18.075 Messaggio sulla modifica della legge federale concernentela perequazione finanziaria e la compensazionedegli oneri (LPFC) del 28 settembre 2018

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo i seguenti interventi parlamentari: 2015

P

15.3009

Rivalutare i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse (N 10.03.15, CDF-N)

2015

P

15.3702

NPC. Depoliticizzazione del valore di riferimento dell'85 per cento nella perequazione delle risorse (N 08.03.16, Gössi)

2015

P

15.4024

Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni con maggiore carattere vincolante e certezza della pianificazione (N 08.03.16, Fischer Roland)

2017

P

17.3436

Ottimizzazione della perequazione finanziaria nazionale (N 13.12.17, Vitali)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 settembre 2018

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2018-1606

5575

Compendio La revisione parziale della legge federale concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC) permette di determinare le dotazioni della perequazione finanziaria dal 2020 e di adeguare il sistema di perequazione delle risorse. La revisione parziale si basa sul terzo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria, che fa seguito al rapporto del 2010 e a quello del 2014 e viene sottoposto alle Camere federali contestualmente al presente messaggio.

Situazione iniziale Mediante i decreti federali del 19 giugno 2015, il Parlamento ha determinato i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri per gli anni 2016­2019. Tale periodo è esaminato nel terzo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria (rapporto sull'efficacia). Secondo quest'ultimo, tra il 2016 e il 2019 gli obiettivi della perequazione finanziaria sono stati ampiamente raggiunti. L'obiettivo di una dotazione minima dell'85 per cento della media svizzera è stato nettamente superato. Il Cantone finanziariamente più debole (Giura) registra infatti un indice superiore a 88 punti. Nel rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale propone, quale alternativa, di adeguare il sistema di perequazione invece di ridurre la dotazione a partire dal 2020. La proposta di adeguamento è stata presentata e in seguito elaborata dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC). Il disegno del Consiglio federale si basa soprattutto su questa proposta.

Contenuto del progetto Nel quadro della revisione della LPFC, il Consiglio federale propone un pacchetto di misure. Nel quadro della perequazione delle risorse si intende ora garantire una dotazione minima al Cantone finanziariamente debole, che attualmente è espressa unicamente sotto forma di valore di riferimento auspicato. Il controllo politico della perequazione delle risorse non si baserà più sulla determinazione dei contributi di base ogni quattro anni mediante decreto federale, bensì sul livello della dotazione minima definito nella legge. L'elemento chiave del pacchetto di misure è la garanzia di una dotazione minima per il Cantone finanziariamente debole, pari all'86,5 per cento della media svizzera. Nel 2018 il Cantone del Giura registra un indice di 88,3 punti dopo la perequazione delle risorse, a fronte
di un valore di riferimento dell'85 per cento. Di conseguenza, l'introduzione di una dotazione minima garantita dell'86,5 per cento produrrà, da un lato, un aumento del valore di riferimento e, dall'altro, una diminuzione della dotazione, poiché il valore dell'85 per cento perseguito nel sistema attuale è ampiamente superato. Il valore di riferimento per la dotazione minima dovrà essere ridotto progressivamente, al fine di attenuare l'impatto finanziario sui Cantoni finanziariamente deboli. La diminuzione della dotazione destinata alla perequazione delle risorse sgraverà la Confederazione e i Cantoni finanziariamente forti. Questi ultimi beneficeranno inoltre di un ulteriore sgravio finanziario, in quanto la loro quota al finanziamento della perequazione

5576

delle risorse sarà fissata al minimo previsto dalla Costituzione. La Confederazione dovrà pertanto farsi carico di un corrispondente aggravio.

Il controllo politico della perequazione delle risorse sarà dunque attuato principalmente mediante la determinazione della dotazione minima garantita stabilita nella LPFC e non più tramite fissazione dei contributi di base ogni quattro anni con decreto federale sottoposto a referendum.

Sulla base di considerazioni politico-istituzionali, i mezzi finanziari liberati sgravando la Confederazione dovranno essere utilizzati, da un lato, per aumentare la dotazione destinata alla perequazione dell'aggravio sociodemografico e, dall'altro, per finanziare una misura temporanea volta ad attenuare le ripercussioni dell'adeguamento del sistema sui Cantoni finanziariamente deboli. In base alle cifre della perequazione finanziaria relative al 2018, lo sgravio a favore della Confederazione ammonterà a 280 milioni di franchi alla fine del periodo di transizione. A partire dal 2022, la metà di tale importo sarà destinata alla perequazione dell'aggravio sociodemografico e l'altra metà sarà temporaneamente ripartita fra i Cantoni finanziariamente deboli in funzione del numero di abitanti. Per motivi legati alla sicurezza della pianificazione, l'importo di 280 milioni di franchi sarà determinato ex ante in base alle cifre del 2018. Gli anni 2020 e 2021 rappresentano un periodo transitorio. Lo sgravio finanziario a favore della Confederazione sarà quindi meno elevato, così come l'aumento della perequazione dell'aggravio sociodemografico e i contributi a favore dei Cantoni finanziariamente deboli. Poiché il contributo della Confederazione è fissato al massimo previsto dalla Costituzione e quello dei Cantoni finanziariamente forti al minimo, nel 2020 ci si deve attendere un onere supplementare per la Confederazione. Per il 2021 si stima che lo sgravio finanziario a favore della Confederazione dovrebbe ammontare a 160 milioni di franchi.

La dotazione destinata alla compensazione degli oneri sarà definita direttamente nella LPFC. Il controllo politico sarà quindi fissato mediante una modifica della legge e non più mediante un decreto federale quadriennale sottoposto a referendum, che determina i contributi di base. Le dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione
degli oneri non saranno quindi più fissate a ritmo quadriennale.

Infine, il calcolo del fattore alfa, che pondera la sostanza nel potenziale di risorse, sarà adeguato alla realtà fiscale. Questo fattore dovrebbe pertanto diventare più stabile nel corso del tempo. Il metodo di calcolo applicato finora ha portato a modifiche relativamente importanti del fattore alfa, provocando variazioni del potenziale di risorse e, di conseguenza, fluttuazioni dei versamenti di compensazione.

5577

FF 2018

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

Nel 2008 è entrata in vigore la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). La perequazione finanziaria in senso stretto comprende la perequazione delle risorse, la compensazione degli oneri e la compensazione temporanea dei casi di rigore. Il suo elemento principale è la perequazione delle risorse, dotata di 4 miliardi di franchi (nel 2018) e alimentata dalla Confederazione e dai Cantoni finanziariamente forti. Lo scopo principale della perequazione delle risorse è ridurre le differenze fra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e garantire una dotazione minima di risorse finanziarie a quelli finanziariamente deboli. La compensazione degli oneri (dotazione 2018: 718 mio.) è finanziata esclusivamente dalla Confederazione ed è intesa a compensare gli oneri eccessivi dovuti alle condizioni geotopografiche e sociodemografiche. Lo scopo della compensazione dei casi di rigore (dotazione 2018: 297 mio.) è di evitare che i Cantoni finanziariamente deboli siano penalizzati dall'introduzione della NPC. Dal 2016 l'importo versato a titolo di compensazione dei casi di rigore viene ridotto del 5 per cento all'anno.

