza non è punibile. Per tali motivi il numero 2 può essere abrogato.

Art. 321ter cpv. 4

Violazione del segreto postale e del segreto delle telecomunicazioni

Il capoverso 4 viene criticato dalla dottrina per mancanza di determinatezza nella misura in cui adduce il fatto di «evitare danni» come giustificazione, ovvero scusante, della violazione del segreto postale e delle telecomunicazioni182. Inoltre, circostanze del genere sono già coperte dalle regole generali riguardanti lo stato di necessità (art. 17 e 18) e possono così essere affrontate in modo differenziato. Questa giustificazione va pertanto abrogata, modificando il capoverso 4 di conseguenza.

Art. 322bis

Mancata opposizione a una pubblicazione punibile

La punibilità secondo l'articolo 322bis presuppone che, mediante una pubblicazione, sia commesso un reato e che sia impossibile condannare il responsabile principale183, ossia l'autore di tale pubblicazione184. Si pensi ai delitti contro l'onore (art. 173 segg.), alla discriminazione razziale (art. 261bis) o alla violazione di obblighi di mantenere il segreto (p. es. art. 293). L'articolo 322bis punisce la violazione di un obbligo, violazione che perlomeno contribuisce alla realizzazione di un reato da parte dell'autore della pubblicazione, ma che, secondo la dottrina classica in tema di 180 181 182 183 184

Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 60 n. 19 seg.

Stratenwerth Günter/Bommer Felix, 2013, § 60 n. 14.

Cfr. Trechsel Stefan/Lieber Viktor, 2018, art. 321ter n. 6 con ulteriori indicazioni.

Cfr. art. 28 cpv. 1 CP Responsabilità sussidiaria secondo l'art. 28 cpv. 2 e 3 CP. Cfr. anche Trechsel Stefan/ Jean-Richard-dit-Bressel Marc, 2018, art. 322bis n. 1 e il modello simile di sussidiarietà nell'art. 102 cpv. 1 CP.

2413

FF 2018

colpevole e partecipazione, rimarrebbe generalmente impunita per mancanza di uno statuto di garante o di intenzionalità185. La mancata opposizione a una pubblicazione tange soltanto i beni giuridici già lesi dalla pubblicazione in questione. La punibilità si riallaccia però alla violazione di un obbligo (obbligo di agire), che viene considerata in via sussidiaria186. La comminatoria per questa particolare forma di partecipazione deve pertanto rispecchiare l'illecito specifico della mancata opposizione (per negligenza o intenzionale) ed essere adeguatamente proporzionata al reato commesso dall'autore.

Tra la comminatoria per il reato commesso intenzionalmente e quella per il reato commesso per negligenza vi è una notevole differenza, per cui l'avamprogetto aveva previsto un aumento della pena comminata in caso di negligenza. In tal modo il reato commesso per negligenza, da contravvenzione, sarebbe divenuto un delitto. Nella consultazione, però, è stato fatto rilevare che l'illiceità della condotta di un responsabile sussidiario va classificata in modo meno severo rispetto alla condotta dell'autore della pubblicazione; pertanto quest'ultimo deve essere punito più rigorosamente, mentre la mancata opposizione per negligenza a una pubblicazione punibile va collocata all'estremità inferiore di questa gerarchia sanzionatoria. Questa obiezione è corretta187. Va inoltre fatto notare che qui si tratta soltanto di una «quasi partecipazione» per negligenza ­ commessa mediante un'effettiva omissione ­ all'atto (di norma punibile solo in caso di dolo) di un autore responsabile in primo luogo per la pubblicazione. Pertanto vi sono motivi preponderanti per continuare a sanzionare una tale violazione dei propri obblighi soltanto come una contravvenzione. Rinunciamo quindi a modificare la comminatoria per la mancata opposizione colposa a una pubblicazione punibile.

Per quanto concerne le sovrapposizioni tra «quasi atto principale» e mancata opposizione alla pubblicazione, è inconcepibile che la mancata opposizione possa essere punita con una pena detentiva, ad esempio, nei casi in cui l'autore adempie soltanto la fattispecie dell'ingiuria. Nell'articolo 322bis viene pertanto introdotto un nuovo capoverso 2, secondo cui il colpevole è punito con la pena prevista per il reato commesso dall'autore secondo l'articolo
28 capoverso 1, se questa gli è più favorevole.

Se l'autore adempie una fattispecie di reato perseguibile solo a querela di parte, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale188 è possibile procedere contro il colpevole in virtù dell'articolo 322bis soltanto quando è stata sporta validamente querela. L'articolo 322bis va pertanto integrato con un corrispondente capoverso 3.

185

Questa soluzione speciale si impone non da ultimo a causa della altrettanto speciale successione della responsabilità nel diritto penale dei mass media secondo l'art. 28 CP; cfr. Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel Marc, 2018, art. 322bis n. 1.

186 Cfr. Trechsel Stefan/Jean-Richard-dit-Bressel Marc, 2018, art. 322bis n. 4 seg. e FF 1996 IV 449, in particolare 480, 481 e 494.

187 Cfr. anche FF 1996 IV 449, in particolare 494.

188 DTF 130 IV 121 consid. 2.3.

2414

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2.2.18 Art. 328

Titolo ventesimo: Delle contravvenzioni a disposizioni del diritto federale Contraffazione di segni di valore postali senza fine di falsificazione

Il campo d'applicazione dell'articolo 328 ­ come quello di altri reati di falsificazione, ad esempio quelli previsti agli articoli 155 (contraffazione di merci), 243 (imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione) e 245 (falsificazione di valori di bollo ufficiali) ­ è molto restrittivo. Questa disposizione riguarda esclusivamente la contraffazione di segni di valore postali non più validi, senza che l'autore agisca con l'intenzione di falsificarli. Considerata la limitata rilevanza pratica di questa disposizione, la dottrina si è espressa fortemente a favore della sua abolizione189. Pertanto questa fattispecie va abrogata.

Art. 330

Commercio di materiali sequestrati o requisiti dall'esercito

L'articolo 330 corrisponde in parte all'articolo 107 CPM (disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili) e si applica in via sussidiaria rispetto a quest'ultimo (art. 9 cpv. 1). Secondo l'articolo 3 capoverso 1 numero 7 CPM (condizioni personali), in tempo di pace sono sottoposti al diritto penale militare i civili che si rendono colpevoli di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito ai sensi dell'articolo 107 CPM. Lo stesso vale se dei civili partecipano a un reato di cui all'articolo 107 CPM insieme a persone sottoposte al diritto penale militare (art. 7 cpv. 1 CPM). Tali civili sono pertanto esclusi dal campo d'applicazione dell'articolo 330 CP, che risulta così perlopiù privo di contenuto190 e va abrogato. In base alle menzionate disposizioni, la giurisdizione militare vale già ora per i civili in tempo di pace, per cui l'abrogazione non comporterà un ampliamento della giurisdizione militare, contrariamente ai timori espressi in sede di consultazione.

Art. 332

Omessa notificazione del rinvenimento di cose smarrite

Secondo l'articolo 332 è punito con la multa chiunque, per una cosa smarrita o un animale smarrito che ha trovato o di cui è venuto in possesso, non dà l'avviso prescritto secondo le pertinenti disposizioni del CC191. Se l'autore vuole impossessarsi della cosa o dell'animale, non si applica l'articolo 332 ma l'articolo 137 numero 2 primo comma (appropriazione semplice)192. Quest'ultima disposizione, a differenza dell'articolo 332, prevede che il reato sia perseguibile solo a querela di parte; una violazione è punita con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Pare strano che l'appropriazione semplice, che costituisce una violazione più grave dell'omessa notificazione del ritrovamento di una cosa smarrita, sia, contrariamente a quest'ultima, un reato punibile a querela di parte. Questo può significare che, in

189 190 191 192

Lentjes Meili Christiane/Keller Stefan, 2013, art. 328 n. 9 con un'ulteriore indicazione.

Omlin Esther, 2013, art. 330 n. 5.

Donatsch Andreas/Thommen Marc/Wohlers Wolfgang, 2017, § 151, n. 1.

Donatsch Andreas/Thommen Marc/Wohlers Wolfgang, 2017, § 151, n. 3.

2415

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virtù dell'articolo 332, se non viene presentata una querela in base all'articolo 137 numero 2 primo comma, ha luogo un perseguimento d'ufficio.

I Paesi confinanti con la Svizzera conoscono regolamentazioni analoghe per quanto riguarda l'obbligo di notificazione del ritrovamento di una cosa smarrita, ma di solito puniscono la violazione di tale obbligo. Il ritrovamento di una cosa smarita è trattato dappertutto come un reato di appropriazione, che si concretizza soltanto nel caso in cui l'autore si impossessi della cosa ritrovata (analogamente all'art. 137)193.

Infine, vi sono seri dubbi che sia necessaria una norma penale per attuare efficacemente l'obbligo civile di notificare il ritrovamento casuale di una cosa smarrita se chi la ritrova non intende appropriarsene, vale a dire quando l'articolo 137 non trova applicazione. La protezione degli interessi in causa garantita dal diritto civile risulta sufficiente e l'articolo 332 può quindi essere abrogato.

2.3

Codice penale militare del 13 giugno 1927194

2.3.1

Coincidenza tra Codice penale militare e Codice penale

La parte speciale del CPM corrisponde essenzialmente alla parte speciale del CP; i due testi divergono soltanto laddove le esigenze specifiche del diritto penale militare lo richiedono. La presente revisione del CPM si prefigge, come già le revisioni parziali precedenti, di preservare per quanto possibile questo parallelismo. Pertanto le spiegazioni relative alla parte speciale del CP valgono anche per il CPM.

Vengono adeguate le seguenti disposizioni: CPM art. 49a cpv. 1 lett. c, f, g come D-CP art. 59 cpv. 1 lett. e come art. 60c cpv. 5 come art. 103 come art. 105 n. 2 secondo cma come art. 109 cpv. 1 lett. g come art. 112a cpv. 1 lett. b come art. 121 come art. 131 n. 3 e 4 come art. 132 n. 2 come art. 134 cpv. 3 come art. 135 cpv. 4 come art. 137a n. 2 come art. 137b n. 2 come art. 144 cpv. 2 come 193 194

Niggli Marcel Alexander, 2013, art. 332 n. 1.

RS 321.0

2416

art. 66a cpv. 1 lett. c, h, j, k art. 101 cpv. 1 lett. e art. 106 cpv. 5 art. 277 art. 310 n. 2 secondo cma art. 264a cpv. 1 lett. g art. 264e cpv. 1 lett. b art. 122 art. 139 n. 2 e 3 art. 140 n. 2 art. 144 cpv. 3 art. 146 cpv. 2 art. 156 n. 2 art. 160 n. 2 art. 158 n. 1 terzo cma

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art. 153 cpv. 1 art. 154 cpv. 1 art. 155 art. 156 n. 1­1ter, 3 e 4 art. 157 art. 159b art. 160a cpv. 1 art. 163 cpv. 1 e 1bis art. 166 n. 1 primo cma art. 169a n. 1 e 2 art. 170 art. 171 n. 2 art. 171a cpv. 1 e 2 art. 172 n. 2 art. 176 cpv. 3 art. 177 n. 2 secondo cma art. 178 art. 179a

2.3.2

come come come come come come come come come come come come come come come come come come

art. 189 cpv. 1 art. 190 cpv. 1 art. 191 art. 187 n. 1­1ter, 3 e 4 art. 188, 192 e 193 art. 200 art. 222 cpv. 1 art. 225 art. 228 n. 1 primo cma art. 237 n. 1 art. 238 art. 239 n. 2 art. 259 cpv. 1 e 2 art. 251 n. 2 art. 305 cpv. 2 art. 310 n. 2 secondo cma art. 303 art. 308

Spiegazioni relative a norme militari specifiche

Per le seguenti norme prettamente militari, che il diritto penale comune non conosce, si procede come descritto al numero 1.2.1.

Art. 27a cpv. 2 lett. b

Tutela delle fonti

I rimandi all'articolo 197 numero 3 CP e all'articolo 19 numero 2 della legge federale del 3 ottobre 1951195 sugli stupefacenti non corrispondono più al diritto vigente e vengono pertanto corretti.

Art. 73 n. 1 e 1bis

Abuso e sperpero di materiali

Il diritto vigente prevede la stessa comminatoria per il dolo e la negligenza. Invece le comminatorie per i reati commessi intenzionalmente e per quelli commessi per negligenza devono differenziarsi (v. n. 1.2.1 e 1.2.4). Per questo motivo al numero 1bis, come pena per il reato commesso per negligenza, va fissata una pena pecuniaria.

195

RS 812.121

2417

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Art. 76 n. 1 e 1bis

Reati nel servizio di guardia

Il diritto vigente prevede la stessa comminatoria per il dolo e la negligenza. Invece le comminatorie per i reati commessi intenzionalmente e per quelli commessi per negligenza devono differenziarsi (v. n. 1.2.1 e 1.2.4). Per questo motivo al numero 1bis, come pena per il reato commesso per negligenza, va fissata una pena pecuniaria.

Art. 80 n. 1

Ebbrezza

Per quanto riguarda la nuova comminatoria, va considerato che il CP non conosce una fattispecie analoga. Invece, le leggi cantonali di applicazione del CP e le leggi penali cantonali concernenti le contravvenzioni prevedono perlopiù fattispecie simili (scandalo pubblico, ebbrezza). Si tratta di fattispecie di contravvenzioni secondo il diritto cantonale, che possono essere punite con la multa. Pertanto è corretto trasformare anche la fattispecie di cui al numero 1 in una contravvenzione.

Art. 102 Il titolo marginale della versione francese non è corretto e viene adeguato alla versione tedesca e a quella italiana, in modo che coincidano.

Art. 107

Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili

Nel primo comma, per il reato compiuto intenzionalmente e per quello compiuto per negligenza è comminata la stessa pena. Si tratta di una norma penale in bianco, il cui campo d'applicazione è estremamente ampio. Di conseguenza, tenuto conto dei principi dello Stato di diritto, risulta delicato punire il reato commesso per negligenza196.

Sarà pur vero che in tempo di guerra sia importante poter punire gli atti per negligenza, come fatto valere nella consultazione. Tuttavia questo non è un motivo sufficiente per mantenere tale rilevanza anche in tempo di pace. Il nuovo numero 2 nell'articolo 107 limiterà quindi la punibilità della negligenza ai tempi di guerra, con una comminatoria corrispondente alla scarsa entità del reato e pertanto inferiore rispetto alla fattispecie di base del numero 1.

Art. 129 n. 2 e 3

Appropriazione semplice

La pena disciplinare deve essere possibile per l'intera fattispecie penale197, come avviene, ad esempio, per l'appropriazione indebita (art. 130 n. 3 CPM) o per il furto (art. 131 n. 5 CPM). Pertanto la pena disciplinare per i casi poco gravi viene trasferita dal numero 2 al numero 3.

196 197

Cfr. Popp Peter, 1992, art. 107 n. 26.

FF 1991 II 797, in particolare 899 e 939.

2418

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Art. 131 n. 2

Furto

L'abrogazione del furto a danno di un commilitone o in un accantonamento significa che, in futuro, questa condotta sarà inclusa nella fattispecie di base. Si presume che, nel caso concreto, i giudici militari competenti e i comandanti di truppe siano in grado di giudicare correttamente, nell'ambito del loro potere discrezionale, la punibilità della condotta da giudicare anche senza l'indicazione di una pena minima.

Inoltre, abolendo la pena minima si elimina un salto difficilmente comprensibile nella comminatoria, dovuto al fatto che, in casi di scarsa gravità (ammontare del furto fino a fr. 300.­), il comandante delle truppe esegue una procedura disciplinare (art. 131 n. 5 in combinato disposto con l'art. 144b) e l'autore è punito con una riprensione, un divieto di uscita, una multa disciplinare o un arresto (art. 186 segg.), mentre negli altri casi (ammontare del furto superiore a fr. 300.­), un giudice militare pronuncia una pena minima pari a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere, che può anche essere sostituita con una pena detentiva (art. 34a CPM).

In questo contesto va tenuto conto che il CP tratta in modo addirittura privilegiato il furto a danno di un congiunto o di un membro della comunione domestica, rendendolo punibile soltanto a querela di parte (art. 139 n. 4 CP). L'articolo 131 CPM non contiene una disposizione simile e di conseguenza un furto è sempre perseguito d'ufficio. La modifica prevista permette di tenere sufficientemente conto delle condizioni di coesistenza forzata specifiche dell'esercito.

Art. 135 cpv. 2

Truffa

Si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 131 numero 2 D-CPM.

Art. 148 n. 1, primo e secondo comma

Ingiuria

Il numero 1 primo comma riprende la comminatoria dell'articolo 177 CP, ossia la multa viene abrogata.

Il numero 1 secondo comma prevede una fattispecie qualificata che si riallaccia alla posizione militare della vittima e fissa una pena massima pari a una pena detentiva di tre anni. Secondo questa disposizione, le allegazioni di fatto e i meri giudizi di valore sono puniti quando sono espressi dinnanzi alla vittima stessa. Ciò porta alla situazione paradossale per cui le allegazioni secondo gli articoli 145 e 146 CPM espresse dinnanzi a terzi sono punite in modo pari o meno severamente che se sono espresse dinnanzi alla vittima stessa. Secondo la concezione della legge, le allegazioni espresse dinnanzi alla vittima stessa ledono molto meno il suo onore rispetto a quelle fatte dinnanzi a terzi. Per eliminare questa contraddizione, il numero 1 secondo comma va abrogato.

