Decisione concernente il riesame della modifica permanente della struttura dello spazio aereo svizzero attorno all'aerodromo regionale di Grenchen nel quadro del progetto «Aerodrome Flight Information Service (AFIS) ­ Grenchen» del 23 maggio 2018

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC), 3003 Berna

Oggetto:

Stando alla società Regionlalflugplatz Jura-Grenchen AG, le prime esperienze maturate con il livello di prestazioni AFIS dimostrano che la sicurezza aerea (safety) in regime AFIS non può più essere garantita nemmeno in presenza di un volume di traffico normale. L'UFAC, diffondendo i relativi messaggi NOTAM, ha accolto favorevolmente la domanda della Regionlalflugplatz Jura-Grenchen AG di sospendere fino a nuovo avviso gli orari di esercizio della «Zona d'informazione di volo» (FIZ) e i voli strumentali senza ricorso all'ATC ma con ricorso all'AFIS. Temporaneamente la Regionlalflugplatz Jura-Grenchen AG non attiverà pertanto più la FIZ. La decisione del 19 marzo 2018, che istituiva questa FIZ, non deve tuttavia essere abrogata integralmente, in quanto essa era esercitata in regime «HX» e pubblicata come tale. Va in ogni caso soppresso il passaggio del numero 2 del dispositivo che rimanda agli orari di esercizio menzionati nella domanda del 22 dicembre 2017.

Basi giuridiche:

Secondo gli articoli 8a e 40 capoversi 1 e 2 della legge del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Per garantire la sicurezza aerea l'UFAC può, in virtù dell'articolo 15 dell'ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ONCA; RS 748.121.11), definire una «Zona d'informazione di volo» (FIZ) e fissarne le relative regole. Una FIZ è uno spazio aereo con dimensioni

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prestabilite, all'interno del quale il volo di aeromobili è consentito nel rispetto di determinate condizioni.

In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC concernenti la definizione della struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.

Contenuto della decisione: 1. La domanda della società Regionalflughafen JuraGrenchen AG del 4 aprile 2018, di sospendere fino a nuovo avviso gli orari di esercizio della «Zona d'informazione di volo» (FIZ) e i voli strumentali senza ricorso all'ATC ma con ricorso all'AFIS, è accolta dall'UFAC con la diffusione dei relativi messaggi NOTAM.

2. Il numero 2 capoverso 2 del dispositivo della decisione del 19 marzo 2018 concernente la modifica della struttura dello spazio aereo svizzero relativa all'aerodromo regionale di Grenchen è abrogato (corrisponde al n. 2.3 della decisione pubblicata il 19 marzo 2018 nel Foglio federale). Il nuovo numero 2 ha il tenore seguente: «La modifica della struttura dello spazio aereo svizzero di cui al numero 1 della presente decisione entra in vigore il 29 marzo 2018 e si applica senza restrizioni.

L'UFAC può, in qualsiasi momento, riconsiderare d'ufficio la presente decisione, senza obbligo di corrispondere un'indennità in caso di soppressione della FIZ Grenchen, se cambiano le condizioni, ad esempio in presenza di un crescente carico fonico o di interessi sovraordinati di altri utenti dello spazio aereo.» 3. Le rimanenti disposizioni emanate con la decisione del 19 marzo 2018 rimangono in vigore integralmente.

4. Per questa decisione non vengono addebitate spese.

5. La presente decisione è notificata tramite lettera raccomandata alla richiedente e per posta A alle Forze aeree e a Skyguide.

Destinatari:

La presente modifica temporanea della struttura dello spazio aereo svizzero interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.

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Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Può inoltre essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica.

L'atto di ricorso deve essere presentato in duplice copia, deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se in possesso del ricorrente. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

5 giugno 2018

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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