Il controllo politico della perequazione finanziaria avviene mediante fissazione dei contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri ogni quattro anni in decreti federali sottoposti a referendum facoltativo. Il funzionamento della perequazione finanziaria è descritto esaustivamente nel rapporto sull'efficacia, che viene sottoposto alle vostre Camere contestualmente al presente messaggio.

La perequazione finanziaria nazionale è valutata ogni quattro anni nel quadro del rapporto sull'efficacia. Il rapporto verifica in quale misura sono stati raggiunti gli obiettivi della perequazione finanziaria durante il quadriennio appena concluso. Il presente messaggio si fonda sui risultati del terzo rapporto sull'efficacia e della successiva procedura di consultazione. Il nostro Consiglio propone di adeguare il sistema di perequazione finanziaria. Per questa ragione il messaggio comprende una revisione parziale della legge federale del 3 ottobre 20031 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Questa revisione definisce altresì le dotazioni
destinate alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri dal 2020 in poi. Si può pertanto rinunciare all'attuale sistema di determinazione delle dotazioni nel quadro di decreti federali pluriennali.

Il primo e il secondo rapporto sull'efficacia analizzavano le ripercussioni dell'introduzione della NPC sulla ripartizione dei compiti fra Confederazione e Cantoni durante il periodo di transizione. Dato che non è più oggetto del rapporto sull'efficacia, la ripartizione dei compiti viene ora esaminata in altri contesti. Tale questione è ad esempio approfondita nel rapporto redatto in risposta alla mozione 13.3363 1

RS 613.2

5578

FF 2018

(«Separazione dei compiti tra Confederazione e Cantoni»). Il terzo rapporto sull'efficacia si limita perciò ad analizzare la perequazione finanziaria in senso stretto e la collaborazione intercantonale nel quadro della compensazione degli oneri.

1.2

Terzo rapporto sull'efficacia e normativa proposta

Conformemente all'articolo 18 LPFC, ogni quattro anni il nostro Consiglio presenta un rapporto sull'esecuzione e sull'efficacia della perequazione finanziaria. Questo rapporto funge da base per la fissazione della dotazione dei fondi di compensazione per il quadriennio successivo e per eventuali adeguamenti legislativi. Il terzo rapporto sull'efficacia riguarda il periodo 2016­2019. In merito si è tenuta, tra marzo e giugno 2018, una procedura di consultazione. I risultati sono riassunti nel numero 1.3 del presente messaggio.

1.2.1

Risultati del terzo rapporto sull'efficacia

Il primo elemento centrale del rapporto sull'efficacia è l'esame approfondito del grado di raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria di cui all'articolo 2 LPFC. Il rapporto conclude che la perequazione finanziaria nazionale raggiunge appieno i propri obiettivi. Entrando nel merito dei singoli obiettivi, si può stabilire quanto segue: ­

rafforzare l'autonomia finanziaria dei Cantoni: con l'entrata in vigore della NPC la quota dei trasferimenti finanziari a destinazione libera rispetto al volume complessivo dei trasferimenti tra Confederazione e Cantoni ha potuto essere aumentata in maniera sostanziale e si aggira attualmente attorno al 40 per cento;

­

ridurre le differenze dei Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria e il carico fiscale: la perequazione delle risorse consente di ridurre notevolmente le differenze per quanto riguarda la capacità finanziaria. Le differenze rimangono relativamente stabili nel tempo. Dal 2008 sono aumentate leggermente le differenze esistenti a livello di carico fiscale;

­

mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni: il grado di concorrenzialità fiscale rimane alto nell'ambito sia dell'imposizione delle imprese sia delle imposte sul reddito;

­

garantire ai Cantoni una dotazione minima di risorse finanziarie: la dotazione minima di risorse proprie pro capite, stabilita all'85 per cento della media svizzera, è stata nettamente superata dal Cantone finanziariamente più debole (Giura). Nel 2018 il Cantone del Giura ha raggiunto un indice di 88,3 punti dopo la perequazione delle risorse. Pertanto, al momento la dotazione destinata alla perequazione delle risorse è troppo elevata;

­

compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche e sociodemografiche: la compensazione degli oneri copre circa il 30 per cento degli oneri speciali geotopografici, circa il 10 per 5579

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cento degli oneri speciali demografici e circa il 4 per cento degli oneri dei centri urbani; ­

garantire un'adeguata perequazione intercantonale degli oneri: dall'introduzione della NPC i pagamenti nel quadro della compensazione degli oneri tra Cantoni sono più che raddoppiati. La parte più cospicua di questi pagamenti riguarda il settore della formazione di livello terziario.

Il rapporto esamina inoltre gli adeguamenti del sistema della perequazione finanziaria. Dal 2008 il metodo per il calcolo della perequazione delle risorse è stato modificato soltanto marginalmente. Le analisi svolte finora hanno però permesso di individuare alcune lacune. L'obiettivo della dotazione minima dell'85 per cento è stato superato sempre più nettamente nel quadriennio in corso. Ciò si spiega con il fatto che la dotazione destinata alla perequazione delle risorse viene adeguata al tasso di crescita del potenziale di risorse. Dato che le differenze nell'indice delle risorse dei Cantoni sono rimaste generalmente stabili, l'indice del Cantone finanziariamente più debole dopo la perequazione delle risorse ha continuato ad aumentare. Il secondo rapporto sull'efficacia (relativo al periodo 2012­2015) segnalava già una dotazione eccessiva della perequazione delle risorse. Il nostro Consiglio aveva pertanto proposto una riduzione di 330 milioni di franchi nel relativo messaggio. La proposta è stata oggetto di grandi controversie in occasione dei successivi dibattiti parlamentari.

Le vostre Camere sono giunte a un compromesso proprio prima della conferenza di conciliazione, votando a favore di una riduzione di 165 milioni di franchi. Questo taglio non ha potuto evitare che la dotazione continuasse ad aumentare, superando ancora più nettamente l'obiettivo della dotazione minima. Per raggiungere quest'ultimo obiettivo nel 2018, ad esempio, bisognerebbe ridurre la dotazione di oltre 900 milioni di franchi.

A seguito delle controversie sorte durante i dibattiti parlamentari, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) ha costituito un gruppo di lavoro, che ha elaborato una serie di proposte volte a modificare il sistema di perequazione delle risorse. In occasione dell'assemblea plenaria del 17 marzo 2017, i Cantoni hanno deciso a larga maggioranza di sostenere tali proposte. L'analisi del pacchetto di misure proposto dalla CdC è infatti il secondo elemento importante del terzo rapporto sull'efficacia.

Il nostro Consiglio appoggia la proposta della CdC di determinare la dotazione sulla base di un valore di riferimento fisso. In tal modo la determinazione dei contributi di base per la perequazione delle risorse ogni quattro anni da parte del Parlamento si renderebbe superflua, poiché la dotazione sarebbe
calcolata in funzione dell'importo della dotazione minima garantita e dell'evoluzione delle differenze fra i Cantoni.

Il nostro Collegio sostiene inoltre l'aumento del valore di riferimento dall'85 all'86,5 per cento e la determinazione della quota della Confederazione alla perequazione delle risorse al massimo ammesso dalla Costituzione, anche se ciò si traduce in un onere supplementare per la Confederazione e in un aumento a lungo termine della quota delle uscite vincolate nel suo budget.

