Decreto federale

Disegno

che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi (Sviluppo dell'acquis di Schengen) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 2 marzo 20182, decreta:

Art. 1 Lo scambio di note del 16 giugno 20173 tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a informare l'Unione europea dell'adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con lo scambio di note di cui al capoverso 1, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

2

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

1 2 3 4

RS 101 FF 2018 1555 2048 RS ...; FF 2018 1607 RS 0.362.31

2017-2103

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi. DF

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Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

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Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dello scambio di note tra la Svizzera e l'UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi. DF

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Allegato (art. 2 e 3 cpv. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 20 giugno 19975 sulle armi è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2bis e 2ter Per caricatori ad alta capacità di colpi s'intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale che hanno una capacità: 2bis

2ter

a.

nel caso delle armi da fuoco corte: di oltre 20 cartucce;

b.

nel caso delle armi da fuoco portatili: di oltre 10 cartucce.

Ex cpv. 2bis

Art. 5

Divieti relativi ad armi, parti di armi e accessori di armi

Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l'introduzione sul territorio svizzero e il possesso di: 1

a.

armi da fuoco per il tiro a raffica e ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente, nonché loro parti essenziali o costruite appositamente;

b.

armi da fuoco per il tiro a raffica modificate in armi da fuoco semiautomatiche, nonché loro parti essenziali;

c.

armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale, ossia: 1. armi da fuoco corte dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi, 2. armi da fuoco portatili dotate di un caricatore ad alta capacità di colpi;

d.

armi da fuoco portatili semiautomatiche che, senza perdere funzionalità, possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm tramite un calcio pieghevole o telescopico o senza alcun ausilio;

e.

armi da fuoco che simulano oggetti d'uso corrente, nonché loro parti essenziali;

f.

lanciagranate secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera c.

Sono vietati l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di: 2

5

a.

coltelli e pugnali secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera c;

b.

dispositivi contundenti e da lancio secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera d, ad eccezione dei bastoni da combattimento;

RS 514.54

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3

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c.

dispositivi che producono un elettrochoc secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera e;

d.

accessori di armi.

È vietato sparare con: a.

armi da fuoco per il tiro a raffica;

b.

ordigni militari per il lancio di munizioni, proiettili o missili con effetto dirompente.

È vietato sparare con armi da fuoco in luoghi accessibili al pubblico al di fuori di manifestazioni di tiro ufficialmente autorizzate o al di fuori di piazze di tiro.

4

È consentito sparare con armi da fuoco in luoghi non accessibili al pubblico e protetti nonché nell'ambito del tiro venatorio.

5

6

I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1­4.

L'Ufficio centrale (art. 31c) può autorizzare eccezioni al divieto d'introduzione sul territorio svizzero.

7

Art. 11 cpv. 2 lett. d 2

Il contratto deve contenere le indicazioni seguenti: d.

tipo e numero del documento ufficiale di legittimazione dell'acquirente dell'arma o della parte essenziale di arma oppure, in caso di alienazione di un'arma da fuoco, copia del documento di legittimazione;

Titolo prima dell'art. 15

Capitolo 3: Acquisto e possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi Art. 15, rubrica e cpv. 1 Acquisto di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi Le munizioni, gli elementi di munizioni e i caricatori ad alta capacità di colpi possono essere acquistati soltanto da persone che sono legittimate all'acquisto dell'arma corrispondente.

1

Art. 16, rubrica Acquisto di munizioni in occasione di manifestazioni di tiro

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Art. 16a

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Legittimazione al possesso

È legittimato al possesso di munizioni, elementi di munizioni e caricatori ad alta capacità di colpi chi ha acquistato legalmente gli oggetti.

Art. 18a cpv. 1, secondo periodo 1

... Abrogato

Art. 19

Fabbricazione e modifica a titolo non professionale

È vietato fabbricare a titolo non professionale armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché modificare a titolo non professionale oggetti in armi soggette a divieto secondo l'articolo 5 capoversi 1 e 2.

