Termine per la raccolta delle firme: 15 novembre 2019

Iniziativa popolare federale «Agire autonomamente nella famiglia e nell'impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Agire autonomamente nella famiglia e nell'impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)», presentata il 26 marzo 2018; dopo che il 1° febbraio 2018 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Agire autonomamente nella famiglia e nell'impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)», presentata il 26 marzo 2018, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2018-1231

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Iniziativa popolare federale

FF 2018

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Helmut Berg, Hummelbergstrasse 46c, 8645 Jona 2. Hans Egloff, Brunnenzelgstrasse 8, 8904 Aesch 3. Martin Felder, Bahnhofstrasse 10, 8154 Oberglatt 4. Walter Hauser, Betliserstrasse 10, 8872 Weesen 5. Alexander Ineichen, Hummelbergstrasse 46e, 8645 Jona 6. Peter Leutenegger, Unterdorfstrasse 13, 8124 Maur 7. Julia Onken, Bilchenstrasse 12, 8280 Amriswil 8. Pirmin Schwander, Mosenbachstrasse 1, 8853 Lachen

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Agire autonomamente nella famiglia e nell'impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato KESB-Initiative, Mosenbachstrasse 1, casella postale 322, 8853 Lachen, e pubblicata nel Foglio federale del 15 maggio 2018.

1° maggio 2018

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale

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Iniziativa popolare federale «Agire autonomamente nella famiglia e nell'impresa (Iniziativa sulla protezione dei minori e degli adulti)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 14a

Protezione dei minori e degli adulti

1

Se una persona è o diviene incapace di discernimento oppure incapace di agire, i suoi congiunti, nell'ordine di priorità seguente, hanno il diritto di provvedere alla cura di tale persona e dei suoi interessi patrimoniali nonché di rappresentarla nelle sue relazioni giuridiche: a.

il coniuge o il partner registrato;

b.

i parenti di primo grado;

c.

i parenti di secondo grado;

d.

il convivente di fatto.

2

Chi ha la capacità di agire può, per il caso in cui divenga incapace di discernimento o incapace di agire, senza la partecipazione né il consenso delle autorità e nella forma del testamento: a.

modificare l'ordine di priorità di cui al capoverso 1; o

b.

incaricare una o più persone fisiche o giuridiche di provvedere alla cura della propria persona o dei propri interessi patrimoniali oppure di rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.

3

La modifica o l'incarico secondo il capoverso 2 è preminente sul diritto di cui al capoverso 1.

4

Soltanto un giudice nell'ambito di un procedimento ordinario può accertare l'incapacità di discernimento o l'incapacità di agire nonché revocare o limitare i diritti di cui ai capoversi 1 e 2. La legge disciplina i particolari.

4

RS 101

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Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 14a (Protezione dei minori e degli adulti) 1

L'articolo 14a entra in vigore contemporaneamente alle disposizioni d'esecuzione.

2

Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro due anni dall'accettazione dell'articolo 14a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione; queste si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

5

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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