18.055 Messaggio concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019 e con altri Stati partner dal 2019/2020 del 9 maggio 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, i seguenti disegni di decreto: ­

due decreti federali che approvano gli accordi con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari dal 2018/2019;

­

due decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI;

­

otto decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con Anguilla, le Bahamas, il Bahrain, il Qatar, il Kuwait, Nauru, i Paesi Bassi (in riferimento ai loro Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba) e Panama dal 2019/2020 in virtù dell'Accordo SAI.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

9 maggio 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-0306

2707

Compendio Dal 1° gennaio 2018 la Svizzera applica lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 74 Stati partner in totale. Il presente progetto consentirà alla Svizzera di estendere la propria rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni alle piazze finanziarie concorrenti asiatiche di Singapore e Hong Kong. Gli accordi bilaterali firmati con entrambi i centri finanziari sono applicati in via provvisoria dal 1° gennaio 2018. Il Consiglio federale propone inoltre di attivare dal 2019/2020 lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI con altri Stati partner, la maggior parte dei quali attua lo scambio su base non reciproca.

Situazione iniziale Allo stato attuale, l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong necessita di una configurazione giuridica diversa da quella applicata agli Stati partner secondo l'Accordo multilaterale tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI). Singapore ha firmato da poco l'Accordo SAI. Poiché aveva già posto in vigore la Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), Singapore dispone delle basi giuridiche necessarie per introdurre lo scambio automatico di informazioni sul piano multilaterale. Tuttavia, a causa delle sue procedure interne di approvazione, la Svizzera non aveva più la possibilità di includere Singapore nell'elenco degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI a partire dal 2018/2019. Lo scambio automatico di informazioni con Singapore ha dunque potuto essere introdotto per tempo solo sulla base di un trattato bilaterale. Le stesse considerazioni valgono per Hong Kong che, pur non avendo finora firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI, ha annunciato di voler attuare già nel 2018 lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI.

Singapore e Hong Kong adempiono i requisiti dell'OCSE riguardanti la confidenzialità e la sicurezza dei dati in materia fiscale. Gli aspetti concernenti le prescrizioni sulla protezione dei dati saranno trattati
in una notifica separata. Inoltre, Singapore e Hong Kong mettono a disposizione dei loro contribuenti adeguate possibilità di regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati.

Alla luce di questi sviluppi, la Svizzera dovrebbe riservarsi per il futuro la possibilità di attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI; a tal fine è necessario che il Parlamento approvi i decreti per l'attivazione dello scambio automatico di informazioni su tale base. Il Consiglio federale potrebbe così, in collaborazione con gli Stati partner interessati, denunciare gli accordi ratificati e attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI. Questa transizione non avrebbe alcuna conseguenza materiale. Per contro, permetterebbe di evitare negoziati sulle modifi-

2708

che degli accordi bilaterali che potrebbero rendersi necessarie in futuro per allinearsi all'Accordo SAI.

Per considerazioni di ordine pratico viene inoltre proposto di introdurre con altri Stati partner lo scambio automatico di informazioni secondo l'Accordo SAI. Ad eccezione di Panama, si tratta soprattutto di piazze finanziarie che in occasione della firma dell'Accordo SAI hanno dichiarato di attuare lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. Ciò significa che la Svizzera riceve informazioni relative a conti finanziari da Anguilla, dalle Bahamas, dal Bahrain, dal Qatar, dal Kuwait e da Nauru ma non è tenuta a fornire loro tali informazioni. Inoltre, si presenta l'occasione per colmare una lacuna nel campo di applicazione territoriale dello scambio automatico di informazioni con i Paesi Bassi dal momento che i loro Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba non sono contemplati dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.

Contenuto del progetto Gli accordi bilaterali stipulati con Singapore e Hong Kong si applicano contestualmente con lo scambio automatico di informazioni convenuto con i nuovi Stati partner in virtù dell'Accordo SAI, quindi nel biennio 2018/2019. Dal momento che l'iter parlamentare di approvazione non è ancora del tutto concluso, dal 1° gennaio 2018 gli accordi con Singapore e Hong Kong vengono applicati in via provvisoria secondo l'articolo 7b della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). I relativi decreti di approvazione dovranno essere presentati al Parlamento entro sei mesi dall'inizio dell'applicazione provvisoria e si dovrà prevedere la possibilità di poter attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong anche sulla base dell'Accordo SAI.

Per introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner in virtù dell'Accordo SAI, è necessaria un'attivazione bilaterale. Il Parlamento si pronuncia in merito, per ogni singolo Stato partner, mediante decreto federale semplice.

2709

FF 2018

Indice Compendio

2708

1

Situazione iniziale 1.1 Attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera 1.2 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong 1.2.1 Estensione della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni alle principali piazze finanziarie concorrenti 1.2.2 Necessità di concludere trattati bilaterali 1.3 Introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner dal 2019/2020 in virtù dell'Accordo SAI 1.4 Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni 1.4.1 Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati 1.4.2 Regolarizzazione del passato fiscale 1.4.3 Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari 1.5 Procedura di consultazione 1.5.1 Osservazioni generali 1.5.2 Risultati della procedura di consultazione 1.6 Novità rispetto ai decreti federali e al rapporto esplicativo posti in consultazione 1.6.1 Opzione per il passaggio all'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI 1.6.2 Applicazione per analogia del meccanismo di verifica per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni 1.7 Valutazione 1.7.1 Parità di condizioni (level playing field) e semplificazioni nell'applicazione dello standard comune di comunicazione di informazioni 1.7.2 Stato della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni

2713

Commento agli accordi sullo scambio automatico di informazioni 2.1 Risultati dei negoziati 2.2 Versioni linguistiche degli accordi 2.3 Commento alle singole disposizioni degli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong 2.3.1 Accordo con Singapore 2.3.2 Accordo con Hong Kong

2724 2724 2725

2

2710

2713 2714 2714 2715 2716 2717 2717 2718 2719 2719 2719 2720 2721 2721 2722 2722 2722 2724

2725 2725 2730

FF 2018

2.4

3

Commento ai singoli articoli dei decreti federali 2.4.1 Decreti federali che approvano gli accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni 2.4.2 Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI

2733 2733 2734

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.4 Ripercussioni per la società e l'ambiente

2735 2735

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura 4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale

2737 2737 2737

5

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità 5.1.1 Accordi con Singapore e Hong Kong 5.1.2 Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.2.1 Accordi con Singapore e Hong Kong 5.2.2 Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI 5.3 Forma dell'atto 5.3.1 Accordi con Singapore e Hong Kong 5.3.2 Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI 5.4 Applicazione provvisoria degli accordi con Singapore e Hong Kong

2737 2737 2737

Allegato: Informazioni sull'attuazione dello scambio automatico di informazioni a Singapore e a Hong Kong così come negli altri Stati partner proposti per il biennio 2019/2020 Appendice 1: Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale Appendice 2: tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale

2736 2736 2737

2738 2738 2738 2739 2739 2739 2740 2740

2742

2753

2765 2711

FF 2018

Decreto federale che approva l'Accordo con Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Disegno)

2773

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore (Disegno)

2775

Decreto federale che approva l'Accordo con Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Disegno)

2777

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Hong Kong (Disegno)

2779

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Anguilla (Disegno)

2781

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Bahamas (Disegno)

2783

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Bahrain (Disegno)

2785

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Qatar (Disegno)

2787

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con il Kuwait (Disegno)

2789

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Nauru (Disegno)

2791

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con i Paesi Bassi per quanto attiene ai loro Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba (Disegno)

2793

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Panama (Disegno)

2795

2712

FF 2018

Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Attuazione dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni da parte della Svizzera

L'intensificazione degli sforzi per lottare contro la frode e l'elusione fiscali hanno portato all'affermazione a livello internazionale dello standard globale per lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (standard globale 1). Inizialmente, 100 Stati membri del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale), tra i quali anche la Svizzera, si sono impegnati ad attuare lo standard globale al più tardi entro il biennio 2017/2018. Nel frattempo, altri Stati membri hanno reso noto di voler attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2018/2019 (ad es. Azerbaigian e Pakistan) e altri ancora dal 2019/2020 (Albania, Maldive, Nigeria).

In Svizzera, le basi legali per l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017. Si tratta della Convenzione del 25 gennaio 19882 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione sull'assistenza amministrativa), dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 20143 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Multilateral Competent Authority Agreement; MCAA o Accordo SAI), della legge federale del 18 dicembre 20154 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) e dell'ordinanza del 23 novembre 20165 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn).

In virtù dei mandati conferiti dal Consiglio federale l'8 ottobre 2014, si sono svolti negoziati con diversi Stati in merito all'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Il risultato provvisorio di questi negoziati ha permesso alla Svizzera di attuare lo scambio automatico di informazioni con 76 Stati e territori in totale (inclusi Singapore e Hong Kong).

Con Australia, Norvegia, Islanda, Canada, Giappone e Repubblica di Corea nonché con i territori di Guernsey, Jersey e Isola di Man la Svizzera attua dal 1° gennaio 1

2 3 4 5

Per i dettagli in merito agli sviluppi e alle modalità dello standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni si rimanda ai messaggi seguenti: ­ messaggio del 5 giugno 2015 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e la sua attuazione (modifica della legge sull'assistenza amministrativa fiscale), FF 2015 4613; ­ messaggio del 5 giugno 2015 relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4467.

RS 0.652.1 RS 0.653.1 RS 653.1 RS 653.11

2713

FF 2018

2017 lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI. I dati relativi ai conti delle persone fiscalmente residenti in Svizzera o in questi Stati partner che gli istituti finanziari della Svizzera e di tutti gli Stati e i territori interessati hanno raccolto nel corso del 2017 saranno oggetto di un primo scambio reciproco nell'autunno del 2018.

Con gli Stati membri dell'UE e Gibilterra lo scambio automatico di informazioni non è stato attivato mediante l'Accordo SAI, bensì in virtù dell'Accordo del 26 ottobre 20046 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (di seguito «Accordo con l'UE»). Questo Accordo è in vigore dal 1° gennaio 2017.

Sulla base dei decreti federali approvati dal Parlamento nel dicembre 2017, dal 1° gennaio 2018 lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI viene attuato con altri 36 Stati e territori7, tra cui ulteriori Paesi del G20 e dell'OCSE, importanti partner economici della Svizzera e numerose piazze finanziarie settoriali o regionali con le quali nel 2019 si dovranno scambiare per la prima volta informazioni relative ai conti8.

1.2

Introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong

1.2.1

Estensione della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni alle principali piazze finanziarie concorrenti

Per il settore finanziario svizzero la creazione di un quadro globale di parità di condizioni concorrenziali (level playing field) riveste un'importanza fondamentale, pertanto l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con le piazze finanziarie concorrenti è considerata prioritaria. Per questo motivo, nell'ambito del presente progetto, il Consiglio federale propone di introdurre lo scambio automatico di informazioni con altri Stati partner che si sono impegnati ad attuare lo standard globale.

Singapore e Hong Kong sono due delle principali piazze finanziarie mondiali che intraprendono sforzi considerevoli per garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni conforme allo standard globale e che quindi riescono a posizionarsi con successo sul mercato internazionale. Per la Svizzera è importante includere queste piazze finanziarie nella rete di Stati partner e introdurre lo scambio automatico di informazioni con entrambi i Paesi a partire dal 2018/2019. La proposta di 6 7

8

RS 0.641.926.81 Dei 41 Stati partner approvati dal Parlamento, tre hanno rinviato di un anno l'introduzione dello scambio automatico di informazioni; altri due Stati che applicano lo scambio su base non reciproca attiveranno lo scambio automatico di informazioni solo nel corso del 2018.

Per i dettagli si rimanda al messaggio del 16.6.2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019, FF 2017 4225.

2714

FF 2018

attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong permette inoltre di allineare il progetto con la strategia del Consiglio federale che mira a rispettare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale.

1.2.2

Necessità di concludere trattati bilaterali

Inizialmente Singapore e Hong Kong avevano scelto la via bilaterale per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni. I due Stati hanno dunque stipulato svariati accordi bilaterali in materia (cfr. allegato, n. 1 e 2, considerazioni relative alla creazione delle necessarie basi giuridiche). Anche tra la Svizzera e Singapore così come tra la Svizzera e Hong Kong, lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto mediante un trattato internazionale bilaterale che può avere come base la Convenzione sull'assistenza amministrativa o una convenzione per evitare le doppie imposizioni. Questi atti contengono i principi per lo scambio di informazioni. In Svizzera simili trattati internazionali necessitano dell'approvazione del Parlamento e sottostanno a referendum facoltativo.

Con Singapore lo scambio automatico di informazioni sarà introdotto in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa, in vigore per Singapore dal 2016.

Secondo l'articolo 6 di tale Convenzione, due o più Parti possono convenire di scambiarsi informazioni su base automatica. A tal fine occorre tuttavia un ulteriore accordo che concretizzi la procedura. L'Accordo del 17 luglio 20179 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale si fonda sull'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa così come sul Modello di convenzione per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

Ad oggi Hong Kong non ha ancora sottoscritto l'Accordo SAI, più precisamente la Cina non ha ancora esteso alla Regione amministrativa di Hong Kong l'applicabilità della Convenzione sull'assistenza amministrativa, ragion per cui lo scambio automatico di informazioni non può essere attuato in virtù dell'Accordo SAI. L'articolo 25 della vigente Convenzione del 4 ottobre 201110 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (CDI Svizzera­Hong Kong) sancisce principi fondamentali per lo scambio di informazioni (principio di segretezza, principio di specialità, riserva relativa all'ordine pubblico), ma non costituisce una base giuridica
sufficiente che disciplini in modo vincolante l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Hong Kong.

All'atto della firma della CDI è stato concordato in merito all'articolo 25 che le Parti contraenti non sono tenute a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico. Tuttavia, le Parti contraenti sono libere di raggiungere un accordo che preveda lo scambio automatico di informazioni. Per questi motivi, lo scambio auto9 10

RS 0.653.268.9 RS 0.672.941.61

2715

FF 2018

matico di informazioni con Hong Kong è stato concluso e attuato con l'Accordo del 13 ottobre 201711 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale.

Per rispettare il level playing field, la Svizzera doveva garantire che anche gli accordi con Singapore e Hong Kong fossero applicati dal 1° gennaio 2018, analogamente alle attivazioni dello scambio automatico di informazioni con i 36 nuovi Stati partner in virtù dell'Accordo SAI. Dal momento che le procedure di approvazione relative agli accordi con Singapore e Hong Kong non hanno potuto essere del tutto concluse entro tale data, bisognava applicare i due trattati internazionali in via provvisoria ai sensi dell'articolo 7b della legge del 21 marzo 199712 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), cosicché lo scambio automatico di informazioni potesse essere introdotto per tempo. Dopo che le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati si sono dichiarate favorevoli all'applicazione provvisoria dei due accordi dal 1° gennaio 2018, rispettivamente il 19/20 giugno 2017 e il 26 giugno 2017, il Consiglio federale ha provveduto alla redazione dei relativi decreti (cfr. n. 5.4).

1.3

Introduzione dello scambio automatico di informazioni con altri Stati partner dal 2019/2020 in virtù dell'Accordo SAI

In vista della conclusione di ulteriori accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha intrattenuto contatti con Panama e le Bahamas. Spinti dalle pressioni internazionali, entrambi gli Stati hanno tuttavia deciso di passare all'approccio multilaterale sottoscrivendo gli accordi corrispondenti. Le Bahamas, che attuano lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca, hanno firmato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e l'Accordo SAI nel dicembre 2017; Panama, invece, che attua lo scambio automatico di informazioni su base reciproca, ha già ratificato la Convenzione sull'assistenza amministrativa e sottoscritto l'Accordo SAI nel gennaio 2018. Per tenere conto di questi sviluppi, la Svizzera dovrà includere Panama e le Bahamas nella rete dei sui Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Fatto salvo l'iter parlamentare di approvazione, lo scambio automatico di informazioni con questi due Stati potrebbe essere attivato il 1° gennaio 2019.