L'introduzione di una dotazione minima garantita dell'86,5 per cento comporta una riduzione della dotazione destinata alla perequazione delle risorse. Per attenuare le ripercussioni negative sui Cantoni finanziariamente deboli, l'obiettivo della dotazione minima dell'86,5 per cento deve essere raggiunto in tre tappe. La Confederazione e i Cantoni finanziariamente forti beneficeranno di una riduzione della dotazione e, 5580

FF 2018

di conseguenza, di uno sgravio finanziario. La CdC chiede che la Confederazione rinunci allo sgravio e utilizzi a favore dei Cantoni i mezzi finanziari federali sbloccati con la perequazione delle risorse. Sulla base delle cifre del 2018, tali mezzi finanziari si aggirano attorno ai 280 milioni di franchi. La CdC ritiene che il loro utilizzo a favore dei Cantoni debba essere considerato parte integrante del pacchetto di misure finalizzato a ottimizzare la perequazione finanziaria. La CdC desidera che la metà di questi mezzi sia impiegata per aumentare la dotazione dell'aggravio sociodemografico e l'altra per sostenere i Cantoni finanziariamente deboli. Il rapporto sull'efficacia non tratta la questione dell'utilizzo dei mezzi finanziari federali sbloccati con la perequazione delle risorse. La Confederazione e i Cantoni hanno costituito un gruppo di lavoro (denominato Compiti e finanze) sotto l'egida del capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF) per esaminare l'utilizzo dei mezzi finanziari considerando eventuali ulteriori trasferimenti di oneri tra la Confederazione i Cantoni. Il gruppo di lavoro si è riunito cinque volte tra novembre 2017 e agosto 2018 e ha in particolare analizzato varie opzioni che permettono di utilizzare i mezzi finanziari federali sbloccati con la perequazione delle risorse. I rappresentanti cantonali nel gruppo di lavoro hanno formulato una proposta all'attenzione della Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF). La proposta consiste nell'utilizzare metà di questi mezzi finanziari per aumentare la dotazione destinata alla perequazione dell'aggravio sociodemografico (PAS). L'altra metà sarà ripartita durante un periodo di sei anni fra tutti i Cantoni finanziariamente deboli in funzione del loro numero di abitanti, allo scopo di attenuare gli effetti finanziari dell'adeguamento del sistema di perequazione delle risorse. Prima dello scadere di questi sei anni bisognerà riesaminare la necessità di proseguire tale aiuto transitorio. I mezzi che non saranno più destinati a tale aiuto saranno utilizzati a favore dei Cantoni. In occasione dell'assemblea generale annuale del 17 e 18 maggio 2018, la CDCF ha accolto questa proposta con un voto contrario e quattro astensioni. Il gruppo di lavoro ha preso atto della decisione il 18 maggio e si è pronunciato
sostanzialmente a suo favore, adducendo soprattutto argomentazioni di politica istituzionale. Il nostro Consiglio riconosce l'importanza politico-istituzionale del pacchetto di misure volte a ottimizzare la perequazione finanziaria e concorda con le considerazioni del gruppo di lavoro.

1.2.2

Raccomandazioni formulate nel terzo rapporto sull'efficacia e dal gruppo di lavoro Compiti e finanze

Nel rapporto sull'efficacia, il nostro Collegio caldeggia un adeguamento del sistema che si basa perlopiù sulle proposte della CdC.

Introduzione graduale di una dotazione minima garantita In futuro la dotazione minima dovrà essere garantita e ammontare all'86,5 per cento della media svizzera alla scadenza del periodo transitorio di tre anni. La dotazione destinata alla perequazione delle risorse sarà dunque calcolata in funzione dell'importo della dotazione minima garantita e dell'evoluzione delle differenze fra i Cantoni. Il Parlamento non fisserà più ogni quattro anni i contributi di base per la perequazione delle risorse, ma potrà determinare il livello della dotazione minima 5581

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garantita e definire eventualmente altri parametri del sistema mediante una modifica della LPFC, garantendo in tal modo il controllo politico. L'attuale metodo per il calcolo progressivo dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli sarà in linea di massima mantenuto, sebbene subirà alcune modifiche di lieve entità affinché la volatilità dei pagamenti sia ridotta.

Determinazione del contributo federale al massimo previsto dalla Costituzione Il contributo federale alla perequazione delle risorse in relazione al contributo dei Cantoni finanziariamente forti è fissato al massimo previsto dalla Costituzione, mentre il contributo dei Cantoni finanziariamente forti è stabilito al minimo costituzionale. Il contributo di questi ultimi corrisponde così a due terzi esatti di quello della Confederazione.

Utilizzo dei mezzi finanziari della Confederazione sbloccati con la perequazione delle risorse Il cambiamento di sistema produrrà uno sgravio finanziario a favore della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti. Sulla base delle cifre del 2018, dopo il periodo di transizione lo sgravio a favore della Confederazione si aggira attorno ai 280 milioni di franchi. La dotazione minima garantita sarà progressivamente adeguata nel 2020 e nel 2021 e raggiungerà l'86,5 per cento soltanto dal 2022. Di conseguenza, lo sgravio finanziario di 280 milioni di franchi interverrà soltanto a partire dal 2022 e sarà meno elevato nei due anni precedenti. Nel 2020, inoltre, il contributo federale raggiungerà il massimo ammesso dalla Costituzione, gravando ulteriormente la Confederazione. Uno sgravio federale è atteso soltanto dal 2021. La metà dei mezzi finanziari federali liberati nell'ambito della perequazione delle risorse sarà utilizzata per aumentare la dotazione destinata alla perequazione dell'aggravio sociodemografico. L'altra metà sarà destinata negli anni 2021­2025 ai Cantoni finanziariamente deboli, al fine di attenuare ulteriormente l'impatto finanziario del cambiamento di sistema su tali Cantoni. Viene così creato un aiuto transitorio, simile a quanto già avviene per la compensazione dei casi di rigore. L'aiuto verrà ripartito in modo pro capite e applicato in modo decrescente. Questo sostegno accordato durante un periodo di tempo limitato ai Cantoni finanziariamente deboli è inteso
a promuovere l'accettazione del cambiamento di sistema da parte dei Cantoni beneficiari. Per motivi riguardanti la sicurezza della pianificazione, l'importo sarà stabilito ex ante. Il nostro Consiglio propone di fissarlo, sulla base dei dati della perequazione finanziaria del 2018, a 80 milioni di franchi per il 2021 e a 560 milioni per il periodo 2022­2025. In modo analogo, grazie ai mezzi finanziari sbloccati con la perequazione delle risorse, la dotazione destinata alla perequazione dell'aggravio sociodemografico sarà aumentata di 80 milioni di franchi nel 2021 e di 140 milioni dal 2022. I mezzi dovranno essere ripartiti secondo la tabella 1.