Art. 157

Abuso della posizione militare

Abrogazione della pena pecuniaria: si rimanda alle spiegazioni relative all'articolo 187 numeri 1 e 4 D-CP. La vigente pena minima pari a una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere viene quindi meno. Poiché in futuro potrà essere pronunciata soltanto una pena detentiva e quindi la comminatoria viene inasprita, si rinuncia a

2419

FF 2018

introdurre una pena minima pari a una pena detentiva di 30 giorni. Inoltre, nemmeno gli articoli 188, 192 e 193 CP prevedono una pena minima del genere.

2.4

Leggi federali contenenti disposizioni di diritto penale accessorio con fattispecie criminali

La presente sezione esamina le cornici edittali previste nelle leggi contenenti disposizioni di diritto penale accessorio che prevedono pene detentive di durata superiore a tre anni (crimini nel senso dell'art. 10 cpv. 2 CP; cfr. n. 1.2.4). In questa sede, tali disposizioni sono adeguate ai dettami dell'articolo 333 capoversi 2­6 CP, là dove ciò non sia ancora avvenuto.

2.4.1

Legge del 16 dicembre 2005198 sugli stranieri

Art. 116 cpv. 2 Questa disposizione consente di pronunciare la sola multa nei casi di lieve entità, pur trattandosi di un delitto. L'avamprogetto prevedeva di modificare la disposizione potestativa in una disposizione prescrittiva, trasformando così il reato in una contravvenzione. Durante la consultazione è stato rilevato che, a determinate condizioni, ne poteva derivare un cambio di competenze, poiché il caso non sarebbe stato più giudicato dal pubblico ministero, ma dall'autorità competente in materia di contravvenzioni.

Il capoverso 2 può essere abrogato perché i casi di lieve entità sono sufficientemente tenuti in considerazione anche senza questa normativa. Il giudice può infatti irrogare una pena pecuniaria esigua (al minimo tre aliquote giornaliere; art. 34 cpv. 1 CP) o prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione (art. 523 CP). Come nel caso di questa disposizione, il disegno abroga norme analoghe (p. es. art. 225 cpv. 2 CP).

2.4.2

Codice di procedura penale199

Art. 23 cpv. 1 lett. k L'abrogazione dell'articolo 330 CP rende necessario modificare questa disposizione.

Art. 36 cpv. 1 L'abrogazione dell'articolo 171bis CP rende necessario modificare questa disposizione.

198 199

RS 142.20 RS 312.0

2420

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Art. 269 cpv. 2 lett. a e 286 cpv. 2 lett. a Le modifiche materiali operate nel CP devono essere trasposte nei due cataloghi di reati. Pertanto, l'articolo 238 capoverso 1 è eliminato dai due cataloghi.

Art. 273 cpv. 1 Se l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies D-CP) è trasformato da una contravvenzione in un delitto, la relativa disposizione non deve più essere esplicitamente menzionata in questo capoverso.

2.4.3

Legge federale del 22 marzo 1974200 sul diritto penale amministrativo

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 64bis, 106 e 114 vCost corrispondono agli articoli 123 capoverso 1, 188 e 190 della Costituzione vigente. Rinunciamo a indicare gli articoli 188 e 190 Cost. come in altre discipline procedurali (p. es. CPP).

Art. 11 cpv. 1­3bis

Prescrizione

L'articolo 11 prevede particolari termini di prescrizione che si applicano in primo luogo alle contravvenzioni. In confronto ai termini previsti nel Codice penale, questi termini sono relativamente lunghi. Il nostro Consiglio si interroga sull'opportunità di mantenere questi termini di prescrizione che sono ulteriormente prolungati dall'applicazione dell'articolo 333 capoverso 6 CP.

A favore del loro mantenimento vi sono motivi relativi alla certezza del diritto, poiché da una nuova modifica dei termini di prescrizione risultano per anni complessi problemi giuridici.

Contro il loro mantenimento depone invece il fatto che i termini risultanti dall'applicazione dell'articolo 333 capoverso 6 CP sono a volte eccessivamente lunghi perché si tratta di regole previste per termini brevi (1 o 2 anni). Applicandole a contravvenzioni con termini di prescrizione dell'azione penale di cinque o dieci anni risultano termini superiori al più breve termine di prescrizione dell'azione penale previsto per i delitti (che secondo l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP è di 7 anni). Altrettanto vale, seppure in forma attenuata, per i termini di prescrizione delle pene.

Durante la consultazione sull'avamprogetto concernente l'unificazione del diritto penale fiscale, svoltasi nel 2013, è stato proposto di modificare i termini di prescrizione previsti nell'articolo 11201. Le modifiche dell'articolo 11 commentate in 200 201

RS 313.0 Avamprogetto e rapporto esplicativo accessibili all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2013 > DFF > Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale.

2421

FF 2018

appresso si fondano su queste proposte, che non sono state criticate durante la consultazione202.

Cpv. 1 Secondo il diritto vigente il termine di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni perseguite e giudicate secondo la DPA è di quattro anni (art. 11 cpv. 1 DPA in combinato disposto con l'art. 333 cpv. 6 lett. b CP). In considerazione del fatto che in origine si trattava di un termine breve, detto termine viene mantenuto.

Cpv. 2 Se la contravvenzione ha violato leggi fiscali o atti normativi tributari, il termine di prescrizione previsto dalla legge è di dieci anni (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con l'art. 333 cpv. 6 lett. b CP). Questo termine è superiore al termine più breve previsto per i delitti, che è di 7 anni. Il Tribunale federale è pertanto intervenuto per correggere la situazione203. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale se, applicando la regolamentazione dell'articolo 333 capoverso 6 lettera b CP, nel diritto penale accessorio il termine di prescrizione delle contravvenzioni risulta essere più lungo di quello dei delitti della medesima legge, il termine di prescrizione applicabile alle contravvenzioni dev'essere quello applicato ai delitti.

Dal 1° gennaio 2014, l'articolo 97 capoverso 1 lettera c CP prevede un termine di prescrizione di dieci anni per i delitti per i quali è comminata una pena detentiva di tre anni. Ciò significa che nelle leggi del diritto penale accessorio, in cui per i delitti è sempre comminata una pena detentiva di tre anni, il termine di prescrizione dell'azione penale per le contravvenzioni, fondato sull'articolo 11 DPA, è ora pure di dieci anni. La situazione giuridica della prescrizione nella DPA manca di trasparenza al punto da essere praticamente inintelligibile per i cittadini. Per questo motivo va ripristinata una normativa semplice e uniforme in materia di prescrizione, come nel diritto penale comune.

Il termine di prescrizione di 7 anni, che ha avuto effetto fino alla fine del 2013, appare sufficiente per le contravvenzioni contro le leggi fiscali e gli atti normativi in materia tributaria. A tale riguardo, rammentiamo che il termine può essere sospeso in base all'articolo 11 capoverso 3 e che si applica la normativa di cui all'articolo 97 capoverso 3 CP secondo cui se, prima della scadenza del termine di prescrizione,
è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Il Tribunale federale ha fatto ancora un passo in più equiparando la pronuncia di una decisione penale di diritto penale amministrativo a una sentenza di prima istanza (cfr. commenti ad art. 3bis). Quindi attualmente la prescrizione dell'azione penale è oggi sostanzialmente più breve che nel momento in cui questa norma è stata emanata. Di regola, fino al 2002, a seconda del diritto di procedura cantonale, era necessaria una sentenza cantonale di seconda istanza per impedire la prescrizione dell'azione penale.

202

Rapporto sui risultati della consultazione accessibile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2013 > DFF > Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale.

203 DTF 134 IV 328 consid. 2.1 pag. 330.

2422

FF 2018

Nel diritto penale accessorio, le disposizioni sull'interruzione della prescrizione dell'azione penale sono state abrogate il 1° ottobre 2002204 e le disposizioni sull'interruzione della prescrizione della pena il 1° gennaio 2007205 (cfr. art. 333 cpv. 5 lett. c vCP, nonché 333 cpv. 6 lett. c e f CP). La possibilità di interruzione prevista dal capoverso 2 viene pertanto soppressa.

Cpv. 3 Con la legge federale del 3 ottobre 2008206 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria (GAFI) è stata introdotta all'articolo 14 capoverso 4 DPA una fattispecie che punisce come crimine il contrabbando organizzato («truffa qualificata in materia di tasse»). La legge federale del 12 dicembre 2014207 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012 estende questa fattispecie criminale ha tutte le imposte indirette in generale. L'attuale capoverso 3 dell'articolo 11 deve tenere conto del fatto che le violazioni di leggi amministrative della Confederazione non sono più perseguite soltanto come contravvenzioni o delitti ma, come detto poco sopra, anche come crimini. Il capoverso 3 deve quindi essere adeguato di conseguenza in modo tale da comprendere tutte le fattispecie penali fiscali.

La sospensione (e l'interruzione) della prescrizione dell'azione penale è stata soppressa con la revisione del diritto della prescrizione, entrata in vigore nel 2002208. La soppressione è stata compensata aumentando la durata dei termini di prescrizione fino alla durata dei vecchi termini assoluti. Inoltre, se è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue. Nell'ambito di quella revisione è stata espressamente mantenuta la sospensione della prescrizione secondo l'articolo 11 capoverso 3 DPA (art. 333 cpv. 6 lett. c CP). Questa possibilità di sospensione deve sussistere.

Cpv. 3bis Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, per quanto concerne la prescrizione dell'azione penale, una decisione penale presa in un procedimento penale amministrativo (art. 70 DPA) va trattata come una sentenza di prima istanza ai sensi dell'articolo 97 capoverso 3 CP209. Il legislatore ha già codificato tale giurisprudenza in un altro ambito. Secondo l'articolo 105 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009210 sull'IVA, l'azione
penale non si prescrive più se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione penale o una sentenza di primo grado. Tale regola viene ripresa dalla presente disposizione.

204 205 206 207 208 209

RU 2002 2993, FF 2000 2609 RU 2006 3459, FF 1999 1669 RU 2009 361, FF 2007 5687 RU 2015 1389, FF 2014 563 RU 2002 2993, FF 2000 2609 DTF 133 IV 112 consid. 9.4.4 pag. 117, 135 IV 196 consid. 2 pag. 196, 142 IV 276 consid. 5.2 pag. 277.

210 RS 641.20

2423

FF 2018

Occorre prestare attenzione al fatto che una decisione penale non viene emanata in ogni procedimento penale amministrativo. Si tratta dei casi in cui il Dipartimento preposto reputa che ricorrano gli estremi per infliggere una pena o per ordinare una misura privativa della libertà (art. 21 cpv. 1 DPA) o in cui l'opposizione è trattata in modo anomalo (art. 71 DPA). Quindi in questi casi l'azione penale si prescrive con la sentenza di prima istanza.

Rinuncia alla modifica del cpv. 4 Il termine di prescrizione della pena, cinque anni secondo il capoverso 4, è aumentato a 7,5 anni dall'applicazione dell'articolo 333 capoverso 6 lettera e CP. Un termine di cinque anni appare tuttavia ampiamente sufficiente (nel Codice penale è di tre anni). Anche nell'ambito della modifica della prescrizione della pena nel Codice penale, i termini relativi sono stati conservati come nuovi termini assoluti. Con l'abrogazione dell'articolo 333 capoverso 6 CP prevista nel disegno 2, il termine relativo di cinque anni del capoverso 4 diviene il nuovo termine assoluto.

Art. 14

Truffa in materia di prestazioni e di tasse

Le comminatorie penali nei capoversi 1 e 2 sono adeguate applicando i criteri previsti nell'articolo 333 capoversi 2 e 5 CP. Inoltre nel capoverso 2 la pena massima è aumentata alla pena detentiva sino a tre anni. Secondo il diritto vigente, la cornice edittale della truffa in materia di prestazioni è più ampia di quella della truffa in materia di tasse. La differenza tra le comminatorie penali è spiegata con la particolare situazione di obbligazione in cui, diversamente dal truffatore in materia di prestazioni, si trova il truffatore in materia di tasse211. L'evoluzione della legislazione ha portato a una situazione in cui diverse leggi speciali in materia di tasse prevedono fattispecie delittuali per infrazioni qualificate. Le pene comminate sono diverse: una pena detentiva sino a un anno (p. es. art. 35 cpv. 2 della legge del 6 ottobre 2006212 sull'imposizione della birra), una pena detentiva sino a due anni (p. es. art. 97 cpv. 2 della legge del 12 giugno 2009213 sull'IVA) o una pena detentiva sino a tre anni (p. es. art. 36 cpv. 2 della legge del 21 giugno 1996214 sull'imposizione degli autoveicoli). Di conseguenza è per esempio comminata una pena più severa per una sottrazione fiscale qualificata che per truffa in materia di tasse, in realtà più grave.

Per correggere questi squilibri, il disegno aumenta la pena massima secondo il capoverso 2.

L'attuale capoverso 3, dopo essere stato riformulato, viene ora proposto come nuovo capoverso 4. Questa modifica è ripresa dall'avamprogetto di unificazione del diritto penale fiscale215. Essa intende evitare che la forma qualificata della sottrazione d'imposta possa essere punita «soltanto» con una pena pecuniaria di importo limitato e, di regola, condizionale. Pertanto il capoverso 4 prevede che per i reati secondo i 211 212 213 214 215

FF 1971 I 727, in particolare 735.

RS 641.411 RS 641.20 RS 641.51 Cfr. avamprogetto, accessibile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2013 > DFF > Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale > Progetto.

2424

FF 2018

capoversi 1­3 sia nel contempo inflitta una multa il cui importo è quello della multa prevista per la sottrazione d'imposta non subdolamente commessa. Questa multa non è una multa cumulata ai sensi dell'articolo 42 CP che, secondo l'articolo 42 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 106 capoverso 1 CP, può ammontare al massimo a 10 000 franchi, se la legge non dispone altrimenti216. Per poter applicare questa disposizione anche alla truffa qualificata in materia di tasse, l'attuale capoverso 4 diviene il capoverso 3.

Art. 15 n. 1 Nel numero 1 la comminatoria penale è modificata in applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 333 capoversi 2 e 5 CP.

Art. 16 cpv. 1 Nel capoverso 1 la comminatoria penale è modificata in applicazione dei criteri stabiliti nell'articolo 333 capoversi 2 e 5 CP.

Art. 17

Favoreggiamento

Il favoreggiamento secondo l'articolo 17 DPA costituisce una lex specialis rispetto all'articolo 305 CP217. Diversamente dal Codice penale, nel diritto penale accessorio e amministrativo sono puniti anche reati bagatellari (in particolare l'inosservanza di prescrizioni d'ordine, cfr. art. 3 DPA). È pertanto ragionevole tenere conto della gravità del reato preliminare per fissare le pene per il favoreggiamento secondo la DPA218. Non è tuttavia coerente farlo con pene accessorie (cfr. l'attuale art. 17 n. 1 terzo comma secondo periodo DPA). La struttura indipendente del favoreggiamento nel CP219 deve essere eliminata anche nel numero 1 dell'articolo 17 DPA.

Per poter punire in modo adeguato anche i casi di favoreggiamento riguardanti gli autori di reati bagatellari (cfr. art. 8 DPA), se l'autore del reato preliminare ha commesso una contravvenzione, la pena prevista dal disegno nel numero 2 è la multa.

Il numero 2 diventa numero 3 e la terminologia è adeguata alla Parte generale del Codice penale. Il contenuto della disposizione rimane immutato.

Il motivo di esclusione della colpevolezza secondo il numero 4 (finora numero 3) deve essere adeguato all'articolo 305 capoverso 2 D-CP (cfr. commenti ibid.).

216

Cfr. rapporto esplicativo, pag. 29, accessibile all'indirizzo: www.admin.ch > Diritto federale > Consultazioni > Consultazioni concluse > 2013 > DFF > Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale > Rapporto.

217 Il n. 1 secondo comma non punisce (diversamente dal primo comma) un attacco contro l'amministrazione della giustizia ma una prosecuzione del reato preliminare. L'art. 17 mischia il favoreggiamento personale con la ricettazione, il che non corrisponde alla concezione del CP che distingue nettamente il favoreggiamento materiale (ricettazione) e il favoreggiamento personale. In proposito cfr. Schneider Klaus, 2009, 10.

218 Cfr. Hauri Kurt, 1998, n. 1 ad art. 17.

219 Cfr. commenti al n. 2.2.16, art. 305 D-CP.

2425

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2.4.4

Procedura penale militare del 23 marzo 1979220

Art. 70 cpv. 2 Le modifiche materiali nella CPM devono essere riportate nel catalogo dei reati.

Pertanto sono eliminati dall'elenco gli articoli 135 capoverso 2 e 170 capoverso 1, mentre per quanto concerne l'articolo 172 la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni è possibile soltanto nei casi di cui al numero 1.

2.4.5

Legge federale del 13 dicembre 1996221 sul materiale bellico

La legge sul materiale bellico non era contenuta nell'avamprogetto poiché, quasi contemporaneamente, si stava svolgendo una consultazione sulla modifica della legge del 22 marzo 2002222 sugli embarghi che recava anche modifiche della legge sul materiale bellico. Il 16 dicembre 2011, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a tale revisione. Il 1° febbraio 2013223 è invece entrata in vigore una modifica della legge sul materiale bellico. La presente revisione si limita a modifiche formali, ad esempio nella versione tedesca dell'articolo 38 «der Richter» è sostituito da «das Gericht».

