Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)1 (Norme procedurali e sistemi d'informazione) Modifica del 14 dicembre 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20182, decreta: I La legge federale del 16 dicembre 20053 sugli stranieri e la loro integrazione è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 12 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese Art. 22

Condizioni di salario e di lavoro nonché rimborso delle spese dei lavoratori distaccati

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa unicamente se: 1

a.

1 2 3

sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore; e se

Nuovo titolo secondo la modifica del 16 dicembre 2016 (RU 2017 6521, 2018 3171) FF 2018 1381 RS 142.20; RU 2016 3101, 2017 6521, 2018 2855 3171

2017-0455

6655

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

b.

i rimborsi di cui al capoverso 2 corrispondono a quelli usuali nella località, nella professione e nel settore.

Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato sostenute nell'ambito di una prestazione di servizi transfrontaliera o di un trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

2

In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.

3

Art. 31 cpv. 3 Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP4 o dell'articolo 49a o 49abis CPM5, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'articolo 61 LAsi6 si applica per analogia.

3

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare Art. 59, rubrica e cpv. 3­6 Rilascio di documenti di viaggio 3

Concerne soltanto il testo tedesco

4­6

Abrogati

Art. 59a

Microchip

I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 20037 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. L'articolo 2a della legge del 22 giugno 20018 sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia.

1

Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.

2

4 5 6 7 8

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 142.51 RS 143.1

6656

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Art. 59b

Dati biometrici

La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a LDI9 si applica per analogia.

1

Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

2

I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

3

Art. 59c

Divieto di viaggiare per rifugiati

I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza.

Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d'origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d'origine o di provenienza.

1

Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.

2

Art. 60 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a­c 2

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione: a.

Concerne soltanto il testo francese

b.

Concerne soltanto il testo francese

c.

le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoverso 2.

Art. 64d cpv. 3 I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto: 3

9

a.

lo straniero viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;

b.

il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;

c.

nonostante il divieto d'entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.

RS 143.1

6657

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Art. 65 cpv. 2 e 2bis L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen10 una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

2

Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

2bis

Art. 69 cpv. 1 lett. c 1

L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se: c.

lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione di espulsione o d'allontanamento secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP11 o dell'articolo 49a o 49abis CPM12.

Art. 80a cpv. 1 lett. a 1

La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta: a.

nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 46 capoverso 1bis terzo periodo LAsi13 e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;

Art. 81 cpv. 2 e 4 lett. c La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

2

4

Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette: c.

10

11 12 13 14

dall'articolo 37 della Convenzione del 20 novembre 198914 sui diritti del fanciullo.

Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.31 RS 0.107

6658

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Art. 86 cpv. 1 e 1bis I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente.

Sono applicabili gli articoli 80a­84 LAsi15 concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

1

Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche: 1bis

a.

ai rifugiati ammessi provvisoriamente;

b.

ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP16 o dell'articolo 49a o 49abis CPM17;

c.

agli apolidi ai sensi dell'articolo 31 capoversi 1 e 2; e

d.

agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM.

Art. 87 cpv. 1 lett. d 1

La Confederazione versa ai Cantoni: d.

per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP18 o dell'articolo 49a o 49abis CPM19, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

Art. 99

Procedura d'approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

1

La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.

2

15 16 17 18 19

RS 142.31 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0 RS 321.0

6659

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati Sezione 1: In generale Art. 102 cpv. 1 e 2 Nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, l'autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.

1

Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l'accesso a questi ultimi.

2

Art. 102a cpv. 2­4 Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.

2

Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l'autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.

3

I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

4

Titolo prima dell'art. 103

Sezione 2: Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo Art. 104 cpv. 1­1ter Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

1

1bis

La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:

a.

6660

su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

b.

su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

1ter

Art. 104a cpv. 1, 1bis, 2, 3, 3bis e 4 1

La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per: a.

migliorare i controlli al confine;

b.

lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;

c.

lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

1bis

2

Concerne soltanto il testo tedesco

Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

3

Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1bis lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

3bis

I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

4

104b

Comunicazione automatica di dati del sistema API

I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

1

Il SIC può trattare i dati per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 104a capoverso 1 lettera c.

2

Art. 104c Ex art. 104b

6661

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Titolo prima dell'art. 105

Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero Titolo prima dell'art. 109a

Capitolo 14a: Sistemi d'informazione Sezione 1: Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti Art. 109a cpv. 2 lett. d 2

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS: d.

il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Art. 109c lett. e La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità: e.

autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

Titolo prima dell'art. 109f

Sezione 2: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno Art. 109f

Principi

La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP20 o dell'articolo 49a o 49abis CPM21 e al ritorno volontario, inclusi l'aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).

1

2

Il sistema d'informazione serve a: a.

20 21

trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, del ritorno volontario, dell'aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;

RS 311.0 RS 321.0

6662

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

b.

gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP o dell'articolo 49a o 49abis CPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l'aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;

c.

allestire statistiche.

Art. 109g 1

2

Contenuto

Il sistema d'informazione contiene dati relativi agli stranieri: a.

il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP22 o dell'articolo 49a o 49abis CPM23 deve essere eseguita;

b.

che lasciano la Svizzera volontariamente;

c.

che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.

Il sistema d'informazione contiene le seguenti categorie di dati:

22 23 24

a.

il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;

b.

i dati biometrici;

c.

la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 200324 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;

d.

il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;

e.

i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;

f.

i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;

g.

i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;

h.

i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;

i.

il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;

j.

i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;

RS 311.0 RS 321.0 RS 142.51

6663

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

k.

le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;

l.

i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;

m. i dati delle persone incaricate dell'assistenza medica o sociale o della scorta di polizia; n.

i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.