Appare altresì sensato introdurre lo scambio automatico di informazioni anche con gli Stati partner che hanno firmato l'Accordo SAI e che, come le Bahamas, attuano lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca. La scelta dei nuovi Stati partner si limita nella maggioranza dei casi a Stati e territori che hanno dichiarato di attuare lo scambio automatico di informazioni su base non reciproca e sono considerati piazze finanziarie importanti a livello internazionale, settoriale o regionale in quanto presentano fattori attrattivi. Ad Anguilla, alle Bahamas, nel Bahrain, 11 12

RS 0.653.241.6 RS 172.010

2716

FF 2018

nel Qatar, nel Kuwait e a Nauru non esistono imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sul patrimonio o queste imposte, di fatto, non vengono riscosse (aliquota fiscale pari a zero). In virtù della sezione 7 paragrafo 1 lettera b dell'Accordo SAI, questi Stati e territori hanno dichiarato di voler rinunciare alla reciprocità dello scambio automatico di informazioni e di conseguenza devono essere inseriti nell'allegato A dell'Accordo SAI come Giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità. Concretamente, ciò significa che a questi Stati e territori la Svizzera non fornisce informazioni relative a conti finanziari per quanto concerne le imposte sul reddito, sugli utili, sul capitale e sul patrimonio, ma riceverà tali informazioni da parte loro.

Inoltre, si presenta l'occasione per colmare una lacuna nel campo di applicazione territoriale dello scambio automatico di informazioni con i Paesi Bassi dal momento che i loro Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba non sono contemplati dall'Accordo con l'UE. Con questi Comuni d'oltremare lo scambio automatico di informazioni avviene su base reciproca, come è il caso con Panama.

1.4

Fattori rilevanti per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni

1.4.1

Confidenzialità, sicurezza e protezione dei dati

In caso di attuazione reciproca dello scambio automatico di informazioni, gli Stati partner devono soddisfare senza eccezioni i principi fondamentali in materia di confidenzialità e protezione dei dati. La verifica di Singapore, Hong Kong e dei Paesi Bassi effettuata dagli esperti del Forum globale ha rivelato che questi Stati partner adempiono le condizioni in materia di confidenzialità e di sicurezza dei dati.

La valutazione effettuata a Panama ha evidenziato che le condizioni previste dallo standard globale non sono ancora soddisfatte. Fintantoché esisterà un piano d'azione, lo scambio automatico di informazioni non potrà essere attuato su base reciproca. Tale posizione è in linea con quanto già reso noto nei confronti degli Stati partner che presentano condizioni identiche. L'autorità fiscale degli Stati Uniti (Internal Revenue Service, IRS) procede alla verifica della confidenzialità e della sicurezza dei dati nel quadro della normativa Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) soltanto se lo scambio di dati con gli Stati partner avviene su base reciproca. Solo i Paesi Bassi figurano nell'elenco dell'IRS come Stato con un livello di confidenzialità e di sicurezza dei dati appropriato. Poiché Singapore e Hong Kong hanno concluso con gli Stati Uniti un Accordo FATCA che prevede lo scambio di dati non reciproco, le due piazze finanziarie non sono state oggetto di una verifica dell'IRS.

Per i potenziali Stati partner che sono considerati Giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità, la confidenzialità così come la sicurezza e la protezione dei dati non rappresentano criteri determinanti ai fini dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal momento che questi partner raccolgono solo i dati relativi ai conti di contribuenti svizzeri per trasmetterli alla Svizzera.

Degli Stati partner con i quali lo scambio automatico di informazioni dovrà essere attuato su base reciproca, solo i Paesi Bassi figurano nell'elenco dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) quali Paese con un 2717

FF 2018

livello adeguato di protezione dei dati. Questo elenco non contiene indicazioni specifiche in merito ai Comuni d'oltremare di Bonaire, Sant'Eustachio e Saba.

Singapore, Hong Kong e Panama sono qualificati nell'elenco dei Paesi stilato dall'IFPDT come Stati che presentano un livello insufficiente di protezione dei dati, pertanto sono necessarie ulteriori e opportune garanzie in tal senso. Il Consiglio federale tiene conto di questo aspetto, tanto che il 4 maggio 2017 la Svizzera ha depositato una notifica sulla protezione dei dati all'Organo di coordinamento nell'ambito della procedura di cui alla sezione 7 paragrafo 1 dell'Accordo SAI. In questa notifica vengono definite le garanzie relative al diritto in materia di protezione dei dati che devono valere anche per i contribuenti in questi Stati e territori partner, in particolare il diritto delle persone interessate all'accesso, alla rettifica e alla cancellazione dei loro dati personali. Se uno Stato o un territorio include la Svizzera nell'elenco dei propri Stati partner è tenuto a rispettare le disposizioni svizzere in materia di protezione dei dati. Questo meccanismo è equiparabile a un accordo sulla protezione dei dati ai sensi dell'articolo 6 LSAI e rappresenta, secondo il nostro Collegio, un deciso rafforzamento delle garanzie di protezione dei dati per i contribuenti negli Stati partner della Svizzera. Queste garanzie verrebbero applicate anche qualora lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong venisse attuato in un secondo tempo sulla base dell'Accordo SAI. Fintantoché lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong si fonderà su trattati bilaterali, varranno le specifiche notifiche sulla protezione dei dati (cfr.

n. 2.3.1 e 2.3.2).

Nell'ambito dell'attivazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI come pure degli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong, gli Stati membri dell'UE, che presentano una legislazione sulla protezione dei dati simile a quella svizzera, hanno trasmesso notifiche che contengono garanzie in materia di protezione dei dati e di conseguenza si aspettano, come la Svizzera, che questi Stati partner ne rispettino i principi fondamentali. Nel momento in cui verrà attivato lo scambio automatico di informazioni,
gli Stati membri dell'UE e la Svizzera potranno sospendere lo scambio di dati qualora constatino che uno Stato partner non soddisfa i requisiti minimi in materia di protezione dei dati definiti nel quadro della notifica.

1.4.2

Regolarizzazione del passato fiscale

Dovrebbe essere nell'interesse dei singoli Stati partner assicurarsi che i loro ordinamenti giuridici prevedano per i contribuenti adeguate possibilità di regolarizzazione dei redditi e degli averi non dichiarati prima dell'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. In vista della sua introduzione, tutti gli Stati con i quali lo scambio automatico di informazioni in virtù del presente progetto sarà introdotto su base reciproca offrono ai propri contribuenti possibilità di denunciare a posteriori gli averi non dichiarati in precedenza. Nel complesso, queste possibilità possono essere ritenute adeguate in quanto non impongono ai contribuenti oneri finanziari eccessivi e, ad eccezione dei casi di grave frode fiscale, non prevedono perseguimenti con comminazione di pene detentive.

2718

FF 2018

Per i potenziali Stati partner che sono considerati Giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità, la regolarizzazione del passato fiscale non rappresenta un criterio determinante ai fini dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni dal momento che questi partner raccolgono solo i dati relativi ai conti di contribuenti svizzeri per trasmetterli alla Svizzera.

1.4.3

Accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari

Nei mandati di negoziazione dell'8 ottobre 2014 il Consiglio federale ha stabilito che anche il tema dell'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari dovesse essere parte delle discussioni relative allo scambio automatico di informazioni.

Questo al fine di migliorare e tutelare l'accesso al mercato nell'interesse della certezza del diritto (evitando in particolare il peggioramento dello status quo). Per il settore finanziario svizzero, caratterizzato da un orientamento internazionale, rivestono particolare rilevanza le operazioni transfrontaliere e la salvaguardia dell'accesso ai mercati esteri. Allo Stato viene chiesto quindi di instaurare un dialogo con importanti Paesi partner nell'intento di creare le condizioni ottimali per questi scopi.

Nell'ambito dei negoziati con Singapore e Hong Kong sono stati condotti ulteriori colloqui sul miglioramento dell'accesso al mercato. L'obiettivo è sviluppare un dialogo su aspetti relativi all'accesso al mercato e definire e discutere possibili progressi in tale ambito. A questo proposito occorre precisare che l'accesso al mercato per fornitori di servizi finanziari non è parte integrante dello standard globale e pertanto non costituisce un presupposto per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni, il quale si basa su uno standard internazionale che la Svizzera e più di 100 altri Stati e territori si sono impegnati ad attuare. Al di fuori della reciprocità e delle garanzie relative a confidenzialità e sicurezza dei dati, non è previsto alcun margine di manovra per la negoziazione di altre controprestazioni L'accesso ai mercati di Singapore e Hong Kong è importante per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Al riguardo, le informazioni specifiche sui Paesi contengono precisazioni in merito a entrambi gli Stati partner.

1.5

Procedura di consultazione

1.5.1

Osservazioni generali

La procedura di consultazione sugli accordi con Singapore e Hong Kong è stata avviata il 13 ottobre 2017 e si è conclusa il 27 gennaio 201813. Sono stati invitati a partecipare alla consultazione i Governi dei 26 Cantoni, la Conferenza dei Governi cantonali, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, 13 partiti politici, le tre associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, otto associazioni mantello nazionali dell'economia e 35 rappresentanti di ambienti interessati.

13

Il rapporto sui risultati della consultazione è disponibile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2017 > DFF.

2719

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1.5.2

Risultati della procedura di consultazione

La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione accoglie il progetto favorevolmente.

Dei 23 Cantoni che hanno fatto pervenire il proprio parere, 16 approvano espressamente il progetto.

Dei quattro partiti politici che si sono pronunciati materialmente, uno approva pienamente il progetto, altri due lo accolgono con riserve e il quarto lo respinge.

Alla consultazione hanno preso parte quattro associazioni mantello nazionali dell'economia, una delle quali accoglie pienamente il progetto e altre due si dicono in linea di principio favorevoli, pur subordinando il loro consenso a determinate condizioni. La quarta associazione è contraria.

Delle cinque associazioni e organizzazioni interessate che si sono espresse materialmente, una approva appieno il progetto. Altre tre organizzazioni lo accolgono con riserve. La quinta associazione chiede al Consiglio federale di procedere in modo diverso.

Nella fattispecie sono stati sollevati i seguenti punti critici fondamentali, che non erano stati evidenziati in occasione delle consultazioni precedenti:14

14

­

alcuni partecipanti hanno deplorato il fatto che nonostante motivi comprensibili non sia stato possibile attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI e si è invece optato, a fronte di un notevole onere, per la negoziazione di accordi bilaterali che sono ora applicati in via provvisoria;

­

è stato inoltre criticato il fatto che all'attivazione dello scambio automatico di informazioni con nuovi Stati partner non sia prevista un'ulteriore verifica prima di avviare il primo scambio di dati e, in tal modo, non possa essere garantito che gli Stati partner in questione soddisfino le prescrizioni dello standard globale.

Cfr. in merito le considerazioni relative ai risultati della procedura di consultazione contenute nel: ­ messaggio del 5 giugno 2015 relativo all'approvazione dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari e alla sua attuazione (Legge federale sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali), FF 2015 4486; ­ messaggio del 6 luglio 2016 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con l'Islanda, la Norvegia, Guernsey, Jersey, l'Isola di Man, il Giappone, il Canada e la Repubblica di Corea, FF 2016 5977; e ­ messaggio del 16 giugno 2017 concernente l'introduzione dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con 41 Stati partner dal 2018/2019, FF 2017 4250.

2720

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1.6

Novità rispetto ai decreti federali e al rapporto esplicativo posti in consultazione

Rispetto agli avamprogetti dei decreti federali e al rapporto esplicativo posti in consultazione, i disegni dei decreti federali rielaborati e il messaggio presentano le novità seguenti.

1.6.1

Opzione per il passaggio all'attuazione dello scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI

Le condizioni quadro internazionali per lo scambio automatico di informazioni sono soggette a rapidi e continui cambiamenti. Lo scorso anno, Singapore ha abbandonato la sua strategia di attuare lo scambio automatico di informazioni esclusivamente sulla via bilaterale e, sebbene i negoziati concernenti diversi accordi bilaterali fossero già conclusi, il 21 giugno 2017 ha firmato l'Accordo SAI. Hong Kong sta a sua volta considerando la possibilità di introdurre lo scambio automatico di informazioni a livello multilaterale e il 2 febbraio 2018 ha reso noto che, già quest'anno, l'applicazione della Convenzione sull'assistenza amministrativa sarà estesa dalla Cina al territorio di Hong Kong e che verrà firmato l'Accordo SAI. Singapore ha attivato lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI con 62 Stati partner, tra i quali figurano ad esempio Indonesia, Cina e Pakistan, mentre Hong Kong raccoglie le informazioni relative ai conti di clienti fiscalmente residenti in 75 Stati e territori, che comprendono anche Malaysia, Russia e Turchia.

Nell'ambito della procedura di consultazione indetta per i due accordi è stato da taluni deplorato e da altri criticato il fatto che nonostante motivi comprensibili non sia stato possibile attuare lo scambio automatico di informazioni con le due piazze finanziarie in virtù dell'Accordo SAI.

Per tenere conto di questa situazione, il Parlamento deve approvare gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong nell'ambito di due decreti federali sottoposti a referendum facoltativo e autorizzare il Consiglio federale a ratificare tali accordi. Per l'eventualità in cui lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong fosse attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, i decreti federali in questione prevedono altresì che il Consiglio federale venga autorizzato a denunciare gli accordi ratificati. Entrambi gli accordi contemplano esplicitamente la possibilità che una Parte contraente denunci per scritto l'Accordo (cfr. n. 2.3.1 e 2.3.2, sezione 7 del rispettivo Accordo).

Nel contempo, nell'ambito di altri due decreti federali, il Parlamento deve autorizzare il Consiglio federale ad attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong in virtù dell'Accordo SAI; nello specifico, lo
scambio automatico di informazioni con i due Stati partner verrebbe attivato dal Consiglio federale, in una data da definirsi da quest'ultimo, attraverso una notifica presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento (cfr. n. 2.4.2). La procedura coincide con la prassi finora in uso presso gli Stati partner secondo l'Accordo SAI. Questa soluzione offre il vantaggio che gli adeguamenti dell'Accordo SAI che potrebbero rendersi necessa-

2721

FF 2018

ri in futuro non richiederanno negoziati sulle modifiche da apportare agli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni in essere.

1.6.2

Applicazione per analogia del meccanismo di verifica per un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni

Nel dicembre 2017, il Parlamento ha approvato il meccanismo di verifica proposto dal Consiglio federale che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni da parte degli Stati partner15. Con questo decreto, il Consiglio federale si accerta nuovamente, prima dell'inizio della trasmissione delle informazioni relative ai conti (e in seguito periodicamente, in funzione dei rischi), che i singoli Stati partner soddisfino realmente tutti i requisiti concordati nei trattati internazionali per lo scambio automatico di informazioni. A questo scopo si devono redigere in precedenza rapporti specifici per ciascun Paese, da sottoporre per parere alle competenti commissioni parlamentari. A quel punto, qualora a fronte di una valutazione complessiva della situazione si dovessero constatare in uno Stato partner fatti motivati che fanno insorgere seri dubbi sulla sua affidabilità e fedeltà contrattuale, il Consiglio federale disporrebbe le misure imposte dalle circostanze come ad esempio la sospensione dello scambio di dati secondo l'Accordo SAI.

Nell'ambito della procedura di consultazione concernente gli accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong, numerosi partecipanti hanno chiesto di prevedere un meccanismo di verifica obbligatorio presso tutti i futuri Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Nel presente messaggio si propone pertanto di applicare per analogia questo meccanismo di verifica prima di avviare lo scambio di dati, inserendo un rimando specifico nei decreti federali che approvano gli accordi con Singapore e Hong Kong e introducono lo scambio automatico di informazioni con gli altri Stati partner designati in virtù dell'Accordo SAI.

1.7

Valutazione

1.7.1

Parità di condizioni (level playing field) e semplificazioni nell'applicazione dello standard comune di comunicazione di informazioni

Dal 1° gennaio 2018 la Svizzera attua lo scambio automatico di informazioni con 76 Stati e territori in totale. Dal momento che Singapore e Hong Kong si annoverano entrambi tra le principali piazze finanziarie globali, la loro inclusione nella rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni è particolarmente importante. Per la creazione di un autentico level playing field è fondamentale attuare tempestivamente lo scambio automatico di informazioni con entrambi i partner poiché si tratta di piazze finanziarie interessanti con mercati rilevanti per i 15

FF 2018 41

2722

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fornitori svizzeri di servizi finanziari. Anche l'ulteriore ampliamento della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI per il biennio 2019/2020 è una proposta opportuna e necessaria, che consente alla Svizzera di confermare l'adempimento degli impegni internazionali contratti nel 2014 circa l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. Inoltre il progetto si allinea alla strategia del Consiglio federale che mira ad attuare gli standard internazionali in materia di diritto fiscale per rafforzare la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e aumentare così la sua competitività a livello internazionale. L'ampliamento delle reti degli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni consente inoltre di livellare la concorrenza tra le piazze finanziarie e impedisce così che la piazza finanziaria svizzera sia penalizzata.

