Decreto federale

Disegno

concernente l'approvazione e la trasposizione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (Modifica della legge sul CO2) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° dicembre 20172, decreta:

Art. 1 L'Accordo del ...3 tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra è approvato.

1

2

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

1 2 3

RS 101 FF 2018 363 RS ...; FF 2018 419

2017-1790

413

Approvazione e trasposizione dell'Acc. tra la Confederazione Svizzera e l'UE sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra. DF

FF 2018

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge del 23 dicembre 20114 sul CO2 è modificata come segue: Sostituzione di espressioni Fatti salvi i capoversi 2­5, in tutta la legge, eccettuati gli articoli 35 capoverso 3 e 41 capoverso 2, «imprese» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestori di impianti».

1

Nel titolo prima dell'articolo 31, come pure negli articoli 31 capoversi 4 e 5 e 31a capoverso 1, frase introduttiva «imprese» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestori».

2

Nel titolo dell'articolo 31a «imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e hanno preso un impegno di riduzione» è sostituito con «gestori di impianti di cogenerazione che hanno preso un impegno di riduzione».

3

Nell'articolo 31a capoverso 1 lettera b, «dell'impresa» è sostituito con «dell'impianto».

4

Negli articoli 31a capoverso 2 e 32b capoverso 2, «imprese o impianti» è sostituito con «impianti».

5

Art. 2 cpv. 3 e 5 I diritti di emissione sono diritti negoziabili per l'emissione di gas serra che sono assegnati a titolo gratuito o messi all'asta dalla Confederazione o da Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale.

3

5

Gli impianti sono unità tecniche fisse in un sito.

Art. 3 cpv. 3bis Il Consiglio federale stabilisce in che misura i diritti di emissione di Stati o comunità di Stati che dispongono di sistemi di scambio di quote di emissioni riconosciuti dal Consiglio federale vengono considerati per il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di cui al capoverso 1.

3bis

4

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RS 641.71

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Art. 15

FF 2018

Partecipazione su richiesta

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni di gas serra elevate o medie possono partecipare, su richiesta, al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE).

1

Essi devono restituire annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere restituita; al riguardo, tiene conto di normative internazionali paragonabili.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti e al riguardo considera: a.

come interagiscono l'aggravio dovuto alla tassa sul CO2 e il valore aggiunto degli impianti appartenenti alla categoria in questione;

b.

in che misura la tassa sul CO2 pregiudica la competitività internazionale degli impianti appartenenti alla categoria in questione.

Art. 16

Obbligo di partecipazione: gestori di impianti

I gestori di impianti che appartengono a una determinata categoria e causano emissioni elevate di gas serra sono tenuti a partecipare al SSQE.

1

Essi devono restituire annualmente alla Confederazione diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni in misura corrispondente alle emissioni prodotte da tali impianti. Il Consiglio federale stabilisce la quota di certificati di riduzione delle emissioni che può essere restituita. Al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

2

3

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di impianti.

Art. 16a

Obbligo di partecipazione: operatori di aeromobili

Gli operatori di aeromobili che decollano o atterrano in Svizzera sono tenuti a partecipare al SSQE.

1

2

Il Consiglio federale disciplina: a.

le deroghe per i voli contemplati da un sistema di scambio di quote di emissioni da esso riconosciuto;

b.

le deroghe per i voli che non decollano o atterrano nello Spazio economico europeo (SEE) nonché ulteriori deroghe. Al riguardo, tiene conto delle prescrizioni dell'Unione europea.

Gli operatori aerei devono restituire annualmente alla Confederazione in misura corrispondente alle emissioni prodotte dagli aeromobili: 3

a.

diritti di emissione per aeromobili; oppure

b.

diritti di emissione per impianti o certificati di riduzione delle emissioni, per quanto l'Unione europea lo preveda.

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Art. 17

FF 2018

Restituzione della tassa sul CO2

Ai gestori di impianti che partecipano al SSQE viene, su richiesta, restituita la tassa sul CO2 applicata ai combustibili.

Art. 18

Determinazione della quantità di diritti di emissione disponibili

Il Consiglio federale stabilisce anticipatamente ogni anno e fino al 2020 la quantità di diritti di emissione disponibili per gli impianti e la quantità di diritti di emissione disponibili per gli aeromobili. Al riguardo, tiene conto dell'obiettivo di riduzione di cui all'articolo 3 e delle normative internazionali paragonabili.

1

Esso può adeguare la quantità di diritti di emissione disponibili se designa nuove categorie di impianti secondo l'articolo 16 capoverso 3, esclude successivamente categorie di impianti dall'obbligo di partecipazione al SSQE o se vengono cambiate normative internazionali paragonabili.

