Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 maggio 20181, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Art. 35, rubrica e cpv. 1 e 2, frase introduttiva Tipi di fornitori di prestazioni 1

Abrogato

2

Concerne soltanto il testo francese

Art. 36

Medici e altri fornitori di prestazioni: principio

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n possono esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo se autorizzati dal Cantone sul cui territorio è esercitata l'attività.

1 2

FF 2018 2635 RS 832.10

2018-0055

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Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

Art. 36a

FF 2018

Medici e altri fornitori di prestazioni: condizioni e oneri

Il Consiglio federale disciplina le condizioni che i fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n devono soddisfare. Le condizioni d'autorizzazione devono garantire che le prestazioni fornite siano appropriate e di alto livello qualitativo.

1

Le condizioni d'autorizzazione possono riguardare la formazione, il perfezionamento e le strutture necessarie a garantire la qualità delle prestazioni.

2

L'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è sottoposta a oneri relativi all'economicità e alla qualità delle prestazioni. Il Consiglio federale disciplina tali oneri. Questi riguardano segnatamente misure di sviluppo della qualità e la comunicazione dei dati necessari a tale scopo.

3

Art. 37

Medici: condizioni particolari

Come condizione di autorizzazione supplementare, il Consiglio federale può esigere dai fornitori di prestazioni secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettera a una prova delle conoscenze del sistema sanitario svizzero necessarie a garantire la qualità delle prestazioni. Può prevedere una procedura d'esame a tal scopo. L'esame si svolge nella lingua ufficiale della regione per la quale è richiesta l'autorizzazione.

1

I fornitori di prestazioni che hanno esercitato per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto sono dispensati dall'esame.

2

Il Consiglio federale può istituire una commissione ai fini dello svolgimento della procedura d'esame e attribuirle gli incarichi necessari. Esso disciplina i compiti e le competenze della commissione.

3

Può prevedere che gli istituti secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettera n siano autorizzati solo se i medici che vi esercitano la propria attività hanno esibito la prova di cui al capoverso 1.

4

Art. 38

Medici e altri fornitori di prestazioni: vigilanza

Ogni Cantone designa un'autorità che vigili sui fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n.

1

L'autorità di vigilanza adotta le misure necessarie a garantire l'osservanza delle condizioni d'autorizzazione e degli oneri di cui agli articoli 36a e 37. In caso di inosservanza delle condizioni d'autorizzazione o degli oneri, può ordinare le seguenti misure: 2

a.

un avvertimento;

b.

una multa fino a 20 000 franchi;

c.

il ritiro dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso per al massimo un anno (ritiro temporaneo);

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Assicurazione malattie. LF (Autorizzazione dei fornitori di prestazioni)

d.

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ritiro definitivo dell'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per l'intero campo d'attività o per una parte di esso.

Art. 53 cpv. 1 Contro le decisioni dei governi cantonali secondo gli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 48 capoversi 1­3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

1

Art. 55a

Limitazione del numero di medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale

Un Cantone può limitare a un numero massimo i medici che forniscono prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie, in uno o più campi di specializzazione medica o in determinate regioni. Un Cantone che limita il numero di medici prevede che: 1

a.

i medici siano autorizzati solo fino al raggiungimento del relativo numero massimo;

b.

il numero dei seguenti medici sia limitato al relativo numero massimo: 1. medici che esercitano nel settore ambulatoriale di un ospedale, 2. medici che esercitano in istituti secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettera n.

Per fissare i numeri massimi, il Cantone tiene conto dell'evoluzione generale dei tassi d'attività dei medici di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale può fissare criteri supplementari e principi metodologici per determinare i numeri massimi.

2

Prima di fissare i numeri massimi, il Cantone sente le federazioni dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli assicurati. Si coordina con gli altri Cantoni per definire i numeri massimi.

3

I fornitori di prestazioni, gli assicuratori e le loro rispettive federazioni comunicano gratuitamente alle autorità cantonali competenti che li richiedono i dati necessari a fissare i numeri massimi, oltre a quelli rilevati secondo l'articolo 59a.

4

Se un Cantone fissa numeri massimi, i seguenti medici possono continuare a esercitare: 5

a.

medici che sono stati autorizzati prima dell'entrata in vigore del numero massimo e hanno fornito prestazioni nel settore ambulatoriale a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;

b.

medici che esercitavano nel settore ambulatoriale di un ospedale o in un istituto secondo l'articolo 35 capoverso 2 lettera n prima dell'entrata in vigore dei numeri massimi, se continuano a esercitare la propria attività nel settore ambulatoriale dello stesso ospedale o nello stesso istituto.

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Se i costi annui per assicurato in un campo di specializzazione di un Cantone aumentano più dei costi annui degli altri campi di specializzazione di questo Cantone o della media nazionale dei costi annui del campo di specializzazione interessato, il Cantone può interrompere il rilascio di nuove autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in questo campo di specializzazione.

6

Art. 57 cpv. 1, secondo periodo ... Questi devono soddisfare le condizioni d'autorizzazione ai sensi degli articoli 36a e 37 e avere inoltre, durate almeno cinque anni, esercitato presso uno studio medico o rivestito una funzione medica direttiva in un ospedale.

1

II Disposizioni transitorie della modifica del ...

I disciplinamenti cantonali in materia di limitazione delle autorizzazioni a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie devono essere adeguati entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del 9 maggio 2018. Fintanto che i disciplinamenti cantonali non sono adeguati, comunque al massimo per due anni, l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è disciplinata secondo il diritto anteriore.

1

I fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere a­g, m e n, che secondo il diritto anteriore erano autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sono considerati autorizzati secondo l'articolo 36 del nuovo diritto dal Cantone sul cui territorio esercitavano la propria attività al momento dell'entrata in vigore di questo articolo.

2

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Qualora entro dieci giorni dalla scadenza del termine di referendum risulti che questo è decorso infruttuosamente, la presente legge entra in vigore come segue: 2

3

a.

l'articolo 55a e la cifra II capoverso 1 il 1° luglio 2019;

b.

il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni.

In caso contrario, il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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