Termine di referendum: 5 luglio 2018

Legge sul Tribunale federale dei brevetti (LTFB) Modifica del 16 marzo 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 21 settembre 20171; visto il parere del Consiglio federale dell'8 novembre 20172, decreta: I La legge del 20 marzo 20093 sul Tribunale federale dei brevetti è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «direzione del Tribunale» è sostituito con «Commissione amministrativa».

Art. 19 1

Corte plenaria

La Corte plenaria nomina alla vicepresidenza: a.

il secondo giudice ordinario; o

b.

un giudice non di carriera con formazione giuridica.

Qualora nomini vicepresidente il secondo giudice ordinario, la Corte plenaria nomina il terzo membro della Commissione amministrativa tra i giudici non di carriera.

La designazione di un sostituto può essere prevista in un regolamento.

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1 2 3

FF 2017 6475 FF 2017 6487 RS 173.41

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Le nomine della Corte plenaria sono valide soltanto se alla seduta o alla procedura per circolazione degli atti partecipano almeno due terzi dei giudici.

3

Art. 20 cpv. 2 2

La Commissione amministrativa è composta: a.

del presidente del Tribunale federale dei brevetti;

b.

del vicepresidente;

c.

del secondo giudice ordinario o, se quest'ultimo esercita la vicepresidenza, di un giudice non di carriera.

Art. 22 cpv. 1 e 1bis La Corte plenaria e la Commissione amministrativa procedono alle nomine a maggioranza assoluta dei voti.

1

1bis

La Commissione amministrativa prende le sue decisioni a maggioranza sempli-

ce.

Art. 23 cpv. 2 e 3, primo periodo Il presidente può affidare tali compiti o alcuni di essi ad altri giudici con formazione giuridica o al secondo giudice ordinario.

2

Se la situazione giuridica o di fatto lo esige, il giudice unico può decidere insieme ad altri due giudici. ...

3

Art. 35 cpv. 1 Il presidente dirige il procedimento quale giudice dell'istruzione sino alla pronuncia della sentenza. Può delegare questo compito: 1

a.

a un altro giudice con formazione giuridica; o

b.

al secondo giudice ordinario.

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 marzo 2018

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2018

Il presidente: Dominique de Buman Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Karin Keller-Sutter La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 marzo 20184 Termine di referendum: 5 luglio 2018

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