I recenti sviluppi riguardanti l'OCSE e il Forum globale rivelano che gli Stati e i territori impegnati ad applicare lo standard globale ampliano rapidamente la loro rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni. Questo vale in particolare anche per Singapore e Hong Kong, che si sottraggono così alle crescenti pressioni esercitate dal G20 e dall'UE sulle piazze finanziarie.

La proposta di ampliamento della rete è altresì giustificata da motivi di attuazione dello scambio automatico di informazioni. Ai sensi dell'articolo 1 OSAIn sono considerate Giurisdizioni partecipanti tutti gli Stati e i territori che nei confronti del Forum globale si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni.

Conseguentemente, gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione non devono né identificare le persone che esercitano il controllo sugli enti di investimento amministrati professionalmente provenienti da una delle Giurisdizioni partecipanti, né controllare se tali persone che esercitano il controllo sono oggetto di comunicazione. Questa disposizione produce considerevoli semplificazioni per gli istituti finanziari svizzeri in relazione ai loro obblighi di adeguata verifica e di comunicazione. Tuttavia, dal momento che l'articolo 1 OSAIn tra breve diventerà privo d'oggetto a seguito degli sviluppi internazionali e sarà probabilmente abrogato il 1° gennaio
2019, è necessario che lo scambio automatico di informazioni venga introdotto con il maggior numero possibile di piazze finanziarie. Gli enti presso i quali gli istituti finanziari svizzeri beneficiano di semplificazioni in materia di obblighi di adeguata verifica e di comunicazione generalmente hanno la loro sede nelle piazze finanziarie. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con queste piazze finanziarie garantisce pertanto che gli istituti finanziari svizzeri continueranno a essere esentati dall'obbligo di identificare le persone che esercitano il controllo anche in caso di abrogazione dell'articolo 1 OSAIn. Poiché gli enti di investimento amministrati professionalmente che sono residenti in una Giurisdizione partecipante sono qualificati come istituti finanziari, devono essi stessi adempiere gli obblighi di adeguata verifica e di comunicazione applicabili secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica per i conti finanziari e secondo le loro legislazioni locali. Pertanto è nell'interesse della Svizzera integrare questi centri finanziari nella rete globale di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

A seguito di una procedura informativa svoltasi nel febbraio 2018 si può affermare che il settore finanziario svizzero e le principali associazioni economiche accolgono favorevolmente la proposta di ampliare a ulteriori piazze finanziarie la rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni.

2723

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1.7.2

Stato della rete di Stati partner della Svizzera per lo scambio automatico di informazioni

L'ampliamento della rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni proposto nel presente progetto permetterebbe alla Svizzera di attuare lo scambio automatico di informazioni con 88 dei 102 Stati e territori che nei confronti del Forum globale hanno dichiarato di introdurre lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018/2019. Rimangono tuttavia diversi potenziali Stati partner che, al momento, non soddisfano ancora del tutto i requisiti dello standard globale. Tra questi figurano l'Azerbaigian, il Brunei Darussalam, la Dominica, il Ghana, il Libano, Macao, Niue, il Pakistan, Saint Martin, Trinidad e Tobago, la Turchia e Vanuatu.

L'Albania, le Maldive e la Nigeria hanno annunciato di voler introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 2019/2020. In occasione della sua seduta plenaria, tenutasi nel novembre 2017 a Yaoundé (Camerun), il Forum globale ha adottato un piano d'azione per introdurre lo scambio automatico di informazioni nei Paesi in via di sviluppo, che consentirà di aumentare notevolmente il numero di Stati impegnati ad attuarlo (commitment)16. Bisognerà esaminare attentamente in che misura la Svizzera dovrà tenere conto di questi sviluppi futuri. A tal fine occorre ricordare che non diminuirà la pressione internazionale esercitata sulla Svizzera, così come sugli Stati che si sono impegnati a introdurre lo scambio automatico di informazioni, perché inserisca tutti gli Stati partner interessati nella sua rete per lo scambio automatico di informazioni.

2

Commento agli accordi sullo scambio automatico di informazioni

2.1

Risultati dei negoziati

I negoziati concernenti l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Singapore si sono svolti ai margini dell'incontro del Forum globale e nel quadro di scambi di posta elettronica e di conferenze telefoniche tra i rappresentanti dell'Autorità fiscale di Singapore (Inland Revenue Authority of Singapore, IRAS) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI). Inoltre, nel luglio 2016 sono stati condotti colloqui durante la visita di lavoro del segretario di Stato per le questioni finanziarie internazionali a Singapore. Oltre alle questioni riguardanti lo scambio automatico di informazioni (confidenzialità, sicurezza dei dati, protezione dei dati, regolarizzazione del passato), è stata affrontata anche la tematica dell'accesso al mercato. I negoziati con Singapore sono iniziati in febbraio 2016 e si sono conclusi in gennaio 2017. Singapore e la Svizzera hanno firmato l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a Ginevra il 17 luglio 2017.

Anche i negoziati concernenti l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con Hong Kong si sono svolti ai margini dell'incontro del Forum globale e nel quadro di scambi di posta elettronica e di conferenze telefoniche tra i rappresentanti dell'Autorità fiscale di Hong Kong (Inland Revenue Department, IRD) e la SFI.

16

Cfr. www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf.

2724

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L'accordo bilaterale è stato discusso anche in occasione della visita del capo del DFF a Hong Kong il 19 aprile 2017. Oltre alle questioni riguardanti lo scambio automatico di informazioni (confidenzialità, sicurezza dei dati, protezione dei dati, regolarizzazione del passato), è stata affrontata anche la tematica dell'accesso al mercato. I negoziati con Hong Kong sono iniziati in luglio 2016 e si sono conclusi in giugno 2017. Hong Kong e la Svizzera hanno firmato l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni a Hong Kong il 13 ottobre 2017.

2.2

Versioni linguistiche degli accordi

Gli accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong sono stati sottoscritti in lingua inglese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà il testo inglese.

2.3

Commento alle singole disposizioni degli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong

2.3.1

Accordo con Singapore

Preambolo Nel preambolo è sancito in particolare che la legislazione delle Parti contraenti deve essere adeguata periodicamente per tenere conto delle modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni. Una volta che ha adottato tali adeguamenti, la Parte contraente deve basarsi sempre sulla versione più aggiornata dello standard comune di comunicazione di informazioni. Nell'Accordo con Singapore, il rimando si trova nelle definizioni (cfr. commento alla sezione 1 lett. p). L'OCSE è l'organo competente per convenire adeguamenti allo standard comune di comunicazione di informazioni.

Sezione 1: Definizioni Il paragrafo 1 contiene una serie di definizioni in conformità al Modello di accordo tra autorità competenti17, ovvero all'Accordo SAI, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

Con «conto oggetto di comunicazione» si intende un conto finanziario gestito da un istituto finanziario tenuto alla comunicazione che sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni. Il conto è detenuto da una o più persone che, nei confronti di un altro Stato, sono considerate oggetto di comunicazione o un'entità non finanziaria passiva (Non-Financial Entity, NFE) avente una o più persone oggetto di comunicazione nei confronti di un altro Stato che esercitano il controllo. L'espres17

Allegato 1, Multilateral Model Competent Authority Agreement dell'OCSE (2014), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing.

2725

FF 2018

sione «conto oggetto di comunicazione singaporiano o svizzero» si riferisce a un «conto oggetto di comunicazione» adattato alle esigenze della Svizzera o di Singapore (lett. h­j).

L'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» (Common Reporting Standard) si riferisce allo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 così come viene attuato nei rispettivi ordinamenti giuridici delle Parti contraenti. Nell'Accordo con Singapore, ciò è esplicitamente menzionato nella definizione. Per la Svizzera il Common Reporting Standard è equivalente all'allegato contenuto nell'Accordo SAI nella versione pubblicata nella Raccolta sistematica del diritto federale e quindi è parte integrante della legislazione svizzera. L'Accordo disciplina il reciproco scambio automatico di informazioni secondo lo standard globale dell'OCSE, così come è stato attuato nella legislazione nazionale delle Parti contraenti. Lo standard globale lascia agli Stati che lo attuano diverse possibilità di scelta. Con il rimando alle legislazioni nazionali tali possibilità sono contemplate anche negli accordi. Ciò garantisce che la Svizzera eserciti tali possibilità di scelta nei confronti di Singapore in uguale misura e possa così attuare uniformemente lo standard globale dell'OCSE con tutti gli Stati partner per lo scambio automatico di informazioni (lett. p).

Sezione 2: Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione La sezione 2 dell'Accordo con Singapore stabilisce le informazioni da scambiare.

Queste devono essere raccolte conformemente alle norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni e devono essere scambiate ogni anno automaticamente con lo Stato partner.

Il paragrafo 1 stabilisce l'obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Tali informazioni devono essere scambiate ogni anno automaticamente tra l'autorità competente di Singapore e la Svizzera. Per Singapore si rimanda agli articoli 6 e 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa: per l'Accordo con Singapore, l'articolo 6 costituisce la base giuridica di diritto internazionale dello scambio automatico di informazioni, mentre
l'articolo 22 contiene le prescrizioni sull'obbligo del segreto da applicare alle informazioni scambiate e indica lo scopo per cui le informazioni scambiate possono essere utilizzate (principio di specialità).

Il paragrafo 2 descrive le informazioni da scambiare per ogni conto oggetto di comunicazione. Queste ultime possono essere riassunte in tre categorie.

(1) Informazioni concernenti l'identificazione (lett. a) Servono per l'identificazione del titolare del conto o delle persone che esercitano il controllo da parte della Giurisdizione che riceve le informazioni.

Per le persone fisiche le informazioni includono il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data di nascita ed eventualmente il luogo di nascita per la Svizzera (ma non per Singapore), se l'istituto finanziario svizzero rileva tale informazione. Nel caso di un ente, queste

2726

FF 2018

informazioni includono il nome, l'indirizzo e il numero o i numeri d'identificazione fiscale.

(2) Informazioni concernenti il conto (lett. b e c) Servono a identificare il conto e l'istituto finanziario in cui il conto è detenuto. Vengono scambiati il numero di conto, il nome e l'eventuale numero d'identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione.

(3) Informazioni finanziarie (lett. d­g) Le informazioni finanziarie da comunicare dipendono dal tipo di conto finanziario. Si distingue tra conto di custodia, di deposito e altri conti non ulteriormente specificati secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni. Le informazioni finanziarie includono gli interessi, i dividendi, i saldi dei conti, i redditi generati da determinati prodotti assicurativi, i proventi derivanti dall'alienazione di valori patrimoniali e altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto o a pagamenti effettuati sul conto. Se il conto viene chiuso nel corso dell'anno, in luogo del saldo viene comunicata la chiusura del conto.

Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni Ai fini dello scambio di informazioni di cui alla sezione 2 dell'Accordo con Singapore, secondo i paragrafi 1 e 2 l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della Parte contraente che comunica le informazioni. Per la Svizzera la materia è disciplinata all'articolo 22 OSAIn. Inoltre, deve essere indicata la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

Il paragrafo 3 prevede lo scambio di informazioni a partire dal 2018. A tal fine si rende necessaria l'applicazione provvisoria dell'Accordo (cfr. n. 5.4). Le informazioni devono essere dunque raccolte ogni anno a partire dal 2018 e scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono, quindi al più tardi entro la fine di settembre del 2019.

I paragrafi 4 e 5 disciplinano gli aspetti tecnici della trasmissione. Le informazioni sono da scambiare in modo automatico in un linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language). Le autorità competenti devono inoltre convenire uno o più metodi di trasmissione dei dati e uno o più standard di cifratura vincolanti a livello
di diritto internazionale.

Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione La sezione 4 dell'Accordo con Singapore disciplina la cooperazione tra autorità competenti in caso di errori di trasmissione o di violazione degli obblighi di comunicazione o adeguata verifica da parte di un istituto finanziario tenuto alla comunicazione. Se vi è il sospetto fondato di un errore di trasmissione o della violazione di un obbligo, le autorità competenti sono tenute a informarsi reciprocamente e ad adottare le misure previste dal diritto interno, in particolare nei confronti dell'istituto finanziario inadempiente. Le misure di controllo che la competente autorità svizzera è tenuta ad adottare e le conseguenze penali risultano dagli articoli 32­35 LSAI (vio2727

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lazione degli obblighi di comunicazione e adeguata verifica; infrazioni a decisioni dell'autorità; infrazioni commesse nell'azienda; falsa autocertificazione). La cooperazione avviene tra autorità competenti. L'Accordo con Singapore non prevede un contatto diretto tra l'autorità competente di uno Stato e un istituto finanziario tenuto alla comunicazione di un altro Stato.

Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati La sezione 5 dell'Accordo con Singapore si orienta sostanzialmente alle disposizioni in materia di confidenzialità, protezione dei dati e segreto contenute nella Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Secondo il paragrafo 1, le informazioni ricevute da Singapore o dalla Svizzera ai sensi dell'Accordo devono essere trattate in modo confidenziale e protette come le informazioni che Singapore o la Svizzera ha ricevuto in virtù del suo diritto interno.

L'autorità competente dello Stato che trasmette le informazioni può comunicare allo Stato ricevente quali tutele previste dal proprio diritto interno devono essere osservate anche da quest'ultimo al fine di garantire il grado richiesto di protezione dei dati.

In occasione della firma dell'accordo bilaterale, Singapore ha preso atto delle tutele previste dalla Svizzera ma ha rinunciato a notificare le proprie.

Il paragrafo 2 disciplina la procedura di notifica in caso di violazione delle prescrizioni sulla confidenzialità e di disfunzionamento delle misure di tutela. Allo Stato interessato devono essere inoltre notificate le sanzioni inflitte e le misure correttive applicate.

Sezione 6: Consultazioni e modifiche Secondo il paragrafo 1, in caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo con Singapore, su richiesta di una delle Parti contraenti sono previste consultazioni tra le autorità competenti atte a garantire l'adempimento dell'Accordo.

Secondo il paragrafo 2, l'Accordo con Singapore può essere modificato con il consenso scritto delle Parti contraenti. Ciò può rendersi necessario in seguito a modifiche dello standard globale dell'OCSE o ad altri sviluppi internazionali oppure per migliorare il funzionamento dell'Accordo stesso. In Svizzera tali modifiche sono soggette alle norme applicabili alla modifica dei trattati internazionali. L'Accordo disciplina il momento a partire dal quale tali
modifiche entrano in vigore nel rapporto bilaterale.

Sezione 7: Durata dell'Accordo L'Accordo con Singapore è applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2018 (cfr.

in merito n. 5.4). All'applicazione provvisoria può essere posta fine mediante comunicazione scritta (notifica) unilaterale. La fine dell'applicazione provvisoria ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la notifica.

Nello stesso giorno tutti gli obblighi derivanti dall'Accordo si estinguono (par. 1).

Questa procedura corrisponde ai principi riconosciuti di diritto internazionale, così

2728

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come definiti dall'articolo 25 paragrafo 2 della Convenzione di Vienna del 23 marzo 196918 sul diritto dei trattati.

Ciascuna Parte contraente notifica all'altra Parte la conclusione delle procedure interne di approvazione. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima di queste notifiche (sez. 7 par. 1).

Ai sensi dell'Accordo con Singapore, una Parte contraente può sospendere lo scambio di informazioni nei confronti dell'altra parte se l'Accordo non è o non è stato rispettato in misura significativa oppure se una consultazione di cui alla sezione 6 non ha portato a un risultato adeguato. La Parte contraente che intende sospendere lo scambio di informazioni nei confronti dell'altra Parte ai sensi del presente Accordo deve comunicarlo per scritto all'altra Parte. Ad esempio, l'inosservanza delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni possono giustificare la sospensione dello scambio di informazioni ai sensi dell'Accordo (par. 2).

L'Accordo con Singapore può essere denunciato dalle Parti contraenti osservando un termine di 12 mesi. Tutte le informazioni ricevute nell'ambito dell'Accordo rimarranno soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati ai sensi della sezione 5 anche in caso di denuncia (par. 3). Qualora lo scambio automatico di informazioni con Singapore venisse attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, la Svizzera dovrà denunciare l'Accordo ratificato. In tal caso bisognerà coordinare l'attivazione dell'Accordo SAI e la denuncia dell'accordo bilaterale, al fine di evitare un periodo durante il quale nessun accordo sarebbe applicabile.

