Legge federale sulla espropriazione

Disegno

(LEspr) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 20181, decreta: I La legge federale del 20 giugno 19302 sulla espropriazione è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 1, 74, 75, 76­78, 81­83, 87, 89 capoverso 2, 90­92, 102 e 108 della Costituzione federale (Cost.)3, Art. 6 cpv. 1, primo periodo L'espropriazione a titolo temporaneo è limitata nella sua durata a dieci anni al più, sempreché una legge, una risoluzione del Consiglio federale o una convenzione non dispongano diversamente. ...

1

Art. 15 VIII. Atti preparatori

Sempreché la legislazione speciale non disponga altrimenti, i transiti, i rilievi planimetrici, i picchettamenti e le misurazioni indispensabili alla preparazione di un progetto per il quale si possa pretendere l'espropriazione devono essere pubblicati o notificati per iscritto al proprietario almeno dieci giorni prima d'essere iniziati.

1

Ulteriori atti preparatori indispensabili, quali le ispezioni del suolo e degli edifici, devono essere notificati per iscritto al proprietario almeno 30 giorni prima d'essere iniziati. In caso di opposizione del proprietario, necessitano dell'autorizzazione dell'autorità competente secondo l'articolo 38.

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1 2 3

FF 2018 4031 RS 711 RS 101

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Il danno derivante da questi atti preparatori dà diritto al pieno risarcimento.

3

Art. 19bis IV. Valore venale 1. Data determinante

È determinante il valore venale (art. 19 lett. a) nel momento in cui un titolo di espropriazione diventa esecutivo.

Art. 26 cpv. 1, secondo periodo, nonché 2 e 3 1

... Abrogato

I vantaggi e i pregiudizi per l'espropriato causati dall'espropriazione devono essere compensati tra l'espropriante e l'espropriato.

2

3

Abrogato

Titolo prima dell'art. 27

Capo III: Procedura d'espropriazione Art. 27 I. Principio

La procedura d'espropriazione deve essere eseguita in combinazione con la procedura di approvazione dei piani per la singola opera da espropriare. Qualora la legge non preveda una procedura di approvazione dei piani, la procedura d'espropriazione deve essere eseguita come procedura autonoma.

Art. 28

II. Procedura d'espropriazione combinata 1. Domanda di approvazione dei piani

Se per un'opera da autorizzare con un'approvazione dei piani sono necessarie espropriazioni, la domanda di approvazione dei piani deve esprimersi in merito alla necessità e all'estensione delle espropriazioni.

1

Alla domanda di approvazione dei piani si devono allegare un piano d'espropriazione e una tabella dei fondi da espropriare, con indicazione dei proprietari, delle superfici interessate, dei diritti reali limitati da espropriare (tabella dei diritti da espropriare) risultanti dal registro fondiario o dagli altri registri pubblici nonché dei diritti personali che vi sono annotati.

2

In caso di costituzione di servitù, si devono comunicare le grandi linee del loro contenuto.

3

In caso di espropriazione a titolo temporaneo, si deve indicare la durata di rivendicazione dei diritti.

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Art. 29 Abrogato Art. 30 2. Pubblicazione

Nella pubblicazione della domanda di approvazione dei piani devono figurare le domande di cui all'articolo 33 capoversi 1 e 2, da notificare entro il termine di opposizione.

1

Nella pubblicazione si deve fare espressamente richiamare l'attenzione: 2

a.

sull'articolo 32 sull'informazione dei conduttori e degli affittuari da parte dei proprietari fondiari;

b.

sugli articoli 42­44 sul bando di espropriazione.

Art. 31 3. Avvisi personali

Prima di pubblicare la domanda, l'espropriante deve trasmettere una copia del testo di pubblicazione a tutte le persone risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti note, contro cui è diretta la domanda. L'espropriante deve indicare ciò che chiede a ciascuna di esse.

1

Se l'espropriato riceve l'avviso personale dopo la pubblicazione della domanda, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.