2

Esso riserva ogni anno una quantità adeguata di diritti di emissione per impianti e per aeromobili per renderli accessibili ai futuri partecipanti al SSQE e ai partecipanti al SSQE in forte crescita.

3

Art. 19 1

Assegnazione di diritti di emissione per impianti

I diritti di emissione per impianti sono assegnati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

Il volume dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un gestore di impianti è determinato in particolare in funzione dell'efficienza in termini di emissioni di gas serra di impianti di riferimento.

3

Per la produzione di elettricità, ai gestori di impianti non sono assegnati diritti di emissione a titolo gratuito. Il Consiglio federale può prevedere deroghe.

4

Se la quantità dei diritti di emissione disponibili sul mercato aumenta notevolmente per ragioni economiche, il Consiglio federale può prevedere che solo una parte dei restanti diritti di emissione sia messa all'asta. I diritti di emissione che non sono messi all'asta e quelli che non sono acquistati all'asta vengono cancellati.

5

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle normative internazionali paragonabili.

6

Art. 19a 1

Assegnazione di diritti di emissione per aeromobili

I diritti di emissione per aeromobili sono assegnati annualmente.

Una parte dei diritti di emissione è assegnata a titolo gratuito. I rimanenti diritti di emissione sono messi all'asta.

2

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FF 2018

Il volume dei diritti di emissione assegnati a titolo gratuito a un operatore di aeromobili è determinato in particolare in funzione delle tonnellate-chilometro effettuate nel 2018.

3

Il Consiglio federale disciplina i dettagli; al riguardo, tiene conto delle prescrizioni dell'Unione europea.

4

Art. 20

Rapporto

I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili presentano ogni anno alla Confederazione un rapporto sulle emissioni di gas serra che producono.

Art. 21 cpv. 1 I gestori di impianti e gli operatori di aeromobili devono versare alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata di CO2 equivalente (CO2eq) per le emissioni che non sono coperte né da diritti di emissione né, per quanto siano ammessi, da certificati di riduzione delle emissioni.

1

Capitolo 4, sezione 2 (art. 22­25) Abrogata Titolo dopo l'art. 28

Sezione 3a: Registro dello scambio di quote di emissioni Art. 28a Il Consiglio federale gestisce un registro pubblico dello scambio di quote di emissioni. Questo registro serve alla conservazione e alla transazione di diritti di emissione, attestati e certificati di riduzione delle emissioni.

1

Nel registro dello scambio di quote di emissioni possono iscriversi soltanto persone che hanno la propria sede o il proprio domicilio in Svizzera o nello SEE e dispongono di un conto bancario in Svizzera o nello SEE. Il Consiglio federale disciplina le deroghe.

2

Il Consiglio federale può prevedere che pagamenti in denaro relativi alle vendite all'asta di diritti di emissione possano essere effettuati soltanto tramite conti bancari in Svizzera o nello SEE.

3

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FF 2018

Art. 39 cpv. 1bis e 5 Nell'ambito dell'esecuzione degli accordi internazionali sul collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni, il Consiglio federale può: 1bis

a.

emanare prescrizioni relative alla modalità di adempimento dei compiti affidati alla Svizzera;

b.

affidare determinati compiti ad autorità estere o internazionali.

Esso emana prescrizioni relative alla forma di domande, segnalazioni e rapporti.

Può ordinare il ricorso all'elaborazione elettronica dei dati. In questo caso definisce in particolare i requisiti relativi all'interoperabilità dei sistemi informatici e alla sicurezza dei dati.

5

Art. 40a

Obbligo di informare

Alle autorità federali vanno fornite le informazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

1

2

Sono soggetti all'obbligo di informare in particolare: a.

i gestori di impianti di cui agli articoli 15 e 16;

b.

gli operatori di aeromobili (art. 16a);

c.

le persone assoggettate alla tassa di cui all'articolo 30;

d.

i gestori di impianti che s'impegnano a ridurre le emissioni di gas serra di cui all'articolo 31 capoverso 1;

e.

i gestori di impianti di cogenerazione di cui all'articolo 32a;

f.

le persone che presentano una domanda di restituzione della tassa sul CO 2 di cui all'articolo 32c.

Alle autorità federali vanno forniti a titolo gratuito i documenti necessari e deve essere garantito l'accesso all'azienda durante il normale orario di lavoro.

3

Art. 40b

Trattamento di dati personali

Nell'ambito dello scopo della presente legge, le autorità federali competenti possono trattare dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi o penali.

1

2

Dette autorità possono conservare questi dati su supporto elettronico.

Il Consiglio federale stabilisce le categorie di dati personali che possono essere trattati e per quanto tempo devono essere conservati.

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