5582

FF 2018

Tabella 1 Ripartizione dei mezzi della Confederazione per il periodo 2021­2025 PAS

Attenuazione

Totale

2021

80

80

160

2022

140

200

340

2023

140

160

300

2024

140

120

260

2025

140

80

220

2021­2025

640

640

1280

Determinazione della dotazione destinata alla perequazione degli oneri A seguito dell'introduzione della dotazione minima garantita nella perequazione delle risorse, le vostre Camere non dovranno più stabilire i contributi di base. Il nostro Collegio ritiene poco opportuno che le vostre Camere continuino a fissare ogni quattro anni i contributi di base destinati alla perequazione degli oneri e propone di fissare quelli destinati alla perequazione degli oneri geotopografici e sociodemografici per il 2020 nella LPFC al livello del 2019 e di adeguarli al rincaro come fatto sinora. In futuro, ogni eventuale modifica della dotazione dei due fondi per la compensazione degli oneri sarà effettuata mediante una modifica della LPFC e non più mediante un decreto federale.

Periodicità del rapporto sull'efficacia Se i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri non sono più determinati ogni quattro anni, si pone la questione della frequenza della pubblicazione del rapporto sull'efficacia. Nel sistema attuale esso rappresenta la base per stabilire le dotazioni per il quadriennio successivo e per eventuali modifiche da apportare alla LPFC. Il nostro Collegio non intende rinunciare a una valutazione periodica dell'efficacia della perequazione finanziaria nazionale, poiché questa analisi rappresenta una base decisionale importante a livello politico. Le esperienze fatte finora nell'elaborazione del rapporto sull'efficacia hanno dimostrato che un periodo quadriennale di valutazione è piuttosto breve. I cambiamenti nella perequazione finanziaria si delineano solo lentamente. Inoltre, nella perequazione delle risorse si verificano differimenti temporali piuttosto rilevanti. Per questi motivi, nel terzo rapporto sull'efficacia il nostro Consiglio ha proposto di prolungare il periodo di valutazione da quattro a sei anni. La proposta è però stata respinta dalla maggioranza dei partecipanti alla consultazione. I Cantoni hanno invece accettato di prolungare una tantum il prossimo periodo portandolo a sei anni, per poter analizzare nel relativo rapporto anche gli effetti del Progetto fiscale 17

5583

FF 2018

(PF172). Il prossimo rapporto riguarderebbe così il periodo 2020-2025. Quello successivo comprenderebbe nuovamente un quadriennio, ossia gli anni 2026-2029.

Calcolo del fattore alfa La sostanza delle economie domestiche è parte integrante del potenziale di risorse dei Cantoni. Contrariamente al reddito e all'utile, che sono grandezze di flusso, la sostanza è una grandezza di stock. Per calcolare il potenziale di risorse, la sostanza imponibile deve dunque essere ponderata e non soltanto aggiunta ai redditi delle economie domestiche e agli utili delle persone giuridiche. Il fattore alfa determina la ponderazione della sostanza nel calcolo del potenziale di risorse, è uguale per tutti i Cantoni e viene sempre calcolato per un quadriennio. Il metodo di calcolo attuale riflette l'aumento di valore della sostanza.

Quando il fattore alfa è stato ricalcolato per il secondo e il terzo quadriennio, il fattore alfa ha mostrato di essere soggetto a forti fluttuazioni malgrado l'utilizzo di valori medi calcolati su più anni per quanto riguarda i rendimenti di dividendi e immobili. Il fattore alfa è infatti passato dall'1,2 per cento (2008­2011) allo 0,8 per cento (2012­2015) e infine all'1,5 per cento (2016­2019). Questi adeguamenti hanno causato fluttuazioni considerevoli del potenziale di risorse e, di conseguenza, dei versamenti compensativi.

Il nostro Consiglio ritiene che il calcolo del fattore alfa debba essere semplificato e maggiormente adattato alla realtà della politica fiscale. Analogamente all'adeguamento della ponderazione degli utili delle persone giuridiche nel potenziale di risorse nel quadro del PF17, il fattore alfa mette in relazione lo sfruttamento fiscale della sostanza con lo sfruttamento fiscale dei redditi delle persone fisiche. Una media calcolata su un periodo di sei anni permetterà di livellare eventuali fluttuazioni. Il fattore alfa così calcolato ammonterebbe attualmente all'1,5 per cento e sarebbe più stabile nel corso del tempo.

1.3

Consultazione concernente il terzo rapporto sull'efficacia

1.3.1

Risultati

Il 9 marzo 2018, il nostro Consiglio ha incaricato il DFF di condurre una procedura di consultazione concernente il rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni riguardante il periodo 2016­2019 presso i Cantoni, i partiti politici e le associazioni mantello dell'economia. La procedura si è conclusa il 30 giugno 2018. In totale sono pervenuti 45 pareri.

L'adeguamento del sistema di perequazione delle risorse è fondamentalmente sostenuto dalla quasi totalità dei partecipanti alla consultazione, soprattutto da quasi tutti i Cantoni e i partiti politici. Qualche voce critica si è però sollevata contro alcune misure proposte.

2

Messaggio del 21 marzo 2018 concernente la legge federale sul Progetto fiscale 17 (PF17), FF 2018 2079

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FF 2018

Soltanto i Cantoni VS e JU si sono pronunciati a favore del mantenimento del sistema attuale. Fra i partiti politici, il PVL ha presentato una proposta di riforma.

I Cantoni finanziariamente forti di ZH, NW, ZG, BS e GE sostengono l'adeguamento del sistema di perequazione delle risorse a condizione che si attuino integralmente le misure proposte dalla CdC. In caso contrario, essi prevedono varie proposte alternative. Anche altri Cantoni si riservano di rivedere le proprie posizioni se non dovessero essere attuate tutte le misure contenute nella proposta della CdC.

Quasi tutti i partecipanti alla consultazione reputano logico iscrivere nella legge i contributi di base destinati alla compensazione degli oneri. Soltanto i Cantoni VS e JU e tre organizzazioni vi si oppongono.

Tutti i partecipanti alla consultazione, eccetto il Cantone BL, l'UDC e cinque organizzazioni, sono favorevoli al mantenimento della compensazione dei casi di rigore.

La maggioranza dei partecipanti è contraria a prolungare il periodo di valutazione da quattro a sei anni. Per la CdC e la maggioranza dei Cantoni è tuttavia pensabile di estendere una volta sola da quattro a sei anni (2020­2025) il periodo considerato dal quarto rapporto sull'efficacia, per analizzare gli effetti del PF17 sulla perequazione delle risorse.

Numerosi partecipanti hanno inoltre suggerito di mantenere nel sistema i mezzi finanziari federali sbloccati nell'ambito della perequazione delle risorse e di destinarli ai Cantoni. Questo tema non è però stato trattato nel rapporto sull'efficacia e, di conseguenza, non era oggetto della consultazione. Il nostro Collegio ha nel frattempo elaborato una proposta che viene presentata nel numero 1.2.2.

Analogamente alla fase di elaborazione della NPC, la CdC e nove Cantoni chiedono esplicitamente di costituire un gruppo di gestione politica a composizione paritetica che valuti periodicamente l'evoluzione della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e prepari le modifiche eventualmente necessarie.

L'attuazione del PF17 è pure stata menzionata più volte. Non essendo oggetto del rapporto sull'efficacia, è stata sottoposta alle cerchie interessate nel quadro della procedura di consultazione concernente il PF17.