1

La modifica a titolo non professionale di oggetti in armi da fuoco diverse dalle armi da fuoco o dalle parti essenziali di armi contemplate dall'articolo 5 capoverso 1 è soggetta ad autorizzazione. Gli articoli 8, 9, 9b capoverso 3, 9c, 10, 11 capoversi 3 e 5 nonché l'articolo 12 si applicano per analogia.

2

I Cantoni possono autorizzare eccezioni ai divieti di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni.

3

4

È permessa la ricarica di munizioni per uso proprio.

Art. 21, rubrica, nonché cpv. 1, 1bis e 1ter Contabilità e obbligo di comunicazione I titolari di una patente di commercio di armi tengono la contabilità relativa a fabbricazione, modifica, acquisto, vendita o a ogni altro commercio di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi, munizioni e polvere da sparo, nonché a riparazioni effettuate per ristabilire il corretto funzionamento di armi da fuoco.

1

1bis Essi sono tenuti a comunicare entro 20 giorni, per via elettronica, all'autorità cantonale competente per la gestione del sistema d'informazione (art. 32a cpv. 2) gli acquisti, le vendite od ogni altro commercio con acquirenti in Svizzera.

1ter I Cantoni designano un'autorità incaricata di ricevere le segnalazioni di transazioni sospette relative a munizioni o elementi di munizioni trasmesse dai titolari di una patente di commercio di armi.

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Titolo prima dell'art. 28b

Capitolo 7: Autorizzazioni eccezionali, controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti Sezione 1: Autorizzazioni eccezionali Art. 28b

Armi bianche e accessori di armi

Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 2 possono essere rilasciate soltanto se: 1

2

a.

vi sono motivi legittimi;

b.

non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e

c.

le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempite.

Per motivi legittimi s'intendono segnatamente: a.

le esigenze professionali;

b.

l'utilizzo per scopi industriali;

c.

la compensazione di menomazioni fisiche;

d.

il collezionismo.

Art. 28c

Armi da fuoco nonché parti essenziali o costruite appositamente

Autorizzazioni eccezionali per l'alienazione, l'acquisto, il possesso, la mediazione per destinatari in Svizzera e l'introduzione sul territorio svizzero di oggetti secondo l'articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se: 1

2

a.

vi sono motivi legittimi;

b.

non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2; e

c.

le condizioni specifiche previste dalla presente legge sono adempite.

Per motivi legittimi s'intendono segnatamente: a.

le esigenze professionali, concernenti in particolare l'adempimento di compiti di protezione quali la protezione di infrastrutture sensibili, di trasporti di valori o di persone;

b.

il tiro sportivo;

c.

il collezionismo;

d.

le esigenze della difesa nazionale; o

e.

fini d'istruzione, culturali, storici e di ricerca.

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Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l'articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate.

3

Art. 28d

Condizioni specifiche per i tiratori sportivi

Il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai fini del tiro sportivo è limitato alle armi da fuoco e alle parti essenziali di armi secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b e c nonché alle parti appositamente costruite e agli accessori di armi effettivamente necessari per il tiro sportivo.

1

Le autorizzazioni eccezionali possono essere rilasciate soltanto a persone che dimostrano all'autorità cantonale competente: 2

a.

di essere membri di una società di tiro; o

b.

di utilizzare con regolarità la loro arma da fuoco per il tiro sportivo, senza essere membri di una società di tiro.

La prova ai sensi del capoverso 2 deve essere fornita nuovamente dopo cinque e dieci anni.

3

I capoversi 2 e 3 non si applicano alla cessione in proprietà dell'arma d'ordinanza in occasione del proscioglimento dagli obblighi militari.

4

Art. 28e

Condizioni e obblighi specifici per collezionisti e musei

Autorizzazioni eccezionali ai fini del collezionismo possono essere rilasciate soltanto se le persone o le istituzioni interessate dimostrano di aver adottato misure appropriate ai sensi dell'articolo 26 per garantire la custodia in sicurezza della collezione.