I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a­c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d'informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.

3

La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

4

Art. 109h

Trattamento dei dati

Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti: a.

i collaboratori della SEM: 1. per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l'aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2), 2. per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c­h ed j­n);

b.

le autorità cantonali incaricate dell'attuazione del ritorno, per segnalare i casi per i quali si richiede l'assistenza della SEM secondo l'articolo 71 (dati di cui all'art. 109g cpv. 2);

c.

le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a­h e k­n);

d.

le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c­g, j ed l­n);

e.

le autorità cantonali di polizia, per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i­n);

f.

le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i­n);

g.

i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.

6664

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Art. 109i

Terzi incaricati

La SEM e le autorità cantonali incaricate dell'attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell'aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno (art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi25) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell'organizzazione del viaggio di ritorno secondo l'articolo 71 lettera b della presente legge.

1

La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione necessari all'adempimento del loro incarico: 2

a.

per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all'aiuto al ritorno;

b.

per i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto;

c.

per accertare l'idoneità al trasporto e definire l'assistenza medica.

La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

3

Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

4

Art. 109j

Sorveglianza ed esecuzione

La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

l'organizzazione e l'esercizio del sistema;

b.

l'elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all'articolo 109h;

c.

le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;

d.

la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

Titolo prima dell'art. 110

Sezione 3: Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione Art. 110, rubrica Abrogata Art. 111 Abrogato

25

RS 142.31

6665

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14b: Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen Titolo prima dell'art. 111i

Capitolo 14c: Eurodac Art. 115 cpv. 4­6 Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.

4

Se la pronuncia o l'esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l'immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

5

I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d'entrata o se con il suo comportamento ha impedito l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

6

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 28 dicembre 201826 Termine di referendum: 7 aprile 2019 26

FF 2018 6655

6666

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Legge del 26 giugno 199827 sull'asilo Art. 6a cpv. 4 Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.

4

Art. 61 cpv. 1 Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66abis CP28 o dell'articolo 49a o 49abis CPM29, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStrI30).

1

Art. 63 cpv. 1bis e 2 1bis La

SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza.

2

La SEM revoca l'asilo se il rifugiato:

27 28 29 30 31

a.

ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;

b.

non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all'articolo 59c capoverso 1, secondo periodo LStrI31.

RS 142.31; RU 2017 6521, 2018 3171 RS 311.0 RS 321.0 RS 142.20; RU 2017 6521, 2018 3171 RS 142.20; RU 2017 6521, 2018 3171

6667

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Art. 99a cpv. 3 lett. f e 4 3

MIDES contiene i dati personali seguenti: f.

4

l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c, e e f sono ripresi nel SIMIC.

Titolo prima dell'art. 102ebis

Sezione 3: Videosorveglianza Art. 102ebis Per proteggere i beni e le persone, segnatamente i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all'assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo ed effettuare registrazioni audiovisive.

1

Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi prima di essere automaticamente distrutte, salvo che siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

2

Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

3

In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni.

4

Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza. Determina segnatamente quali edifici e parti di edifici possono essere sottoposti a videosorveglianza e disciplina come le registrazioni devono essere conservate, protette dagli abusi e trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

5

2. Legge federale del 20 giugno 200332 sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo Art. 3 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri: 2

b.

32

rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

RS 142.51

6668

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo: 3

b.

rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

Art. 4 cpv. 1 lett. abis ed e­g 1

Il sistema d'informazione contiene: abis. immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici); e.

registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo;

f.

l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni;

g.

l'indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.

Art. 7 cpv. 1 La SEM tratta i dati personali nel sistema d'informazione, in collaborazione con i servizi o le autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m­o nonché capoverso 2 lettere e ed m­o, come pure con i Cantoni.

1

Art. 7a

Dati biometrici

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione: 1

a.

la SEM;

b.

i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;

c.

le autorità che rilasciano carte di soggiorno;

d.

le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;

e.

le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

2

Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione: 3

a.

la SEM;

b.

i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;

c.

le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio; 6669

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

d.

le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;

e.

il Corpo delle guardie di confine;

f.

le autorità cantonali e comunali di polizia;

g.

l'Ufficio SIRENE di fedpol;

h.

il Servizio delle attività informative della Confederazione.

Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

4

Art. 8a

Trasmissione di dati al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109f LStrI33: a.

il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;

b.

i dati biometrici;

c.

la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;

d.

il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, lett. m­o e cpv. 2, frase introduttiva, lett. m­o La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 1

m. servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; n.

autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

o.

autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione: 2

m. servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio; n.

33

autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

RS 142.20; RU 2017 6521, 2018 3171

6670

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

o.

autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

3. Legge dell'8 ottobre 199934 sui lavoratori distaccati Art. 2 cpv. 3 e 5, secondo periodo Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

3

... Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui al capoverso 3.

5

4. Legge federale del 20 dicembre 194635 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8 Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPGA36: 1

e.

34 35 36 37

in singoli casi e su richiesta scritta e motivata: 8. alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 200537 sugli stranieri e la loro integrazione.

RS 823.20 RS 831.10 RS 830.1 RS 142.20; RU 2017 6521, 2018 3171

6671

LF sugli stranieri e la loro integrazione (Norme procedurali e sistemi d'informazione) FF 2018

6672