Decisione relativa all'attribuzione dei mandati di prestazioni nel campo della medicina altamente specializzata (MAS): trapianti di polmoni negli adulti del 19 aprile 2018

In occasione della seduta del 19 aprile 2018, l'organo decisionale previsto dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (Organo decisionale MAS), dopo aver preso visione della proposta dell'Organo scientifico MAS e conformemente all'articolo 39 capoverso 2bis della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e all'articolo 3 capoversi 3, 4 e 5 della Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata (CIMAS), ha deciso quanto segue: 1. Attribuzione I trapianti di polmoni negli adulti sono stati assegnati alla medicina altamente specializzata con decisione del 25 agosto 2016, pubblicata il 13 settembre 2016. Le corrispondenti prestazioni sono attribuite ai seguenti centri ospedalieri: ­

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV)

­

Universitätsspital Zürich

La decisione costituisce parte integrante dell'elenco dei centri ospedalieri comune dei Cantoni aderenti alla Convenzione, predisposto ai sensi dell'articolo 39 LAMal in combinato disposto con l'articolo 3 capoverso 4 CIMAS.

2. Oneri Nell'erogazione delle prestazioni, i centri summenzionati devono adempiere ai seguenti oneri: a)

stesura di un rapporto annuale destinato agli organi della CIMAS riguardante i dati rilevati nell'ambito dello Swiss Transplant Cohort Study (STCS) e da Swisstransplant inerenti alla qualità dei processi e dei risultati, incluso il numero di trapianti di organi (numero di casi), nonché di un rapporto sulle attività d'insegnamento, formazione continua e ricerca due e cinque anni dopo l'attribuzione delle prestazioni;

b)

comunicazione immediata di eventuali scostamenti dalle esigenze qualitative e dei cambiamenti riguardanti la struttura o il personale suscettibili di influire sulla garanzia della qualità (ad es. ristrutturazioni, direzione clinica, responsabilità medica o infermieristica vacanti);

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c)

autorizzazione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) per i trapianti di polmoni;

d)

i centri e le relative reti si impegnano a intensificare gli sforzi atti ad aumentare il numero di donatori di organi. Documentano il numero di donatori e di organi donati per ogni rete. Il numero di donatori dei singoli centri può essere preso in considerazione come ulteriore criterio per future decisioni di attribuzione;

e)

designazione di un medico quadro responsabile del centro trapianti;

f)

offerta e partecipazione attiva a programmi riconosciuti di formazione continua e perfezionamento professionale rivolti al personale medico, infermieristico e ad altre figure specialistiche nel campo dei trapianti di organi;

g)

partecipazione ad attività di ricerca cliniche e traslazionali nel campo dei trapianti di organi;

h)

adeguata considerazione del settore MAS «Trapianti di organi negli adulti» nei programmi di formazione continua accessibili al pubblico;

i)

organizzazione formale di reti di assistenza ai pazienti pre e post trapianto;

j)

rilevazione e trasmissione allo STCS, in collaborazione con i suoi organi, dei dati raccolti tramite lo stesso STCS;

k)

audit regolari dei dati rilevati nello STCS ai fini di garanzia della qualità e assunzione dei relativi costi; comunicazione dei risultati degli audit agli organi della CIMAS con indicazione esplicita dei centri sottoposti a controllo o rilascio al servizio di audit dell'autorizzazione a effettuare detta comunicazione;

l)

partecipazione proporzionale ai costi di gestione dello STCS (registrazione e audit);

m) effettuazione regolare di benchmarking; n)

dovere di collaborazione per quanto riguarda il rispetto degli oneri e le verifiche in merito.

Gli oneri sopra elencati devono essere rispettati in modo cumulativo per l'intera durata del mandato di prestazioni. L'inadempimento di uno di essi può condurre alla revoca del mandato.

3. Scadenza Le decisioni di attribuzione giungono a scadenza il 30 giugno 2024.

4. Motivazione Per la motivazione si rimanda al rapporto conclusivo «Trapianti di organi negli adulti» ­ rapporto esplicativo dell'attribuzione delle prestazioni del 19 aprile 2018.

5. Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il 1° luglio 2018.

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6. Indicazione dei rimedi giuridici Contro questa decisione è possibile interporre ricorso presso il Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Foglio federale (art. 90a cpv. 2 della legge federale sull'assicurazione malattie in combinato disposto con l'art. 12 della Convenzione intercantonale del 14 marzo 2008 sulla medicina altamente specializzata).

Comunicazione e pubblicazione Il rapporto conclusivo «Trapianti di organi negli adulti» ­ rapporto esplicativo dell'attribuzione delle prestazioni del 19 aprile 2018 può essere consultato sul sito internet della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (www.gdk-cds.ch).

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale.

8 maggio 2018

Per l'Organo decisionale MAS: Il presidente, Rolf Widmer

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