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 41 capoversi 2 e 3 e 64bis vCost., nonché la competenza della Confederazione in materia di affari esteri corrispondono agli articoli 54 capoverso 1, 107 capoverso 2 e 123 capoverso 1 della Costituzione vigente.

Rinunciamo però a menzionare l'articolo 123 capoverso 1 Cost. (competenza in materia penale), poiché si tratta soltanto di disposizioni di diritto penale accessorio e la Confederazione può impiegare tutti i mezzi per attuare la legge, anche le sanzioni del diritto penale.

Art. 33 cpv. 3 La pena pecuniaria massima è ora di 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP) e di conseguenza questo limite massimo vale in tutti casi in cui non è previsto altro.

220 221 222 223

RS 322.1 RS 514.51 RS 946.231 RU 2013 295

2426

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2.4.6

Legge del 20 giugno 1997224 sulle armi

Art. 33 cpv. 2 La commissione per negligenza è punita come contravvenzione con una multa fino a 10 000 franchi, mentre per il reato intenzionale è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Questa discrepanza non è giustificata e il disegno prevede di punire la commissione del reato per negligenza con una pena pecuniaria (cfr. n. 1.2.1 e 1.2.4). Il secondo periodo può essere eliminato poiché dal 1° gennaio 2007 la Parte generale del Codice penale contiene una disposizione analoga (art. 52 CP).

Art. 34 cpv. 2 Il capoverso 2 può essere abrogato poiché dal 1° gennaio 2007 la Parte generale del Codice penale contiene una disposizione analoga (art. 52 CP).

2.4.7 Art. 53

Legge del 17 giugno 2016225 sull'approvvigionamento del Paese Favoreggiamento

La disposizione sul favoreggiamento della legge sull'approvvigionamrento del Paese (LAP) ha la medesima struttura della corrispondente disposizione della legge federale del 22 marzo 1974226 sul diritto penale amministrativo (DPA)227. Tuttavia (diversamente dall'articolo 17 DPA) non prevede una pena massima fissa, ma si limita a un rinvio generale alle pene previste per il reato preliminare. Così, la massima pena comminata è una pena detentiva di cinque anni se una persona favoreggiaper esempio un truffatore o chi ha falsificato degli atti (cfr. art. 51 in combinato disposto con l'art. 53 cpv. 1 LAP).

Per ripristinare la coerenza strutturale con gli articoli 305 CP e 17 DPA, è ripresa la pena prevista da queste due disposizioni ed è soppressa l'accessorietà della pena.

Ciò permette di evitare che colui che ha commesso un favoreggiamento ai sensi della LAP sia punito con maggiore severità di chi commette un favoreggiamento ai sensi del CP.

Il diritto vigente mescola la presente fattispecie con quella della ricettazione poiché chi si rende colpevole di favoreggiamento contribuisce a che l'autore possa approfittare dei frutti del reato. La netta separazione del favoreggiamento materiale (ricettazione) e del favoreggiamento personale (sottrazione a una pena) è avulsa dalla concezione del CP. Occorre inoltre rilevare che la legge sull'approvvigionamento economico del Paese già punisce espressamente la ricettazione al suo articolo 52 224 225 226 227

RS 514.54 RS 531 RS 313.0 Cfr. commenti al n. 2.4.3, art. 17 D-DPA.

2427

FF 2018

(che costituisce lex specialis rispetto all'articolo 160 CP). È pertanto appropriato sopprimere la normativa sulla ricettazione contenuta nella disposizione sul favoreggiamento.

Poiché la comminatoria del capoverso 2 (impedire l'esecuzione di un provvedimento) è equiparata alla comminatoria prevista nel capoverso 1, le due fattispecie sono riunite nel capoverso 1. La disposizione non è altrimenti modificata nel suo contenuto ma unicamente sotto il profilo redazionale.

Il disegno trasforma il capoverso 3 nel capoverso 2 e ne adegua il contenuto introducendovi il trattamento privilegiato previsto nel CP e nella DPA. L'attenuazione della pena secondo il libero apprezzamento del giudice è pertanto soppressa ed è sostituita da un'esenzione vincolante dalla pena (impunità) se l'autore favorisce un prossimo congiunto o un'altra persona con cui esistono relazioni personali strette228.

2.4.8

Legge federale del 21 marzo 2003229 sull'energia nucleare

La legge sull'energia nucleare non era contenuta nell'avamprogetto, poiché era allora in corso una consultazione sulla modifica della legge del 22 marzo 2002230 sugli embarghi che recava anche modifiche della legge sull'energia nucleare. Il 16 dicembre 2011, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a tale revisione.

Nell'ambito del presente disegno le disposizioni penali della legge sull'energia nucleare sono anche adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Art. 88 cpv. 1 L'esposizione a pericolo derivante dall'energia nucleare non è disciplinata esclusivamente nella legge sull'energia nucleare. Infatti la maggior parte delle fattispecie criminali di comune pericolo in questo ambito si trovano nel Codice penale (art. 226bis e 226ter CP). La presente disposizione riguarda in primo luogo il costruttore e l'esercente di un impianto nucleare e le persone che trattano beni nucleari e scorie radioattive. La cerchia dei possibili autori secondo l'articolo 226bis CP è invece molto più ampia. Gli atti preparatori del reato punito secondo l'articolo 226bis sono punibili conformemente all'articolo 226ter CP. Gli atti preparatori non costituiscono ancora un tentativo ai sensi del diritto penale. Devono essere puniti in considerazione della gravità dell'atto previsto, per analogia con gli atti preparatori di determinati gravi crimini (art. 260bis CP). Gli atti preparatori sono puniti con pene detentive sino a cinque o dieci anni (art. 226ter CP). Tenuto conto di questo fatto, nel capoverso 1 è opportuno aumentare le pene previste per l'inosservanza intenzionale di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna sino a cinque anni o alla pena pecuniaria (cfr. osservazioni sull'art. 44 cpv. 2 D-LITC). Ciò è giustificato anche in 228 229 230

Cfr. commenti al n. 2.2.16, art. 305 cpv. 2 D-CP e n. 2.4.3, art. 17 n. 3 D-DPA.

RS 732.1 RS 946.231

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considerazione del grave pericolo che deriva dall'inosservanza delle prescrizioni rilevanti in materia di sicurezza. Di conseguenza, viene reintrodotta una graduazione tra il capoverso 1 e il capoverso 3 (intenzionalità/negligenza) che era stata soppressa dalla revisione della PG del 2002. In considerazione della comminatoria prevista per reati di esposizione a pericolo simili (p. es. art. 223 cpv. 2, 230 cpv. 2 CP), non va ridotta la pena detentiva per chi agisce per negligenza.

Art. 89 cpv. 2 La combinazione delle pene serve finalità di prevenzione speciale. L'accento è posto sulla pena detentiva o sulla pena pecuniaria, mentre ha un rilievo secondario il cumulo di tali pene con una pena pecuniaria non sospesa condizionalmente o una multa. Non si vuole così aumentare la pena o rendere possibile una pena supplementare, ma permettere al giudice di infliggere una pena complessiva fondata sulla colpa e di adeguarla all'autore e al reato commesso, fermo restando che la pena detentiva complessiva e la pena pecuniaria o la multa con cui è combinata devono rimanere proporzionali alla colpa231.

Questa multa è prevista per un crimine e quindi, in base all'articolo 333 capoverso 5 CP, deve essere convertita in una pena pecuniaria. Cinque milioni di franchi equivalgono a 1666 aliquote giornaliere. In caso di mancato pagamento della pena pecuniaria sarebbe di conseguenza possibile una pena detentiva sino a cinque anni.

Questa lunga pena da commutazione contrasta con la citata giurisprudenza del Tribunale federale.

Una pena pecuniaria tanto elevata non è necessaria per punire adeguatamente un reato grave che, in alcuni casi, può aver permesso di realizzare un guadagno considerevole. I guadagni che sono proventi di un reato sottostanno a confisca (art. 70 CP) o danno luogo a risarcimento (art. 71 CP). Occorre rilevare che la confisca e la pena (pecuniaria) perseguono finalità diverse. La commisurazione della pena pecuniaria avviene in base al principio della colpa (art. 47 CP). La confisca del guadagno è invece una misura che non può essere attuata mediante una pena pecuniaria fissata a un livello adeguatamente elevato.

Non si ravvisano quindi motivi per cui la pena pecuniaria cumulata debba eccedere i limiti posti nell'articolo 34 capoverso 1 CP. Il disegno prevede quindi nei casi gravi una pena pecuniaria
sino a 180 aliquote giornaliere nell'ambito della pena cumulata.

L'articolo 33 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996232 sul materiale bellico è già stato oggetto di una revisione in questo senso.

La responsabilità penale può inoltre essere estesa alle imprese che sono punite con una multa sino a cinque milioni di franchi secondo l'articolo 102 capoverso 1 CP se commettono un'infrazione concernente beni nucleari o scorie radioattive nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale e, per carente organizzazione interna, non può essere ascritta a una persona fisica determinata.

231 232

DTF 134 IV 1 consid. 4.5 e 60 consid. 7.3.2; 124 IV 134 consid. 2c/bb.

RS 514.51

2429

FF 2018

Art. 90 cpv. 3 e 4 Il capoverso 3 non distingue le pene comminate per la commissione intenzionale del reato e per la commissione per negligenza. Tuttavia, le pene comminate nei due casi devono essere distinte. Per i reati intenzionali è conservata la cornice edittale attuale, mentre per la commissione per negligenza un nuovo capoverso 4 prevede una multa sino a 100 000 franchi (cfr. n. 1.2.1).

Art. 96

Prescrizione di contravvenzioni

Le regole sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate (art. 333 cpv. 6 lett. c CP). In proposito occorre rilevare che dal 1° gennaio 2007, se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue (art. 97 cpv. 3 CP).

Inoltre, le contravvenzioni secondo la legge del 13 dicembre 1996233 sul materiale bellico si prescrivono pure in cinque anni (art. 36 cpv. 4 LMB).

2.4.9

Legge del 4 ottobre 1963234 sugli impianti di trasporto in condotta

Le disposizioni penali sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 23, 24quater, 26bis, 64 e 64bis vCost. corrispondono agli articoli 81, 91 capoverso 2, 122 capoverso 1 und 123 capoverso 1 della Costituzione vigente. Rinunciamo tuttavia a indicare gli articoli 122 capoverso 1 (competenza in materia di diritto civile) e 123 capoverso 1 Cost. (competenza in materia di diritto penale) poiché si tratta di disposizioni di diritto penale accessorio e la Confederazione può impiegare tutti i mezzi per attuare la legge, anche le sanzioni del diritto penale. Altrettanto vale per le misure di diritto civile.

Art. 44

Danneggiamento di impianti di trasporti in condotta e perturbamento dell'esercizio

Nel capoverso 1 va introdotta una pena detentiva minima di un anno per analogia con disposizioni comparabili (cfr. art. 223, 224, 227, 228 CP nonché art. 88 cpv. 2 LEnu235).

233 234 235

RS 514.51 RS 746.1 RS 732.1

2430

FF 2018

Contrariamente al capoverso 1, nel capoverso 2 l'esposizione a pericolo di umani e cose non è una caratteristica della fattispecie; per lo meno, non deve sussistere intenzionalità diretta al riguardo. Il capoverso 2 si applica sempre nei casi in cui l'autore, pur avendo agito intenzionalmente, non adempie le altre condizioni del capoverso 1.

Occorre anche considerare che le modifiche della Parte generale del Codice penale hanno eliminato la graduazione tra i capoversi 2 e 3 (intenzionalità/negligenza). Le pene comminate per i reati intenzionali e per quelli commessi per negligenza devono tuttavia essere distinte (cfr. n. 1.2.1 e 1.2.4). Per questi motivi, nel capoverso 2 la pena per la commissione intenzionale del reato va inasprita prevedendo una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.

Art. 45

Infrazioni della legge

Tenuto conto del rincaro generale dal 1963, gli importi attuali (20 000 e 10 000 fr.)

sono quasi quadruplicati. Inoltre, le multe attuali non hanno un sufficiente effetto di prevenzione generale per quanto concerne i reati in questione. Di conseguenza, la multa per i reati intenzionali è aumentata a 100 000 franchi (cpv. 1) e per i reati per negligenza è portata a 50 000 franchi (cpv. 3). Inoltre, la disposizione è ora strutturata in capoversi e lettere.

Nel nuovo capoverso 2 la complicità non è più menzionata poiché è comunque punibile (cfr. art. 46 cpv. 2 LITC in combinato disposto con l'art. 5 DPA236).

2.4.10

Legge federale del 23 settembre 1953237 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera

Le disposizioni penali sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Art. 4 cpv. 4 e 5 Il capoverso 4 corrisponde all'articolo 6bis numero 2 vCP, riformulato nell'ambito della revisione della PG del 2002 (cfr. art. 5 cpv. 2 e 3, 6 cpv. 3 e 4 nonché 7 cpv. 4 e 5 CP). Di conseguenza viene ripreso il nuovo testo, al fine di impiegare la medesima formulazione nella legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera e nel CP.

Art. 15 cpv. 1 La disposizione precisa che al Cantone di Basilea Città appartengono non solo le multe ma anche le pene pecuniarie.

236 237

RS 313.0 RS 747.30

2431

FF 2018

Art. 128

Esposizione a pericolo delle navi

La struttura del capoverso 1 è nuova pur non essendovi modifiche materiali.

Il vigente capoverso 2 tratta di un cosiddetto reato aggravato dall'evento, che si compone di un reato base intenzionale e di gravi conseguenze provocate per negligenza. Anche il CP prevedeva fattispecie di reato simili, in particolare nel quadro dei reati contro la vita e l'integrità della persona e della rapina, che furono abrogate negli anni Ottanta. All'epoca fu argomentato che i reati aggravati dall'evento sono un retaggio della responsabilità oggettiva e dunque in contrasto con il principio di un diritto penale basato sulla colpevolezza e che «il nostro diritto penale non conosce una forma di colpa situata tra la negligenza e l'intenzionalità (compreso il dolo eventuale). Quando l'intenzionalità non può essere provata, l'autore deve essere tutt'al più punito per la negligenza commessa. In presenza di difficoltà di prova non si possono tuttavia instaurare pene leggermente più miti per reprimere un comportamento semplicemente presunto intenzionale»238. Per questi stessi motivi va abrogato il capoverso 2.

Art. 129

Perturbamento della navigazione

A differenza dell'articolo 128 la presente disposizione tratta un reato speciale che può essere commesso soltanto dal capitano o da un componente dell'equipaggio che viola intenzionalmente le disposizioni legali o le regole riconosciute sulla condotta nautica della nave, oppure le altre prescrizioni svizzere o straniere in materia di navigazione e di polizia sul mare (cpv. 1). In entrambe le disposizioni l'autore espone scientemente a pericolo la nave o le persone che si trovano a bordo. Le pene previste sono tuttavia molto differenti (pena detentiva sino a dieci anni o pena pecuniaria nell'art. 128 cpv. 1 o pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria nell'art. 129 cpv. 1). Questi privilegi del capitano e del componente dell'equipaggio non è né giustificata né comprensibile. Per questo motivo, nell'articolo 129 capoverso 1 è ripresa la comminatoria prevista nell'articolo 128 capoverso 1: per l'esposizione a pericolo della nave e delle persone che si trovano a bordo è comminata una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria.

Il vigente capoverso 2 va abrogato. Si vedano al riguardo i commenti all'articolo 128 capoverso 2.

Art. 130

Violazione delle regole dell'arte nautica

Tenuto conto del rincaro generale dal 1953, l'importo attuale (5000 fr.) è più che quadruplicato. È pertanto opportuno aumentare il limite superiore della multa a 20 000 franchi.

Art. 131

Cattivo stato di navigabilità

Questa disposizione si distingue dall'articolo 128 soltanto per aspetti di scarsa importanza. Secondo quest'ultima disposizione una nave navigabile viene resa innavigabile, mentre secondo l'articolo 131 l'innavigabilità sussiste già prima che la nave 238

FF 1980 I 1032, in particolare 1049; FF 1985 II 907, in particolare 918 seg. e 929.

2432

FF 2018

prenda il mare. L'illiceità punita da questa disposizione è per lo meno equivalente a quella punita dall'articolo 128. Inoltre, occorre prevedere pene diverse per la commissione intenzionale e per la commissione per negligenza dell'infrazione. Per questo motivo, vanno previste le medesime pene che nell'articolo 128 seg. (cfr. commenti all'art. 129).

Il vigente capoverso 2 va abrogato. Si vedano al riguardo i commenti all'articolo 128 capoverso 2.

Art. 132

Violazione delle regole sulla navigabilità

La presente fattispecie completa l'articolo 131 nel senso che non occorre un'esposizione concreta a pericolo della nave e delle persone che si trovano a bordo. Questo reato costituisce invece un'esposizione a pericolo astratta, per la quale è adeguato comminare una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. La pena attualmente comminata (multa sino a 5000 franchi) è troppo bassa e non può pertanto avere un effetto di prevenzione generale.

Art. 133 cpv. 2 Nel capoverso 2, la commissione del reato per negligenza è punita come contravvenzione, mentre per il reato intenzionale è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (delitto). Questa discrepanza non è giustificata e per la commissione per negligenza il disegno prevede una pena pecuniaria. La presente fattispecie penale diviene così un delitto.