1.3.2

Posizione del Consiglio federale

Sulla base dei risultati della procedura di consultazione e soprattutto dei pareri della CdC e della maggior parte dei Cantoni, vi sottoponiamo, per approvazione, le misure descritte nel rapporto sull'efficacia. Ritorniamo sulla nostra decisione soltanto per quanto riguarda la periodicità di quest'ultimo, proponendo di derogare una sola volta al ciclo di quattro anni per il periodo compreso fra il 2020 e il 2025, allo scopo di analizzare le ripercussioni del PF17 sulla perequazione delle risorse. La CdC e la maggioranza dei Cantoni approvano tale proposta. Nel suo messaggio a sostegno della legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese, il nostro Collegio aveva del resto già suggerito di aumentare una tantum a sei anni il periodo considerato dal rapporto sull'efficacia. Il gruppo di gestione politica a composizione paritetica che è stato proposto non è paragonabile all'organo creato per le necessità legate al proget5585

FF 2018

to NPC. Lo scopo di quest'ultimo era infatti di attuare una riforma ad ampio raggio, mentre nel caso in questione si tratta di accompagnare l'esecuzione del diritto federale. Il nostro Consiglio ritiene che un dialogo a livello politico sul tema della perequazione finanziaria fra Confederazione e Cantoni possa aver luogo in seno ai gremi esistenti, come il forum Dialogo federalista oppure il gruppo di lavoro Compiti e finanze.

1.4

Attuazione

Gli adeguamenti della LPFC devono entrare in vigore il 1° gennaio 2020, poiché i decreti federali vigenti fissano i contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri soltanto sino alla fine del 2019. Conformemente alla proposta del nostro Consiglio, tutte le regolamentazioni necessarie alla determinazione della dotazione per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri saranno iscritte nella LPFC. I decreti federali che determinano i contributi di base non saranno più necessari. L'esecuzione della LPFC non subirà modifiche sostanziali. Unicamente il calcolo dei versamenti di compensazione dovrà essere adeguato al nuovo quadro legale. Bisognerà inoltre determinare la ripartizione dei mezzi finanziari destinati alle misure di attenuazione e concretizzare a livello di ordinanza il nuovo metodo per il calcolo del fattore alfa. La perequazione finanziaria nazionale sarà valutata anche in futuro, ma il prossimo rapporto sull'efficacia riguarderà eccezionalmente un periodo di sei anni invece di quattro.

1.5

Interventi parlamentari

Il nostro Collegio ritiene adempiuti i seguenti interventi parlamentari e propone di toglierli dal ruolo.

Postulato 15.3009 Rivalutare i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse Il postulato incarica il nostro Consiglio di valutare, nel quadro del terzo rapporto sull'efficacia, la possibilità di considerare i redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse unicamente al 50 per cento. Attualmente il fattore di ponderazione dei redditi dei frontalieri è del 75 per cento. Sulla base dell'analisi contenuta nel primo rapporto sull'efficacia, dal 2012 questi redditi sono considerati nel potenziale di risorse nella misura del 75 per cento invece del 100 per cento. La ponderazione ridotta era giustificata dalla situazione particolare dei Cantoni con il maggior numero di transfrontalieri e dagli effetti di traboccamento (spillover effect) a livello transfrontaliero che non possono essere internalizzati nel quadro della compensazione intercantonale degli oneri. Nel terzo rapporto sull'efficacia sono stati esaminati gli eventuali oneri causati dai frontalieri nei Cantoni interessati. I risultati indicano che l'attuale fattore di ponderazione del 75 per cento è appropriato perché tiene conto dei costi approssimativamente causati dai frontalieri. La grande maggioranza dei partecipanti alla consultazione condivide questa constatazione. Il nostro Collegio non ritiene pertanto opportuno modificare la ponderazione dei redditi dei frontalieri nel potenziale di risorse.

5586

FF 2018

Postulato 15.3702 NPC. Depoliticizzazione del valore di riferimento dell'85 per cento nella perequazione delle risorse Il postulato propone di garantire una dotazione minima dell'85 per cento, sgravando così i Cantoni finanziariamente forti e anche la Confederazione. Considerate le cifre del 2018, la dotazione diminuirebbe di 937 milioni di franchi. Il nostro Consiglio ha esaminato la proposta del postulato nell'ambito del terzo rapporto sull'efficacia.

Poiché i Cantoni si sono accordati su un valore di riferimento dell'86,5 per cento, raccomanda di accettare tale valore.

Postulato 15.4024 Perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni con maggiore carattere vincolante e certezza della pianificazione Il postulato incarica il nostro Consiglio di esaminare un modello alternativo per la perequazione delle risorse nel terzo rapporto sull'efficacia. Il modello proposto prevede un margine compreso tra gli 83 e gli 87 punti percentuali, all'interno del quale dovrebbe situarsi l'indice del Cantone finanziariamente più debole dopo la perequazione. Se l'indice del Cantone finanziariamente più debole supera il valore massimo del margine, la dotazione sarà ridotta affinché l'indice raggiunga esattamente l'87 per cento. Inoltre, la dotazione verrebbe adeguata in funzione dell'evoluzione delle differenze fra i Cantoni: se esse si riducono, la dotazione diminuisce e viceversa. Nel medio e nel lungo periodo il postulato avrebbe un effetto simile a quello del pacchetto di misure proposto dalla CdC. L'unica differenza sta nel valore della dotazione minima, che ammonterebbe all'87 per cento al massimo invece dell'86,5 per cento e non sarebbe garantita.

Il nostro Collegio ha vagliato la proposta del postulato nel terzo rapporto sull'efficacia. Propone tuttavia di adeguare il sistema conformemente al pacchetto di misure proposto dalla CdC e respinge pertanto il postulato.

Postulato 17.3436 Ottimizzazione della perequazione finanziaria nazionale Il nostro Consiglio è incaricato di esaminare e di presentare un rapporto in merito alla possibilità di ottimizzare la perequazione delle risorse tra i Cantoni, affinché aumentino gli incentivi per migliorare la capacità finanziaria. Le ripercussioni di un siffatto sistema di incentivazione dovrebbero essere illustrate nel prossimo rapporto sull'efficacia. Il nostro
Collegio ha già fatto notare, nel suo parere in merito al postulato, che gli effetti dell'incentivazione sulla perequazione delle risorse sono fra l'altro oggetto del terzo rapporto sull'efficacia. Le analisi contenute nel rapporto consentono di concludere che il meccanismo di ridistribuzione progressivo attualmente applicato permette di raggiungere l'obiettivo della dotazione minima impiegando il minor volume di mezzi possibile. Ne consegue che i Cantoni finanziariamente più deboli sono poco incentivati a migliorare il proprio potenziale di risorse adottando misure fiscali. Si riscontrano conflitti fra gli obiettivi che perseguono l'ammontare della dotazione minima perseguito, l'ammontare della dotazione e l'incentivo per un Cantone finanziariamente debole ad accrescere il proprio substrato fiscale. L'effetto d'incentivazione può essere migliorato soltanto se la dotazione viene aumentata e/o la dotazione minima perseguita viene ridotta. La problematica relativa all'effetto d'incentivazione è molto meno importante per i Cantoni finanziariamente forti rispetto a quelli finanziariamente deboli. Il pacchetto di misure propo5587

FF 2018

sto dalla CdC innalzerà la dotazione minima perseguita. Per migliorare l'effetto d'incentivazione, la dotazione dovrebbe essere notevolmente aumentata. Gli adeguamenti proposti del meccanismo di ridistribuzione progressivo causeranno un leggero peggioramento dell'effetto d'incentivazione per i Cantoni con un indice delle risorse inferiore a 70 punti e un lieve miglioramento per i Cantoni con un indice superiore a tale valore. Nel rapporto sull'efficacia il nostro Consiglio giunge alla conclusione che il prezzo da pagare per migliorare in modo tangibile l'effetto d'incentivazione presso i Cantoni finanziariamente deboli è troppo alto. Per di più, nell'ambito del PF17 gli utili delle persone giuridiche saranno ponderati mediante il cosiddetto fattore zeta. Gli utili sottoposti all'imposizione ordinaria saranno dunque considerati nella misura di circa un terzo e non più del 100 per cento nel potenziale di risorse. L'incentivo a estendere il substrato fiscale sotto forma di utili verrà così decisamente migliorato. Considerato il rapporto costi-benefici sfavorevole, il nostro Collegio ritiene pertanto inopportuno adottare ulteriori misure finalizzate a migliorare l'effetto d'incentivazione nell'ambito della perequazione delle risorse.