2

3

L'avviso personale deve enunciare: a.

lo scopo e l'estensione dell'espropriazione;

b.

sommariamente il genere e l'ubicazione dell'opera da costruire;

c.

il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione;

d.

il luogo in cui si possono esaminare i documenti della domanda durante il termine di opposizione;

e.

la diffida a notificare le opposizioni e pretese conformemente all'articolo 33 capoverso 1;

f.

l'ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari, conformemente all'articolo 32;

g.

il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42­44.

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Art. 32 4. Comunicazione a conduttori e affittuari

Se l'espropriazione lede contratti di pigione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori e affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali rapporti.

1

Se i locatori ricevono l'avviso personale solo dopo la pubblicazione, per i conduttori e gli affittuari valgono gli stessi termini validi per i locatori.

2

Art. 33 5. Opposizione

Le seguenti domande devono essere fatte valere entro il termine di opposizione di 30 giorni: 1

a.

le opposizioni all'espropriazione;

b.

le domande secondo gli articoli 7­10;

c.

le richieste di prestazione in natura (art. 18);

d.

le richieste di ampliamento dell'espropriazione (art. 12);

e.

l'indennità di espropriazione pretesa.

Hanno l'obbligo di notificare le loro pretese entro il termine di opposizione anche i conduttori e gli affittuari nonché i titolari di servitù e di diritti personali annotati (art. 23 e 24 cpv. 2). I diritti di pegno e gli oneri fondiari gravanti un fondo di cui è chiesta l'espropriazione non devono essere notificati; i diritti d'usufrutto lo devono essere solo qualora si affermi che dalla privazione dell'oggetto dell'usufrutto derivi un danno (art. 24).

2

L'indennità di espropriazione pretesa secondo i capoversi 1 lettera e e 2 deve comprendere gli elementi di cui all'articolo 19 e, se possibile, essere stimata. Le domande d'indennità possono essere concretizzate anche nella successiva procedura di conciliazione.

3

Qualora i diritti da espropriare siano constatati nella rispettiva tabella o siano notori, essi vengono stimati dalla commissione di stima anche senza notificazione.

4

Art. 34 6. Approvazione dei piani

Con l'approvazione dei piani, l'autorità competente in materia decide anche sulle opposizioni relative al diritto d'espropriazione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettere a­c.

1

Nella misura in cui sia necessaria una procedura di conciliazione ed eventualmente una procedura di stima in relazione alle domande di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e, dopo la definitiva approvazione dei piani, l'autorità competente in materia trasmette al presidente della commissione di stima competente la decisione, i piani appro2

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vati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

Art. 35 7. Procedura semplificata di approvazione dei piani

Se si applica una procedura semplificata di approvazione dei piani senza pubblicazione e se si autorizzano così espropriazioni, si applicano per analogia gli articoli 28 e 31­34.

1

L'espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all'articolo 31 all'autorità di approvazione dei piani che, unitamente alla domanda, inoltra gli avvisi personali alle persone contro cui è diretta la domanda.

2

Art. 36 III. Procedura d'espropriazione autonoma 1. Requisiti

Se si espropriano diritti di cui all'articolo 5, senza che si debba prendere una decisione nell'ambito di una procedura combinata secondo gli articoli 28­35, occorre svolgere una procedura d'espropriazione autonoma.

1

Se per l'opera si è già svolta una procedura d'espropriazione, è ammessa una procedura d'espropriazione autonoma solo qualora: 2

a.

l'espropriante rivendichi o restringa un diritto, contrariamente a quanto prevedono il piano d'espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l'avviso personale oppure qualora la sua rivendicazione o restrizione di un diritto vada oltre quanto previsto da tali documenti; oppure

b.

per l'espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell'avviso personale, non era prevedibile o non lo era in tale misura.

Art. 37 2. Diritti già esercitati

Ove il diritto da espropriare sia di fatto già stato esercitato, l'espropriante, dopo essere stato informato della soppressione del diritto, deve chiedere l'inizio della procedura d'espropriazione autonoma all'autorità competente.

1

In tali casi, anche l'espropriato è autorizzato a chiedere l'inizio della procedura d'espropriazione autonoma all'autorità competente.

2

Le domande e le pretese in materia di espropriazione si prescrivono in cinque anni da quando l'espropriato è stato informato della soppressione del diritto.