Art. 136 cpv. 1 Il disegno modifica la struttura della presente disposizione senza modificarla sotto il profilo materiale.

Art. 137 cpv. 2 Il secondo periodo del capoverso 2 può trarre in inganno. Si tratta verosimilmente di una regola di commisurazione della pena che risulta superflua in quanto il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore (art. 47 cpv. 1 CP). Per questo motivo, tale frase viene soppressa.

Art. 139

Ebbrezza o intossicazione

Nel capoverso 1, la cornice edittale è equiparata alla legislazione applicabile al settore della navigazione interna e del trasporto aereo e stradale. Di conseguenza le pene sono aumentate anche nel capoverso 2, mantenendosi comunque una differenza tra il quadro edittale tra i due capoversi. Inoltre, sempre al fine di adeguare la disposizione ai settori succitati, è eliminato in entrambi i capoversi il termine «colposa».

2433

FF 2018

Art. 141 cpv. 1 Il disegno modifica la struttura della presente disposizione senza modificarla sotto il profilo materiale.

Art. 143

Abuso della bandiera

I vigenti capoversi 1 e 3 sono riuniti nel capoverso 1 perché prevedono la medesima comminatoria penale. Il capoverso 2 è riformulato sotto il profilo redazionale ma il suo contenuto rimane immutato.

Art. 144

Frode nella procedura d'iscrizione

Attualmente nel capoverso 1 è contenuta un'enumerazione esemplificativa di dichiarazioni contrarie alla verità che possono essere fornite e di fatti essenziali che possono essere dissimulati per commettere una frode nella procedura di iscrizione; questa enumerazione è stralciata perché inutile. I capoversi 2 e 4 puniscono la commissione colposa del reato come una contravvenzione mentre il reato intenzionale è considerato un delitto e sanzionato con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Questa differenza è eccessiva (v. n. 1.2.1 e 1.2.4) e d'ora innanzi per la commissione colposa sarà comminata una pena pecuniaria, trasformando così la contravvenzione in delitto. Inoltre, la disposizione è dotata di una nuova struttura senza essere modificata dal profilo materiale. Nel capoverso 2, per tenere conto del rincaro cumulato dal 1957, l'attuale importo massimo della multa (10 000 fr.) deve essere più che quadruplicato. L'importo massimo della multa è così fissato a 50 000 franchi (nuovo cpv. 2).

Art. 145 cpv. 1 Nel capoverso 1 è comminata una multa che può raggiungere il valore della nave. Il carattere punitivo di questa multa è secondario; infatti essa serve prevalentemente per coprire le pretese dello Stato o delle parti lese. L'articolo 145 costituisce una norma speciale rispetto all'articolo 96 della legge federale dell'11 aprile 1889239 sulla esecuzione e sul fallimento e all'articolo 169 CP. Una multa di tale entità può difficilmente essere proporzionale alla colpa. Occorre inoltre rilevare che, se non viene pagata, la multa può essere commutata soltanto in una pena detentiva di tre mesi al massimo (art. 10 cpv. 3 DPA). Questa multa sanziona peraltro un delitto e secondo i principi su cui si fonda il presente disegno le pene pecuniarie che puniscono un delitto non devono eccedere 180 aliquote giornaliere di un massimo di 3000 franchi ciascuno (art. 34 cpv. 1 e 2 CP). Secondo l'articolo 333 capoverso 5 CP, le regole sulla fissazione della multa che derogano all'articolo 34 CP non sono più applicabili in materia di delitti e crimini. Occorre perciò distinguere la funzione punitiva dalla funzione di garanzia, comminando una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (come previsto nell'articolo 169 CP) e facendo rinvio all'articolo 71 CP per quanto concerne la garanzia del risarcimento. Infine, il disegno propone una riformulazione dell'ultimo periodo, che riguarda l'impiego della multa 239

RS 281.1

2434

FF 2018

a favore delle persone lese. Qualora un'impresa sia chiamata a rispondere di questo reato, vanno applicate le regole stabilite nell'articolo 102 CP.

Art. 146

Alienazione illecita

A differenza dell'articolo 145, nella presente disposizione la multa non si prefigge di garantire il risarcimento delle parti lese. Non è chiaro quale sia la funzione indiretta di questa multa che probabilmente intende punire l'impresa che ha profittato dell'alienazione illecita della nave. Per quanto concerne la multa, vale quanto rilevato sopra riguardo all'articolo 145. Per questo motivo è opportuno che pure l'articolo 146 commini una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 147 e 151 Per tenere conto del rincaro cumulato dal 1957, l'attuale importo della multa (20 000 fr.) deve essere più che quadruplicato. L'importo massimo della multa va così fissato a 100 000 franchi. Nell'articolo 151 sono inoltre eseguite modifiche di ordine redazionale.

Art. 150a

Violazione delle disposizioni della Convenzione sul lavoro marittimo

Nella versione tedesca il titolo marginale è identico a quello dell'articolo 151. È quindi adeguato alle versioni francese e italiana, per far sì che corrispondano.

Art. 152

Misure

Questa pena accessoria è convertita in un'altra misura ai sensi dell'articolo 66 segg. CP. Analoghe modifiche per le pene accessorie sono previste anche nella legge del 20 giugno 1986240 sulla caccia e nella legge del 21 giugno 1991241 sulla pesca (cfr. commenti al n. 3.2.6).

Art. 153

Infrazioni commesse nell'azienda

I capoversi 1-3 corrispondono all'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974242 sul diritto penale amministrativo. Per questo motivo nel capoverso 1 va aggiunto un riferimento a questa disposizione, mentre i capoversi 2 e 3 possono essere abrogati.

Il capoverso 4 rende le imprese solidalmente responsabili per le multe; tale responsabilità viola il principio del diritto penale secondo cui la multa è strettamente personale e non è trasmissibile. Questa responsabilità solidale era stata istituita per poter punire le imprese che avevano profittato del reato infliggendo loro multe elevate. Essa costituisce così una forma occulta di responsabilità penale dell'impresa contraria all'articolo 102 CP. Il capoverso 4 può pertanto essere abrogato.

240 241 242

RS 922.0 RS 923.0 RS 313.0

2435

FF 2018

Art. 157 cpv. 3 La disposizione prevede che, invece degli arresti disciplinari, possa essere pronunciata una pena d'arresto. Ma l'arresto è stato soppresso nell'ambito della revisione 2002 della Parte generale del CP. La durata massima degli arresti disciplinari è di tre giorni (art. 156 cpv. 2 lett. a). Tenuto conto dell'importo massimo della multa per le contravvenzioni, l'importo della multa inflitta in sostituzione degli arresti disciplinari va fissato a 3000 franchi al massimo. Tale importo appare sufficiente per sanzionare una mancanza di disciplina; esso risulta dall'applicazione di un tasso di conversione massimo di 1000 franchi al giorno.

2.4.11

Legge federale del 21 dicembre 1948243 sulla navigazione aerea

Art. 90 cpv. 1 Secondo il capoverso 1 è punito chiunque viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo l'integrità o la vita delle persone o i beni altrui sulla superficie terrestre. Si tratta di un reato di messa in pericolo concreta. Di conseguenza il pericolo non deve essere soltanto oggettivo ma anche probabile. Tra questo reato e i reati contro la vita e l'integrità della persona sussiste un concorso ideale. La disposizione completa l'articolo 237 CP244. L'articolo 237 numero 1 primo comma CP è riformulato nell'ambito della presente revisione; esso si applica ora anche al traffico ferroviario e l'attuale comminatoria penale (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) diviene una pena detentiva di cinque anni o una pena pecuniaria (v. commenti all'art. 237 D-CP). Tale modifica del quadro sanzionatorio è ripresa nel capoverso 1 della presente disposizione. L'inasprimento si giustifica anche poiché il limite massimo della pena di cui all'articolo 90 capoverso 1 si era orientato a quella dell'articolo 129 CP già all'adozione della legge sulla navigazione aerea nel 1948245. La pena massima dell'articolo 129 CP era all'epoca una pena detentiva fino a tre anni; dal 1990 è una pena detentiva di cinque anni.

2.4.12

Legge del 19 dicembre 2003246 sulle cellule staminali

Le disposizioni penali sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

243 244 245 246

RS 748.0 DTF 105 IV 41 consid. 3a pag. 46.

FF 1945 I 481, in particolare 512.

RS 810.31

2436

FF 2018

Art. 24

Delitti e crimini

In seguito all'adeguamento delle pene alla revisione 2002 della Parte generale del CP, i capoversi 1 e 2 prevedono le medesime pene; di conseguenza possono essere riuniti in un solo capoverso e nel contempo il capoverso 2 può essere abrogato.

Nei casi in cui l'autore del reato ha agito per mestiere non si applicano soltanto pene più severe (pena detentiva fino a cinque anni o pena pecuniaria) ma la pena detentiva va obbligatoriamente cumulata con una pena pecuniaria (nuovo cpv. 2). Possono di conseguenza essere riunite anche le lettere a e b del capoverso 2. L'attuale capoverso 4 diviene il capoverso 3.

Art. 25 cpv. 1, 1bis e 4 Attualmente, per quanto concerne le contravvenzioni, non si operano distinzioni tra reati intenzionali e reati colposi (cpv. 1). Per questo motivo va aggiunto un nuovo capoverso che commini una multa fino a 20 000 franchi nei casi di commissione colposa (cpv. 1bis).

Il capoverso 4 può essere abrogato perché la revisione 2002 della Parte generale del CP ha introdotto una disposizione di validità generale (art. 52 CP).

2.4.13

Legge del 3 ottobre 1951247 sugli stupefacenti

Art. 19a n. 4 La revisione 2002 della Parte generale del CP ha reso obsoleto il riferimento all'articolo 44 CP; quest'ultima disposizione è stata sostituita dagli articoli 60 e 63 CP.

Art. 21 cpv. 2 Nel capoverso 1 lettera a il rimando all'articolo 17 capoverso 1 non è corretto.

Questa disposizione non prevede alcuna notificazione, ma un obbligo di tenere una contabilità aggiornata. Gli obblighi di notificazione sono previsti nei capoversi 2 e 3 dell'articolo 17.

Nel capoverso 2 la commissione colposa è punita come contravvenzione, mentre per il reato intenzionale è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (delitto) (cpv. 1). Questa differenza non è adeguata (cfr. n. 1.2.1 e 1.2.4).

Per la commissione colposa il disegno prevede una pena pecuniaria, trasformando così la contravvenzione in delitto.

247

RS 812.121

2437

FF 2018

2.4.14

Legge del 15 dicembre 2000248 sui prodotti chimici

Le disposizioni penali sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Art. 49

Delitti e crimini

Questa disposizione concerne sia delitti sia crimini, ragion per cui occorre adeguare la rubrica. In seguito alla revisione 2002 della Parte generale del CP le comminatorie penali dei capoversi 1 e 3 e quelle dei capoversi 2 e 4 sono identiche. I capoversi 1 e 3 non possono essere riuniti perché il capoverso 1 concerne un reato speciale che può essere commesso soltanto da un fabbricante. I capoversi 2 e 4 sono invece riuniti nel capoverso 4 e il capoverso 2 è abrogato.

Il grave pericolo per gli esseri umani contemplato nel capoverso 4 deve avere carattere generale, interessare un gran numero di persone scelte a caso e manifestarsi nella concreta possibilità di recare un grave pregiudizio alla loro vita o integrità personale249. Questa disposizione si ispira ai crimini e delitti di comune pericolo del Codice penale (art. 221 segg. CP). Rispetto alle pene previste da quelle disposizioni, la comminatoria di una pena detentiva sino a cinque anni o di una pena pecuniaria appare troppo mite senza che tale differenza sia giustificata o fondata. Con riferimento alle diverse fattispecie previste nel Codice penale e nel diritto penale accessorio (v. commenti all'art. 44 D-LITC) e tenuto conto del grave pericolo che deriva dai prodotti chimici, la pena va inasprita comminando una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria. Occorre infine rilevare che tra i reati di messa in pericolo e i reati di lesione vi è concorso reale.

La distinzione operata nel capoverso 5 tra le pene previste nei diversi casi di negligenza non è fondata. Infatti, per quanto concerne i reati intenzionali, non vi sono ormai più differenze tra le pene previste nei capoversi 1 e 3. I reati intenzionali sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Per la commissione colposa va pertanto stabilita una pena pecuniaria (cfr. n. 1.2.1 e 1.2.4).

Art. 50 cpv. 5 e 6 Il capoverso 5 può essere abrogato perché la revisione 2002 della Parte generale del CP ha introdotto una disposizione analoga (art. 52 CP).

Il capoverso 6 va parimenti abrogato. Non è più necessario un disciplinamento in una legge speciale, dal momento che il termine generale di prescrizione per le contravvenzioni (art. 109 CP) è stato notevolmente esteso dall'adozione della legge sui prodotti chimici nel 2000. Il termine per la prescrizione dell'azione penale e della pena per le contravvenzioni è di tre anni (art. 109 CP).

248 249

RS 813.1 FF 2000 590, in particolare 685.

2438

FF 2018

2.4.15

Legge del 22 marzo 1991250 sulla radioprotezione

Ingresso Rinunciamo a indicare gli articoli 122 capoverso 1 (competenza in materia di diritto civile) e 123 capoverso 1 Cost. (competenza in materia di diritto penale) poiché si tratta di disposizioni di diritto penale accessorio e la Confederazione può impiegare tutti i mezzi per attuare la legge, anche le sanzioni del diritto penale. Altrettanto vale per le misure di diritto civile.

Art. 43 cpv. 1 e 2 Le disposizioni penali della legge sulla radioprotezione sono state modificate nella prospettiva dell'entrata in vigore della legge federale del 21 marzo 2003251 sull'energia nucleare (LENu). In particolare, è stato riformulato l'articolo 43 (p. es. con l'introduzione dell'attuale cpv. 2), mentre le comminatorie penali sono state in parte severamente inasprite, riprendendo con piccole modifiche le pene previste nell'articolo 88 LENu. L'articolo 88 capoverso 2 LENu sanziona il fatto di mettere scientemente in pericolo la vita o la salute di un numero elevato di persone o la proprietà altrui di notevole valore in seguito all'inosservanza intenzionale di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna, mentre l'articolo 43 capoverso 2 concerne l'esposizione di una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata con l'intenzione di nuocere alla sua salute. Se la LENu punisce la creazione di un pericolo collettivo, la vittima del reato sanzionato dalla LRaP è un individuo. Inoltre, il reato punito nell'articolo 43 capoverso 2 è più vicino alla lesione grave (art. 122 CP) che a un omicidio (art. 111 segg. CP), soprattutto perché il testo della disposizione precisa che l'autore del reato ha intenzione di nuocere alla salute della vittima. Se l'autore del reato intende uccidere la vittima con una radiazione ionizzante vi è concorso reale tra i reati di omicidio e la LRaP. Diversamente dalle lesioni gravi intenzionali, il reato previsto nel capoverso 2 è considerato compiuto anche se il danno alla salute non si realizza: l'intenzione di recare tale danno è infatti sufficiente. Per questi motivi, la pena va adeguata prevedendo una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria.

Dal profilo soggettivo, il capoverso 2 presuppone un'intenzione diretta di nuocere alla vittima, quindi i casi di dolo eventuale sono contemplati nel capoverso 1. La pena detentiva sino a tre anni e la pena pecuniaria
comminate da quest'ultima disposizione appaiono troppo miti rispetto alle pene del capoverso 2. Per stabilire una progressione ragionevole delle pene previste nei tre capoversi dell'articolo 43, nel capoverso 1 per l'esposizione intenzionale a una radiazione manifestamente ingiustificata occorre comminare una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. L'inasprimento della pena si giustifica anche tenuto conto del grave pericolo che deriva dalle radiazioni ionizzanti. In tal modo, si ristabilisce una progressione tra le pene previste nel capoverso 1 e quelle previste nel capoverso 3 (intenzionalità/negligenza) che era venuta a mancare dopo l'adeguamento alla revisione 2002 della Parte generale del CP (v. n. 1.2.1).

250 251

RS 814.50 RS 732.1

2439

FF 2018

2.4.16

Legge del 18 dicembre 1998252 sulle case da gioco

La nuova legge sui giochi in denaro intende riunire in un unico atto normativo la legge del 18 dicembre 1998 sulle case da gioco e la legge federale dell'8 giugno 1923253 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Contro la nuova legge, approvata dal Parlamento il 29 settembre 2017254, è stato impugnato il referendum. Le seguenti modifiche dell'ingresso e delle comminatorie penali sono proposte per il caso in cui la nuova legge sui giochi in denaro sia respinta con il referendum. Sostanzialmente, nel presente disegno le disposizioni penali vigenti sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). L'articolo 35 vCost. corrisponde all'articolo 106 della Costituzione vigente.

Art. 55, rubrica e cpv. 2 Nella disposizione sono contemplati sia delitti sia crimini, di modo che la rubrica va adeguata di conseguenza.

Nel capoverso 2 il grado d'illiceità non giustifica una pena minima severa come quella prevista nel diritto vigente. Questa disposizione penale non protegge beni giuridici fondamentali come la vita e l'integrità della persona o la salute. Per questo motivo, una pena minima consistente in una pena detentiva di un anno è troppo elevata. Appare adeguata una pena minima non inferiore a una pena detentiva di sei mesi (cfr. art. 130 cpv. 2 LGD255).

