Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche

Disegno

(Legge sulle forze idriche, LUFI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 maggio 20181, decreta: I La legge del 22 dicembre 19162 sulle forze idriche è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 76 e 81 della Costituzione federale3, Art. 7 3. Per corsi d'acqua internazionali

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Per l'utilizzazione delle forze idriche delle sezioni di corsi d'acqua che toccano la frontiera nazionale, spetta al Dipartimento: 1

a.

conferire i diritti di utilizzazione;

b.

autorizzare l'utilizzazione delle forze idriche di tali corsi d'acqua da parte dell'avente diritto stesso;

c.

conformemente al diritto cantonale, determinare, al momento del conferimento del diritto di utilizzazione, quali sono le prestazioni da fornire e le condizioni da osservare;

d.

decidere in merito all'approvazione dei piani necessari per la costruzione o la modifica di impianti e rilasciare quindi le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale;

e.

ordinare misure di risanamento e misure concernenti l'esercizio; il Dipartimento può autorizzare il Cantone a ordinare le misure necessarie.

FF 2018 2877 RS 721.80 RS 101

2016-3044

2899

L sulle forze idriche

FF 2018

Il Consiglio federale può stipulare accordi internazionali per disciplinare gli ambiti di cui al capoverso 1.

2

Le autorità competenti decidono coinvolgendo gli enti pubblici che hanno il diritto di disporre delle acque e i Cantoni.

3

Art. 49 cpv. 1, 1bis e 2, primo periodo Il canone annuo non può superare 110 franchi per chilowatt lordo sino alla fine del 2024. Su questo importo la Confederazione può riscuotere al massimo 1 franco per chilowatt lordo per finanziare i contributi di compensazione versati ai Cantoni e ai Comuni in virtù dell'articolo 22 capoversi 3­5.

1

Il Consiglio federale sottopone tempestivamente all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per la determinazione dell'aliquota massima del canone annuo applicabile a partire dal 1° gennaio 2025.

1bis

2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 50a bbis. Riduzione in caso di concessione di contributi d'investimento

Agli impianti idroelettrici per i quali è versato un contributo d'investimento conformemente all'articolo 26 della legge federale del 30 settembre 20164 sull'energia (LEne) si applicano le riduzioni seguenti: 1

a.

per un impianto nuovo (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 1 LEne) non possono essere riscossi canoni sull'intera potenza lorda durante il periodo autorizzato per la costruzione e durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio;

b.

in caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli di impianti esistenti (art. 24 cpv. 1 lett. b n. 2 LEne) non possono essere riscossi canoni annui sulla potenza lorda supplementare durante dieci anni a partire dalla messa in esercizio dell'impianto ampliato o rinnovato.

2

Le riduzioni valgono anche per le imposte speciali di cui all'articolo 49 capoverso 2.

Art. 51, titolo marginale e cpv. 1 c. Calcolo del canone massimo consentito

La potenza lorda determinante per il calcolo del canone annuo è data dalla media della potenza dinamica lorda dell'acqua, calcolata con i salti e i deflussi utili.

1

4

2900

RS 730.0

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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