3

Art. 38 3. Competenza

Il Dipartimento competente in materia è competente per la procedura d'espropriazione autonoma.

1

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L'autorità competente per l'approvazione dei piani decide al posto del Dipartimento se l'espropriazione avviene in rapporto con un'opera per la cui costruzione la legislazione speciale prevede un'approvazione dei piani.

2

Sono fatte salve le regolamentazioni speciali delle competenze contenute in altre leggi federali.

3

Art. 39 4. Apertura della procedura

L'autorità competente esamina la domanda di apertura di una procedura d'espropriazione autonoma e chiede all'espropriante i documenti necessari.

1

In particolare, l'autorità competente può chiedere i documenti di cui all'articolo 28 e gli avvisi personali di cui all'articolo 31.

2

Art. 40 5. Procedura

L'autorità competente decide se è necessaria una pubblicazione con deposito pubblico della domanda; gli articoli 30­33 sono applicabili per analogia.

1

Se non servono pubblicazioni, l'autorità competente sottopone direttamente la domanda di espropriazione alle controparti ed eventualmente ad altre persone interessate; in questo caso sono applicabili per analogia gli articoli 31­33 e 35 capoverso 2.

2

L'autorità competente può inoltre ordinare il picchettamento e il profilo dell'opera prevista.

3

Art. 41 6. Decisione

L'autorità competente decide sulle opposizioni relative al diritto di espropriazione secondo l'articolo 33 capoverso 1 lettere a­c.

1

Nella misura in cui sia necessaria una procedura di conciliazione ed eventualmente una procedura di stima in relazione alle domande di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettere d ed e, dopo la definitiva decisione di cui al capoverso 1, l'autorità competente in materia trasmette al presidente della commissione di stima competente la decisione, i piani approvati, il piano d'espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

2

Art. 42 IV. Bando di espropriazione 1. Oggetto

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Con la notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione alle persone contro cui è diretta la domanda, senza il consenso dell'espropriante non è più lecito compiere atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa.

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Art. 43 2. Menzione nel registro fondiario

Producendo un attestato dell'autorità competente per l'approvazione o dell'autorità competente di cui all'articolo 38, l'espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

Art. 45

I. Inizio della procedura

Il presidente competente della commissione di stima inizia la procedura di conciliazione su domanda scritta dell'espropriante, di un espropriato o di un cointeressato.

Art. 46

II. Citazione 1. Delle parti principali

Mediante comunicazione personale, il presidente cita l'espropriante e gli espropriati a comparire a una udienza di conciliazione, che di regola si svolge sul posto.

1

Se l'espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se mancano alcuni espropriati, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un'udienza.

2

Art. 47 2. Dei cointeressati

Anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti devono essere citati a comparire mediante comunicazione personale. Se il loro nome non è noto, il presidente della commissione di stima deve predisporre le ricerche necessarie o pubblicare la citazione.

1

La citazione all'udienza di conciliazione deve indicare ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti che in caso di loro assenza: 2

a.

il proprietario ha il diritto di concludere un accordo sull'indennità vincolante anche per essi; e

b.

non saranno citati a comparire alle fasi successive della procedura, a meno che non ne facciano richiesta.

Art. 48 III. Scopo dell'udienza

All'udienza si discuteranno le pretese d'indennità e le questioni correlate; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cercherà di mettere le parti d'accordo.

Art. 49, titolo marginale

IV. Processo verbale

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Art. 50­52 Abrogati Art. 53, titolo marginale V. Accordo indiretto fra le parti

Art. 54, titolo marginale e cpv. 1 VI. Accordo diretto fra le parti

Un accordo sull'indennità intervenuto dopo l'inizio della procedura d'espropriazione, ma al di fuori di una procedura davanti alla commissione di stima, vincola le parti solo quando sia stato conchiuso in forma scritta; esso dev'essere comunicato al presidente della commissione di stima.

1

Titolo prima dell'art. 54bis

Capo V: Prova a futura memoria Art. 54bis Se necessario, il presidente della commissione di stima ordina d'ufficio o su domanda di una parte le misure probatorie necessarie in vista di un'eventuale procedura da iniziare e le esegue. Può far capo ai membri della commissione di stima.