La combinazione delle pene è finalizzata a scopi di prevenzione speciale. L'accento è posto sulla pena detentiva o sulla pena pecuniaria mentre ha un rilievo secondario il cumulo di tali pene con una pena pecuniaria non sospesa condizionalmente o una multa. La possibilità di cumulare le pene non deve inasprire le pene o aggravare la pena principale. Il cumulo delle pene permette al giudice di infliggere una pena complessiva fondata sulla colpa e di adeguarla all'autore e al reato commesso; occorre però ribadire che la pena complessiva risultante dal cumulo deve rimanere proporzionale alla colpa256.

Questa multa è prevista per un crimine e quindi, secondo l'articolo 333 capoverso 5 CP, deve essere convertita in una pena
pecuniaria. Ne risultano 2 milioni di franchi pari a 666 aliquote giornaliere. In caso di non pagamento della pena pecuniaria sarebbe quindi possibile una pena detentiva di quasi due anni. Questa lunga pena commutata contraddice alla citata giurisprudenza del Tribunale federale.

252 253 254 255 256

RS 935.52 RS 935.51 FF 2017 5333 FF 2017 5333 DTF 134 IV 1 consid. 4.5 e 60 consid. 7.3.2; 124 IV 134 consid. 2c/bb.

2440

FF 2018

Non si vede quindi ragione per cui la pena pecuniaria cumulata deve, nel presente caso, eccedere il quadro dell'articolo 34 capoverso 1 CP. L'avamprogetto prevede quindi nei casi gravi una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere nell'ambito della pena cumulata (cfr. in proposito art. 89 cpv. 2 D-LENu).

2.4.17

Legge del 13 dicembre 1996257 sul controllo dei beni a duplice impiego

La legge sul controllo dei beni a duplice impiego non era contenuta nell'avamprogetto poiché era allora in corso una consultazione sulla modifica della legge del 22 marzo 2002258 sugli embarghi che recava anche modifiche della legge in esame.

Il 16 dicembre 2011, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a tale revisione.

Nel presente disegno le disposizioni penali vigenti sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). La competenza della Confederazione in materia di affari esteri risulta dall'articolo 54 capoverso 1 Cost. Rinunciamo a indicare l'articolo 123 Cost. (competenza in materia di diritto penale) poiché nel presente contesto si tratta di disposizioni di diritto penale accessorio e la Confederazione può impiegare tutti i mezzi per attuare la legge, anche le sanzioni del diritto penale.

Art. 14 cpv. 2 La combinazione delle pene, prevista nel vigente articolo 14 capoverso 2, è finalizzata a scopi di prevenzione speciale. L'accento è posto sulla pena detentiva o sulla pena pecuniaria, mentre ha un rilievo secondario il cumulo di tali pene con una pena pecuniaria non sospesa condizionalmente o una multa. La possibilità di cumulare le pene non deve causare un inasprimento del quadro sanzionatorio o l'aggravamento della pena principale. Il cumulo delle pene permette al giudice di infliggere una pena complessiva fondata sulla colpa e di adeguarla all'autore e al reato commesso; occorre però ribadire che la pena complessiva risultante dal cumulo deve rimanere proporzionale alla colpa259.

Questa multa è prevista per un crimine e quindi, secondo l'articolo 333 capoverso 5 CP, deve essere convertita in una pena pecuniaria. Ne risultano 5 milioni di franchi pari a 1666 aliquote giornaliere. In caso di non pagamento della pena pecuniaria sarebbe quindi possibile una pena detentiva sino a cinque anni; l'entità di questa pena, derivante dalla commutazione, contrasta con la citata giurisprudenza del Tribunale federale.

257 258 259

RS 946.202 RS 946.231 DTF 134 IV 1 consid. 4.5 e 60 consid. 7.3.2; 124 IV 134 consid. 2c/bb.

2441

FF 2018

Non si vede quindi ragione per cui la pena pecuniaria cumulata debba, nel presente caso, eccedere il quadro dell'articolo 34 capoverso 1 CP. Il disegno prevede quindi nei casi gravi una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere nell'ambito della pena cumulata. In questo senso è già stato riveduto l'articolo 33 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 1996260 sul materiale bellico (cfr. in proposito art. 89 cpv. 2 D-LENu).

Art. 15 cpv. 4 Le regole sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate (art. 333 cpv. 6 lett. c CP), motivo per cui il secondo periodo del capoverso 4 può essere abrogato. In proposito occorre rilevare che, dal 1° gennaio 2007, la prescrizione si estingue se è stata pronunciata una sentenza di prima istanza prima della scadenza del termine di prescrizione (art. 97 cpv. 3 CP). Inoltre, le contravvenzioni secondo la legge del 13 dicembre 1996261 sul materiale bellico si prescrivono pure in cinque anni (art. 36 cpv. 4 LMB).

Art. 18 cpv. 1bis, secondo periodo È introdotta l'indicazione, finora mancante, che la Segreteria di Stato dell'economia è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. Non viene creata una nuova competenza.

2.4.18

Legge del 22 marzo 2002262 sugli embarghi

La legge sugli embarghi non era contenuta nell'avamprogetto poiché era allora in corso una consultazione sulla sua modifica. Il 16 dicembre 2011, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a tale revisione. Nell'ambito del presente disegno le disposizioni penali vigenti sono adeguate alla terminologia della Parte generale del Codice penale (revisioni 2002 e 2015 della PG-CP), in considerazione delle regole dell'articolo 333 CP.

Ingresso L'ingresso è già stato adeguato alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.).

Rinunciamo a menzionare l'articolo 122 capoverso 1 (competenza in materia civile) e 123 capoverso 1 Cost. (competenza in materia penale) poiché le disposizioni rivedute sono disposizioni di diritto penale accessorio e la Confederazione può impiegare tutti i mezzi per attuare la legge, anche le sanzioni del diritto penale. Altrettanto vale per le misure di diritto civile.

260 261 262

RS 514.51 RS 514.51 RS 946.231

2442

FF 2018

Art. 9 cpv. 3 Per la commissione colposa del reato, il capoverso 3 commina, de lege lata, come pena massima una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre per la commissione intenzionale del reato può essere irrogata una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Per questi casi di negligenza altre leggi prevedono soltanto una multa (p. es. l'art. 115 cpv. 3 della legge del 16 dicembre 2005263 sugli stranieri, l'art. 135 cpv. 2 della legge del 23 settembre 1953264 sulla navigazione marittima). Per uniformare la normativa, il disegno prevede soltanto una multa sino a 100 000 franchi.

Art. 10 cpv. 4 Le regole sull'interruzione e la sospensione della prescrizione dell'azione penale sono abrogate (art. 333 cpv. 6 lett. c CP), motivo per cui il secondo periodo del capoverso 4 può essere abrogato. In proposito occorre rilevare che, dal 1° gennaio 2007, la prescrizione si estingue se è stata pronunciata una sentenza di prima istanza prima della scadenza del termine di prescrizione (art. 97 cpv. 3 CP). Inoltre, le contravvenzioni secondo la legge del 13 dicembre 1996265 sul materiale bellico si prescrivono pure in cinque anni (art. 36 cpv. 4 LMB).

Art. 11

Concorso di diverse disposizioni penali

La legge sull'energia nucleare del 23 dicembre 1959 citata nel capoverso 1 è stata sostituita dalla legge del 21 marzo 2003266 sull'energia nucleare e la legge sulle dogane è stata oggetto di una revisione totale e quindi l'infrazione dei divieti è attualmente disciplinata nell'articolo 120 della legge del 18 marzo 2005267 sulle dogane (cpv. 2).

Art. 14 cpv. 1 secondo periodo È introdotta l'indicazione, finora mancante, che la Segreteria di Stato dell'economia è l'autorità competente per il perseguimento e il giudizio. Non viene creata una nuova competenza.

263 264 265 266 267

RS 142.20 RS 747.30 RS 514.51 RS 732.1 RS 631.0

2443

FF 2018

3

Punti essenziali del disegno di legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (disegno 2)

3.1

Situazione iniziale

3.1.1

Revisione della Parte generale del Codice penale

La revisione 2002 della PG-CP è avvenuta in due tappe: la parte principale è stata effettuata nell'ambito della modifica del Codice penale del 13 dicembre 2002268. In seguito la modifica del Codice penale e del Codice penale militare ha corretto determinati aspetti della nuova disciplina delle sanzioni e del nuovo diritto del casellario giudiziale. Questa revisione ha interessato anche le disposizioni penali previste in altri atti normativi della Confederazione (cosiddetto diritto penale accessorio). Oggi le nuove disposizioni della PG-CP non sono tuttavia ancora state riprese in tutti gli atti normativi del diritto penale accessorio. Comunque, con il passare del tempo, un numero sempre maggiore di atti normativi del diritto penale accessorio è stato adeguato con diverse modalità alle nuove disposizioni: ­

nell'ambito della revisione 2002 della PG-CP sono state adeguate al nuovo ordinamento delle pene le disposizioni penali della PS-CP e di altre tre leggi federali (vecchia legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri ­ l'antecedente dell'attuale legge federale sugli stranieri269, legge sulla circolazione stradale270 e legge sugli stupefacenti271);

­

le disposizioni penali delle leggi federali modificate tra l'adozione (2002) e l'entrata in vigore (2007) del CP riveduto sono in parte già state adeguate;

­

nel corso dell'estate 2008, la Cancelleria federale ha modificato 44 atti normativi le cui disposizioni penali hanno potuto essere adeguate senza modifiche redazionali significative poiché le designazioni delle pene basate sull'articolo 333 CP sono state sostituite da nuove designazioni. Inoltre, i rimandi alle disposizioni del vecchio CP sono state rettificate in base all'articolo 334 CP;

­

in numerosi atti normativi riveduti negli ultimi anni o la cui revisione è attualmente in corso sono state modificate anche le disposizioni penali.

Progressivamente il tenore delle disposizioni penali del diritto penale accessorio si sta adeguando al diritto vigente.

Per i rimanenti atti normativi della Confederazione, l'articolo 333 capoversi 2­6 CP contiene una chiave per la conversione delle pene del vecchio diritto nelle pene del nuovo diritto e per stabilire i termini di prescrizione secondo il nuovo diritto.

Questa chiave di conversione era tuttavia stata concepita come soluzione transitoria da applicare fino al completo adeguamento delle comminatorie nei singoli atti del diritto accessorio al nuovo sistema delle sanzioni272. L'articolo 333 capoversi 2­6 268 269 270 271 272

RU 2006 3459, FF 1999 1669 RS 142.20 RS 741.01 RS 812.121 FF 1999 1669, n. 231.1

2444

FF 2018

CP presenta inoltre alcuni problemi di applicazione e non è interpretato in modo univoco. Le disposizioni penali dei rimanenti atti normativi della Confederazione devono quindi essere adeguate nell'ambito del disegno di legge federale che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (disegno 2).

3.1.2

Modifica della disciplina delle sanzioni

Le modifiche della revisione 2015 della PG-CP influiscono anche sulle disposizioni penali del diritto penale accessorio. Pertanto sono prese in considerazione nel disegno 2 e nel disegno sull'armonizzazione delle pene (cfr. n. 1.1.3).

3.1.3

Disegno sull'armonizzazione delle pene

Il disegno sull'armonizzazione delle pene (disegno 1) comprende anche le disposizioni del diritto penale accessorio riguardanti crimini (v. sopra). In questa occasione, laddove necessario, sono adeguate alle revisioni 2002 e 2015 della PG-CP tutte le norme penali delle relative leggi. Di conseguenza, soltanto una parte delle modifiche delle disposizioni penali del diritto penale accessorio sono effettuate con il disegno 2, che comprende le leggi che prevedono delitti o contravvenzioni.

Nel disegno sull'adeguamento del diritto penale accessorio non sono riprese tutte le novità introdotte dal disegno sull'armonizzazione delle pene, che tra le altre cose inasprisce in una pena pecuniaria la pena della multa prevista per la commissione colposa di un delitto. Alcune contravvenzioni divengono così delitti, il che ha importanti conseguenze per l'interessato sotto il profilo dell'iscrizione nel casellario giudiziale (cfr. n. 1.2.4 ultimo capoverso). Nel disegno sull'adeguamento del diritto penale accessorio, se possibile le pene comminate non sono modificate ma semplicemente adeguate in applicazione delle regole dell'articolo 333 capoversi 2­5 CP.

Pertanto, si è potuto rinunciare alla procedura di consultazione (cfr. n. 3.5).

3.2

Modifiche proposte

3.2.1

In generale

La revisione 2002 della PG-CP ha introdotto un nuovo sistema delle pene: ­

per i crimini e i delitti, la reclusione e la detenzione sono state sostituite dalla pena detentiva (art. 40 CP);

­

per i crimini e i delitti la multa è inoltre stata sostituita da una pena pecuniaria nel sistema dell'aliquota giornaliera (art. 34 segg. CP) e il lavoro di pubblica utilità è una pena che può essere inflitta dal giudice (art. 37 segg. CP);

­

le brevi pene detentive sino a sei mesi sono state sostituite nella misura del possibile dalla pena pecuniaria e dal lavoro di pubblica utilità (art. 41 CP);

2445

FF 2018

­

per quanto concerne le contravvenzioni è stata abrogata la pena dell'arresto e la multa è stata aumentata da 5000 a 10 000 franchi (art. 106 CP). Invece della multa, con il consenso dell'autore può essere ordinato il lavoro di pubblica utilità sino a un massimo di 360 ore (art. 107 CP).

Nella misura del possibile, il presente disegno adegua le pene comminate nel diritto penale accessorio secondo le regole previste nell'articolo 333 capoversi 2­5 CP. In tal modo, le pene massime e minime del diritto vigente sono per quanto possibile mantenute nel passaggio al nuovo sistema di pene273.

Nei casi in cui l'articolo 333 CP non prevede una regola chiara per adeguare le pene o l'applicazione di tale disposizione porta a una soluzione insoddisfacente sotto l'aspetto del diritto (penale) o della tecnica legislativa, il nostro Consiglio propone una soluzione per quanto possibile uniforme dei problemi ricorrenti.

La revisione 2015 della PG-CP ha annullato o modificato alcune delle succitate innovazioni introdotte dalla revisione 2002 della PG-CP: ­

le condizioni che permettono di irrogare brevi pene detentive di durata inferiore a sei mesi sono ampliate; è ora possibile la sospensione condizionale di una breve pena detentiva inferiore a sei mesi;

­

la pena pecuniaria può essere inflitta soltanto fino a un massimo di 180 aliquote giornaliere e non più fino a 360;

­

il lavoro di pubblica utilità, che attualmente è una pena, diviene una forma di esecuzione della pena detentiva;

­

ora le pene detentive sino a 12 mesi e la fine delle lunghe pene detentive possono essere eseguite anche sotto sorveglianza elettronica all'esterno dell'istituto di esecuzione delle pene (cosiddetto «electronic monitoring»).

La revisione 2015 della PG-CP ha soltanto ripercussioni minime sulle pene comminate nel diritto penale accessorio. Gli adeguamenti sono necessari se sono espressamente previste pene pecuniarie superiori a 180 aliquote giornaliere. Se è comminata una pena pecuniaria senza che ne sia indicato il massimo, la soglia massima è automaticamente ridotta dalle attuali 360 a 180 aliquote giornaliere. L'estensione delle condizioni alle quali può essere inflitta una breve pena detentiva di durata inferiore a sei mesi e l'esecuzione condizionale di queste brevi pene non hanno ripercussioni sulle pene comminate nel diritto penale accessorio. Il lavoro di pubblica utilità non è attualmente previsto espressamente come pena, di modo che la sua conversione in una forma di esecuzione non influisce sulle pene comminate nel diritto penale accessorio. Sono invece modificate le disposizioni in cui il lavoro di pubblica utilità è previsto come pena.

Il presente disegno modifica numerose leggi federali il cui ingresso rimanda ancora alla vecchia Costituzione federale del 1874. Cogliamo dunque l'occasione per modificare i loro ingressi in modo tale che rimandino alle disposizioni della nuova Costituzione federale del 1999.

273

FF 1999 1669, in particolare 1831.

2446

FF 2018

3.2.2

Le pene comminate per le contravvenzioni

Per le contravvenzioni il vecchio diritto prevedeva combinazioni di pene diverse: arresto o multa; arresto o multa sino a 5000 franchi, arresto o multa sino a 1000 franchi, multa, multa sino a 2000 franchi, multa sino a 50 000 franchi ecc.

