Iniziativa popolare federale. Termine per la raccolta delle firme: 11 giugno 2020

Iniziativa popolare federale «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)», presentata il 21 novembre 2018; dopo che il 21 novembre 2018 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici, visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

1 2 3

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)», presentata il 21 novembre 2018, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Bachmann François, Le Cheminet 18, 1305 Penthalaz 2. Bardill Johannes, Dorfstrasse 58, 8816 Hirzel 3. Burgermeister Jean, Rue de la Ferme 8, 1205 Ginevra 4. Chevalley Isabelle, Route du Marchairuz 20, 1188 St-George 5. Christen Michael, Hauptstrasse 3, 3475 Riedtwil 6. Félix Nicolas, Rue St-Victor 29, 1227 Carouge 7. Flach Beat, Im Fahr 18, 5105 Auenstein 8. Frösch Therese, Hochfeldstrasse 101, 3012 Berna 9. Jansen Ronja, Tschoppenhauerweg 7, 4402 Frenkendorf 10. Jaria Anthony, Route du Centre 79, 1727 Corpataux 11. Krattiger Eva, Melchtalstrasse 6, 3014 Berna 12. Küng Magdalena, Waltenschwilerstrasse 3, 5610 Wohlen 13. Landolt Martin, Sonnenweg 27, 8752 Näfels 14. Lang Josef, Blumenbergstrasse 42, 3013 Berna 15. Lempert Lewin, Müllerstrasse 48, 8004 Zurigo 16. Mazzone Lisa, Croisette 18, 1205 Ginevra 17. Naeff Anna, Neustadt 59, 8200 Sciaffusa 18. Repond Julien, Route de Vernier 108 C, 1219 Châtelaine 19. Schmid Judith, Champagneallee 31, 2502 Bienne 20. Seiler Graf Priska, Härdlenstrasse 124, 8302 Kloten 21. Seydoux-Christe Anne, Rue du Mont-Terri 15, 2800 Delémont 22. Sommaruga Cornelio, Crêts-de-Champel 16, 1206 Ginevra 23. Sommaruga Carlo, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Ginevra 24. Streiff Marianne, Kirchgässli 25, 3322 Urtenen 25. Trede Aline, Sonneggring 15, 3008 Berna 26. Waeger Muriel, Rue du Milieu 24, 1400 Yverdon-les-Bains 27. Wallimann-Sasaki Thomas, Rohrmatte 6, 6372 Ennetmoos

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Allianz gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer, Gruppe für eine Schweiz ohne Armee GSoA, casella postale, 8031 Zurigo, e pubblicata nel Foglio federale dell'11 dicembre 2018.

27 novembre 2018

Cancelleria federale Svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Contro l'esportazione di armi in Paesi teatro di guerre civili (Iniziativa correttiva)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 107 cpv. 2­4 [La Confederazione] Emana, sotto forma di legge federale, prescrizioni sulla fabbricazione, l'acquisto e lo smercio nonché sull'importazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico.

2

Affari con l'estero aventi per oggetto materiale bellico sono vietati in particolare se: 3

a.

il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato interno o internazionale; la legge può prevedere eccezioni, segnatamente per: 1. Paesi democratici che hanno un regime di controllo delle esportazioni comparabile a quello svizzero, 2. Paesi che sono implicati in un tale conflitto esclusivamente nel quadro di una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

b.

il Paese destinatario viola in modo grave e sistematico i diritti umani;

c.

nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia impiegato contro la popolazione civile; o

d.

nel Paese destinatario esiste un forte rischio che il materiale bellico sia trasferito a un destinatario finale indesiderato.

In deroga al capoverso 3 la legge può prevedere eccezioni per i dispositivi impiegati per lo sminamento umanitario come pure per singole armi da fuoco portatili o corte e per le relative munizioni, se le armi sono destinate esclusivamente a uso privato o sportivo.

4

Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 107 cpv. 2­4 (Armi e materiale bellico) Se le pertinenti disposizioni legislative non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 107 capoversi 2­4 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni di esecuzione, che hanno effetto fino all'entrata in vigore delle disposizioni legislative.

4 5

RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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