Capo V (art. 55 e 56) Abrogato Titolo prima dell'art. 57

Capo VI: Organizzazione delle commissioni di stima Art. 57 Abrogato Art. 58, titolo marginale I. Circondari di stima

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Art. 59 II. Commissioni di stima 1. Composizione, nomina e relazioni d'interesse

Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa si compone di: 1

a.

un presidente e di due supplenti;

b.

quindici altri membri al massimo.

Il Tribunale amministrativo federale nomina i membri delle commissioni di stima. Può revocare i membri delle commissioni di stima per gravi motivi.

2

I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. Il loro mandato può essere rinnovato due volte.

3

Il Tribunale amministrativo federale fissa i dettagli dello statuto giuridico nell'atto di nomina.

4

I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e disporre delle conoscenze tecniche, linguistiche e topografiche necessarie per la stima.

5

I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale amministrativo federale le loro relazioni d'interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale amministrativo federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d'interesse.

6

I membri delle commissioni di stima svolgono i propri compiti con la massima diligenza. Non sono vincolati a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

7

I membri delle commissioni di stima sono tenuti al segreto d'ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione e anche dopo la cessazione dello stesso.

8

Art. 59bis 1bis..Statuto legale dei membri della commissione

1

I membri delle commissioni di stima sono attivi a titolo accessorio.

Laddove il sovraccarico durevole di una commissione di stima lo esiga, il Tribunale amministrativo federale può nominare a titolo principale alcuni o tutti i membri della commissione.

2

In caso di attività principale, i membri della commissione sottostanno alla legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers), al disciplinamento delle indennità emanato dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 nonché al diritto esecutivo determinante per i rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale.

3

4

RS 172.220.1

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Art. 59ter 1ter. Segreteria

Un segretario e, se necessario, altro personale ausiliario a titolo accessorio sono a disposizione delle commissioni di stima. Sono assunti dal presidente della commissione di stima.

1

Le persone attive per la segreteria svolgono i loro compiti con la massima diligenza. Per lo svolgimento dei loro compiti sono vincolate alle istruzioni della loro commissione.

2

I membri delle commissioni di stima sono tenuti al segreto d'ufficio durante e dopo la cessazione della loro attività per le commissioni di stima.

3

Laddove il sovraccarico durevole di una o più commissioni di stima lo esiga, il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione una segreteria permanente per ciascuna commissione o una segreteria permanente comune.

4

Il personale della segreteria permanente sottostà alla LPers5, al disciplinamento delle indennità emanato dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 113 capoverso 1 nonché al diritto esecutivo determinante per i rapporti di lavoro del personale del Tribunale amministrativo federale.

5

Art. 59quater 1quater. Statuto di datore di lavoro e previdenza

Ove si costituiscano rapporti di lavoro nell'ambito degli articoli 59 bis e 59ter, il Tribunale amministrativo federale è competente per costituire, modificare e risolvere il rapporto di lavoro: 1

a.

dei membri della commissione di stima;

b.

su domanda del presidente della commissione di stima competente: per il personale di una segreteria permanente.

I membri delle commissioni di stima e le segreterie sono amministrativamente aggregati al Tribunale amministrativo federale.

2

Ove le condizioni per l'obbligo d'assicurazione secondo la legge federale del 25 giugno 19826 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità siano adempiute, i membri e il personale delle commissioni di stima e le loro segreterie devono essere assicurati presso PUBLICA.

3

Il Tribunale amministrativo federale versa periodicamente i contributi alle assicurazioni sociali dovuti dal salariato e dal datore di lavoro.

Può far capo a terzi per il regolamento dei pagamenti.

4

5

5 6

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione necessarie.

RS 172.220.1 RS 831.40

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Art. 60 cpv. 1, 1bis, 1ter e 4, primo periodo La commissione di stima delibera in composizione trimembre; ne fanno parte: 1

a.

il presidente o il supplente; e

b.

altri due membri.

1bis

Il presidente designa il suo supplente e gli altri membri.

