Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Disegno

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 20181, decreta: I La legge federale del 6 ottobre 20062 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è modificata come segue: Titolo Legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle PMI Art. 1, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) e cpv. 1, primo periodo La presente legge ha lo scopo di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese (PMI) in Svizzera efficienti e in grado di svilupparsi. ...

1

Art. 2 lett. d Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché: d.

Art. 3

le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

Beneficiari

Possono chiedere gli aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle PMI in Svizzera che contraggono crediti presso banche conformemente alla legge dell'8 novembre 19343 sulle banche.

1 2 3

FF 2018 1049 RS 951.25 RS 952.0

2017-2585

1077

Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

FF 2018

Art. 4 cpv. 1 lett. c 1

Sono riconosciute le organizzazioni: c.

indipendenti dall'erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;

Art. 6

Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

Le organizzazioni riconosciute possono contrarre fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

1

La Confederazione assume il 65 per cento della perdita da fideiussioni ai sensi della presente legge.

2

Sono fatti salvi gli articoli 71a­71d della legge del 25 giugno 19824 sull'assicurazione contro la disoccupazione.

3

Art. 7

Spese d'amministrazione

La Confederazione partecipa alle spese d'amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

1

Se un'organizzazione distribuisce l'avanzo netto ai soci o ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d'amministrazione dell'organizzazione interessata.

2

Art. 8

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti quadro limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l'articolo 5 capoverso 2.

1

Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l'articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

2

Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d'amministrazione sono iscritti nel preventivo.

3

Art. 14a

Disposizione transitoria della modifica del ...

I contratti di fideiussione in corso all'entrata in vigore della modifica del ... rimangono in essere fino alla loro scadenza ordinaria in base al diritto previgente 5.

4 5

RS 837.0 RU 2007 693, 2007 3363, 2012 3655, 2013 2283

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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

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II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. LF

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