Modello di mercato per il servizio standard TIC «Siti web» del 16 marzo 2018

Il Consiglio federale svizzero, in esecuzione degli articoli 9 capoverso 3 e 14 lettera b dell'ordinanza del 9 dicembre 20111 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF), emana le seguenti istruzioni:

1 Scopo ed estensione delle prestazioni 1.1 Secondo gli articoli 10, 11, 34, 40 e 54 della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale e l'Amministrazione federale assicurano l'informazione dell'Assemblea federale, dei Cantoni e del pubblico. I siti web costituiscono un canale importante che permette al Consiglio federale e all'Amministrazione federale di adempiere al loro mandato di informazione iscritto in diverse leggi.

1.2 Il servizio standard TIC «Siti web» comprende le seguenti prestazioni: a.

permette di creare, organizzare e gestire i siti web pubblici del Consiglio federale e dell'Amministrazione federale in modo semplice ed economico;

b.

permette di concepire i siti web pubblici in modo coerente e facile da usare e di rispettare efficacemente le prescrizioni corrispondenti, in particolare per quanto riguarda l'accessibilità per i disabili e il plurilinguismo;

c.

sostiene le unità amministrative mettendo a disposizione dei loro collaboratori o di altre unità amministrative informazioni per mezzo di siti Intranet; le esigenze poste ai siti web pubblici (lett. a e b) si applicano anche ai siti Intranet.

1.3 L'Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC) definisce nel catalogo dei servizi standard TIC le prestazioni di mercato particolareggiate del servizio standard TIC «Siti web». L'ulteriore sviluppo avviene attraverso la gestione delle esigenze dell'ODIC.

1 2

RS 172.010.58 RS 172.010

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2 Delimitazione rispetto ad altri modelli di mercato ed eccezioni Non rientrano nel servizio standard TIC «Siti web»: a.

le prestazioni TIC concernenti la collaborazione basata sul web già comprese nell'esistente servizio standard TIC «Burotica» o nella relativa prestazione di mercato «Collaborazione»;

b.

le prestazioni TIC per i sistemi di gestione elettronica degli affari già comprese nel servizio standard TIC «GEVER»;

c.

le prestazioni TIC che amministrano informazioni assegnate al livello di classificazione «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE»;

d.

le prestazioni TIC che sostengono lo sviluppo e l'esercizio di applicazioni basate sul web.

3 Fornitura di prestazioni 3.1 Le prestazioni di servizio necessarie per le funzioni chiave del servizio standard TIC «Siti web» sono acquisite da un fornitore di prestazioni esterno all'Amministrazione federale che ne assicura l'ulteriore sviluppo; il fornitore di prestazioni interno all'Amministrazione federale è incaricato dell'integrazione e della gestione operativa conformemente alla gestione dei servizi.

3.2 Il fornitore di prestazioni interno all'Amministrazione federale è l'Ufficio federale dellinformatica e della telecomunicazione (UFIT). Esso rappresenta l'Amministrazione federale nei confronti dei fornitori esterni.

3.3 L'UFIT è tenuto a informare l'ODIC sia in caso di modifica dell'esternalizzazione di compiti parziali o di prestazioni preliminari sia in caso di acquisizione di clienti non assoggettati all'OIAF. L'ODIC verifica che il progetto sia conforme alle strategie globali e ha la facoltà di intervenire.

3.4 All'UFIT spetta la responsabilità operativa dell'esecuzione, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni vigenti e l'ulteriore sviluppo del servizio standard TIC «Siti web».

4 Acquisizione di prestazioni 4.1 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale giusta l'articolo 7 dell'ordinanza del 25 novembre 19983 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (OLOGA) acquisiscono le prestazioni TIC descritte nel presente modello di mercato esclusivamente mediante il servizio standard TIC «Siti web».

4.2 Le unità amministrative dell'Amministrazione federale decentralizzata giusta l'articolo 7a OLOGA, i Tribunali federali, l'Assemblea federale e i Servizi del Parlamento possono acquisire le prestazioni del servizio standard TIC «Siti web» alle stesse condizioni.

3

RS 172.010.1

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4.3 Terzi (per es. Cantoni e Comuni) possono acquisire le prestazioni del servizio standard TIC «Siti web» soltanto se l'UFIT è autorizzato a fornire prestazioni a terzi giusta gli articoli 41 e 41a della legge federale del 7 ottobre 20054 sulle finanze della Confederazione.

5 Ruoli e interazioni 5.1 L'ODIC assume i compiti nell'ambito della direzione e della gestione del servizio standard TIC «Siti web», in particolare la gestione delle esigenze e dei relativi processi, la pianificazione delle versioni e la gestione della conoscenza, dell'architettura e della tecnologia.

5.2 L'UFIT assume i compiti nell'ambito dell'esecuzione, in particolare la gestione dei fornitori, delle modifiche, delle versioni, dei guasti e dei problemi, nonché la gestione operativa dei prodotti e dei servizi.

6 Modello di finanziamento 6.1 In linea di principio le spese uniche per innovazioni, nuove funzioni e ulteriori necessità per l'ampliamento del servizio standard TIC «Siti web» sono finanziate a livello centrale nei limiti dei mezzi finanziari a disposizione. Le esigenze poste al servizio standard TIC «Siti web» e la definizione delle priorità determinano se tali spese potranno essere finanziate con i mezzi preventivati a livello centrale. Se necessario, per grandi progetti con un potenziale innovativo elevato il Dipartimento federale delle finanze può chiedere al Consiglio federale mezzi TIC supplementari.

6.2 I mezzi con incidenza sul bilancio destinati agli investimenti di sostituzione e agli acquisti nel quadro del ciclo di vita dei prodotti sono preventivati dall'UFIT e sono contenuti nelle tariffe.

7 Entrata in vigore 7.1 Il presente modello di mercato entra in vigore il 1° luglio 2018.

7.2 Il servizio standard TIC «Siti web» sarà introdotto il 1° gennaio 2023.

16 marzo 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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RS 611.0

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