1ter

Il segretario partecipa alle sedute con voto consultivo.

Se le parti si dichiarano d'accordo, il presidente o il supplente decide al termine della procedura di conciliazione, senza la partecipazione degli altri membri. ...

4

Art. 61 3. Responsabilità

La responsabilità dei membri delle commissioni di stima, degli incaricati dalla commissione e del personale della segreteria è retta dalla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità.

Art. 62, primo periodo I membri delle commissioni di stima sono sottoposti alle stesse condizioni valide per i membri del Tribunale amministrativo federale. ...

Art. 63

5. Compiti del Tribunale amministrativo federale

Il Tribunale amministrativo federale ha i seguenti compiti e competenze: 1

2

7

a.

controlla la gestione amministrativa delle commissioni di stima e dei rispettivi presidenti;

b.

può impartire istruzioni generali su questioni tecniche alle commissioni e ai rispettivi presidenti e chiedere loro rapporti occasionali o periodici;

c.

svolge i compiti di cui agli articoli 59ter e 59quater;

d.

è responsabile del pagamento delle indennità e della retribuzione ai membri delle commissioni di stima e delle rispettive segreterie.

Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive.

RS 170.32

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Titolo prima dell'art 64

Capo VIa: Procedura di stima Art. 64 cpv. 1 lett. a, bbis e k 1

La commissione di stima decide segnatamente: a.

sull'importo dell'indennità (art. 16 e 17);

bbis.

sulle pretese d'indennità di cui all'articolo 15 capoverso 3;

k.

Abrogata

Art. 66 III. Procedura 1. Convocazione

Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità durante la procedura di conciliazione, il presidente della commissione di stima dà inizio d'ufficio alla procedura di stima.

1

Col consenso delle parti, la procedura di stima può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell'opera.

2

Art. 67 cpv. 1, secondo periodo ... Il presidente cita le parti almeno trenta giorni in precedenza, avvertendole che si procederà alla discussione e all'ispezione oculare anche in loro assenza.

1

Art. 76 cpv. 1, secondo periodo, 2, primo periodo, 4, secondo periodo e 5, secondo-quarto periodo ... Se, nel caso di un'opera esistente, il diritto da espropriare è di fatto già esercitato, l'anticipata presa in possesso è autorizzata per legge.

1

Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda nella procedura di conciliazione al più presto nel momento in cui un titolo di espropriazione diventa esecutivo, ma comunque previa audizione dell'espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale.

...

2

4

... Abrogato

... Il presidente della commissione di stima decide in merito a queste domande, eventualmente con la partecipazione dei membri della commissione di stima. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l'articolo 94. In tutti i casi l'indennità definitiva frutta interesse al saggio del giorno della presa in possesso, fissato dal Tribunale amministrativo federale, e l'espropriato dev'essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall'anticipata presa in possesso.

5

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Art. 80­82 Abrogati Art. 88 cpv. 1 L'indennità per l'espropriazione dev'essere pagata entro 30 giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse dalla scadenza di questo termine al saggio fissato dal Tribunale amministrativo federale. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall'espropriante non è ancora possibile, sarà pagato intanto il 90 per cento dell'indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione parziale.

1

Art. 91 cpv. 1 Per effetto del pagamento dell'indennità, l'espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che l'espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d'intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell'espropriante, i diritti reali limitati nonché i diritti personali e altri diritti obbligatori annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l'avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.

1

Art. 109 I. Pubblicazioni

Le pubblicazioni sono inserite negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni e dei Comuni il cui territorio è interessato. Per il computo dei termini è determinante la pubblicazione nell'organo di pubblicazione dei Cantoni.

Art. 110

II. Diritto procedurale

Sempreché la presente legge non disponga altrimenti, la procedura è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 19688 sulla procedura amministrativa.

Art. 114 cpv. 3 e 4 Alla procedura di retrocessione (art. 102 e 103) e alla procedura d'espropriazione autonoma nei casi di cui all'articolo 36 capoverso 2 sono applicabili i principi generali sulle spese della legge del 4 dicembre 19479 di procedura civile federale, ove manchino i presupposti ivi menzionati.