2

Commento ai singoli articoli

Disposizioni concernenti la perequazione delle risorse Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo Il capoverso 3 pone le basi del nuovo metodo per calcolare il fattore alfa. Il calcolo della sostanza delle economie domestiche nel potenziale di risorse dovrà considerare il diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito. Il fattore alfa è calcolato su scala nazionale ed è pertanto identico per tutti i Cantoni (cfr. n. 1.2.2).

Art. 3a

Determinazione e ripartizione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse

Questa nuova disposizione regola la dotazione destinata alla perequazione delle risorse. L'elemento centrale consiste nella garanzia di una dotazione minima pari all'86,5 per cento della media svizzera. Il meccanismo progressivo di ridistribuzione sarà lievemente modificato affinché, dopo la perequazione, i Cantoni con un indice delle risorse inferiore a 70 punti raggiungano esattamente la dotazione minima garantita. La volatilità dei versamenti di compensazione sarà così attenuata. La progressione inizia non appena viene raggiunta la soglia di 70 punti. A differenza della curva di progressione attuale, nel caso di un aumento marginale del potenziale di risorse il versamento di compensazione in corrispondenza di tale valore soglia non viene ridotto nella misura dell'intero gettito fiscale standardizzato, bensì solo del 90 per cento dello stesso. Ciò migliora l'effetto d'incentivazione per i Cantoni con un indice delle risorse superiore a 70 punti, anche se solo in modo marginale (cfr. n. 1.2.2).

Come già previsto finora, l'ordine di classifica dei Cantoni non può essere modificato dalla perequazione delle risorse. Anche i mezzi finanziari derivanti dalla perequazione delle risorse continueranno a essere versati, come finora, senza vincoli di sorta.

5588

FF 2018

Art. 4 cpv. 2 e 3 Ai sensi del capoverso 2, il contributo dei Cantoni finanziariamente forti equivale al minimo previsto dalla Costituzione, ossia a due terzi di quello della Confederazione.

Il capoverso 3 prevede che i Cantoni finanziariamente forti versino per abitante una percentuale uniforme applicata al valore del loro potenziale di risorse pro capite che supera la media svizzera. Ciò corrisponde alla normativa vigente.

Gli articoli 5 (Determinazione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse) e 6 (Ripartizione dei mezzi finanziari della perequazione delle risorse) sono abrogati e sostituiti dagli articoli 3a e 4 capoversi 2 e 3.

Disposizioni concernenti la compensazione degli oneri Art. 8 cpv. 2 lett. c­e Le lettere c­e dell'articolo 8 capoverso 2 sono abrogate. Gli indici ivi menzionati (percentuali superiori alla media di adolescenti con particolari bisogni di formazione, di disoccupati e di tossicodipendenti) non sono mai stati utilizzati per determinare gli oneri sociodemografici speciali, perché non sono rilevanti o perché le basi statistiche sono insufficienti. Vanno pertanto essere cancellati dall'elenco degli indici.

Art. 9 cpv. 1­2bis La dotazione destinata alla perequazione dell'aggravio geotopografico e dell'aggravio sociodemografico non sarà più fissata ogni quattro anni mediante decreto federale sottoposto al referendum, bensì nella legge (cpv. 1 e 2). La dotazione continuerà a essere adeguata al rincaro. Inoltre il contributo destinato alla perequazione dell'aggravio sociodemografico aumenterà di 80 milioni di franchi nel 2021, aumentando poi durevolmente di 140 milioni dal 2022 (cpv. 2bis). Questo aumento avviene tuttavia solo successivamente al computo di cui al capoverso 2 e pertanto non viene adeguato al rincaro.

Disposizioni transitorie Art. 19 cpv. 8 Il capoverso 8 è abrogato. La compensazione dei casi di rigore non è considerata nel raggiungimento dell'obiettivo della dotazione minima. Quest'ultima dev'essere garantita dalla perequazione delle risorse.

Art. 19a

Definizione della perequazione per gli anni 2020 e 2021

Il valore di riferimento per la dotazione minima garantita nell'ambito della perequazione delle risorse sarà adeguato progressivamente per attenuare le ripercussioni finanziarie sui Cantoni finanziariamente deboli (cfr. n. 1.2.2).

Art. 19b

Rapporto sull'efficacia 2020­2025

Il quarto rapporto sull'efficacia riguarderà gli anni 2020­2025. Il prolungamento per un'unica volta da quattro a sei anni permetterà di considerare le modifiche apportate 5589

FF 2018

nel quadro del presente progetto e la riforma dell'imposizione delle imprese (PF17).

Il rapporto successivo prenderà nuovamente in esame un quadriennio (2026­2029; cfr. n. 1.2.2).

Art. 19c

Misure temporanee di attenuazione a favore dei Cantoni finanziariamente deboli

I capoversi 1 e 2 determinano i contributi della Confederazione destinati alle misure di attenuazione per i Cantoni finanziariamente deboli durante il periodo di transizione (cfr. n. 1.2.2). La ripartizione dei mezzi finanziari spetta al Consiglio federale.

Il capoverso 3 statuisce che i mezzi sono versati pro capite. Regolamenta inoltre il caso in cui un Cantone da finanziariamente debole diventa finanziariamente forte In tal caso si procede analogamente a quanto previsto nell'attuale compensazione dei casi di rigore. Il suddetto Cantone perde il diritto ai versamenti e non lo riottiene nemmeno se il suo potenziale di risorse torna a essere debole. Diversamente da quanto avviene per i casi di rigore, questi mezzi sono però assegnati ai rimanenti Cantoni finanziariamente deboli. Il contributo della Confederazione rimane pertanto costante.

Art. 20 e 22 Gli articoli 20 e 22 sono obsoleti e vengono pertanto abrogati.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Dopo una fase transitoria, l'adeguamento del sistema di perequazione delle risorse permetterà al Cantone finanziariamente più debole di disporre di una dotazione minima garantita pari all'86,5 per cento della media svizzera. L'indice del Cantone finanziariamente più debole supera attualmente gli 88 punti dopo la perequazione.

L'adeguamento del sistema comporta quindi una diminuzione della dotazione e uno sgravio finanziario della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti. Per ragioni di politica istituzionale, i mezzi finanziari federali non più necessari alla perequazione delle risorse saranno utilizzati per aumentare la dotazione destinata alla compensazione dell'aggravio sociodemografico e per attenuare temporaneamente le ripercussioni finanziarie dell'adeguamento del sistema sui Cantoni finanziariamente deboli.