Verbale concordato In occasione della firma dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e Singapore, le delegazioni dei due Stati hanno preso nota della Dichiarazione congiunta del DFF e dell'Autorità monetaria di Singapore (cfr. le considerazioni sull'accesso al mercato al n. 1 nell'allegato relativo alle informazioni sull'attuazione dello scambio
automatico di informazioni con Singapore,). La delegazione di Singapore ha inoltre confermato che Singapore ha la facoltà di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite nella notifica della Svizzera. In termini di contenuto le disposizioni di tutela elvetiche prevedono un diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera. È altresì previsto un diritto di ricorso qualora l'uso errato dei dati personali trasmessi cagioni un danno. Inoltre, le disposizioni di tutala contengono direttive concernenti la sicurezza dei dati, la conservazione dei dati e l'uso delle informazioni trasmesse.

A livello materiale le disposizioni di tutela corrispondono in gran parte a quelle depositate presso l'OCSE il 4 maggio 2017 nell'ambito dell'Accordo SAI in forma di notifica sulla protezione dei dati19. Contrariamente alla notifica fatta dalla Svizzera nel quadro dell'Accordo SAI, la notifica integrata nell'Accordo con Singapore 18 19

RS 0.111 RU 2017 3533

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non menziona esplicitamente il divieto di utilizzare i dati scambiati in procedimenti che potrebbero comportare la pena di morte o altre pene (ad es. la tortura). Ciononostante questa tematica è stata discussa apertamente durante i negoziati. Singapore ha osservato che garanzie di questo tipo non sarebbero opportune poiché il diritto fiscale singaporiano non prevede le sanzioni citate. Le autorità singaporiane hanno inoltre segnalato che gli accordi sullo scambio automatico di informazioni già conclusi con gli Stati membri dell'UE non contengono disposizioni in materia e che non sono disposti a concedere alla Svizzera garanzie supplementari rispetto a quelle accordate agli Stati dell'UE. Sebbene a Singapore la pena di morte non sia stata formalmente abolita per determinati crimini, le autorità competenti di questo Stato hanno confermato per scritto, su richiesta della Svizzera, che le sanzioni previste nell'Income Tax Act per reati fiscali si limitano esclusivamente a pene pecuniarie e/o di detenzione.

2.3.2

Accordo con Hong Kong

Preambolo Vale, per analogia, il commento al preambolo dell'Accordo con Singapore.

Per contro, nel caso di Hong Kong la CDI Svizzera­Hong Kong costituisce l'effettiva base giuridica di diritto internazionale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni (cfr. n. 1.2.1). Sebbene la CDI non preveda un obbligo vincolante a norma del diritto internazionale di introdurre lo scambio automatico di informazioni, le Parti contraenti sono libere di concludere un accordo supplementare in tal senso.

Considerata la necessità di un periodico aggiornamento della legislazione delle Parti contraenti per tenere conto delle modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni, una volta che ha adottato tali adeguamenti, la Parte contraente deve basarsi sempre sulla versione più aggiornata dello standard comune di comunicazione di informazioni.

Art. 1

Definizioni

Il paragrafo 1 contiene una serie di definizioni in conformità al Modello di accordo tra autorità competenti20, ovvero all'Accordo SAI, che è parte integrante dello standard per lo scambio automatico di informazioni elaborato dall'OCSE.

Con «Parte contraente» è intesa, a seconda del contesto, la Regione amministrativa speciale di Hong Kong o la Svizzera, per le quali entrerà in vigore il presente Accordo di cui sono le firmatarie. Questa definizione tiene conto del fatto che l'Accordo è un trattato internazionale e pertanto deve essere firmato e approvato dai rispettivi organi competenti di Hong Kong e della Svizzera. Hong Kong è una Regione amministrativa speciale della Repubblica popolare di Cina e non è uno 20

Allegato 1, Multilateral Model Competent Authority Agreement dell'OCSE (2014), Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters, OECD Publishing.

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Stato indipendente21. La prassi consolidata del diritto internazionale riconosce la facoltà di concludere contratti a Stati federati se lo Stato sovraordinato ha concesso loro l'autorizzazione. In virtù della cosiddetta Basic Law, Hong Kong può concludere accordi a proprio nome con Stati esteri nei settori dell'economia, del commercio, della finanza e delle valute, comprese Convenzioni per evitare le doppie imposizioni oppure il presente Accordo sullo scambio automatico di informazioni22 (lett. c).

Per quanto concerne la definizione di «conto oggetto di comunicazione» (lett. h­j), vale per analogia il commento all'Accordo con Singapore.

L'espressione «standard comune di comunicazione di informazioni» (Common Reporting Standard) si riferisce allo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20, così come viene attuato nei rispettivi ordinamenti giuridici delle Parti contraenti. Nell'Accordo con Hong Kong, ciò è esplicitamente menzionato nel preambolo (cfr. commento al preambolo di cui sopra). Al riguardo vale inoltre, per analogia, il commento all'Accordo con Singapore.

Art. 2

Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione

Il paragrafo 1 stabilisce l'obbligo fondante di scambiare ogni anno le informazioni in relazione ai conti oggetto di comunicazione. Tali informazioni devono essere scambiate ogni anno automaticamente tra l'autorità competente di Hong Kong e la Svizzera. Nell'Accordo con Hong Kong si rimanda all'articolo 25 della CDI Svizzera­Hong Kong. L'Accordo con Hong Kong rappresenta una base giuridica a sé stante di diritto internazionale per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni. L'articolo 25 della CDI Svizzera­Hong Kong disciplina le prescrizioni applicabili relative all'obbligo del segreto nonché il principio di specialità, ai quali viene fatto riferimento nell'Accordo bilaterale.

Vale inoltre, per analogia, il commento all'Accordo con Singapore.

Art. 3

Tempi e modalità dello scambio di informazioni

Vale, per analogia, il relativo commento all'Accordo con Singapore.

Art. 4

Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione dell'Accordo

Vale, per analogia, il relativo commento all'Accordo con Singapore.

Art. 5

Confidenzialità e protezione dei dati

L'articolo 5 dell'Accordo con Hong Kong tiene conto delle disposizioni in materia di confidenzialità e segreto contenute nella CDI Svizzera­Hong Kong.

21 22

Di seguito «Stato» designa comunque anche Hong Kong.

Cfr. messaggio del 23 novembre 2011 concernente l'approvazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra la Svizzera e Hong Kong, pag. 5 (FF 2012 1).

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Secondo il paragrafo 1, le informazioni ricevute da Hong Kong o dalla Svizzera ai sensi dell'Accordo devono essere trattate in modo confidenziale e protette come le informazioni che Hong Kong o la Svizzera ha ricevuto in virtù del suo diritto interno. L'autorità competente dello Stato che trasmette le informazioni può comunicare allo Stato ricevente quali tutele previste dal proprio diritto nazionale o interno devono essere osservate anche da quest'ultimo al fine di garantire il grado richiesto di protezione dei dati. Nel caso della Svizzera, tali disposizioni saranno comunicate dopo la firma dell'Accordo sotto forma di notifica (cfr. commento all'art. 7 par. 2 lett. b). Anche Hong Kong comunicherà alla Svizzera le misure di tutela che il nostro Paese dovrà rispettare.

Hong Kong ha abolito la pena di morte nel 1993. Conformemente a ciò, le autorità competenti di questa Regione hanno confermato al DFF per scritto che le informazioni relative ai conti non potranno essere utilizzate in procedimenti che comportano la pena di morte o altre pene disumane.

Vale inoltre, per analogia, il commento all'Accordo con Singapore.

Art. 6

Consultazioni e modifiche

Vale, per analogia, il relativo commento all'Accordo con Singapore.

Art. 7

Durata dell'Accordo

Anche l'Accordo con Hong Kong è applicato provvisoriamente dal 1° gennaio 2018 (cfr. n. 5.4).

Esso prevede altre notifiche, che sono necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo. Con la notifica della conclusione delle procedure interne di approvazione, Hong Kong e la Svizzera si comunicano le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l'applicazione o la conclusione delle procedure di comunicazione e adeguata verifica. Dal momento che l'Accordo è applicato provvisoriamente dal 2018, per i conti preesistenti e i nuovi conti sono rilevanti i dati al 31 dicembre 2017 e al 1° gennaio 2018. I termini riguardanti gli obblighi di verifica si basano sull'articolo 11 LSAI e decorrono dall'inizio dell'applicazione provvisoria. Inoltre, la Svizzera e Hong Kong si notificano le tutele previste dal loro diritto nazionale o interno (par. 2 lett. b) e confermano che possono essere rispettate (par. 2 lett. d; cfr. commento all'art. 5). Infine, la Svizzera e Hong Kong si notificano l'istituzione di misure adeguate volte a garantire la confidenzialità e la protezione dei dati personali conformemente all'Accordo (par. 2 lett. c).

L'Accordo con Hong Kong può essere denunciato dalle Parti contraenti osservando un termine di 12 mesi. Tutte le informazioni ricevute nell'ambito dell'Accordo rimarranno soggette alle disposizioni in materia di protezione dei dati ai sensi dell'articolo 5 anche in caso di denuncia (par. 3). Qualora lo scambio automatico di informazioni con Hong Kong venisse attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, la Svizzera dovrà denunciare l'Accordo ratificato. In tal caso bisognerà coordinare l'attivazione dell'Accordo SAI e la denuncia dell'accordo bilaterale, al fine di evitare un periodo durante il quale nessun Accordo sarebbe applicabile.

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2.4

Commento ai singoli articoli dei decreti federali

2.4.1

Decreti federali che approvano gli accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong sullo scambio automatico di informazioni

I decreti federali in virtù dei quali saranno approvati gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong si rifanno ai trattati internazionali.

Art. 1 Con la presente disposizione, l'Assemblea federale approva gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni (cpv. 1). Autorizza inoltre il Consiglio federale a ratificarli (cpv. 2). Questo approccio corrisponde a quello praticato in relazione alla messa in vigore dei trattati internazionali.

Art. 2 Il decreto federale del 6 dicembre 2017 concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 definisce i criteri per la verifica che il Consiglio federale deve eseguire prima di avviare lo scambio di dati e disciplina l'iter procedurale (in particolare, la consultazione delle competenti commissioni parlamentari). Con un rimando a questo decreto federale si garantisce che anche per i nuovi Stati partner si proceda alla verifica dell'adempimento dei requisiti necessari per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni.

Art. 3 Per ragioni di trasparenza e ai fini di una chiara definizione delle competenze, il Consiglio federale deve essere altresì autorizzato, se lo scambio automatico di informazioni può essere attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, a denunciare il relativo Accordo oppure a notificare a Singapore o Hong Kong l'intenzione della Svizzera di non aderirvi. Con la presente disposizione vengono contemplate due alternative: la prima prevede la possibilità di ratificare gli accordi, tuttavia con la facoltà di denunciarli in caso di passaggio all'approccio multilaterale. La seconda consente di passare all'approccio multilaterale già prima della ratifica degli accordi dichiarando allo Stato partner che la Svizzera non intende aderirvi (cpv. 1). La procedura da seguire per il passaggio all'approccio multilaterale si orienta al decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI (cpv. 2; cfr. n. 2.4.2 di seguito).

2733

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Art. 4 I decreti federali che approvano gli accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni hanno carattere normativo e sottostanno pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 della Costituzione federale23 (Cost.).

2.4.2

Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI

I decreti federali in virtù dei quali sarà attivato lo scambio automatico di informazioni con Anguilla, le Bahamas, il Bahrain, il Qatar, il Kuwait, Nauru, i Comuni neerlandesi d'oltremare e Panama si rifanno ai decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni con gli Stati partner dal 2018/2019. Se lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong venisse attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, bisognerebbe emanare anche i decreti federali corrispondenti.

Art. 1 Con la presente disposizione, l'Assemblea federale autorizza il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI che gli Stati e territori interessati dal presente progetto devono figurare nell'elenco dei Paesi con i quali la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni (cpv. 1).

L'Assemblea federale delega inoltre al Consiglio federale la competenza di fissare la data a partire dalla quale le informazioni relative a conti finanziari sono scambiate (cpv. 2). L'attivazione dello scambio automatico di informazioni obbliga gli istituti finanziari degli Stati partner a raccogliere, dal momento della notifica, le informazioni relative ai conti di persone residenti negli Stati partner in questione così come le informazioni sui conti delle successioni di persone defunte che risiedevano in tali Stati conformemente allo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE.

Art. 2 Si rimanda alle considerazioni fatte in precedenza all'articolo 2 dei decreti federali che approvano gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni (cfr.

n. 2.4.1). L'intento è quello di garantire che anche per i nuovi Stati partner si proceda alla verifica dell'adempimento dei requisiti necessari per l'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni secondo quanto definito negli accordi. Dopo il primo scambio di dati, la verifica dovrà essere ripetuta periodicamente, in funzione dei rischi. Nel caso delle Giurisdizioni per le quali non si applica reciprocità occorrerà verificare in particolare se le notifiche del caso sono ancora valide.

23

RS 101

2734

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Art. 3 Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, l'Assemblea federale approva mediante decreto federale semplice, che non sottostà a referendum facoltativo, l'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco presentato al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f Accordo SAI.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong così come con altri Stati partner non implica di per sé un aumento sostanziale degli oneri, poiché i provvedimenti di attuazione organizzativi, tecnici e in materia di personale necessari per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni erano già stati previsti nel quadro dell'entrata in vigore della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e della LSAI 24. Inoltre occorre segnalare che finora non sono disponibili valori empirici sull'attivazione dello scambio automatico di informazioni a livello tecnico (onboarding process) e pertanto non è ancora possibile prevedere se bisognerà ricorrere a maggiori risorse di personale.

Per quanto concerne le ripercussioni fiscali occorre distinguere tra gli effetti delle comunicazioni della Svizzera destinate alle autorità fiscali di tali Paesi e gli effetti delle comunicazioni che il fisco svizzero riceverà da loro. Considerate le comunicazioni della Svizzera all'estero non si possono escludere minori introiti per Confederazione e Cantoni (in particolare riduzione degli utili del settore finanziario, minori entrate dell'imposta preventiva), sebbene il processo di regolarizzazione degli averi non dichiarati sia già in corso da qualche anno e le aspettative al riguardo siano ormai note. Viceversa, l'elemento di reciprocità dello scambio automatico di informazioni comporta un potenziale aumento delle entrate di Confederazione e Cantoni derivante dagli averi ad oggi non dichiarati che i residenti fiscali in Svizzera detengono presso istituti finanziari negli Stati partner. In questo contesto è bene rammentare come, alla vigilia dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, la stampa riportasse diffusamente di un aumento del numero di autodenunce da parte di contribuenti svizzeri per regolarizzare valori patrimoniali non dichiarati in precedenza e di come queste autodenunce portassero maggiori introiti alla Confederazione e ai Cantoni.

24

Cfr. le relative spiegazioni contenute nel FF 2015 4467, in particolare pag. 4544 seg., nonché nel FF 2016 5945, in particolare pag. 5980 seg.

2735

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3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nel 2014 la Svizzera si è impegnata dinnanzi alla comunità internazionale a introdurre lo scambio automatico di informazioni dal 1° gennaio 2017. Il nostro Paese ha approvato le basi giuridiche necessarie all'attuazione di questo progetto il 18 dicembre 2015. Le informazioni relative ai conti finanziari che gli istituti finanziari tenuti alla comunicazione raccoglieranno nel 2018 saranno scambiate con Singapore e Hong Kong, per la prima volta, nel 2019. Le autorità cantonali competenti sono tenute a disciplinare e porre in atto le misure organizzative, tecniche e in materia di personale necessarie per l'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong (così come con gli altri 36 Stati partner approvati dal Parlamento) entro la prima trasmissione di dati che avverrà nel 2019. La relativa raccolta dei dati non spetta ai Cantoni, ai quali sarà unicamente consentito di accedere alle informazioni trasmesse dall'estero all'Amministrazione federale delle contribuzioni nel quadro degli accordi applicabili.