3

8 9

RS 172.021 RS 273

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Ciascuna autorità stabilisce autonomamente le spese procedurali per la propria fase della procedura; sono fatte salve le decisioni delle autorità di ricorso.

4

Art. 115 cpv. 1 L'espropriante deve pagare all'espropriato una congrua indennità per le spese ripetibili necessarie, cagionate a questo ultimo dalle procedure di espropriazione, di conciliazione e di stima. Nella procedura combinata questa pretesa esiste nella procedura di approvazione dei piani per ciascuna parte alla procedura minacciata da un'espropriazione.

1

II L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato.

III Le disposizioni finali della modifica del ... hanno il tenore seguente:

Disposizioni finali della modifica del ...

Le procedure di espropriazione che sono iniziate prima dell'entrata in vigore della presente modifica saranno portate a termine secondo il diritto anteriore; sono fatte salve eventuali modifiche del sistema di tassazione per il periodo dall'entrata in vigore della presente modifica.

1

Le opposizioni, le domande e le pretese tardive ai sensi del tenore anteriore degli articoli 39­41, che riguardano una procedura conclusa conformemente al diritto anteriore, devono continuare a essere valutate conformemente al diritto anteriore.

2

Il Tribunale amministrativo federale procederà al rinnovo integrale dei membri delle commissioni di stima, fatta eccezione per i presidenti e i suoi supplenti, entro due anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

3

Se il mandato di un membro della commissione di stima scade dopo l'entrata in vigore della presente modifica e prima del rinnovo integrale della commissione, il Tribunale amministrativo federale prolunga la durata del suo mandato fino al rinnovo integrale della commissione; se un membro interrompe la propria attività per altri motivi, la sua sostituzione è in sospeso fino al rinnovo integrale.

4

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IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (n. II)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo 10 Art. 95b cpv. 2 e 3 2

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge.

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193011 sulla espropriazione (LEspr).

3

Art. 95e cpv. 3 Abrogato Art. 95f Abrogato Art. 95g cpv. 1, primo periodo, e 2 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della PA 12 può presentare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione. ...

1

Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte in virtù della LEspr13 può far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Titolo prima dell'art. 95k

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata Art. 95k, cpv. 1 e 2 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr14.

1

2

Abrogato

10 11 12 13 14

RS 142.31 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

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2. Legge federale del 20 dicembre 196815 sulla procedura amministrativa Art. 2 cpv. 3 In caso di espropriazione, la procedura è retta dalla presente legge, in quanto la legge federale del 20 giugno 193016 sulla espropriazione (LEspr) non vi deroghi.

3

3. Legge del 24 marzo 200017 sul personale federale Art. 2 cpv. 1 lett. j 1

La presente legge si applica al personale: j. delle commissioni federali di stima che è attivo a titolo principale (membri delle commissioni e membri delle segreterie permanenti).

4. Legge del 17 giugno 200518 sul Tribunale amministrativo federale Art. 28, primo periodo Il segretario generale dirige l'amministrazione del Tribunale, compresi i servizi scientifici e le segreterie permanenti delle commissioni federali di stima. ...

5. Legge del 19 marzo 201019 sull'organizzazione delle autorità penali Art. 37 cpv. 2 lett. c 2

Le corti dei reclami penali giudicano inoltre: c. i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale nonché dei membri delle commissioni federali di stima;

15 16 17 18 19

RS 172.021 RS 711 RS 172.220.1 RS 173.32 RS 173.71

4103

Espropriazione. LF

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6. Legge militare del 3 febbraio 199520 Art. 126a La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla presente legge e, sussidiariamente, dalla legge federale del 20 dicembre 196821 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193022 sulla espropriazione (LEspr).

2

Art. 126d cpv. 3 Abrogato Art. 126e Abrogato Art. 126f cpv. 1, primo periodo e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr24 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Titolo prima dell'art. 129

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata Art. 129 cpv. 1 e 2 Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr25.

1

2

Abrogato

20 21 22 23 24 25

RS 510.10 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4104

Espropriazione. LF

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7. Legge del 22 dicembre 191626 sulle forze idriche Art. 62 cpv. 2 La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196827 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193028 sulla espropriazione (LEspr).