Con il nuovo sistema di perequazione delle risorse la relativa dotazione è determinata in funzione dell'importo della dotazione minima e dell'evoluzione delle differenze fra i Cantoni. Se queste ultime si accentuano, dovranno essere versati mezzi finanziari supplementari nella perequazione delle risorse e viceversa. Un accentuarsi delle differenze fra i Cantoni in termini di capacità finanziaria provocherebbe automaticamente un aumento degli oneri a carico della Confederazione e dei Cantoni finanziariamente forti.

5590

FF 2018

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il presente progetto non modifica in alcun modo i compiti attribuiti alla Confederazione nel quadro della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

Non vi sono pertanto ripercussioni sull'effettivo del personale.

3.1.3

Ripercussioni per i Cantoni

L'adeguamento del sistema di perequazione delle risorse provoca una riduzione della dotazione. Ne consegue un abbassamento degli oneri per i Cantoni finanziariamente forti e versamenti di compensazione meno elevati ai Cantoni finanziariamente deboli. Le ripercussioni finanziarie sui Cantoni finanziariamente deboli saranno attenuate mediante le due misure seguenti: da un lato, il livello della dotazione minima garantita viene adeguato gradualmente e, dall'altro, i Cantoni finanziariamente deboli ricevono un sostegno finanziario temporaneo. La garanzia della dotazione minima accresce la sicurezza nella pianificazione per i Cantoni finanziariamente deboli, in quanto il Cantone finanziariamente più debole registrerà ogni anno il valore esatto della dotazione minima garantita. Nel sistema attuale, ci sono stati anni in cui il Cantone finanziariamente più debole non ha raggiunto l'obiettivo di dotazione minima dell'85 per cento.

I Cantoni finanziariamente forti beneficeranno non solo di uno sgravio finanziario ma anche dei due terzi circa dell'aumento della dotazione destinata alla compensazione dell'aggravio sociodemografico.

Le ripercussioni finanziarie sui singoli Cantoni (basate su dati del 2018) sono rappresentate nell'allegato 1.

3.2

Ripercussioni per le città e i Comuni

Per la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri tra i Comuni e tra Cantoni e Comuni esistono sistemi di perequazione finanziaria cantonali specifici.

La LPFC disciplina unicamente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri tra Confederazione e Cantoni. Il progetto non ha dunque ripercussioni dirette per le città e i Comuni.

3.3

Ripercussioni per l'economia

In virtù della perequazione finanziaria nazionale, la Confederazione e i Cantoni finanziariamente forti trasferiscono una cospicua quantità di mezzi finanziari non vincolati ai Cantoni finanziariamente deboli e a quelli con oneri speciali, producendo effetti incontestabili sull'economia pubblica. Nel quadro dell'introduzione della NPC tali effetti sono stati esaminati, prevedendo leggere ripercussioni positive sul valore aggiunto creato dall'economia nel suo complesso. Poiché l'adeguamento del sistema della perequazione delle risorse non si traduce in un cambiamento significa5591

FF 2018

tivo della perequazione finanziaria in vigore, le ripercussioni sull'economia pubblica non dovrebbero essere importanti.

3.4

Ripercussioni per la società

La perequazione finanziaria nazionale è un elemento essenziale del sistema federale svizzero. Il pacchetto di misure rafforza la coesione nazionale.

3.5

Ripercussioni per l'ambiente

Non si prevede alcuna ripercussione per l'ambiente.

4

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto è stato annunciato nel messaggio del 27 gennaio 20163 sul programma di legislatura 2015­2019 e nel decreto federale del 14 giugno 20164 sul programma di legislatura 2015­2019.

4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

Per la legislatura 2015­2019 il nostro Consiglio ha definito tre indirizzi politici. Il secondo verte anche sulla promozione della coesione nazionale. La revisione parziale della LPFC rafforza la perequazione finanziaria nazionale, di riflesso, il sistema federale svizzero e da ultimo la coesione nazionale. Essa s'iscrive negli obiettivi strategici del nostro Collegio per la legislatura in corso e contribuisce in modo significativo alla loro realizzazione.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità

Il disegno si basa sull'articolo 135 della Costituzione federale 5. Questo articolo trasferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla perequazione finanziaria e sulla compensazione degli oneri.

3 4 5

FF 2016 909, in particolare 981 e 1042 FF 2016 4605, in particolare 4609 RS 101

5592

FF 2018

Conformemente all'articolo135 capoverso 3 Cost. la Confederazione non può mettere a disposizione mezzi supplementari per la perequazione delle risorse. Per attenuare le ripercussioni sui Cantoni finanziariamente deboli vengono pertanto introdotte misure temporanee di attenuazione per il periodo 2021­2025.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono interessati dal progetto.

5.3

Forma dell'atto

L'attuazione del pacchetto di misure intese a ottimizzare la perequazione finanziaria necessita di una revisione parziale della LPFC. I decreti federali adottati finora ogni quattro anni per fissare i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse e alla compensazione degli oneri diverranno superflui. Le disposizioni pertinenti della LPFC regolamentano la determinazione della dotazione destinata alla perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Secondo l'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., l'articolo 3a capoverso 2 e l'articolo 19a in combinato disposto con l'articolo 4 capoverso 2 (calcolo della dotazione destinata alla perequazione delle risorse), l'articolo 9 capoversi 1­2bis (contributi di base destinati alla perequazione dell'aggravio geotopografico e dell'aggravio sociodemografico) e l'articolo 19c (mezzi finanziari per le misure di attenuazione) richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera, in quanto le disposizioni implicano spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

5.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Il presente progetto concerne la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri. Introduce un nuovo strumento temporaneo, il cui scopo è attenuare le ripercussioni finanziarie sui Cantoni finanziariamente deboli derivanti dall'adeguamento del sistema di perequazione finanziaria. I mezzi versati nel quadro della perequazione finanziaria nazionale non sono vincolati a uno scopo e servono a realizzare gli obiettivi della perequazione finanziaria. Non modificano la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Il progetto non mette dunque in discussione i principi della sussidiarietà e dell'equivalenza fiscale.

5593

FF 2018

5.6

Rispetto dei principi della legge sui sussidi

Il rapporto sull'efficacia, in particolare nel numero 4, contiene un'analisi esaustiva degli obiettivi perseguiti mediante la perequazione finanziaria come pure della sua gestione materiale e finanziaria.

Come indicato nel numero 3 di tale rapporto, i contributi provenienti dai diversi fondi della perequazione finanziaria sono versati in modo efficace e trasparente. I contributi vengono versati o addebitati a cadenza semestrale e contabilizzati mediante i conti correnti dei Cantoni.

5.7

Delega di competenze legislative

Le competenze legislative di carattere tecnico necessarie per l'attuazione della LPFC continueranno a essere delegate al nostro Consiglio. Più precisamente, esse includono il calcolo del fattore alfa secondo l'articolo 3 capoverso 3, la determinazione della ripartizione dei mezzi finanziari per la perequazione delle risorse secondo l'articolo 3a nonché la ripartizione dei mezzi finanziari per le misure di attenuazione secondo l'articolo 19c.