L'adeguamento delle pene comminate per le contravvenzioni è in linea di massima effettuato secondo le regole di cui all'articolo 333 capoversi 3 e 4 CP, che non permettono tuttavia di tenere conto di tutte le situazioni possibili. Concretamente l'adeguamento è effettuato come segue:

274 275 276 277

­

la pena dell'arresto, soppressa dalla revisione 2002 della PG-CP, è in linea di massima sostituita da una multa sino a 10 000 franchi. A tal fine non ha alcuna importanza se la pena dell'arresto è di uno, due o tre mesi. Nemmeno ha importanza il fatto che la multa comminata oltre all'arresto fosse di 1000, 2000 o 5000 franchi274 (un'eccezione è prevista nell'art. 44 cpv. 3 della legge del 4 dicembre 1947275 di procedura civile federale);

­

invece, se il vecchio diritto commina una multa (da sola o insieme a una pena d'arresto) che supera 10 000 franchi, questo importo viene mantenuto (art. 333 cpv. 4 CP, p. es. 24 cpv. 2 e 25 cpv. 1 della legge del 20 giugno 2003276 sul trasferimento dei beni culturali);

­

altrettanto vale per i casi in cui il diritto vigente commina soltanto una multa il cui massimo è espressamente fissato al di sotto di 10 000 franchi; questo importo viene mantenuto (art. 333 cpv. 4 CP). Un aumento a 10 000 franchi secondo l'articolo 106 CP non è necessario perché non viene soppressa alcuna pena d'arresto e non occorre quindi sostituirla;

­

se il diritto vigente prevede soltanto una multa senza fissarne il massimo (e quindi secondo il vecchio diritto poteva raggiungere 5000 franchi), questa comminatoria è conservata; la multa massima aumenta tuttavia in virtù dell'articolo 106 CP a 10 000 franchi (cfr. art. 333 cpv. 3 CP);

­

contrariamente ai crimini e ai delitti, per i quali è stata introdotta la pena pecuniaria con il sistema dell'aliquota giornaliera e per i quali non si applicano più i criteri di commisurazione diversi da quelli previsti all'articolo 34 CP (art. 333 cpv. 5 CP), per le multe comminate per le contravvenzioni non sono esclusi i criteri di commisurazione diversi da quelli di cui all'articolo 106. Se ne trovano soprattutto nel diritto penale fiscale e nel diritto penale doganale, le cui comminatorie non sono modificate (p. es. le comminatorie della legge del 18 marzo 2005277 sulle dogane).

FF 1999 1669, in particolare 1831.

RS 273 RS 444.1 RS 631.0

2447

FF 2018

3.2.3

La distinzione tra commissione intenzionale e colposa

Le pene sono adeguate secondo i principi di cui all'articolo 333 capoversi 2­5 CP anche per la commissione colposa di un reato. Ciò significa che la pena massima e la pena minima sono fondamentalmente mantenute. Una modifica delle pene è proposta soltanto se l'adeguamento in base all'articolo 333 CP sopprime la distinzione delle pene comminate per la commissione intenzionale e per la commissione colposa di un dato reato.

La soppressione di tale distinzione avviene soprattutto per quanto concerne le contravvenzioni perché, in seguito all'abrogazione dell'arresto, in molti casi è comminata una multa della stessa entità (10 000 franchi) per la commissione intenzionale e per la commissione colposa del reato. Per i casi in cui il reato intenzionale è attualmente punito con «l'arresto», «l'arresto o la multa sino a 10 000 franchi» o «l'arresto o la multa» (vale a dire una multa sino a 5000 franchi), il disegno prevede una multa sino a 20 000 franchi e per il reato colposo una multa sino a 10 000 franchi.

A favore di questa proposta di modifica depone il fatto che questa distinzione è già presente in diversi atti normativi del diritto penale accessorio (p. es. art. 71 della legge del 24 gennaio 1991278 sulla protezione delle acque e nell'art. 18 della legge del 20 giu. 1986279 sulla caccia). Tuttavia, si trovano anche soluzioni diverse in cui il reato intenzionale è punito con una multa di 10 000 franchi e il reato colposo con una multa di 5000 franchi (p. es. art. 15 della legge del 17 dicembre 2010280 concernente l'attività di guida alpina e l'offerta di altre attività a rischio).

Diversi atti normativi citano insieme intenzione e negligenza («chiunque, intenzionalmente o per negligenza ...», p. es. art. 7 della legge del 25 giugno 1982281 sulle misure economiche esterne) e prevedono la medesima pena. Anche in questi casi il disegno vuole introdurre una distinzione. La verifica completa di tutte le disposizioni del diritto penale accessorio esula tuttavia dal quadro della presente revisione.

Una distinzione è effettuata quindi soltanto nelle leggi federali le cui disposizioni penali sono adeguate alle revisioni 2002 e 2015 della PG-CP.

3.2.4

L'obbligo di cumulare una pena pecuniaria con la pena detentiva

L'articolo 333 CP non prevede una regola espressa per convertire le pene della «detenzione e della multa». Nella dottrina alcuni ritengono che il cumulo obbligatorio della pena detentiva con la pena pecuniaria non sia ammissibile in considerazione del principio della legalità e sul fondamento dell'articolo 333282. Gli atti normativi della Confederazione che prevendono una comminatoria di questo tipo sono pertanto modificati dal presente disegno. La comminatoria separata «Con la pena 278 279 280 281 282

RS 814.20 RS 922.0 RS 935.91 RS 946.201 Schwarzenegger Christian/Martin Gian, 2007.

2448

FF 2018

detentiva è cumulata una pena pecuniaria» prevede espressamente il cumulo delle due pene. Questa formulazione è impiegata anche per le comminatorie di pena nella Parte speciale del CP.

3.2.5

La conseguenza giuridica nei «casi poco gravi»

Per i «casi poco gravi» alcuni atti normativi prevedono una pena particolare (multa o pena disciplinare) o prescindono da ogni pena. Occorre interrogarsi, tenuto conto dell'articolo 52 CP (punizione priva di senso), sull'opportunità di abrogare queste disposizioni o se sia ragionevole introdurre un'ulteriore distinzione.

Nell'ambito del presente progetto proponiamo di abrogare le disposizioni rese superflue dall'articolo 52 CP in quanto prevedono che nei casi poco gravi si prescinde dal procedimento penale o dalla punizione.

3.2.6

Le pene accessorie

Nell'ambito della revisione 2002 della PG-CP le pene accessorie del CP sono state soppresse283. Nel contempo sono state abrogate anche le disposizioni generali che vi si riferivano, p. es. la possibilità di infliggere una pena accessoria con la condizionale; sono pure state abrogate le disposizioni sulla riabilitazione che permettevano di verificare determinate pene accessorie e di revocarle in anticipo.

La degradazione secondo l'articolo 35 CPM è una pena accessoria che è stata deliberatamente conservata nella forma attuale284. Non è invece stato tenuto conto delle pene accessorie previste nella legge del 20 giugno 1986285 sulla caccia, nella legge del 21 giugno 1991286 sulla pesca e nella legge del 23 settembre 1953287 sulla navigazione marittima. Queste pene accessorie sono ancora valide oggi. Tuttavia mancano le relative disposizioni generali che sono state abrogate nell'ambito della revisione 2002 della PG-CP288. Nella decisione 6B_17/2010 del 6 luglio 2010, il Tribunale federale si è occupato della possibilità di rinviare condizionalmente l'esecuzione di una pena accessoria, come era possibile sino al 2006 sotto l'egida del vecchio diritto.

Il Tribunale federale parte dal presupposto che la sospensione condizionale dell'esecuzione delle pene accessorie è stata scordata nella revisione 2002 della PG-CP e che quindi a tale riguardo vi è un'autentica lacuna della legge. In considerazione dei fondamenti della revisione 2002 della PG-CP che hanno ampliato il previgente catalogo delle sanzioni rendendo più flessibile e affidabile il sistema, il Tribunale federale giunge alla conclusione che ci si poteva attendere che il legisla-

283 284 285 286 287 288

FF 1999 1669, in particolare 1782 seg.

FF 1999 1669, in particolare 1886.

RS 922.0 RS 923.0 RS 747.30; adeguata nel disegno sull'armonizzazione delle pene.

P. es. art. 41 cpv. vCP sull'esecuzione condizionale delle pene che si applicava anche alle pene accessorie.

2449

FF 2018

tore prescrivesse sia l'esecuzione condizionale sia l'esecuzione parzialmente condizionale delle pene accessorie.

Una possibilità potrebbe consistere nel colmare questa lacuna secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Per quanto concerne le pertinenti disposizioni della legge del 20 giugno 1986 sulla caccia e della legge del 21 giugno 1991 sulla pesca, si è constatato che gli articoli 42­46 CP sono applicabili alle relative pene accessorie.

Occorre tuttavia stabilire se il carattere di misura delle tre rimanenti pene accessorie non prevalga sul loro carattere di pena (ritiro e diniego dell'autorizzazione di caccia, divieto di esercitare la pesca e ritiro del brevetto o dell'attestato d'idoneità professionale). La qualifica delle sanzioni previste negli articoli 51­56 vCP (nella versione precedente al 1° gennaio 2007) come pene accessorie era controversa nella dottrina.

Sotto il profilo materiale appare dubbio che costituiscano autentiche pene e non piuttosto misure. Eccetto l'incapacità di esercitare una carica (art. 51 vCP) che va commisurata in funzione della colpa, la qualifica delle pene accessorie appare errata. Le pene accessorie costituirebbero in effetti delle misure perché intendono ostacolare o impedire la recidiva di determinati reati289.

Per i succitati motivi, nell'ambito della revisione 2002 della PG-CP l'interdizione di esercitare una professione secondo l'articolo 54 vCP è stata trasformata in un'«altra misura»290. Le rimanenti pene accessorie del CP sono state abrogate. Si potrebbe pertanto ammettere che il legislatore, se non avesse dimenticato le pene accessorie del diritto penale accessorio, le avrebbe classificate come «altre misure» e non le avrebbe mantenute come pene accessorie con la condizionale e la condizionale parziale.

Si propone pertanto di mantenere le rimanenti pene accessorie come «altre misure».

Quali sono le conseguenze pratiche della conversione di una pena accessoria in un'«altra misura»?

289 290

­

Sia per le pene accessorie sia per le «altre misure» si tiene di regola conto della previsione sull'evoluzione futura: se la previsione è sfavorevole, va inflitta una pena accessoria da eseguire senza condizionale, o va ordinata un'«altra misura». Se la previsione non è sfavorevole, le pene accessorie che entrano in considerazione possono essere inflitte con la condizionale o con la condizionale parziale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale. Invece, se la previsione non è sfavorevole si rinuncia a ordinare un'«altra misura». Queste regole non sono tuttavia rispettate per quanto concerne l'interdizione di esercitare una professione secondo l'articolo 67 capoversi 3 e 4 CP e per l'espulsione obbligatoria dalla Svizzera secondo l'articolo 66a CP.

­

Se l'autore recidiva, la pena accessoria sospesa condizionalmente può essere revocata. In caso di recidiva può però essere ordinata un'«altra misura» alla quale si era eventualmente rinunciato dopo il primo reato.

Zehntner Dominique/Züblin Erich, 2003, N. 3 prima dell'art. 51.

FF 1999 1669, in particolare 1784 seg.

2450

FF 2018

­

Sia la pena accessoria sia l'«altra misura» possono, se la legge lo prevede, essere riesaminate a posteriori ed essere revocate in anticipo.

­

Vi è una differenza nel fatto che la pena accessoria dipende da una pena principale ed è possibile soltanto in caso di condanna dell'autore (vale a dire in caso di sentenza di condanna), mentre un'«altra misura» può in parte essere ordinata anche in caso di incapacità penale (cfr. art. 19 cpv. 3 CP).

­

La pena accessoria è inoltre commisurata alla colpa dell'autore, mentre un'«altra misura» è ordinata secondo il principio della proporzionalità (vale a dire se è adeguata, necessaria e ragionevole).

­

La grazia e l'amnistia sono possibili per una pena, ma non per una misura (cfr. art. 383 cpv. 1 e 384 cpv. 2 CP).

3.3

Adeguamenti non eseguiti

3.3.1

Normativa espressa in materia di commissione colposa

Numerosi atti normativi non puniscono espressamente la commissione colposa di un reato, di modo che si applica l'articolo 333 capoverso 7 CP. Secondo questa disposizione, le contravvenzioni (vale a dire «infrazioni» nel senso di crimini, delitti e contravvenzioni) previste da altre leggi federali sono punibili anche quando sono dovute a negligenza, purché non risulti dalla disposizione applicabile che la contravvenzione è punita solo se è commessa intenzionalmente. Questa disposizione contrasta tra l'altro con il principio della colpa e il principio di determinatezza del diritto penale.

Si dovrebbe disciplinare la negligenza in modo tale da poter abrogare l'articolo 333 capoverso 7 CP. Una tale modifica del diritto penale accessorio esula tuttavia dal quadro del presente progetto.

3.3.2

La prescrizione

Le norme sulla prescrizione dell'azione penale sono state rivedute nell'ambito della revisione 2002 della PG-CP ma sono state poste in vigore anticipatamente il 1° ottobre 2002 con altre modifiche del diritto della prescrizione. Le regole sulla prescrizione della pena, pure modificate nella revisione 2002 della PG-CP, sono entrate in vigore con le rimanenti disposizioni della PG-CP il 1° gennaio 2007. Per l'adeguamento dei termini di prescrizione nel diritto penale accessorio è determinante l'articolo 333 capoverso 6 CP.

Le regole della conversione l'articolo 333 capoverso 6 CP in alcuni casi hanno portato a risultati insoddisfacenti, in particolare per quanto riguarda i termini di prescri-

2451

FF 2018

zione lunghi per le contravvenzioni, alcuni dei quali sono tuttavia stati corretti dalla giurisprudenza del Tribunale federale291.

Gli atti normativi modificati dal presente disegno non contengono disposizioni in materia di prescrizione che necessitino di essere aggiornate. Ve ne sono tuttavia negli atti normativi del diritto penale accessorio modificati dal disegno sull'armonizzazione delle pene (p. es. art. 10 cpv. 4 della legge sugli embarghi292).

3.3.3

La responsabilità penale dell'impresa

Nell'ambito della revisione 2002 della PG-CP è stata introdotta una responsabilità penale dell'impresa. Le relative disposizioni (art. 100quater e 100quinquies vCP) sono entrate anticipatamente in vigore il 1° ottobre 2003 nell'ambito del progetto concernente il finanziamento del terrorismo. Il 1° gennaio 2007, con l'entrata in vigore della nuova PG-CP queste disposizioni sono divenute l'articolo 102 e 102a CP293.

I principi di questa normativa erano controversi e in Parlamento sono stati oggetto di intense discussioni. Si è imposto quanto sostenuto nel messaggio del Consiglio federale294, vale a dire che la necessità di rendere punibile l'impresa sussiste soprattutto nei casi in cui un reato commesso nell'ambito di un'impresa non possa essere attribuito a una persona fisica. La nuova responsabilità dell'impresa è pertanto in ampia misura una responsabilità sussidiaria.

Diverse convenzioni internazionali (p. es. la convenzione dell'OCSE del 17 dic.

1997295 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali) imponevano l'introduzione di una responsabilità primaria dell'impresa che si applicasse indipendentemente dal fatto che una persona fisica potesse essere penalmente perseguita. Tuttavia, questa responsabilità va applicata soltanto a un numero limitato di fattispecie penali.

Nel diritto penale accessorio vi sono numerose disposizioni che riguardano la nuova responsabilità dell'impresa. Tra queste disposizioni, di vario genere, vanno menzionate: ­

parecchie varianti delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974296 sul diritto penale amministrativo;

­

le disposizioni secondo cui le persone giuridiche rispondono solidalmente per le multe pronunciate contro le persone fisiche;

291 292 293

DTF 134 IV 328 consid. 2.1.

RS 946.231 L'art. 102a CP è stato abrogato il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del Codice di procedura penale e il suo contenuto è stato ripreso nell'articolo 112 di tale Codice.

294 FF 1999 1669, in particolare 1816­1819.

295 RS 0.311.21 296 RS 313.0

2452

FF 2018

­

le responsabilità occulte delle persone giuridiche che prevedono multe sino a cinque milioni di franchi;

­

le disposizioni che prevedono una speciale nozione di responsabilità della persona giuridica incompatibile con i principi dell'articolo 102 CP.

L'armonizzazione delle regole sulla responsabilità penale dell'impresa esula dal quadro del presente progetto. Da una parte, esso si prefigge unicamente l'adeguamento delle pene. Dall'altra, dovrebbero essere modificati anche atti normativi le cui disposizioni in materia di pene e di prescrizione sono già state modificate. Infine, queste modifiche non potrebbero essere eseguite senza essere sottoposte a una consultazione (cfr. n. 3.5).

3.3.4

Legge federale e ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Nella legge federale del 5 ottobre 1984297 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (LPPM) e nell'ordinanza del 21 novembre 2007298 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure (OPPM) sono tra le altre cose elencati gli stabilimenti per l'esecuzione delle pene e gli istituti specializzati sussidiati dalla Confederazione. Le denominazioni di questi stabilimenti e istituti e le disposizioni del CP citate si basano sul Codice penale precedente al 2007 (cfr. in particolare l'art. 2 LPPM). La modifica delle relative disposizioni va oltre l'adeguamento delle pene e non va eseguita senza essere sottoposta a consultazione (cfr. n. 3.5).

3.4

Valutazione della soluzione proposta

Le modifiche proposte sono per la maggior parte di natura soltanto formale. La gran parte delle nuove pene si applicano già oggi sul fondamento della chiave di conversione dell'articolo 333 capoversi 2­5 CP. Questa conversione viene ora a cadere di modo che la pena effettivamente comminata riceve maggiore visibilità agli occhi degli utenti della legge. Le modifiche proposte rendono quindi gli atti normativi di uso più agevole e favoriscono la certezza del diritto.

3.5

Rinuncia alla consultazione

Secondo l'articolo 2 della legge del 18 marzo 2005299 sulla consultazione, la procedura di consultazione ha lo scopo di far partecipare i Cantoni, i partiti e le cerchie interessate al processo di formazione dell'opinione e delle decisioni della Confede297 298 299

RS 341 RS 341.1 RS 172.061

2453

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razione. Essa fornisce informazioni sulla congruità di un progetto della Confederazione, sulla sua attuabilità e sul consenso che esso raccoglie. Secondo l'articolo 3a capoverso 1 lettera b della revisione della legge sulla consultazione approvata dal Parlamento il 26 settembre 2014, è possibile rinunciare a una procedura di consultazione se non v'è da attendersi nessuna nuova informazione300.