2

Art. 62c cpv. 3 Abrogato Art. 62d Abrogato Art. 62e cpv. 1, primo periodo, e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196829 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr30 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Art. 62i, titolo marginale, cpv. 1 e 2 5. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr31.

1

2

26 27 28 29 30 31

Abrogato

RS 721.80 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4105

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8. Legge federale del 21 giugno 199132 sulla sistemazione dei corsi d'acqua Art. 17 cpv. 2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193033 sulla espropriazione (LEspr). Essi prevedono che il Governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.

2

9. Legge federale dell'8 marzo 196034 sulle strade nazionali Art. 18 cpv. 2, secondo periodo ... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 193035 sulla espropriazione (LEspr).

2

Art. 25 cpv. 3, secondo periodo ... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr36.

3

Art. 26a La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196837 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr38.

2

Art. 27b cpv. 3 Abrogato Art. 27c Abrogato

32 33 34 35 36 37 38

RS 721.100 RS 711 RS 725.11 RS 711 RS 711 RS 172.021 RS 711

4106

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Art. 27d cpv. 1, primo periodo, e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196839 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso il Dipartimento contro il progetto esecutivo o gli allineamenti in esso contenuti. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr40 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Art. 39, titolo marginale, cpv. 2 e 3 8. Espropriazione; Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr41.

2

3

Abrogato

Art. 51 cpv. 2 Il danno, che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell'articolo 64 LEspr42.

2

Art. 52 cpv. 2 Il danno, che ne risulti, sarà risarcito congruamente. Ove non sia possibile convenire dell'indennità, essa sarà determinata dalla Commissione di stima, in conformità dell'articolo 64 LEspr43.

2

10. Legge del 30 settembre 201644 sull'energia Art. 69 cpv. 2, secondo periodo Abrogato

39 40 41 42 43 44

RS 172.021 RS 711 RS 711 RS 711 RS 711 RS 730.0

4107

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11. Legge federale del 21 marzo 200345 sull'energia nucleare Art. 49 cpv. 1 e 1bis La procedura per la licenza di costruzione di impianti nucleari e per la licenza per indagini geologiche è retta dalla legge del 20 dicembre 196846 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193047 sulla espropriazione (LEspr).

1bis

Art. 53 cpv. 3 Abrogato Art. 54 Abrogato Art. 55 cpv. 1, primo periodo e 2 Durante il termine di deposito dei piani, chiunque è parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196848 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr49 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Art. 58, rubrica, cpv. 1 e 2 Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata Dopo la conclusione della procedura di licenza si procede, se necessario, alla procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr50.

1

2

Abrogato

Art. 59 cpv. 3, secondo periodo e 4 ... Se le pretese sono contestate totalmente o in parte, la procedura è retta dalla LEspr 51.

3

4

Abrogato

45 46 47 48 49 50 51

RS 732.1 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711 RS 711

4108

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Art. 85 cpv. 3 Se non si riesce a concordare l'indennità, essa è stabilita dalla Commissione di stima secondo l'articolo 64 LEspr52.

3

12. Legge del 24 giugno 190253 sugli impianti elettrici Art. 16a La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196854 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193055 sulla espropriazione (LEspr).

2

Art. 16d cpv. 3 Abrogato Art. 16e Abrogato Art. 16f cpv. 1, primo periodo e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196856 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr57 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Art. 45 cpv. 1 e 2 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr58.

1

2

Abrogato

52 53 54 55 56 57 58

RS 711 RS 734.0 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4109

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13. Legge federale 20 dicembre 195759 sulle ferrovie Art. 18a

Diritto applicabile

La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196860 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193061 sulla espropriazione (LEspr).

2

Art. 18d cpv. 3 Abrogato Art. 18e Abrogato Art. 18f cpv. 1, primo periodo e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196862 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente per l'approvazione dei piani. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr63 può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

Art. 18k, rubrica, cpv. 1 e 2 Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr64.