1

2

Collezionisti e musei devono: a.

tenere una lista di tutte le armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 in loro possesso; la lista va mantenuta costantemente aggiornata;

b.

essere in grado in ogni momento di presentare la lista e le rispettive autorizzazioni eccezionali alle autorità che ne abbiano fatto richiesta.

Titolo prima dell'art. 29

Sezione 2: Controllo, sanzioni amministrative ed emolumenti Art. 31 cpv. 1 lett. f, 2­2ter e 3 lett. c 1

L'autorità competente procede al sequestro di: f.

caricatori ad alta capacità di colpi e dell'arma da fuoco corrispondente in possesso di persone non legittimate all'acquisto o al possesso.

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Se sequestra armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, munizioni o elementi di munizioni, nonché oggetti pericolosi a una persona che non ne è il legittimo proprietario, l'autorità competente li restituisce al legittimo proprietario qualora non sussista un motivo d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2.

2

Se l'autorità competente sequestra armi da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b­d che non sono registrate nel sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2 o il cui legittimo possesso ai sensi dell'articolo 42b non è stato confermato o per cui la prova ai sensi dell'articolo 28d capoverso 3 non è stata fornita, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c­28e o alienare le armi da fuoco a una persona legittimata.

2bis

Se l'autorità competente sequestra caricatori ad alta capacità di colpi e l'arma da fuoco corrispondente, il possessore deve presentare, entro tre mesi, una domanda di rilascio di un'autorizzazione eccezionale ai sensi degli articoli 28c­28e per l'arma da fuoco o alienare gli oggetti a una persona legittimata.

2ter

3

L'autorità competente confisca definitivamente gli oggetti se: c.

gli oggetti non sono stati alienati a una persona legittimata e la domanda ai sensi del capoverso 2bis o 2ter non è stata presentata o è stata respinta.

Art. 32a cpv. 1 lett. c 1

L'Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati: c.

banca dati contenente le comunicazioni concernenti il rifiuto e la revoca di autorizzazioni e il sequestro di armi nonché le comunicazioni provenienti dagli Stati Schengen concernenti il rifiuto di autorizzazioni per l'acquisto di armi da fuoco per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata (DEBBWA);

Art. 32b cpv. 2 lett. b e 5 lett. b 2

La DEBBWA contiene i dati seguenti: b.

circostanze che hanno portato alla revoca o al rifiuto dell'autorizzazione;

Il sistema d'informazione di cui all'articolo 32a capoverso 2 contiene i dati seguenti: 5

b.

tipo di arma o di parte essenziale di arma, fabbricante, designazione, calibro, numero dell'arma, data dell'alienazione e data della distruzione;

Art. 32c cpv. 3bis e 6 Le informazioni tratte dalla DEBBWA concernenti il rifiuto di un permesso d'acquisto di armi o di un'autorizzazione eccezionale per motivi di sicurezza legati all'affidabilità della persona interessata devono essere inoltrate, su richiesta, agli 3bis

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altri Stati Schengen. La trasmissione ai sistemi d'informazione di altri Stati Schengen, il cui scopo è scambiare informazioni relative alle autorizzazioni rifiutate, può avvenire per mezzo di una procedura automatizzata.

I dati della DEWS possono essere comunicati alle autorità competenti dello Stato di domicilio della persona interessata per mezzo di una procedura automatizzata.

6

Art. 42b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Chiunque al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge è in possesso di un'arma da fuoco secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettere b­d, deve farne confermare, entro tre anni, il legittimo possesso dall'autorità competente del proprio Cantone di domicilio.

1

2

Non occorre alcuna conferma se: a.

l'arma da fuoco è già registrata in un sistema d'informazione cantonale sull'acquisto di armi da fuoco di cui all'articolo 32a capoverso 2; o

b.

si tratta di un'arma da fuoco d'ordinanza che è stata ceduta in proprietà direttamente dalle scorte dell'amministrazione militare.

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