Le modifiche in oggetto sono per lo più di natura formale. Esplicitano il testo di legge che già si applica in virtù della chiave di conversione dell'articolo 333 capoversi 2­5 CP. Fa eccezione l'introduzione della distinzione tra commissione intenzionale e commissione colposa per determinate contravvenzioni (cfr. n. 3.2.3). Con la conversione delle pene accessorie in misure si tiene conto della giurisprudenza del Tribunale federale. Tale conversione è inoltre già prevista nel progetto di modifica della legge sulla caccia301. Il disegno di adeguamento del diritto penale accessorio non dovrebbe porre problemi per quanto concerne i criteri citati (congruità, attuabilità e consenso). Una consultazione sull'adeguamento delle pene nel diritto penale accessorio probabilmente non darebbe quindi nuove informazioni. Si può pertanto rinunciare a una consultazione.

4

Commento ai singoli articoli del disegno 2

4.1

Legge del 19 marzo 2010302 sull'organizzazione delle autorità penali

Art. 74 cpv. 1 lett. a Secondo la revisione 2015 della PG-CP il lavoro di pubblica utilità non è più una pena, ma una forma di esecuzione delle pene detentive. L'articolo 74 capoverso 1 lettera a è pertanto abrogato.

Art. 74 cpv. 1 lett. h Il 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove disposizioni sull'interdizione di esercitare un'attività e sul divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate secondo gli articoli 67 segg. CP (e gli art. 50 segg. CPM). Questi divieti sostituiscono e completano l'interdizione di esercitare una professione prevista dal vecchio diritto nell'articolo 67 vCP (e nell'art. 50 vCPM). Nell'articolo 74 capoverso 1 lettera h le interdizioni di esercitare una professione secondo il vecchio diritto sono pertanto sostituite dai nuovi divieti.

300 301 302

FF 2014 6249 FF 2017 5193, in particolare 5230.

RS 173.71

2454

FF 2018

4.2

Legge federale del 16 dicembre 1983303 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 28 cpv. 2 Dalla revisione 2015 della PG-CP il limite massimo della pena pecuniaria è di 180 aliquote giornaliere al posto di 360. Una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere non può quindi più essere comminata nell'articolo 28 capoverso 2.

Poiché la pena comminata nell'articolo 28 capoverso 2 è di almeno 180 aliquote giornaliere, in combinato disposto con l'articolo 41 CP ciò significa che attualmente la pena detentiva deve essere di almeno sei mesi. Il disegno prevede che questa soglia minima sia ora esplicitamente menzionata. Così la nuova pena torna a corrispondere alla pena comminata prima della revisione 2002 della PG-CP con la «detenzione non inferiore a sei mesi». Viene così rispettato il principio secondo cui questo disegno non modifica le cornici edittali.

4.3

Legge del 4 dicembre 1947304 di procedura civile

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 106­114 vCost. corrispondono dal punto di vista formale agli articoli 143­145, 168 capoverso 1 e 188­191 della Costituzione vigente. Sia le disposizioni della vCost. sia quelle della Costituzione vigente vanno tuttavia oltre l'ambito della procedura civile. Il fondamento costituzionale della legge di procedura civile è costituito dagli articoli 122 capoverso 1 e 188 capoverso 2 Cost.

Art. 42 cpv. 1 lett. abis La tutela delle fonti è attualmente disciplinata nell'articolo 28a CP e il rimando deve essere adeguato di conseguenza.

Art. 44 cpv. 3 La multa sostituisce la pena dell'arresto, soppressa (cfr. n. 3.2.2); secondo l'articolo 333 capoverso 3 CP dovrebbe arrivare a 10 000 franchi. In sostituzione di dieci giorni di arresto e in confronto ad altre fattispecie, in cui sostituisce tre mesi di arresto, l'entità della multa appare troppo elevata. Proponiamo di fissarla a 1000 franchi come prevede la multa disciplinare dell'articolo 167 capoverso 1 lettera a del Codice di procedura civile305 per l'indebito rifiuto di cooperare di un terzo. La fattispecie deve rimanere una contravvenzione con una multa per una contravvenzione a cui siano applicabili l'articolo 103 segg. CP.

303 304 305

RS 211.412.41 RS 273 RS 272

2455

FF 2018

Art. 76 cpv. 2 Nel capoverso 2 si rimanda alle disposizioni sulla querela secondo gli articoli 28­31 del CP previgente. Poiché la querela è attualmente disciplinata negli articoli 30­33 CP, il rimando è adeguato.

4.4

Codice penale306

Rinuncia ad abrogare l'art. 333 cpv. 2­5 Dopo aver adeguato le pene e le regole sulla prescrizione nel diritto penale accessorio alla riveduta PG-CP, occorre stabilire se la relativa chiave di conversione, che aveva soltanto una funzione transitoria, possa essere soppressa.

Il disegno sull'adeguamento del diritto penale accessorio inasprisce alcune pene. Ciò significa che le vecchie pene (applicate dal 1° gennaio 2007 sino all'entrata in vigore delle presenti modifiche) devono poter essere ricostruite, in modo tale da rendere possibile applicare il principio della lex mitior. Si tratta tuttavia di un problema di trasparenza che pone ogni revisione legislativa e non è quindi un motivo per mantenere i capoversi 2­5. Le pene applicate nel momento della commissione del reato possono essere ritrovate tra le disposizioni di legge che figurano nella Raccolta ufficiale.

Occorre invece tenere in considerazione che i capoversi 2­5 hanno anche carattere materiale. I capoversi 2­5 adeguano le disposizioni penali ai sensi di un decreto di modifica del Parlamento; le nuove pene valgono pertanto dal 1° gennaio 2007 e non dal momento dell'adeguamento formale delle espressioni (ciò ha consentito alla Cancelleria federale di modificare direttamente alcuni atti normativi). Essi non costituiscono quindi semplici istruzioni transitorie all'attenzione di chi è chiamato ad applicare il diritto e non possono essere abrogate non appena le norme sono state adeguate.

Art. 333 cpv. 6 La questione dell'abrogazione del capoverso 6 si pone in termini diversi. Secondo il suo tenore, questa disposizione va applicata fino all'adeguamento del diritto della prescrizioni nel diritto federale.

Anche il capoverso 6 ha un significato materiale ed è importante per l'applicazione del principio della lex mitior (cfr. art. 389 CP). Non è tuttavia un motivo per mantenere il capoverso 6. Anche in questo caso le normative necessarie possono essere ritrovate nella Raccolta ufficiale. Conservare il capoverso 6 servirebbe quindi tutt'al più ad agevolare il calcolo dei termini di prescrizione che valgono per un determinato periodo.

Conservare il capoverso 6 potrebbe tuttavia creare confusione, nella misura in cui la persona chiamata ad applicare il diritto deve sempre chiedersi se i termini di prescri306

RS 311.0

2456

FF 2018

zione previsti in una determinata legge debbano essere prolungati secondo l'articolo 333 capoverso 6 CP.

Proponiamo pertanto di abrogare il capoverso 6.

4.5

Legge del 9 ottobre 1992307 sulla statistica federale

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alla Costituzione federale del 29 maggio 1874 (vCost.) e viene pertanto adeguato alle disposizioni della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.). Gli articoli 27sexies, 31quinquies capoverso 5 e 85 numero 1 vCost. corrispondono agli articoli 64, 65, 100 e 164 capoverso 1 lettera g della Costituzione vigente. La legge sulla statistica federale si fonda sugli articoli 65 capoverso 1 e 173 capoverso 2 Cost. Gli articoli 64 e 100 Cost. non sono in questo caso rilevanti e l'articolo 65 capoverso 2 Cost. è concretato dalla legge federale del 23 giugno 2006308 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull'armonizzazione dei registri).

Art. 23 La pena per la commissione intenzionale del reato è adeguata secondo l'articolo 333 CP. La negligenza è prevista separatamente in un nuovo capoverso 2 ed è punita con una pena pecuniaria (cfr. n. 1.2.1).

4.6

Legge del 20 giugno 2003309 sul trasferimento dei beni culturali

Art. 24 cpv. 1 e 3 L'adeguamento è effettuato secondo l'articolo 333 capoverso 2 CP.

Art. 25 cpv. 3 In considerazione dell'articolo 52 CP la presente disposizione è obsoleta ed è pertanto abrogata.

Art. 28, primo periodo L'articolo rimanda alle nuove disposizioni sulla confisca.

307 308 309

RS 431.01 RS 431.02 RS 444.1

2457

FF 2018

4.7

Legge federale del 21 giugno 1996310 sull'imposizione degli autoveicoli

Rinuncia a modificare l'art. 36 cpv. 1 Il vigente capoverso 1 prevede la medesima comminatoria per il reato intenzionale e per quello colposo. Tenuto conto delle analoghe disposizioni penali di altre leggi fiscali (p. es. art. 175 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990311 sull'imposta federale diretta, art. 96 cpv. 1 della legge del 12 giugno 2009312 sull'IVA o art. 118 cpv. 1 della legge del 18 marzo 2005313 sulle dogane) si rinuncia alla modifica.

Art. 36 cpv. 2, secondo periodo Sulla base dell'articolo 333 capoverso 2 CP, la pena della detenzione dovrebbe essere sostituita con «la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria». La pena pecuniaria sembra tuttavia costituire un inasprimento poco ragionevole in aggiunta alla multa. Secondo il diritto vigente va tuttavia comminata per evitare che la pena detentiva ammonti sempre ad almeno sei mesi, il che costituirebbe un sensibile inasprimento. Tuttavia, se si tiene conto del fatto che secondo la revisione 2015 della PG-CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni, in questo caso si può rinunciare a comminare la pena pecuniaria. Di conseguenza, la nuova comminatoria corrisponde ­ eccezion fatta della nuova terminologia ­ alla pena comminata dal diritto previgente. In modo analogo sono già stati adeguati l'articolo 118 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005314 sulle dogane e l'articolo 97 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009315 sull'IVA.

Art. 38 cpv. 2 La presente disposizione corrisponde all'articolo 52 CP. Si rinuncia tuttavia ad abrogarla perché cita un esempio concreto di caso poco grave.

4.8

Legge del 21 giugno 1996316 sull'imposizione degli oli minerali

Rinuncia a modificare l'art. 38 cpv. 1 La rinuncia a prevedere comminatorie diverse per il reato intenzionale e per quello per negligenza è il risultato di considerazioni analoghe a quelle fatte all'articolo 36 capoverso 1 della legge sull'imposizione degli autoveicoli (cfr. n. 4.7).

310 311 312 313 314 315 316

RS 641.51 RS 642.11 RS 641.20 RS 631.0 RS 631.0 RS 641.20 RS 641.61

2458

FF 2018

Art. 38 cpv. 3, secondo periodo La presente disposizione è adeguata in modo analogo all'articolo 36 capoverso 2 secondo periodo della legge sull'imposizione degli autoveicoli (cfr. n. 4.7).

4.9

Legge federale del 28 settembre 1923317 sul registro del naviglio

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nell'ambito del presente disegno è adeguato in modo che contenga un rinvio alle disposizioni costituzionali attuali. In particolare, si tratta degli articoli 87 Cost. (ferrovie e altri mezzi di trasporto) e 122 capoverso 1 Cost.

(legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile). L'articolo 123 Cost. (diritto penale) non va citato nell'ingresso, poiché la competenza della Confederazione per l'emanazione del rispettivo diritto accessorio deriva dalla norma materiale (art. 87 Cost.).

Art. 63

Per la violazione dei diritti dei terzi

Gli adeguamenti si basano sulla chiave di conversione prevista nell'articolo 333 capoversi 2­5 CP.

Art. 64

Reati in materia di esecuzione e di fallimento

Gli adeguamenti si basano sulla chiave di conversione prevista nell'articolo 333 capoversi 2­5 CP.

4.10

Legge federale del 20 marzo 1981318 sul lavoro a domicilio

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nell'ambito del presente disegno è adeguato in modo che contenga un rinvio alle disposizioni costituzionali attuali. In particolare, si tratta dell'articolo 110 capoverso 1 lettera a Cost.

Art. 12

Pene

La nuova classificazione delle pene si basa sulle riflessioni del n. 3.2.3.

Nel capoverso 1, la commissione intenzionale del reato continua a essere punita con una multa il cui massimo è portato da 5000 a 10 000 franchi in applicazione dell'ar317 318

RS 747.11 RS 822.31

2459

FF 2018

ticolo 333 capoverso 3 CP. Nel capoverso 2 l'arresto previsto per i casi gravi è sostituito dalla multa fino a 20 000 franchi. Il nuovo capoverso 3 conserva la multa sino a 5000 franchi prevista dal diritto vigente per la commissione colposa del reato.

4.11

Legge federale del 25 giugno 1982319 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Le disposizioni penali della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) erano state adeguate alla mutata disciplina delle sanzioni nell'ambito della riforma della previdenza per la vecchiaia 2020320.

La riforma, approvata dal Parlamento il 17 marzo 2017, è stata respinta nella votazione popolare del 24 settembre 2017. Le modifiche delle comminatorie penali proposte dalla riforma si basavano sulla chiave di conversione di cui all'articolo 333 capoversi 2 e 3 CP e sono pertanto mantenute nel presente disegno di modifica del diritto penale accessorio. Diversamente dal progetto di riforma, il presente disegno non menziona esplicitamente i limiti massimi della multa (art. 75 LPP) e della pena pecuniaria (art. 76 LPP) dal momento che si tratta degli importi massimi legali per questi reati. Si mantengono invece le modifiche linguistiche e formali proposte nella riforma e si procede a una precisazione nell'articolo 76 LPP.

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nell'ambito del presente disegno è adeguato in modo che contenga un rinvio alle disposizioni costituzionali attuali. In particolare, si tratta dell'articolo 112 Cost.

Art. 75

Contravvenzioni

La pena prevista nell'articolo 75 numero 1 è adeguata secondo l'articolo 333 capoverso 3 CP. Il numero 2 è divenuto obsoleto tenuto conto dell'articolo 52 CP e viene abrogato. La riserva formulata è troppo limitata poiché menziona i delitti ma non i crimini, e viene pertanto modificata con un rimando a un «reato» per il quale il Codice penale commina una pena più grave. In questo modo sono incluse anche le contravvenzioni per cui sono previste pene più gravi.

Art. 76

Delitti

L'adeguamento si fonda sull'articolo 333 capoverso 2 CP. Dal 1° gennaio 2018 il limite massimo della pena pecuniaria è fissato a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP) e non deve pertanto più essere esplicitamente menzionato nella comminatoria. I singoli commi sono ora contrassegnati da lettere. Analogamente all'articolo 75, l'espressione «di un delitto o di un crimine» è sostituita da «di un reato».

319 320

RS 831.40 FF 2015 1

2460

FF 2018

L'articolo 76 lettera e è inoltre oggetto di una modifica redazionale. Da una parte l'espressione «ufficio di controllo» è sostituita dall'espressione «ufficio di revisione», attualmente utilizzata (cfr. art. 52a o 52c). Dall'altra, il rimando agli obblighi secondo l'articolo 53 (abrogato) è sostituito con il rimando agli obblighi secondo gli articoli 52c (compiti dell'ufficio di revisione) e 52e (compiti del perito in materia di previdenza professionale). Questo rimando comprende anche gli articoli 35­36, 41 e 41a dell'ordinanza del 18 aprile 1984321 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) che fanno riferimento agli articoli 52c e 52e.

Questa precisazione non era contenuta nel progetto di riforma della previdenza per la vecchiaia 2020. Era invece prevista una pena per la violazione crassa degli «obblighi legali». Tuttavia si trattava di una norma penale in bianco, problematica sotto il profilo del principio di determinatezza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in virtù del principio di determinatezza la legge deve essere formulata con una precisione tale da permettere ai cittadini di conformarvi il loro comportamento e di poter stabilire con certezza corrispondente alle circostanze le conseguenze di un determinato comportamento (cfr. tra l'altro sentenza del Tribunale federale 6B_771/2011 dell'11 dic. 2012, consid. 2 e DTF 141 IV 279 consid. 1.3).

4.12

Legge del 20 giugno 1986322 sulla caccia

Art. 20 cpv. 1 e 1bis Secondo le osservazioni al numero 3.2.6, la presente pena accessoria diviene un'«altra misura». Sebbene la formulazione attuale indichi che la pena accessoria deve essere imperativamente irrogata in presenza di determinati reati, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se la previsione non è sfavorevole, è possibile una sospensione condizionale o parzialmente condizionale dell'autorizzazione di caccia (cfr. n. 3.2.6).

In caso di previsione sfavorevole, la nuova misura va ordinata soltanto se è proporzionale (vale a dire adeguata e necessaria a impedire ulteriore reati e ragionevolmente irrogabile all'autore). In tal caso, il giudice ha pertanto la possibilità di ordinare un ritiro, ma non ne ha l'obbligo.

Contrariamente alla pena accessoria, il disegno prevede che la misura (come altre misure analoghe) possa essere ordinata anche in caso di incapacità penale o di scemata responsabilità.

La trasformazione della pena accessoria in un'altra misura è prevista anche nel disegno di modifica della legge sulla caccia323. I due progetti devono essere coordinati.