3.3

Ripercussioni per l'economia

L'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong dal 2018/2019 così come con altri Stati partner a partire dal 2019/2020 mira al rafforzamento della credibilità e dell'integrità della piazza finanziaria svizzera nel contesto internazionale, all'ottimizzazione della certezza del diritto e della sicurezza di pianificazione e al miglioramento dell'accesso ai mercati target rilevanti per i fornitori svizzeri di servizi finanziari che operano a livello transfrontaliero. L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con piazze finanziarie importanti non rappresenta uno svantaggio concorrenziale per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. Al contrario, l'estensione della rete per lo scambio automatico di informazioni ad altre piazze finanziarie concorrenti fa sì che due importanti attori sul piano internazionale si impegnino a recepire e attuare lo standard globale, ciò che contribuisce a consolidare ulteriormente il level playing field. Importanti vantaggi concorrenziali della Svizzera, quali la stabilità politica, la moneta forte e stabile e il capitale umano, acquisteranno in futuro un peso maggiore, che dovrebbe ripercuotersi positivamente sulla competitività della piazza finanziaria svizzera.

Per quanto riguarda le ripercussioni economiche, con l'introduzione dello scambio automatico di informazioni con gli Stati partner si dovrà tener conto dei costi supplementari che gli istituti finanziari interessati si troveranno a dover sostenere soprattutto durante la fase introduttiva. A lungo termine, i processi di automatizzazione dovrebbero limitare sia i costi ricorrenti sia i costi fissi a carico degli istituti finanziari svizzeri. Tuttavia, sussiste il rischio che, a seguito della regolarizzazione fiscale, si verifichi una tendenziale diminuzione degli averi dei clienti esteri gestiti dagli istituti finanziari svizzeri. La fuga di capitali dovuta all'introduzione dello scambio automatico di informazioni dovrebbe rimanere su livelli contenuti considerato che, grazie alla continua diffusione della trasparenza fiscale e alle possibilità offerte di regolarizzare il passato fiscale negli Stati di residenza dei clienti di istituti finanziari svizzeri, gli averi non dichiarati sono da tempo in calo.

2736

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3.4

Ripercussioni per la società e l'ambiente

Il presente progetto non ha ripercussioni evidenti per la società e l'ambiente.

4

Programma di legislatura e strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto figura nel messaggio del 27 gennaio 201625 sul programma di legislatura 2015­2019.

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Il rispetto degli standard internazionali in materia fiscale, in particolare per quanto attiene alla trasparenza e allo scambio di informazioni, è parte integrante della strategia del Consiglio federale per una piazza finanziaria svizzera competitiva.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

5.1.1

Accordi con Singapore e Hong Kong

I disegni di decreto federale che approvano gli accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong si fondano entrambi sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e ratificare i trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'approvazione dei trattati internazionali spetta all'Assemblea federale, ad esclusione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge federale o di un trattato internazionale approvato dall'Assemblea federale (art. 7a cpv. 1 LOGA).

Gli accordi sullo scambio di informazioni con Singapore e Hong Kong sono trattati internazionali la cui approvazione non è di competenza del Consiglio federale. Per la loro approvazione è dunque competente l'Assemblea federale.

25

Cfr. FF 2016 909, in particolare pag. 1022

2737

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5.1.2

Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI

I decreti federali che autorizzano il Consiglio federale a notificare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che gli Stati e i territori interessati dal presente progetto devono figurare nell'elenco dei Paesi partner devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). I disegni di decreto federale si fondano sull'articolo 54 capoverso 1 Cost., che conferisce alla Confederazione la competenza generale in materia di affari esteri.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

5.2.1

Accordi con Singapore e Hong Kong

Il progetto è conforme allo standard globale dell'OCSE. Lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong è attuato sulla base di accordi bilaterali, che considerano pienamente lo standard dell'OCSE e che, quindi, sono strumenti ad esso conformi per introdurre lo scambio automatico di informazioni. In linea con la prassi consolidata, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni sono stipulati sulla base di un altro accordo, di norma la Convenzione sull'assistenza amministrativa o un accordo bilaterale.

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni con Singapore avviene in base alla Convenzione sull'assistenza amministrativa. La vigente Convenzione del 24 febbraio 201126 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, che contiene una clausola concernente lo scambio di informazioni su domanda, non è pregiudicata dall'introduzione dello scambio automatico di informazioni.

Nel caso di Hong Kong, l'Accordo sullo scambio automatico di informazioni costituisce una base giuridica di diritto internazionale a sé stante che fa puntuale riferimento alla CDI Svizzera­Hong Kong. La clausola di assistenza amministrativa stipulata nella CDI Svizzera­Hong Kong prevede soltanto lo scambio di informazioni su domanda, che si orienta allo standard globale dell'OCSE. Il Protocollo della CDI dispone che le Parti contraenti non sono tenute a procedere a uno scambio di informazioni automatico. Inoltre, perché possa essere introdotto con Hong Kong, lo scambio automatico di informazioni deve essere concordato espressamente, ciò che viene fatto con il presente Accordo bilaterale.

In virtù delle CDI (e, nel caso di Singapore, anche della Convenzione sull'assistenza amministrativa) Singapore e Hong Kong possono presentare domanda di assistenza amministrativa alla Svizzera sulla base dei dati ottenuti in futuro grazie allo scambio automatico di informazioni.

Gli altri impegni internazionali non sono interessati dal presente progetto.

26

RS 0.672.968.91

2738

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5.2.2

Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI

L'introduzione dello scambio automatico di informazioni non pregiudica le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni in essere con gli Stati partner seguenti: ­

Qatar (Convenzione del 24 settembre 200927 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito);

­

Kuwait (Convenzione del 16 febbraio 199928 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio);

­

Paesi Bassi (Convenzione del 26 febbraio 201029 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito; questa Convenzione si applica anche ai loro Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba).

Per procedere allo scambio automatico di informazioni, la Svizzera e questi Paesi potranno avvalersi della Convenzione sull'assistenza amministrativa, dell'Accordo SAI e dell'attivazione bilaterale. L'Accordo con l'UE non è toccato dall'introduzione dello scambio automatico con i Comuni d'oltremare dei Paesi Bassi. Dal momento che Bonaire, Sint Eustatius e Saba non sono contemplati dall'Accordo stipulato con l'UE, lo scambio automatico di informazioni con questi territori dev'essere attuato in virtù dell'Accordo SAI. In tal modo viene colmata una lacuna nel campo di applicazione dell'Accordo con l'UE.

La Convenzione sull'assistenza amministrativa costituisce inoltre la base giuridica per lo scambio di informazioni su domanda e per lo scambio di informazioni spontaneo in conformità con lo standard dell'OCSE. Di conseguenza possono essere scambiate su domanda o spontaneamente informazioni di natura fiscale con tutti i nuovi Stati partner interessati dal presente progetto.

5.3

Forma dell'atto

5.3.1

Accordi con Singapore e Hong Kong

Secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati internazionali che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita dell'emanazione di leggi federali sottostanno a referendum facoltativo. Ai sensi dell'articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200230 sul Parlamento (LParl) sono considerate norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali e astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano 27 28 29 30

RS 0.672.965.61 RS 0.672.947.61 RS 0.672.963.61 RS 171.10

2739

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competenze. Infine, sono considerate disposizioni importanti quelle che, in virtù dell'articolo 164 capoverso 1 Cost. nel diritto interno dovrebbero essere emanate sotto forma di legge federale. L'unico criterio determinante nel valutare l'importanza di una disposizione è sapere se un particolare contenuto normativo degli accordi debba essere sancito a livello di legge se fosse emanato nel diritto interno. Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. gli altri atti del Parlamento devono essere emanati sotto forma di decreto federale.

Gli accordi bilaterali con Singapore e Hong Kong contengono importanti norme di diritto, impongono diritti e obblighi vincolanti alle Parti contraenti e comprendono disposizioni in merito a competenze obbligatorie.

I decreti federali che approvano gli accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con Singapore e Hong Kong sottostanno dunque a referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

5.3.2

Decreti federali che introducono lo scambio automatico di informazioni in virtù dell'Accordo SAI

I decreti federali che autorizzano il Consiglio federale a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento che gli Stati e i territori menzionati devono figurare nell'elenco dei partner con cui la Svizzera introduce lo scambio automatico di informazioni devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea federale (art. 163 cpv. 2 Cost.). Conformemente all'articolo 39 lettera a LSAI, i singoli decreti federali relativi all'inclusione di uno Stato o di un territorio nell'elenco secondo la sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI devono essere approvati dall'Assemblea federale mediante decreto federale semplice che, di conseguenza, non sottostà a referendum.

5.4

Applicazione provvisoria degli accordi con Singapore e Hong Kong

Conformemente all'articolo 7b capoverso 1 LOGA, nel caso in cui l'Assemblea federale è competente per l'approvazione di trattati internazionali, il Consiglio federale può deciderne o convenirne l'applicazione provvisoria se la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera e una particolare urgenza lo richiedono.

La creazione di un'adeguata rete di Stati partner per lo scambio automatico di informazioni è una condizione importante affinché la Svizzera possa adempiere tempestivamente agli impegni politici contratti nel 2014 nei confronti del Forum globale. Un rinvio nell'attuazione dello scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong potrebbe pesare sulle buone relazioni bilaterali tra la Svizzera e le due piazze finanziarie in questione; inoltre, non sarebbe una mossa proficua nel contesto internazionale e nemmeno in vista delle ulteriori verifiche da parte del Forum globale. A ciò si aggiunge il fatto che, nel frattempo, Singapore e Hong Kong hanno concluso accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con 2740

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diversi Stati europei già per il biennio 2017/2018 (raccolta di dati dal 2017 con un primo scambio nel 2018) e che, dalla metà del 2017, Singapore attua lo scambio automatico di informazioni solo sulla base di trattati multilaterali. Qualora gli accordi con la Svizzera non venissero applicati in tempo utile, la Svizzera rischierebbe una perdita di fiducia e immagine a livello internazionale così come nei confronti di Singapore e Hong Kong che, considerato il rapporto di concorrenza tra la Svizzera e le due piazze finanziarie, risulterebbe deleteria. Per la salvaguardia di importanti interessi della Svizzera è dunque opportuno attuare lo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong entro il 2018.

Seguendo il regolare svolgimento della procedura di approvazione parlamentare in Svizzera, gli accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong non avrebbero potuto essere posti in vigore come previsto il 1° gennaio 2018. Senza l'applicazione anticipata dei due accordi, lo scambio automatico di informazioni con entrambe le piazze finanziarie potrebbe essere introdotto soltanto nel 2019 con un primo scambio di dati nel 2020. La Svizzera, pur essendosi impegnata a livello internazionale ad attuare lo scambio automatico di informazioni dal 2017/2018, scambierebbe informazioni relative ai conti con Singapore e Hong Kong solo due anni dopo. Nel contesto dello scambio automatico di informazioni ciò rappresenterebbe un pesante ritardo e lancerebbe un segnale negativo, che potrebbe nuocere seriamente alla posizione della Svizzera in ambito internazionale. Per questo motivo era particolarmente urgente che la Svizzera potesse introdurre per tempo lo scambio automatico di informazioni con questi due Stati partner.

Nell'ambito della consultazione prevista dall'articolo 152 capoverso 3bis LParl, le Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati hanno approvato l'applicazione provvisoria degli accordi sullo scambio automatico di informazioni con Singapore e Hong Kong, rispettivamente il 19/20 giugno 2017 e il 26 giugno 2017, fondando la propria decisione sulle argomentazioni illustrate qui sopra.

Conformemente all'articolo 7b capoverso 2 LOGA, l'applicazione provvisoria cessa dopo sei mesi se nel frattempo il Consiglio federale non
ha sottoposto all'Assemblea federale il disegno di decreto federale concernente l'approvazione del trattato in questione. Sottoponendo il presente messaggio, accompagnato dai decreti federali, viene rispettato il termine prescritto.

2741

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Allegato

Informazioni sull'attuazione dello scambio automatico di informazioni a Singapore e a Hong Kong così come negli altri Stati partner proposti per il biennio 2019/2020 Le informazioni dettagliate sullo scambio automatico di informazioni riportate di seguito tengono conto degli sviluppi e della situazione fino ad aprile 2018 negli Stati partner proposti dal Consiglio federale. Alla luce dei numerosi sviluppi internazionali in materia, queste informazioni verranno aggiornate prima dei dibattiti parlamentari. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in momenti rilevanti sotto il profilo procedurale.

1

Singapore

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Singapore In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, Singapore ha intrapreso diverse misure per attuare lo standard globale dell'OCSE e, a tal fine, ha armonizzato la propria procedura con quella delle dirette concorrenti, ovvero le piazze finanziarie di Emirati Arabi Uniti, Hong Kong, Lussemburgo e Svizzera. Lo Stato di Singapore si è impegnato nei confronti del Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 e a scambiare i dati per la prima volta nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata firmata il 29 maggio 2013 e per Singapore è in vigore dal 1° maggio 2016. La legislazione di attuazione nazionale necessaria per l'esecuzione dello scambio automatico di informazioni è entrata in vigore a Singapore il 1° gennaio 2017 (The Income Tax [International Compliance Agreements] [Common Reporting Standard] Regulation 2016 [«Regulations»]). Dal 1° gennaio 2017 gli istituti finanziari di Singapore raccolgono informazioni relative ai conti di tutte le persone fiscalmente residenti all'estero.

Inizialmente, Singapore aveva optato per la via bilaterale e, sino a oggi, ha stipulato accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con altri 23 Stati e territori (Australia, Belgio, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Giappone, Guernsey, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Spagna, Sudafrica, Regno Unito). Il 21 giugno 2017, Singapore ha firmato l'Accordo SAI e dispone ora di una rete di 62 Stati partner con i quali già nel 2018 verranno scambiate informazioni relative ai conti (stato: 12 gennaio 2018).

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Singapore Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Singapore. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li giudica adeguati.

Il 9 dicembre 2014, Singapore ha concluso con gli Stati Uniti un accordo intergovernativo (Intergovernmental Agreement, IGA), entrato in vigore il 28 marzo 2015, 2742

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per l'attuazione della normativa FATCA sulla base di uno scambio non reciproco di dati (Accordo FATCA-IGA secondo il modello 1B). L'autorità fiscale statunitense (IRS) non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per Singapore, in quanto l'Accordo FATCA-IGA secondo il modello 1B non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di novembre del 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato conforme allo standard («compliant») il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Singapore.

Quasi tutti gli accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale e le CDI conclusi da Singapore contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. A complemento di queste clausole, l'Income Tax Act (sezioni 6 e 105J) prevede rigorose prescrizioni sulla confidenzialità per i dipendenti dell'autorità fiscale singaporiana IRAS. Periodicamente, la sua Internal Audit Division svolge controlli interni per verificare l'osservanza di tali norme, le cui violazioni sono punite molto severamente.

Per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati vengono trattati, la verifica condotta dal DFF consente di concludere che, ai fini dello scambio automatico di informazioni, Singapore dispone di una legislazione adeguata. Quest'ultima consiste nel Personal Data Protection Act (PDPA), una legge emanata nel biennio 2013/2014. Questa legge, che è considerata esemplare per la protezione dei dati in Asia, contiene principi fondamentali nell'ambito del diritto sulla protezione dei dati (consenso degli interessati al trattamento dei dati, limitazione dello scopo delle raccolte di dati, obbligo di notifica, diritto alla correttezza dei dati, misure di tutela per le raccolte di dati, limitazioni alla conservazione dei dati, diritto delle persone interessate ad accedere ai dati e a correggerli, limitazioni alla trasmissione di dati, trasparenza). Accorda inoltre ampi diritti alle persone i cui dati sono trattati, in particolare il diritto di accesso ai propri dati e alla loro rettifica. In linea di principio, per la trasmissione dei dati personali occorre il consenso delle persone interessate. A questi diritti esistono tuttavia eccezioni (ad es. nei
procedimenti penali o nelle emergenze). La trasmissione transfrontaliera di dati è ammessa solo a condizione che il destinatario di tali dati garantisca le stesse salvaguardie di quelle previste dal PDPA.

Singapore non figura nell'elenco dei Paesi con un livello adeguato di protezione dei dati stilato dall'IFPDT. L'Accordo bilaterale presenta una specifica notifica concernente le prescrizioni sulla protezione dei dati. Per l'eventualità in cui lo scambio automatico di informazioni debba essere attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, vengono applicate le rigorose condizioni quadro di quest'ultimo così come la notifica della Svizzera concernente le prescrizioni sulla protezione dei dati depositata presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento.

Infine, l'Accordo con Singapore è integrato con una specifica notifica contenente le condizioni richieste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati (cfr. commento al n. 2.3.1 in fine).