1

2

Abrogato

Art. 18u cpv. 3, secondo periodo ... Se le pretese sono contestate, in tutto o in parte, la procedura è retta dalla LEspr65.

3

59 60 61 62 63 64 65

RS 742.101 RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711 RS 711

4110

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14. Legge del 23 giugno 200666 sugli impianti a fune Art. 13 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196867 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'UFT. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 giugno 193068 sulla espropriazione (LEspr) può, durante il termine di deposito dei piani, far valere tutte le domande di cui all'articolo 33 LEspr.

2

3

I Comuni tutelano i propri interessi mediante opposizione.

Art. 16

Diritto applicabile

La procedura d'approvazione dei piani è retta sussidiariamente dalla legge federale del 20 dicembre 195769 sulle ferrovie (Lferr) e dalla legge del 20 dicembre 196870 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr71.

2

15. Legge del 4 ottobre 196372 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 2 cpv. 2 e 2bis La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196873 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

2

Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193074 sulla espropriazione (LEspr).

2bis

Art. 21b cpv. 3 Abrogato

66 67 68 69 70 71 72 73 74

RS 743.01 RS 172.021 RS 711 RS 742.101 RS 172.021 RS 711 RS 746.1 RS 172.021 RS 711

4111

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Art. 22 Abrogato Art. 22a cpv. 1, primo periodo e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196875 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. ...

1

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr76, può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr durante il termine di deposito dei piani.

2

Art. 26, rubrica, cpv. 1 e 2 Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Dopo la conclusione della procedura d'approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr77.

1

2

Abrogato

Art. 29 cpv. 2 Le contestazioni derivanti dall'applicazione di questa norma sono trattate secondo la procedura prevista dalla LEspr78.

2

16. Legge federale del 21 dicembre 194879 sulla navigazione aerea Art. 36e 2a. Indennità per l'eccessiva esposizione al rumore dovuta all'esercizio di aeroporti

Le pretese d'indennità nei confronti degli esercenti degli aeroporti per un'eccessiva esposizione al rumore che deve essere tollerata sulla base di un regolamento d'esercizio approvato sono valutate conformemente alla legge federale del 20 giugno 193080 sulla espropriazione (LEspr). Non sono applicabili gli articoli 27­44 della LEspr.

1

Le pretese d'indennità devono essere presentate al presidente della commissione di stima competente. Non è necessario aver previamente partecipato alla procedura di approvazione del regolamento d'esercizio.

2

75 76 77 78 79 80

RS 172.021 RS 711 RS 711 RS 711 RS 748.0 RS 711

4112

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Il termine di prescrizione per le pretese d'indennità è di cinque anni e inizia a decorrere dalla data in cui sorge il diritto all'indennità.

3

Art. 37a La procedura d'approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196881 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

1

Se per gli aeroporti sono necessarie espropriazioni, sono inoltre applicabili le prescrizioni della LEspr82.

2

Art. 37d cpv. 3 Abrogato Art. 37e Abrogato Art. 37f cpv. 1, primo periodo e 2 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196883 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. ...

1

Per gli impianti aeroportuali, durante il termine di deposito dei piani chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr 84 può sollevare tutte le domande secondo l'articolo 33 della LEspr.

2

Art. 37k, rubrica, cpv. 1 e 2 Procedura di conciliazione e di stima, immissione in possesso anticipata

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr85.

1

2

Abrogato

Art. 37u Ex art. 36e

81 82 83 84 85

RS 172.021 RS 711 RS 172.021 RS 711 RS 711

4113

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Art. 37u, titolo marginale 9a. Garanzia di mantenimento per gli aeroporti nazionali

Art. 44 cpv. 4 Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa, la procedura è retta dalla LEspr86.

4

17. Legge del 7 ottobre 198387 sulla protezione dell'ambiente Art. 58 cpv. 2 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193088 sulla espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.

2

18. Legge federale del 24 gennaio 199189 sulla protezione delle acque Art. 68 cpv. 3 Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193090 sulla espropriazione. Essi prevedono che il governo cantonale decide sulle opposizioni rimaste controverse.

3

86 87 88 89 90

RS 711 RS 814.01 RS 711 RS 814.20 RS 711

4114