Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 20182, decreta:

Art. 1 È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di Zurigo del 27 febbraio 20053 (art. 104 cpv. 2bis), accettata nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 2 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Obvaldo del 19 maggio 19684 (art. 70 n. 11, 76 cpv. 2 n. 11 e 98 cpv. 1a e 1b), accettate nella votazione popolare del 26 novembre 2017.

Art. 3 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Basilea Campagna del 17 maggio 19845 (§§ 31 cpv. 1 lett. b, c, segno d'interpunzione, e d, 36 cpv. 2, 65 cpv. 1, primo periodo, e 3, 66, 67 cpv. 1, frase introduttiva, e lett. a, 73 cpv. 2 e 3, 75 e 129 cpv. 1, secondo periodo, 1bis e 1ter), accettate nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

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RS 101 FF 2018 3161 RS 131.211 RS 131.216.1 RS 131.222.2

2018-0737

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Garanzia federale alle costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Obvaldo, Basilea Campagna, Ticino, Neuchâtel e Ginevra. DF

FF 2018

Art. 4 È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 19976 (art. 15 cpv. 3), accettata nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 5 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Neuchâtel del 24 settembre 20007 (art. 1 cpv. 4, 42 cpv. 3 lett. g, 52 cpv. 1 e 2, secondo e terzo periodo, 62 cpv. 2, 81 cpv. 2, secondo periodo, titolo prima dell'art. 87, art. 87 e 88, titolo prima dell'art. 89 e disposizione transitoria), accettate nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 6 È accordata la garanzia federale alle modifiche della Costituzione del Cantone di Ginevra del 14 ottobre 20128 (art. 56 cpv. 1, 57 cpv. 1, 67 cpv. 1, 71 cpv. 1 lett. a­c e 77 cpv. 1 lett. a­c), accettate nella votazione popolare del 24 settembre 2017.

Art. 7 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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RS 131.229 RS 131.233 RS 131.234

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