Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Panama

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 20152 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali; in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autoritā competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI); visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20184, decreta:

Art. 1 Il Consiglio federale č autorizzato a notificare che la Repubblica di Panama dev'essere inclusa nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI.

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Il Consiglio federale č autorizzato a notificare la data a partire dalla quale si procede allo scambio automatico di informazioni.

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Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 20175 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

Art. 3 Il presente decreto non sottostā a referendum.

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RS 101 RS 653.1 RS 0.653.1 FF 2018 2707 FF 2018 41

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Introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Panama. DF

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FF 2018