Traduzione1

Protocollo che modifica la Convenzione del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 26 luglio 2017 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 28 novembre 19943 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (qui di seguito «Convenzione») e il suo Protocollo (qui di seguito «Protocollo della Convenzione»), firmati a Quito il 28 novembre 1994, hanno convenuto quanto segue:

Art. I Dopo l'articolo 25 (Procedura amichevole), nella Convenzione è inserito un nuovo articolo 25bis (Scambio di informazioni): «Art. 25bis

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte considerate dalla Convenzione nella misura in cui l'imposizione prevista da tale legislazione non sia contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dall'articolo 1.

2. Le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione

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Dal testo originale francese.

FF 2018 2291 RS 0.672.932.71

2018-0014

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot.

che mod. la Conv. con l'Ecuador

FF 2018

di questo Stato e sono accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione in merito a ricorsi concernenti tali imposte. Dette persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini.

Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad per altri fini le informazioni ottenute, se ciò è previsto dalla legislazione di entrambi gli Stati e se l'autorità competente dello Stato richiesto ne ha approvato l'impiego.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

adottare misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua normale prassi amministrativa oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente usa i poteri a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire informazioni solo perché, per tali informazioni, non sussiste alcun interesse di rilevanza nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di fornire informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.» Art. II Nel Protocollo della Convenzione è inserito un nuovo numero 4 (ad art. 25bis): «4. Ad art. 25bis a)

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Resta inteso che lo Stato richiedente presenta una domanda di scambio di informazioni solo dopo aver esaurito le fonti usuali d'informazione previste dalla sua procedura fiscale interna.

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot.

che mod. la Conv. con l'Ecuador

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b)

Resta inteso che nella domanda di informazioni fiscali secondo l'articolo 25bis della Convenzione le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto: (i) l'identità della persona oggetto della verifica o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda (iii) una descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste; (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste.

c)

Resta inteso che il riferimento alle informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b contenga importanti requisiti procedurali volti a impedire la «fishing expedition», i numeri i­v della lettera b devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni.

d)

Resta inteso che, sulla base dell'articolo 25bis della Convenzione, gli Stati contraenti non sono tenuti a procedere a uno scambio di informazioni spontaneo o automatico.

e)

Resta inteso che nel caso di uno scambio di informazioni si applicano le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente in vigore nello Stato richiesto. Resta inoltre inteso che queste norme servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente lo scambio di informazioni.»

Art. III I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo. Il Protocollo entra in vigore alla data dell'ultima di queste notificazioni e le sue disposizioni sono valide per le domande di informazioni fiscali relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

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Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Prot.

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Fatto in duplice esemplare a Quito, il 26 luglio 2017, nelle lingue francese e spagnola, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador:

Pascal Décosterd Ambasciatore svizzero nella Repubblica dell'Ecuador

María Fernanda Espinosa Garcés Ministro degli affari esteri e della mobilità umana

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