Regolarizzazione del passato a Singapore Il programma a tempo indeterminato Voluntary Disclosure Programme (VDP) dell'IRAS intende incentivare i contribuenti, la cui dichiarazione d'imposta è errata, ad apportare per tempo una correzione volontaria. Il VDP dell'IRAS è parimenti 2743

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applicabile alle imposte sul reddito (Income Tax), alle imposte sul valore aggiunto (Goods and Services Tax), alle imposte preventive (Withholding Tax) e alle tasse di bollo (Stamp Duty). La condizione è che la denuncia a posteriori di fattispecie fiscalmente rilevanti avvenga in modo tempestivo, corretto, completo e volontario.

La denuncia è considerata tempestiva e volontaria se è stata avviata prima di un reclamo o di una verifica da parte dell'IRAS. Si presuppone inoltre che, in vista della correzione della dichiarazione errata, il contribuente collabori pienamente con l'IRAS e paghi le imposte dovute nonché eventuali multe senza condizioni oppure concluda con l'IRAS un accordo di pagamento. Solo se tutte le condizioni qualificate per la partecipazione al VDP sono soddisfatte, il contribuente inadempiente usufruisce di una regolarizzazione esente da pene o di imposte sanzionatorie ridotte: ­

se la denuncia volontaria avviene entro il termine di un anno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione d'imposta, non saranno inflitte sanzioni;

­

se la denuncia è successiva alla scadenza di cui sopra, ma avviene nell'osservanza delle succitate condizioni qualificate del VDP, le imposte sanzionatorie sono ridotte a un tasso fisso (flat rate) pari al 5 per cento dell'ammontare delle imposte dovute;

­

per le tasse di bollo dovute non è prevista alcuna scadenza, ma la denuncia volontaria dà diritto a una multa ridotta pari al 5 per cento al giorno delle tasse di bollo dovute.

In caso di denuncia volontaria a posteriori di imposte sottratte intenzionalmente, se sono soddisfatte le condizioni qualificate del VDP, la pena si riduce alla metà delle imposte sanzionatorie dovute (200 invece di 400 % delle imposte non pagate).

Inoltre, si rinuncia al perseguimento penale (che comporterebbe altrimenti una pena detentiva fino a sette anni e/o multe fino a 50 000 SGD, ossia ca. 35 000 fr.). Tuttavia, in mancanza delle condizioni qualificate del VDP dell'IRAS, il contribuente inadempiente deve prevedere un'accusa di frode fiscale.

Accesso al mercato Sulla scorta della dichiarazione congiunta dell'8 maggio 2014 concernente una più stretta collaborazione, la Svizzera e Singapore intrattengono periodicamente un dialogo finanziario in cui vengono discussi gli sviluppi sui mercati finanziari e nell'ambito della regolamentazione. Nel corso dei negoziati sull'introduzione dello scambio automatico di informazioni la Svizzera e Singapore, rappresentato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS), hanno infine ribadito in una dichiarazione congiunta firmata il 17 luglio 2017 la loro intenzione di continuare e intensificare la cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari nel quadro del dialogo già in atto. Le Parti hanno sottolineato in particolare la disponibilità a mantenere lo stesso grado di accesso al mercato e a valutare le possibilità di migliorarlo reciprocamente. Il dialogo finanziario consentirà di tematizzare anche in futuro le questioni inerenti all'accesso al mercato in materia di servizi finanziari, in particolare la possibilità di migliorare l'accesso al mercato per i fornitori svizzeri di servizi finanziari. L'ultimo dialogo finanziario, tenutosi a Singapore, risale al 21 novembre 2017.

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2

Hong Kong

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Hong Kong In vista dell'introduzione dello scambio automatico di informazioni, Hong Kong ha intrapreso diverse misure per attuare lo standard globale dell'OCSE e a tal fine, così come Singapore, ha armonizzato la propria procedura con quella delle piazze finanziarie dirette concorrenti. Hong Kong si è impegnata nei confronti del Forum globale a introdurre lo scambio automatico di informazioni nel 2017 e a scambiare i dati per la prima volta nel 2018. Ad oggi Hong Kong non ha tuttavia firmato né la Convenzione sull'assistenza amministrativa né l'Accordo SAI. Ha invece concluso accordi bilaterali sullo scambio automatico di informazioni con altri 14 Stati e territori (Belgio, Canada, Giappone, Guernsey, Indonesia, Irlanda, Italia, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica di Corea, Sudafrica). La base giuridica interna (Inland Revenue Amendment No. 3 Ordinance 2016) è in vigore dal 30 giugno 2016. Il 21 marzo 2017 l'Executive Council ha raccomandato di integrare questa base giuridica e il Chief Executive ha conferito il rispettivo incarico all'IRD (Bill 2017). Dal 1° luglio 2017 Hong Kong applica l'approccio esteso (cosiddetto wider approach). A partire da allora, gli istituti finanziari di Hong Kong sono tenuti a raccogliere le informazioni relative ai conti di clienti fiscalmente residenti in 75 Stati e territori, anche in assenza di un accordo giuridicamente applicabile. In linea di massima, ciò consente di scambiare dati fiscali concernenti periodi che decorrono dal 1° luglio 2017 sulla base di accordi sullo scambio automatico di informazioni stipulati entro l'estate del 2018.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Hong Kong Il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la sicurezza dei dati offerto da Hong Kong. La Svizzera si è espressa in merito ai risultati di questa valutazione e li giudica adeguati.

Il 13 novembre 2014, Hong Kong ha concluso con gli Stati Uniti un accordo intergovernativo IGA per l'attuazione della normativa FATCA sulla base di uno scambio non reciproco di dati (Accordo FATCA-IGA secondo il modello 2). Questo accordo, entrato in vigore il 6 luglio 2016, prevede che gli istituti finanziari trasmettano le
informazioni relative ai conti direttamente all'IRS. Quest'ultima non ha effettuato alcuna valutazione della confidenzialità e della sicurezza dei dati per Hong Kong, in quanto l'Accordo FATCA-IGA secondo il modello 2 non prevede lo scambio reciproco di dati fiscali.

Nel mese di novembre del 2013, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard (largely compliant) il livello di confidenzialità in materia fiscale offerto da Hong Kong. Quasi tutti gli accordi sullo scambio di informazioni in ambito fiscale e le CDI conclusi da Hong Kong contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde a quella del Modello di convenzione dell'OCSE. Queste disposizioni sono parte integrante della legislazione nazionale di Hong Kong (Inland Revenue Ordinance, sezione 49). A complemento di queste clausole, ai sensi dell'Inland Revenue Ordinance (sezione 4), i dipendenti dell'autorità fiscale hongkonghese IRD 2745

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sono vincolati all'obbligo di segretezza per tutti i dati concernenti i contribuenti di cui vengono a conoscenza, salvo che nell'esercizio delle attività di cui alla presente ordinanza. La violazione della confidenzialità di questi dati da parte dei dipendenti dell'IRD può essere punita con una multa fino a HKD 50 000 (ca. 6200 fr.).

Per quanto riguarda i diritti delle persone i cui dati vengono trattati, la verifica condotta dal DFF consente di concludere che, ai fini dello scambio automatico di informazioni, Hong Kong dispone di una legislazione adeguata. Quest'ultima consiste nella Personal Data (Privacy) Ordinance (capitolo 486), un'ordinanza emanata nel 1996. Il nucleo dell'ordinanza è costituito da sei principi fondamentali in materia di diritto sulla protezione dei dati. I dati devono essere raccolti in modo lecito e proporzionato e solo se le persone interessate sono state informate. Devono essere fondamentalmente corretti e non possono essere conservati oltre il tempo necessario.

Inoltre, possono essere utilizzati soltanto per lo scopo indicato. I dati raccolti devono essere protetti dall'accesso non autorizzato o casuale nonché dalla possibilità che vadano persi. L'opinione pubblica deve essere informata della raccolta e dell'impiego dei dati. Infine, le persone i cui dati vengono trattati hanno il diritto di accesso ai propri dati e alla loro rettifica. Hong Kong non figura nell'elenco dei Paesi con un livello adeguato di protezione dei dati stilato dall'IFPDT. L'accordo bilaterale presenta specifiche notifiche concernenti le prescrizioni sulla protezione dei dati. Per l'eventualità in cui lo scambio automatico di informazioni debba essere attuato in futuro in virtù dell'Accordo SAI, vengono applicate le rigorose condizioni quadro di quest'ultimo così come la notifica della Svizzera concernente le prescrizioni sulla protezione dei dati depositata presso il Segretariato dell'Organo di coordinamento.

Così come quello con Singapore, anche l'Accordo con Hong Kong deve essere integrato con una notifica contenente le condizioni richieste dalla Svizzera in materia di protezione dei dati. Tale notifica ha un contenuto simile a quella presentata nei confronti di Singapore. A differenza di quanto convenuto con Singapore, nell'Accordo con Hong Kong si fa però solo riferimento alla notifica. Questa
sarà presentata separatamente in un secondo momento (cfr. n. 2.3.2 art. 7 in fine). In questo contesto anche Hong Kong comunicherà le condizioni che la Svizzera dovrà adempiere nell'ambito della protezione dei dati.

Regolarizzazione del passato a Hong Kong Hong Kong non dispone di un programma specifico per regolarizzare i valori patrimoniali non dichiarati, ma riduce notevolmente le multe in caso di denuncia volontaria e completa. Se la dichiarazione dello stipendio o del patrimonio è omessa e non è stata ancora avviata alcuna indagine o ispezione, le imposte sanzionatorie ammontano al 10 per cento delle imposte non pagate qualora la dichiarazione sia stata omessa per la prima volta. Qualora si trattasse della seconda o terza omissione nell'arco di cinque anni, le imposte sanzionatorie ammontano rispettivamente al 20 e al 35 per cento delle imposte non pagate. Queste aliquote d'imposta si applicano soltanto alle omissioni semplici e involontarie e, in casi gravi, possono aumentare fino al 100 per cento. La denuncia è considerata completa anche se l'indagine è già in corso ma il contribuente è disposto a cooperare. In proposito Hong Kong distingue tre categorie di dichiarazioni omesse o false:

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(A) Intentional disregard (dichiarazione omessa intenzionalmente, ad es. contraffacendo documenti); (B) Recklessness (dichiarazione omessa per noncuranza, ad es. non conteggiando le vendite, ma anche per grave negligenza); (C) Failure to exercise reasonable care (dichiarazione omessa per mancanza della necessaria diligenza, ad es. mancata dichiarazione del pagamento una tantum di una provvigione).

Nel caso di una denuncia completa le consuete imposte sanzionatorie ammontano al 15 per cento per la categoria A, al 10 per cento per la categoria B e al 5 per cento per la categoria C. Queste percentuali sono comunque valori di riferimento e variano in funzione delle situazioni concrete. Ad esempio, viene considerato anche il livello d'istruzione di una persona oppure la sua volontà di collaborare. La valutazione di questi fattori può tuttavia comportare uno scostamento massimo del 25 per cento rispetto all'aliquota standard. Tale soglia può essere superata solo in casi eccezionali.

Accesso al mercato Negli ultimi dieci anni le relazioni con Hong Kong sono state intensificate nell'intento di rafforzare la collaborazione e le condizioni quadro delle operazioni transfrontaliere. L'Accordo di libero scambio del 21 giugno 201131 tra gli Stati dell'AELS e Hong Kong, Cina, entrato in vigore il 1° ottobre 2012, contempla dunque principi di carattere generale sul commercio di servizi finanziari. Il 2 dicembre 2016 l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Securities and Futures Commission of Hong Kong (SFC) hanno inoltre siglato un accordo di cooperazione che incentiva il reciproco accesso al mercato per gli offerenti di fondi.

In virtù di tale accordo, i gestori di fondi svizzeri hanno ottenuto con effetto immediato la possibilità di amministrare a Hong Kong investimenti collettivi di capitale distribuiti al pubblico. A loro volta, i gestori di fondi di Hong Kong ottengono il corrispondente diritto in Svizzera. Nel settembre 2017, Hong Kong e la Svizzera hanno intrattenuto per la prima volta un dialogo finanziario ufficiale nell'ambito del quale hanno convenuto di approfondire ulteriormente la collaborazione bilaterale nel settore finanziario. Il 23 gennaio 2018 sono stati firmati in via ufficiale due Memoranda of Understanding (MoU). Il primo MoU tra la Hong Kong Monetary Authority
(HKMA) e la SFI costituisce la base per un regolare dialogo finanziario e sancisce la volontà delle parti di rafforzare la collaborazione nel settore finanziario, tra le altre cose in relazione al processo di internazionalizzazione della valuta cinese (renminbi) così come alla gestione patrimoniale, al finanziamento delle infrastrutture e a temi finanziari internazionali. La FINMA ha firmato un MoU con la HKMA per promuovere la cooperazione in ambito tecnofinanziario e agevolare l'innovazione in questo settore per entrambe le parti.

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RS 0.632.314.161

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3 3.1

Informazioni sul previsto scambio automatico di informazioni con altri Stati partner Anguilla

In seno all'OCSE e al Forum globale, Anguilla si è impegnata ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter) e si è dichiarata come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. Mediante una clausola di ampliamento, la Convenzione sull'assistenza amministrativa applicata nel Regno Unito è stata posta in vigore anche nei territori britannici d'oltremare (ad Anguilla, il 1° marzo 2014). Il 29 novembre 2014 Anguilla ha firmato l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore (Tax Information Exchange [International Co-operation] Act, 2015). Anguilla dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

3.2

Bahamas

In seno all'OCSE e al Forum globale, le Bahamas si sono impegnate ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018 e si sono dichiarate come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 15 dicembre 2017 e per le Bahamas non è stata ancora posta in vigore. L'Accordo SAI è stato firmato il 13 dicembre 2017. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore (Automatic Exchange of Financial Account Information Act, 2016; Automatic Exchange of Financial Account Information Regulations, 2017). Non appena la Convenzione sull'assistenza amministrativa sarà posta in vigore, le Bahamas disporranno delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

3.3

Bahrein

In seno all'OCSE e al Forum globale, il Bahrein si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018 e si è dichiarato come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 19 giugno 2017 e per il Bahrein non è stata ancora posta in vigore. Il 19 giugno 2017 è stato firmato anche l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è entrata in vigore (Central Bank of Bahrain and Financial Institutions Law No. 64, 2006; Trust Law No. 23, 2016; Directive on Automatic Exchange of Information for Tax Purposes and Common Reporting Standard, 2017). Non appena la Convenzione sull'assistenza amministrativa sarà posta in vigore, questo Paese disporrà delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

2748

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3.4

Qatar

In seno all'OCSE e al Forum globale, il Qatar si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018 e si è dichiarato come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 10 novembre 2017 e per il Qatar non è stata ancora posta in vigore. Il 10 novembre 2017 è stato firmato anche l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente in fase di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque di tutte le necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

3.5

Kuwait

In seno all'OCSE e al Forum globale, il Kuwait si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018 con un primo scambio di dati nel 2019 e si è dichiarato come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 5 maggio 2017 e per il Kuwait non è stata ancora posta in vigore. L'Accordo SAI è stato firmato il 19 agosto 2016. La legislazione di attuazione nazionale è attualmente in fase di elaborazione. Questo Paese non dispone dunque di tutte le necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

3.6

Nauru

In seno all'OCSE e al Forum globale, Nauru si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018 e si è dichiarato come Giurisdizione per la quale non si applica reciprocità. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 28 giugno 2016 e per Nauru è stata posta in vigore il 1° ottobre 2016. Il 28 giugno 2016 è stato firmato anche l'Accordo SAI. La legislazione di attuazione nazionale (Automatic Exchange of Financial Account Information Act, No. 53, 2016; Automatic Exchange of Financial Account Information Regulations, 2017) è entrata in vigore. Nauru dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

3.7

Paesi Bassi (Bonaire, Sint Eustatius, Saba)

In seno all'OCSE e al Forum globale, i Paesi Bassi si sono impegnati ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2016 con un primo scambio di dati nel 2017 (early adopter). La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 27 maggio 2010 e per i Paesi Bassi è in vigore dal 1° settembre 2013.

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L'Accordo SAI è stato firmato il 29 novembre 2014. La legislazione di attuazione interna (Wet uitvoering Common Reporting Standard, 2015; Uitvoeringsbesluit identificatie en rapportagevoorschriften Common Reporting Standard, 2015) è entrata in vigore il 1° gennaio 2016. I Paesi Bassi dispongono dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI anche nei Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba.

