Termine di referendum: 7 aprile 2019 (1° giorno feriale: 8 aprile 2019)

Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale) Modifica del 14 dicembre 2018 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 3 maggio 20181; visto il parere del Consiglio federale del 15 agosto 20182, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice penale3 Art. 261bis Discriminazione e incitamento all'odio

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia,

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FF 2018 3209 FF 2018 4431 RS 311.0

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Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale)

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religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

2. Codice penale militare4 Art. 171c cpv. 1 Discriminazione e incitamento all'odio

Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale; 1

chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente tale persona o gruppo di persone; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o per il loro orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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RS 321.0

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Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale)

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

La presidente: Marina Carobbio Guscetti Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Jean-René Fournier La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 dicembre 20185 Termine di referendum: 7 aprile 2019

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Codice penale e Codice penale militare (Discriminazione e incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale)

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