321 322 323

RS 831.441.1 RS 922.0 FF 2017 5193, in particolare 5230.

2461

FF 2018

Art. 22 cpv. 1 Come nell'articolo 20 capoverso 1 nel testo tedesco il termine «Richter» (giudice) è sostituito dal termine «Gericht» (tribunale), neutro sotto il profilo del genere.

4.13

Legge federale del 21 giugno 1991324 sulla pesca

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva Dal 1° gennaio 2018 il limite massimo della pena pecuniaria è fissato a 180 aliquote giornaliere (art. 34 cpv. 1 CP) e non deve pertanto più essere esplicitamente menzionato nella comminatoria.

Art. 19 cpv. 1 e 1bis Conformemente a quanto rilevato nel numero 3.2.6, questa pena accessoria diventa un'«altra misura». Già attualmente rientra nell'apprezzamento del giudice decidere se infliggere questa pena accessoria, che può essere pronunciata con la condizionale o la condizionale parziale se la previsione futura quanto all'autore è favorevole.

Secondo il disegno, il giudice può ordinare questa misura se vi è il pericolo di una recidiva dell'autore. In tal modo è tenuto conto del principio della proporzionalità, vale a dire che la misura è ordinata se è appropriata, necessaria e ragionevole.

Contrariamente alla pena accessoria, il disegno prevede che la misura (come altre misure analoghe) possa essere ordinata anche in caso di incapacità penale o di scemata responsabilità.

4.14

Legge federale dell'8 giugno 1923325 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate

La nuova legge sui giochi in denaro intende riunire in un unico atto normativo la legge del 18 dicembre 1998326 sulle case da gioco e la legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Contro la nuova legge, approvata dal Parlamento il 29 settembre 2017327, è stato impugnato il referendum.

Le seguenti modifiche dell'ingresso e delle pene sono proposte per il caso in cui la nuova legge sui giochi in denaro sia respinta con il referendum.

Come nella legge sui giochi in denaro, l'ingresso è adeguato in modo che contenga un rinvio all'articolo 106 della Costituzione vigente. L'articolo 123 Cost. (diritto penale) non va citato nell'ingresso, poiché la competenza della Confederazione per l'emanazione del rispettivo diritto accessorio deriva dalla norma materiale. Gli 324 325 326 327

RS 923.0 RS 935.51 RS 935.52 FF 2017 5333

2462

FF 2018

adeguamenti della comminatoria penale si basano sostanzialmente sulla chiave di conversione prevista nell'articolo 333 capoverso 2 CP.

Art. 38 cpv. 1 La formulazione della comminatoria nel capoverso 1 non esplicita chiaramente il limite superiore della detenzione (tre anni o tre mesi). Occorre tuttavia partire dal presupposto che la detenzione, come l'arresto, può ammontare al massimo a tre mesi e che la fattispecie costituisce quindi una contravvenzione328. Anche secondo l'articolo 333 capoverso 3 CP la fattispecie va qualificata come contravvenzione e punita soltanto con la multa.

La nuova comminatoria rende obsoleto il secondo periodo del capoverso 1.

Art. 42

Scommesse professionali

Per l'adeguamento della comminatoria dell'articolo 42 valgono le medesime considerazioni relative all'adeguamento dell'articolo 38 capoverso 1 (cfr. sopra).

Art. 44

Recidiva

Per le contravvenzioni non possono attualmente essere comminate pene detentive (né pene di arresto). Il cumulo delle multe di 1000 franchi per le contravvenzioni previste negli articoli 40 e 41 con una pena detentiva per delitti non sarebbe appropriato. La possibilità di cumulare la multa negli articoli 40 e 41 con la pena detentiva è pertanto soppressa. Ciò significa che in caso di recidiva raddoppia soltanto l'importo della multa comminata.

4.15

Legge del 20 giugno 1933329 sul controllo dei metalli preziosi

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nell'ambito del presente disegno è adeguato in modo che contenga un rinvio alle disposizioni costituzionali attuali. In particolare, si tratta degli articoli 95 capoverso 1 e 97 capoverso 1 Cost.

L'adeguamento dei reati intenzionali secondo gli articoli 44 capoversi 1 e 2, 45 capoverso 1, 46 capoverso 1 e 47 capoverso 1 è effettuato conformemente ai principi dell'articolo 333 capoversi 2 e 4 CP. Secondo l'articolo 41 CP, modificato nell'ambito della revisione 2015 della PG-CP, la pena pecuniaria continua a essere prioritaria rispetto alle pene detentive di breve durata fino a sei mesi. Pertanto, se all'articolo 44 capoverso 2 è comminata una pena pecuniaria di almeno 30 aliquote giornaliere, la pena detentiva minima deve essere di 30 giorni.

328

Cfr. art. 333 cpv. 2 CP nella versione in vigore fino alla fine del 2006, e Staehelin Willy, 1941, 122.

329 RS 941.31

2463

FF 2018

La commissione colposa dei reati secondo gli articoli 44 capoverso 3, 45 capoverso 2, 46 capoverso 2 e 47 capoverso 2 non è modificata e continua a essere considerata una contravvenzione punita con una multa sino a 50 000 franchi (secondo l'art. 333 cpv. 3 e 4 CP). Sarebbe possibile anche farne un delitto e comminare una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere. Tuttavia, la commissione colposa di reati analoghi nel CP (art. 245 e 248 CP) non è punibile, di modo che è giustificato mantenere la multa nella legge sul controllo dei metalli preziosi.

All'articolo 245 CP (falsificazione di valori di bollo ufficiali), il disegno di armonizzazione delle pene aumenta da tre a cinque anni la pena massima, per adeguarla alle pene previste negli articoli 251 CP (falsità in documenti) e 248 (falsificazione dei pesi e delle misure). Si potrebbe considerare la possibilità di aumentare sino a una pena di cinque anni le pene previste per i reati secondo la legge sul controllo dei metalli preziosi, reati analoghi agli articoli 245 e 248 CP. L'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni non si prefigge tuttavia di armonizzare le pene. L'armonizzazione delle pene per i delitti del diritto penale accessorio esulerebbe dal contesto del presente disegno. Per quanto concerne il diritto penale accessorio, il disegno sull'armonizzazione delle pene si limita a coordinare tra loro le pene comminate per i crimini.

Art. 53 La presente disposizione rinvia ancora al Codice penale federale abrogato dall'introduzione del CP. Il rimando è obsoleto, tanto più che anche in questo ambito si applicano le disposizioni della Parte generale del CP (art. 333 cpv. 1 CP).

4.16

Legge del 25 marzo 1977 sugli esplosivi330

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nell'ambito del presente disegno è adeguato in modo che contenga un rinvio alle disposizioni costituzionali attuali. In particolare, si tratta degli articoli 60 capoverso 1, 95 capoverso 1, 107, 110 capoverso 1 lettera a, 118 capoverso 2 lettera a, 173 capoverso 2 e 178 capoverso 3 Cost. L'articolo 123 Cost.

(diritto penale) non va citato nell'ingresso, poiché la competenza della Confederazione per l'emanazione del rispettivo diritto accessorio deriva dalla norma materiale.

Art. 37

Commercio non autorizzato

Le pene previste per il reato intenzionale e per il reato colposo sono adeguate secondo la chiave di conversione di cui all'articolo 333 capoversi 2­5 CP. Secondo il disegno la commissione colposa del reato è punita in un nuovo capoverso 2. L'attuale numero 2 diviene il capoverso 3.

330

RS 941.41

2464

FF 2018

Art. 38

Altre infrazioni

L'articolo è ora suddiviso in capoversi e il capoverso 1 in lettere.

Adeguando la pena secondo la chiave di conversione per le contravvenzioni dell'articolo 333 capoversi 3 e 4 CP, la medesima multa di 10 000 franchi è comminata per il reato intenzionale e per il reato colposo. Pertanto per il reato intenzionale secondo il capoverso 1 proponiamo di comminare una multa di 20 000 franchi (cfr. in proposito n. 3.2.3).

4.17

Legge federale del 25 giugno 1982331 sulle misure economiche esterne

Ingresso L'ingresso fa ancora riferimento alle pertinenti disposizioni della Costituzione federale del 29 maggio 1874. Nell'ambito del presente disegno è adeguato in modo che contenga un rinvio alle disposizioni costituzionali attuali. In particolare, si tratta degli articoli 54 capoverso 1, 101 e 133 Cost.

Art. 7 cpv. 1 Nel capoverso 1 il reato intenzionale e il reato colposo sono disciplinati separatamente. Il reato intenzionale deve sempre essere un delitto e pertanto invece della multa di 100 000 franchi deve essere comminata una pena pecuniaria.

Per gravi reati intenzionali, secondo l'articolo 333 capoverso 2 CP, la detenzione sino a un anno dovrebbe essere sostituita da «una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria». Inasprire la pena aggiungendo alla pena pecuniaria già comminata nel primo periodo una seconda pena pecuniaria appare tuttavia poco ragionevole. Secondo il diritto vigente dovrebbe ciò malgrado essere comunque comminata la pena pecuniaria per evitare che la pena detentiva abbia una durata minima di sei mesi, il che inasprirebbe tangibilmente la pena. Se si tiene però conto del fatto che secondo la revisione 2015 della PG-CP la durata minima della pena detentiva è di tre giorni, in questo caso si può rinunciare una pena pecuniaria. Quindi la nuova comminatoria corrisponde alla pena del vecchio diritto ma è formulata con la nuova terminologia. In modo analogo sono già stati adeguati l'articolo 118 capoverso 3 della legge del 18 marzo 2005332 sulle dogane e l'articolo 97 capoverso 2 della legge del 12 giugno 2009333 sull'IVA (cfr. inoltre n. 4.7 e 4.8).

La commissione del reato per negligenza dovrebbe essere una contravvenzione che può essere punita, come oggi, con una multa sino a 100 000 franchi.

331 332 333

RS 946.201 RS 631.0 RS 641.20

2465

FF 2018

Rinuncia alla modifica dell'art. 7 cpv. 3 Nell'ambito della legge federale del 24 marzo 2006334 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, il termine di prescrizione del capoverso 3 è stato aumentato da cinque a sette anni. La nuova disposizione è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. Quindi l'articolo 333 capoverso 6 CP sull'adeguamento dei termini di prescrizione non è più applicabile. Il termine nel capoverso 3 rimane immutato.

Art. 7 cpv. 5, secondo periodo Secondo il capoverso 5 secondo periodo, per determinati atti il Consiglio federale può ora comminare, invece della detenzione, una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Per quanto concerne i reati che sottostanno alla giurisdizione federale, le pene massime o minime sono aumentate in alcuni casi e diminuite in altri; sono pure abrogate alcune fattispecie penali. A seconda del numero e della gravità dei reati, queste modifiche possono aumentare o diminuire l'onere che sopporta la Confederazione, tenuta a indennizzare il Cantone competente per le spese derivanti dall'esecuzione delle pene detentive (art. 74 cpv. 5 della legge del 19 marzo 2010335 sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP). Si prevede che complessivamente l'aumento e la diminuzione degli oneri a carico della Confederazione si compensino.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

5.1.3

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Per quanto concerne i reati che sottostanno alla giurisdizione cantonale e alla giurisdizione militare, per i cui procedimenti i Cantoni sopportano i costi dell'esecuzione delle pene e delle misure (cfr. art. 215 cpv. 1 del Codice penale militare del 23 marzo 1979336, CPM), le osservazioni riguardanti l'aumento e la diminuzione dell'onere sopportato dalla Confederazione valgono anche per i Cantoni.

334 335 336

RU 2006 4097, FF 2006 1709 RS 173.71 RS 322.1

2466

FF 2018

6

Rapporto con il programma di legislatura

Il disegno 1 (armonizzazione delle pene) è annunciato nel messaggio del 27 gennaio 2016337 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel decreto federale del 14 giugno 20016338 sul programma di legislatura 2015­2019. Il disegno 2 non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 2016 sul programma di legislatura 2015­2019, né nel decreto federale del 14 giugno 2016 sul programma di legislatura 2015­2019; in questo caso si tratta sostanzialmente di un mero adeguamento formale del diritto accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il Codice penale si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 Cost. che attribuisce alla Confederazione la competenza di emanare la legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale.

Nel diritto penale accessorio, in particolare negli atti normativi più vecchi, si fa pure riferimento all'articolo 123 capoverso 1 Cost. Il disegno sull'armonizzazione delle pene sopprime questo rimando se non ha particolare importanza per l'atto normativo in questione. Infatti, in virtù della disposizione costituzionale che le accorda la competenza, la Confederazione può impiegare tutti i mezzi per attuare una determinata legge, anche le sanzioni del diritto penale.

L'articolo 31 capoverso 1 Cost. prescrive peraltro che nessuno può essere privato della libertà se non nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità da questa prescritte.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli accordi internazionali in ambito penale di regola non prescrivono le pene da comminare. Essi contengono per lo più disposizioni che obbligano gli Stati contraenti a punire i reati in questione con pene e misure efficaci, proporzionali e dissuasive339. Nell'attuare gli accordi internazionali si è tenuto conto di tali prescrizioni. Il disegno 1 intende esaminare le pene previste adeguandole laddove necessario per armonizzare il Codice penale, il Codice penale militare e il diritto penale accessorio;

337 338 339

FF 2016 909, in particolare 990 e 1031.

FF 2016 4605, in particolare 4612.

P. es. art. 19 cpv. 1 della Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione, RS 0.311.55, art. 13 cpv. 1 della Convenzione del 23 novembre 2001 sulla cibercriminalità, RS 0.311.43, in modo analogo art. 11 n. 2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 nov. 2000 contro la criminalità organizzata transnazionale, RS 0.311.54, art. 30 n. 3 della Convenzione del 31 ottobre 2003 delle Nazioni Unite contro la corruzione, RS 0.311.56.

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esso è quindi perfettamente compatibile con i summenzionati impegni internazionali della Svizzera.

Le convenzioni internazionali contengono a volte disposizioni che obbligano gli Stati a prevedere sanzioni detentive in base alle quali possa essere concessa l'estradizione340. Secondo l'articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981341 sull'assistenza internazionale in materia penale, l'estradizione è ammissibile se il reato è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e se non soggiace alla giurisdizione svizzera.

L'avamprogetto non prevede modifiche che potrebbero essere incompatibili con le succitate disposizioni internazionali.

Secondo l'articolo 305bis numero 1 CP ciascun crimine è un potenziale reato preliminare del riciclaggio di denaro. Non essendo derubricato da crimine a delitto alcun reato preliminare determinante, le modifiche proposte dal presente avamprogetto non hanno alcuna conseguenza sui reati preliminari definiti conformemente agli standard internazionali, segnatamente alle raccomandazioni della Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).

Prima dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam (1° maggio 1999) gli Stati membri dell'UE erano soltanto tenuti a prevedere pene efficaci, proporzionali e dissuasive. Una parte degli atti normativi di diritto secondario adottati in seguito contiene anche disposizioni penali che, oltre a stabilire elementi costitutivi delle fattispecie, fissano in parte anche le pene da comminare342. Questa tendenza è destinata a consolidarsi ulteriormente in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009. Infatti, quest'ultimo, in quanto disposizione di diritto primario, riconosce espressamente la competenza dell'UE di stabilire, a determinate condizioni, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni (art. 83 della Versione consolidata del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea343)344. Per 340 341 342

343 344

P. es. art. 19 cpv. 1 della Convenzione penale del 27 gennaio 1999 sulla corruzione, art. 24 cpv. 2 della Convenzione del 23 nov. 2001 sulla cibercriminalità.

RS 351.1 Si tratta ad esempio della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2202, pag. 3), decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dic. 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44), Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ott. 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42).

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata), GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47.

Da allora l'UE ha approvato in particolare i seguenti atti normativi: direttiva 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio (GU L 151 del 21.5.2014, pag. 1); direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato; GU L 173 del 12.6.2014, pag. 179); direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 39); direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GU L 218 del 14.8.2013, pag. 8).

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la Svizzera gli atti normativi di diritto secondario dell'UE che stabiliscono soglie minime per le pene non sono vincolanti. Soltanto tre di questi atti normativi345 sono divenuti vincolanti per il nostro Paese in seguito all'associazione agli Accordi di Schengen/Dublino, ma non sono rilevanti nell'ambito del presente progetto.

Le modifiche previste sono di conseguenza compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

7.3

Forma dell'atto

Le modifiche proposte sono riunite in due atti mantello, ciascuno recante un titolo proprio. Nel disegno sull'armonizzazione delle pene (disegno 1) non sono esaminate soltanto le pene della Parte speciale del Codice penale e del Codice penale militare, ma anche le pene detentive del diritto penale accessorio di durata superiore a tre anni (crimini ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP). Queste fattispecie proteggono di regola beni giuridici importanti come quelli protetti dalle disposizioni del Codice penale. Il disegno sull'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni (disegno 2) applica la nuova disciplina delle sanzioni alle leggi federali non ancora adeguate alla revisione della Parte generale del Codice penale.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non è subordinato al freno alle spese ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost. poiché non contiene né disposizioni in materia di sussidi né richiede crediti d'impegno o dotazioni finanziarie.

345

Direttiva 2001/51/CE del Consiglio, del 28 giugno 2001, che integra le disposizioni dell'articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 45); decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 1); direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 4). Questi atti normativi sono recepiti nell'ambito dell'Accordo di associazione a Schengen del 26.10.2004 (RS 0.362.31; cfr. allegato B SAA).

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