I Comuni caraibici d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba sottostanno, dal punto di vista fiscale, ai medesimi requisiti giuridici e organizzativi che disciplinano la parte europea dei Paesi Bassi. Sotto il profilo formale, tuttavia, questi Comuni neerlandesi d'oltremare non fanno parte dell'UE. L'Accordo sullo scambio automatico di informazioni con l'UE non costituisce dunque una base per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni tra la Svizzera e questi Comuni neerlandesi. Ciò è possibile soltanto in virtù dell'Accordo SAI.

Nel gennaio 2017, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto dai Paesi Bassi (inclusi i Comuni d'oltremare di Bonaire, Sint Eustatius e Saba). I Paesi Bassi figurano nell'elenco degli Stati con un livello adeguato di protezione dei dati stilato dall'IFPDT. L'elenco non contiene indicazioni specifiche in merito a questi Comuni d'oltremare. Tuttavia, dal momento che la legislazione neerlandese sulla protezione dei dati si applica anche a Bonaire, Sint Eustatius e Saba, è presumibile che esista un livello adeguato di protezione dei dati. Sufficienti garanzie relative al diritto in materia di protezione dei dati sono peraltro fornite dalle rigorose condizioni quadro dell'Accordo SAI e dalla notifica della Svizzera.

Infine, i Paesi Bassi dispongono di adeguate possibilità di denunciare a posteriori valori patrimoniali non dichiarati in precedenza.

3.8

Panama

Creazione delle necessarie basi giuridiche a Panama In seno all'OCSE e al Forum globale, Panama si è impegnato ad attuare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2017 con un primo scambio di dati nel 2018. La Convenzione sull'assistenza amministrativa è stata sottoscritta il 27 ottobre 2016 e per Panama è in vigore dal 1° luglio 2017. L'Accordo SAI è stato firmato il 15 gennaio 2018. La legislazione di attuazione interna (Ley No. 51 de 27 de octubre 2016 que establece el marco regulatorio para la implementación del intercambio de información para fines fiscales y dicta otra disposición; Decreto ejecutivo No. 124 de 17 de mayo 2017) è entrata in vigore. Panama dispone dunque delle necessarie basi giuridiche per l'introduzione dello scambio automatico di informazioni in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa e dell'Accordo SAI.

Confidenzialità e sicurezza dei dati a Panama Nel novembre 2016, il comitato di esperti del Forum globale ha giudicato non ancora soddisfacente il quadro giuridico, amministrativo e tecnico per la confidenzialità e la protezione dei dati offerto da Panama. Ha quindi imposto al Paese un piano 2750

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d'azione in cui sono prescritte misure vincolanti da attuare il più rapidamente possibile. Al momento, dunque, Panama non soddisfa i requisiti per uno scambio di dati reciproco. Se non si registreranno progressi documentabili, lo scambio automatico di informazioni sarà momentaneamente effettuato su base non reciproca, il che significa che Panama fornirà alla Svizzera dati relativi ai conti pur non ottenendo informazioni da quest'ultima.

Il 27 aprile 2016, Panama ha concluso con gli Stati Uniti un accordo intergovernativo IGA entrato in vigore il 24 ottobre 2016, per l'attuazione della normativa FATCA sulla base di uno scambio reciproco di dati (Accordo FATCA-IGA secondo il modello 1A). L'IRS non ha ancora inserito Panama nell'elenco degli Stati che garantiscono un adeguato livello di confidenzialità e sicurezza dei dati ai fini dello scambio reciproco di informazioni fiscali.

Nel mese di novembre del 2016, nel quadro dell'esame concernente lo scambio di informazioni su domanda, il Forum globale ha giudicato ampiamente conforme allo standard (largely compliant) il livello di confidenzialità offerto da Panama. Tutti gli accordi fiscali da esso conclusi contengono una clausola di confidenzialità che corrisponde al Modello di convenzione dell'OCSE. Oltre a questi atti normativi, altre disposizioni in materia di confidenzialità sono contemplate dall'Executive Decree No. 85 sullo scambio di informazioni, dalla Law No. 2 sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo così come dal Manual de Procidimiento nell'ambito dello scambio di informazioni. Infine, la legge fiscale di Panama prescrive esplicitamente la confidenzialità dei dati fiscali e il loro esclusivo utilizzo a fini fiscali (art. 722 del Tax Code).

La protezione dei dati personali è garantita dalla costituzione a Panama. I principi di protezione dei dati, come ad esempio il consenso obbligatorio delle persone interessate per la trasmissione dei loro dati personali a terzi, sono sanciti nella costituzione.

Questi principi costituzionali vengono concretizzati da disposizioni in materia di protezione dei dati in vari ambiti giuridici: il diritto penale stabilisce l'obbligo per i detentori di dati bancari di garantire la confidenzialità delle informazioni in essi contenute e prevede sanzioni in caso di utilizzo
illecito di tali informazioni (art. 164, 283­286 del Criminal Code). La legge sul commercio elettronico obbliga gli offerenti di archivi di documenti elettronici a proteggere i dati conservati per conto dei clienti nonché a garantirne l'affidabilità e un uso lecito (art. 55 della Law No. 51). Il disegno per una legge generale sulla protezione dei dati che concretizzi i principi costituzionali si trova attualmente all'esame del Parlamento panamense. Panama non figura nell'elenco degli Stati con un livello adeguato di protezione dei dati stilato dall'IFPDT. Sufficienti garanzie relative alle prescrizioni in materia di protezione dei dati sono tuttavia fornite in questo caso dalle rigorose condizioni quadro dell'Accordo SAI e dalla notifica della Svizzera.

Regolarizzazione del passato a Panama Il diritto fiscale di Panama non prevede alcun programma di regolarizzazione o moratoria permanente. L'ultimo Voluntary disclosure program, risalente al 2014, prevedeva in virtù della Law No. 25 la possibilità di denunciare valori patrimoniali non dichiarati senza incorrere in multe o altre sanzioni. Nel settembre 2017 è stata indetta una moratoria di tre mesi, che ha consentito ai contribuenti di denunciare 2751

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valori patrimoniali non dichiarati e di versare le imposte dovute senza alcun supplemento. Come contropartita, l'autorità fiscale panamense rinunciava a ulteriori inchieste nei confronti delle persone interessate. Con questa misura, il governo auspica di realizzare entrate supplementari per 400 milioni di dollari americani.

Il diritto fiscale panamense riconosce altresì a ogni contribuente, un'unica volta, il diritto di denunciare a posteriori redditi e valori patrimoniali che non sono stati dichiarati. Oltre all'imposta dovuta vanno versati gli interessi di mora e le multe (adeguate alle circostanze). In caso di dichiarazione volontaria non sono previste sanzioni penali (salvo i casi di frode fiscale grave).

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Appendice 1

Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale Concluso il 17 luglio 2017 Applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2018

Considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore (qui di seguito «Parti contraenti») intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni; considerando che la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore hanno firmato la Convenzione del Consiglio d'Europa e dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale nella versione riveduta32 (qui di seguito «Convenzione sull'assistenza amministrativa») e hanno riconosciuto che detta Convenzione deve essere in vigore ed effettiva nei loro confronti prima che sia avviato il primo scambio di informazioni relative a conti finanziari; considerando che lo standard comune di comunicazione di informazioni e adeguata verifica in materia fiscale relativa ai conti finanziari (qui di seguito «standard comune di comunicazione di informazioni») è stato elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con i Paesi del G20 per contrastare l'elusione e l'evasione fiscali e migliorare l'adempimento fiscale; considerando che la legislazione delle rispettive Giurisdizioni impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita alla sezione 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni; considerando che la legislazione delle Parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione; considerando che l'articolo 6 della Convenzione sull'assistenza amministrativa ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali, compreso lo scambio automatico di informazioni, e consente alle Parti contraenti di definire la portata e le modalità di tali scambi; considerando che le Parti contraenti dispongono i) di misure adeguate per garantire che le informazioni ricevute in virtù del presente Accordo restino confidenziali e 32

RS 0.652.1

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siano utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e ii) delle infrastrutture necessarie per uno scambio efficace (comprese procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e risorse destinate a risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o domande di scambi e ad applicare le disposizioni della sezione 4 del presente Accordo); considerando che, in conformità con il diritto interno applicabile, ciascuna parte contraente considera sufficienti le prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati, comprese le disposizioni necessarie per la protezione dei dati personali, offerte dall'altra parte contraente; considerando che le Parti contraenti intendono concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale sulla base del reciproco scambio automatico di informazioni secondo la Convenzione sull'assistenza amministrativa, ferme restando le prescrizioni in materia di confidenzialità e altre tutele ivi contemplate, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate in virtù della Convenzione sull'assistenza amministrativa; considerando che le Parti contraenti confermano l'esistenza di meccanismi appropriati in entrambe le Giurisdizioni che consentono ai contribuenti di denunciare volontariamente i redditi e i valori patrimoniali non dichiarati, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

Sezione 1: Definizioni 1. Ai fini del presente Accordo si intende per: a)

«Singapore»: la Repubblica di Singapore;

b)

«Svizzera»: la Confederazione Svizzera;

c)

«Parte contraente»: la Repubblica di Singapore o la Confederazione Svizzera, a seconda dei casi;

d)

«autorità competente»: i) per quanto concerne Singapore, il ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, e

ii)

per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o un suo rappresentante autorizzato;

e)

«istituto finanziario singaporiano»: i) qualsiasi istituto finanziario residente a Singapore, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori di Singapore, e ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente a Singapore, se la succursale è situata a Singapore;

f)

«istituto finanziario svizzero»: i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e

2754

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ii)

qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

g)

«istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanziario singaporiano o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;

h)

«conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione singaporiano o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Singapore o in Svizzera;

i)

«conto oggetto di comunicazione singaporiano»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone singaporiane oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

j)

«conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone oggetto di comunicazione svizzere o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

k)

«persona singaporiana»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Singapore secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente a Singapore;

l)

«persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario singaporiano tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;

m) «numero d'identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d'identificazione fiscale singaporiano o svizzero;

33 34

n)

«numero d'identificazione fiscale singaporiano»: un numero di riferimento fiscale singaporiano;

o)

«numero d'identificazione fiscale svizzero»: i) per le persone fisiche, il numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194633 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ii) per gli enti, il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 201034 sul numero d'identificazione delle imprese

RS 831.10 RS 431.03

2755

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p)

«standard comune di comunicazione»: lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 così come è stato recepito dalle legislazioni nazionali delle Parti contraenti.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l'Accordo, purché questa definizione sia conforme a quella che figura nello standard comune di comunicazione di informazioni. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto interno), il senso attribuitogli in quel momento dalla legislazione della parte contraente che applica l'Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale parte contraente prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della medesima parte contraente.

Sezione 2: Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione 1. Ai sensi degli articoli 6 e 22 della Convenzione sull'assistenza amministrativa e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni, ciascuna autorità competente raccoglie ogni anno le informazioni ottenute in virtù di tali norme e specificate al paragrafo 2 e le scambia automaticamente con l'altra autorità competente.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di Singapore in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione svizzero e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione singaporiano: a)

il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data di nascita e, per la Svizzera e se l'istituto finanziario svizzero dispone di tale informazione, il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche) per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un ente che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione, è identificato come avente una o più persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo, il nome, l'indirizzo e il numero o i numeri d'identificazione fiscale dell'ente e il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data di nascita e, per la Svizzera e se l'istituto finanziario svizzero dispone di tale informazione, il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituto;

2756

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d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

per i conti di custodia: 1) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, e 2) i proventi totali lordi derivanti dall'alienazione o dal riscatto di valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

f)

per i conti di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione; e

g)

per tutti gli altri conti, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

Sezione 3: Tempi e modalità dello scambio di informazioni 1. Ai fini dello scambio di informazioni secondo la sezione 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della parte contraente che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni secondo la sezione 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione alla sezione 2 paragrafo 2, le informazioni per il 2018 e tutti gli anni seguenti devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le Giurisdizioni sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile secondo la portata dello scambio definita alla sezione 2 e le procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione.

2757

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4. Le autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui alla sezione 2 secondo uno standard comune di comunicazione in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»).

5. Le autorità competenti concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Sezione 4: Cooperazione ai fini della conformità e dell'applicazione Un'autorità competente informa l'altra autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta oppure che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione non abbia rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.

L'autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto interno per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Sezione 5: Confidenzialità e protezione dei dati 1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte alle prescrizioni in materia di confidenzialità e ad altre tutele previste dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa, incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate. Lo scambio avviene, nella misura in cui è necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele stabilite in virtù del diritto interno dall'autorità competente che comunica i dati.

2. Ciascuna autorità competente notifica immediatamente all'altra autorità competente qualsiasi violazione delle prescrizioni sulla confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle misure di tutela, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Sezione 6: Consultazioni e modifiche 1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo, ciascuna autorità competente può chiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta attuazione dell'Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Parti contraenti. Salvo disposizione contraria, tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data dell'ultima firma del consenso scritto o dall'ultima notifica scambiata ai fini del presente consenso scritto.

2758

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Sezione 7: Durata dell'Accordo 1. Ciascuna parte contraente notifica all'altra parte contraente la conclusione delle procedure interne relative all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima di queste notifiche. Le Parti contraenti convengono che, fino alla sua entrata in vigore, il presente Accordo è applicabile in via provvisoria dal 1° gennaio 2018. Una parte contraente può denunciare l'applicazione provvisoria dell'Accordo, notificando per scritto all'altra parte contraente di non volervi aderire. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale notifica, data a seguito della quale gli obblighi derivanti dall'Accordo non sono più vincolanti.

2. Una parte contraente può sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il presente Accordo comunicando per scritto all'altra parte contraente che quest'ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto all'Accordo.

La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza da parte di una parte contraente delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati del presente Accordo e della Convenzione sull'assistenza amministrativa, la mancata comunicazione di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione.

3. Ciascuna parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni della Convenzione sull'assistenza amministrativa.

Fatto a Ginevra il 17 luglio 2017 in due esemplari originali in tedesco e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica di Singapore:

Alexander Karrer

Huey Min Chia-Tern

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Verbale concordato In occasione di diversi incontri e per corrispondenza, tra le delegazioni della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Singapore è intercorso uno scambio di opinioni relativo alla conclusione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (qui di seguito «Accordo»).

All'atto della firma dell'Accordo: a)

le delegazioni della Confederazione Svizzera e della Repubblica di Singapore hanno preso nota della Dichiarazione congiunta del 17 luglio 2017 del Dipartimento federale delle finanze e dell'Autorità monetaria di Singapore concernente la cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari (allegato I del presente Protocollo);

b)

la delegazione della Repubblica di Singapore ha confermato che la Repubblica di Singapore ha la facoltà di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite nella notifica della Confederazione Svizzera (allegato II del presente Protocollo).

Per la delegazione svizzera:

Per la delegazione di Singapore:

Fabrice Filliez Ambasciatore Capo sostituto della divisione Fiscalità

Huey Min Chia-Tern Delegata (internazionale, inchiesta e gruppo fiscale indiretto)

Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

Autorità fiscale di Singapore

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Allegato I

Dichiarazione congiunta concernente la cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari

Il Dipartimento federale delle finanze svizzero e l'Autorità monetaria di Singapore, memori delle buone relazioni bilaterali tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore; considerando l'Accordo tra Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore relativo alla cooperazione in materia fiscale firmato in data odierna; riconoscendo le strette relazioni tra i loro settori finanziari, contraddistinti da mercati aperti e interconnessi a livello internazionale, hanno convenuto quanto segue: Entrambe le Giurisdizioni confermano l'intenzione di continuare e intensificare la loro cooperazione nell'ambito dei servizi finanziari nel quadro del dialogo finanziario svizzero-singaporiano e: i)

mantengono lo stesso grado di accesso esistente al momento della firma della presente Dichiarazione congiunta e valutano opportunità che consentano di facilitare e migliorare ulteriormente la reciproca fornitura di servizi finanziari; e

ii)

discutono e valutano opportunità che consentano di rafforzare vicendevolmente la stabilità e l'integrità dei loro mercati finanziari.

Fatto a Singapore il 17 luglio 2017 in due esemplari.

Per il Dipartimento federale delle finanze:

Per l'Autorità monetaria di Singapore:

Thomas Kupfer

Jacqueline Loh

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Allegato II

Notifica concernente le prescrizioni sulla protezione dei dati relative al trattamento dei dati raccolti e scambiati secondo l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale 1. In virtù della sezione 5 dell'Accordo sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale firmato dalla Confederazione Svizzera e dalla Repubblica di Singapore (qui di seguito «Accordo»), con la presente l'autorità competente della Svizzera notifica all'autorità competente di Singapore che le trasmetterà le informazioni menzionate nella sezione 2 dell'Accordo se Singapore applica alle informazioni scambiate secondo l'Accordo le tutele di cui ai paragrafi 3­10 della presente notifica atte a garantire la dovuta protezione dei dati personali, conformemente alla procedura prevista dal diritto interno svizzero.