5.8

Protezione dei dati

L'attuazione delle disposizioni rivedute non necessita l'impiego di dati personali.

5594

in Mio. CHF; (+) Belastung Kanton; (-) Entlastung Kanton 2020 2021 2022 RA RA SLA AM Total RA SLA AM Total ZH -24.9 -49.2 -18.1 0.0 -67.2 -73.1 -31.6 0.0 -104.7 BE 44.9 95.4 -2.8 -14.0 78.6 145.7 -4.9 -35.1 105.8 LU 4.7 15.2 0.0 -5.5 9.8 25.4 0.0 -13.7 11.8 UR 1.9 3.8 0.0 -0.5 3.3 5.6 0.0 -1.3 4.4 SZ -9.4 -18.6 0.0 0.0 -18.6 -27.7 0.0 0.0 -27.7 OW -0.1 -0.1 0.0 0.0 -0.1 -0.2 0.0 0.0 -0.2 NW -2.2 -4.3 0.0 0.0 -4.3 -6.3 0.0 0.0 -6.3 GL 2.3 4.3 0.0 -0.6 3.8 6.4 0.0 -1.4 5.0 ZG -14.8 -29.1 0.0 0.0 -29.1 -43.3 0.0 0.0 -43.3 FR 9.9 23.5 0.0 -4.1 19.3 37.0 0.0 -10.3 26.6 SO 12.1 25.4 -0.9 -3.7 20.9 38.6 -1.5 -9.2 28.0 BS -8.2 -16.2 -11.5 0.0 -27.6 -24.0 -20.1 0.0 -44.1 BL 0.6 2.9 0.0 -3.9 -1.0 4.9 0.0 -9.7 -4.8 SH 0.5 1.9 -0.3 -1.1 0.5 3.2 -0.5 -2.8 0.0 AR 1.0 3.0 0.0 -0.8 2.2 4.9 0.0 -1.9 3.0 AI 0.3 0.9 0.0 -0.2 0.7 1.5 0.0 -0.6 0.9 SG 16.8 39.7 0.0 -6.9 32.8 62.3 0.0 -17.2 45.1 GR 5.0 13.2 0.0 -2.8 10.3 21.2 0.0 -7.1 14.1 AG 12.8 35.9 0.0 -8.9 27.0 58.5 0.0 -22.2 36.3 TG 9.0 21.1 0.0 -3.6 17.5 33.2 0.0 -9.1 24.1 TI 0.5 2.4 -4.0 -4.8 -6.4 4.2 -7.0 -12.1 -14.9 VD 0.1 0.4 -15.2 -10.5 -25.3 0.6 -26.5 -26.2 -52.1 VS 16.3 33.6 -1.3 -4.6 27.6 50.9 -2.3 -11.6 37.0 NE 0.8 3.4 -3.2 -2.5 -2.4 5.7 -5.7 -6.2 -6.1 GE -18.7 -36.9 -22.7 0.0 -59.6 -54.8 -39.8 0.0 -94.6 JU 3.5 7.2 -0.1 -1.0 6.1 10.9 -0.1 -2.5 8.3 CH 64.7 178.8 -80.0 -80.0 18.8 291.5 -140.0 -200.0 -48.5 RA = Ressourcenausgleich; SLA = Soziodemografischer Lastenausgleich; AM = Abfederungsmassnahmen

FF 2018

Allegato 1

Ripercussioni finanziarie per i Cantoni nel periodo 2020­2025 (basate su dati del 2018)

5595

in Mio. CHF; (+) Belastung Kanton; (-) Entlastung Kanton 2023 2024 RA SLA AM Total RA SLA AM Total RA ZH -73.1 -31.6 0.0 -104.7 -73.1 -31.6 0.0 -104.7 -73.1 BE 145.7 -4.9 -28.1 112.8 145.7 -4.9 -21.0 119.8 145.7 LU 25.4 0.0 -10.9 14.5 25.4 0.0 -8.2 17.2 25.4 UR 5.6 0.0 -1.0 4.6 5.6 0.0 -0.8 4.9 5.6 SZ -27.7 0.0 0.0 -27.7 -27.7 0.0 0.0 -27.7 -27.7 OW -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 NW -6.3 0.0 0.0 -6.3 -6.3 0.0 0.0 -6.3 -6.3 GL 6.4 0.0 -1.1 5.3 6.4 0.0 -0.8 5.6 6.4 ZG -43.3 0.0 0.0 -43.3 -43.3 0.0 0.0 -43.3 -43.3 FR 37.0 0.0 -8.3 28.7 37.0 0.0 -6.2 30.8 37.0 SO 38.6 -1.5 -7.3 29.8 38.6 -1.5 -5.5 31.6 38.6 BS -24.0 -20.1 0.0 -44.1 -24.0 -20.1 0.0 -44.1 -24.0 BL 4.9 0.0 -7.8 -2.9 4.9 0.0 -5.8 -0.9 4.9 SH 3.2 -0.5 -2.2 0.5 3.2 -0.5 -1.7 1.1 3.2 AR 4.9 0.0 -1.5 3.4 4.9 0.0 -1.1 3.7 4.9 AI 1.5 0.0 -0.4 1.0 1.5 0.0 -0.3 1.1 1.5 SG 62.3 0.0 -13.8 48.6 62.3 0.0 -10.3 52.0 62.3 GR 21.2 0.0 -5.7 15.5 21.2 0.0 -4.2 16.9 21.2 AG 58.5 0.0 -17.8 40.7 58.5 0.0 -13.3 45.2 58.5 TG 33.2 0.0 -7.3 25.9 33.2 0.0 -5.5 27.7 33.2 TI 4.2 -7.0 -9.7 -12.5 4.2 -7.0 -7.3 -10.1 4.2 VD 0.6 -26.5 -21.0 -46.9 0.6 -26.5 -15.7 -41.6 0.6 VS 50.9 -2.3 -9.3 39.3 50.9 -2.3 -7.0 41.6 50.9 NE 5.7 -5.7 -4.9 -4.9 5.7 -5.7 -3.7 -3.7 5.7 GE -54.8 -39.8 0.0 -94.6 -54.8 -39.8 0.0 -94.6 -54.8 JU 10.9 -0.1 -2.0 8.8 10.9 -0.1 -1.5 9.3 10.9 CH 291.5 -140.0 -160.0 -8.5 291.5 -140.0 -120.0 31.5 291.5 RA = Ressourcenausgleich; SLA = Soziodemografischer Lastenausgleich; AM = Abfederungsmassnahmen 2025 SLA -31.6 -4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.5 -20.1 0.0 -0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -7.0 -26.5 -2.3 -5.7 -39.8 -0.1 -140.0 AM 0.0 -14.0 -5.5 -0.5 0.0 0.0 0.0 -0.6 0.0 -4.1 -3.7 0.0 -3.9 -1.1 -0.8 -0.2 -6.9 -2.8 -8.9 -3.6 -4.8 -10.5 -4.6 -2.5 0.0 -1.0 -80.0

Total -104.7 126.8 20.0 5.1 -27.7 -0.2 -6.3 5.9 -43.3 32.8 33.5 -44.1 1.0 1.6 4.1 1.2 55.4 18.4 49.6 29.5 -7.6 -36.4 43.9 -2.4 -94.6 9.8 71.5

FF 2018

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