2. Resta inteso che Singapore applica le prescrizioni sulla protezione dei dati conformemente al suo diritto interno.

Definizioni 3. Ai fini della presente notifica si intende per: a)

«dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

b)

«trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione o trasferimento, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, il blocco, la cancellazione o la distruzione;

c)

«autorità competente»: il significato che gli attribuisce la sezione 1 dell'Accordo.

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Diritto di accesso, rettifica e cancellazione in relazione ai dati personali ottenuti dalla Svizzera in virtù dell'Accordo 4. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno il diritto di accesso ai loro dati personali trattati dall'autorità competente di Singapore. Sono fatte salve le domande di accesso abusive o le domande che potrebbero pregiudicare l'accertamento, la verifica, la riscossione o il recupero delle imposte, il perseguimento penale in relazione alle imposte o il trattamento dei dati da parte dell'autorità competente di Singapore.

5. Se provano la loro identità, le persone fisiche hanno inoltre il diritto di rettifica, di modifica o di cancellazione dei dati personali che si rivelano inesatti. In caso vi siano sospetti fondati circa la legittimità della domanda, l'autorità competente di Singapore può richiedere ulteriori giustificativi prima di procedere in tal senso.

6. Qualora l'autorità competente della Svizzera informi l'autorità competente di Singapore di avere trasmesso dati personali inesatti, l'autorità competente di Singapore rettifica, modifica oppure cancella opportunamente tali dati.

Diritto di ricorso 7. Le persone fisiche devono avere il diritto di presentare ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria, qualora l'uso scorretto dei dati personali trasmessi dall'autorità competente della Svizzera, operato dall'autorità competente di Singapore, cagioni loro danno.

Sicurezza dei dati 8. L'autorità competente di Singapore è tenuta ad adottare misure per la protezione dei dati personali trasmessile dall'autorità competente della Svizzera contro l'accesso, la modifica e la comunicazione non autorizzati.

Conservazione dei dati 9. L'autorità competente di Singapore garantisce che i dati personali siano conservati in un formato che consenta l'identificazione della persona interessata solo per il tempo necessario ai fini dell'Accordo o per l'ulteriore trattamento dei dati personali e, in ogni caso, in conformità dei termini di prescrizione contemplati nella legislazione fiscale nazionale di Singapore.

2763

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Uso delle informazioni trasmesse 10. Le informazioni trasmesse dall'autorità competente della Svizzera in virtù dell'Accordo possono essere utilizzate unicamente ai fini previsti dalla Convenzione sull'assistenza amministrativa e dallo stesso Accordo. Tali informazioni possono essere utilizzate per fini diversi soltanto previa autorizzazione dell'autorità competente della Svizzera.

La presente notifica ha validità finché all'autorità competente di Singapore non ne venga notificata la modifica.

2764

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Appendice 2

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina sullo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari per migliorare l'adempimento fiscale internazionale Concluso il 13 ottobre 2017 Applicato provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2018

Considerando che il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale e desiderano migliorare l'adempimento fiscale internazionale sviluppando ulteriormente tali relazioni; considerato che lo standard comune di comunicazione di informazioni è stato elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 per contrastare l'elusione e l'evasione fiscali e migliorare l'adempimento fiscale; considerando che la legislazione delle rispettive Parti contraenti impone o dovrebbe imporre agli istituti finanziari di comunicare informazioni concernenti taluni conti e di rispettare le relative procedure di adeguata verifica, conformemente alla portata dello scambio definita all'articolo 2 del presente Accordo e alle procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni; considerando che la legislazione delle rispettive Parti contraenti è adeguata periodicamente per recepire le modifiche dello standard comune di comunicazione di informazioni e che una Parte contraente, dopo aver adottato tali adeguamenti, per la definizione dello standard comune di comunicazione di informazioni farà riferimento alla versione aggiornata di questo standard; considerando che l'articolo 25 della Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata il 4 ottobre 201135 a Hong Kong, compreso il relativo Protocollo, (di seguito «CDI») ammette lo scambio di informazioni a fini fiscali e consente alle Parti contraenti di concludere lo scambio automatico di informazioni nonché di definire la portata e le modalità di detto scambio automatico; considerando che la Svizzera e Hong Kong dispongono i) di misure adeguate per garantire che le informazioni ricevute in virtù del presente Accordo restino confidenziali e siano utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla CDI e ii) delle infra35

RS 0.672.941.61

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strutture necessarie per uno scambio efficace (comprese procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati e confidenziali, comunicazioni efficaci e affidabili e risorse destinate a risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o domande di scambi e ad applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo); considerando che le Parti contraenti intendono concludere un accordo per migliorare l'adempimento fiscale internazionale sulla base del reciproco scambio automatico di informazioni secondo la CDI, ferme restando le prescrizioni in materia di confidenzialità e altre tutele ivi contemplate, comprese le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate in virtù della CDI; le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo si intende per: a)

«Regione amministrativa speciale di Hong Kong» («Hong Kong»): i territori in cui è applicabile il diritto fiscale della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina;

b)

«Svizzera»: la Confederazione Svizzera;

c)

«Parte contraente»: la Regione amministrativa speciale di Hong Kong o la Confederazione Svizzera, a seconda dei casi;

d)

«autorità competente»: i) per quanto concerne Hong Kong, il commissario per le imposte nazionali («Commissioner of Inland Revenue») o il suo rappresentante autorizzato, e ii) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

e)

«istituto finanziario hongkonghese»: i) qualsiasi istituto finanziario residente a Hong Kong, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori di Hong Kong, e ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente a Hong Kong, se la succursale è situata a Hong Kong;

f)

«istituto finanziario svizzero»: i) qualsiasi istituto finanziario residente in Svizzera, ad esclusione di qualsiasi sua succursale che sia situata al di fuori della Svizzera, e ii) qualsiasi succursale di un istituto finanziario non residente in Svizzera, se la succursale è situata in Svizzera;

g)

«istituto finanziario tenuto alla comunicazione»: qualsiasi istituto finanziario hongkonghese o svizzero, a seconda dei casi, che non sia un istituto finanziario non tenuto alla comunicazione;

h)

«conto oggetto di comunicazione»: un conto oggetto di comunicazione hongkonghese o svizzero, a seconda dei casi, purché sia stato identificato come

2766

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tale secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, in vigore a Hong Kong o in Svizzera; i)

«conto oggetto di comunicazione hongkonghese»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone hongkonghesi oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone hongkonghesi oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

j)

«conto oggetto di comunicazione svizzero»: un conto finanziario gestito da un istituto finanziario hongkonghese tenuto alla comunicazione e detenuto da una o più persone svizzere oggetto di comunicazione o da un'entità non finanziaria passiva avente una o più persone svizzere oggetto di comunicazione che esercitano il controllo;

k)

«persona hongkonghese»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione come residente a Hong Kong secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni o la successione di una persona defunta che era residente a Hong Kong;

l)

«persona svizzera»: una persona fisica o un ente identificato da un istituto finanziario hongkonghese tenuto alla comunicazione come residente in Svizzera secondo le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni o la successione di una persona defunta che era residente in Svizzera;

m) «numero d'identificazione fiscale»: a seconda dei casi, un numero d'identificazione fiscale hongkonghese o svizzero; n)

«numero d'identificazione fiscale hongkonghese»: il numero della carta di identità hongkonghese di una persona fisica o il numero del registro delle imprese di un ente;

o)

«numero d'identificazione fiscale svizzero»: i) per le persone fisiche, il numero d'assicurato ai sensi della legge federale del 20 dicembre 194636 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, ii) per gli enti, il numero d'identificazione delle imprese secondo la legge federale del 18 giugno 201037 sul numero d'identificazione delle imprese;

p)

«standard comune di comunicazione di informazioni»: lo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20.

2. Ogni termine non altrimenti definito nel presente Accordo avrà il significato attribuitogli in quel momento dalla legislazione della Parte contraente che applica l'Accordo, purché questa definizione sia conforme a quella che figura nello standard comune di comunicazione di informazioni. Ogni termine non altrimenti definito nel 36 37

RS 831.10 RS 431.03

2767

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presente Accordo o nello standard comune di comunicazione di informazioni ha, salvo se il contesto richiede una diversa interpretazione o se le autorità competenti convengono un significato comune (come previsto dal diritto interno), il senso attribuitogli in quel momento dalla legislazione della Parte contraente che applica l'Accordo, considerato che qualsiasi definizione indicata nella legislazione fiscale applicabile di tale Parte contraente prevale su una definizione contenuta in un'altra legislazione della medesima Parte contraente.

Art. 2

Scambio di informazioni concernente i conti oggetto di comunicazione

1. Ai sensi dell'articolo 25 della CDI e fatte salve le norme applicabili in materia di comunicazione e adeguata verifica secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni, ciascuna autorità competente raccoglie ogni anno le informazioni ottenute in virtù di tali norme e specificate nel paragrafo 2 e le scambia automaticamente con l'altra autorità competente.

2. Le informazioni da scambiare sono, nel caso di Hong Kong in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione svizzero e nel caso della Svizzera in relazione a ciascun conto oggetto di comunicazione hongkonghese: a)

il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita (nel caso di persone fisiche e se l'istituto finanziario hongkonghese o svizzero dispone di tale informazione) per ciascuna persona oggetto di comunicazione che è titolare di conto e, nel caso di un ente che è titolare di conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni, è identificato come avente una o più persone oggetto di comunicazione che esercitano il controllo, il nome, l'indirizzo e il numero o i numeri d'identificazione fiscale dell'ente e il nome, l'indirizzo, il numero o i numeri d'identificazione fiscale, la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di comunicazione;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto);

c)

il nome e l'eventuale numero di identificazione dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione;

d)

il saldo o il valore del conto (compreso, nel caso di un contratto di assicurazione con valore di riscatto o di un contratto di rendita, il valore maturato o il valore di riscatto) alla fine del pertinente anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione o, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, la chiusura del conto;

e)

per i conti di custodia: i) l'importo totale lordo degli interessi, l'importo totale lordo dei dividendi, nonché l'importo totale lordo degli altri redditi generati in relazione ai valori patrimoniali detenuti sul conto che in ogni caso sono pagati o accreditati sul conto (o in relazione al conto) nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione, e

2768

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ii)

i proventi totali lordi derivanti dall'alienazione o dal riscatto di valori patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

f)

per i conti di deposito, l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione;

g)

per tutti gli altri conti, l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione in relazione al quale l'istituto finanziario tenuto alla comunicazione è l'obbligato o il debitore, compreso l'importo complessivo di eventuali pagamenti di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno civile o di un altro adeguato periodo di rendicontazione.

Art. 3

Tempi e modalità dello scambio di informazioni

1. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati in relazione a un conto oggetto di comunicazione sono determinati conformemente ai principi della legislazione fiscale della Parte contraente che comunica le informazioni.

2. Ai fini dello scambio di informazioni di cui all'articolo 2, le informazioni scambiate identificano la valuta nella quale è denominato ciascun importo.

3. In relazione all'articolo 2 paragrafo 2, le informazioni per il 2018 e tutti gli anni seguenti devono essere scambiate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno civile a cui si riferiscono. Nonostante quanto precede, l'obbligo di scambiare informazioni per un anno civile si applica unicamente se entrambe le Parti contraenti sono dotate di una legislazione che prevede la comunicazione di informazioni per tale anno civile secondo la portata dello scambio definita nell'articolo 2 e le procedure di comunicazione e adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.

4. Le autorità competenti scambiano automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo lo standard comune di comunicazione di informazioni in un linguaggio di marcatura estensibile («Extensible Markup Language»).

5. Le autorità competenti elaborano e concordano uno o più metodi di trasmissione dei dati, comprendenti standard di cifratura.

Art. 4

Collaborazione ai fini della conformità e dell'applicazione dell'Accordo

Un'autorità competente informa l'altra autorità competente quando ha motivo di ritenere che un errore possa essere stato all'origine di una comunicazione inesatta o incompleta oppure che un istituto finanziario tenuto alla comunicazione non abbia

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rispettato gli obblighi di comunicazione applicabili e le procedure di adeguata verifica conformi allo standard comune di comunicazione di informazioni.

L'autorità competente notificata adotta tutte le misure previste dal diritto interno per ovviare agli errori o alla non conformità oggetto della notifica.

Art. 5

Confidenzialità e protezione dei dati

1. Tutte le informazioni scambiate sono sottoposte alle prescrizioni in materia di confidenzialità e ad altre tutele previste dalla CDI, incluse le disposizioni che limitano l'uso delle informazioni scambiate. Lo scambio avviene, nella misura in cui sia necessario per garantire il grado richiesto di protezione dei dati personali, conformemente alle tutele menzionate nella notifica di cui all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b e stabilite in virtù del diritto interno dalla Parte contraente che comunica i dati.

2. Ciascuna autorità competente notifica immediatamente all'altra autorità competente qualsiasi violazione delle prescrizioni in materia di confidenzialità e qualsiasi disfunzionamento delle misure di tutela, nonché tutte le eventuali sanzioni e misure correttive applicate.

Art. 6

Consultazioni e modifiche

1. In caso di difficoltà relative all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo, ciascuna autorità competente può chiedere consultazioni per definire misure atte a garantire la corretta attuazione dell'Accordo.

2. Il presente Accordo può essere modificato con il consenso scritto delle Parti contraenti. Salvo disposizione contraria, tale modifica ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese a decorrere dalla data dell'ultima firma del consenso scritto o dall'ultima notifica scambiata ai fini del presente consenso scritto.

Art. 7

Durata dell'Accordo

1. Le Parti contraenti applicano provvisoriamente il presente Accordo conformemente al loro diritto interno, dal 1° gennaio 2018 fino alla sua entrata in vigore secondo il paragrafo 2. Una Parte contraente può denunciare l'applicazione provvisoria dell'Accordo, notificando per scritto all'altra Parte contraente di non volervi aderire. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo a tale notifica, data a seguito della quale gli obblighi derivanti dall'Accordo non sono più vincolanti. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimangono confidenziali e soggette alle disposizioni della CDI.

2. Ciascuna Parte contraente conferma all'altra Parte contraente per mezzo di una notifica: a)

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la conclusione delle procedure richieste dal diritto interno per l'entrata in vigore del presente Accordo, precisando le date pertinenti che riguardano i conti preesistenti, i nuovi conti e l'applicazione o la conclusione delle procedure di comunicazione e adeguata verifica;

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b)

le misure per la protezione dei dati personali richieste dal diritto interno della Parte che comunica le informazioni e che la Parte contraente che riceve le informazioni deve rispettare;

c)

l'istituzione di misure adeguate volte a garantire il rispetto delle norme di confidenzialità e protezione dei dati;

d)

la facoltà di rispettare le prescrizioni sulla protezione dei dati definite dall'altra Parte contraente nella sua notifica ai sensi della lettera b.

L'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla ricezione dell'ultima di queste notifiche.

3. Una Parte contraente può sospendere lo scambio automatico di informazioni secondo il presente Accordo comunicando per scritto all'altra Parte contraente che quest'ultima è responsabile di una non conformità significativa rispetto all'Accordo.

La sospensione ha effetto immediato. Ai fini del presente paragrafo, per non conformità significativa si intende, tra l'altro, l'inosservanza da parte di una Parte contraente delle prescrizioni in materia di confidenzialità e protezione dei dati del presente Accordo e della CDI, la mancata comunicazione da parte dell'autorità compente di informazioni tempestive o adeguate a norma del presente Accordo nonché il fatto di definire gli enti come istituti finanziari non tenuti alla comunicazione o i conti come conti esclusi, in modo tale da pregiudicare il conseguimento degli scopi dello standard comune di comunicazione di informazioni.

4. Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto il presente Accordo. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica della denuncia. In caso di denuncia, tutte le informazioni precedentemente ricevute conformemente al presente Accordo rimarranno confidenziali e soggette alle disposizioni della CDI.

Fatto a Hong Kong, il 13 ottobre 2017, in due esemplari originali in inglese e tedesco, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare di Cina:

Andreas Rufer

Kuen-fai Wong

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